Legislatura 13º - Disegno di legge N. 4375

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4375


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro dell'interno

(JERVOLINO RUSSO)

e dal Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

col Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(MELANDRI)

col Ministro dei trasporti e della navigazione

(TREU)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

col Ministro dei lavori pubblici

(MICHELI)

e col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1999

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999







ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di delegificare, semplificare e snellire le norme che regolano i procedimenti amministrativi, avvertita nel nostro sistema in misura maggiore rispetto ad altri Paesi economicamente avanzati in ragione delle dimensioni assunte dalla nostra legislazione, ha indotto il Governo a prevedere, all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, uno strumento permanente di intervento sul livello e sulla qualità della regolazione, individuato nella legge annuale di semplificazione.
Con la prima legge emanata in attuazione di tale disposizione, la legge 8 marzo 1999, n. 50, il sistema delineato dal legislatore si é perfezionato, introducendo da un lato la previsione del coinvolgimento delle parti sociali nel processo di regolazione e l'individuazione di forme stabili di consultazione, anche attraverso l'Osservatorio per la semplificazione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'altro l'analisi di impatto della regolazione, con lo scopo di pervenire alla razionalizzazione normativa attraverso le metodologie di analisi e valutazione dell'efficacia dell'intervento normativo; infine prevedendo il riordino di settori organici della normativa in vigore, affidato al Nucleo per la semplificazione operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la redazione di testi unici che garantiscano la coerenza e l'agevole conoscibilità da parte dei cittadini delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in una determinata materia.
Nella visione necessariamente dinamica del processo di razionalizzazione normativa che il Governo sta perseguendo, le istanze per una maggiore integrazione dei diversi elementi che concorrono al miglioramento della qualità normativa e che vanno emergendo progressivamente non possono che essere periodicamente sottoposte a revisione e a valutazione di congruità, finendo per implementare organicamente il sistema delineato o per essere espunte o modificate.
La scelta di operare per successivi aggiustamenti, correzioni, accrescimenti del sistema di regolazione, entro premesse decisionali ormai consolidate e condivise nell'amministrazione, appare coerente con un metodo che evita la rigidità dei procedimenti lineari per indirizzarsi verso un procedimento che consente l'affinamento e l'evoluzione del sistema anche attraverso la migliore definizione o utilizzazione di alcuni princípi e di alcuni istituti già positivamente regolati.
In questo senso, il disegno di legge predisposto per il 1999 intende intervenire non soltanto per indicare, nei due elenchi allegati, nuovi procedimenti amministrativi da semplificare o sopprimere, ma anche per rafforzare o sviluppare l'effetto innovativo di istituti già sperimentati o per prevedere alcune modifiche alle normative introdotte in questi ultimi anni, allo scopo di rendere effettivo il principio di semplificazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni.
Il disegno di legge é suddiviso in tre capi.
Il capo I contiene le norme che riguardano gli interventi di semplificazione di carattere generale.
Il capo II reca norme di razionalizzazione di alcuni istituti introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, intervenendo sull'obbligo di motivazione, sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sul diritto di accesso e, soprattutto, sulla conferenza di servizi, che viene interamente riformulata e compiutamente disciplinata.
Il capo III, infine, contiene norme settoriali, volte sia alla semplificazione di alcune attività amministrative, sia al riordino normativo.

CAPO I. - Norme in materia di semplificazione.

Le disposizioni contenute in questo Capo sono finalizzate ad attuare o ad estendere princípi di semplificazione e trasparenza già presenti nel nostro ordinamento, prevedendone anche una applicazione in ambiti diversi da quelli attualmente vigenti.
Gli aspetti di maggiore rilevanza riguardano: la possibilità estesa anche ai privati di ricorrere a quella forma di semplificazione documentale costituita dalle dichiarazioni sostitutive, previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ridefinite dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (articolo 2), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di definire e rendere noti i tempi massimi di attesa degli utenti agli sportelli, estendendo la garanzia assicurata dalla citata legge n. 241 del 1990 (articolo 5). La semplificazione diviene cosí uno strumento di riavvicinamento dei cittadini alle pubbliche amministrazioni e agli enti che gestiscono servizi, consentendo una maggiore rapidità ed una migliore qualità dei rapporti.
Il Capo contiene anche norme volte a coordinare i tempi e le modalità organizzative per lo svolgimento delle attività istruttorie relative allo sportello unico delle imprese (articolo 4) e disposizioni relative alla possibilità per i consumatori e per gli utenti di segnalare, attraverso gli organismi rappresentativi, gli ostacoli e le difficoltà rilevati nell'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione (articolo 3), al cui accertamento é preposto l'Ispettorato della funzione pubblica.

