Atto n. 4-02251

Pubblicato il 27 maggio 2014, nella seduta n. 248
Risposta pubblicata

DE MONTE , PALERMO , FEDELI , DEL BARBA , DI GIORGI , GINETTI , SCALIA , ICHINO , SAGGESE , PEZZOPANE , CANTINI , ALBANO , LUCHERINI , MATTESINI , CUCCA , PAGLIARI , FERRARA Elena , LO GIUDICE , MASTRANGELI , SOLLO , DIRINDIN , SPILABOTTE , PUPPATO , CIRINNA' , PADUA - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

in forza del rinvio all'art. 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 contenuto nell'art. 22, comma 3, del decreto, le pubbliche amministrazione centrali di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, con riferimento ai propri titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza, le seguenti informazioni: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

l'INPS è un ente pubblico non economico, la cui attività principale consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni di natura previdenziale e assistenziale e come tale rientra nell'ambito di applicazione della citata disposizione;

considerato che:

sul sito istituzionale dell'INPS, alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "personale", "dati retributivi dirigenti", non sono presenti le retribuzioni dei dirigenti dell'INPS, secondo quanto richiesto dall'art. 15, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, ma alcune tabelle - di carattere generale - contenenti i livelli minimi e massimi delle retribuzione dei dirigenti di II fascia e di quelli di livello generale, senza alcun riferimento alla retribuzione effettivamente percepita da ciascuno di questi;

risulta evidente che la modalità scelta dall'INPS per attuare gli obblighi pubblicitari non è in alcun modo trasparente e non consente di conoscere il dato richiesto dalla normativa di riferimento;

la pubblicazione dei compensi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati (ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del citato decreto legislativo) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che le tabelle pubblicate dall'INPS relative ai dati retributivi dei dirigenti siano rispettose di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d), del decreto legislativo richiamato in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere affinché l'ente in questione proceda con la massima sollecitudine alla pubblicazione sul sito istituzionale delle retribuzioni specifiche di ogni singolo dirigente nonché di tutte quelle informazioni utili a rendere trasparente la vita amministrativa ed istituzionale dello stesso ente.