DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO,
CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D'ONOFRIO, FAUSTI,
FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, LOIERO, MINARDO, NAPOLI
Bruno, NAVA, RONCONI, SILIQUINI, TAROLLI e ZANOLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Disciplina della valutazione di impatto ambientale
ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione di una severa procedura per valutare -
prima di dare corso all'esecuzione - la compatibilità con l'ambiente
dei piani, dei progetti, delle opere pubbliche o private, rappresenta uno
degli assi fondamentali di una lungimirante politica preventiva di
protezione dell'ambiente.
Appare, infatti, incontestabile che la miglior politica di protezione
dell'ambiente é nel prevenire, piuttosto che nel correre ai ripari
quando i guasti sono già avvenuti, e talora in modo irreversibile e
comunque non monetizzabile.
Da molti anni si discute della opportunità e della
necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa procedura
di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere aventi rilevante
incidenza sull'ambiente, cosí come del resto si é già
verificato per una buona parte dei paesi piú industrializzati (Stati
Uniti, Canada, Francia, Germania, eccetera).
Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia, nel corso di questi
ultimi anni. Piú che nelle leggi e nell'attività
amministrativa, i progressi si sono peró registrati nella sempre
piú diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra i cittadini.
É vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza diffusa della
inderogabile necessità di proteggere l'ambiente, fra la domanda di
informazione e di partecipazione che viene dalla gente e il quadro normativo
vigente nel nostro Paese.
L'introduzione della procedura di valutazione di impatto ambientale non
esaurisce l'insieme dei problemi esistenti nella legislazione ambientale e
neppure costituisce garanzia di una effettiva svolta nella gestione dei beni
fondamentali dell'ambiente. Occorre a questo riguardo che, nella prassi,
l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma come un
complesso di beni fondamentali, la cui salvaguardia é essenziale
anche ai fini dello sviluppo. L'adozione della procedura di valutazione di
impatto segnerebbe peró, con tutta evidenza, un avanzamento della
nostra legislazione ambientale e una correzione di rotta nell'intervento
potenzialmente di notevole significato.
La materia della valutazione di impatto é oggettivamente complessa
e molteplici sono i nodi da sciogliere. Alla complessità della
materia si sommano, e con peso notevole, gli interessi lesi. Le imprese non
esprimono certo entusiasmi. Temono i vincoli alle loro azioni. Ma neppure le
singole branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di perdere
una parte del loro potere, se si procede a razionalizzare la materia della
tutela ambientale.
La consapevolezza del drammatico degrado di beni fondamentali ambientali
é notevolmente cresciuta. Da questa consapevolezza deriva la domanda
di informazione e di partecipazione dei cittadini al momento della
assunzione delle decisioni. Del punto di vista dei cittadini occorre tenere
conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma anche in
relazione alle regole formali che disciplinano il processo di formazione
delle decisioni. Occorre partire dall'assunto che la partecipazione non
rappresenta un attacco alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo
irrobustimento. E del resto, quanto piú tempestiva ed esauriente
é l'informazione, piú trasparente e anche piú spedito
sarà il processo di formazione della decisione.
L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già introdotto
l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra inoltre che i costi
sopportati, in rapporto ai risultati ottenuti a medio e lungo termine, sono
certi e molto modesti, mentre sono spesso ignoti, e comunque enormi, i costi
di una prassi di intervento irrazionale.
Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state introdotte in
numerosi Paesi, con differenti modalità e diversa efficacia.
Il Congresso degli USA ha varato nel 1969 il National Environmental
Policy Act
(NEPA) diventato legge il 1º gennaio 1970. Il NEPA costituisce la
prima legge che esplicitamente ed organicamente propone una disciplina
sull'ambiente. I princípi generali di tale atto innovano, in misura
importante, l'intero ordinamento federale sulla materia. Per economia del
discorso non ci soffermiamo sull'insieme delle innovazioni. É
sufficiente richiamare che il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa
ambiente ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e
socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su opere e azioni
suscettibili di alterarne la condizione, stabilí l'obbligo, per le
agenzie federali, di effettuare lo studio dell'impatto ambientale di queste
stesse azioni od opere ( Environmental Impact Statement - EIS).
La rilevanza del NEPA é stata ulteriormente confermata, nel
seguito, dai provvedimenti adottati a livello dei singoli Stati.
Negli anni di applicazione, l'EIS é diventato uno strumento
ordinario di lavoro, cui si é fatto ricorso per migliaia e migliaia
di casi.
La partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni si esprime
attraverso il tipico strumento dei public hearings.
L'informazione é garantita sin dalle prime fasi della procedura.