Articolo 1. - Le disposizioni contenute in questo articolo sono volte in parte a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, in parte a rivedere ed aggiornare l'elenco dei testi unici previsti dalla legge n. 50 del 1999.
La novità piú significativa dell'intervento annuale di semplificazione, che riporta in allegato A l'elenco dei procedimenti da snellire e delle norme da razionalizzare, consiste nella previsione di un elenco di norme abrogate, limitatamente alle parti che disciplinano alcuni procedimenti amministrativi ritenuti non piú utili e quindi da sopprimere (allegato B). D'altra parte, poi, già la legge 16 giugno 1998, n. 191, in sede di integrazione dei criteri di semplificazione indicati nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ha previsto che l'intervento di razionalizzazione normativa possa spingersi fino alla soppressione di quei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piú elevati dei benefíci conseguibili. L'allegato B opera coerentemente, a livello primario, tale soppressione.
Viene poi aggiornato l'elenco dei procedimenti da semplificare, allegato alla legge n. 59 del 1997, eliminando quei procedimenti che, in ragione di normative sopravvenute in materia, sono già stati semplificati con altri strumenti normativi o demandati alla regolamentazione contrattuale.
Si provvede poi ad integrare l'elenco delle materie che deve essere oggetto di predisposizione di testi unici, inserendo l'istruzione non universitaria, che é stata oggetto negli ultimi anni di interventi normativi rilevanti.
Si propone infine una nuova delega, già prevista dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge n. 50 del 1999, per il riordino delle norme che regolano il rapporto di lavoro delle pubbliche amministrazioni, poiché i termini fissati nella norma citata sono scaduti. Il testo, in particolare, dovrà indicare le norme che, secondo quanto previsto dalla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono state abrogate o hanno cessato di produrre effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo o del secondo contratto collettivo sottoscritto dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso.

Articolo 2. - L'esigenza, emersa da alcuni settori privati, di potersi avvalere nei rapporti con gli utenti delle forme di semplificazione documentale previste dalla legge n. 15 del 1968, dalla legge n. 127 del 1997, e dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, é stata ripresa in questa norma, che prevede la possibilità di applicare le disposizioni relative alle dichiarazioni sostitutive anche ai rapporti tra privati. Pertanto, i soggetti privati che vorranno avvalersi di questa possibilità, potranno accettare, in luogo dei certificati, dichiarazioni sostitutive dei dati relativi alla data e al luogo di nascita, alla residenza, alla cittadinanza, al godimento dei diritti politici, allo stato di famiglia, alla posizione agli effetti degli obblighi militari, all'iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, ai titoli di studio, alle situazioni reddituali, al casellario giudiziario e altri dati individuati dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, nonché dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, a norma dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni.
Per il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese é consentito ai privati di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche, al fine di verificare l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e la corrispondenza tra quanto dichiarato dal privato con le risultanze dei registri custoditi dalle amministrazioni competenti, anche facendo uso di strumenti informatici o telematici, secondo quanto già previsto dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Articolo 3. - Allo scopo di garantire l'effettiva attuazione delle norme dettate in materia di semplificazione procedimentale e documentale e l'accertamento di eventuali violazioni, difficoltà o ritardi registrati dai consumatori e dagli utenti nell'applicazione della normativa da parte delle pubbliche amministrazioni, la norma prevede che il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l'Osservatorio per la semplificazione possano segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - le disfunzioni rilevate, attivando in tale modo l'Ispettorato operante presso il Dipartimento perché possa, eventualmente, compiere le necessarie verifiche.

Articolo 4. - Con le norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (articoli 23 e seguenti), e nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, é stata fortemente innovata la normativa in materia di realizzazione, ampliamento, riconversione di impianti produttivi, attribuendo ai comuni le relative funzioni amministrative. Si interviene ora per assicurare che le attività istruttorie necessarie al rilascio dell'autorizzazione finale siano snellite e semplificate, affinché i termini di conclusione di queste siano coordinati con quelli previsti dal regolamento citato.

