DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'ambiente
(RONCHI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
(CIAMPI)
col Ministro per gli affari regionali
(BELLILLO)
col Ministro degli affari esteri
(DINI)
e col Ministro per la funzione pubblica
(PIAZZA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999
Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge consente di dare
continuità all'azione portata avanti dal Ministero dell'ambiente per
la promozione dello sviluppo sostenibile impegnando le risorse economiche
disponibili con la finanziaria 1999 per la prosecuzione delle azioni
già avviate con le leggi 8 ottobre 1997, n. 344 (disposizioni per lo
sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo
ambientale) e 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale).
L'articolo 1, comma 1, prevede il rifinanziamento della legge 8 ottobre
1997, n. 344, per le attività:
di promozione delle tecnologie pulite e di sviluppo della
sostenibilità urbana;
di promozione di campagne di sensibilizzazione e formazione in campo
ambientale e di funzionamento dei sistema nazionale di informazione, di
educazione e formazione ambientale (INFEA).
Il medesimo articolo 1 prevede altresí al comma 2 il
rifinanziamento degli interventi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre
1998, n. 426, finalizzati:
al concorso pubblico per la realizzazione degli interventi di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati;
ai progetti attuativi degli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;
al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane;
ad accordi di programma nel settore dei rifiuti.
L'articolo 2 contiene interventi vari di natura finanziaria.
Il comma 1 mira ad incentivare il completamento della rete delle Agenzie
regionali per l'ambiente (ARPA), disponendo l'assegnazione da parte del
Ministero dell'ambiente di un contributo per la costituzione e l'avvio delle
ARPA nelle regioni che al 31 dicembre 1998 non hanno ancora provveduto alla
loro istituzione.
Il comma 2 consente di porre fine ai notevoli ritardi accumulati
dall'Italia nel pagamento delle quote obbligatorie al Fondo multilaterale
per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono,
autorizzando il pagamento del contributo obbligatorio annualmente a carico
dei paesi aderenti e prevedendo altresí la destinazione dei 20 per
cento del contributo annuale per il finanziamento dei progetti bilaterali
con paesi in via di sviluppo.
Con il comma 3 viene autorizzato a regime il pagamento della quota
associativa annuale all'Unione internazionale per la conservazione della
natura (UICN), sospeso dall'anno 1995 a causa di indisponibilità di
fondi.
Viene prevista al comma 4 la prosecuzione nel 2001 delle campagne di
mappatura della "Posidonia Oceanica", per completare la ricognizione della
consistenza delle relative praterie lungo le nostre coste, sulla base delle
acquisizioni entro il 2000 del programma nazionale di cui all'articolo 2,
comma 19, della legge n. 426 del 1998, al fine di contribuire adeguatamente
alla tutela di una pianta marina che forma un'efficace barriera naturale
contro l'erosione costiera e svolge un'azione fondamentale ai fini della
salvaguardia dell' habitat
dei nostri mari.
La disposizione di cui al comma 5 consente al comune di Cervia di dare
corso ad interventi mirati alla salvaguardia ed al mantenimento del
particolare ecosistema esistente nella riserva naturale dello Stato "Salina
di Cervia".
Un'ulteriore disposizione prevede l'attivazione di appositi centri di
accoglienza di animali in via di estinzione che vengono sequestrati o
confiscati nel nostro paese (comma 6).
Per consentire al Ministero dell'ambiente di dare attuazione agli
interventi ambientali previsti dalla legge n. 426 del 1998 vengono previste
ai commi 7 e 8 delle norme transitorie per il potenziamento delle risorse
umane dell'amministrazione, in attesa che vengano portate a termine le
procedure per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica
disciplinate dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997. In particolare: al
comma 7 é prevista l'assunzione di personale a tempo determinato per
un periodo massimo di due anni; mentre al comma 8 é disciplinato
l'arrivo di un contigente di comandati da altre amministrazioni pubbliche.
Sono previste al comma 9 le norme per l'aggiornamento del piano di
recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.
L'articolo 3 detta disposizioni per la copertura finanziaria del disegno
di legge. Le risorse economiche necessarie, quantificate e specificate nella
relazione tecnica allegata, provengono dagli accantonamenti dei fondi
speciali di tabella A e B della legge finanziaria 1999.
Per gli interventi previsti all'articolo 2, comma 9, si provvede con
l'utilizzazione di fondi provenienti dalla tabella B della legge finanziaria
1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
RELAZIONE TECNICA
Articolo 1.
Comma 1.
