DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
e dal Ministro per le politiche comunitarie
(LETTA)
di concerto col Ministro degli affari esteri
(DINI)
col Ministro di grazia e giustizia
(DILIBERTO)
e col Ministro del tesoro, del bilancio
(CIAMPI)
(V. Stampato Camera n. 5619 )
approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1999
(V. Stampato n. 4057 )
modificato dal Senato della Repubblica il 22 settembre 1999
(V. Stampato Camera n. 5619-B )
nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 1999
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
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DISEGNO DI LEGGE
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
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APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
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CAPO I
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CAPO I
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DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
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DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
COMUNITARI
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Art. 1.
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Art. 1.
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(Delega al Governo per l'attuazione
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(Delega al Governo per l'attuazione
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1. Il Governo é delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
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Identico
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2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
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3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo che su di
essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge
ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i
decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
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4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei princípi e criteri direttivi da essa fissati, il
Governo puó emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1.
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5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 97/5/CE é di sei mesi.
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Art. 2.
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Art. 2.
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(Criteri e princípi direttivi generali
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(Criteri e princípi direttivi generali
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1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai
seguenti princípi e criteri generali:
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Identico
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a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; |
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b)
per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle discipline stesse;
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c)
salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto
fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei
casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare
gravità. É fatta salva la previsione delle sanzioni
alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'articolo 10, comma
1, lettera a),
della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a lire 50.000 e non superiore a lire
200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puó recare
al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o
amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle
leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari
offensività rispetto alle infrazioni medesime;
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d)
eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali
potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto
non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e
21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto
dell'articolo 11- ter , comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;
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e)
all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già
attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
della direttiva modificata;
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f)
i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
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g)
nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo
9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 6, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
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2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni
e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle
normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione
al costo effettivo del servizio, ove ció non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
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Art. 3.
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Art. 3.
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(Attuazione di direttive comunitarie
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(Attuazione di direttive comunitarie
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1. Il Governo é autorizzato a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piú regolamenti
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a princípi e criteri direttivi corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1
dell'articolo 2.
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Identico
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2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresí,
per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o
completamento delle direttive comprese nell'allegato C.
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3. Ove le direttive cui i regolamenti di cui al comma 1 danno attuazione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo puó
prevedere nei regolamenti stessi, per le fattispecie individuate dalle
direttive medesime, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere
determinate in ottemperanza ai princípi stabiliti in materia dalla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.
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Art. 4.
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Art. 4.
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(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa)
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(Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via
amministrativa)
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1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente
comma:
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Identico
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"3- quater . Al fine di agevolare la conoscenza delle direttive
delle Comunità europee attuate o da attuare in via amministrativa, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone l'elenco di tali direttive
per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta
Ufficiale , unitamente alla legge comunitaria annuale".
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Art. 5.
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Art. 5.
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(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
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(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
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1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
é delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari
vigenti alla data del 30 giugno 1999 per i quali non siano già
previste sanzioni penali o amministrative.
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1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti,
é delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative
per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente
legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari
vigenti alla data del 31 luglio
1999 per i quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative.
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2. La delega é esercitata con decreti legislativi adottati a
norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
informeranno ai princípi e criteri direttivi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c) .
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2. Identico.
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3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
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3. Identico.
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4. Nello stesso termine di cui al comma 1, e con le modalità di
cui ai commi 2 e 3, il Governo é delegato ad emanare disposizioni per
il riordino del sistema sanzionatorio penale ed amministrativo per le
violazioni in danno del bilancio dell'Unione europea, conformemente ai
princípi e alle indicazioni contenute nella Convenzione relativa alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee approvata a
Bruxelles il 26 luglio 1995, nonché adeguate norme di coordinamento
ed armonizzazione, per assicurare, in base ai princípi della legge 24
novembre 1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi
finanziari della Comunità, la piena applicabilità
nell'ordinamento nazionale delle sanzioni amministrative previste dai
regolamenti comunitari.
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4. Identico.
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Art. 6.
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Art. 6.
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(Riordinamento normativo nelle materie
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(Riordinamento normativo nelle materie
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1. Il Governo é autorizzato ad emanare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il
recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative
vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni
necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
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Identico
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Art. 7.
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Art. 7.
