Atto n. 4-01086

Pubblicato il 12 dicembre 2001
Seduta n. 90

GASBARRI, LAVAGNINI. - Al Ministro dell'interno. -

Premesso:

            che il dottor Umberto Di Pietro è stato eletto consigliere comunale a Guidonia-Montecelio nelle elezioni svoltesi nel 1996;

            che il dottor Di Pietro è stato nominato assessore al comune di Sant’Angelo Romano nel 1999 essendo già consigliere comunale in altro comune;

            che in data 22 maggio 2000 con atto n. 23 il Consiglio comunale di Guidonia-Montecelio ha proceduto alla convalida dei consiglieri, tra cui quella del dottor Di Pietro;

            che il 23 giugno del 1999 la Prefettura di Roma, rispondendo ad un quesito posto con nota n. 2777 del 22 giugno, fa presente che l’articolo 33 comma 4 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 23 della legge n. 81 del 1993, prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, qualora lo statuto lo consenta, si può procedere alla nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio purché siano «in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere»;

            che, sempre nella nota della Prefettura, si evidenzia in particolare che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 della legge n. 154 del 1981, costituisce causa di incompatibilità ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere comunale in due comuni;

            che, infine, la nota delle Prefettura di Roma evidenzia come per il combinato disposto dell’articolo 23 della legge n. 81 del 1993 e degli articoli 2 e 4 della legge n. 154 del 1981 si evince l’incompatibilità tra la carica di consigliere di un comune e quella di assessore presso un altro comune;

            che la nota della Prefettura sopra citata non è stata protocollata dal Comune, pur essendo rivolta al Sindaco del Comune stesso;

        considerato:

            che l’Amministrazione comunale di Guidonia-Montecelio non ha ancora risposto alla nota protocollo n. 16934 del 22 maggio 2000, a firma dei signori Petracchi e Cardoni, nella quale si rilevava tra l’altro l’ineleggibilità del dottor Di Pietro, in quanto assessore presso il Comune di S. Angelo Romano, carica che tuttora detiene;

            che l’articolo 33 della legge n. 142 del 1990, sia nella formulazione originaria che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 81 del 1993, consente la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso però dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;

            che l’articolo 4, comma 2, della legge n. 154 del 1981 dispone che la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere in altro comune stabilendo di conseguenza l’incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore in un comune diverso,

        si chiede di sapere:

            se non si ritenga incompatibile la carica di consigliere comunale con quella di assessore in un comune diverso;

            se non si ritenga il dottor Di Pietro ineleggibile alla carica di consigliere comunale in quanto assessore in un comune diverso;

            quali iniziative si intendono prendere per ripristinare una situazione lesiva dei dettami di legge.