- La spesa prevista di lire 16.800 milioni si riferisce all'esigenza di rifinanziare per l'anno 2001 talune attività previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e in particolare:a)
la promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana (articolo 2 della citata legge n. 344) mediante:
la effettuazione di concorsi per lo sviluppo di migliori tecnologie
pulite riferite a processi, prodotti e rischi industriali ed al recupero di
rifiuti: spesa prevista lire 500 milioni:
l'assegnazione di premi ad organismi ed enti che sviluppano
migliori tecnologie pulite: spesa prevista lire 2.500 milioni;
l'assegnazione di premi per azioni finalizzate ad una migliore
sostenibilità e qualità della vita nei centri urbani: spesa
prevista lire 2.000 milioni;
l'attivazione di servizi di promozione per città amiche
dell'infanzia e per l'organizzazione di incontri internazionali con l'
United Nations Children' s Fund
(UNICEF) e l'United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS)-
habitat : spesa prevista lire 1.000 milioni;
b)
la prosecuzione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale (articolo 3 della citata legge n. 344).
La spesa é cosí articolata:
diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente (RSA 1998-1999)
anche tramite apposita versione in lingua inglese, ed elaborazione e
diffusione di una versione della relazione destinata agli studenti. La spesa
é quantificata, sulla base delle precedenti edizioni della relazione
sullo stato dell'ambiente, in lire 700 milioni;
sviluppo del sistema informatico del Ministero dell'ambiente con
particolare riguardo alle procedure di office automation
e al collegamento informatico in rete della struttura del Ministero: spesa
prevista lire 1.200 milioni;
completamento e coordinamento del sistema nazionale di informazione,
educazione e formazione ambientale (INFEA) mediante: la collocazione
all'interno del Ministero dell'ambiente del coordinamento della rete
nazionale di laboratori territoriali - LABNET, dell'osservatorio e
dell'archivio nazionale di documentazione e ricerca per l'educazione
ambientale - ANDREA ( hardware, software , personale, materiale
informativo per una spesa stimata di lire 600 milioni); il funzionamento di
progetti di nuovi centri da collegare al sistema nazionale, proposti e
realizzati da amministrazioni locali (spesa stimata lire 250 milioni);
l'organizzazione di seminari, giornate di studio e attività di
divulgazione, anche di carattere internazionale, collegate al sistema
nazionale per l'informazione, l'educazione. e la formazione ambientale:
spesa prevista lire 150 milioni;
prosecuzione e incremento delle campagne di sensibilizzazione ed
informazione nel vari campi di attività del Ministero dell'ambiente
(a titolo esemplificativo: rifiuti, disinquinamento acustico, rischi
industriali, conservazione della biodiversità, aree protette
terrestri e marine, difesa del suolo, eccetera): spesa prevista lire 7.600
milioni;
funzionamento del Comitato tecnico interministeriale per l'educazione
ambientale previsto dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente
e il Ministero della pubblica istruzione del 6 febbraio 1995: spesa prevista
lire 300 milioni.
Comma 2.
- La spesa prevista, di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e lire 70.000 milioni per l'anno 2001, é finalizzata al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge n. 426/98 ed in particolare:
bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;
interventi attuativi del protocollo di Kyoto;
completamento del sistema di depurazione e collettamento delle acque;
accordi e contratti di programma in materia di rifiuti;
Articolo 2.
Comma 1.
- L'autorizzazione di spesa di lire 40.000 milioni annue per il triennio 1999-2001 é finalizzata a incentivare l'istituzione, nelle regioni che non vi hanno ancora provveduto, delle Agenzie regionali per l'ambiente. L'entità del contributo da assegnare a ciascuna regione, finalizzato all'avviamento e al funzionamento delle ARPA, é definito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto nel limite massimo di lire 8.000 milioni per agenzia istituita. I fondi non assegnati per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti di qualificazione e sviluppo ambientale presentati al riguardo dalle ARPA, da effettuare con decreto del Ministro dell'ambiente.Comma 2.
- La disposizione in esame é diretta a consentire il pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal. L'autorizzazione di spesa, di lire 46.500 milioni per l'anno 1999, di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si rende necessaria per il pagamento delle quote annuali obbligatorie. In tali importi sono ricomprese le somme relative ai pagamenti degli anni 1996 (5.398.531 dollari), 1997 (9.550.235 dollari) e 1998 (9.550.235 dollari), non ancora effettuati dall'Italia, per un importo complessivo di 24.499.001 dollari, a cui si deve aggiungere la quota per l'anno 1999 (9.550.235 dollari, importo presunto sulla base del contributo dell'anno 1998) per un totale complessivo in lire di circa 58 miliardi. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie accantonate in tabella A per tale finalità si prevede di procedere al pagamento per l'anno 1999 di tutto l'arretrato (41.650.000.000 lire circa) e di parte della quota dell'anno 1999 (4.850.000.000 lire) per un totale di 46,5 miliardi. La restante parte del contributo dell'anno 1999 verrà liquidata unitamente alla quota dell'anno 2000. Il contributo viene messo in pagamento a regime a decorrere dall'anno 2001.Comma 3.
- L'Italia aderisce dal 1993 all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN), adesione che comporta il pagamento di una quota associativa annuale calcolata in base ai parametri stabiliti dallo statuto dell'UICN. Le quote associative sono state regolarmente pagate per gli anni 1993 e 1994 e successivamente sospese a causa di indisponibilità di fondi.Comma 4.
