DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori FASSONE, SALVI, BARBIERI, BERTONI, BONFIETTI,
CALVI, PELLEGRINO, RUSSO, SENESE, SMURAGLIA, TAPPARO e VILLONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1998
Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio
ONOREVOLI SENATORI. - La sempre piú diffusa richiesta di una
piú elevata professionalità dei magistrati, intesa nel suo
senso piú ampio, comprensivo non solo di un bagaglio di conoscenze
tecniche ma anche di conoscenze della realtà sulla quale
l'attività giudiziaria va ad incidere, induce ad affrontare il tema
alla radice proponendo l'istituzione della cosiddetta Scuola della
magistratura, da sempre invocata.
1. - L'importanza della formazione professionale . - La
formazione professionale puó essere definita come la comunicazione
organizzata di conoscenze tecniche, pratiche e deontologiche, che si
aggiungono a quelle fornite dal concreto operare professionale.
Se essa é importante in tutte le professioni, lo é in modo
particolare per la magistratura. Per dettato costituzionale, infatti, "i
giudici sono soggetti soltanto alla legge" e "si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni". Ció significa che ai
magistrati non possono essere suggeriti indirizzi od orientamenti circa
l'interpretazione delle leggi, né da poteri esterni né dallo
stesso ordine giudiziario: e quindi il giudice, piú ancora di ogni
altro funzionario dello Stato, ha bisogno di una formazione professionale di
altissimo livello, dovendo egli da solo ricercare ed acquisire gli strumenti
della sua attività.
Questa consapevolezza - e la conseguente necessita di addivenire
all'istituzione di una Scuola della magistratura, o Accademia, o Centro
superiore di studi giuridici - é ormai diffusa, e molteplici sono
state le sollecitazioni in tal senso.
2. - Sollecitazioni ed esperienze similari . - L'invocazione di
una Scuola é presente nei lavori parlamentari che precedettero il
varo della legge 12 aprile 1990, n. 74, e nei lavori della Commissione
parlamentare per le riforme istituzionali (seduta del 2 dicembre 1992),
là dove ci si soffermó sulla differenziazione dell'ufficio del
pubblico ministero rispetto alla magistratura giudicante, e sull'esigenza di
abbandonare ogni automatismo nella progressione in carriera, per far luogo a
reiterate verifiche della professionalità dei magistrati.
Alla Camera dei deputati é stata presentata, in data 24 maggio
1996, la proposta di legge n. 1208, la quale riproduce la proposta n. 2018
della XII legislatura, avente ad oggetto il tema che qui si propone. E nella
XI legislatura fu presentata, in data 10 marzo 1993, una proposta di legge
avente ad oggetto la "Istituzione del Centro studi giudiziari e forensi e
norme per la formazione dei magistrati ordinari e dei procuratori legali"
(atto Camera n. 2374).
Il Consiglio superiore della magistratura, in piú occasioni, ha
rivolto pressanti sollecitazioni affinché sia istituita una Scuola
della magistratura, che consenta la ristrutturazione della materia del
tirocinio, la programmazione di una formazione permanente ed organica lungo
il corso della carriera e l'occasione per innestare nella stessa dei momenti
di rigorosa verifica della professionalità: una disamina accurata
delle problematiche in questione si rinviene nella Relazione al Parlamento
sullo stato della giustizia del 1991, e soprattutto nella Relazione del
1994, intitolata appunto al reclutamento ed alla formazione dei magistrati.
Anche il mondo accademico, l'Associazione nazionale magistrati e varie
forze politiche si sono espressi a favore di una struttura del genere.
Lo stesso panorama legislativo vigente offre indicazioni nel senso che
qui si pro pone. Già l'articolo 22 della legge 1º aprile 1981,
n. 121, previde una struttura indirizzata all'alta formazione ed
all'aggiornamento delle forze di polizia. L'articolo 17 della legge 15
dicembre 1990, n. 395, ha contemplato l'istituzione di una scuola nazionale
per la formazione e la specializzazione dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria. L'articolo 29 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 9 del decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, ha ridisciplinato le attività
della già esistente Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Ed é noto ed apprezzato il funzionamento della Scuola tributaria
centrale della Guardia di finanza. Di modo che appare ormai indifferibile
dotare di una struttura similare anche quella importante istituzione che
é la magistratura.
Un'ulteriore sollecitazione in tal senso viene altresí dalla
constatazione che l'Italia é sostanzialmente l'unico Paese europeo,
fra quelli ad avanzata organizzazione, ad esserne privo. L' Ecole
Nationale de la Magistrature
francese (ENM) é stata creata nel 1958, ha ormai fama mondiale, e
coinvolge ogni anno circa 4.000 dei 6.200 magistrati francesi. Il
Centro de Estudios Judiciarios
portoghese, istituito con ordinanza del 10 settembre 1979, svolge anch'esso
opera altamente qualificata. In Germania la Deutsche
Richterakademie , istituita a Bonn nel 1978, provvede alla formazione
continua dei magistrati (sia giudicanti, sia del pubblico ministero) ed
opera in parallelo con la Europäische Richterakademie
per il settore specifico del diritto comunitario, e con una "Accademia
federale degli avvocati". La Spagna é sede della piú antica
scuola europea per la formazione dei magistrati (istituita sin dal 1944), e
con la Ley Organica del Poder Judicial
del 1985 ha sancito la nascita del nuovo Centro de Estudios
Judiciales , che si ispira in qualche misura al modello francese.
Strutture similari, infine, operano in Olanda Stichting Studiecentrum
Rechtspleging , Svizzera Fondation pour la formation continue des
juges suisses
e Norvegia. Anche le indicazioni comparatistiche depongono per un
intervento nel senso qui proposto.
3. - Motivazioni specifiche . - La necessità di una
Scuola della magistratura é resa evidente anche da una serie di
considerazioni oggettive di contesto.
Il corso di laurea in giurisprudenza é, in Italia, piú
breve che nella maggior parte degli altri Paesi europei. Pertanto l'accesso
alle professioni forensi, in generale, richiede un'acculturazione ulteriore
rispetto a quella universitaria.
Il reclutamento dei magistrati avviene per concorso (articolo 106, primo
comma, della Costituzione) ed esclude normalmente (salva l'eccezionale, e
sinora mai praticata, ipotesi di cui al terzo comma dello stesso articolo
106) l'immissione "laterale" nella magistratura, cioé la
possibilità di ricorso a soggetti già formati attraverso
un'esperienza professionale similare.
La preparazione preliminare al concorso - nell'attesa che riceva concreta
attuazione il sistema di perfezionamento post-universitario, delineato dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127 - é lasciata alla iniziativa
dell'aspirante ed a quella di svariate scuole private, il cui obiettivo non
é tanto quello di impartire una preparazione di livello superiore,
quanto quello di insegnare le tecniche migliori per superare le prove del
concorso.
Il tirocinio dei magistrati é normalmente deficitario,
perché effettuato al fianco di magistrati gravati dal lavoro
ordinario, e quindi impossibilitati - al di là di dedizioni personali
- a fornire all'uditore giudiziario l'assistenza anche pedagogica,
scientifica e deontologica necessaria per un buon apprendistato.
