Pubblicato il 10 maggio 2005
Seduta n. 796
MALABARBA - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -
In relazione alla risposta alla interrogazione 4-07373 del 30 settembre 2004, considerato il decreto di archiviazione emesso in data 7 maggio 2004 dal tribunale di Roma - Sezione dei giudici per le indagini preliminari - Ufficio VIII, che si cita testualmente: "Il giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa Simonetta D'Alessandro, letti gli atti del procedimento penale come indicato e specificato in copertina nei confronti di ignoti (parte offesa Arconte Antonino), esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, ritenuto che gli autori dei reati non sono stati identificati e che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini, ritenuta la carenza di condizioni di procedibilità, visto l'art. 415, comma 2, del codice di procedura penale, dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede", si chiede di conoscere:
se risulti se le notizie fornite nella risposta alla interrogazione 4-07373 relativamente all'archiviazione in data 29 marzo 2004 da parte del GIP siano o meno da attribuire al GIP, essendo esse in totale contrasto con quanto sopra riportato;
se risulti altresì che le notizie raccolte dai Servizi Segreti siano state trasmesse alla Procura imponendo ad esse un vincolo di segretezza e precisamente di "vietata divulgazione" e a che titolo tale vincolo sarebbe stato imposto ed in particolare se sia stata ottenuta l'autorizzazione per imporlo dall'Autorità Nazionale di Sicurezza e dall'UCSI (Ufficio Centrale di Sicurezza) e se, in particolare, possano essere trasmesse alla Magistratura notizie che non siano di reato, coprendole, per di più, con un vincolo di segretezza;
su quali basi venga affermata la falsità attribuita dal CESIS alle dichiarazioni di Arconte, non esistendo alcuna prova di manipolazione di documenti ed anche tenendo conto che i documenti risalgono addirittura a circa 20 anni fa, e ciò anche tenendo presente che possono essere solo in parte simili a quelli di uso corrente;
se risulti che generiche valutazioni e non "prove" della manipolazione siano state utilizzate tenendo conto che, secondo quanto specificamente stabilito dalla legge 801/77, i Servizi non possono basarsi solo su vaghi indizi, negli atti che trasmettono alla Magistratura, ma su notizie relative a reati;
se risultino i motivi per i quali il CESIS non ha chiesto all'Arconte gli originali dei documenti in possesso e se ciò sia dovuto al fatto che, essendo state presentate alla procura militare le fotocopie dei documenti autenticati dal notaio Angotzi di Oristano, ciò era sufficiente a provare che i documenti dell'Arconte erano da considerarsi veridici, quindi, in particolare, era da considerarsi veridica: a) la missione dell'Arconte a Beirut in base agli ordini emanati dal Ministero della difesa Marina/Maripers 10^ divisione SB in 2 marzo 1978; b) l'esistenza di una SB (Stay Behind) della Marina che operava armata all'estero; tale esistenza è stata denunciata alla Presidenza del Consiglio, al Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato e altre autorità fin dal 28 marzo 2000 dall'ex Presidente della Commissione Difesa della Camera Falco Accame; c) l'esistenza di una notizia circa l'ubicazione del covo delle BR a via Gradoli comunicata ai Superiori dall'altro appartenente alla SB Pierfrancesco Cangedda;
se non si ritenga che, in base a quanto sopra riportato, non si debba procedere contro chi ha accusato di falsità l'Arconte, tenendo conto anche di quanto sostenuto nell’ interrogazione 4-02141 del sen. Giulio Andreotti del 9 maggio 2002 in cui si legge, tra l'altro che "nessuna copertura interna o esterna sarebbe tollerabile, mentre in caso di falsità dovrebbero adottarsi le conseguenti misure. Chi ha vissuto la tragedia del 1978 non può consentire qualunque equivoco al riguardo";
i motivi per i quali, anche in risposta alle numerose interrogazioni presentate in passato, non sia stato reso noto che vi era stato un procedimento contro l'Arconte (non comunicato all'Arconte stesso) e che questo procedimento era stato archiviato, e, inoltre, che l'Arconte era stato considerato "parte offesa", lasciando così circolare la voce secondo cui l'Arconte doveva essere considerato un falsario.