- La legge n. 426 del 1998 all'articolo 2, comma 19, prevede la realizzazione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica" per il triennio 1998-2000. L'autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001 consentirà al Ministero dell'ambiente di proseguire, sulla base di quanto previsto dal programma nazionale sopra richiamato, le attività di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", già avviate dal Ministero dell'ambiente lungo le coste e il mare della Sardegna.Comma 5.
- L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 é finalizzata alla realizzazione delle attività necessarie per il mantenimento dell'ecosistema della "Salina di Cervia" dal parte del Comune di Cervia, sul cui territorio si sviluppa la riserva naturale dello Stato.Comma 6.
- La spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 é destinata alla realizzazione di appositi centri di acco glienza di animali in via di estinzione, sequestrati o confiscati in relazione a quanto previsto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. I fondi affluiscono alla unità previsionale di base del Ministero dell'Ambiente del Servizio Conservazione Natura, capitolo 7355.Comma 7.
- Non comporta oneri aggiuntivi in quanto la spesa per attivare i contratti di collaborazione temporanea ivi previsti in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e lire 3.000 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova copertura sulla norma dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 344 del 1997, che destina le risorse per l'ampliamento dell'organico del Ministero dell'ambiente. La valutazione economica é stata effettuata considerando un tetto per i contratti di lire 60 milioni lordi annue per 50 unità. L'importo ridotto per l'anno 1999 deriva dalla valutazione dei tempi di approvazione del disegno di legge nonché di quelli necessari per l'attivazione dei contratti medesimi, sí da indurre a ritenere piú che sufficiente l'importo indicato di lire 1.500 milioni.Comma 8.
- Non comporta oneri aggiuntivi in quanto la spesa per attivare il contingente di comandati, valutata in lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e lire 2.100 milioni per gli anni 2000 e 2001, trova copertura sulla norma dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 344 del 1997. La spesa é stata valutata ipotizzando che, del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche nel limite di 50 unità, 25 unità provengano da altre amministrazioni centrali dello Stato e 25 unità da altri enti pubblici. Il relativo onere é stato cosí valutato:
n. 25 unità appartenenti al comparto Ministeri:
tenuto conto che gli oneri da considerare sono quelli relativi
solamente al trattamento economico "accessorio" e ipotizzando che si tratti
di personale di IX livello, la spesa annuale é pari a lire 66.800.000
(lire 2.672.000 annue x 25 unità);
n. 25 unità appartenenti al parastato o Enea:
tenuto conto che occorre considerare in questo caso gli oneri
relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, la relativa
spesa é valutata in complessive lire 2.012.000.000 (80.480.00 annue x
25 unità), ipotizzando n. 13 unità di personale proveniente
dagli enti del parastato e n. 12 unità provenienti dal comparto degli
enti di ricerca, come di seguito specificato:
IX livello settore del Parastato lire 74.000.000 x n. 13 unità
= lire 962.000.000;
Direttore di divisione Enti Ricerca lire 87.500.000 x n. 12
unità = lire 1.050.000.000;
Per un totale complessivo di lire 2.012.000.000, arrotondato a lire
2.100.000.000.
Per l'anno 1999 la somma occorrente é stata valutata in lire
1.000 milioni, tenuto conto dei tempi di approvazione del presente disegno
di legge e di attivazione dei comandi.
Il contingente di comandati viene attivato in via temporanea in attesa
che possa essere data piena attuazione alle procedure di copertura dei posti
vacanti in organico previste dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997
(riqualificazione professionale del personale interno, mobilità,
concorsi).
Comma 9.
- La disposizione é diretta a finanziare l'aggiornamento dei piano di recupero ambientale dell'area urbana di Bagnoli, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.Porzione di testo non disponibile |
Articolo 3.
L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria di interventi previsti
negli articoli 1 e 2, utilizzando gli accantonamenti dei Fondi speciali di
parte corrente (articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5) e di conto
capitale (articoli 1, comma 2, e 2, comma 6) della legge finanziaria per
l'anno 1999, relativi al Ministero dell'ambiente.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n.
426)
1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3
della legge 8 ottobre 1997, n. 344, é autorizzata per l'anno 2001 la
spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni
per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
|
Art. 2.
(Disposizioni varie)
1. Alle regioni che alla data del 31 dicembre 1998 non hanno istituito le
Agenzie regionali per l'ambiente e che procedono con legge regionale alla
loro istituzione, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61, é assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per
l'avviamento e il funzionamento, da determinare con decreto del Ministro
dell'ambiente, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annue nel
triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia. Le risorse non utilizzate a tal
fine entro il 31 ottobre di ciascun anno sono assegnate, con decreto del
Ministro dell'ambiente, alle Agenzie regionali per l'ambiente esistenti, per
la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli
ambientali. Per le finalità del presente comma é auto rizzata
la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001.
|
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a lire 89.100 milioni per l'anno 1999, a lire
68.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 84.300 milioni per l'anno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
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