Di fronte a queste carenze normative ed organizzative sta la crescita
oggettiva del ruolo della magistratura, chiamata a risolvere conflitti di
crescente complessità e delicatezza: il che impone l'acquisizione non
solo di un elevato bagaglio tecnico, ma anche di una consapevolezza del
ruolo e degli effetti del proprio agire, tanto piú in un momento nel
quale la necessaria intensificazione del reclutamento ha immesso nell'ordine
giudiziario una percentuale di giovani e giovanissimi magistrati mai
registrata in precedenza.
4. - Modalità del reclutamento e della formazione . -
Per definire l'ambito di attività della istituenda Scuola occorre
ricordare che la formazione professionale della magistratura (ma il discorso
puó essere esteso alla generalità delle professioni di alto
livello alle quali si acceda per concorso) si snoda concettualmente in tre
stadi successivi.
Il primo costituisce l'integrazione degli studi universitari e la
preparazione al concorso. Il secondo é rappresentato dal tirocinio
che segue il superamento del concorso. Il terzo attiene all'aggiornamento ed
al miglioramento dei magistrati che già esercitano le funzioni
giudiziarie.
Si puó quindi parlare di una "formazione preliminare", di una
"formazione iniziale" e di una "formazione permanente". La formazione
iniziale, a sua volta, postula una "formazione complementare", da
considerarsi come obbligatoria, collocata nei primi anni della carriera, con
connotati intermedi tra la formazione iniziale e la formazione permanente.
Se questo é l'assetto concettuale del fenomeno, assai variabile
é l'interrelazione tra la formazione ed il momento selettivo o
concorso (e quindi, di riflesso, l'ambito della possibile azione della
Scuola).
Il nostro ordinamento considera, come é noto, un unico momento
selettivo (il concorso previsto dal citato articolo 106, primo comma, della
Costituzione), superato il quale si entra stabilmente a far parte
dell'ordine giudiziario, si effettua il tirocinio e quindi (salve
eccezionali situazioni nelle quali il soggetto puó ancora essere
dichiarato non idoneo) si assumono le funzioni giudiziarie. Ció
comporta, di fatto, una ingentissima quantità di persone che accedono
al concorso e ne rendono lunghissimi i tempi di espletamento; un tirocinio
di limitata efficacia, anche perché non accompagnato dalla previsione
di un filtro finale; una selezione circoscritta ad un unico momento di
valutazione tecnica, e perció non pienamente affidabile.
Altri ordinamenti, invece, prevedono un'articolazione concorsuale
piú lunga e complessa, nel senso che il concorso ingloba sia le prove
di ammissione ad una struttura-scuola nella quale si effettua il tirocinio,
sia il tirocinio stesso, sia infine un'ulteriore prova che lo conclude e che
si unisce ad una valutazione del rendimento dell'aspirante durante l'intera
fase.
In altri Paesi, ancora, l'ammissione all'esame é preceduta da un
ulteriore momento selettivo, nel senso che sono previsti dei corsi
preparatori, la cui frequenza é requisito per l'ammissione al
concorso ed ai quali si accede solamente previo superamento di un distinto
esame.
In sostanza - e sempre con riferimento a quegli ordinamenti nei quali
l'assunzione nella magistratura non avviene ricorrendo a soggetti
provenienti da altre professioni forensi - si constata che l'istituto del
concorso puó avere diverse connotazioni ed estensioni, ma che il dato
costante é rappresentato dalla presenza di una struttura stabile che
organizza e gestisce quanto meno il tirocinio, anche quando poi affida,
inevitabilmente, una parte del medesimo agli uffici giudiziari od a sedi
esterne.
La necessità di tale struttura é dunque evidente ed
oggettiva, posto che gli uffici giudiziari e le altre istituzioni
collaterali assolvono già a compiti propri e gravosi, e non possono
dedicare al tirocinio se non attenzioni residue ed insufficienti. Anche
sotto questo profilo, pertanto, le indicazioni comparatistiche convergono
con la presente proposta.
5. - Gli obiettivi della istituenda Scuola . - Da un punto di
vista ideale una Scuola della magistratura dovrebbe occuparsi di tutti i
momenti dei quali si é detto, e cioé della formazione
preliminare, di quella ini ziale e di quella complementare e permanente.
Anzi, la formazione preliminare dovrebbe fornire una preparazione di base
utile per accedere non solo alla magistratura, ma a tutte le professioni
forensi, soprattutto a quella di avvocato, nel quadro di una comunione di
cultura e di valori e di un interscambio giovevole a tutte le professioni.
Un'oculata definizione degli obiettivi sconsiglia peró di
perseguire una struttura dimensionata su tutte queste funzioni. La
preparazione post-universitaria, tanto piú se resa funzionale
all'accesso a tutte le professioni forensi, coinvolge molte migliaia di
giovani ogni anno; presuppone una collocazione diffusa sul territorio,
essendo insostenibile un lungo soggiorno di studio in una sede centrale
unificante; esige strette integrazioni con molteplici università,
ordini professionali ed enti territoriali, non gestibili da una struttura
unitaria modellata sull'idea di scuola o di centro di alti studi giuridici.
D'altra parte, nessuno degli ordinamenti stranieri presi in considerazione
ha perseguito e realizzato una simile ipotesi.
Pertanto, l'obiettivo di una formazione post-universitaria comune deve
essere senza dubbio perseguito, ma esso deve venir affidato ad una azione
congiunta dei vari Ministeri, delle università, degli ordini e degli
enti territoriali competenti, quale prospettata dalla ricordata legge n. 127
del 1997 e dal conseguente decreto legislativo, che configura una formazione
decentrata. Nel quadro della formazione professionale dei magistrati in
senso proprio, l'anzidetta comunione delle culture potrà essere
parzialmente attuata sin d'ora (come del resto sta già avvenendo)
attraverso un tirocinio che registri anche l'esperienza forense, ed
attraverso una formazione permanente che coinvolga anche le professioni
contigue, sia come contributo di docenti da esse provenienti, sia come
partecipazione congiunta (e sia pure minoritaria) alle varie sessioni.
Ne discende che la istituenda Scuola dovrà occuparsi
essenzialmente del tirocinio e della formazione permanente oltreché
di altre funzioni "minori", quali la contribuzione alla formazione di
magistrati stranieri nel quadro di accordi internazionali, ovvero la
promozione di iniziative culturali e di studi giuridici.
6. - La collocazione istituzionale della Scuola . - Problema
centrale di una struttura come quella in esame é la sua corretta
collocazione nel quadro costituzionale esistente.
La nostra Costituzione, infatti, non si limita ad enunciare il principio
che la magistratura costituisce un ordine indipendente da ogni altro potere;
ma, accanto all'indipendenza, intesa come libertà di giudizio da ogni
influenza, assicura altresí alla magistratura l'autonomia, intesa
come potestà di organizzarsi al di fuori di condizionamenti,
affidando la tutela di tali valori ad un organo apposito, il Consiglio
superiore della magistratura.
