Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3833

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3833


DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro per gli affari regionali

(BELLILLO)

col Ministro degli affari esteri

(DINI)

e col Ministro per la funzione pubblica

(PIAZZA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1999

Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge consente di dare continuità all'azione portata avanti dal Ministero dell'ambiente per la promozione dello sviluppo sostenibile impegnando le risorse economiche disponibili con la finanziaria 1999 per la prosecuzione delle azioni già avviate con le leggi 8 ottobre 1997, n. 344 (disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale) e 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale).
L'articolo 1, comma 1, prevede il rifinanziamento della legge 8 ottobre 1997, n. 344, per le attività:

di promozione delle tecnologie pulite e di sviluppo della sostenibilità urbana;
di promozione di campagne di sensibilizzazione e formazione in campo ambientale e di funzionamento dei sistema nazionale di informazione, di educazione e formazione ambientale (INFEA).

Il medesimo articolo 1 prevede altresí al comma 2 il rifinanziamento degli interventi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzati:

al concorso pubblico per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
ai progetti attuativi degli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;
al piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e di depurazione delle acque reflue urbane;
ad accordi di programma nel settore dei rifiuti.

L'articolo 2 contiene interventi vari di natura finanziaria.
Il comma 1 mira ad incentivare il completamento della rete delle Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), disponendo l'assegnazione da parte del Ministero dell'ambiente di un contributo per la costituzione e l'avvio delle ARPA nelle regioni che al 31 dicembre 1998 non hanno ancora provveduto alla loro istituzione.
Il comma 2 consente di porre fine ai notevoli ritardi accumulati dall'Italia nel pagamento delle quote obbligatorie al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono, autorizzando il pagamento del contributo obbligatorio annualmente a carico dei paesi aderenti e prevedendo altresí la destinazione dei 20 per cento del contributo annuale per il finanziamento dei progetti bilaterali con paesi in via di sviluppo.
Con il comma 3 viene autorizzato a regime il pagamento della quota associativa annuale all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN), sospeso dall'anno 1995 a causa di indisponibilità di fondi.
Viene prevista al comma 4 la prosecuzione nel 2001 delle campagne di mappatura della "Posidonia Oceanica", per completare la ricognizione della consistenza delle relative praterie lungo le nostre coste, sulla base delle acquisizioni entro il 2000 del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 19, della legge n. 426 del 1998, al fine di contribuire adeguatamente alla tutela di una pianta marina che forma un'efficace barriera naturale contro l'erosione costiera e svolge un'azione fondamentale ai fini della salvaguardia dell' habitat dei nostri mari.
La disposizione di cui al comma 5 consente al comune di Cervia di dare corso ad interventi mirati alla salvaguardia ed al mantenimento del particolare ecosistema esistente nella riserva naturale dello Stato "Salina di Cervia".
Un'ulteriore disposizione prevede l'attivazione di appositi centri di accoglienza di animali in via di estinzione che vengono sequestrati o confiscati nel nostro paese (comma 6).
Per consentire al Ministero dell'ambiente di dare attuazione agli interventi ambientali previsti dalla legge n. 426 del 1998 vengono previste ai commi 7 e 8 delle norme transitorie per il potenziamento delle risorse umane dell'amministrazione, in attesa che vengano portate a termine le procedure per la copertura dei posti vacanti nella pianta organica disciplinate dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997. In particolare: al comma 7 é prevista l'assunzione di personale a tempo determinato per un periodo massimo di due anni; mentre al comma 8 é disciplinato l'arrivo di un contigente di comandati da altre amministrazioni pubbliche.
Sono previste al comma 9 le norme per l'aggiornamento del piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.
L'articolo 3 detta disposizioni per la copertura finanziaria del disegno di legge. Le risorse economiche necessarie, quantificate e specificate nella relazione tecnica allegata, provengono dagli accantonamenti dei fondi speciali di tabella A e B della legge finanziaria 1999.
Per gli interventi previsti all'articolo 2, comma 9, si provvede con l'utilizzazione di fondi provenienti dalla tabella B della legge finanziaria 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.






RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

Comma 1. - La spesa prevista di lire 16.800 milioni si riferisce all'esigenza di rifinanziare per l'anno 2001 talune attività previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, e in particolare:

a) la promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana (articolo 2 della citata legge n. 344) mediante:

la effettuazione di concorsi per lo sviluppo di migliori tecnologie pulite riferite a processi, prodotti e rischi industriali ed al recupero di rifiuti: spesa prevista lire 500 milioni:
l'assegnazione di premi ad organismi ed enti che sviluppano migliori tecnologie pulite: spesa prevista lire 2.500 milioni;
l'assegnazione di premi per azioni finalizzate ad una migliore sostenibilità e qualità della vita nei centri urbani: spesa prevista lire 2.000 milioni;
l'attivazione di servizi di promozione per città amiche dell'infanzia e per l'organizzazione di incontri internazionali con l' United Nations Children' s Fund (UNICEF) e l'United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS)- habitat : spesa prevista lire 1.000 milioni;

b) la prosecuzione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione ambientale (articolo 3 della citata legge n. 344).

La spesa é cosí articolata:

diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente (RSA 1998-1999) anche tramite apposita versione in lingua inglese, ed elaborazione e diffusione di una versione della relazione destinata agli studenti. La spesa é quantificata, sulla base delle precedenti edizioni della relazione sullo stato dell'ambiente, in lire 700 milioni;
sviluppo del sistema informatico del Ministero dell'ambiente con particolare riguardo alle procedure di office automation e al collegamento informatico in rete della struttura del Ministero: spesa prevista lire 1.200 milioni;
completamento e coordinamento del sistema nazionale di informazione, educazione e formazione ambientale (INFEA) mediante: la collocazione all'interno del Ministero dell'ambiente del coordinamento della rete nazionale di laboratori territoriali - LABNET, dell'osservatorio e dell'archivio nazionale di documentazione e ricerca per l'educazione ambientale - ANDREA ( hardware, software , personale, materiale informativo per una spesa stimata di lire 600 milioni); il funzionamento di progetti di nuovi centri da collegare al sistema nazionale, proposti e realizzati da amministrazioni locali (spesa stimata lire 250 milioni); l'organizzazione di seminari, giornate di studio e attività di divulgazione, anche di carattere internazionale, collegate al sistema nazionale per l'informazione, l'educazione. e la formazione ambientale: spesa prevista lire 150 milioni;
prosecuzione e incremento delle campagne di sensibilizzazione ed informazione nel vari campi di attività del Ministero dell'ambiente (a titolo esemplificativo: rifiuti, disinquinamento acustico, rischi industriali, conservazione della biodiversità, aree protette terrestri e marine, difesa del suolo, eccetera): spesa prevista lire 7.600 milioni;
funzionamento del Comitato tecnico interministeriale per l'educazione ambientale previsto dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e il Ministero della pubblica istruzione del 6 febbraio 1995: spesa prevista lire 300 milioni.

Comma 2. - La spesa prevista, di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e lire 70.000 milioni per l'anno 2001, é finalizzata al rifinanziamento dell'articolo 1 della legge n. 426/98 ed in particolare:

bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;
interventi attuativi del protocollo di Kyoto;
completamento del sistema di depurazione e collettamento delle acque;
accordi e contratti di programma in materia di rifiuti;

Articolo 2.

Comma 1. - L'autorizzazione di spesa di lire 40.000 milioni annue per il triennio 1999-2001 é finalizzata a incentivare l'istituzione, nelle regioni che non vi hanno ancora provveduto, delle Agenzie regionali per l'ambiente. L'entità del contributo da assegnare a ciascuna regione, finalizzato all'avviamento e al funzionamento delle ARPA, é definito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto nel limite massimo di lire 8.000 milioni per agenzia istituita. I fondi non assegnati per le finalità di cui sopra possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti di qualificazione e sviluppo ambientale presentati al riguardo dalle ARPA, da effettuare con decreto del Ministro dell'ambiente.

