DISEGNO DI LEGGE
risultante dallo stralcio - disposto dal Presidente del Senato, ai sensi
dell'articolo 126- bis , comma 2- bis , del Regolamento e
comunicato all'Assemblea il 30 novembre 1999 - degli articoli da 5 a 12
DISEGNO DI LEGGE N. 4339
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(AMATO)
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
e dal Ministro dei lavori pubblici
(MICHELI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1999
Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione
del fascicolo di fabbricato
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Art. 1.
(Fascicolo del fabbricato)
1. É istituito, relativamente a ciascun fabbricato, il fascicolo
del fabbricato. Detto fascicolo é redatto, aggiornato con cadenza non
superiore a dieci anni e tenuto a cura del proprietario o
dell'amministratore del condominio. Sul fascicolo sono annotate le
informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale,
strutturale, impiantistico, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro
conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello
stesso, e sono registrate le modifiche apportate rispetto alla
configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti
statiche, funzionali e impiantistiche.
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Art. 2.
(Messa in sicurezza
1. I comuni individuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da
assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza del
patrimonio edilizio, attraverso la puntuale ricognizione del singolo
fabbricato e del relativo stato di conservazione, nonchè l'attuazione
delle misure tese a favorirne la manutenzione programmata.
a) particolari caratteristiche del sottosuolo;b) manifesta presenza di abusivismo edilizio; c) inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità; d) presenza di insediamenti definibili come centri storici.
3. In relazione a particolari situazioni territoriali, i comuni, al fine
della individuazione delle aree di cui al comma 1, possono indicare criteri
aggiuntivi rispetto a quelli elencati alle lettere a), b), c),
e d)
del medesimo comma.
a) epoca di costruzione;b) sistema costruttivo; c) rilevanza di interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia che abbiano comportato mutamento nella destinazione d'uso ovvero siano stati oggetto di incremento di volumetria, superiore al 20 per cento, rispetto a quella originaria; d) particolare consistenza in termini volumetrici o dimensionali.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli edifici
ricadenti nel territorio nazionale, qualunque ne sia la destinazione
funzionale, ad eccezione degli edifici aventi un numero di piani fuori terra
non superiore a due. Sono escluse, altresí, dall'ambito di
applicazione le costruzioni ad uso artigianale, commerciale o industriale
aventi un'altezza non superiore a metri nove.
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Art. 3.
(Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato)
1. Per gli edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi del comma 1
dell'articolo 2, il fascicolo del fabbricato é predisposto entro
ventiquattro mesi dalla avvenuta individuazione delle aree.
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Art. 4.
(Attestato di conformità e certificato
1. Il professionista incaricato, all'atto di predisporre il fascicolo del
fabbricato e in occasione di ogni suo aggiornamento, rilascia una delle
seguenti certificazioni:
a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato, nel caso che l'immobile non abbia subito modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale, e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, nonchè dichiarazione di assenza di elementi rilevabili senza ausilio di specifica strumentazione che possano far ritenere come necessarie ulteriori verifiche;b) certificazione di idoneità statico-funzionale dell'edificio in relazione alle attuali condizioni di esercizio dello stesso nel caso siano state apportate modifiche sostanziali rispetto alla configurazione originaria dell'immobile ovvero siano stati prescritti, in sede di redazione del fascicolo, interventi ritenuti necessari al fine del raggiungimento di adeguate condizioni di sicurezza.
2. Nell'impossibilità di immediato rilascio della attestazione di
cui alla lettera a) del comma 1, il professionista incaricato
propone al proprietario o all'amministratore del condominio, in apposita
relazione tecnica, le ulteriori indagini e gli eventuali interventi da
predisporre ovvero i provvedimenti da assumere al fine di poter dichiarare,
entro i successivi dodici mesi, l'idoneità, sia sotto il profilo
statico che funzionale dell'edificio o l'adeguamento alla normativa vigente
per quanto attiene l'impiantistica.
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Art. 5.
(Requisiti professionali
1. Il professionista incaricato dello svolgimento delle attività
professionali derivanti dalla presente legge deve avere una anzianità
di iscrizione, nel rispettivo albo professionale, non inferiore ad anni
dieci.
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Art. 6.
(Convenzioni nazionali)
1. In considerazione delle particolari finalità sociali della
presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, convoca gli ordini ed i
collegi dei professionisti abilitati alla redazione del fascicolo del
fabbricato al fine di promuovere una convenzione nazionale per la
definizione agevolata dei relativi compensi.
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Art. 7.
(Schema tipo del fascicolo del fabbricato)
1. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
é approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato e sono
indicati, altresí, i contenuti e le modalità di redazione e di
aggiornamento dello stesso.
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Art. 8.
(Controllo)
1. É demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti indicati negli articoli del presente capo e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio. |