Si puó osservare - ed é stato di fatto rimarcato - da un
lato, che le attribuzioni specifiche del Consiglio superiore della
magistratura, elencate dall'articolo 105 della Costituzione, non
ricomprendono la formazione professionale dei magistrati; e dall'altro lato,
che l'articolo 110 della Costituzione assegna al Ministro di grazia e
giustizia l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia, tra i quali deve essere inclusa una struttura del tipo che qui si
ipotizza.
Ma é doveroso rilevare, in contraria direzione, che l'ordinamento
"vivente" ha da tempo riconosciuto al Consiglio superiore della magistratura
una competenza integrativa in materia di formazione professionale, essendo
innegabile che essa puó costituire un veicolo di potente orientamento
della magistratura, e che pertanto deve essere gestita dal suo organo di
autogoverno. Valgono, a titolo di esempio, l'articolo 5 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a
carico dei minorenni, ap provato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272, in tema di formazione dei magistrati addetti agli uffici giudiziari
minorili; l'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, in tema di corsi di specializzazione professionale per i
giudici di pace; l'intero decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1988, n. 116, in materia di tirocinio degli uditori giudiziari. E puó
essere altresí ricordata la convenzione stipulata in data 23
settembre 1993 tra il Ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio
superiore della magistratura (in seguito non registrata dalla Corte dei
conti), che riconosceva al Consiglio superiore tale funzione.
D'altra parte, se il dettato costituzionale attribuisce al Consiglio
superiore della magistratura il compito di operare le assunzioni e le
promozioni dei magistrati, diventa inevitabile collocare nell'orbita di tale
organo anche la struttura che somministra le conoscenze necessarie sia per
un valido tirocinio (culminante nella assunzione definitiva delle funzioni
giudiziarie), sia per una valida qualificazione professionale (premessa
necessaria delle promozioni). Tale considerazione ha tanta forza che anche
il progetto di riforma costituzionale, elaborato dalla Commissione istituita
dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, ha finito con il
riconoscere (articolo 12) che al Consiglio superiore della magistratura
spettano le "funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento
professionale".
Dunque, una corretta collocazione istituzionale della struttura-Scuola
non puó prescindere da un suo fondamentale raccordo con il Consiglio
superiore della magistratura, cosí come deve farsi carico delle
competenze e delle attribuzioni del Ministro in tema di organizzazione di
quello che deve essere qualificato un "servizio relativo alla giustizia".
Sotto il primo dei due profili, pertanto, la situazione italiana appare
diversa da quella degli altri Paesi alla cui esperienza pure si deve
guardare. Tralasciando gli Stati nei quali la formazione professionale si
acquisisce essenzialmente attraverso il previo esercizio di altre
professioni, forensi od amministrative (Gran Bretagna, Norvegia, Olanda per
il 50 per cento dei reclutati), si constata che in taluni Paesi la "Scuola"
é collocata alle dipendenze del Ministro della Giustizia (Francia,
Portogallo); che in altri (Spagna) essa opera bensí alle dipendenze
del Ministro, ma in collaborazione con il Consejo General del Poder
Judicial , avvicinabile al nostro Consiglio superiore della
magistratura; in altri ancora, come la Germania, questa struttura é
dislocata presso il Ministero, ma é integrata dalla presenza di
magistrati, avvocati, professori universitari e funzionari pubblici, che ne
accrescono sensibilmente il tasso di autonomia.
In sintesi, si puó dire che, nei Paesi considerati, la Scuola
opera come emanazione del Ministero della giustizia, ma con sostanziale
autonomia amministrativa e finanziaria, là dove non esiste un organo
di autogoverno della magistratura; ovvero opera nel quadro di una
collaborazione tra Ministero e Consiglio, là dove esso esiste. E si
puó aggiungere che il dato costante é costituito
dall'autonomia della struttura sotto i profili lato sensu
organizzativi; mentre la dipendenza dal Ministro (e, dove accade, anche dal
Consiglio) concerne gli indirizzi culturali e didattici.
A questa stregua - dovendosi prospettare l'istituzione di una Scuola che
tragga profitto dalle esperienze straniere, ma che sia in armonia con il
nostro dettato costituzionale complessivo - si puó concludere
richiamando non solo i già ricordati articoli 105 e 110 della
Costituzione (che scandiscono le rispettive attribuzioni e competenze del
Consiglio superiore della magistratura e del Ministro), ma anche l'articolo
33 della Costituzione, il quale tutela la libertà della scienza e del
suo insegnamento, assicurando ordinamenti autonomi alle istituzioni di alta
cultura ed alle accademie, alle quali ben puó ricondursi anche
l'istituzione in esame.
Pertanto le indicazioni costituzionali muovono nel senso di raccordare la
struttu ra con entrambi gli organismi costituzionali in questione, ma
altresí nel senso di prevedere una struttura dotata di autonomia
amministrativa, finanziaria, organizzativa e, in qualche misura, anche
didattica, nei termini che saranno tra breve precisati, e che vogliono
individuare una sostanziale equidistanza tra i due organismi costituzionali.
7. - Rapporti della Scuola con il Consiglio superiore della
magistratura e con il Ministro di grazia e giustizia . - Sempre a
proposito di questo tema nodale, é stata talora invocata una
propensione piú marcata verso l'uno o verso l'altro dei due organi,
auspicandosi, da un lato, una collocazione della Scuola all'interno del
Consiglio superiore della magistratura, alla stregua di una mera
articolazione del medesimo, in nome del suo preminente interesse ad
occuparsi della formazione professionale dei magistrati; e dall'altro lato,
una piú stretta connessione con il Ministero, in nome della sua
responsabilità in ordine alla dotazione economica e di personale che
alla Scuola deve essere destinata.
Tali indicazioni non paiono accoglibili. Quanto alla prima, sarebbe
teoricamente possibile concepire la Scuola come un'articolazione interna del
Consiglio superiore della magistratura, chiamato a gestirla attraverso un
potenziamento delle sue risorse e del personale: ma in pratica ció
produrrebbe l'anomalo risultato di dare vita ad una parte assai piú
ampia del suo contenitore, e si scontrerebbe con l'inconveniente di far
gestire una struttura altamente specializzata da un organismo non fornito
della necessaria qualificazione, ed assorbito da una pienezza di altri
impegni incompatibile con la dedizione richiesta da questo. D'altro canto,
é sufficiente rilevare che, già oggi, talune funzioni
riconducibili a quelle della Scuola (tipico il concorso di ammissione alla
magistratura ed il tirocinio) non vengono gestite direttamente dal Consiglio
superiore della magistratura, il quale si limita ad affidarle a commissioni
di esame da esso nominate ed a magistrati collaboratori ed affidatari
sottoposti alla sua approvazione.
Quanto poi ad una maggior attrazione della Scuola nell'orbita del
Ministro, l'obiezione centrale risiede nella ricordata architettura voluta
dalla Costituzione: che il Ministero si faccia carico degli aspetti
organizzativi e della dotazione delle strutture della giustizia é un
dato fisiologico che vale per tutti gli uffici, e che non lo abilita a
rivendicare poteri di direzione, o sia pur solo di indirizzo, in ció
che attiene all'indipendenza ed all'autonomia della magistratura, nella
quale sfera opera senza dubbio l'istituenda Scuola.
