Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2663

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2663


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1997

Istituzione della provincia del Lazio meridionale






ONOREVOLI SENATORI. - La storia ci ha tramandato anacronistiche divisioni territoriali-amministrative, che al tempo della loro attuazione soggiacevano ai piú disparati principi e criteri di formulazione; spesso l'accorpamento di determinati comuni in province ha seguito solamente logiche e motivazioni dettate da situazioni contingenti che manifestano, ora, tutte le loro intrinseche contraddizioni.
In effetti, vi sono province che si perdono nel nome altisonante del capoluogo; vi sono, al contrario, aree provinciali che derivano o vengono associate a determinati caratteri naturali o creati dall'uomo, che assumono rilievo particolare,in quanto acquista importanza non tanto una singola città o località, ma l'intero territorio della provincia.
E ció perché storicamente l'Italia é il risultato di culture, tradizioni, economie, territori rafforzatisi e consolidatisi intorno a "mille campanili".
Nella storia, poi, la provincia ha rappresentato anche la suddivisione per ragioni politico-militari a seguito di conquiste, annessioni, concessioni tra regnanti di determinati territori e, pertanto, non aveva grande importanza l'omogeneità culturale, quanto la funzionalità di amministrazione e di governo.
Un caso esemplare é rappresentato proprio dall'istituzione delle province di Littoria (oggi Latina) e Frosinone, determinate dall'accorpamento di un vasto territorio al Lazio, che per questo motivo é storicamente e geograficamente considerata una "regione indefinibile".
E ció, soprattutto, in ragione delle sue origini, considerato che il Lazio si formó nella sua attuale delimitazione territoriale tra il 1926 e il 1928 appunto con la sottrazione alla Campania del territorio situato alla sinistra del fiume Liri-Garigliano, comprendente il Sorano, la Valle di Comino, il Cassinate e tutta l'area del Golfo Formia-Gaeta, il tutto parte integrante di Terra di Lavoro, territorio per molti secoli appartenuto al Regno di Napoli e al Regno delle due Sicilie.
Pertanto, la zona compresa tra Sora e Cassino venne "aggiunta" alla Ciociaria propriamente detta, costituendo cosí la provincia di Frosinone, che, secondo il primo decreto del 6 dicembre 1926 doveva avere uno "sbocco al mare", in quanto avrebbe dovuto includervi la fascia litorale compresa tra Terracina e Minturno.
Ma in seguito, per tutta una serie di motivi, il decreto fu modificato piú volte, per cui la provincia di Frosinone assunse i suoi attuali confini.
La provincia di Frosinone, perció, venne creata per amministrare, piuttosto che per unione, omogeneità e naturale gravitazione intorno al capoluogo.
Ora, il ruolo ingombrante e la spinta propulsiva di Roma ha di fatto favorito le aree ad essa contigue a Nord delle province di Frosinone e di Latina, provocando un processo di marginalizzazione a danno del Lazio meridionale.
Il disorganico sviluppo che si é localizzato lungo la dorsale autostradale Roma-Napoli ha aggravato la situazione sociale ed economica delle zone interne (Sorano e Valle di Comino) e quelle litorali (Golfo Formia-Gaeta), che, invece, attraverso il Cassinate sono storicamente, geograficamente e orograficamente legate da un comune processo "trasversale" in un'area vasta ricompresa tra il Parco nazionale d'Abruzzo e il Mar Tirreno.
Pertanto, nasce la necessità e l'urgenza di istituire la nuova provincia del Lazio meri dionale, la cui caratteristica principale consiste nella "tripolarità", in quanto il suo territorio é composto di tre vaste aree con tre città di riferimento: Sora, Cassino, Gaeta, con Cassino in posizione baricentrica.
Attualmente, il territorio del Lazio meridionale é interessato all'attuazione di un processo di superamento dei "campanilismi"; nel Sorano, in particolare, si é svolto il 21 aprile 1991 il referendum consultivo per istituire il nuovo comune di Lirinia, risultante dalla fusione dei comuni di Sora, Isola del Liri, Arpino, Castelliri, Broccostella.
Anche nel Cassinate e nel Basso Pontino é in corso lo stesso processo, facendo cosí emergere plasticamente la configurazione tripolare della istituenda provincia del Lazio Meridionale.
Il disegno di legge del Governo n. 1388, all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, incentiva fortemente tale processo, in quanto prevede, nel caso di "eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione dei comuni una riduzione, nella misura massima del 50 per cento, dell'onere fiscale gravante sulla popolazione interessata".
É nella fase di definitiva realizzazione l'infrastruttura viaria a veloce scorrimento Sora-Atina-Cassino-Formia-Gaeta, che attraversa trasversalmente il territorio del Lazio meridionale, in modo parallelo al percorso tracciato dal fiume Liri-Garigliano, facendo di Gaeta il naturale "sbocco al mare" e l'area portuale di un vasto territorio.
A questa enorme potenzialità fanno da supporto fondamentale l'Abbazia di Montecassino, l'Università del Basso Lazio, l'ipotizzato traforo Campoli Appennino-Pescasseroli, l'eventuale interporto di Cassino, la navigabilità del Garigliano, il moderno polo sanitario del Sorano.
Il processo riformatore in atto non puó non tener conto delle ragioni storiche, geografiche, sociali ed economiche che sono alla base della richiesta di istituire la nuova provincia del Lazio meridionale, che é stata già oggetto nel passato di analoghe iniziative parlamentari, le quali non furono sostenute validamente, in quanto erano connotate da un eccessivo "verticismo" e private della necessaria spinta delle popolazioni interessate.
Ora, la riforma Bassanini unitamente al disegno di legge del Governo n. 1388, il dibattito in corso nei comuni, finalizzato, nel rispetto delle vocazioni dei tre poli sopraspecificati, a stabilire l'equa dislocazione degli uffici periferici da parte delle amministrazioni statale e locali, richiedono il preventivo intervento legislativo del Goveerno, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, atto preliminare indispensabile alla riapertura dei termini per istituire la nuova provincia del Lazio Meridionale.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il territorio situato alla sinistra del fiume Liri-Garigliano, ricompreso tra il Parco nazionale d'Abruzzo e il Basso Pontino, costituisce, in corrispondenza ai suoi caratteri geografici, anagrafici e storici, la provincia del Lazio meridionale.