Successivamente agli USA, é stato il Canada ( Federal
Procedure
1973) ad adottare la procedura della valutazione di impatto. La
partecipazione della gente é l'aspetto cruciale della procedura
adottata nei singoli Stati canadesi. La procedura dello Stato dell'Ontario
prevede che un progetto, già nella fase di esame preliminare, venga
sottoposto ai commenti della gente piú diversa. La partecipazione
é fortemente favorita. Lo stesso committente ha l'obbligo di
allargare al massimo la partecipazione. Udienze pubbliche precedute da una
larga diffusione di informazioni, vengono organizzate nelle immediate
vicinanze del luogo in cui il progetto viene proposto.
In Francia la valutazione di impatto é stata resa obbligatoria con
le disposizioni sostenute nell'articolo 2 della legge n. 629 del 10 luglio
1976, sulla protezione della natura. Tale legge prevede la elaborazione
obbligatoria di studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o
private e per gli strumenti urbanistici. Alla legge del 1976 é
seguito un decreto di applicazione (12 ottobre 1977). Legge e decreto sono
entrati in vigore il 1º gennaio 1978. Il decreto elenca opere e
attività soggette alla valutazione. Lo studio di impatto viene
predisposto dal richiedente ed é presentato insieme con la domanda di
autorizzazione; deve contenere l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente
e degli effetti delle opere, i motivi per cui l'opera é stata
preferita ad altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure
adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi. La partecipazione del
pubblico é limitata. Esso ne viene informato solo dopo che la
valutazione é stata completata, salvo procedure diverse previste da
altre norme per specifiche opere. Lo studio di impatto in sostanza non
é che uno strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che
devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento stesso della
decisione.
In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il successivo
regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito un potere discrezionale
alla autorità amministrativa che, qualora l'opera comporti una spesa
superiore ai cinque miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di
impatto. Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le opere
industriali private e talune opere pubbliche.
Nella ex Repubblica federale tedesca, il Gabinetto federale aveva
adottato nel 1975 un provvedimento concernente "Princípi relativi
alla valutazione di impatto ambientale". La decisione non ha forza di legge
ma assegna poteri discrezionali alle amministrazioni federali e si applica
solo nell'ambito federale, risultandone esclusi i Länder, che
peraltro solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto procedure simili.
Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla protezione
dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno studio di impatto per le
sistemazioni territoriali o per singole opere progettate al di fuori dei
centri urbani, qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente
naturale possano danneggiare quest'ultimo.
Nella Gran Bretagna, il Town and Country Planning Act
del 1971 e il successivo General Development Order
del 1977 prevedono un sistema sofisticato per l'autorizzazione dei
progetti. Per le altre opere non vi é un obbligo generalizzato di
valutazione dell'impatto ambientale, tuttavia hanno competenze estese i
numerosi organismi che si occupano di questioni ambientali.
Nella Danimarca vige un sistema di controllo che prevede l'obbligo del
committente di fornire praticamente tutte le informazioni richieste dalle
autorità competenti. Tutti i piú importanti progetti sono
controllati.
I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio una legislazione
intesa a rendere obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale.
Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 10 febbraio 1982,
una proposta di direttiva che nelle sue linee generali puó essere
riassunta nei punti seguenti:
a)
si impone agli Stati membri l'adozione di procedure amministrative di grande portata concernenti la valutazione di impatto;
La proposta del Parlamento é stata sostanzialmente recepita nella
direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.
Nell'impostare la nostra proposta di legge si é tenuto conto del
dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli orientamenti emersi
in quella sede. Quel dibattito e quegli orientamenti costituiscono infatti
un significativo punto di riferimento. Tuttavia é parso opportuno
discostarsene, laddove apparivano possibili e realistiche soluzioni
piú avanzate e innovative, anche avendo presente quanto maturato in
altri Stati.
DISEGNO DI LEGGE |
CAPO I.
PRINCÍPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
definisce i princípi generali, le procedure e le norme-quadro per la
preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un
prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative
procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.
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Art. 2.
(Oggetto della disciplina)
1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e
migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la
capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di
salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle
risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare
il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a) .
10. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto
sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita
per l'impianto medesimo.
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Art. 3.
(Contenuto della valutazione
1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli
seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue
principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna,
sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria,
sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonchè
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e
valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere
e degli impianti.
5. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per le attività di
supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, dell'ANPA, del
Consiglio nazionale delle ri cerche (CNR), dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto
superiore di sanità (ISS), del Dipartimento dei Servizi tecnici
nazionali, di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari,
nonchè di enti e strutture tecniche di settore pubbliche operanti a
livello dell'Unione europea.
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Art. 4.
(Soggetti del procedimento)
1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il
committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità
competente.
a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.
3. É altresí assicurata la partecipazione al procedimento
dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia
interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e
tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 8.
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Art. 5.
(Studio di impatto ambientale)
1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del
committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi
e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto
allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri
istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma
3.
IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI E PROGRAMMI
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Art. 6.
(Piani e programmi di rilievo nazionale)
1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di
rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottarsi ai
sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in
coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione
ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti
nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle
leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.