Pertanto, i necessari raccordi con il Consiglio superiore della
magistratura possono e devono essere salvaguardati attribuendo al medesimo
il compito di enunciare annualmente i programmi e gli indirizzi
didattico-scientifici, di determinare i criteri secondo i quali i magistrati
sono ammessi (e se del caso indotti) ad avvalersi della struttura e di
stabilire se ed in quali modi questa fruizione puó avere
ripercussioni sullo status
del magistrato. Cosí pure competerà al Consiglio superiore
della magistratura di dettare le modalità di effettuazione del
tirocinio, di essere destinatario delle relazioni consuntive e dei programmi
attuativi dei propri indirizzi, al fine dell'approvazione, non meno che di
essere adeguatamente rappresentato negli organismi nodali della
struttura-scuola.
Quanto al Ministero di grazia e giustizia, le sue competenze si
esprimeranno nella predisposizione e nella organizzazione dei supporti
materiali necessari al funzionamento della struttura; nella provvista del
personale amministrativo ad esso necessario (impregiudicato il problema di
un ruolo autonomo, che, allo stato, pare sconsigliato dalle modeste
dimensioni della Scuola, almeno nel periodo iniziale); nella presenza -
attraverso adeguato inserimento di suoi rappresentanti - nelle articolazioni
della struttura, seppure in misura piú contenuta per quel che
riguarda gli organi aventi compiti didattico-scientifici; nell'essere
destinatario dei rendiconti amministrativi, mentre in ordine ai programmi
didattico-scientifici, la sua facoltà di proporre osservazioni nel
momento delle decisioni consiliari é già assicurata
dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive
modificazioni.
8. - Le due sezioni fondamentali della Scuola . - La struttura
in esame, pur avendo e conservando un carattere unitario, deve
necessariamente suddividersi in due settori fondamentali: l'uno destinato al
tirocinio (ed eventualmente all'esame di ingresso, qualora si addivenga in
futuro anche a questa necessaria riforma); l'altro destinato alla formazione
dei magistrati già in carriera (ed eventualmente anche di compiti
addizionali, quali il contributo alla formazione di magistrati stranieri,
nel quadro di accordi internazionali di cooperazione tecnica, e la
promozione di momenti di alta cultura giuridica).
Dalla netta differenziazione dei compiti discende la previsione di due
sedi distinte (a somiglianza, tra l'altro, di quanto accade, con risultati
positivi, in Francia, in cui l'ENM si suddivide tra Bordeaux, base del
tirocinio, e Parigi, dove ha luogo la "formation continue") .
La sede destinata al tirocinio, infatti, deve avere caratteristiche sue
proprie, ricevendo gli uditori giudiziari in numero piú elevato e per
periodi piú lunghi di quanto avviene per la formazione permanente, e
svolgendo attività continuativa con peculiarità didattiche che
non trovano corrispondenza nell'altra funzione. É essenziale,
pertanto, che questa sede possa offrire un comfort abitativo
accettabile anche per lunghi periodi di soggiorni; che abbia il sostegno di
biblioteche, sale per proiezioni, strumenti informatici e, soprattutto, di
numerosi locali adatti ai lavori di gruppo (il numero degli uditori
giudiziari si aggira mediamente intorno ai 200 per ogni concorso, ed i
gruppi devono avere dimensione non superiore alle 10 - 12 unità).
Opportuna anche - sebbene non immediatamente disciplinabile per legge - la
previsione di sia pur modeste strutture per il tempo libero, nonché
per la simulazione di attività giudiziarie.
La sede destinata alla formazione permanente e complementare, invece,
dovrà porre attenzione a momenti sia di presenza collettiva, sia di
tipo seminariale; ad una partecipazione numericamente piú contenuta
(le sessioni attualmente organizzate dal Consiglio superiore della
magistratura si rivolgono a cento partecipanti, ma il numero dovrà
essere ridotto per una migliore resa didattica); a collegamenti anche
telematici con una pluralità di centri giudiziari e di ricerca; ad
una sistemazione abitativa che sia direttamente collegata con il luogo della
formazione.
Non é possibile, in questa sede ed in questo, momento individuare
le sedi adatte alle due finalità. Lo strumento piú adatto pare
quello di affidare al Governo la scelta tra l'acquisto, la ristrutturazione
o la locazione di uno o piú immobili, eventualmente predisponendo una
commissione congiunta che valuti le varie opportunità, e definendo
quindi con regolamento l'ubicazione delle articolazioni della Scuola. Alla
stessa stregua, la spesa necessaria per l'impianto dovrà essere
definita alla luce delle scelte, e trovare in allora idonea copertura.
9. - La nuova disciplina del tirocinio . - L'istituzione della
Scuola e la sua articolazione ora detta devono essere occasione per una
revisione dell'intera materia del reclutamento e della formazione dei
magistrati, non solo sotto il profilo organizzativo e didattico, ma anche
sotto quello ordinamentale. Un intervento legislativo che investisse
congiuntamente anche questi due settori sarebbe auspicabile sotto il profilo
sistematico; ma esso esigerebbe allora che l'intervento si allargasse anche
alla tematica delle verifiche di professionalità e della progressione
in carriera, e, in ultima analisi, all'intera riforma dell'ordinamento
giudiziario, che dall'entrata in vigore della Costituzione attende invano di
essere varata. Sembra quindi preferibile puntare ad un risultato intermedio
piú agevolmente ottenibile, nella consapevolezza che l'istituzione
della Scuola non pregiudica alcuno dei punti ora elencati, ma anzi
puó fungere da elemento traente per giungere anche alla normativa
collaterale.
Pur con questa limitazione di obiettivi, una circoscritta riforma appare
tuttavia necessaria sin d'ora, ed é quella che investe le
modalità di effettuazione del tirocinio. Sarebbe sforzo in larga
parte frustrato quello di provvedere ad una Scuola che limitasse il suo
campo d'intervento alla formazione permanente, e lasciasse il tirocinio,
momento-base di tutta la successiva carriera, alla sua odierna
insoddisfacente dimensione.
Attualmente la materia é regolata dal solo articolo 129
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, il quale si limita a sancirne la durata in almeno due anni (salva
anticipazione delle funzioni, che é diventata regola costante),
mentre é affidata al Consiglio superiore della magistratura la
disciplina analitica di tale periodo. Il Consiglio, a sua volta, ha regolato
lo svolgimento del tirocinio con varie risoluzioni, l'ultima delle quali (a
carattere generale) é stata tradotta nel decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1988, n. 116.
La situazione concreta é reputata poco soddisfacente sotto almeno
due profili. Il primo attiene alla durata dell'uditorato, che, sotto la
pressione degli uffici giudiziari ad organico perennemente incompleto,
finisce con l'essere sistematicamente abbreviata a circa un anno effettivo,
se non meno.