Art. 2.

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione della nuova provincia del Lazio meridionale, costituita, secondo il principio della "tripolarità", dai poli intercomunali del Sorano, del Cassinate e del Basso Pontino, aventi il baricentro in Cassino che ne diventa conseguentemente capoluogo.

Art. 3.

1. La provincia del Lazio meridionale é costituita dai comuni di: Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella, Campoli Appenino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Esperia, Fontana Liri, Fontechiari, Gallinaro, Isola del Liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte San Germano, Pignataro Iteramna, Pontecorvo, Posta Fibreno, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, Sant'Apollinare, Sant'Elia Fiumerapido, Santopadre, San Vittore del Lazio, Settefrati, Sora, Terelle, Vallemaio, Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa Santa Lucia, Viticuso, Campodimele, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Ventotene.

Art. 4.

1. Le province di Frosinone e Latina, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei propri patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deliberativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia del Lazio meridionale.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministero dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso all'istituzione della nuova provincia, fino all'insediamento degli organi elettivi. Le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle tre province, che hanno luogo nel turno generale delle prime consultazione amministrative successive alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo dei consigli provinciali di Frosinone e Latina.
3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Frosinone e Latina continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio delle attuali circoscrizioni.

Art. 5.

1. Nello stesso termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 6.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato trasferisce nella nuova provincia, ai sensi delle legge 15 marzo 1997, n. 59, i propri uffici periferici al fine di garantire il decentramento e l'efficienza amministrativa, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.
2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale ed indicano al Ministro del tesoro le variazioni da apportare nei bilanci di propria competenza necessaria fini di cui al presente articolo.

Art. 7.

1. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge é istituito un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 8.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, é differito fino al 31 dicembre 1998.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.