Comma 2. - La disposizione in esame é diretta a consentire il pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal. L'autorizzazione di spesa, di lire 46.500 milioni per l'anno 1999, di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si rende necessaria per il pagamento delle quote annuali obbligatorie. In tali importi sono ricomprese le somme relative ai pagamenti degli anni 1996 (5.398.531 dollari), 1997 (9.550.235 dollari) e 1998 (9.550.235 dollari), non ancora effettuati dall'Italia, per un importo complessivo di 24.499.001 dollari, a cui si deve aggiungere la quota per l'anno 1999 (9.550.235 dollari, importo presunto sulla base del contributo dell'anno 1998) per un totale complessivo in lire di circa 58 miliardi. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie accantonate in tabella A per tale finalità si prevede di procedere al pagamento per l'anno 1999 di tutto l'arretrato (41.650.000.000 lire circa) e di parte della quota dell'anno 1999 (4.850.000.000 lire) per un totale di 46,5 miliardi. La restante parte del contributo dell'anno 1999 verrà liquidata unitamente alla quota dell'anno 2000. Il contributo viene messo in pagamento a regime a decorrere dall'anno 2001.
Il comma 2 prevede altresí, sulla base delle norme che regolano le procedure del finanziamento del fondo, che il 20 per cento del contributo puó essere destinato per finanziare progetti bilaterali con paesi in via di sviluppo, nell'ambito dei programmi del Fondo multilaterale. Lo specifico richiamo all'utilizzazione della quota del 20 per cento consentirà anche all'Italia di promuovere programmi messi a punto da istituti e imprese nazionali in aree geografiche di particolare interesse.

Comma 3. - L'Italia aderisce dal 1993 all'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (UICN), adesione che comporta il pagamento di una quota associativa annuale calcolata in base ai parametri stabiliti dallo statuto dell'UICN. Le quote associative sono state regolarmente pagate per gli anni 1993 e 1994 e successivamente sospese a causa di indisponibilità di fondi.
Per mantenere l'ammissione all'UICN é necessario provvedere al pagamento delle quote associative arretrate relative agli anni 1995 (263.885 franchi svizzeri ovvero CHF), 1996 (273.090 CHF), 1997 (30.798 CHF, saldo della quota di lire 282.648 CHF, versata nella misura di lire 251.850 CHF), 1998 (-363.909 CHF) per un totale di 931.682 CHF, pari a lire 1.130.130.266. Per il 1999 la quota associativa é di 374.827 CHF, pari a lire 454.665.151. La somma globale da versare per il pagamento delle quote arretrate, ivi compreso il 1999, é di lire 1.584.795.417 che si ritiene opportuno arrotondare a 1.600.000.000 tenuto conto di possibili oscillazioni del cambio. La somma a regime a partire dall'anno 2000 é fissata in lire 500.000.000.

Comma 4. - La legge n. 426 del 1998 all'articolo 2, comma 19, prevede la realizzazione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica" per il triennio 1998-2000. L'autorizzazione di spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001 consentirà al Ministero dell'ambiente di proseguire, sulla base di quanto previsto dal programma nazionale sopra richiamato, le attività di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", già avviate dal Ministero dell'ambiente lungo le coste e il mare della Sardegna.

Comma 5. - L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 é finalizzata alla realizzazione delle attività necessarie per il mantenimento dell'ecosistema della "Salina di Cervia" dal parte del Comune di Cervia, sul cui territorio si sviluppa la riserva naturale dello Stato.

Comma 6. - La spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 é destinata alla realizzazione di appositi centri di acco glienza di animali in via di estinzione, sequestrati o confiscati in relazione a quanto previsto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni. I fondi affluiscono alla unità previsionale di base del Ministero dell'Ambiente del Servizio Conservazione Natura, capitolo 7355.
I centri di accoglienza verranno realizzati tenendo altresí conto delle indicazioni fornite dalla commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 150 del 1992.