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(Modifiche alla legge 9 marzo 1989,
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(Modifiche alla legge 9 marzo 1989,
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1. Alla lettera c)
del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive
modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si
dà altresí conto della legislazione regionale attuativa di
direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-
bis ".
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Identico
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA |
Art. 8.
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Art. 8.
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(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984,
n. 748, in materia di fertilizzanti)
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(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984,
n. 748, in materia di fertilizzanti)
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1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le
parole: "concimi CEE" e "concime CEE", ovunque ricorrano, sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "concimi CE" e "concime CE".
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Identico
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2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre
1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16
febbraio 1993, n. 161, é sostituito dal seguente: "Alle modifiche
dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle
tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i
vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali".
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Art. 9.
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Art. 9.
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(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati
ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE)
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(Ammissione provvisoria di materiali forestali di propagazione controllati
ai sensi della direttiva 66/404/CEE, modificata dalla direttiva 75/445/CEE)
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1. All'articolo 7, primo comma, della legge 22 maggio 1973, n. 269, come
sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10
maggio 1982, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Identico
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a) al numero 1), la lettera a) é abrogata; |
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b)
al numero 4), le parole: "dagli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 7 -bis ".
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2. Il terzo comma dell'articolo 15 della legge 22 maggio 1973, n. 269,
come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 maggio 1982, n. 494, é sostituito dal seguente:
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"Per un periodo di durata non superiore a dieci anni, qualora dai
risultati delle prove comparative si possa desumere che determinati
materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti
richiesti per l'ammissione di cui agli articoli 7 -bis
e 7 -ter , tali materiali potranno essere usati come base per la
produzione di materiale di propagazione controllato".
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Art. 10.
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Art. 10.
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(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari, e altre disposizioni in materia)
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(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione
delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti
alimentari, e altre disposizioni in materia)
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1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, é sostituito dal seguente:
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1. Identico.
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" 3.
Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di
produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta
di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione
dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei
manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da
lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di
controllo che intende adottare al riguardo, nonchè le informazioni
concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici e i relativi risultati".
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2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, dopo la parola: "comunitarie" sono aggiunte le seguenti: ", anche su
richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del
rappresentante di associazione dei produttori".
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2. Identico.
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3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
é inserito il seguente:
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3. Identico.
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"Art. 3- bis. - (Procedura per il riconoscimento dei laboratori di
analisi non annessi alle industrie alimentari). - 1.
Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si
renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine
di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare
controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a
laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province
autonome. Copia degli elenchi é inviata al Ministero della
sanità.
|
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2.
Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del
laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a
dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a
garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate
in modo igienico.
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3.
L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla
idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del
personale, nonchè di copia dell'autorizzazione rilasciata
dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.
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4.
I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri
generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma
europea EN45001 ed alle procedure operative standard previste ai
punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
120.
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5.
Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti
minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al
comma 1, nonchè di quelli disciplinati da norme specifiche che
effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le
modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.
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6.
Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non
pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite
ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
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7.
Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui
all'articolo 115, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità puó effettuare
sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 5".
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4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, é sostituito dal seguente:
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4. Identico.
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" 2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare
nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di
adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel
presente decreto. La stessa Autorità procede con separato
provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che
il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi
alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine
prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del
verbale del primo accertamento".
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|
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5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP). I provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993. |
5. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
155, le parole: "agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze
alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi" sono
sostituite dalle seguenti: "agli esercizi di somministrazione e vendita al
dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute
nei predetti esercizi".
|
6. Identico.
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6. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione
particolari e tradizionali, nonchè recipienti di lavorazione e
tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche
del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive
93/43/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del
26 gennaio 1996, non possono essere esportati, nè essere oggetto di
commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173.
|
7.
I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazione e
locali, particolari e tradizionali, nonchè recipienti di
lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche
organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione
delle direttive 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della
Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, nè
essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti
tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
|
7. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al
comma 6, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori
ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al
consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di
produzione.
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8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del
divieto di cui al comma 7 , la vendita diretta dal
produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni
di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della
provincia della zona tipica di produzione.
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8. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense
devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a
garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti
conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni , nonchè avvertire la clientela che il prodotto
non é stato sottoposto alle verifiche Hazard analysis and
critical control points (HACCP).
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9. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le
collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di
cui al comma 7 , in modo idoneo a garantire la non
contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.
