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La Costituzione

Parte I

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

Articolo 26

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [cfr. art. 10 c.4]