Il secondo attiene alla qualità della didattica, che, essendo
affidata quasi per l'intero a magistrati non sollevati neppure in parte dai
loro compiti ordinari, vive ai margini dei medesimi, ed ha il livello che
puó assumere quando é somministrata da persone non
specificamente preparate e gravate da altre pesanti incombenze. La dedizione
di molti affidatari non puó fronteggiare un deficit
strutturale, ed ancor meno valgono a contrastarlo gli sporadici incontri
centralizzati organizzati dal Consiglio superiore della magistratura, non
sempre in armonia con i percorsi didattici a livello locale.
É quindi indispensabile che, pur rinviando ad altra normativa le
materie collegate, l'istituzione della Scuola si accompagni quanto meno, e
sin d'ora, alla definizione di una durata del tirocinio che sia
immodificabile, ad una precisa qualificazione dell'attività
didattica, ed alla estensione dello spirito del tirocinio ai primi anni
della carriera, quando l'apprendistato é ultimato ma la formazione
non puó certo dirsi completa.
Ció si puó conseguire stabilendo, per intanto, che la
durata del tirocinio é di due anni, e non puó essere
abbreviata (per inciso, si puó osservare che il costante
accorciamento dell'uditorato mantiene invariata la distanza con l'entrata in
servizio delle leve successive, senza quindi alcun beneficio per gli uffici
giudiziari; mentre la stabilizzazione sui due anni ritarderebbe l'assunzione
delle funzioni solamente la prima volta, e potrebbe, se del caso, essere
compensata con un incremento di quel concorso, o con il momentaneo ritardo
dei pensionamenti di quell'anno). In ogni caso va affermato con forza, a
livello di princípi, che la formazione dei magistrati é valore
primario rispetto ad esigenze contingenti degli uffici.
Proprio per questa considerazione, si é ritenuto necessario
stabilire con legge che il tirocinio non potrà piú essere
caratterizzato da un apprendimento meramente tecnico-giuridico, ma
dovrà essere integrato da esperienze formative (organizzate appunto
dalla Scuola) presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito,
imprese, organizzazioni sindacali ed altre consimili occasioni di diretta
conoscenza delle realtà sulle quali il magistrato dovrà
operare.
Correlativamente é necessario stabilire sin d'ora che il tirocinio
ha cadenze temporali costanti, iniziando ogni anno alla ripresa
dell'attività giudiziaria dopo la pausa estiva (15 settembre): la
cadenza é resa necessaria dal fatto che, avendo il tirocinio una
durata biennale, ed essendo annuali i concorsi, la Scuola si trova a dover
gestire due levate concorsuali contemporaneamente, e quindi deve alternare
la presenza degli uditori nella sede scolastica con la presenza negli uffici
giudiziari, in un rigoroso contrappasso che richiede puntualità negli
inizi e nella fine dei cicli.
Tale innovazione potrà avere, anche a questo riguardo, effetto
traente nei confronti di un allineamento alla stessa data (15 settembre di
ogni anno) di tutte le vicende che comportano un trasferimento od un
mutamento di status
dei magistrati, con benefici effetti in tema di programmazione e di
gestione del personale. Inoltre - ed anche questo tema ricade nei compiti
fondamentali della Scuola - una cadenza unica dei trasferimenti
consentirà l'istituzione di corsi o di sessioni dedicati a quei
magistrati che chiedono di accedere a funzioni giudiziarie non mai
esercitate in precedenza, cosí colmando (a prescindere da piú
articolati interventi di riforma dell'ordinamento) una grave lacuna del
medesimo, piú volte lamentata. L'allineamento a data fissa
dell'inizio del tirocinio comporta, per necessità, anche un
intervento sulla disciplina del concorso e sulla determinazione dei tempi di
espletamento del medesimo. Ma questa materia esula dai limiti imposti al
presente disegno di legge, e viene affidata ad altre iniziative.
10. - Gli organismi della Scuola . - Le due articolazioni
fondamentali delle quali si é detto - il tirocinio e la formazione
permanente - ed i necessari raccordi tra la Scuola, il Consiglio superiore
della magistratura ed il Ministro portano naturalmente a definire le linee
essenziali della struttura interna della Scuola.
L'autonomia della struttura conduce ad individuare un organismo agile e
numericamente ridotto che, in ciascuna delle due sezioni, realizzi gli
indirizzi enunciati dal Consiglio superiore della magistratura nella
quotidiana attività di organizzazione e di esecuzione.
Per converso, non pare sufficiente assegnare al Consiglio superiore della
magistratura la sola funzione di enunciare annualmente gli indirizzi e di
controllarne a posteriori l'attuazione, essendo troppo ampio lo spazio che
corre tra le due funzioni, e dovendo essergli riconosciuta anche una
presenza attiva nella Scuola stessa. Allo stesso modo, appare necessaria la
presenza nella Scuola di altre voci (l'università, l'avvocatura, il
Ministero, eventuali altre personalità di rilievo nominabili dal
Parlamento), e questa presenza non puó essere assicurata né da
un ristretto comitato esecutivo o di gestione, né dal solo Consiglio
superiore della magistratura inteso come collettore dei vari indirizzi.
É opportuno allora prevedere un organismo intermedio tra quello
propriamente gestionale e gli organi o poteri esterni con i quali la Scuola
deve raccordarsi. Questo organo, che puó essere denominato consiglio
scientifico, ha competenza unitaria per entrambe le sezioni della Scuola;
rappresenta tutte le componenti di cui si é detto; elabora e
concretizza gli indirizzi dettati dal Consiglio superiore della
magistratura; li arricchisce con l'apporto delle altre componenti. Il
Consiglio superiore della magistratura deve essere rappresentato in questo
comitato con l'ampiezza che si conviene alla sua posizione istituzionale. Il
comitato, d'altro canto, non é chiamato ad operare in modo
continuativo, ma con cadenze periodiche, o comunque su impulso di una quota
dei suoi componenti. Per questa ragione non é necessario prevedere il
collocamento fuori ruolo dei soggetti che lo compongono.
Altro organo unitario deve essere il consiglio di amministrazione,
avente, tra gli altri e primariamente, il compito di elaborare il bilancio,
organizzare la contabilità e presentare il rendiconto. In questo
organo devono essere adeguatamente rappresentati il Ministero di grazia e
giustizia ed il Ministero del tesoro.
Accanto a questi due organismi collegiali, anche la figura del direttore
deve avere competenza unitaria sull'intera Scuola e compiti di
rappresentanza esterna, di coordinamento, di impulso e di verifica della
corretta esecuzione dei piani. Peraltro la netta distinzione delle due
sezioni della Scuola (tirocinio e formazione permanente) suggerisce la
previsione di due funzioni direttive, una per ciascun settore, dotate di
relativa autonomia anche reciproca. Poiché non appare conveniente
moltiplicare tali funzioni direttive, prevedendo un terzo organo di raccordo
di livello superiore, si ritiene adeguato (sulla linea di quanto accade
nell'ENM francese) assegnare al direttore (in senso proprio) la
responsabilità della sezione di formazione permanente, e contemplare
altresí la presenza di un direttore del tirocinio, con funzioni di
vice-direttore.