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9. Con decreto del Ministro della sanità puó essere
disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari
regolamentati dai commi 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute
umana.
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10. Con decreto del Ministro della sanità
puó essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti
alimentari regolamentati dai commi 7 e seguenti in caso
di pericolo per la salute umana.
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10. Il Governo é delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú
decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di
prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6, al fine di
favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone economicamente
depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
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11. Il Governo é delegato ad emanare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno
o piú decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei
produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma
7 , al fine di favorire il raggiungimento di un reddito
minimo nelle zone economicamente depresse o a rischio ambientale, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 11.
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Art. 11.
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(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)
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(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre
disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva)
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1. All'articolo 2, primo comma, lettera h) , della legge 18
aprile 1975, n. 110, dopo le parole "modelli anteriori al 1890" sono
aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
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Identico.
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2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa sia lunghe
sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad aria compressa o gas
compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica
superiore a 7,5 joule ,".
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3. Al fine di pervenire ad un piú adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi
comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di
armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica
il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o
a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia
cinetica non superiore a 7,5 joule .
|
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n.
110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia
lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore
a 7,5 joule .
|
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti
criteri:
|
a) la verifica di conformità é effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule . I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa é utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito; |
|
b)
l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo
é consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che
l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;
|
|
c)
la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a)
e b)
sono consentiti fra soggetti maggiorenni. É fatto divieto di
affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale.
L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni é consentito
nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
|
|
d) per il porto degli strumenti di cui al presente
articolo non vi é obbligo di autorizzazione dell'autorità di
pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento é consentito
esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti
maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in
poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;
|
|
e)
restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al
presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire
la sicurezza e l'ordine pubblico.
|
|
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni
amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel
presente articolo.
|
|
Art. 12.
|
Art. 12.
|
(Vendita delle carni equine)
|
(Vendita delle carni equine)
|
1. All'articolo 30, secondo comma, del regolamento per la vigilanza
sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n.
3298, sono soppresse le parole: ", escluse le equine, che devono essere
sempre vendute in spacci a parte".
|
Identico
|
2. All'articolo 3 della legge 4 aprile 1964, n. 171, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1977, n. 63, sono soppresse le parole:
"di quelle equine e".
|
Art. 13.
|
Art. 13.
|
(Modifica all'articolo 25 della legge
|
(Modifica all'articolo 25 della legge
|
1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
é sostituito dal seguente:
|
Identico
|
" 2.
La prestazione di servizi soggetta ad autorizzazione generale, ove non sia
stata presentata o inviata la prescritta dichiarazione, é punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
|
|
a) da lire un milione a lire sei milioni, nel caso di servizi il cui avvio puó essere contestuale alla dichiarazione; |
|
b)
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, nel caso di servizi il cui
avvio puó avvenire dopo quattro settimane dalla dichiarazione".
|
|
Art. 14.
|
Art. 14.
|
(Modifica dell'articolo 53 della legge
|
(Modifica dell'articolo 53 della legge
|
1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, é sostituito
dal seguente:
|
1. Identico:
|
"Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e
sulle attestazioni di specificità). - 1.
In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n.
2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle
politiche agricole e forestali é l'autorità nazionale preposta
al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della
vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo
10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo
pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di
valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 178 del 1º agosto 1998.
|
"Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e
sulle attestazioni di specificità). - 1. Identico.
|
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: |
2. Identico. |
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989; |
|
b) disponibilità di personale qualificato sul
prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di
controllo;
|
|
c) adeguatezza delle relative procedure.
|
|
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4.
Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
|
4. Identico.
|
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi; |
|
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
|
|
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati
e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in
forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.
|
|
5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato puó riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati. |
5. Identico. |
6.
Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle
denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato
regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE)
n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche
agricole e forestali.
|
6. Identico.
|
7.
É istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma
2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la
denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta
(IGP) e la attestazione di specificità (STG)".
|
7. Identico.
|
8.
La scelta dell'organismo privato é effettuata tra quelli iscritti
all'elenco di cui al comma 7:
|
8. Identico.
|
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92; |
|
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità
alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette,
funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai
sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza
dei suddetti soggetti la richiesta é presentata dai soggetti
proponenti le registrazioni;
|
|
c)
dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni
di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n.
2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione
dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della
loro attività.
|
|
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. |
9. Identico. |
10.
Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n.
86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei
provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte
delle autorità di controllo designate.
|
10. Identico.
|
11.
Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate
possono svolgere la loro attività per una o piú produzioni
riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato
regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del
citato regolamento (CEE) n. 2081/92 é soggetta al controllo di un
solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche
designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione
riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 é
soggetta al controllo di uno o piú organismi privati autorizzati o
delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra
loro coordinate.
|
11. Identico.
|
12.
La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati é
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e secondo
criteri e modalità da determinare previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
|
12.
La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati é
esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio
di propria competenza .
|
13.
Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta
giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva
la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
|
13. Identico.
|
14.
Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono
posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
|
14. Identico.
|
15.
I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di
specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice
civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di
informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività
di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto
all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14
del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già
riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico
dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei
casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della
loro attività i consorzi di tutela:
|
15. Identico.
|
a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; |
|
b) possono definire programmi recanti misure di carattere
strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento
qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria,
caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del
prodotto commercializzato;
|
|
c) possono promuovere l'adozione di delibere con le
modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al
comma 17 del presente articolo;
|
|
d) collaborano, secondo le direttive impartite dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela
e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di
specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso
improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati
dalla legge; tale attività é esplicata ad ogni livello e nei
confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e
del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi,
nell'esercizio di tali funzioni, puó essere attribuita nei modi e
nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza
purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del
regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino
giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori
già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento
di revoca.
|
|
16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali. |
16. Identico. |
17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni
generali relative ai requisiti di rappresentatività per il
riconoscimento dei consorzi di tutela nonchè i criteri che assicurino
una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei
trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei
consorzi stessi.
|
17. Identico.
|
18.
I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro
un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle
disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.
|
18. Identico.
|
19 . Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel
rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione".
|
19. Identico".
|
Art. 15.
|
Art. 15.
|
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985,
|
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985,
|
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
|
Identico
|
a) nella rubrica del Titolo IV, le parole: "cittadini italiani" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'Ordine professionale"; |
|
b)
all'articolo 15, la parola: "italiani" é sostituita dalle seguenti:
"di Paesi membri dell'Unione europea".
|
|
Art. 16.
|
Art. 16.
|
(Norme in materia di domicilio
|
(Norme in materia di domicilio
|
1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini
dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o
registri, il domicilio professionale é equiparato alla residenza.
|
Identico
|
Art. 17.
|
Art. 17.
|
(Piante ornamentali: criteri di delega)
|
(Piante ornamentali: criteri di delega)
|
1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sarà informata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
|
Identico
|
a) individuare le autorità responsabili per le prestazioni concernenti la qualità; |
|
b)
individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del
germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
|
|
c)
prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio,
destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le
condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure
sanzionatorie;
|
|
d)
prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di
piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti
rispondano alle condizioni prescritte.
|
|
Art. 18.
|
Art. 18.
|
(Sistemi di pagamento e di regolamento
|
(Sistemi di pagamento e di regolamento
|
1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il
Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4
della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti princípi
e criteri direttivi:
|
Identico
|
a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi; |
|
b)
estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti
nell'ambito dell'Unione europea;
|
|
c)
irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento
immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli
stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;
|
|
d)
previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento
delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero
fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri
dell'Unione europea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da
una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti
del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre
banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette
garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;
|
|
e)
previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e
agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una
procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante
ad un sistema;
|
|
f)
previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la
sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e
sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei
pagamenti;
|
|
g)
coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il
perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste
dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali
e sospensione dei pagamenti;
|
|
h)
introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti
intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di
regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in
relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.
|
|
Art. 19.
|
Art. 19.
|
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della
professione di avvocato)
|
(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della
professione di avvocato)
|
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei princípi del diritto
comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali
all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo
stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione
europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonchè al fine di garantire
la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia,
il Governo é delegato ad emanare uno o piú decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della
professione di avvocato ai princípi e alle prescrizioni della
direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998.
