Legislatura 13º - Disegno di legge N. 3068 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3068 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PASTORE, LEONE, COSSIGA, LA LOGGIA, ASCIUTTI, BALDINI, BATTAGLIA, BESOSTRI, BETTAMIO, BEVILACQUA, BONATESTA, BOSELLO, BUCCIERO, CALLEGARO, CAMBER, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, CENTARO, CIRAMI, COLLINO, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, DE ANNA, DI BENEDETTO, D'URSO, FILOGRANA, GAWRONSKI, GUBERT, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MANCA, MANFREDI, MANIS, MARTELLI, MELONI, MILIO, MONTELEONE, MULAS, MUNDI, MUNGARI, NAPOLI Bruno, NAPOLI Roberto, PASQUALI, PASSIGLI, PEDRIZZI, PIANETTA, PINGGERA, PORCARI, RIGO, ROTELLI, SELLA DI MONTELUCE, SPERONI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VALENTINO, VEGAS, VENTUCCI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1998

Diffusione degli atti legislativi e dei precedenti giurisprudenziali attraverso le reti telematiche






ONOREVOLI SENATORI. - Nel mondo della comunicazione e dell'informazione é in atto un profondo cambiamento dovuto alla recente diffusione di strumenti innovativi. In particolare, si sta affermando un nuovo medium , Internet , che é in grado di realizzare interattività, tempo reale, multimedialità; inoltre, é accessibile a tutti con poca spesa ed é in grado di favorire il decentramento delle funzioni.
Proprio cogliendo l'enorme importanza di Internet , lo stesso legislatore italiano, con il provvedimento collegato alla legge finanziaria '98 (legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'articolo 6, occupandosi per la prima volta di tale medium ha sancito che "Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet ".
Infatti, soltanto una completa e corretta conoscenza puó rendere effettiva l'attività propositiva, partecipativa e di controllo del cittadino e solo in questo modo si potrà realizzare quella par condicio tra poteri (pubblici e non) e, quindi, una vera democrazia. E allora un contributo decisivo puó venire dalle moderne tecnologie se e quando le informazioni relative al dato legislativo, giurisprudenziale e amministrativo saranno diffuse e recepite a livello informatico con l'uso di reti (come Internet ) e strumenti multimediali.
L'articolo 73, terzo comma, della Costituzione italiana, cosí recita: "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso". É evidente la necessità avvertita dal legislatore di stabilire un termine di vacatio e un dies a quo di decorrenza dello stesso, individuando poi nella Gazzetta Ufficiale lo strumento per realizzare la pubblicità indispensabile al fine di cui sopra.
Compito del legislatore é infatti quello di fare in modo che il comando imperativo contenuto nella legge abbia la piú ampia divulgazione possibile fra i cittadini in modo da consentire una maggiore e piú consapevole attuazione della stessa. A maggior ragione in un sistema quale quello attuale, in cui l'ordinamento giuridico si presenta sempre piú complesso e difficile da interpretare: in Italia sono in vigore circa 200.000 leggi, un numero spropositato in rapporto a quelle vigenti negli altri Paesi europei (meno di 10.000 in Francia e in Germania); per non parlare poi della notevole mole di produzione normativa a livello regolamentare, ministeriale e locale.
Per raggiungere l'obiettivo della piú ampia diffusione possibile delle norme sia primarie che secondarie - la conoscenza delle quali rappresenta la base essenziale per costruire una coscienza democratica civile e consapevole - non c'é dubbio che debbano essere utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dalle innovazioni e dalle scoperte tecnologiche.
Una certa consapevolezza di tale necessità era stata avvertita anche dal legislatore ordinario, quando con la legge 11 dicembre 1984, n. 839, all'articolo 11, cosí dispose: "L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piú ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali. La Gazzetta Ufficiale é posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non oltre il giorno successivo a quello in cui essa é pubblicata. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti di maggiore importanza é comunicata attraverso i notiziari radiotelevisivi".
É evidente che il legislatore aveva colto il fenomeno della diffusione capillare delle edicole, dei giornali e dei notiziari radiotelevisivi, ritenendo di utilizzarlo proprio per tale finalità. Ma dal 1984 ad oggi molta strada é stata fatta ed é in corso una vera e propria rivoluzione che sta trasformando il mondo della comunicazione.
In particolare, le reti telematiche - Internet in primo luogo - sono attualmente in grado di diffondere in tempo reale e con minima spesa una massa enorme di informazioni con possibilità di ricerca semplice, gratuita e immediata da parte degli utenti.
Un esempio di utilizzazione delle reti telematiche ci viene dall'esperienza degli Stati Uniti d'America, dove le autorità pubbliche mettono a disposizione dei cittadini leggi, sentenze e atti governativi servendosi proprio di Internet .
In questa direzione, anche in Italia, pare già da subito possibile, auspicabile e, direi quasi doverosa, la diffusione del contenuto della Gazzetta Ufficiale attraverso una via telematica accessibile gratuitamente a tutti i cittadini non solo per affermare quello che puó essere definito "diritto all'informazione o conoscenza o consapevolezza delle leggi", ma anche per orientare un utilizzo delle attuali reti di dominio pubblico in direzione della crescita della consapevolezza sociale e collettiva (nonché della trasparenza dei pubblici poteri).
Si rende pertanto necessario un intervento esplicito del legislatore volto a modificare l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, in modo da prevedere la diffusione della Gazzetta Ufficiale anche tramite le reti telematiche di dominio pubblico.
Analoga considerazione puó essere fatta per la conoscenza e la diffusione delle sentenze, con particolare riguardo a quelle delle giurisdizioni superiori per le quali il nostro ordinamento ha già previsto la creazione di tradizionali strumenti di divulgazione con la costituzione degli uffici del massimario.
Tali uffici - previsti dall'articolo 68 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per quanto riguarda la Corte suprema di cassazione; dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995, n. 580, per il Consiglio di Stato; dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per la Giustizia tributaria; e, per la Corte costituzionale, dall'articolo 21 del regolamento dei servizi e del personale, approvato con delibera della Corte del 10 febbraio 1984 - esaminano le decisioni pronunciate dai rispettivi organi giurisdizionali per trarne in forma di "massima" i princípi giuridici enunciati proprio con lo scopo di farli conoscere il piú possibile.
Tale compito potrebbe essere ampliato anche in questo caso con una modifica legislativa che preveda la pubblicazione di tali massime in un apposito sito Web su Internet in modo da renderle accessibili a tutti gratuitamente.
Alle soglie del Duemila, non si puó piú rinviare l'utilizzo massiccio delle innovazioni tecnologiche ( Internet in primo luogo) per la diffusione delle informazioni giuridiche, condizione indispensabile per consentire un consapevole accesso del cittadino alle informazioni stesse.
L'articolo 1 del disegno di legge provvede quindi ad integrare, nel senso sopra esposto, l'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, prevedendo che la diffusione della Gazzetta Ufficiale sia attuata anche a mezzo delle reti telematiche di dominio pubblico, con accesso gratuito.
L'articolo 2 introduce l'obbligo di pubblicare le massime elaborate dagli uffici del massimario in un apposito sito su Internet con accesso generalizzato e gratuito.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, é sostituito dal seguente:

"L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato assicura la piú ampia e rapida diffusione della Gazzetta Ufficiale nell'intero territorio italiano, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali e, con accesso gratuito, delle reti telematiche di dominio pubblico".

Art. 2.

1. Gli uffici del massimario istituiti presso la Corte suprerna di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale e gli organi di Giustizia tributaria curano la pubblicazione delle massime in un apposito sito Web su Internet in modo da renderle accessibili a tutti gratuitamente.