I criteri di nomina e le attribuzioni di ciascuno degli organi anzidetti
sono meglio specificati nell'articolato che segue, che non abbisogna di
illustrazione.
11. - Il corpo docente . - Devono quindi essere previste le
articolazioni di ciascuna delle due sezioni: e tra queste assume importanza
fondamentale la disciplina del corpo docente della Scuola. Le soluzioni
teoricamente praticabili sono comprese tra la costituzione, da un lato, di
un corpo docente stabile, sia per la funzione di tirocinio, sia per quella
di formazione permanente; e dall'altro lato la totale esclusione di questa
stabilizzazione, con ricorso ad insegnanti di volta in volta richiesti per
le loro specifiche competenze. Fra questi due estremi si collocano
ovviamente varie soluzioni intermedie.
L'esperienza sin qui effettuata (la formazione permanente é in
qualche misura realizzata dal Consiglio superiore della magistratura da
oltre vent'anni, ed offre un punto di riferimento utilizzabile) porta ad
escludere il ricorso ad un corpo stabile di docenti per quel che concerne la
formazione permanente. Lo sconsiglia la necessità di adattare tale
settore alle reali e concrete esigenze di aggiornamento, che hanno spesso
carattere di grande mutevolezza e tempestività; e lo sconsiglia
altresí l'opportunità di una costante ricerca delle migliori
competenze che vengono emergendo negli uffici e al di fuori di essi,
stimolate dalla novità degli impegni giudiziari che la realtà
propone; laddove un corpo stabilizzato di docenti, sia pur rinnovabile
periodicamente, presenta il rischio di una certa qual ripetitività e
burocratizzazione, e dà certezza di non poter offrire la necessaria
polivalenza richiesta con urgenza dalla novità (si pensi allo
sfasamento temporale tra l'emergere di una certa problematica - ad esempio
talune tecniche di riciclaggio - e l'elaborazione sistematica che viene poi
offerta dall'accademia).
Diverso puó essere il discorso per quanto attiene al tirocinio,
poiché in esso il rapporto con il docente si caratterizza anche per
una sua continuità ed assiduità, e poiché il tipo di
insegnamento all'uditore non esige tanto un'altissima qualificazione e
specializzazione, quanto una buona acculturazione di base in settori
ciascuno padroneggiabile da uno o piú docenti. Di tal che si ritiene
che, a regime, si possa prevedere un corpo di "tutori" del tirocinio,
accuratamente selezionati e destinati esclusivamente a detta funzione per un
periodo di tempo definito. Nella fase iniziale, tuttavia, soprattutto a
causa dell'attuale mancanza di una pregressa formazione di un valido nucleo
di formatori, pare preferibile ricorrere anche per il tirocinio ad un corpo
variabile di docenti, nell'attesa che la sezione di formazione permanente
della Scuola metta a punto anche la preparazione specifica di questi
"tutori".
D'altro canto il tirocinio, cosí come modificato dalla presente
normativa comporta anche fasi di apprendimento presso gli uffici giudiziari,
alternate a fasi presso la Scuola, secondo cicli che si possono ipotizzare
trimestrali (comunque da definirsi dal Consiglio superiore della
magistratura). In questa alternanza non é affatto escluso, anzi
diventa raccomandabile, che le sessioni trascorse dall'uditore presso la
Scuola siano caratterizzate non piú da lezioni singole e non sempre
coordinate, ma da veri e propri cicli su sottotemi specifici affidabili ad
uno o piú docenti impegnati in modo stabile per un certo tempo, e con
formule didattiche che coinvolgano una pluralità di docenti.
L'eventuale mutamento dell'opzione, con ricorso a docenti stabili,
sarà comunque sempre possibile, una volta entrata a regime la
struttura-scuola, attraverso semplici interventi normativi che prevedano il
collocamento fuori ruolo di questi docenti e ne definiscano lo
status .
12. - Il comitato di gestione . - Ció premesso a livello
generale, assume grande rilievo la regolamentazione degli ultimi due
organismi interni a ciascuna sezione della Scuola, e cioé il comitato
di gestione ed il servizio di segreteria.
Il comitato di gestione, sfrondato di ogni compito di insegnamento
diretto e collocato a valle del consiglio scientifico, assume in ciascuna
sezione il compito di vero e proprio motore quotidiano della struttura. Esso
deve dare concreta e definitiva attuazione alle direttive del Consiglio
superiore della magistratura, già a loro volta specificate dal
consiglio scientifico. Deve cioé articolare le varie sessioni di
formazione nei sottotemi e nelle singole relazioni; individuare eventuali
percorsi formativi snodantisi tra piú sessioni e valutare
l'opportunità di incoraggiare i magistrati a seguire l'intero
percorso; deve provvedere all'ammissione dei partecipanti, secondo criteri
obiettivi e predeterminati; deve ricercare costantemente i docenti
piú qualificati e reperire il materiale giudiziario adatto a formare
i dossier di studio e discussione dei casi; deve coordinare le
attività dei docenti attraverso eventuali incontri preliminari;
offrire ai partecipanti tutti i sussidi didattici necessari; seguire i corsi
e valutare l'andamento delle lezioni, sia sotto il profilo del valore del
docente, sia sotto quello dell'utilità della relazione e del suo
efficace inserimento nel programma complessivo; deve raccogliere ogni
indicazione utile a colorare il bisogno di formazione emergente nella
magistratura, e sottoporla al comitato scientifico; deve proporre e
sperimentare forme di comunicazione didattica, non meno che forme di
partecipazione attiva dei soggetti ammessi alle sessioni, nel quadro di una
loro possibile utilizzazione come strumento di verifica della
professionalità dei magistrati; deve acquisire conoscenze in merito
al funzionamento delle strutture analoghe di altri Paesi, e proporne
l'utilizzo, se giustificato; deve propiziare la funzione della Scuola di
collettore dell'iniziativa e dell'invenzione che matura nei vari uffici
giudiziari, e trasmetterla agli altri; deve insomma essere il reale e
costante interlocutore dei partecipanti, il concreto attuatore degli
indirizzi programmatici e la quotidiana cerniera tra il bisogno di
formazione della magistratura e la sua realizzazione.
Per un simile compito é necessario prevedere un corpo di
magistrati interamente dediti a questo lavoro. Il loro numero, allo stato,
non puó essere inferiore ad otto per ciascuna sezione (salva
estensione dopo un congruo periodo di sperimentazione), e gli stessi devono
essere collocati fuori ruolo. La durata del loro incarico si puó
definire pari a quella del direttore (quattro anni), e deve essere previsto
un sistema di avvicendamento graduale, che contemperi innovazione e
continuità.
13. - Il segretario . - Essenziale al funzionamento della
Scuola é un efficace servizio di segreteria, al quale é
preposto un segretario generale che - parallelamente a quanto previsto per
il direttore - ha compiti di direzione e di coordinamento dell'intero
servizio, e responsabilità diretta in merito alla sezione di
formazione permanente.
