Legislatura 13º - Disegno di legge N. 64 (I rist.)

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 64 I rist.



DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, CIRAMI, COSTA, DENTAMARO, DE SANTIS, D'ONOFRIO, FAUSTI, FIRRARELLO, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, GUBERT, LOIERO, MINARDO, NAPOLI Bruno, NAVA, RONCONI, SILIQUINI, TAROLLI e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Disciplina della valutazione di impatto ambientale







ONOREVOLI SENATORI. - L'adozione di una severa procedura per valutare - prima di dare corso all'esecuzione - la compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti, delle opere pubbliche o private, rappresenta uno degli assi fondamentali di una lungimirante politica preventiva di protezione dell'ambiente.
Appare, infatti, incontestabile che la miglior politica di protezione dell'ambiente é nel prevenire, piuttosto che nel correre ai ripari quando i guasti sono già avvenuti, e talora in modo irreversibile e comunque non monetizzabile.
Da molti anni si discute della opportunità e della necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle opere aventi rilevante incidenza sull'ambiente, cosí come del resto si é già verificato per una buona parte dei paesi piú industrializzati (Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, eccetera).
Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia, nel corso di questi ultimi anni. Piú che nelle leggi e nell'attività amministrativa, i progressi si sono peró registrati nella sempre piú diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra i cittadini. É vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza diffusa della inderogabile necessità di proteggere l'ambiente, fra la domanda di informazione e di partecipazione che viene dalla gente e il quadro normativo vigente nel nostro Paese.
L'introduzione della procedura di valutazione di impatto ambientale non esaurisce l'insieme dei problemi esistenti nella legislazione ambientale e neppure costituisce garanzia di una effettiva svolta nella gestione dei beni fondamentali dell'ambiente. Occorre a questo riguardo che, nella prassi, l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma come un complesso di beni fondamentali, la cui salvaguardia é essenziale anche ai fini dello sviluppo. L'adozione della procedura di valutazione di impatto segnerebbe peró, con tutta evidenza, un avanzamento della nostra legislazione ambientale e una correzione di rotta nell'intervento potenzialmente di notevole significato.
La materia della valutazione di impatto é oggettivamente complessa e molteplici sono i nodi da sciogliere. Alla complessità della materia si sommano, e con peso notevole, gli interessi lesi. Le imprese non esprimono certo entusiasmi. Temono i vincoli alle loro azioni. Ma neppure le singole branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di perdere una parte del loro potere, se si procede a razionalizzare la materia della tutela ambientale.
La consapevolezza del drammatico degrado di beni fondamentali ambientali é notevolmente cresciuta. Da questa consapevolezza deriva la domanda di informazione e di partecipazione dei cittadini al momento della assunzione delle decisioni. Del punto di vista dei cittadini occorre tenere conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma anche in relazione alle regole formali che disciplinano il processo di formazione delle decisioni. Occorre partire dall'assunto che la partecipazione non rappresenta un attacco alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo irrobustimento. E del resto, quanto piú tempestiva ed esauriente é l'informazione, piú trasparente e anche piú spedito sarà il processo di formazione della decisione.
L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già introdotto l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra inoltre che i costi sopportati, in rapporto ai risultati ottenuti a medio e lungo termine, sono certi e molto modesti, mentre sono spesso ignoti, e comunque enormi, i costi di una prassi di intervento irrazionale.
Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state introdotte in numerosi Paesi, con differenti modalità e diversa efficacia.
Il Congresso degli USA ha varato nel 1969 il National Environmental Policy Act (NEPA) diventato legge il 1º gennaio 1970. Il NEPA costituisce la prima legge che esplicitamente ed organicamente propone una disciplina sull'ambiente. I princípi generali di tale atto innovano, in misura importante, l'intero ordinamento federale sulla materia. Per economia del discorso non ci soffermiamo sull'insieme delle innovazioni. É sufficiente richiamare che il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa ambiente ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su opere e azioni suscettibili di alterarne la condizione, stabilí l'obbligo, per le agenzie federali, di effettuare lo studio dell'impatto ambientale di queste stesse azioni od opere ( Environmental Impact Statement - EIS).
La rilevanza del NEPA é stata ulteriormente confermata, nel seguito, dai provvedimenti adottati a livello dei singoli Stati.
Negli anni di applicazione, l'EIS é diventato uno strumento ordinario di lavoro, cui si é fatto ricorso per migliaia e migliaia di casi.
La partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni si esprime attraverso il tipico strumento dei public hearings. L'informazione é garantita sin dalle prime fasi della procedura.
Successivamente agli USA, é stato il Canada ( Federal Procedure 1973) ad adottare la procedura della valutazione di impatto. La partecipazione della gente é l'aspetto cruciale della procedura adottata nei singoli Stati canadesi. La procedura dello Stato dell'Ontario prevede che un progetto, già nella fase di esame preliminare, venga sottoposto ai commenti della gente piú diversa. La partecipazione é fortemente favorita. Lo stesso committente ha l'obbligo di allargare al massimo la partecipazione. Udienze pubbliche precedute da una larga diffusione di informazioni, vengono organizzate nelle immediate vicinanze del luogo in cui il progetto viene proposto.
In Francia la valutazione di impatto é stata resa obbligatoria con le disposizioni sostenute nell'articolo 2 della legge n. 629 del 10 luglio 1976, sulla protezione della natura. Tale legge prevede la elaborazione obbligatoria di studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o private e per gli strumenti urbanistici. Alla legge del 1976 é seguito un decreto di applicazione (12 ottobre 1977). Legge e decreto sono entrati in vigore il 1º gennaio 1978. Il decreto elenca opere e attività soggette alla valutazione. Lo studio di impatto viene predisposto dal richiedente ed é presentato insieme con la domanda di autorizzazione; deve contenere l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente e degli effetti delle opere, i motivi per cui l'opera é stata preferita ad altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi. La partecipazione del pubblico é limitata. Esso ne viene informato solo dopo che la valutazione é stata completata, salvo procedure diverse previste da altre norme per specifiche opere. Lo studio di impatto in sostanza non é che uno strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento stesso della decisione.
In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il successivo regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito un potere discrezionale alla autorità amministrativa che, qualora l'opera comporti una spesa superiore ai cinque miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di impatto. Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le opere industriali private e talune opere pubbliche.
Nella ex Repubblica federale tedesca, il Gabinetto federale aveva adottato nel 1975 un provvedimento concernente "Princípi relativi alla valutazione di impatto ambientale". La decisione non ha forza di legge ma assegna poteri discrezionali alle amministrazioni federali e si applica solo nell'ambito federale, risultandone esclusi i Länder, che peraltro solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto procedure simili.
Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla protezione dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno studio di impatto per le sistemazioni territoriali o per singole opere progettate al di fuori dei centri urbani, qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente naturale possano danneggiare quest'ultimo.
Nella Gran Bretagna, il Town and Country Planning Act del 1971 e il successivo General Development Order del 1977 prevedono un sistema sofisticato per l'autorizzazione dei progetti. Per le altre opere non vi é un obbligo generalizzato di valutazione dell'impatto ambientale, tuttavia hanno competenze estese i numerosi organismi che si occupano di questioni ambientali.
Nella Danimarca vige un sistema di controllo che prevede l'obbligo del committente di fornire praticamente tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti. Tutti i piú importanti progetti sono controllati.
I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio una legislazione intesa a rendere obbligatoria la valutazione dell'impatto ambientale.
Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 10 febbraio 1982, una proposta di direttiva che nelle sue linee generali puó essere riassunta nei punti seguenti:

