Pubblicato il 25 settembre 2013, nella seduta n. 110
LEPRI , CANTINI , CASSON , COCIANCICH , COLLINA , CUCCA , CUOMO , D'ADDA , DE MONTE , DI GIORGI , DEL BARBA , FATTORINI , FAVERO , FERRARA Elena , FILIPPI , GINETTI , MANASSERO , MORGONI , MOSCARDELLI , OLIVERO , ORRU' , PADUA , RUSSO , SANTINI , SUSTA , TONINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 è stato bandito un concorso per l'immissione in ruolo di insegnanti in ogni regione e per ogni classe di concorso e, altresì, si è dichiarata costituita una graduatoria di merito per gli idonei non vincitori;
nelle istruzioni operative diramate con la circolare n. 21 del 21 agosto 2013 si afferma che: "Il decreto che individua i vincitori del concorso bandito con decreto del direttore generale n. 82 del 24 settembre 2012 potrà essere utilizzato, per le immissioni in ruolo, se approvato in via definitiva entro il 31 agosto 2013 nel limite massimo dei posti messi a concorso. Qualora i vincitori del concorso decreto del direttore generale n. 82 del 2012 siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso, la differenza va assegnata alle graduatorie ad esaurimento";
nelle stesse istruzioni operative non risultano peraltro indicazioni circa i casi in cui i posti previsti per le immissioni in ruolo superi il numero dei vincitori del concorso. In molte regioni e per diverse classi di concorso (ad esempio Piemonte e classe di concorso A059 matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado) è stato autorizzato un numero di immissioni in ruolo maggiore rispetto al numero di posti banditi con il concorso e contemporaneamente la corrispondente graduatoria ad esaurimento è da tempo esaurita;
nessuna normativa è intervenuta a modificare quanto disposto nel decreto legislativo n. 297 del 1994 che, all'articolo 400, comma 17, prevede che "Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo" e, al comma 19, prevede che "Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili";
ritenuto che:
è ragionevole e opportuno permettere l'accesso alla cattedra a personale giudicato, con concorso, idoneo all'insegnamento; in caso contrario si ripeterebbe l'assegnazione di dette cattedre a tempo determinato a personale privo delle previste abilitazioni. Si arriverebbe diversamente al controsenso di una scuola statale con requisiti inferiori a quelli richiesti alle scuole paritarie, che devono assumere personale abilitato;
è altresì ragionevole e opportuno provvedere ad autorizzare le immissioni in ruolo previste attingendo dalla graduatoria di merito, stante la vigenza del decreto legislativo n. 297 del 1994 e in particolare del comma 19, qualora sia esaurita la graduatoria ad esaurimento, sia validamente costituita la graduatoria di merito con tutti gli idonei che hanno superato le prove selettive (in particolare del concorso bandito con DDG n. 82 del 24 settembre 2012) e, contemporaneamente, il numero delle immissioni in ruolo autorizzato per l'anno scolastico 2013/2014 sia superiore al numero dei posti messi a concorso;
premesso inoltre che:
con decreto ministeriale del 10 settembre 2010 sono stati istituiti i percorsi abilitanti denominati tirocini formativi attivi volti a fornire l'abilitazione all'insegnamento mediante un concorso iniziale, un percorso universitario con esami, un tirocinio pratico nelle istituzioni scolastiche e un esame di abilitazione;
con decreto del 25 marzo 2013 si è disposto il blocco all'inserimento di detto personale qualificato nelle graduatorie ad esaurimento e ne è stato impedito anche l'aggiornamento delle graduatorie di istituto;
alla luce delle normative attuali, ove fossero esaurite le graduatorie ad esaurimento e non si attingesse o si esaurissero anche le graduatorie di merito del concorso di cui al DDG n. 82 del 2012, i dirigenti scolastici dovrebbero attingere per l'assegnazione di contratti a tempo determinato alle graduatorie di terza fascia di istituto riservate al personale non abilitato, arrivando all'assurdo di assegnare cattedre al personale privo di qualifica. Anche in questo caso si arriverebbe al controsenso di porre la scuola statale al di sotto degli standard richiesti alle scuole paritarie, a cui è imposto per legge l'assunzione di personale abilitato;
ritenuto ragionevole che si provveda all'emanazione di una circolare che regoli la possibilità di aggiornamento delle graduatorie di istituto, permettendo al personale abilitato l'iscrizione in seconda fascia a loro spettante; in alternativa pare ragionevole che siano creati elenchi prioritari provinciali o regionali contenenti il personale abilitato, che assicurino una precedenza nell'assegnazione degli incarichi a tempo determinato e delle supplenze rispetto ai colleghi non abilitati della terza fascia delle graduatorie di istituto,
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo in merito alle questioni illustrate.