Atto n. 3-00660 (in Commissione)

Pubblicato il 22 gennaio 2014, nella seduta n. 172

MATTESINI , ASTORRE , ORRU' , GIACOBBE , MARGIOTTA , BERTUZZI , RICCHIUTI , FERRARA Elena , FABBRI , ZANONI , BORIOLI , DI GIORGI , SPILABOTTE , FEDELI , CIRINNA' , PEZZOPANE - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l'allungamento dei tempi di pagamento e l'onerosità delle procedure per il recupero dei crediti commerciali stanno minando la liquidità delle piccole e medie imprese costrette a ricorrere a prestiti bancari per finanziare l'attività;

secondo una stima di Confartigianato di Mestre, il mancato pagamento dei crediti costa alle imprese attorno ai 10 miliardi di euro l'anno, un importo di cui le imprese, soprattutto quelle piccole, devono farsi carico per far fronte alla mancanza di liquidità provocata dal ritardo nell'incasso delle fatture;

le procedure di recupero crediti previste dall'ordinamento consentono a colui che vanta un credito fondato su prove documentali come fatture, bolle accompagnatorie e estratti autentica registro IVA di attivare una procedura per ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni;

esperita senza successo la via stragiudiziale, che permetterebbe di ottenenere un adempimento anche parziale in tempi ragionevoli e che termina con l'atto formale di messa in mora del debitore, il creditore si trova costretto a intraprendere la via giudiziale per tentare di recuperare il credito vantato con conseguente aggravio di oneri, costi e tempi;

la mancanza di beni pignorabili rende «sconveniente» avviare l'azione giudiziaria, anche perché in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali; pertanto, per somme irrisorie, si abbandona spesso l'azione legale;

solo in caso di crediti di importo elevato potrebbe essere utile procedere comunque con l'azione legale, al solo fine di portare in detrazione i crediti insoluti (tale fine è perseguibile anche attraverso la cessione del credito);

secondo la classifica internazionale contenuta nell'ultimo rapporto "Doing Business" 2014 che la Banca mondiale redige, annualmente, per fornire indicazioni alle imprese sui Paesi in cui è più vantaggioso investire, l'Italia è al 103esimo posto su 189 Paesi esaminati in materia di esecuzione dei contratti; in Italia servono 1.185 giorni per tutelare un contratto rispetto alla media di 529 dei Paesi Ocse, si tratta di 656 giorni in più (un anno, 7 mesi e 20 giorni). Sono necessarie in media 37 fasi processuali per un costo complessivo del 23,1 per cento del valore della controversia contro le 31 fasi processuali ed il 21 per cento del costo della media degli altri Paesi. Seppur registrando un miglioramento complessivo, che negli ultimi 2 anni ha portato ad un avanzamento di 55 posizioni nella graduatoria della Banca mondiale, il nostro Paese rimane comunque indietro rispetto alla media Ocse e fortemente arretrato rispetto ai principali Paesi europei. In Francia sono necessari 395 giorni per un costo del 17,4 per cento, in Germania 394 giorni per un costo del 14,4 per cento, in Spagna 510 giorni per un costo del 18,5 per cento;

le imprese chiedono un intervento per recuperare competitività. Secondo l'ufficio studi di Confartigianato, la lentezza della giustizia sottrae alle imprese risorse per oltre 2 miliardi di euro, oltre ai mancati introiti per la fuga degli investitori esteri, non incentivati ad investire in Italia;

negli ultimi anni, anche a causa della perdurante crisi economica, il ricorso ai decreti ingiuntivi è aumentato considerevolmente;

oltre agli oneri da riconoscere al professionista o alle società preposte al recupero delle somme, il creditore è obbligato ad anticipare ulteriori oneri erariali gravanti sia sul decreto ingiuntivo che sulla successiva azione esecutiva di pignoramento;

in particolare se per il decreto ingiuntivo sono previsti il contributo unificato (computato in proporzione al valore della somma da recuperare), l'imposta di bollo, i diritti di copia, le spese di notifica e l'imposta di registro, ancor più gravoso appare essere l'onere da sostenere per eseguire il pignoramento al punto tale che per crediti di importo limitato le spese per un pignoramento immobiliare (che comprendono le notifiche, la trascrizione, la documentazione ipocatastale e le spese per la perizia dell'immobile) potrebbero superare il valore della somma da recuperare e la procedura potrebbe quindi risultare antieconomica;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette all'imposta ipotecaria con aliquota normale pari al 2 per cento e ne sono obbligati al pagamento coloro che richiedono le formalità;

le ingenti somme che il creditore è costretto ad anticipare per l'azione legale potrebbe disincentivare il recupero del credito e permettere ai debitori di continuare ad operare sul mercato rimanendo insolventi;

spesso a seguito di transazione tra le parti il recuperato è inferiore alla cifra iniziale e pertanto l'onere erariale pagato anticipatamente sul totale del credito rimane a carico del creditore;

al capo III del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 agosto 2012, n. 163, sono presenti disposizioni volte a incentivare le attività imprenditoriali, a migliorare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, a rendere più trasparente la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a modificare la disciplina delle impugnazioni, sia di merito che di legittimità, prevedendo un filtro di inammissibilità dell'appello qualora il giudice rilevi l'infondatezza di merito, a stabilire per ciascun grado di giudizio quale sia il termine entro il quale la durata del processo non può essere dichiarata irragionevole ai fini dell'indennizzo;

le citate disposizioni sono volte a favore lo sviluppo economico, il contenimento dei costi, la trasparenza delle procedure e la semplificazione burocratica, ma gli interroganti ritengono che sia necessario integrarle intervenendo anche nelle procedure esecutive giudiziali al fine di agevolare il pronto recupero del credito e ridurre l'onerosità dell'operazione che in alcuni casi la rende sconveniente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, e con quali strumenti, per rendere più agevole e meno onerosa la procedura di recupero del credito;

se intenda intervenire per far sì che l'onere erariale sia corrisposto successivamente al recupero e sulla base della somma effettivamente recuperata.