3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministro dell'ambiente
assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2, anche
avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI
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Art. 7.
(Competenze e procedure per progetti
1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale,
relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3,
é trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al
Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
a) protezione dei beni culturali ed ambientali;b) tutela dell'assetto idrogeologico;c) rischio sismico e rischio vulcanico;d) scarichi idrici;e) protezione dall'inquinamento atmosferico;f) smaltimento dei rifiuti;g) inquinamento acustico;h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero
decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da
parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni
si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla
valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni
alle quali questo soddisfa i princípi della tutela ambientale, me
diante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile.
Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3,
comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta
pubblica di cui all'articolo 10.
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Art. 8.
(Misure minime di pubblicità)
1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il
committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese
alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui
due quotidiani piú diffusi nella provincia o nella regione
interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli
aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in
apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente
comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione
ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità,
caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.
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Art. 9.
(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del
procedimento)
1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il
committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro
trenta giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni
disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero
dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui
puó avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello
studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di
accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione
d'impatto ambientale.
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Art. 10.
(Inchiesta pubblica)
1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le
regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di
un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la
valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in
cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti, ovvero la
maggior parte di essi.
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Art. 11.
(Progetti di particolare interesse ambientale)
1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla
vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative
interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della
regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole
tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da
sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la
stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione
interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per
ciascuna autorità competente.
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE |
Art. 12.
(Compiti della regione)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:
a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui é proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate nell'ambito dei piani stessi soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o definitivo;d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale;e) assicura l'uniformità nelle verifiche della documentazione tecnica condotte dalle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ai sensi degli articoli 01 e 03 del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nell'ambito delle procedure di cui alla presente legge e nei connessi controlli ambientali, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.
2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta
giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo
7, comma 1.
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Art. 13.
(Progetti di competenza regionale)
1. Sono definiti di competenza regionale i restanti progetti
dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non inclusi nell'allegato A
alla presente legge.
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Art. 14.
(Legislazione regionale e procedure)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione
di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei
princípi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si
applica, sino all'emanazione delle norme regionali o provinciali, anche per
i progetti individuati come di rilevanza regionale, la procedura prevista
per i progetti a rilevanza nazionale.
a) stabilire eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, nonchè l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere;c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto, in armonia con i criteri, i metodi e gli standards di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabili dal pubblico;d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge, salvi gli adeguamenti resi necessari da specifiche esigenze regionali;e) definire gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi;f) definire le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.
3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i
provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale
in corso, nonchè sullo stato di attuazione delle cartografie e degli
strumenti informativi.
PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO |
Art. 15.
(Competenze e procedure per progetti
1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente
di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro
degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a
Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato.
|
Art. 16.
(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)
1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, con
le moda lità di cui ai successivi commi, i progetti finanziati con i
fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie
previste dall'articolo 2, comma 3, nonchè gli ulteriori progetti che
saranno indicati mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 17.
(Norme transitorie)
1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti
per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
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Art. 18.
(Misure di tutela e abrogazione di norme)
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento
e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti
opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle
prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Qualora
si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali
da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale,
l'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale intima
al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la
sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese
del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli
8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
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Art. 19.
(Sanzioni)
1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle
disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
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Art. 20.
(Norme di attuazione e finanziarie)
1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto
ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in
quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti
di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.
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ALLEGATO A.
(Articolo 2)
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di
gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di
carbone o di scisti bituminosi;
2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori
nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione
delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di
durata permanente termica);
3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il
trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti
amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre
20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto,
un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
6) impianti chimici integrati;
7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il
traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di
atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti
per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a
1.350 tonnellate;
9) impianti di smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi
mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
10) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in
modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume
di invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
11) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in
modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume
d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi
derivazioni d'acqua;
12) le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
13) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
14) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
15) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano
veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
16) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 22 agosto 1992;
17) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
18) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
19) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi
e di sostanze pericolose;
20) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
21) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle
sostanze di cui al punto 19;
22) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle
acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui
al punto 19;
23) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per
quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella
quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3;
24) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e
trattamento
in loco
di minerali metallici e carbone;
25) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi,
petrolchimici e chimici;
26) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale
cosí come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3.
ALLEGATO B.
(Articolo 5)
1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a)
una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal
committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali
ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la
motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto
ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro
comparazione con il progetto presentato.
3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente
soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare
riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua,
all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio
architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi
vari fattori.
4) Una descrizione (*)[ (*) Questa descrizione dovrebbe
riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti,
secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi del progetto.] dei probabili effetti
rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:
a)
dovuti all'esistenza del progetto;
5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se
possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base
dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o
mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati
richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).
8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed
alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone
l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui
all'articolo 3, comma 3.