Comma 7. - Non comporta oneri aggiuntivi in quanto la spesa per attivare i contratti di collaborazione temporanea ivi previsti in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e lire 3.000 milioni per gli anni 2000 e 2001 trova copertura sulla norma dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 344 del 1997, che destina le risorse per l'ampliamento dell'organico del Ministero dell'ambiente. La valutazione economica é stata effettuata considerando un tetto per i contratti di lire 60 milioni lordi annue per 50 unità. L'importo ridotto per l'anno 1999 deriva dalla valutazione dei tempi di approvazione del disegno di legge nonché di quelli necessari per l'attivazione dei contratti medesimi, sí da indurre a ritenere piú che sufficiente l'importo indicato di lire 1.500 milioni.
Tali rapporti di collaborazione vengono attivati in attesa che possa essere data piena attuazione alle procedure di copertura dei posti vacanti in organico previste dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997 (riqualificazione professionale del personale interno, mobilità, concorsi).

Comma 8. - Non comporta oneri aggiuntivi in quanto la spesa per attivare il contingente di comandati, valutata in lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e lire 2.100 milioni per gli anni 2000 e 2001, trova copertura sulla norma dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 344 del 1997. La spesa é stata valutata ipotizzando che, del personale comandato da altre amministrazioni pubbliche nel limite di 50 unità, 25 unità provengano da altre amministrazioni centrali dello Stato e 25 unità da altri enti pubblici. Il relativo onere é stato cosí valutato:

n. 25 unità appartenenti al comparto Ministeri:
tenuto conto che gli oneri da considerare sono quelli relativi solamente al trattamento economico "accessorio" e ipotizzando che si tratti di personale di IX livello, la spesa annuale é pari a lire 66.800.000 (lire 2.672.000 annue x 25 unità);

n. 25 unità appartenenti al parastato o Enea:
tenuto conto che occorre considerare in questo caso gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, la relativa spesa é valutata in complessive lire 2.012.000.000 (80.480.00 annue x 25 unità), ipotizzando n. 13 unità di personale proveniente dagli enti del parastato e n. 12 unità provenienti dal comparto degli enti di ricerca, come di seguito specificato:
IX livello settore del Parastato lire 74.000.000 x n. 13 unità = lire 962.000.000;
Direttore di divisione Enti Ricerca lire 87.500.000 x n. 12 unità = lire 1.050.000.000;
Per un totale complessivo di lire 2.012.000.000, arrotondato a lire 2.100.000.000.

Per l'anno 1999 la somma occorrente é stata valutata in lire 1.000 milioni, tenuto conto dei tempi di approvazione del presente disegno di legge e di attivazione dei comandi.
Il contingente di comandati viene attivato in via temporanea in attesa che possa essere data piena attuazione alle procedure di copertura dei posti vacanti in organico previste dall'articolo 6 della legge n. 344 del 1997 (riqualificazione professionale del personale interno, mobilità, concorsi).

Comma 9. - La disposizione é diretta a finanziare l'aggiornamento dei piano di recupero ambientale dell'area urbana di Bagnoli, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
Si tratta di un piano di aggiornamento da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da considerare in modo unitario, congiuntamente con il completamento di piano di risanamento in corso previsto dal sopracitato articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996.
Sotto il profilo finanziario l'aggiornamento del piano in questione riguarda un arco temporale di cinque anni, per ciascuno dei quali la norma autorizza la spesa di lire 50 miliardi, pari complessivamente ad un importo di lire 250 miliardi nel quinquiennio.
L'aggiornamento del piano di recupero originario, sulla base dei dati comunicati dalla Società Bagnoli S.p.A. che sta realizzando i relativi interventi, é sostanzialmente connesso alle seguenti maggiori occorrenze finanziarie rispetto alle previsioni del piano originariamente approvato dal CIPE. I costi dell'aggiornamento del piano sono stimati in un importo totale di lire 250 miliardi relativi sostanzialmente alle seguenti categorie di spesa:

Porzione di testo non disponibile


Articolo 3.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria di interventi previsti negli articoli 1 e 2, utilizzando gli accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente (articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5) e di conto capitale (articoli 1, comma 2, e 2, comma 6) della legge finanziaria per l'anno 1999, relativi al Ministero dell'ambiente.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, e 9 dicembre 1998, n. 426)

1. Per la prosecuzione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, é autorizzata per l'anno 2001 la spesa complessiva di lire 16.800 milioni, ripartita in lire 6.000 milioni per l'articolo 2 ed in lire 10.800 milioni per l'articolo 3.
2. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, é autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1999, di lire 60.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 70.000 milioni per l'anno 2001.

Art. 2.

(Disposizioni varie)

1. Alle regioni che alla data del 31 dicembre 1998 non hanno istituito le Agenzie regionali per l'ambiente e che procedono con legge regionale alla loro istituzione, ai sensi dell'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, é assegnato dal Ministero dell'ambiente un contributo per l'avviamento e il funzionamento, da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, entro il limite massimo di lire 8.000 milioni annue nel triennio 1999-2001 per ciascuna Agenzia. Le risorse non utilizzate a tal fine entro il 31 ottobre di ciascun anno sono assegnate, con decreto del Ministro dell'ambiente, alle Agenzie regionali per l'ambiente esistenti, per la realizzazione di progetti di qualificazione e sviluppo dei controlli ambientali. Per le finalità del presente comma é auto rizzata la spesa di lire 40.000 milioni annue nel triennio 1999-2001.
2. Per il pagamento del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale per il protocollo di Montreal per la protezione della fascia dell'ozono, é autorizzata la spesa di lire 46.500 milioni per l'anno 1999, di lire 26.500 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione dei contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenaghen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al venti per cento dei contributo per sostenere programmi di cooperazione bilaterale, e in casi particolari regionale, con i paesi in via di sviluppo.
3. Per il pagamento della quota associativa dell'Italia all'Unione internazionale per la conservazione della natura (UICN) é autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000.
4. Per la prosecuzione dei programmi di mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica", é autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 2001.
5. Per la realizzazione delle attività necessarie al mantenimento dell'ecosistema della riserva naturale dello Stato denominata "Salina di Cervia", é autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni l'anno per il triennio 1999-2001 a favore del comune di Cervia.
6. Per l'attivazione di centri di accoglienza di animali in via di estinzione, da realizzare nel rispetto delle normative internazionali di settore e secondo le priorità e le prescrizioni indicate dalla commissione scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, é autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 3.2.1.1., capitolo 7355, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
7. In attesa del completamento delle procedure previste per la copertura dei posti vacanti in organico dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il Ministero dell'ambiente puó attivare, nel corso dell'anno 1999, fino a cinquanta contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a due anni non rinnovabili. Al relativo onere, valutato in lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede nei limiti e sulla base delle risorse già autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
8. Per l'esercizio delle funzioni derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in attesa del completamento delle procedure previste per la copertura dei posti vacanti in organico dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il Ministero dell'ambiente puó avvalersi di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, messo in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, salvo diniego da parte del Ministro competente, da esprimere entro trenta giorni. Al relativo onere, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e in lire 2.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede nei limiti e sulla base delle risorse già autorizzate dall'articolo 6, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, é approvato l'aggiornamento del piano di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aggiornamento unitariamente con il completamento dei piano di risanamento in corso, é autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1999-2003 da corrispondere con le medesime modalità di cui all'accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 1996, cui si provvede mediante utilizzo delle disponibilità dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il triennio 1999-2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a lire 89.100 milioni per l'anno 1999, a lire 68.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 84.300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 6, pari a lire 22.000 milioni per l'anno 1999, a lire 62.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 70.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.