DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori SERVELLO, BEVILACQUA, BASINI, CAMPUS, MARRI,
BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, TURINI, DEMASI, MANTICA e PONTONE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1996
Istituzione dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia
ONOREVOLI SENATORI. - Se é pur vero che le attività svolte
da esperti all'interno del vasto ambito della paraspicologia,
estrinsecantesi nei campi della pranoterapia, dell'erboristeria,
dell'astrologia e del paronormale, si collocano, nelle convinzioni di tanti,
ai margini dei fenomeni produttivi nazionali, é altrettanto certo il
crescente interesse verso queste discipline (manifestato anche dal mondo
della cultura e della scienza), il rilevante aspetto economico connesso alle
consulenze prestate nel settore (basterebbe, all'uopo, prendere in
considerazione le riviste e le pubblicazioni specialistiche in tali campi e
la stessa pubblicità televisiva), il pericolo, non piú
ipotetico ma attuale, di fenomeni degenerativi di tali attività e la
conseguente necessità di integrare la legislazione italiana
adeguandola a quella che é già realtà europea.
Per perseguire siffatto obiettivo é indispensabile la istituzione
di un albo professionale, ripartito in piú elenchi afferenti le
diverse tipicità delle prestazioni.
Dall'istituzione di detto albo professionale lo Stato otterrebbe
importanti vantaggi. Anzitutto, data una sempre piú marcata tendenza
verso l'ampliamento della categoria degli esercenti le professioni oggetto
del presente disegno di legge, la possibilità di disporre di elenchi
dettagliati e continuamente aggiornati consentirebbe di conoscere piú
approfonditamente aspetti di fenomeni generalmente poco conosciuti e
consentirebbe di valutare il grado di diffusione di tali
professionalità, nonché l'individuazione di aree del
territorio nazionale piú ricettive verso modi "alternativi" di cura
delle affezioni psico-fisiche.
In secondo luogo, visto il sempre piú vivo interesse dei cittadini
verso queste discipline, l'istituzione di un albo professionale é
destinato ad offrire alle Autorità competenti - ed in particolare al
Ministro dell'interno ed al Ministro della sanità - lo strumento
ideale per esercitare un piú diretto controllo sulle attività
svolte, garantendo, cosí, una migliore tutela dei cittadini.
É anche interesse di queste categorie poter contare sulla presenza
e sulla vigilanza dello Stato tendenti a reprimere, o a prevenire, qualunque
attività che non sia esercitata secondo le norme di legge, che
danneggi i cittadini o che getti discredito su coloro che, nel settore,
hanno già acquisito lunga esperienza e conseguito ottimi risultati.
L'istituzione di un albo professionale, inoltre, é destinato a
consentire un maggiore coordinamento ed un piú fitto scambio di
esperienze e di conoscenze tra i suoi iscritti, sí da favorire il
raggiungimento di un sempre piú alto grado di professionalità
e, quindi, una maggiore credibilità da parte dei cittadini fruitori.
In ultimo, stante l'incidenza economica di tali attività nel
mercato delle consulenze (che attualmente si aggira intorno a centinaia di
miliardi di lire), l'istituzione di un albo professionale sicuramente
offrirà un valido strumento per una doverosa ed adeguata imposizione
fiscale.
La definizione certa, poi, di ambiti professionali, dei requisiti e delle
condizioni per l'esercizio delle singole professioni, delle procedure di
controllo e di verifica del loro svolgimento, comporterà la
delimitazione del campo d'intervento di ciascuno e, quindi, la certezza dei
rapporti con altre professioni.
Una conferma di tale prospettiva puó essere colta dall'articolato
del disegno di legge e, in particolare, dalle modalità dettate per la
prima formazione dell'albo professionale (articolo 3), dalla vigilanza
ministeriale pre vista (articolo 12), dalla responsabilità
disciplinare e dalle sanzioni normate (articoli 13 e 14), dall'obbligo di
identificazione previsto (articolo 17), dal regime fiscale imposto (articolo
18), dai limiti disposti per il tariffario delle prestazioni (articolo 19)
e, infine, dai corsi di specializzazione che potranno essere istituiti dal
consiglio nazionale per la ricerca e l'approfondimento delle materie oggetto
delle attività esercitata (articolo 21).
Si confida, pertanto, nella condivisione ampia, da parte del Parlamento,
della necessità e dell'urgenza di dotare l'ordinamento italiano di
uno strumento legislativo, come quello proposto, capace di regolamentare
fenomeni che stanno assumendo, ogni giorno di piú, una valenza
sociale sempre piú pervasiva.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1.
(Istituzione dell'albo professionale)
1. É istituito l'albo professionale dei consulenti-operatori della
pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia.
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Art. 2.
(Iscrizione all'albo professionale)
1. Per l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1
occorrono i seguenti requisiti:
a) possesso della cittadinanza italiana;b) godimento dei diritti civili e certificato di buona condotta; c) residenza nel territorio dello Stato italiano; d) indicazione della sede dello studio presso il quale é esercitata l'attività e del luogo di residenza del professionista. |
Art.3.