Articolo 5. - I tempi di attesa agli sportelli sono considerati buoni indicatori della qualità dei servizi prestati dagli operatori pubblici all'utenza, del grado di efficienza e di trasparenza dell'attività svolta.
Per queste ragioni, é sembrato necessario intervenire sul fattore temporale, costituito dall'attesa presso gli uffici a diretto contatto con il pubblico, non per misurare le prestazioni rispetto ai tempi standard definiti nelle carte dei servizi, ma per rendere pubblici e conoscibili agli interessati i tempi massimi, le modalità di accesso agli uffici, le procedure di reclamo eventualmente attivabili. Poiché il servizio offerto all'utenza attraverso gli sportelli puó essere parte di un procedimento amministrativo, si prevede che debbano unitamente essere pubblicati i termini per la conclusione dei procedimenti stabiliti nei regolamenti di attuazione della legge n. 241 del 1990.
Il circuito di controllo delineato dalla disposizione in esame prevede l'impegno delle amministrazioni ad effettuare verifiche periodiche sulle varianze organizzative riscontrate rispetto a quanto definito e reso pubblico, anche coinvolgendo ed impegnando le associazioni rappresentative degli utenti. Qualora vengano rilevati scostamenti significativi dai tempi di attesa indicati, si prevede l'obbligo del responsabile dell'ufficio di approntare idonee iniziative, anche di carattere temporaneo, che appaiano coordinate ed organiche rispetto a tutto il ciclo lavorativo, in modo da non incidere negativamente sull'organizzazione e sui tempi di svolgimento delle attività di competenza di altri uffici che rilevano sulla qualità complessiva dell'erogazione. Si vuole, cioé, evitare che l'efficienza del front-office venga recuperata a scapito dei tempi piú lunghi e dell'aggravio di lavoro del back-office , senza vantaggi finali per l'utente.
Infine, la semplificazione piú avanzata introdotta per quanto riguarda i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione fa perno sulla stessa possibilità di non doversi piú presentare agli sportelli per ricevere un servizio. Si prevede cioé l'adeguamento organizzativo degli uffici a ricevere le istanze e i documenti degli utenti per via telematica, per posta o fax . Si impegnano gli uffici a consentire le prenotazioni anche per via telematica o telefonica e, infine, a prevedere il recapito di atti e documenti al domicilio dell'interessato, senza impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici.

CAPO II. - Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ulteriori norme in materia di conferenza di servizi.

Le disposizioni contenute in questo Capo hanno un ambito di intervento omogeneo, essendo volte alla modifica e all'integrazione delle norme contenute nella legge n. 241 del 1990. Gli istituti di partecipazione democratica, cosí come i princípi di trasparenza e di efficienza dell'azione amministrativa introdotti dalla legge citata, non vengono sostanzialmente modificati. Ai fini della semplificazione dell'attività amministrativa e dell'effettività del principio di speditezza, che pure é sotteso a tutta la legge, si prevedono alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della legge medesima, che consentono di superare una interpretazione formalistica delle norme che attengono alla motivazione dei provvedimenti e all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento.
Di particolare importanza, ai fini della revisione organica dell'istituto, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 127 del 1997 in materia, sono le norme che sostituiscono e integrano gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, relativi alla disciplina della conferenza di servizi, che rappresenta un modello organizzativo di notevole rilevanza per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il bilanciato coordinamento degli interessi pubblici.
Infine, la modifica all'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 prevede la possibilità di ricorrere al difensore civico, oltre che al giudice amministrativo, nei casi di diniego del diritto di accesso agli atti e documenti dell'amministrazione.

Articolo 6. - Le disposizioni attengono all'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nei casi in cui la motivazione sia implicita. Le norme sostituiscono quelle contenute nel comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Accogliendo l'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidata in questo senso, si precisa ora che la motivazione deve ritenersi sussistente quando la finalità perseguita, e le ragioni poste a base dell'adozione dell'atto, siano chiaramente desumibili dal contesto dell'atto stesso, riaffermando poi il principio che, nei casi di motivazione per relationem , l'obbligo si intende assolto qualora le ragioni risultino da altro atto dallo stesso richiamato, che dovrà essere chiaramente indicato e reso disponibile all'interessato.

Articolo 7. - La norma prevede uno snellimento della fase procedimentale che attiene alla comunicazione dell'avvio del procedimento. Recependo gli indirizzi giurisprudenziali prevalenti, l'integrazione all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 evita quelle applicazioni formalistiche dell'istituto in esame, che hanno finito per portare alla rinnovazione di procedimenti sostanzialmente corretti, con aggravio di tempo e di costi sia per l'amministrazione che per l'interessato, nelle ipotesi di annullamento di procedimenti che, pur non essendo stati preceduti dall'avviso di avvio, hanno comunque raggiunto lo scopo perseguito dalla legge.
Si prevede che non possa considerarsi causa di illegittimità del provvedimento adottato la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora questo abbia avuto inizio per istanza del destinatario e non vi siano altri soggetti interessati, oppure nell'ipotesi in cui questi abbiano avuto comunque conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali. Si esclude altresí l'illegittimità dell'atto nei casi di provvedimenti vincolati, allorché sia accertato che i destinatari della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun utile apporto all'istruttoria, neppure contribuendo ad una piú corretta rappresentazione dei fatti. Questa specificazione vale ad escludere le ipotesi in cui la comunicazione dell'avvio possa comunque assolvere ad una funzione gnoseologica, utile all'emersione dei presupposti giustificativi delle determinazioni provvedimentali assunte.

Articoli da 8 a 11. - Conferenza di servizi . - Gli articoli da 8 a 11 propongono la riscrittura organica della disciplina contenuta negli articoli 14, 14- bis , 14- ter e l4- quater della legge n. 241 del 1990, cosí come modificata, da ultimo, dalla legge n. 127 del 1997, anche in attuazione di quanto previsto in proposito nell'allegato 1 annesso al Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998. In particolare, si recepiscono e si generalizzano alcune disposizioni speciali, maggiormente semplificatorie, della conferenza di servizi in materia di opere pubbliche di cui alla legge n. 109 del 1994.
Tutta la disciplina persegue la finalità di dare certezza sui tempi di conclusione del procedimento al destinatario dell'attività amministrativa, nonché celerità e capacità decisoria all'amministrazione, con il rispetto dei seguenti criteri:

- previsione di una conferenza di servizi obbligatoria ogni qualvolta l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, ossia nei casi di conferenza di servizi decisoria;
- disciplina organica della conferenza di servizi prevista dal comma 1 dell'articolo 14 della citata legge (conferenza facoltativa o istruttoria), per le ipotesi in cui l'amministrazione procedente ritenga necessario effettuare un'analisi di interessi pubblici per i quali sono competenti amministrazioni diverse;
- previsione di una conferenza di servizi "preliminare" convocata, anche su richiesta dell'interessato, prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare le condizioni alle quali potrebbe essere dato l'assenso sull'istanza o sul progetto definitivo e di limitare l'emersione di ostacoli amministrativi in una fase già avanzata della procedura;
- previsione di un obbligo di puntuale motivazione da parte dell'amministrazione dissenziente;
- decisione a maggioranza sull'andamento dei lavori in conferenza;
- disciplina compiuta per le ipotesi di dissenso, per definire le modalità con le quali l'amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento, tenendo espressamente conto delle specifiche risultanze acquisite in conferenza;
- previsione che, qualora il motivato dissenso sia espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute possa chiedersi, come meccanismo idoneo a superare il dissenso, la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, del presidente della regione o del sindaco;
- certezza sulla rappresentatività dei partecipanti alla conferenza;
- fissazione di un termine finale certo per la conclusione del procedimento in conferenza.

Articolo 8. - Le disposizioni contenute in questo articolo sostituiscono le norme dell'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. Le disposizioni procedimentali che vi erano inserite, dal comma 2- bis al comma 4, sono state ora organicamente disciplinate e raccolte all'interno dell'articolo 14- ter , come sostituito dall'articolo 10.
Il comma 1 non é stato modificato e ripete integralmente la precedente formulazione del testo. L'articolo prevede: l'indizione obbligatoria della conferenza quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta e altri atti di assenso comunque denominati (comma 2); la facoltà di convocare la conferenza nelle ipotesi in cui sia opportuno effettuare un esame contestuale di interessi coinvolti in piú procedimenti amministrativi connessi (comma 3); l'individuazione dell'amministrazione competente a convocare la conferenza, anche su richiesta dell'interessato, quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di competenza di una pluralità di amministrazioni (comma 4) e nell'ipotesi di affidamento di concessione di lavori pubblici (comma 5). Infine si disciplina la conferenza per le procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, richiamando il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 e chiarendo l'applicabilità anche ad essa della disciplina generale della legge n. 241 del 1990.