|
Identico
|
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
|
a) garantire l'informazione del pubblico, per ció che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia; |
|
b)
prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni
che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con
il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni
superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
|
|
c)
tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa
prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con
il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati
stabiliti in Italia per ció che concerne la rappresentanza e la
difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve
realizzarsi in armonia con i princípi del diritto comunitario;
|
|
d)
stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di
garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli
avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo
professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di
sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed
eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia
professionale, secondo la normativa che disciplina le attività
professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6,
comma 3, della direttiva;
|
|
e)
definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali
siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le
modalità di esercizio in comune dell'attività di
rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di
tali attività non potrà in nessun caso vanificare la
personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il
proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua
piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un
concorrente regime di responsabilità e ai princípi di
deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici
della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati
dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
|
|
1) tipologia specifica quale società tra professionisti,
obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e
soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della
professione in forma individuale;
|
|
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno
titolo nella società e non ammissibilità di amministratori
scelti al di fuori dei soci stessi;
|
|
3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione
forense attraverso studi associati;
|
|
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i princípi generali indicati dalla lettera e) ; |
|
g)
prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto
5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di
filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare
attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a
norme contrastanti con i princípi generali indicati dalla lettera
e) .
|
|
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati
sentito il Consiglio nazionale forense.
|
|
Art. 20.
|
Art. 20.
|
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)
|
(Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, di
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)
|
1. Al decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333, sono apportate
le seguenti modificazioni:
|
Identico
|
a) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 é abrogata; |
|
b)
all'articolo 7, comma 1, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il personale che esegue le operazioni relative allo stordimento deve essere
in possesso di un adeguato grado di qualificazione attestato dalla azienda
unità sanitaria locale competente anche attraverso appositi corsi di
formazione";
|
|
c)
al comma 2 dell'articolo 9, la parola: "bovina," é soppressa.
|
|
Art. 21.
|
Art. 21.
|
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
concernente i dispositivi medici)
|
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,
concernente i dispositivi medici)
|
1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di tale
aggiornamento, é necessario inviare al Ministero della sanità
una dichiarazione solo in caso di variazione; per variazione si intende, in
particolare, qualsiasi modifica sostanziale relativa alle tipologie di
dispositivi prodotti e già comunicati al Ministero della
sanità".
|
Identico
|
Art. 22.
|
Art. 22.
|
(Riserva di scorte petrolifere:
|
(Riserva di scorte petrolifere:
|
1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre
1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli
Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
|
Identico
|
a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza; |
|
b)
adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo
della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi
e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;
|
|
c)
potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
|
|
d)
prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento
delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo
interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.
|
|
Art. 23.
|
Art. 23.
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(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega) |
(Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati: criteri di delega) |
1. L'attuazione della direttiva 98/81/CE del Consiglio, del 26 ottobre
1998, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati, sarà informata ai seguenti
princípi e criteri direttivi:
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Identico
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a) classificare gli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati in base ai rischi che comportano per la salute umana e per l'ambiente; |
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b)
assicurare il controllo sulle attività di impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati;
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c)
definire le procedure di notifica ed autorizzazione per l'impiego confinato
di microrganismi geneticamente modificati;
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d)
prevedere l'elaborazione di piani di emergenza relativi al rilascio
accidentale nell'ambiente di agenti biologici e di microrganismi
geneticamente modificati;
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e)
prevedere misure adeguate per il controllo dell'eliminazione del materiale
derivante dagli impieghi confinati di microrganismi geneticamente
modificati;
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f)
recepire il completamento dell'allegato II, parti B e C, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 20- bis ,
introdotto dalla direttiva, con decreto del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro dell'ambiente;
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g)
apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
91.
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Art. 24.
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Soppresso
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(Fondo straordinario per l'integrazione
europea)
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1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea
é istituito un fondo straordinario di lire 1.500 milioni, per
iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di
informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura,
compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro
di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non dell'Unione europea. Le
iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso
le organizzazioni e gli organismi internazionali interessati, sono promosse
dal Ministro degli affari esteri.
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 1.500 milioni per
l'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
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Art. 25.
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Soppresso
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(Interpretazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 536, in materia di sanzioni per l'importazione di vegetali)
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1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, si
interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni
riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III
parti A e B, IV parte B, della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, come
modificata dalla direttiva 92/103/CEE della Commissione.
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2. In ogni caso non é punito colui che importi,
qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o
prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità europea ed ivi
riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.
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3. Per periodi limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali motivato si
puó vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno
a motivo del quale é disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione
di sanzioni é subordinata all'accertamento della presenza concreta
dell'agente patogeno.