Il servizio di segreteria assicura il disbrigo di tutti gli affari,
compresi quelli relativi alla gestione finanziaria patrimoniale e contabile,
provvede alle comunicazioni ed informazioni, riceve ed ordina le domande di
partecipazione alle sessioni, provvede ai compensi ed ai rimborsi, aggiorna
l'archivio, custodisce le installazioni ed i beni della Scuola, procura i
supporti tecnologici richiesti dal comitato, gestisce la biblioteca e la
pubblicazione degli atti secondo le direttive del consiglio scientifico e
del direttore.
La dotazione del personale é assicurata dal Ministro di grazia e
giustizia, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del disegno di legge.
14. - Spese e bilancio . - Al fine di valutare l'esborso
necessario per la realizzazione della Scuola conviene distinguere tra spesa
richiesta per l'allestimento della medesima e spesa pretesa per il suo
funzionamento ordinario.
La prima é correlata alla scelta della sede che si riterrà
di compiere. Non potendo essere il Parlamento ad effettuare tale scelta, la
stessa deve essere compiuta in conformità ai criteri di massima
indicati nel paragrafo 8 della presente relazione, e l'esborso sarà
apprezzato in conseguenza.
Quanto alla spesa di gestione, un ordine di grandezza é già
ricavabile dall'osservazione di quanto viene annualmente realizzato dal
Consiglio superiore della magistratura in tema di tirocinio e di formazione
dei magistrati. Il Consiglio affronta annualmente un esborso oscillante
intorno ai quattro miliardi, per una formazione permanente costituita da
circa quaranta sessioni, di tre giorni ciascuna (raramente di cinque),
coinvolgenti all'incirca 3.000 presenze (il numero delle persone é di
regola inferiore, essendo frequenti le partecipazioni a piú di una
sessione). Per gli uditori sono previste ulteriori sessioni di analoga
durata.
L'obiettivo della Scuola, una volta a regime, dovrebbe essere quello di
assicurare una sessione di formazione all'anno a ciascun magistrato, vale a
dire un volume di prestazioni almeno doppio di quello attuale. Il tirocinio,
poi, modellato secondo quanto previsto dal paragrafo 9, assumerebbe
dimensioni e costi notevolmente piú elevati, dovendosi svolgere per
metà presso la struttura-scuola, con indennità per gli uditori
non residenti, e con costo addizionale per i docenti stabilmente dediti a
questo compito.
A titolo meramente orientativo, si puó ricordare che il bilancio
dell'ENM francese é stato, nel 1995, di circa 150 milioni di franchi,
pari ad oltre 40 miliardi di lire; e che detta Scuola ha seguito nella
formazione iniziale circa 550 uditori (distribuiti su tre corsi), mentre nel
settore della formazione permanente ha raggiunto oltre 1600 magistrati
attraverso circa 90 momenti di formazione.
É prevedibile che, quanto meno all'inizio, la spesa richiesta
dalla istituenda Scuola sia sensibilmente inferiore. L'onere derivante
dall'attuazione del disegno di legge viene valutato in lire dodici miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
In ogni caso, una volta istituite la struttura e le sue articolazioni nei
termini sopra indicati, dovrà essere affidata delega al Governo - il
quale provvederà anche su conforme parere del Consiglio superiore
della magistratura - per la disciplina analitica integrativa, concernente lo
status
dei docenti e del personale, la dotazione del medesimo, le forme di
gestione contabile ed amministrativa.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I.
Art. 1.
(Denominazione e ubicazione)
1. É istituita la Scuola nazionale della magistratura, di seguito
denominata "Scuola".
|
Art. 2.
(Autonomia della Scuola)
1. La Scuola é dotata di personalità giuridica e gode di
autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
|
Art. 3.
(Compiti della Scuola)
1. Sono compiti primari della Scuola:
a) organizzare e gestire il tirocinio degli uditori giudiziari;b) curare l'aggiornamento e la formazione professionale permanente dei magistrati durante l'esercizio delle funzioni giudiziarie, anche mediante esperienze formative condotte, tra l'altro, presso pubbliche amministrazioni, istituti di credito, grandi imprese, confederazioni sindacali e enti analoghi.
2. La Scuola puó altresí:
a) contribuire alla formazione di magistrati stranieri, o aspiranti tali, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;b) organizzare incontri di studio e ricerche, o comunque promuovere iniziative culturali su argomenti giuridici e sull'organizzazione di sistemi e di uffici giudiziari.
3. L'azione di formazione professionale della Scuola é esercitata
nel quadro ed in conformità degli indirizzi enunciati annualmente dal
Consiglio superiore della magistratura.
|
Art. 4.
(Dotazioni e gestione della Scuola)
1. La Scuola provvede alla gestione delle spese per il proprio
funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato.
a) eventuali dotazioni supplementari alla stessa assegnate nel bilancio dello Stato;b) eventuali risorse ad essa destinate dal Consiglio superiore della magistratura o dal Ministero di grazia e giustizia per l'espletamento di compiti di interesse di tali istituzioni; c) i prodotti derivanti da pubblicazioni curate dalla Scuola o dalla prestazione di servizi; d) contributi, donazioni o legati di enti pubblici o privati a suo favore.
4. Costituiscono uscite della Scuola:
a) le spese necessarie al suo funzionamento;b) le remunerazioni, le borse di studio od i sussidi dovuti a docenti, ausiliari, partecipanti alle sessioni ed uditori giudiziari; c) il rimborso di spese di viaggio e di trasferta inerenti le attività di formazione, incluse quelle del proprio personale per missioni strettamente attinenti i compiti di studio; d) le spese di pubblicazione di atti e di gestione dei servizi sussidiari.
5. La Scuola adotta, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9, un proprio
regolamento di amministrazione e contabilità.
GLI ORGANI
|
Art. 5.
(Sezioni della Scuola)
1. La Scuola é articolata in due sezioni.
|
Art. 6.
(Organi della Scuola)
1. Gli organi della Scuola sono:
a) il consiglio scientifico;b) il consiglio di amministrazione; c) il direttore; d) i comitati di gestione di ciascuna sezione; e) il segretario generale. |
Art. 7.
(Competenze del consiglio scientifico)
1. Il consiglio scientifico:
a) elabora il piano annuale delle attività teorico-pratiche e ne orienta l'esecuzione, nel quadro degli indirizzi enunciati annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e nel rispetto dei vincoli di bilancio;b) redige ed approva il regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento della Scuola e le eventuali modifiche; c) approva la relazione annuale sulle attività della Scuola e la trasmette al Consiglio superiore della magistratura con le sue eventuali osservazioni; d) delibera su ogni questione attinente il funzionamento della Scuola, che non sia di competenza di altri organismi, o che gli sia sottoposta dal direttore della Scuola o dal Consiglio superiore della magistratura. |
Art. 8.
(Composizione del consiglio scientifico)
1. Il consiglio scientifico opera presso la prima sezione di formazione
permanente ed é costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;b) il vice-direttore; c) tre componenti del Consiglio superiore della magistratura, di cui due togati; d) tre magistrati ordinari, di cui uno del pubblico ministero, ed almeno uno avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione; e) due professori universitari; f) due avvocati; g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.
2. I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono designati
dal Consiglio stesso e cessano dall'incarico con la scadenza del Consiglio
da cui sono stati nominati.
|
Art. 9.
