DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MAGLIOCCHETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1997
Istituzione della provincia del Lazio meridionale
ONOREVOLI SENATORI. - La storia ci ha tramandato anacronistiche divisioni
territoriali-amministrative, che al tempo della loro attuazione soggiacevano
ai piú disparati principi e criteri di formulazione; spesso
l'accorpamento di determinati comuni in province ha seguito solamente
logiche e motivazioni dettate da situazioni contingenti che manifestano,
ora, tutte le loro intrinseche contraddizioni.
In effetti, vi sono province che si perdono nel nome altisonante del
capoluogo; vi sono, al contrario, aree provinciali che derivano o vengono
associate a determinati caratteri naturali o creati dall'uomo, che assumono
rilievo particolare,in quanto acquista importanza non tanto una singola
città o località, ma l'intero territorio della provincia.
E ció perché storicamente l'Italia é il risultato di
culture, tradizioni, economie, territori rafforzatisi e consolidatisi
intorno a "mille campanili".
Nella storia, poi, la provincia ha rappresentato anche la suddivisione
per ragioni politico-militari a seguito di conquiste, annessioni,
concessioni tra regnanti di determinati territori e, pertanto, non aveva
grande importanza l'omogeneità culturale, quanto la
funzionalità di amministrazione e di governo.
Un caso esemplare é rappresentato proprio dall'istituzione delle
province di Littoria (oggi Latina) e Frosinone, determinate
dall'accorpamento di un vasto territorio al Lazio, che per questo motivo
é storicamente e geograficamente considerata una "regione
indefinibile".
E ció, soprattutto, in ragione delle sue origini, considerato che
il Lazio si formó nella sua attuale delimitazione territoriale tra il
1926 e il 1928 appunto con la sottrazione alla Campania del territorio
situato alla sinistra del fiume Liri-Garigliano, comprendente il Sorano, la
Valle di Comino, il Cassinate e tutta l'area del Golfo Formia-Gaeta, il
tutto parte integrante di Terra di Lavoro, territorio per molti secoli
appartenuto al Regno di Napoli e al Regno delle due Sicilie.
Pertanto, la zona compresa tra Sora e Cassino venne "aggiunta" alla
Ciociaria propriamente detta, costituendo cosí la provincia di
Frosinone, che, secondo il primo decreto del 6 dicembre 1926 doveva avere
uno "sbocco al mare", in quanto avrebbe dovuto includervi la fascia litorale
compresa tra Terracina e Minturno.
Ma in seguito, per tutta una serie di motivi, il decreto fu modificato
piú volte, per cui la provincia di Frosinone assunse i suoi attuali
confini.
La provincia di Frosinone, perció, venne creata per amministrare,
piuttosto che per unione, omogeneità e naturale gravitazione intorno
al capoluogo.
Ora, il ruolo ingombrante e la spinta propulsiva di Roma ha di fatto
favorito le aree ad essa contigue a Nord delle province di Frosinone e di
Latina, provocando un processo di marginalizzazione a danno del Lazio
meridionale.
Il disorganico sviluppo che si é localizzato lungo la dorsale
autostradale Roma-Napoli ha aggravato la situazione sociale ed economica
delle zone interne (Sorano e Valle di Comino) e quelle litorali (Golfo
Formia-Gaeta), che, invece, attraverso il Cassinate sono storicamente,
geograficamente e orograficamente legate da un comune processo "trasversale"
in un'area vasta ricompresa tra il Parco nazionale d'Abruzzo e il Mar
Tirreno.
Pertanto, nasce la necessità e l'urgenza di istituire la nuova
provincia del Lazio meri dionale, la cui caratteristica principale consiste
nella "tripolarità", in quanto il suo territorio é composto di
tre vaste aree con tre città di riferimento: Sora, Cassino, Gaeta,
con Cassino in posizione baricentrica.
Attualmente, il territorio del Lazio meridionale é interessato
all'attuazione di un processo di superamento dei "campanilismi"; nel Sorano,
in particolare, si é svolto il 21 aprile 1991 il referendum
consultivo per istituire il nuovo comune di Lirinia, risultante dalla
fusione dei comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri,
Broccostella.
