Atto n. 4-00715

Pubblicato il 6 agosto 2013, nella seduta n. 89

SAGGESE , FEDELI , DI GIORGI , PIZZETTI , ALBANO , BERTUZZI , CANTINI , CARDINALI , CIRINNA' , COLLINA , CUCCA , CUOMO , D'ADDA , FABBRI , FAVERO , FERRARA Elena , FORNARO , GOTOR , LAI , LUMIA , ORRU' , PAGLIARI , RUSSO , SCALIA , SPILABOTTE , TOMASELLI , VALENTINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali. -

Premesso che:

l'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", ha dettato norme in materia di relazioni commerciali di prodotti agricoli e agroalimentari;

in base a tale articolo, i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e i pagamenti devono avvenire inderogabilmente entro il termine di 30 giorni per le merci deteriorabili e di 60 per le altre merci;

il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento comporta una sanzione amministrativa che va da 500 a 500.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata di vigilare sull'applicazione delle disposizioni e di comminare le sanzioni previste;

successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato emanato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", che ha introdotto norme in materia di termini di pagamento per tutte le transazioni commerciali;

il decreto legislativo fissa i termini di pagamento nella misura di 30 giorni, ma prevede altresì che nelle transazioni tra imprese le parti possano pattuire un termine di pagamento superiore ai 30 giorni o addirittura superiore a 60, purché non sia gravemente iniquo per il creditore e sia espressamente stabilito in forma scritta;

infine, dispone che gli interessi moratori siano determinati nella misura degli interessi legali di mora, mentre nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso;

considerato che:

l'ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, con nota del 26 marzo 2013, ha evidenziato che l'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 deve essere considerato tacitamente abrogato, nella parte relativa ai termini di pagamento e alle relative sanzioni, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 2012;

lo stesso ufficio ha peraltro messo in evidenza che il decreto legislativo è stato emanato in attuazione di una direttiva comunitaria e che, pertanto, le norme in questione non possono in ogni caso ricevere applicazione, in ossequio al principio della prevalenza del diritto dell'Unione europea rispetto al diritto interno;

in risposta, l'ufficio legislativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con nota del 2 aprile 2013, si è espresso in senso diametralmente opposto, ritenendo pienamente vigente l'art. 62 del decreto-legge n. 1/2012, in quanto tale disposizione reca norme speciali, le quali non sono abrogate da norme generali successive alla luce del principio "lex posterior generalis non derogat legi priori speciali";

la nota del 2 aprile precisa peraltro che la stessa direttiva 2011/7/UE fa espressamente salva la possibilità che il legislatore interno adotti o mantenga disposizioni di maggior favore per i creditori rispetto a quelle necessarie per conformarsi alla direttiva;

la medesima nota sottolinea poi che in base al secondo comma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 231 del 2002, che non è stato novellato dal decreto legislativo n. 192/2012, sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore;

infine, la nota evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013, ha deliberato di adottare il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012;

si registra pertanto uno stato di profonda incertezza sul regime giuridico delle transazione commerciali aventi ad oggetto i prodotti agricoli e agroalimentari,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per far chiarezza sulla questione.