(Compiti del consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione:
a) elabora ed approva il regolamento di amministrazione e contabilità di cui al comma 5 dell'articolo 4;b) elabora il bilancio annuale di previsione; c) presenta il rendiconto annuale; d) organizza la contabilità e controlla la sua tenuta; e) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti. |
Art. 10.
(Composizione del consiglio
1. Il consiglio di amministrazione opera presso la prima sezione di
formazione permanente, ed é costituito da:
a) il direttore della Scuola, che lo presiede;b) il segretario generale della Scuola; c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia; d) un rappresentante del Ministero del tesoro.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta
ogni tre mesi, ed in via straordinaria quando é convocato dal
direttore, ovvero ne fanno richiesta almeno due componenti.
|
Art. 11.
(Compiti del direttore della Scuola)
1. Il direttore della Scuola:
a) rappresenta la Scuola all'esterno a tutti gli effetti;b) dirige e coordina tutte le attività della Scuola, indirizzandole ai fini ad essa assegnati, e compie tutto quanto é necessario per il loro perseguimento; c) sovrintende alla sezione di formazione permanente e ne dirige il relativo comitato di gestione; d) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio scientifico e del consiglio di amministrazione; e) adotta le deliberazioni di urgenza, con riserva di ratifica se esse rientrino nella competenza di altro organo; f) redige la relazione annuale sull'attività della Scuola, con l'ausilio, ove lo ritenga, dei comitati di gestione; g) esercita le competenze a lui eventualmente delegate dal consiglio scientifico o dal consiglio di amministrazione; h) si avvale del personale addetto alla Scuola; i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalla legge o dai regolamenti. |
Art. 12.
(Designazione, durata e revoca
1. Il direttore é nominato dal Consiglio superiore della
magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, fra i magistrati
ordinari aventi qualifica non inferiore a magistrato di cassazione. Opera
nei suoi confronti la causa di incompatibilità di cui all'articolo 8,
comma 3.
|
Art. 13.
(Il direttore della sezione di tirocinio)
1. Il direttore della sezione di tirocinio opera presso la sezione stessa
ed ha funzione di vice-direttore della Scuola.
a) sostituire il direttore nel caso di sua assenza od impedimento;b) dirigere la sezione preposta al tirocinio e compiere quanto occorra al perseguimento dei fini ad essa assegnati; c) partecipare alle attività del consiglio scientifico; d) svolgere i compiti corrispondenti a quelli assegnati al direttore della Scuola, in quanto applicabili alla sezione di sua competenza.
4. Si applicano al vice-direttore le disposizioni previste dall'articolo
12.
|
Art. 14.
(Comitati di gestione)
1. Presso ciascuna sezione della Scuola é costituito un comitato
di gestione.
a) dare attuazione alle direttive didattico-scientifiche enunciate dal Consiglio superiore della magistratura e dal consiglio scientifico della Scuola;b) programmare le sessioni di formazione e le attività di tirocinio, sia presso la Scuola, sia presso gli uffici giudiziari e le altre sedi; c) definire il contenuto analitico di ciascuna sessione o fase del tirocinio, ed individuare i relativi docenti; d) organizzare momenti di coordinamento fra i docenti e reperire ogni materia le utile al miglior funzionamento delle attività di formazione; e) fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, informare i magistrati, ammettere i richiedenti; f) offrire ogni sussidio didattico che si riveli utile, e sperimentare formule didattiche, d'intesa con il comitato scientifico della Scuola; g) seguire costantemente lo svolgimento delle sessioni e presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna di esse; h) curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola, e seguirlo con le modalità piú appropriate nelle fasi svolte all'esterno della Scuola; i) adempiere ad ogni altro compito ad esso affidato dal Consiglio superiore della magistratura o dal consiglio scientifico della Scuola. |
Art. 15.
(Composizione del comitato di gestione)
1. Il comitato di gestione, in ciascuna sezione, é composto da:
a) il direttore della rispettiva sezione, che lo presiede;b) otto magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura e collocati fuori ruolo.
2. In seguito alla prima nomina effettuata dopo l'entrata in vigore della
presente legge, i componenti di ciascun comitato di gestione, ad eccezione
del direttore, cessano dall'incarico, rispettivamente, in numero di due dopo
tre anni, di tre dopo quattro e di tre dopo cinque. L'individuazione del
momento di cessazione di ciascuno dei componenti, ove non sia concordata fra
loro, viene effettuata per sorteggio.
|
Art. 16.
(Il segretario generale della Scuola)
1. Il segretario generale della Scuola svolge le funzioni di
coordinamento e di direzione dell'intero servizio di segreteria della Scuola
ed ha la responsabilità amministrativa della sezione di formazione
permanente.
|
Art. 17.
(Il servizio di segreteria della Scuola)
1. Presso la Scuola é istituito un servizio di segreteria che si
articola nelle due sezioni.
a) al disbrigo degli affari, di rispettiva competenza, relativi al consiglio scientifico, al consiglio di amministrazione, al direttore ed al comitato di gestione;b) a dare esecuzione ad ogni delibera concernente l'attività della rispettiva sezione; c) a gestire l'archivio, le installazioni, la biblioteca e le altre dotazioni di ciascuna sezione; d) ad effettuare le ricerche ad esso demandate dal direttore della sezione; e) ad assolvere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dai regolamenti. |
Art. 18.
(Composizione del servizio di segreteria)
1. Il servizio di segreteria é costituito da:
a) il segretario generale, con qualifica non inferiore a quella di dirigente di cancelleria;b) un vice-segretario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di cancelleria, e responsabile amministrativo della sezione di tirocinio; c) due assistenti giudiziari per ciascuna sezione; d) tre coadiutori di cancelleria per ciascuna sezione; e) quattro operatori amministrativi per ciascuna sezione; f) quattro commessi giudiziari per ciascuna sezione.
2. Il Ministro di grazia e giustizia provvede alla designazione del
personale di cui al comma 1, nelle forme e nei modi dettati dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 20.
IL TIROCINIO
|
Art. 19.
(Durata e disciplina del tirocinio)
1. L'articolo 129 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941 n. 12 é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - (Tirocinio giudiziario). - 1.
Gli uditori debbono compiere un periodo di tirocinio della durata di due
anni, da effettuarsi presso la Scuola della magistratura e presso tutti gli
uffici giudiziari di primo grado, secondo le direttive stabilite dal
Consiglio superiore della magistratura.
DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 20.
(Delega al Governo)
1. Il Governo é delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e previo parere del Consiglio
superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, i regolamenti attinenti lo stato giuridico di tutto il
personale della Scuola, i procedimenti di designazione, le norme di
attuazione ed ogni necessaria disposizione di coordinamento con le altre
leggi in materia di ordinamento giudiziario.
|
Art. 21.
(Regime transitorio)
1. Costituita la Scuola, il Consiglio superiore della magistratura adotta
le disposizioni transitorie per regolare il passaggio alla nuova gestione
del tirocinio e della formazione permanente.
|
Art. 22.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 12 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 1998, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
|