Articolo 9. - L'articolo in esame sostituisce l'articolo 14- bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, e disciplina l'ipotesi in cui, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, l'interessato chieda la convocazione di una conferenza di servizi, al fine di conoscere e verificare le condizioni necessarie per ottenere i relativi atti di assenso.
Il comma 2 del nuovo articolo 14- bis disciplina l'ipotesi della conferenza preliminare relativa alla realizzazione di opere pubbliche, indicando un termine finale certo entro il quale le amministrazioni sono tenute a pronunciarsi, qualora non emergano elementi preclusivi alla realizzazione del progetto. Il comma 3 interviene a regolare l'ipotesi nella quale sia richiesta, per la pronuncia sul progetto, la valutazione di impatto ambientale (VIA) recependo sul punto le proposte normative all'esame del Parlamento sulla disciplina della VIA.
Si dispone poi che le indicazioni fornite in sede di esame del progetto preliminare possano essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi che emergano nelle fasi successive del procedimento. L'ultimo comma prevede le modalità e i termini per la convocazione della conferenza sul progetto definitivo.

Articolo 10. - Le norme che attengono allo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi e alle modalità organizzative sono organicamente raccolte nel nuovo articolo 14- ter della legge n. 241 del 1990, che disciplina: termini della convocazione, durata complessiva del procedimento in conferenza, ipotesi di sospensione qualora sia richiesta la VIA, rappresentanza istituzionale dell'organo legittimato ad esprimere in modo definitivo e vincolante la volontà dell'ente, eventuale pubblicazione dei provvedimenti finali nella Gazzetta Ufficiale , cosí come disposto, attualmente, dall'artico lo 14- quater della legge n. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 17 della legge n. 127 del 1997.

Articolo 11. - L'articolo sostituisce l'articolo 14- quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, avente un oggetto diverso, e intende regolare i casi di dissenso espresso da uno o piú rappresentati delle amministrazioni convocate, rispetto alla proposta dell'amministrazione procedente. Si chiariscono in primo luogo le modalità con le quali puó essere espresso il dissenso e si stabilisce che, dopo aver valutato le specifiche risultanze della conferenza, l'amministrazione proponente debba comunque assumere le determinazioni conclusive del procedimento. Si disciplinano poi le ipotesi di determinazione positiva e quelle di dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, prevedendo la possibilità di demandare la determinazione di conclusione del procedimento, previa delibera del Consiglio dei ministri, del consiglio regionale o dei consigli comunali, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della regione o al sindaco.

Articolo 12. - L'articolo provvede all'abrogazione delle norme sulla conferenza di servizi contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto sostituite dagli articoli precedenti.
Si prevede poi il raccordo con il regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, per la pubblicità dei lavori della conferenza.

Articolo 13. - La disposizione contenuta nell'articolo in esame interviene in materia di accesso ai documenti amministrativi, per rafforzare le garanzie previste in caso di rifiuto dell'istanza presentata dall'interessato, sostituendo il vigente comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990. Si consente il ricorso, oltre che al giudice amministrativo, anche al difensore civico, cosí da sgravare gli uffici giudiziari di questioni facilmente risolvibili, garantendo nel contempo al cittadino una rapida conclusione del contenzioso. Si introduce una forma di silenzio assenso dell'amministrazione sulla pronuncia positiva resa dal difensore civico in merito all'illegittimità del diniego di accesso, cosí che, nell'ipotesi in cui l'amministrazione non emani un provvedimento confermativo motivato del diniego disposto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore, l'accesso si intende consentito.

CAPO III. - Norme in materia di attività delle pubbliche amministrazioni.

In questo capo sono raccolte le norme settoriali che attengono all'attività, anche normativa, della pubblica amministrazione. Le disposizioni contenute in ciascun articolo hanno finalità, oltre che di semplificazione, anche di chiarezza e trasparenza. Si dispone l'eliminazione di adempimenti ritenuti ormai superflui, si incide sui termini stabiliti da precedenti disposizioni, si semplificano le procedure di approvazione per diverse attività amministrative.

Articolo 14. - Si prevede la soppressione della Commissione interministeriale per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita nel 1942, formata da magistrati ordinari, ufficiali delle Forze armate e dirigenti dello Stato, le cui funzioni sono ormai esaurite. Si ritiene, infatti, che le eventuali esigenze dei privati possano essere soddisfatte con il ricorso alla giurisdizione ordinaria e usufruendo dei benefici previsti dalla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950, resa esecutiva con legge 19 febbraio 1957, n. 164.
Viene peraltro affidata al Ministero della difesa, che ha sempre fornito alla Commissione il supporto di segreteria, l'attività di "stralcio", cioé quella di certificazione per gli atti giuridici già formati dalla Commissione medesima.

