Pubblicato il 29 gennaio 2002
Seduta n. 107
LAVAGNINI, VERALDI, GASBARRI, RIGONI, TREU, GAGLIONE, LAURIA, BEDIN, BETTONI BRANDANI, MURINEDDU, CASTELLANI, CAVALLARO, MONTAGNINO, BATTISTI. - Al Ministro dell'interno. -
Premesso che:
il dottor Umberto Di Pietro è stato eletto consigliere comunale di Guidonia Montecelio nelle elezioni del 1996; nel 1999, ricoprendo tale carica, è stato nominato assessore al comune di Sant’Angelo Romano; nel 2000 è stato poi rieletto sempre al comune di Guidonia e che pertanto, dal 1999 al 2000 si è trovato in una condizione di incompatibilità fra la carica di consigliere e quella di assessore;
che con delibera n. 23 del 22 maggio 2000, contrariamente alla previsione legislativa, il Consiglio comunale di Guidonia ha proceduto alla convalida degli eletti, tra cui il dottor Di Pietro, quando questi già ricopriva l’incarico di assessore a Sant’Angelo;
che la Prefettura di Roma in una prima nota in data 23 giugno 1999 indirizzata al sindaco di Sant’Angelo rilevava come ai sensi dell’articolo 33, comma 4, legge n. 142 del 1990, come sostituito dall’articolo 23, legge n. 81 del 1993, nei comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti si possa procedere alla nomina di assessori «esterni», a condizione che lo statuto lo consenta e che costoro siano in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere;
che sempre la stessa nota prefettizia sottolinea come l’articolo 4, comma 2, legge n. 154 del 1981 prevede, fra le cause di incompatibilità, quella di ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere in un altro comune e che quindi, dal combinato disposto dell’articolo 23, legge n. 81 del 1993 e degli articoli 2 e 4, legge n. 154 del 1981, si evince l’incompatibilità tra la carica di consigliere di un comune e quella di assessore presso altro comune;
che in data 16 ottobre 2001 alcuni consiglieri comunali di Guidonia hanno inviato un esposto al Prefetto di Roma in cui evidenziano che la condizione di incompatibilità del dottor Di Pietro è stata ribadita dal decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo Unico in materia di Enti Locali, e che, malgrado tale previsione normativa, il Consiglio comunale di Guidonia ha comunque proceduto alla convalida dell’elezione di Di Pietro in data 22 maggio 1999;
che il Prefetto di Roma con una seconda nota in data 12 novembre 2001 inviata stavolta al Presidente del Consiglio comunale di Guidonia, conferma che dal combinato disposto degli articoli 47, commi 3 e 4 e 65, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000, deriva l’impossibilità di ricoprire contemporaneamente la carica di consigliere e quella di assessore in due comuni diversi, come del resto già rilevato nella precedente nota inviata al sindaco di Sant’Angelo in data 23 giugno 1999;
che il Prefetto di Roma con una terza nota indirizzata allo stesso sindaco di Sant’Angelo, ribadisce il suo precedente orientamento sulla condizione di incompatibilità del dottor Di Pietro, invocando, a sostegno della correttezza della sua interpretazione, la sentenza della Cassazione n. 2490 del 2000 Sezione I Civile, il consolidato orientamento ministeriale in materia, nonché la circostanza che nel caso di specie, non si è operata alcuna interpretazione in via analogica, perché la fattispecie in esame risulta espressamente regolata dal decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al combinato disposto degli articoli 47, commi 3 e 4 e 65, comma 2;
che il Prefetto di Roma con un fax urgente indirizzato al Presidente del Consiglio comunale di Guidonia in data 4 dicembre 2001, interveniva per la quarta volta richiamando la precedente nota del 12 novembre 2001, rinnova la richiesta di elementi conoscitivi in ordine alle determinazioni assunte;
che per la quinta volta, con ulteriore fax sempre diretto al Presidente del Consiglio comunale di Guidonia in data 12 dicembre 2001, il Prefetto di Roma rilevava come la procedura di rimozione delle cause di incompatibilità sia disciplinata espressamente dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che la condizione di incompatibilità deve essere contestata dal Consiglio comunale di cui l’interessato fa parte, sia d’ufficio che su istanza di un consigliere o di ciascun elettore; l’interessato ha quindi dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità, scaduti i quali il Consiglio potrà deliberare sulla sussistenza o meno della stessa;
che tale orientamento prefettizio è stato riconfermato dallo stesso Segretario Generale del comune di Guidonia, dottor Gullace, il quale ha rilevato l’incompatibilità del consigliere Di Pietro con nota ufficiale inviata al Presidente del Consiglio comunale, di cui è stata data notizia al Consiglio in data 28 dicembre 2001;
che con esposto al Prefetto di Roma in data 11 gennaio 2002 alcuni capigruppo consiliari di Guidonia, denunciavano la colpevole inerzia del Sindaco e del Presidente del Consiglio comunale nell’avviare la procedura di contestazione dell’incompatibilità del dottor Di Pietro, sollecitando l’intervento del Prefetto per garantire il rispetto della legge,
si chiede di sapere:
se il comportamento per mancata revoca di persona incompatibile del Sindaco di Sant’Angelo, rilevato nella nota della Prefettura di Roma sin dal giugno 1999, non sia rilevabile ai fini della costituzione del numero legale delle riunioni della Giunta Municipale, sia ai fini della responsabilità contabile e amministrativa per gli atti adottati con la presenza di persona incompatibile con l’incarico e sia di carattere penale per la assoluta inadempienza ad intervenire nonostante ben cinque note del Prefetto di Roma, che configura, oltre che un abuso anche un interesse illegittimo;
se permanendo tale stato non si debba rilevare l’invalidità di tutti gli atti adottati dal Consiglio comunale di Guidonia ogni qualvolta la presenza del consigliere Di Pietro sia stata determinante ai fini della sussistenza del numero legale;
se non si ritenga di dover avviare su tali atti un’indagine ispettiva, informando tempestivamente la Corte dei conti;
se non si debba altresì valutare la rilevanza penale per omissione o per interessi non legittimi posta in essere da quanti hanno avuto interesse all’illegittimo mantenimento in carica del consigliere;
se non si ritenga opportuno che il Presidente del Consiglio comunale ponga celermente all’ordine del giorno la questione in oggetto, con l’adozione delle procedure per la rimozione dell’incompatibilità, adottando la votazione per appello nominale, in modo tale che sia chiara e definitiva la responsabilità che personalmente ogni componente dell’assemblea si assume in ordine a tale inquietante vicenda.