(Prima formazione dell'albo professionale)
1. Alla prima formazione dell'albo professionale ed alla sua tenuta
provvede una commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e
giustizia.
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Art. 4.
(Composizione del consiglio provinciale)
1. L'albo professionale provinciale dei consulenti-operatori della
pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia é
tenuto da un consiglio composto da un numero di membri effettivi variabile
da cinque a nove, eletti dagli iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 7.
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Art. 5.
(Cariche del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale elegge tra i propri membri un presidente, un
segretario e un tesoriere.
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Art. 6.
(Attribuzioni del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale:
a) cura la tenuta dell'albo professionale dei consulenti-operatori della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione al consiglio nazionale ed al Ministro di grazia e giustizia;b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente-operatore della pranoterapia, dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti all'albo professionale in dipendenza dall'esercizio della professione; d) esprime pareri al consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti-operatori per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) delibera la convocazione dell'assemblea degli iscritti; g) propone al consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione all'albo professionale e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni; h) organizza corsi di perfezionamento. |
Art. 7.
(Elezione del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale é eletto dagli iscritti all'albo
professionale, esclusi i soggetti sospesi dall'esercizio della professione,
con voto segreto e personale. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero dei voti.
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Art. 8.
(Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale)
1. Il consiglio provinciale puó essere sciolto se non sia in grado
di funzionare od in caso di constatate gravi irregolarità.
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Art. 9.
(Assemblea degli iscritti
1. L'assemblea degli iscritti all'albo professionale provinciale elegge
il consiglio provinciale ed il collegio dei revisori dei conti e approva il
conto preventivo e quello consuntivo.
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Art. 10.
(Sede e composizione
1. Il consiglio nazionale dei consulenti-operatori della pranoterapia,
dell'erboristeria, del paranormale e dell'astrologia, ha sede in Roma ed
é composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai con- sigli
provinciali fra coloro che abbiano l'anzianità di almeno un anno di
iscrizione all'albo professionale, con voto segreto e personale. Sono eletti
i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
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Art. 11.
(Attribuzioni del consiglio nazionale)
1. Il consiglio nazionale:
a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;b) propone, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 6; c) determina, su proposta dei consigli provinciali ed entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6, nonché la quota necessaria per il funzionamento del consiglio nazionale; d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli; e) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali in ordine alle iniziative tese al miglioramento della formazione professionale degli iscritti; f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti. |
Art. 12.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sul consiglio nazionale é esercitata dal Ministro
di grazia e giustizia.
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Art. 13.
(Responsabilità disciplinare
1. Il consulente-operatore che si rende responsabile di abusi o di
mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi
alla dignità ed al decoro professionali, é sottoposto a
procedimento disciplinare.
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Art. 14.
(Sanzioni disciplinari)
1. Le sanzioni disciplinari applicate dal consiglio provinciale sono le
seguenti:
a) la censura;b) la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore ai due anni; c) la radiazione.
2. Della sospensione é data notizia nel Bollettino ufficiale
dell'albo professionale.
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Art. 15.
(Ricorso al consiglio nazionale)
1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 14, l'interessato
ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al consiglio nazionale
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle stesse.
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Art. 16.
(Prescrizione dell'azione disciplinare)
1. L'azione disciplinare di cui all'articolo 13 si prescrive nel termine
di cinque anni dalla data di avvio.
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Art. 17.
(Obbligo d'identificazione)
1. All'atto dell'iscrizione all'albo professionale, i
consulenti-operatori devono indicare il nome ed il cognome anagrafici e,
eventualmente, lo pseudonimo utilizzato nell'esercizio dell'attività.
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Art. 18.
(Regime fiscale)
1. Ogni consulente-operatore che eserciti, anche saltuariamente, la
propria attività deve chiedere all'ufficio provinciale IVA,
territorialmente competente, la concessione di un numero di partita IVA.
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Art. 19.
(Tariffario delle prestazioni)
1. Ogni consulente-operatore é libero di determinare i costi e le
tariffe dei beni e dei servizi offerti, entro i limiti stabiliti dal
consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b
).
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Art. 20.
(Contributi previdenziali)
1. Agli iscritti all'albo professionale si applicano le norme
previdenziali e in materia di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
disposte per le analoghe categorie di liberi professionisti. All'uopo sono
stabilite apposite convenzioni tra il consiglio nazionale dell'ordine,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e il Servizio sanitario
nazionale.
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Art. 21.
(Corsi di specializzazione)
1. Entro un anno dall'istituzione dell'albo professionale, ai sensi
dell'articolo 3, il consiglio nazionale puó istituire appositi corsi
di studio e di ricerca nelle materie oggetto delle attività
esercitate dai consulenti-operatori.
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