Atto n. 3-02306

Pubblicato il 22 ottobre 2015, nella seduta n. 529
Svolto nella seduta n. 605 dell'Assemblea (07/04/2016)

DI GIORGI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

con decreto assessoriale del 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi del 14 aprile 2000, veniva indetto un concorso pubblico per titoli di studio, accademici, professionali e di servizio, per la copertura di un totale di 347 posti per dirigente tecnico antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, biblioteconomo, chimico, etnolinguista, fisico, geologo, ingegnere, naturalista, paleografo e storico dell'arte nel ruolo tecnico dei beni culturali, di cui alla tabella A della legge regionale n. 8 del 1999 (VIII livello retributivo);

in seguito, veniva promulgata la legge regionale n. 10 del 2000 di riclassificazione del personale dirigenziale e non della Regione, che faceva salvi i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della medesima legge, tra cui il concorso citato, senza prevedere alcuna modificazione del suo contenuto in relazione all'inquadramento dei soggetti dichiarati vincitori, nonché al loro trattamento economico. Inoltre, tale legge riordinava la dirigenza regionale in un ruolo unico, articolato a regime in 2 fasce e comprendente, nella fase di prima applicazione, una terza fascia ad esaurimento in cui inquadrare il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato;

in applicazione del decreto presidenziale n. 9/2001, decreto presidenziale n. 10/2001 e contratto collettivo regionale del lavoro comparto non dirigenziale, contenente l'accordo del 28 febbraio 2001 che prevedeva il passaggio dalle vecchie qualifiche (livelli) alle nuove categorie, si è determinato un vuoto normativo, causato dalla non corrispondenza della vecchia VIII qualifica con la nuova categoria D;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

da quel momento, è scaturita una sequenza di ricorsi, 6 dei quali conclusi con l'inquadramento nell'ex III fascia dirigenziale, ormai soppressa con la citata legge n. 10 del 2000, mentre 81 lavoratori vincitori di quel concorso sono inquadrati nella categoria D, creando in tal modo una situazione di disparità tra i vincitori dello stesso concorso;

la Cassazione, con la sentenza del 5 giugno 2012, si è espressa in senso sfavorevole ai ricorrenti, che richiedevano l'inquadramento nella III fascia della dirigenza, rilevando che: la III fascia della dirigenza, alla luce della legge regionale n. 10 del 2000, è a esaurimento; le competenze del dirigente tecnico corrispondono, nel nuovo ordinamento, a quelle dei funzionari; nella situazione di specie è ravvisabile un vuoto normativo, dato che nella tabella di confluenza dal vecchio al nuovo inquadramento, allegata al contratto collettivo nazionale del lavoro 2001 del personale regionale non dirigenziale, sono previste solo le fasce dalla I alla VII e non l'ex VIII e dato che l'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2000 non ha precisato la posizione da attribuire a coloro che avrebbero preso servizio dopo l'entrata in vigore della legge, quali vincitori dei concorsi in precedenza banditi per l'VIII qualifica;

in data 28 ottobre 2014, i vincitori del concorso sono stati auditi presso la V Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. In quell'occasione, si è chiesto un chiarimento della Regione ed un intervento per rimediare alla grave disparità di trattamento che vede coinvolti soggetti vincitori di un bando di concorso non completamente rispettato nei suoi esiti;

rilevato che l'articolo 9-bis del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, introdotto dalla legge n. 110 del 2014, prevede che: "gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale",

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano le valutazioni in merito;

se non ritenga opportuno intervenire, per quanto di competenza, in riferimento alla vicenda descritta.