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Giunta delle elezioni e delle immunità: approvata proposta di decadenza del sen. Berlusconi

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riunita per la seduta pubblica di contestazione dell'elezione del senatore Silvio Berlusconi.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta pubblica del 4 ottobre, ha deciso, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di deliberare la mancata convalida dell'elezione del sen. Berlusconi. La decisione è giunta dopo la discussione svolta in mattinata e la riunione in Camera di consiglio. In apertura di seduta, il Presidente della Giunta Stefano aveva invitato la Giunta ad osservare un minuto di silenzio e raccoglimento per le vittime del naufragio di Lampedusa. La seduta della Giunta è stata trasmessa in diretta dalla WebTv, dal canale YouTube e dal canale satellitare del Senato; è stato possibile seguirla anche attraverso il resoconto stenografico in corso di seduta, redatto con le stesse modalità della resocontazione di Assemblea.

Resoconto della seduta del 4 ottobre (formato pdf) »

Resoconti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari »

Comunicati stampa del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sen. Dario Stefàno:
28 settembre »
30 settembre »

3 ottobre »

Comunicato stampa sulle modalità di accesso nel sito dell'Associazione Stampa Parlamentare »

Giunta delle elezioni: le regole per la seduta pubblica e la camera di consiglio

Lo svolgimento della seduta pubblica della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari è descritto negli articoli del Regolamento per la verifica dei poteri. "La seduta pubblica - si legge all'art. 16 - si apre con una esposizione del relatore, il quale riassume i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Dopo l'esposizione del relatore, prende la parola ciascuna parte. Le parti possono farsi rappresentare da un solo avvocato, ammesso al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. E' consentita una breve replica. I senatori non possono rappresentare le parti davanti alla Giunta. Il Presidente ha poteri discrezionali nella direzione della discussione e nella disciplina della seduta pubblica. Prima della chiusura della discussione, possono prendere la parola direttamente le parti, anche nel caso in cui si siano fatte rappresentare da un avvocato, e, per ultimo, il senatore la cui elezione è stata dichiarata contestata. Della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico".

"Chiusa la discussione - si legge all'art. 17 - , la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione, che deve essere adottata subito o, in casi eccezionali, non oltre quarantotto ore. La decisione viene immediatamente letta dal Presidente in seduta pubblica. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta, che siano stati presenti alla seduta pubblica per tutta la sua durata, con l'assistenza del funzionario addetto all'ufficio di segreteria della Giunta. Nell'ipotesi in cui la decisione della Giunta sia in tutto o in parte non definitiva, si riaprono i termini di cui all'articolo 15. La relazione scritta sulla elezione contestata, dopo essere stata approvata dalla Giunta, deve essere presentata al Senato entro venti giorni dalla decisione di cui al comma 1".

Secondo quanto prescrive l'art. 13 del Regolamento per la verifica dei poteri, la Giunta può inoltre "deliberare, in ogni fase della sua attività, la costituzione di un Comitato inquirente, stabilendo oggetto, modalità e limiti dell'indagine. La Giunta può altresì determinare un termine finale per l'attività del Comitato. Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso, almeno quindici giorni prima, alle parti interessate, della data in cui verranno effettuati gli atti istruttori ritenuti utili all'indagine".

La procedura si conclude in Aula. Infatti, l'Assemblea - secondo quanto si legge all'art. 135-ter del Regolamento del Senato, "discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta e di incompatibilità. Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta".

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, si legge all'art. 19 del Regolamento del Senato, "è composta di ventitrè Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni".

La Giunta procede alla verifica, secondo le norme del Regolamento per la verifica dei poteri, "dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonché di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1".



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