Anche nel Cassinate e nel Basso Pontino é in corso lo stesso
processo, facendo cosí emergere plasticamente la configurazione
tripolare della istituenda provincia del Lazio Meridionale.
Il disegno di legge del Governo n. 1388, all'esame della Commissione
affari costituzionali del Senato, incentiva fortemente tale processo, in
quanto prevede, nel caso di "eventuale riduzione dei costi
dell'amministrazione conseguente alla fusione dei comuni una riduzione,
nella misura massima del 50 per cento, dell'onere fiscale gravante sulla
popolazione interessata".
É nella fase di definitiva realizzazione l'infrastruttura viaria a
veloce scorrimento Sora-Atina-Cassino-Formia-Gaeta, che attraversa
trasversalmente il territorio del Lazio meridionale, in modo parallelo al
percorso tracciato dal fiume Liri-Garigliano, facendo di Gaeta il naturale
"sbocco al mare" e l'area portuale di un vasto territorio.
A questa enorme potenzialità fanno da supporto fondamentale
l'Abbazia di Montecassino, l'Università del Basso Lazio, l'ipotizzato
traforo Campoli Appennino-Pescasseroli, l'eventuale interporto di Cassino,
la navigabilità del Garigliano, il moderno polo sanitario del Sorano.
Il processo riformatore in atto non puó non tener conto delle
ragioni storiche, geografiche, sociali ed economiche che sono alla base
della richiesta di istituire la nuova provincia del Lazio meridionale, che
é stata già oggetto nel passato di analoghe iniziative
parlamentari, le quali non furono sostenute validamente, in quanto erano
connotate da un eccessivo "verticismo" e private della necessaria spinta
delle popolazioni interessate.
Ora, la riforma Bassanini unitamente al disegno di legge del Governo n.
1388, il dibattito in corso nei comuni, finalizzato, nel rispetto delle
vocazioni dei tre poli sopraspecificati, a stabilire l'equa dislocazione
degli uffici periferici da parte delle amministrazioni statale e locali,
richiedono il preventivo intervento legislativo del Goveerno, ai sensi
dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, atto preliminare
indispensabile alla riapertura dei termini per istituire la nuova provincia
del Lazio Meridionale.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. Il territorio situato alla sinistra del fiume Liri-Garigliano,
ricompreso tra il Parco nazionale d'Abruzzo e il Basso Pontino, costituisce,
in corrispondenza ai suoi caratteri geografici, anagrafici e storici, la
provincia del Lazio meridionale.
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Art. 2.
1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n.
142, é delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione della
nuova provincia del Lazio meridionale, costituita, secondo il principio
della "tripolarità", dai poli intercomunali del Sorano, del Cassinate
e del Basso Pontino, aventi il baricentro in Cassino che ne diventa
conseguentemente capoluogo.
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Art. 3.
1. La provincia del Lazio meridionale é costituita dai comuni di:
Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte
Castello, Broccostella, Campoli Appenino, Casalattico, Casalvieri, Cassino,
Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San
Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola
del Liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano,
Pignataro Iteramna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San
Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San
Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano,
Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio,
Settefrati, Sora, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina,
Villa Santa Lucia, Viticuso, Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri,
Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.
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Art. 4.
1. Le province di Frosinone e Latina, entro il termine di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione
delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di
consistenza dei propri patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da
effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed
alla popolazione trasferiti alla nuova provincia del Lazio meridionale.
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Art. 5.
1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono
determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre
province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e
successive modificazioni.
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Art. 6.
1. Ciascuna amministrazione dello Stato trasferisce nella nuova
provincia, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59, i propri uffici
periferici al fine di garantire il decentramento e l'efficienza
amministrativa, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello
Stato.
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Art. 7.
1. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge
é istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
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Art. 8.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno
1990, n. 142, é differito fino al 31 dicembre 1998.
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Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |