Documento VII n. 28
Sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 7 novembre 2018, depositata il 7 dicembre 2018, con la quale la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l'ordine determinato dalla legge
Titolo breve: Sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 7 novembre 2018
Testi disponibili dall'Archivio Legislativo
Riferimenti normativi documento
Legge OrdinariaL., 11 marzo 1953, n.87, art. 30, comma secondo
Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139, comma 1
Iniziativa
Presentato da Corte Costituzionale, il 7 dicembre 2018; annunciato nella seduta n. 72 del 13 dicembre 2018
Assegnazioni
Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
il 13 dicembre 2018; annuncio nella seduta
n. 72 del 13 dicembre 2018
Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
il 13 dicembre 2018; annuncio nella seduta
n. 72 del 13 dicembre 2018