Legislatura 13º - Disegno di legge N. 2072 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 2072 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e

della programmazione economica


(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1997

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron






ONOREVOLI SENATORI. - La TIPH II (Temporary International Presence in Hebron) é una forza multilaterale costituita, su richiesta congiunta israelo-palestinese, da Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia per creare un clima di sicurezza tra la popolazione palestinese della città di Hebron. La TIPH II opererà a partire dal 1º febbraio 1997 con un mandato di tre mesi, rinnovabile per altri tre.
Come noto, una forza analoga, cui l'Italia aveva dato il proprio contributo, aveva avuto da israeliani e palestinesi l'incarico di monitorare e contribuire alla instaurazione di un clima di sicurezza nella città già nel periodo maggio-agosto 1994. La costituzione della prima TIPH si era resa necessaria dopo l'uccisione di 29 palestinesi da parte di un colono nella Moschea di Abramo di Hebron (29 febbraio 1994), avvenimento che aveva rischiato di far interrompere il negoziato di pace. Danimarca, Italia e Norvegia avevano risposto all'invito israelo-palestinese, ottemperando cosí alla Risoluzione 904 del Consiglio di sicurezza che aveva sollecitato un intervento della comunità internazionale.
Il recente accordo israelo-palestinese sul ridispiegamento israeliano da Hebron, per l'alto valore simbolico che l'accordo stesso ha finito per ricoprire, anche a causa delle difficoltà che hanno caratterizzato il negoziato, rappresenta una tappa fondamentale del processo di pace in Medio Oriente. L'accordo e la capacità delle parti di rispettarlo, facendo di Hebron un esempio di convivenza pacifica tra arabi ed israeliani, sono quindi l'ennesimo banco di prova per il negoziato iniziato a Madrid nel 1991. É quindi necessario ed auspicabile che tutti quei Paesi che possono dare un contributo effettivo allo stabilimento di un clima di reciproca fiducia e sicurezza tra palestinesi e israeliani residenti ad Hebron si adoperino in tal senso: é questa la finalità principale della TIPH II. Il fatto che l'Italia sia stata chiamata a farne parte é un ulteriore riconoscimento del suo impegno a favore della pace in Medio Oriente.
La costituzione della TIPH II é prevista dagli Accordi interinali di Washington del 28 settembre 1995 (Annesso I, articolo VII). In realtà il ridispiegamento israeliano da questa città doveva aver luogo nel marzo scorso, ma l'ondata di attentati terroristici in Israele del febbraio-marzo scorso aveva indotto il governo Peres ad interromperlo. In attesa di porre in essere il ridispiegamento e di sottoscrivere un accordo ad hoc per la costituzione della TIPH II, le parti hanno deciso nel maggio 1996 di chiedere alla Norvegia di inviare un nucleo avanzato di osservatori che hanno cosí operato fino ad oggi.
L'8 gennaio scorso, israeliani e palestinesi, ormai alla vigilia dell'intesa sul ridispiegamento da Hebron, hanno inviato ai Governi di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia un invito in via di principio a partecipare alla TIPH II. Il 15 gennaio é stato poi firmato da israeliani e palestinesi il Protocollo sul ridispiegamento israeliano da Hebron che, all'articolo 17, prevede la costituzione della TIPH II. Infine, il 21 gennaio, é stato formalizzato dai rappresentanti del Governo di Tel Aviv e dell'OLP l'accordo per la costituzione della forza, accordo che richiede la partecipazione dei sei Paesi cui l'invito era stato già inviato l'8 gennaio.
Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia hanno immediatamente dato vita a consultazioni e riunioni di coordinamento che si sono svolte il 15 gennaio a Oslo e il 22 gennaio a Tel Aviv. Durante queste riunioni é stato predisposto un Memorandum of Understanding che é stato sottoscritto dai sei Paesi nel corso di una nuo va riunione di coordinamento svoltasi il 30 gennaio ad Oslo. In tale occasione i rappresentanti dei sei Paesi hanno sottoscritto una lettera congiunta a israeliani e palestinesi che, unitamente alla risposta di questi ultimi, rappresenta l'accordo sulla TIPH II tra, da un lato, i sei Paesi invitati e, dall'altro lato, israeliani e palestinesi.






RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione degli oneri, inerenti la partecipazione italiana alla missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) , sono stati adoperati i criteri sotto indicati, tenendo conto dell'ipotesi di durata semestrale della missione stessa (calcolando contabilmente l'importo tre mesi piú tre mesi).

Spese per il personale militare

Il personale militare delle Forze armate impiegato appartiene all'Arma dei carabinieri ed é cosí suddiviso: n. 6 ufficiali, n. 25 sottufficiali (Allegato 2).
La ripartizione dettagliata delle retribuzioni annue lorde riferite al suddetto personale dell'Arma e gli oneri conseguenti sono riportati negli Allegati 1 e 3.
Gli oneri sono riferiti a:

1) trattamento economico aggiuntivo, spettante al personale impiegato nella missione in Hebron, in relazione ai vari gradi, corrisposto nella misura del trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e successive modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera (Allegato 4);
2) trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 luglio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti (Allegato 5);
3) spese di funzionamento, comuni a tutti i Paesi componenti il contingente in ragione dell'entità numerica (Allegato 6 e relativo Annesso).

Totale degli oneri.

L'ammontare complessivo degli oneri, riportato nell'Allegato 7, é stato calcolato per la durata di tre mesi ed é di 1.200.888.000 di lire. Poiché l'articolo 2 del presente decreto-legge propone una durata della missione di sei mesi, l'importo di cui sopra sarà raddoppiato per un totale di lire 2.401.776.000, che si arrotonda a lire 2.500 milioni.


ALLEGATO 1

PROSPETTO RELATIVO ALLE RETRIBUZIONI ANNUE LORDE
RIFERITE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

IMPEGNATO NELLA MISSIONE "TIPH2" A HEBRON



Porzione di testo non disponibile





ALLEGATO 2

RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE DEI CARABIENIERI
PRESENTE IN ZONE DI OPERAZIONI

MISSIONE "TIPH2" - HEBRON



Porzione di testo non disponibile





ALLEGATO 3

RIEPILOGO GENERALE DEL PERSONALE DEI CARABIENIERI
PER FASCE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

MISSIONE "TIPH2" - HEBRON



Porzione di testo non disponibile




ALLEGATO 4

ONERI TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO
MISSIONE "TIPH2" - HEBRON


CARABINIERI

Porzione di testo non disponibile





ALLEGATO 5

HEBRON
SPECCHIO ESPLICATIVO DEL CONTEGGIO DEL PREMIO

DA CORRISPONDERE ALL'ASSICURAZIONE

(dal 1º- febbraio 1997 al 30 aprile 1997)


CARABINIERI

Porzione di testo non disponibile




ALLEGATO 6

ONERI CONNESSI
AL FUNZIONAMENTO MISSIONE TIPH II-EBRON

(dal 1º febbraio 1997 al 30 aprile 1997)


CARABINIERI

(cifre in milioni)


Porzione di testo non disponibile




ALLEGATO 7

HEBRON - RIEPILOGO DEGLI ONERI

(cifre in milioni)


Porzione di testo non disponibile






DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, recante partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron.







Decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997

Partecipazione italiana alla missione di pace nella città di Hebron

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'invio ad Hebron di un corpo di osservatori italiani per operare, unitamente ad analoghe delegazioni facenti parte della TIPH (Temporary International Presence in Hebron) per il ristabilimento del clima di pace e sicurezza in quella città, cosí come previsto dall'accordo firmato a Gerusalemme il 21 gennaio 1997 dal Governo israeliano e dall'Autorità palestinese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

1. É autorizzata la partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (TIPH) per le finalità di pace di cui alla richiesta formulata congiuntamente dal Governo d'Israele e dall'Autorità palestinese con l'accordo sottoscritto a Gerusalemme il 21 gennaio 1997.

Articolo 2.

1. Ai fini indicati nell'articolo 1 é inviato ad Hebron, per la durata di sei mesi, e pertanto fino al 1º agosto 1997, un contingente di trentuno unità composto da militari.

Articolo 3.

1. Al personale militare di cui all'articolo 2 é attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rien tro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con l'indennità di missione nella misura intera. Allo stesso personale viene altresí attribuito il trattamento assicurato di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.
2. Al personale militare si applicano altresí le norme previste ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

Articolo 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 2.500 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 31 gennaio 1997.

SCÁLFARO


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