Atto n. 3-01138

Pubblicato il 25 luglio 2014, nella seduta n. 292

DI BIAGIO , ZIZZA , SCALIA , FORMIGONI , PEZZOPANE , ZIN , BIGNAMI , SOLLO , LANIECE , BENCINI , RAZZI , COMPAGNONE , LONGO Fausto Guilherme , GRANAIOLA , PUGLISI , FASIOLO , MASTRANGELI , DALLA ZUANNA , RUTA , ASTORRE , DE POLI , MORGONI , PUPPATO , DI GIORGI , GAMBARO , COLLINA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. -

Premesso che:

in Mali, la legge n. 2011-087 che introduce il nuovo "Codice delle persone e della famiglia" ha disposto all'articolo 540 che solo le coppie o le persone singole di nazionalità maliana, che non abbiano figli né discendenti legittimi e che abbiano almeno 30 anni, possono adottare un bambino maliano, introducendo dei criteri specifici per l'accesso all'adozione-filiazione, sebbene non sia chiarita espressamente la fattispecie di adozione da parte di cittadini non maliani;

nello specifico, l'articolo 540 si limita ai requisiti per i cittadini di nazionalità maliana, senza prevedere alcuna disposizione in merito alle potenzialità dei cittadini non maliani, in particolare per quelli aventi una procedura di adozione già avviata in loco;

appare opportuno segnalare che il Mali ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale de L'Aja del 1993, cha prevede che i Paesi firmatari "riconoscono che l'adozione internazionale può offrire il vantaggio di dare una famiglia permanente al bambino per il quale non è stata trovata una famiglia idonea nel suo stato di origine"; l'articolo 24 dispone che "Il riconoscimento dell'adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore";

tale vuoto normativo è stato "gestito" attraverso diversi approcci interpretativi nel corso degli ultimi 2 anni: fino a novembre 2012 è stata accolta l'interpretazione secondo cui sussiste un'autorizzazione tacita nei confronti dei cittadini stranieri, malgrado la non espressa previsione normativa, in ragione di quanto disposto dalla Convenzione de L'Aja; a decorrere dal novembre 2012, a seguito dell'avvicendamento di un nuovo direttore dell'autorità centrale per le adozioni, è emersa un'interpretazione stringente delle disposizioni normative, in ragione della quale si è inteso limitare la legittimità adottiva esclusivamente ai cittadini maliani, residenti oltre confine;

a seguito del rinnovato approccio interpretativo delle autorità maliane, sono state bloccate le procedure di adozione di più di 150 famiglie, tra cui molte italiane, i cui dossier, in alcuni casi, risultano addirittura accettati dalla Commissione adozioni maliana e per le quali risultavano anche segnalazioni di minori presso gli orfanotrofi nazionali;

di fatto le procedure di adozione in fieri da parte di cittadini stranieri sono state arbitrariamente delegittimate, introducendo dunque un principio di validità retroattiva della normativa, limitando la possibilità di procedere all'adozione di minori maliani ai soli cittadini maliani residenti all'estero;

stando a quanto riferito dalle stesse autorità maliane, il fermo delle procedure è da intendersi legittimo in attesa di una modifica o di una rinnovata interpretazione dell'articolo 540, evidenziando, a parere dell'interrogante, un'evidente consapevolezza da parte delle autorità locali competenti circa il paradosso normativo in materia e i non trascurabili riflessi internazionali che tale impasse sta suscitando;

a conferma di ciò, il direttore dell'autorità centrale per le adozioni ha creato un gruppo di lavoro che ha coinvolto gli enti stranieri al fine di formulare una specifica richiesta all'Assemblea nazionale del Mali, orientata all'annullamento momentaneo dell'applicazione dell'articolo 540 in attesa di una sua necessaria modifica;

risulta all'interrogante che gli enti di diversi Paesi che effettuano adozioni in Mali, e nello specifico 4 enti italiani accreditati presso la Commissione per le adozioni internazionali (CAI), coinvolgendo attivamente gli orfanotrofi e le famiglie, hanno avviato un significativo processo di sensibilizzazione affinché venga superata l'impasse burocratica e si perfezionino i processi di adozione in corso;

risulta all'interrogante che in questa prospettiva sia stata avviata una raccolta firme per una petizione internazionale (che in questo momento ha superato le 3.000 firme) per sollecitare l'attenzione delle autorità maliane circa gli effetti deleteri dell'attuale approccio amministrativo in materia di adozioni internazionali;

il blocco delle adozioni internazionali in Mali acuisce la condizione di abbandono dei minori maliani orfani, dichiarati adottabili dalle autorità locali, e la situazione di disagio economico e politico che attualmente attanaglia il Paese rende di fatto difficile l'ipotesi che questi minori possano trovare una famiglia nel proprio Paese: questo appare confermato dalla condizioni in cui versano molti orfanotrofi maliani che si sono schierati a fianco della battaglia di sensibilizzazione degli enti di diversi Paesi,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto, e quali iniziative intenda intraprendere in sede internazionale, al fine di sensibilizzare il Governo maliano affinché sia modificata la disposizione in premessa consentendo lo sblocco delle procedure di adozione attualmente ferme in ragione dell'impasse burocratico-normativa legittimata dalla vigente interpretazione dell'articolo 540 del nuovo "codice delle persone e della famiglia" maliano.