DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e
(CIAMPI)
e col Ministro della difesa
(ANDREATTA)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1997
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron
ONOREVOLI SENATORI. - La TIPH II (Temporary International Presence
in Hebron)
é una forza multilaterale costituita, su richiesta congiunta
israelo-palestinese, da Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e
Turchia per creare un clima di sicurezza tra la popolazione palestinese
della città di Hebron. La TIPH II opererà a partire dal
1º febbraio 1997 con un mandato di tre mesi, rinnovabile per altri tre.
Come noto, una forza analoga, cui l'Italia aveva dato il proprio
contributo, aveva avuto da israeliani e palestinesi l'incarico di monitorare
e contribuire alla instaurazione di un clima di sicurezza nella città
già nel periodo maggio-agosto 1994. La costituzione della prima TIPH
si era resa necessaria dopo l'uccisione di 29 palestinesi da parte di un
colono nella Moschea di Abramo di Hebron (29 febbraio 1994), avvenimento che
aveva rischiato di far interrompere il negoziato di pace. Danimarca, Italia
e Norvegia avevano risposto all'invito israelo-palestinese, ottemperando
cosí alla Risoluzione 904 del Consiglio di sicurezza che aveva
sollecitato un intervento della comunità internazionale.
Il recente accordo israelo-palestinese sul ridispiegamento israeliano da
Hebron, per l'alto valore simbolico che l'accordo stesso ha finito per
ricoprire, anche a causa delle difficoltà che hanno caratterizzato il
negoziato, rappresenta una tappa fondamentale del processo di pace in Medio
Oriente. L'accordo e la capacità delle parti di rispettarlo, facendo
di Hebron un esempio di convivenza pacifica tra arabi ed israeliani, sono
quindi l'ennesimo banco di prova per il negoziato iniziato a Madrid nel
1991. É quindi necessario ed auspicabile che tutti quei Paesi che
possono dare un contributo effettivo allo stabilimento di un clima di
reciproca fiducia e sicurezza tra palestinesi e israeliani residenti ad
Hebron si adoperino in tal senso: é questa la finalità
principale della TIPH II. Il fatto che l'Italia sia stata chiamata a farne
parte é un ulteriore riconoscimento del suo impegno a favore della
pace in Medio Oriente.
La costituzione della TIPH II é prevista dagli Accordi interinali
di Washington del 28 settembre 1995 (Annesso I, articolo VII). In
realtà il ridispiegamento israeliano da questa città doveva
aver luogo nel marzo scorso, ma l'ondata di attentati terroristici in
Israele del febbraio-marzo scorso aveva indotto il governo Peres ad
interromperlo. In attesa di porre in essere il ridispiegamento e di
sottoscrivere un accordo ad hoc
per la costituzione della TIPH II, le parti hanno deciso nel maggio 1996 di
chiedere alla Norvegia di inviare un nucleo avanzato di osservatori che
hanno cosí operato fino ad oggi.
L'8 gennaio scorso, israeliani e palestinesi, ormai alla vigilia
dell'intesa sul ridispiegamento da Hebron, hanno inviato ai Governi di
Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia un invito in via di
principio a partecipare alla TIPH II. Il 15 gennaio é stato poi
firmato da israeliani e palestinesi il Protocollo sul ridispiegamento
israeliano da Hebron che, all'articolo 17, prevede la costituzione della
TIPH II. Infine, il 21 gennaio, é stato formalizzato dai
rappresentanti del Governo di Tel Aviv e dell'OLP l'accordo per la
costituzione della forza, accordo che richiede la partecipazione dei sei
Paesi cui l'invito era stato già inviato l'8 gennaio.
Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia hanno
immediatamente dato vita a consultazioni e riunioni di coordinamento che si
sono svolte il 15 gennaio a Oslo e il 22 gennaio a Tel Aviv. Durante queste
riunioni é stato predisposto un Memorandum of Understanding
che é stato sottoscritto dai sei Paesi nel corso di una nuo va
riunione di coordinamento svoltasi il 30 gennaio ad Oslo. In tale occasione
i rappresentanti dei sei Paesi hanno sottoscritto una lettera congiunta a
israeliani e palestinesi che, unitamente alla risposta di questi ultimi,
rappresenta l'accordo sulla TIPH II tra, da un lato, i sei Paesi invitati e,
dall'altro lato, israeliani e palestinesi.
RELAZIONE TECNICA
Per la determinazione degli oneri, inerenti la partecipazione italiana
alla missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron)
, sono stati adoperati i criteri sotto indicati, tenendo conto dell'ipotesi
di durata semestrale della missione stessa (calcolando contabilmente
l'importo tre mesi piú tre mesi).
Spese per il personale militare
Il personale militare delle Forze armate impiegato appartiene all'Arma
dei carabinieri ed é cosí suddiviso: n. 6 ufficiali, n. 25
sottufficiali (Allegato 2).
La ripartizione dettagliata delle retribuzioni annue lorde riferite al
suddetto personale dell'Arma e gli oneri conseguenti sono riportati negli
Allegati 1 e 3.
Gli oneri sono riferiti a:
1) trattamento economico aggiuntivo, spettante al personale
impiegato nella missione in Hebron, in relazione ai vari gradi, corrisposto
nella misura del trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto
3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni, con l'indennità di
missione nella misura intera (Allegato 4);
2) trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 luglio 1982, n.
301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento
economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti (Allegato
5);
3) spese di funzionamento, comuni a tutti i Paesi componenti il
contingente in ragione dell'entità numerica (Allegato 6 e relativo
Annesso).
Totale degli oneri.
L'ammontare complessivo degli oneri, riportato nell'Allegato 7,
é stato calcolato per la durata di tre mesi ed é di
1.200.888.000 di lire. Poiché l'articolo 2 del presente decreto-legge
propone una durata della missione di sei mesi, l'importo di cui sopra
sarà raddoppiato per un totale di lire 2.401.776.000, che si
arrotonda a lire 2.500 milioni.
ALLEGATO 1
PROSPETTO RELATIVO ALLE RETRIBUZIONI ANNUE LORDE
RIFERITE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 2
RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE DEI CARABIENIERI
PRESENTE IN ZONE DI OPERAZIONI
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 3
RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE DEI CARABIENIERI
PER FASCE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 4
ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO
MISSIONE "TIPH2" - HEBRON
CARABINIERI
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 5
HEBRON
SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO
CARABINIERI
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 6
ONERI CONNESSI
AL FUNZIONAMENTO MISSIONE TIPH II-EBRON
CARABINIERI
(cifre in milioni)
Porzione di testo non disponibile
ALLEGATO 7
HEBRON - RIEPILOGO DEGLI ONERI
(cifre in milioni)
Porzione di testo non disponibile
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
1. É convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron. |
Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997
Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre
l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare,
unitamente ad analoghe delegazioni facenti parte della TIPH (Temporary
International Presence in Hebron)
per il ristabilimento del clima di pace e sicurezza in quella città,
cosí come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio
1997 dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e della difesa;
EMANA
il seguente decreto legge:
Articolo 1.
1. É autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di
osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di
cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e
dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il
21 gennaio 1997.
Articolo 2.
1. Ai fini indicati nell'articolo 1 é inviato ad Hebron, per la
durata di sei mesi, e pertanto fino al 1º agosto 1997, un contingente
di trentuno unità composto da militari.
Articolo 3.
1. Al personale militare di cui all'articolo 2 é attribuito,
con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla
data di rien tro nel territorio stesso, il trattamento di missione
all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive
modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera. Allo
stesso personale viene altresí attribuito il trattamento assicurato
di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale
assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore
e gradi corrispondenti.
2. Al personale militare si applicano altresí le norme previste
ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397,
convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.
Articolo 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a
lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addí 31 gennaio 1997.
PRODI - DINI - CIAMPI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli : FLICK