Atto n. 4-03680

Pubblicato il 24 marzo 2015, nella seduta n. 414

MARCUCCI , CANTINI , MATTESINI , DI GIORGI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

sono ormai ben note le vicende relative al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto del 13 luglio 2011 e gli esiti che ha avuto in alcune regioni;

in particolare per il concorso espletato in Toscana, a seguito di una serie di ricorsi motivati da presunti vizi di forma nella composizione della commissione giudicatrice (il cui presidente si era dimesso nel corso della correzione degli elaborati scritti ed era stato sostituito con decreto del 2 aprile 2012 del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana) si è giunti ad una sentenza (n. 990/2014) del Consiglio di Stato che ha stabilito l'annullamento delle fasi del concorso svolte successivamente alle modifiche e integrazioni della composizione della commissione giudicatrice. Tutto avveniva mentre 112 vincitori venivano immessi in ruolo nel settembre 2012;

lo stesso Consiglio di Stato ha anche stabilito che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovesse procedere alla ricorrezione degli elaborati corretti dopo il 12 aprile 2012, data in cui era mutata la composizione della commissione giudicante e alla ripetizione dell'esame orale per tutti i candidati ammessi a quella fase del concorso;

il 17 ottobre 2014 l'Ufficio scolastico regionale della Toscana ha comunicato ai dirigenti scolastici della Toscana interessati che a seguito di un decreto (prot. 275 del 10 ottobre 2014) era stata costituita la commissione incaricata, nel rispetto del principio dell'anonimato, di ricostituire i plichi delle prove scritte del concorso;

è evidente che, anche in ragione delle numerose richieste di accesso agli atti da parte di concorrenti e ricorrenti e dai loro legali e della diffusione di informazioni relative a tali atti, il principio dell'anonimato degli elaborati non è stato interamente rispettato;

intanto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, aveva stabilito che i vincitori del concorso parzialmente annullato dal Consiglio di Stato dovessero comunque continuare a svolgere le funzioni di dirigente scolastico presso le sedi assegnate, in via transitoria e fino alla rinnovazione della procedura concorsuale e, qualora la procedura si fosse conclusa ad anno scolastico già avviato, fino al termine del medesimo anno scolastico. Il medesimo decreto-legge stabiliva anche che fosse bandita entro il 31 dicembre 2014 la prima tornata del corso-concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici per la copertura delle vacanze in organico nelle regioni che avessero esaurito le graduatorie e stabilendo una riserva di posti ai soggetti già vincitori di concorsi ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi successivamente annullati in sede giurisdizionale;

nel frangente della conversione del decreto-legge n. 58 del 2014 il Governo aveva accolto un ordine del giorno della 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato (G 1.1000) che impegnava il Governo stesso a rinnovare sollecitamente il concorso annullato e a fissare le quote di riserva, in entrata e in uscita, per le diverse categorie di dirigenti scolastici citati nel decreto in misura proporzionale alla consistenza delle categorie stesse per il corso-concorso, garantendo, altresì, un'adeguata valutazione dei titoli per chi avesse già svolto le funzioni di dirigente scolastico, anche nelle more della ricorrezione degli elaborati scritti stabilita nella sentenza del Consiglio di Stato;

nei giorni scorsi sono stati resi pubblici i risultati della ricorrezione degli elaborati scritti e già corretti una prima volta dopo la modifica e l'integrazione della commissione giudicatrice avvenuta in seguito ad un decreto dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana datato 2 aprile 2012;

a giudizio degli interroganti gli esiti della seconda ricorrezione sollevano una serie di perplessità;

dei 46 concorrenti che avevano superato i 2 scritti, ed erano quindi stati ammessi agli orali, con la prima correzione del 2012, ben 21 (quasi il 50 per cento) non sono stati ammessi all'orale in seguito alla seconda ricorrezione:

tra quei 21 ben 16 erano risultati vincitori del concorso, 2 erano entrati in graduatoria, mentre 3 erano stati respinti all'orale a giudizio della commissione giudicante del 2012;

i punteggi assegnati alle 2 prove scritte sono straordinariamente difformi a seconda che essi siano stati corretti nel 2012 o nel 2015,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti come siano possibili difformità tanto pesanti tra i giudizi assegnati dalla prima e dalla seconda commissione giudicante che hanno comportato un vero e proprio sconvolgimento delle graduatorie, considerato anche che il parziale annullamento del concorso del 2012 deciso del Consiglio di Stato non era motivato da irregolarità nel merito dei giudizi assegnati dalla commissione del 2012;

se non ritenga di dover intervenire affinché siano fissati criteri chiari, evidenti e incontrovertibili nella selezione dei dirigenti scolastici affinché le valutazioni siano sempre (anche a partire da questo travagliato concorso) obiettive e equanimi.