Articolo 15. - L'articolo in esame si riferisce al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse previsto dagli articoli 4 e 20 della legge n. 59 del 1997 e dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, al quale é affidato il riordino delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. La norma chiarisce che ai fini di una completa individuazione di tutte le fonti regolatrici, debbano essere allegate al testo unico anche le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che abbiano ad oggetto la disciplina degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .

Articolo 16. - La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che i termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 3 aprile 1997, n. 94, siano fissati al 30 giugno 2002, al fine di consentire che la riforma del bilancio sia completata con le necessarie modifiche ed integrazioni, anche allo scopo di procedere all'ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili.
Il comma 2 indica il nuovo termine per l'attuazione della delega prevista per la compilazione del testo unico in materia di rimborso delle spese elettorali, per le consultazioni elettorali e referendarie di cui all'articolo 8 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in considerazione della complessità del lavoro di ricognizione affrontato.
Con i commi 3 e 4 si prevede una procedura di aggiornamento del testo unico sui beni culturali di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 352, che vede coinvolte sia le regioni che le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede anche l'istituzione di un'apposita commissione di studio composta da esperti particolarmente qualificati nel settore, per la predisposizione degli atti normativi previsti dall'articolo 1 della citata legge n. 352 del 1997.
Al comma 5 si prevede una semplificazione procedurale riguardante l'uniformazione dei termini, previsti da leggi e regolamenti, per il deposito di atti e domande presso il registro delle imprese e presso il Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

Articolo 17. - Con tale articolo si provvede a completare l'attuazione della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, in esecuzione della quale é già stato emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Si prevede che le leggi regionali e i regolamenti indicati dall'articolo 12 di tale decreto possano intervenire anche sulle disposizioni di legge relative per ció che attiene alle spese ammissibili, alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, alle modalità della loro concessione ed erogazione.

Articolo 18. - La norma semplifica il processo di adeguamento dinamico delle disposizioni che riguardano la rete autostradale e stradale nazionale, recependo anche l'orientamento che sta emergendo in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo relativo alla stessa rete nazionale, da parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa.

Articolo 19. - La disposizione dell'articolo 19 modifica l'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, che prevede, per la partecipazione ai concorsi relativi all'assunzione di personale degli enti locali, il paga mento di un diritto nella misura fissa di lire 7.500, peraltro ormai inadeguata ai costi necessari per la sua esazione. Si dispone pertanto che l'importo di tale diritto sia stabilito da ciascuna amministrazione, secondo le forme previste dal proprio ordinamento, in misura comunque non superiore a lire 20.000.

Articolo 20. - Con piano urbano della mobilità (PUM) si intende quell'insieme organico di interventi sulle infrastrutture stradali e di trasporto pubblico, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata.
Lo scopo della norma proposta é quello di eliminare i vincoli che legano le amministrazioni locali nella scelta degli investimenti, relativi alla sussistenza o meno di risorse per tipologia di infrastrutture, stabilendo il principio di erogazione dei finanziamenti non piú per opere, ma per obiettivi.
Gli obiettivi che devono essere perseguiti dai PUM sono:

- il soddisfacimento dei fabbisogni di mobilità della popolazione;
- l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, in relazione agli impegni presi dal nostro Paese nella Conferenza mondiale sull'ambiente di Kyoto;
- l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale;
- l'aumento dei cittadini trasportati dai mezzi di mobilità collettiva.

Nel testo proposto si rinvia ad un successivo regolamento la determinazione in merito a:

- i requisiti dei soggetti abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento;
- i requisiti tecnico-economico-ambientali dei PUM;
- le modalità di erogazione del finanziamento statale sia per quanto concerne l'ammissibilità al cofinanziamento sia per quanto riguarda le verifiche sull'attuazione dei PUM ai fini dell'erogazione dei contributi.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I
NORME IN MATERIA

DI SEMPLIFICAZIONE



Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione, anche per soppressione, dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati negli allegati A e B annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princípi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 21 é soppresso;
b) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 4, 20, 45, 49, 52, 53, 75, 81, 88, 93, 104, 107 e 110.

5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
b) dopo il numero 7) dell'allegato 3 é inserito il seguente:

"7- bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi formativi".

6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di
dichiarazioni sostitutive).


1. Le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, all'articolo 1 e agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere applicate anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati.
2. Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, i soggetti privati hanno diritto di accedere alla documentazione in possesso delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive loro prodotte, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Art. 3.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e l'Osservatorio per la semplificazione, istituito in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, segnalano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica.

Art. 4.

(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle imprese)

1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli dal 23 al 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.

Art. 5.

(Tempi di attesa e modalità di accesso agli sportelli)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.
2. Nei locali destinati all'erogazione di servizi al pubblico sono adeguatamente pubblicizzati i tempi di cui al comma 1, le modalità di accesso e i termini per la conclusione dei procedimenti, adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché le procedure di reclamo degli utenti.
3. Le amministrazioni sono tenute a verificare periodicamente, anche con la parteci pazione delle associazioni degli utenti, il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1, e ad adottare iniziative per il miglioramento delle prestazioni e la riduzione dei tempi di attesa, anche attraverso l'adozione, da parte del responsabile dell'ufficio, di misure organizzative immediate ed urgenti, anche temporanee, senza aggravio dei tempi per lo svolgimento dell'istruttoria di competenza degli altri uffici che incidono sulla erogazione della prestazione.
4. Le amministrazioni sono tenute ad adottare le misure organizzative volte ad agevolare il rapporto con gli utenti ed a consentire in particolare l'invio di istanze e documenti per via telematica, per posta o per fax , nonché, ove possibile, a fornire informazioni, a consentire prenotazioni anche per via telematica o telefonica ed a prevedere il recapito, a richiesta e senza aggravi per l'Erario, di atti e documenti al domicilio dell'interessato.

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI


Art. 6.

(Norme sulla motivazione
dei provvedimenti)


1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal seguente:

" 3 . L'obbligo della motivazione é assolto quando la finalità perseguita dall'atto e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione sono chiaramente desumibili dal contesto dell'atto stesso o da altro atto richiamato. In tale ultimo caso, insieme alla comunicazione del provvedimento, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui il provvedimento si richiama".

Art. 7.

(Disposizioni relative alla comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 2- bis. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, di cui al comma 1, non determina l'illegittimità del provvedimento adottato in esito a tale procedimento se quest'ultimo é stato avviato su istanza del destinatario della comunicazione e non vi sono altri titolari del diritto alla comunicazione medesima, ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza del procedimento e dei suoi contenuti essenziali, ovvero se l'amministrazione é vincolata, in presenza di determinate circostanze, ad adottare il provvedimento ed é accertato che i destinatari della comunicazione non avrebbero comunque potuto fornire alcun utile contributo all'istruttoria, neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti".

Art. 8.

(Ricorso alla conferenza di servizi)

1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente:

"Art. 14 - 1 . Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indíce di regola una conferenza di servizi.
2 . La conferenza di servizi é sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non preveda di ottenerli, o comunque non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento.
3 . La conferenza di servizi puó essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piú procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza é indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente, ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puó essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4 . Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piú amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi é convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5 . In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, la conferenza di servizi é convocata dal concedente.
6 . La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14- quater , comma 5. La conferenza di servizi puó essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data della convocazione. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi".

Art. 9.

(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)

1. L'articolo 14- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:

"Art. 14- bis - 1 . La conferenza di servizi é convocata, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2 . Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro trenta giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3 . Nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale con clusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4 . Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5 . Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

Art. 10.

(Procedimento della conferenza di servizi)

1. L'articolo 14- ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:

"Art. 14- ter - 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei lavori a maggioranza dei presenti.
2 . La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno sette giorni prima della relativa data. Entro i successivi due giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i sette giorni successivi alla prima.
3 . Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14- bis , le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. In assenza di tale determinazione, i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14- quater .
4 . Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
5 . Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la VIA, le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 14- quater , nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6 . Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi, anche collegiali, istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente e in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di propria competenza.
7 . In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, il termine di cui al comma 3 é sospeso sino alla ricezione degli elementi richiesti.
8 . Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA é pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

Art. 11.

(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)

1. L'articolo 14- quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, é sostituito dal seguente:

"Art. 14- quater - 1. Il dissenso di uno o piú rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puó riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piú amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, valutate le specifiche risultanze della conferenza, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva, l'amministrazione procedente ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'amministrazione statale; negli altri casi, la comunicazione é data al presidente della regione o ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione é esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza puó, entro trenta giorni, pervenire a una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza é sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica e territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, il procedimento si intende concluso in senso negativo qualora l'amministrazione procedente non richieda, nei successivi trenta giorni, la determinazione di conclusione del procedimento all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2. Se positiva, la determinazione é assunta previa delibera, rispettivamente, del Consiglio dei ministri, del consiglio regionale o dei consigli comunali.
4. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA, il relativo provvedimento negativo comporta la conclusione del procedi mento con una determinazione negativa della conferenza di servizi, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera c- bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
5. Nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale, ove la regione esprima il dissenso, l'amministrazione procedente puó richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 12.

(Abrogazioni e norma di raccordo)

1. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati.
2. I commi da 1 a 4 dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.

Art. 13.

(Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal seguente:

" 4 . Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente puó presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso é consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

CAPO III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÁ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Art. 14.

(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita)

1. É soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.
2. Il Ministero della difesa provvede, senza oneri di spesa, ad assicurare lo svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.

Art. 15.

(Programmazione negoziata)

1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) , della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale .

Art. 16.

(Termini)

1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, é fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, é sostituito dal seguente:

" 4. Il testo unico puó essere aggiornato, secondo i princípi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b) , entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o piú decreti legislativi il cui schema é deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema é trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo é emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".

4. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, é sostituito dal seguente:

" 6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali puó avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".

5. I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta.

Art. 17.

(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi pubblici a favore delle imprese)

1. Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, possono modificare, alla stregua degli stessi princípi, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla normativa dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevo lazioni, sia alle modalità della loro concessione ed erogazione.

Art. 18.

(Rete autostradale e stradale nazionale)

1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia.

Art. 19.

(Diritti per la partecipazione a concorsi)

1. All'articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".

Art. 20.

(Riorganizzazione e semplificazione delle procedure di finanziamento dirette a favorire la mobilità urbana)

1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, i fondi finalizzati da leggi settoriali alla costruzione e sviluppo di singole mo dalità di trasporto e di mobilità sono destinati a cofinanziare appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema di trasporto comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato dei trasporti di un'area urbanizzata.
2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 50 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000 abitanti, le province aggreganti comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.
3. Una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 é destinata a comuni singoli che per ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche non possono fare parte delle aggregazioni di cui al comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti il procedimento di formazione e di approvazione dei PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale e di controllo dei risultati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative nelle materie di cui al comma 1.



decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 152 e seguenti.

29. Procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autorimessa.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;

Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 152 e seguenti.

30. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto ,legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

31. Procedimento per acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Legge 1º giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Regolamento in materia di biblioteche pubbliche statali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.

32. Permuta di immobili adibiti ad uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 1, 2 e 4.

33. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 39 e 40;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g) .

34. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Articolo 829 del codice civile;

Articolo 35 del codice della navigazione.

35. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Legge 8 maggio 1998, n. 146.

36. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

37. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 1º febbraio 1989, n. 53.

38. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

39. Procedimento per il trattamento economico di missione all'estero dei dipendenti statali.

Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;

Regio decreto 8 giugno 1936, n. 1281;

Decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540;

Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860.






ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE
DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI


1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

3. Articoli 3 e 10 del contratto collettivo del 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza impiegati dell'industria, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 15 gennaio 1939 - fascicolo 194, allegato 1489, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 8, parte II, dell'11 gennaio 1939.

(Trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti delle attuali disponibilità economiche dei Fondi di previdenza impiegati gestiti dall'INA, con soppressione di tali fondi ed eliminazione dei relativi oneri impropri a carico delle aziende).

4. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, articolo 40, commi quinto e sesto.

(Autorizzazione per tombole e pesche di beneficenza).

5. Legge 25 agosto 1991, n. 287, articolo 1, comma 2.

(Autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici).

6. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86, secondo comma.

(Autorizzazione per l'installazione di radio, TV e giochi in circoli, spacci e mense).

7. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articolo 386, comma 3.

(Procedimento per l'archiviazione di verbale di contestazione errato).

8. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 100.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

9. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 19.

(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive alberghiere).

10. Testo unico, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

(Autorizzazione per l'autorizzazione di strutture ricettive extra alberghiere).

11. Legge 10 dicembre 1997, n. 425, articolo 8, comma 4.

(Aggiornamento e coordinamento delle norme del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297).