DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PASTORE, LEONE, COSSIGA, LA LOGGIA, ASCIUTTI,
BALDINI, BATTAGLIA, BESOSTRI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO,
BUCCIERO, CALLEGARO, CAMBER, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CENTARO,
CIRAMI, COLLINO, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DE ANNA, DI BENEDETTO, D'URSO,
FILOGRANA, GAWRONSKI, GUBERT, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGI,
MAGLIOCCHETTI, MANCA, MANFREDI, MANIS, MARTELLI, MELONI, MILIO, MONTELEONE,
MULAS, MUNDI, MUNGARI, NAPOLI Bruno, NAPOLI Roberto, PASQUALI, PASSIGLI,
PEDRIZZI, PIANETTA, PINGGERA, PORCARI, RIGO, ROTELLI, SELLA DI MONTELUCE,
SPERONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VALENTINO,
VEGAS, VENTUCCI e ZANOLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1998
Diffusione degli atti legislativi e dei precedenti giurisprudenziali attraverso le reti telematiche
ONOREVOLI SENATORI. - Nel mondo della comunicazione e dell'informazione
é in atto un profondo cambiamento dovuto alla recente diffusione di
strumenti innovativi. In particolare, si sta affermando un nuovo
medium , Internet , che é in grado di realizzare
interattività, tempo reale, multimedialità; inoltre, é
accessibile a tutti con poca spesa ed é in grado di favorire il
decentramento delle funzioni.
Proprio cogliendo l'enorme importanza di Internet , lo stesso
legislatore italiano, con il provvedimento collegato alla legge finanziaria
'98 (legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'articolo 6, occupandosi per la
prima volta di tale medium
ha sancito che "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta
provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso
alla rete Internet ".
Infatti, soltanto una completa e corretta conoscenza puó rendere
effettiva l'attività propositiva, partecipativa e di controllo del
cittadino e solo in questo modo si potrà realizzare quella par
condicio
tra poteri (pubblici e non) e, quindi, una vera democrazia. E allora un
contributo decisivo puó venire dalle moderne tecnologie se e quando
le informazioni relative al dato legislativo, giurisprudenziale e
amministrativo saranno diffuse e recepite a livello informatico con l'uso di
reti (come Internet ) e strumenti multimediali.
L'articolo 73, terzo comma, della Costituzione italiana, cosí
recita: "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso". É evidente la
necessità avvertita dal legislatore di stabilire un termine di
vacatio
e un dies a quo
di decorrenza dello stesso, individuando poi nella Gazzetta
Ufficiale
lo strumento per realizzare la pubblicità indispensabile al fine di
cui sopra.
Compito del legislatore é infatti quello di fare in modo che il
comando imperativo contenuto nella legge abbia la piú ampia
divulgazione possibile fra i cittadini in modo da consentire una maggiore e
piú consapevole attuazione della stessa. A maggior ragione in un
sistema quale quello attuale, in cui l'ordinamento giuridico si presenta
sempre piú complesso e difficile da interpretare: in Italia sono in
vigore circa 200.000 leggi, un numero spropositato in rapporto a quelle
vigenti negli altri Paesi europei (meno di 10.000 in Francia e in Germania);
per non parlare poi della notevole mole di produzione normativa a livello
regolamentare, ministeriale e locale.
Per raggiungere l'obiettivo della piú ampia diffusione possibile
delle norme sia primarie che secondarie - la conoscenza delle quali
rappresenta la base essenziale per costruire una coscienza democratica
civile e consapevole - non c'é dubbio che debbano essere utilizzati
tutti gli strumenti messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte
tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità era stata avvertita
anche dal legislatore ordinario, quando con la legge 11 dicembre 1984, n.
839, all'articolo 11, cosí dispose: "L'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato assicura la piú ampia e rapida diffusione della
Gazzetta Ufficiale
nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di
distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale
é posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il
giorno successivo a quello in cui essa é pubblicata. La pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale
delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza é comunicata
attraverso i notiziari radiotelevisivi".
É evidente che il legislatore aveva colto il fenomeno della
diffusione capillare delle edicole, dei giornali e dei notiziari
radiotelevisivi, ritenendo di utilizzarlo proprio per tale finalità.
Ma dal 1984 ad oggi molta strada é stata fatta ed é in corso
una vera e propria rivoluzione che sta trasformando il mondo della
comunicazione.
In particolare, le reti telematiche - Internet
in primo luogo - sono attualmente in grado di diffondere in tempo reale e
con minima spesa una massa enorme di informazioni con possibilità di
ricerca semplice, gratuita e immediata da parte degli utenti.
Un esempio di utilizzazione delle reti telematiche ci viene
dall'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove le autorità
pubbliche mettono a disposizione dei cittadini leggi, sentenze e atti
governativi servendosi proprio di Internet .
In questa direzione, anche in Italia, pare già da subito
possibile, auspicabile e, direi quasi doverosa, la diffusione del contenuto
della Gazzetta Ufficiale
attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a tutti i cittadini
non solo per affermare quello che puó essere definito "diritto
all'informazione o conoscenza o consapevolezza delle leggi", ma anche per
orientare un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione
della crescita della consapevolezza sociale e collettiva (nonché
della trasparenza dei pubblici poteri).
Si rende pertanto necessario un intervento esplicito del legislatore
volto a modificare l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, in
modo da prevedere la diffusione della Gazzetta Ufficiale
anche tramite le reti telematiche di dominio pubblico.
Analoga considerazione puó essere fatta per la conoscenza e la
diffusione delle sentenze, con particolare riguardo a quelle delle
giurisdizioni superiori per le quali il nostro ordinamento ha già
previsto la creazione di tradizionali strumenti di divulgazione con la
costituzione degli uffici del massimario.
Tali uffici - previsti dall'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto riguarda la
Corte suprema di cassazione; dall'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, per il Consiglio di Stato;
dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la
Giustizia tributaria; e, per la Corte costituzionale, dall'articolo 21 del
regolamento dei servizi e del personale, approvato con delibera della Corte
del 10 febbraio 1984 - esaminano le decisioni pronunciate dai rispettivi
organi giurisdizionali per trarne in forma di "massima" i princípi
giuridici enunciati proprio con lo scopo di farli conoscere il piú
possibile.
Tale compito potrebbe essere ampliato anche in questo caso con una
modifica legislativa che preveda la pubblicazione di tali massime in un
apposito sito Web
su Internet
in modo da renderle accessibili a tutti gratuitamente.
Alle soglie del Duemila, non si puó piú rinviare l'utilizzo
massiccio delle innovazioni tecnologiche ( Internet
in primo luogo) per la diffusione delle informazioni giuridiche, condizione
indispensabile per consentire un consapevole accesso del cittadino alle
informazioni stesse.
L'articolo 1 del disegno di legge provvede quindi ad integrare, nel senso
sopra esposto, l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839,
prevedendo che la diffusione della Gazzetta Ufficiale
sia attuata anche a mezzo delle reti telematiche di dominio pubblico, con
accesso gratuito.
L'articolo 2 introduce l'obbligo di pubblicare le massime elaborate dagli
uffici del massimario in un apposito sito su Internet
con accesso generalizzato e gratuito.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839,
é sostituito dal seguente:
"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piú ampia
e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale
nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di
distribuzione dei giornali e, con accesso gratuito, delle reti telematiche
di dominio pubblico".
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Art. 2.
1. Gli uffici del massimario istituiti presso la Corte suprerna di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e gli organi di Giustizia tributaria curano la pubblicazione delle massime in un apposito sito Web su Internet in modo da renderle accessibili a tutti gratuitamente. |