Attività non legislative

Documento VII n. 111

XVI Legislatura

Sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 3/11/ 2010, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nella parte in cui: nel primo periodo, nel richiamare l'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sopprime il concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane con il fondo nazionale ordinario per gli investimenti, nel medesimo primo periodo, contiene l'inciso "e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane", nel secondo periodo, prevede la devoluzione ai comuni, già facenti parte delle comunità montane, del trenta per cento delle risorse provenienti dal fondo ordinario nazionale per gli investimenti, nel secondo periodo, contiene l'inciso "e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane"

Titolo breve: Sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 3 novembre 2010


Riferimenti normativi documento

Legge OrdinariaL. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 2

Regolamento SenatoReg. Senato, art. 139

Iniziativa

Presentato da Corte Costituzionale, il 17 novembre 2010; annunciato nella seduta n. 468 del 6 dicembre 2010

Assegnazioni

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) il 6 dicembre 2010; annuncio nella seduta ant. n. 468 del 6 dicembre 2010




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