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4. Il decreto di cui al comma 3 deve indicare specificamente le
aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione.
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Art. 26.
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Art. 24.
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(Modifiche alla legge 9 marzo 1989,
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(Modifiche alla legge 9 marzo 1989,
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1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come
modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: "Ministro
competente per le politiche comunitarie" sono sostituite dalla seguente:
"Governo".
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Identico
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Art. 27.
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Art. 25.
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(Modifiche del capo XIV- del codice civile)
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(Modifiche del capo XIV- bisdel codice civile)
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1. Al primo comma dell'articolo 1469- bis
del codice civile le parole: ", che ha per oggetto la cessione di beni o la
prestazione di servizi," sono soppresse.
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Identico
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2. All'articolo 1469- quater del codice civile é
aggiunto, in fine, il seguente comma:
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"La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui
all'articolo 1469- sexies ".
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3. Al quinto comma dell'articolo 1469- quinquies del codice
civile le parole: "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"dal presente capo".
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Art. 28.
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Art. 26.
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(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo: criteri di delega)
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(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo: criteri di delega)
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1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di
assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, é informata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
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Identico
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a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5, e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva; |
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b)
prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza
supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
quando:
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1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo
scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;
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2) é inopportuno o fuorviante considerare la situazione
finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare
sul gruppo assicurativo;
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c) prevedere le misure necessarie affinchè l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorchè imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale; |
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d)
disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo
assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la
produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della
vigilanza supplementare;
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e)
prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio
della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del
gruppo;
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f)
integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni
all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei princípi generali
fissati dalla direttiva;
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g)
prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga
adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP puó tuttavia
autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti
dalla direttiva, nel rispetto comunque dei princípi generali ivi
contenuti e dei criteri determinati dal Governo;
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h)
prevedere, sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla
direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di
effettuare i calcoli ivi previsti;
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i)
prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate
in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che
soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purchè
siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in
materia.
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Art. 29.
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Art. 27.
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(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di
specialità medicinali)
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(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come
modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di
specialità medicinali)
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1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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Identico
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a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "di ciascun medicinale" sono sostituite dalle seguenti: "di specialità medicinali"; |
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b)
all'articolo 4, comma 2, é aggiunta la seguente lettera:
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" b -bis) siano iscritti all'albo professionale.";
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c)
all'articolo 24, comma 2, é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità puó
sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi.";
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d)
all'articolo 25, il comma 4 é sostituito dal seguente:
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" 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione
all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:
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a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione; |
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b) preparati su richiesta del medico, scritta e non
sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri
o della struttura alla quale é preposto, sotto la sua diretta e
personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni
previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94.";
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e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: "Nell'ipotesi disciplinata" fino a: "su ordinazione del medico;" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore é tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate;"; |
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f)
all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: "destinati" fino a:
"trenta giorni" sono soppresse;
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g)
all'articolo 25, comma 7, alla lettera a) , in fine, sono
aggiunte le seguenti parole: "purchè destinati ad un trattamento
terapeutico non superiore a trenta giorni;".
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Art. 30.
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 5 della legge 3 agosto 1998, n.
313.
2. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, le
parole: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di
origine artificiale", introdotte dall'articolo 28 della legge 24 aprile
1998, n. 128, sono soppresse.
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Soppresso
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Art. 31.
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Art. 28.
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(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di
responsabilità dell'agente)
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(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di
responsabilità dell'agente)
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1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la
parola "commissionario" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli
di cui all'articolo 1736".
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Identico
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2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile é
inserito il seguente:
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"É vietato il patto che ponga a carico dell'agente una
responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.
É peró consentito eccezionalmente alle parti di concordare di
volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente,
purchè ció avvenga con riferimento a singoli affari, di
particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di
garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piú elevato della
provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a
percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo".
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Art. 32.
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Art. 29.
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(Poteri dell'Autorità garante della
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(Poteri dell'Autorità garante della
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1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
é sostituito dal seguente:
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Identico
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" 2 . Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da
espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri
di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di
opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle
Comunità europee, puó chiedere l'intervento della Guardia di
finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri
d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sui redditi".
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Art. 33.
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Art. 30.
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(Tutela degli interessi finanziari
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(Tutela degli interessi finanziari
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