a) si impone agli Stati membri l'adozione di procedure amministrative di grande portata concernenti la valutazione di impatto;
b) si evidenzia un concetto di ambiente comprendente non soltanto i beni fondamentali (suolo, acqua, aria), la salute pubblica e gli ecosistemi naturali, ma anche il paesaggio naturale o costruito dall'uomo;
c) si istituisce un procedimento in cui "un'autorità" o un "sistema di autorità" esegue la valutazione di impatto. Questo procedimento non elimina i normali procedimenti di approvazione, concessione o autorizzazione, ma si inserisce tra questi con carattere di vincolo;
d) il pubblico deve essere informato adeguatamente e svolge un ruolo attivo nell' iter di formazione della decisione conclusiva del procedimento.

La proposta del Parlamento é stata sostanzialmente recepita nella direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985.
Nell'impostare la nostra proposta di legge si é tenuto conto del dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli orientamenti emersi in quella sede. Quel dibattito e quegli orientamenti costituiscono infatti un significativo punto di riferimento. Tuttavia é parso opportuno discostarsene, laddove apparivano possibili e realistiche soluzioni piú avanzate e innovative, anche avendo presente quanto maturato in altri Stati.





DISEGNO DI LEGGE



CAPO I.

PRINCÍPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, in recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, definisce i princípi generali, le procedure e le norme-quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente medesimo e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione o concessione.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princípi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali si attengono ad esse, ciascuna secondo il proprio ordinamento. I princípi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresí, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
3. Fino alla emanazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di rispettiva competenza, di norme che si adeguino ai princípi contenuti nella presente legge, si applicano le disposizioni regionali e provinciali vigenti in quanto compatibili.
4. I progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di rilevanza nazionale sono elencati all'allegato A alla presente legge e sono disciplinati dalle norme di cui al capo III della presente legge. I restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, non inclusi nell'allegato A alla presente legge, sono di competenza regionale e sono disciplinati dalle norme di cui al capo IV della presente legge e dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
5. Ai fini della presente legge tutte le competenze demandate alle regioni per quanto attiene alla regione Trentino-Alto Adige sono attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

(Oggetto della disciplina)

1. La valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo delle risorse, di tutelare il paesaggio ed il patrimonio culturale, architettonico ed archeologico.
2. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale é obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori. L' iter autorizzativo del progetto non é sospeso dall'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale.
3. Sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità ed i procedimenti previsti dalla presente legge, i progetti di cui all'allegato A alla presente legge e quelli di cui all'allegato II alla direttiva 85/337/CEE, cosí come individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, fissa i criteri e le soglie limite superati i quali i progetti di competenza regionale sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale, individuando procedure semplificate ed idonei criteri di esclusione per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata realizzati da imprese agricole e artigiane. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
5. Al di sotto delle soglie fissate dall'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 4 i progetti appartenenti alle tipologie progettuali di cui all'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non comprese nell'allegato A alla presente legge, sono di competenza regionale e per essi la regione decide circa la necessità di procedere in ogni caso ad uno studio di valutazione di impatto ambientale.
6. La valutazione d'impatto ambientale non si applica a progetti direttamente destinati alla difesa nazionale.
7. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di manutenzione ordinaria.
8. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione dei progetti di ampliamento e ristrutturazione di opere e di impianti che comportino modifiche sostanziali dell'impatto ambientale.
9. In deroga alla presente legge, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti ministeriali che dispongono gli interventi di cui al presente comma devono essere adottati di concerto col Ministro dell'ambiente o sottosegretario da lui delegato. Su tali interventi il Ministro dell'ambiente deve altresí assicurare:

a) la disponibilità per il pubblico delle informazioni rilevanti relative all'intervento ed alle ragioni della deroga;

b) la comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, dei motivi che giustificano le eventuali deroghe e delle informazioni di cui alla lettera a) .

10. Le opere funzionalmente connesse alla realizzazione di un impianto sono soggette alla disciplina di valutazione di impatto ambientale stabilita per l'impianto medesimo.

Art. 3.

(Contenuto della valutazione
di impatto ambientale)


1. La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e giudica, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonchè sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono individuati i criteri, le norme tecniche e procedurali, con particolare riguardo all'utilizzo delle migliori tecniche disponibili ed ai princípi cui conformarsi nella definizione delle condizioni dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, e sono altresí individuate le norme di prevenzione ambientale da applicare, in relazione a categorie di progetti assoggettati alla disciplina della presente legge, in modo uniforme per tutto il territorio nazionale.
3. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, é istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, composta da venti membri, dei quali dieci esperti nelle materie ambientali e dieci esperti nelle materie di cui alle categorie di progetti comprese nell'allegato A alla presente legge. Per quanto attiene alla presidenza si applica l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; per quanto attiene ai compensi e allo status giuridico dei membri della commissione si applicano gli articoli 3 e 5 della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente della commissione di cui al comma 3, sono disciplinate:
a) la ripartizione della commissione di cui al comma 3 in sezioni cui sono affidati settori omogenei di attività;
b) la composizione organizzativa delle sezioni, nonchè il rapporto tra componenti stabili ed aggregati;
c) le modalità di attività della commissione e delle sezioni e i casi in cui esse si pronunciano congiuntamente;
d) la disciplina e le modalità dell'istruttoria e le modalità di audizione dei rappresentanti delle amministrazioni e dei soggetti interessati;
e) le modalità del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al comma 5.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale, per le attività di supporto tecnico alla valutazione di impatto ambientale, dell'ANPA, del Consiglio nazionale delle ri cerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, di enti pubblici di ricerca e di istituti universitari, nonchè di enti e strutture tecniche di settore pubbliche operanti a livello dell'Unione europea.
6. Per le specifiche esigenze connesse alle istruttorie e alle valutazioni di progetti la commissione puó essere integrata con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta motivata del presidente della commissione medesima, con rappresentanti esperti designati dall'ANPA, dal CNR, dall'ENEA, dall'ICRAM, dall'ISS, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dai Servizi tecnici nazionali, da enti pubblici di ricerca e da istituti universitari. Gli esperti cosí designati partecipano ai lavori delle sezioni e della commissione senza diritto di voto. La commissione puó sentire rappresentanti delle amministrazioni interessate e svolgere apposite audizioni.
7. Il Ministro dell'ambiente puó conferire, in supporto all'attività della commissione di cui al comma 3, su proposta del presidente della commissione stessa, non piú di dieci incarichi a tempo determinato ad esperti in analisi dei progetti e valutazione di impatto ambientale.

Art. 4.

(Soggetti del procedimento)

1. Soggetti del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono il committente o l'autorità proponente, nonchè l'autorità competente.
2. Ai sensi della presente legge, si intende:

a) per committente, il soggetto che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione che consente in via definitiva la realizzazione del progetto;

b) per autorità proponente, la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto;

c) per autorità competente, l'amministrazione o l'organo che provvede alla valutazione di impatto ambientale.

3. É altresí assicurata la partecipazione al procedimento dei soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchè di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico nei modi e tempi previsti all'articolo 10, comma 8.

Art. 5.

(Studio di impatto ambientale)

1. Lo studio di impatto ambientale, predisposto a cura e a spese del committente o dell'autorità proponente, comprende i dati, le analisi e le informazioni descritte nell'allegato B alla presente legge. Detto allegato potrà essere modificato o integrato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i ministri istituzionalmente interessati e la commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il committente o l'autorità proponente puó richiedere quali informazioni fra quelle dell'allegato B alla presente legge debbano essere fornite nell'ambito dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorità competente, in consultazione con il committente o l'autorità proponente, provvede a rispondere a tale richiesta entro quarantacinque giorni.
4. Le informazioni richieste dovranno essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione. Le informazioni richieste dovranno inoltre essere ragionevolmente esigibili tenuto conto della possibilità per il committente o l'autorità proponente di raccogliere i dati richiesti e, in particolare, le conoscenze ed i metodi di valutazione per essi disponibili.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale. Il Ministro dell'ambiente provvede ad informare la Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE.
6. L'autorità competente verifica la completezza dello studio di impatto ambientale e, qualora rilevi carenze, puó richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tal caso il termine di centoventi giorni di cui all'articolo 7, comma 3, si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il committente o l'autorità proponente non abbia provveduto ad eliminare le carenze riscontrate in sede di verifica, il parere si ritiene negativo.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro e sentiti gli ordini professionali maggiormente interessati, sono determinate le tariffe per l'elaborazione degli studi di impatto ambientale da valere per le tipologie progettuali di opere ed attività contemplate dalla presente legge, tenendo conto delle tariffe in vigore nei diversi ordinamenti professionali.

CAPO II

IMPATTO AMBIENTALE DEI PIANI
E PROGRAMMI



Art. 6.

(Piani e programmi di rilievo nazionale)

1. I piani ed i programmi di lavori pubblici o di infrastrutture di rilievo nazionale e di interesse pubblico e le concessioni da adottarsi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela, riequilibrio e valorizzazione ambientale nonchè con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle direttive comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali.
2. Ai fini del concerto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ciascuna amministrazione competente alla predisposizione dei piani, programmi o atti di concessione di cui al comma 1 predispone un apposito documento integrativo nel quale sono descritti:

a) i risultati attesi in termini di contributo al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

b) i criteri e le misure adottate, anche sotto il profilo tecnologico, progettuale e di gestione;

c) le risorse finanziarie destinate alla mitigazione o alla compensazione degli impatti ambientali.

3. Ove il Ministro competente lo richieda, il Ministro dell'ambiente assicura il supporto alle elaborazioni di cui ai commi 1 e 2, anche avvalendosi della commissione di cui all'articolo 3, comma 3.
4. Con delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate direttive e linee guida per la definizione di una procedura di valutazione di impatto ambientale dei piani e dei programmi, nonchè della partecipazione pubblica alla suddetta procedura.
5. Ai fini del concerto di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, sulle opere di cui al comma 1 il Ministro dell'ambiente informa preventivamente la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, e ne acquisisce le valutazioni.

CAPO III

VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE PER I PROGETTI

DI RILEVANZA NAZIONALE



Art. 7.

(Competenze e procedure per progetti
di rilevanza nazionale)


1. Il progetto definitivo comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle categorie individuate all'articolo 2, comma 3, é trasmesso dal committente o dall'autorità proponente al Ministero dell'ambiente ed alla regione o alle regioni interessate.
2. Il Ministro dell'ambiente acquisisce, ai fini delle valutazioni di propria competenza, le determinazioni delle Amministrazioni competenti, nei casi in cui la realizzazione del progetto preveda specifici pareri, nulla osta o autorizzazioni, nelle seguenti materie:

a) protezione dei beni culturali ed ambientali;

b) tutela dell'assetto idrogeologico;

c) rischio sismico e rischio vulcanico;

d) scarichi idrici;

e) protezione dall'inquinamento atmosferico;

f) smaltimento dei rifiuti;

g) inquinamento acustico;

h) aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, ovvero decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del committente o dell'autorità proponente senza che le regioni si siano espresse, provvede entro centoventi giorni dalla stessa data alla valutazione della incidenza del progetto sull'ambiente e delle condizioni alle quali questo soddisfa i princípi della tutela ambientale, me diante l'esame dello studio di impatto e della documentazione disponibile. Il Ministro a tal fine si avvale della commissione prevista dall'articolo 3, comma 3, e tiene anche conto di quanto emerso nel corso dell'inchiesta pubblica di cui all'articolo 10.
4. Il Ministro dell'ambiente puó indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposite conferenze di servizi, nei casi in cui non vi abbia provveduto l'Amministrazione procedente ai sensi della legge stessa. Alla conferenza partecipano i rappresentanti, aventi la competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione di appartenenza, della regione interessata, delle amministrazioni, degli enti ed autorità di cui al comma 2. Le determinazioni concordate nella conferenza tra le amministrazioni intervenute, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
5. In caso di pareri mancanti il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale tiene luogo dei relativi atti di competenza statale e, quando positivo, costituisce per le materie elencate al precedente comma 2, di competenza statale, autorizzazione integrata.
6. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti non compresi nelle categorie di cui all'articolo 2, comma 3, qualora da tali progetti derivi un'opera che rientri nelle categorie stesse.
7. Per i progetti di cui all'articolo 2, comma 8, che non comportino modifiche sostanziali, il committente o l'autorità proponente trasmette alle autorità di cui al comma 1 del presente articolo il progetto corredato da un sintetico studio sugli aspetti ambientali, finalizzato a documentare la natura non sostanziale della modifica ai fini dell'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale. La commissione di cui all'articolo 3, comma 3, provvede, entro novanta giorni, a verificare la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e, se del caso, a definire le necessarie pre scrizioni. Il Ministro dell'ambiente puó richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie; in tale caso il termine si intende reiterato a far data dalla presentazione della documentazione integrativa. Decorso tale termine, il progetto si intende escluso dalla procedura.
8. Il Ministro dell'ambiente informa ogni 24 mesi il Parlamento circa lo stato di attuazione della presente legge e degli adeguamenti normativi regionali.
9. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
10. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali nelle materie di sua competenza.

Art. 8.

(Misure minime di pubblicità)

1. Contestualmente alla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il committente o l'autorità proponente provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione, su un quotidiano a diffusione nazionale ed almeno sui due quotidiani piú diffusi nella provincia o nella regione interessata e in un manifesto nei comuni interessati dal progetto per gli aspetti ambientali, di un annuncio secondo uno schema-tipo indicato in apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente comunque l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione dello stesso, relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento.
2. Il committente o l'autorità proponente provvede altresí al deposito di una copia dello studio di impatto ambientale e del progetto presso il competente ufficio della regione o provincia autonoma, nonchè presso la provincia interessata, ai fini della consultazione da parte della popolazione. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati, sulla base dei relativi ordinamenti statutari, gli uffici delle regioni o delle province autonome ai fini degli adempimenti di cui al presente comma; fino all'entrata in vigore del suddetto decreto tali adempimenti sono assolti presso gli uffici individuati con la circolare del Ministro dell'ambiente dell'11 agosto 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 1989, e successive integrazioni.
3. Il committente o l'autorità proponente provvede inoltre a realizzare materiali informativi di chiara comprensione al fine di facilitare la partecipazione delle comunità interessate.
4. A tutela di particolari criteri progettuali e produttivi si applica la disciplina stabilita con i decreti attuativi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Per quanto riguarda le opere di propria competenza le regioni possono prescrivere, con legge, ulteriori modalità di pubblicità, differenziandole in relazione alle varie tipologie progettuali, anche con riferimento alla dimensione, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato o alle relative interrelazioni.

Art. 9.

(Informazioni presso le amministrazioni pubbliche e responsabile del procedimento)

1. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale il committente o l'autorità proponente ha diritto di accesso, entro trenta giorni dalla richiesta all'uopo inoltrata, alle informazioni disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero dell'ambiente assicura consultazioni con gli organi tecnici propri o di cui puó avvalersi per legge al fine di definire l'elaborazione dello studio di impatto ambientale. Il Ministero garantisce modalità di accesso e consultazione pubblica dell'archivio degli studi di valutazione d'impatto ambientale.
2. Il direttore generale competente provvede, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla designazione del responsabile del procedimento nonchè di funzionari o esperti dell'amministrazione o di organi tecnici di cui puó avvalersi per legge che possono partecipare a sopralluoghi ed assistere a prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche non facilmente ripetibili, funzionali allo studio di impatto ambientale.

Art. 10.

(Inchiesta pubblica)

1. Il Ministro dell'ambiente dispone, d'intesa con la regione o le regioni e gli enti locali territorialmente competenti, lo svolgimento di un'inchiesta pubblica contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria per la valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, nel capoluogo della provincia in cui devono essere ubicati le opere e gli impianti proposti, ovvero la maggior parte di essi.
2. Il presidente dell'inchiesta, scelto nell'ambito del personale, anche in quiescenza, dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata, ovvero della magistratura amministrativa, é nominato dal Ministro dell'ambiente.
3. Il presidente dell'inchiesta é assistito da due esperti, di cui uno nominato dal presidente della provincia ed uno nominato dal presidente della regione, territorialmente competenti. La nomina é effettuata entro dieci giorni dall'avvio dell'inchiesta pubblica.
4. L'inchiesta pubblica ha luogo presso la prefettura del capoluogo di provincia di cui al comma 1. Il prefetto, su richiesta del Ministero dell'ambiente, designa un funzionario della prefettura per l'espletamento delle funzioni di segretario e provvede ad assicurare, mediante i propri uffici, le necessarie funzioni di assistenza.
5. Il Ministero dell'ambiente assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate alle inchieste pubbliche.
6. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dall'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, i consigli degli enti locali interessati, convocati a norma dei loro regolamenti, possono esprimere valutazioni inerenti alla realizzazione dell'intervento proposto, che vengono immediatamente trasmesse al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente dell'inchiesta pubblica.
7. Gli enti locali, secondo i propri statuti e regolamenti, possono promuovere, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, ulteriori iniziative di partecipazione rispetto a quelle avviate dalle autorità competenti dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente, al presidente della regione e al presidente della inchiesta pubblica ed inviando ai predetti, a conclusione delle stesse, una memoria riassuntiva dei risultati raggiunti.
8. Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, della sua localizzazione e delle relative interrelazioni, sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, purchè tali apporti non siano rivolti alla tutela di interessi particolari, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui all'articolo 8, comma 1, a pena di decadenza, puó fornire contributi di valutazione sul piano scientifico e tecnico attraverso la presentazione di memorie scritte strettamente inerenti alla realizzazione dell'intervento nel sito proposto e alle sue conseguenze sul piano ambientale.
9. Il presidente dell'inchiesta pubblica, in base all'attinenza e alla rilevanza degli argomenti trattati, decide sull'ammissibilità delle memorie e puó svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse, con le associazioni ambientali a carattere nazionale presenti nella regione e con le associazioni ambientali a carattere regionale-locale, nonchè concedere il diritto di replica in relazione a quanto previsto dal comma 10.
10. Il committente o l'autorità proponente puó presentare osservazioni alle memorie di cui ai commi precedenti.
11. Entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione di cui all'articolo 7, comma 1, il presidente chiude l'inchiesta pubblica e trasmette al Ministero dell'ambiente le memorie e i documenti presentati e le eventuali osservazioni, con una sintetica relazione sulle attività svolte. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente, singolarmente o per gruppi, le osservazioni presentate nel corso dell'inchiesta pubblica. Il parere difforme dal contenuto delle osservazioni presentate deve essere motivato dal Ministro dell'ambiente nel provvedimento.
12. Ove opportuno, in relazione all'ambiente interessato ed alla dimensione delle opere progettate, il Ministro dell'ambiente puó prevedere forme semplificate di partecipazione all'inchiesta pubblica dei soggetti di cui al comma 5.
13. I compensi spettanti al presidente dell'inchiesta pubblica, ai due esperti ed al segretario sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
14. Per i progetti riguardanti nuovi impianti assoggettati all'obbligo di notifica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'inchiesta pubblica é disciplinata in via generale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 11.

(Progetti di particolare interesse ambientale)

1. In relazione alle dimensioni, alla localizzazione, alla vulnerabilità dell'ambiente interessato e alle relative interrelazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su motivata proposta del Ministro dell'ambiente anche su richiesta della regione o delle regioni interessate, possono essere individuate singole tipologie progettuali, non comprese tra quelle dell'articolo 2, comma 3, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale stabilendo inoltre che la stessa debba essere effettuata dal Ministero dell'ambiente o dalla regione interessata, secondo le modalità rispettivamente stabilite per ciascuna autorità competente.

CAPO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 12.

(Compiti della regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la regione:

a) promuove l'informazione nei confronti dei cittadini e garantisce l'effettiva possibilità che essi esprimano motivati avvisi sui progetti di cui é proposta la realizzazione, anche attraverso la previsione, per i progetti di rilevante impatto ambientale, di inchieste pubbliche;

b) disciplina le modalità attraverso le quali, preliminarmente all'approvazione dei piani e dei programmi di competenza della regione, sono analizzate e individuate nell'ambito dei piani stessi soluzioni alle necessità dell'ottimale utilizzo delle risorse naturali e della loro protezione, della salvaguardia degli ecosistemi e delle aree protette, del recupero delle condizioni di degrado ambientale, di specifiche previsioni o prescrizioni in relazione a interventi previsti nei piani e nei programmi;

c) assicura lo svolgimento di una procedura semplificata per interventi rientranti in piani e programmi, i cui contenuti presentino un grado di specificità equiparabile a quello del progetto preliminare o definitivo;

d) verifica la sussistenza dei requisiti per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti riguardanti modifiche ad opere ed impianti esistenti compresi nelle categorie di competenza regionale;

e) assicura l'uniformità nelle verifiche della documentazione tecnica condotte dalle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente ai sensi degli articoli 01 e 03 del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nell'ambito delle procedure di cui alla presente legge e nei connessi controlli ambientali, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Le regioni adottano i provvedimenti di loro competenza entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
3. La regione stabilisce inoltre assetti tecnico-organizzativi adeguati alla effettiva realizzazione delle finalità della presente legge ed alla diffusione, nelle tecniche di progettazione, della considerazione dei valori ambientali, dei rapporti tra questi e i progetti, tanto in sede di esecuzione, quanto in sede di esercizio, manutenzione e dismissione.

Art. 13.

(Progetti di competenza regionale)

1. Sono definiti di competenza regionale i restanti progetti dell'allegato II della direttiva 85/337/CEE, non inclusi nell'allegato A alla presente legge.
2. Nel caso di contrasto tra Stato e regione in ordine alla rilevanza nazionale o regionale di un progetto, la competenza per la valutazione d'impatto ambientale viene individuata con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al rilievo nazionale o regionale degli interessi attinenti l'esecuzione dell'opera.
3. Sono altresí di competenza regionale quei progetti non di competenza statale, in aggiunta a quelli indicati al comma 1, che vengono individuati con legge regionale o dichiarati tali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base alle disposizioni dell'articolo 11.
4. In caso di progetto la cui valutazione di impatto ambientale é rimessa alla regione, qualora siano interessati territori di piú regioni, ovvero si manifesti un conflitto tra regioni circa gli effetti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puó disporre che si applichi la procedura prevista al capo III della presente legge. La procedura prevista al capo III si applica anche nel caso in cui il progetto sia dichiarato di prevalente interesse statale, su proposta del Ministro competente per materia, con delibera del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della regione nel cui territorio il progetto deve essere realizzato.
5. Per i progetti di strade extraurbane non statali non comprese nell'allegato A alla presente legge, la regione competente comunica al Ministero dell'ambiente l'inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 14.

(Legislazione regionale e procedure)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, con apposita legge, i contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale per le opere di propria competenza, nel rispetto dei princípi della presente legge. Qualora esse non provvedano, si applica, sino all'emanazione delle norme regionali o provinciali, anche per i progetti individuati come di rilevanza regionale, la procedura prevista per i progetti a rilevanza nazionale.
2. In particolare la legge regionale, uniformandosi ai princípi sanciti dalla presente legge, dovrà:

a) stabilire eventuali ampliamenti delle tipologie progettuali soggette all'applicazione della presente legge;

b) identificare l'autorità competente per il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale, nonchè l'organo interno dotato di specifica autonomia tecnica preposto all'espressione del parere;

c) definire le modalità di realizzazione o adeguamento delle cartografie e degli strumenti informativi territoriali di supporto, in armonia con i criteri, i metodi e gli standards di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè di un archivio degli studi di impatto ambientale consultabili dal pubblico;

d) identificare una procedura di valutazione di impatto ambientale in coerenza con quanto stabilito dalla presente legge, salvi gli adeguamenti resi necessari da specifiche esigenze regionali;

e) definire gli interventi di riordino delle procedure autorizzative regionali per piani e progetti tesi all'unificazione di tutti gli iter autorizzativi;

f) definire le modalità di promozione e avvio dell'informazione e consultazione dei soggetti interessati alla valutazione di impatto ambientale.

3. Le regioni informano ogni sei mesi il Ministero dell'ambiente circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso, nonchè sullo stato di attuazione delle cartografie e degli strumenti informativi.
4. Nelle materie di propria competenza le regioni provvedono affinchè il giudizio di compatibilità ambientale esoneri l'autorità proponente o il committente da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie connesse alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

CAPO V

PROGETTI CON IMPATTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI - PROGETTI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 15.

(Competenze e procedure per progetti
con impatti ambientali transfrontalieri)


1. Nel caso di progetti che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, notifica i progetti allo Stato interessato.
2. Il Ministro dell'ambiente comunica al committente o all'autorità proponente, caso per caso e su indicazione dello Stato interessato, le modalità di informazione e partecipazione del pubblico di detto Stato.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome informano immediatamente il Ministero dell'ambiente quando progetti di loro competenza, ai fini della presente legge, possono avere impatti ambientali transfrontalieri.
4. Il committente predispone a sua cura e sue spese la documentazione per la consultazione tra gli Stati e per l'informazione della popolazione interessata. Tale documentazione comprende lo studio di impatto ambientale, il progetto e ogni altro elemento utile alla valutazione degli impatti ambientali transfrontalieri.
5. Il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità per l'informazione e l'eventuale partecipazione del pubblico. Gli oneri sono posti a carico del committente.

Art. 16.

(Progetti per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, con le moda lità di cui ai successivi commi, i progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo che rientrino in una delle categorie previste dall'articolo 2, comma 3, nonchè gli ulteriori progetti che saranno indicati mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità e le norme tecniche per la valutazione di impatto ambientale delle diverse tipologie di progetti di cui al comma 1, da applicarsi in armonia con i princípi generali stabiliti dalla presente legge e tenendo altresí conto dei princípi, delle modalità e dei criteri adottati in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali impegnate nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
3. Alla verifica della conformità della valutazione di impatto ambientale dei progetti di cui al comma 1 del presente articolo provvede il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero degli affari esteri, previo parere di una sezione della commissione di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, integrata da esperti designati dal Ministero degli affari esteri.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 17.

(Norme transitorie)

1. Il procedimento di cui alla presente legge non si applica ai progetti per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Restano fermi le norme di legge ed i regolamenti vigenti fino all'adozione delle disposizioni di adeguamento ai princípi definiti dalla presente legge.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini di cui all'articolo 3, il Ministro dell'ambiente si avvale della commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i cui componenti sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 18.

(Misure di tutela e abrogazione di norme)

1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o modifiche del progetto tali da comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per la valutazione di impatto ambientale intima al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, ordina la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle opere e degli interventi, pur rientranti fra le categorie dei progetti cui si applica la procedura di cui alla presente legge, che non siano stati sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per ripristinare la situazione a spese del responsabile.
3. L'allegato A alla presente legge puó essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè quelli istituzionalmente interessati.
4. Le norme che regolano le procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge abrogano, per le categorie di progetti dalla stessa considerati, le precedenti disposizioni di legge in materia di valutazione di impatto ambientale.

Art. 19.

(Sanzioni)

1. Gli atti delle procedure amministrative adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli.
2. Chiunque realizzi un'opera per la quale é prevista la valutazione di impatto ambientale in difformità dalle condizioni prescritte dalla presente legge, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo dell'opera. Quando il fatto produce una grave alterazione ambientale, si applica, inoltre, la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 20.

(Norme di attuazione e finanziarie)

1. Gli oneri inerenti alla predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte delle autorità proponenti sono ricompresi in quelli relativi alla progettazione e fanno carico ai rispettivi stanziamenti di bilancio per la realizzazione dei lavori stessi.
2. Per le esigenze connesse al recepimento e all'attuazione della normativa comunitaria concernente la valutazione dell'impatto ambientale é autorizzata la complessiva spesa di lire 2.400 milioni annue a decorrere dal 1996, destinate al funzionamento della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale, allo svolgimento di inchieste pubbliche, nonchè all'eventuale affidamento ad esperti di incarichi a tempo determinato.
3. La dotazione organica del Servizio valutazione impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente é integrata di tre unità di dirigente e di venticinque unità di VIII qualifica funzionale ripartite nel contingente di sette ingegneri direttori, tre biologi di rettori, quattro chimici direttori, tre architetti direttori, tre geologi direttori e cinque funzionari amministrativi, cui si provvede mediante le procedure di mobilità del personale previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, di volta in volta individuati dal Ministro dell'ambiente, é stabilita, per le maggiori esigenze che si determinano per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, una quota di onere che fa carico al committente o all'autorità proponente pari all'1 per mille del valore stimato delle opere da realizzare. Tale quota é versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'ambiente, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
6. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.






ALLEGATO A.

(Articolo 2)

1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti del petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fossili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
3) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
4) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
5) impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate;
6) impianti chimici integrati;
7) autostrade e strade extraurbane principali definite ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 metri;
8) porti commerciali marittimi, nonchè vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1.350 tonnellate;
9) impianti di smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi o pericolosi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
10) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 metri o che determinano un volume di invaso superiore ad 1.000.000 di metri cubi;
11) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole di altezza superiore a 10 metri o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 metri cubi posti a servizio di grandi derivazioni d'acqua;
12) le opere e gli interventi di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
13) impianti di produzione di biossido di titanio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
14) interporti definiti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240;
15) interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto di cui alla legge 29 novembre 1990, n. 380;
16) elettrodotti ad alta tensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1992;
17) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
18) ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
19) costruzione di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di sostanze pericolose;
20) sfruttamento minerario della piattaforma continentale;
21) realizzazione di condotte sottomarine per il trasporto delle sostanze di cui al punto 19;
22) realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui al punto 19;
23) lavori finalizzati alla captazione di acque dal sottosuolo per quantità pari o superiori a 5 milioni di metri cubi per anno o nella quantità che sarà definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3;
24) sfruttamento minerario su larga scala, estrazione e trattamento in loco di minerali metallici e carbone;
25) grandi impianti di stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
26) grandi impianti di estrazione di litoidi in ambiente fluviale cosí come saranno definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 18, comma 3.





ALLEGATO B.

(Articolo 5)

1) Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dall'attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili.

2) Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal committente, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.
3) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.
4) Una descrizione (*)[ (*) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto.] dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

a) dovuti all'esistenza del progetto;
b) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
e la menzione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

5) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
7) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti di cui al punto 4).
8) Una tabella di sintesi che raccolga i dati relativi alle analisi ed alle informazioni descritte nel presente allegato, quantificandone l'importanza in base a criteri e parametri definiti dalla commissione di cui all'articolo 3, comma 3.