Pubblicato il 10 luglio 2013, nella seduta n. 63
SIMEONI , ROMANI Maurizio , MORRA , BENCINI , TAVERNA , BOCCHINO , BATTISTA , BERTOROTTA , CAMPANELLA , GIARRUSSO , COTTI , MANGILI , CAPPELLETTI , PAGLINI , BOTTICI , VACCIANO , FATTORI , PUGLIA , BLUNDO , GAETTI , MOLINARI , SCIBONA , AIROLA , BIGNAMI , BULGARELLI , MUSSINI , SERRA , SANTANGELO , CASTALDI , PETROCELLI , DONNO , FUCKSIA , MONTEVECCHI - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
secondo alcune notizie di stampa a Firenze, dalle ore 17.00 del 29 giugno alle ore 03.00 del 30 giugno 2013, il monumento nazionale noto come Ponte Vecchio è stato interdetto a cittadini e turisti per far spazio ad un evento privato legato all'iniziativa "Ferrari Cavalcade 2013";
risulta agli interpellanti che l'amministrazione comunale di Firenze non avrebbe provveduto a dare l'opportuno preavviso alla cittadinanza, costringendo i pedoni che necessitavano di transitare da un lato all'altro dell'Arno ad effettuare una lunga deviazione;
a parere degli interpellanti l'evento "Ferrari Cavalcade 2013" non avrebbe perseguito nessun interesse culturale, ricreativo o utile per la cittadinanza di Firenze;
a quanto risulta agli interpellanti il Sindaco di Firenze, Matteo Renzi, replicando ad alcune polemiche sorte a seguito della chiusura di Ponte Vecchio, ha dichiarato che l'evento avrebbe portato nelle casse del Comune la somma di 130.000 euro e che l'indotto sarebbe stato di circa un milione di euro;
i consiglieri comunali di Firenze Grassi e De Zordo hanno evidenziato in Consiglio comunale le loro perplessità circa la trasparenza della procedura, la provenienza e la destinazione delle somme percepite dall'amministrazione comunale, senza ricevere risposta alcuna;
considerato che:
il Ponte Vecchio di Firenze è un monumento di interesse nazionale, famoso in tutto il mondo ed uno dei simboli del nostro Paese, sopravvissuto miracolosamente agli eventi storici, a cui anche i nazisti, durante i bombardamenti del 1944, hanno riconosciuto grande rilevanza risparmiandolo dalla distruzione;
la legge 7 agosto 1990 n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", norma cardine del sistema amministrativo, stabilisce al comma 1 dell'articolo 1 che "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza"; al comma 1-bis dello stesso articolo, specifica che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente";
il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locai, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 142, comma 1, dispone: "Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico";
considerato inoltre che, a giudizio degli interpellanti:
non risulterebbero evidenti gli interessi pubblici, culturali o ricreativi tali da giustificare la chiusura del 29 giugno 2013 del Ponte Vecchio alla cittadinanza, così come non appare che siano stati rispettati i criteri di efficienza e trasparenza necessari per l'esercizio del potere pubblico;
il Comune di Firenze, alla luce della normativa citata, avrebbe adottato tale decisione in piena violazione di legge ed in modo autoritativo ed arbitrario,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se non intenda attivarsi nei limiti delle proprie competenze presso l'amministrazione competente al fine di verificare la correttezza e trasparenza del procedimento adottato dalla Giunta del Comune di Firenze relativo la chiusura del Ponte Vecchio, monumento di interesse nazionale;
se non ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'amministrazione comunale di Firenze, anche in base al potere di controllo sugli organi degli enti locali previsto dal citato articolo del testo unico degli enti locali.