Atto n. 4-01744

Pubblicato il 12 aprile 2007
Seduta n. 139

SODANO , CAPELLI - Al Ministro della pubblica istruzione. -

Premesso che:

in data 22 novembre 2004 veniva indetto, con decreto dirigenziale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, il bando relativo al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, nell'ambito della Regione Sicilia;

da quanto riportato dalla stampa locale e dalla denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo presentata da alcuni professori che avevano partecipato al concorso, risulta che:

i compiti sono stati controllati e corretti dalla Commissione giudicante in un tempo medio di circa tre minuti, con punte da 1'59" (un saggio e un progetto in media di sei pagine l'uno);

la Commissione giudicatrice, composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente, ed articolata in due sottocommissioni (di solo due componenti), nel procedere alla valutazione degli elaborati ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dallo stesso bando;

il Presidente non ha esplicitato in quale sottocommissione ha svolto il suo ruolo di terzo giudice poiché le correzioni degli elaborati avvengono in seduta unica, ma di converso ha firmato i verbali di avvenuta correzione di entrambe le sottocommissioni;

l'assenza della griglia e i tempi fulminei ed impossibili impiegati per la correzione degli elaborati hanno determinato il ricorso al TAR Sicilia di centinaia di candidati non ammessi alle prove orali;

il TAR, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando un danno grave, ha emesso ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;

la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente commissione (contravvenendo in questo modo a sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi regionali che, in casi simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova commissione);

a seguito di questa rivalutazione, ad alcuni candidati, cui era stato attribuito in uno dei due elaborati la votazione di 21/30, il voto è stato abbassato a 17/30, rendendoli di fatto non ammissibili alla prova orale;

da documentazione ottenuta, ai sensi della legge sulla trasparenza 7 agosto 1990, n. 241, da alcuni candidati che hanno proposto ricorso, è risultato che alcuni saggi di candidati che avevano superato la prova (con votazioni medio-alte) contenevano ripetuti gravissimi errori di sintassi e grammaticali;

la Commissione esaminatrice nel verbale n. 10 del 15 febbraio 2006 recita testualmente «la Commissione, pur tenendo presente la rilevanza complessiva dei criteri normativi, ritiene che il criterio relativo alla forma espressiva costituisca elemento da valutare con priorità sotto il profilo della correttezza sintattica e grammaticale»;

la Direzione scolastica generale a tutela del Ministero della pubblica istruzione ha impugnato la sentenza del TAR che dava pienamente ragione ad una ricorrente della provincia di Palermo, mediante l'Avvocatura dello Stato, di fronte al CGA di Palermo, il quale in data 19 ottobre 2006, con l'ordinanza n. 861 del 2006 rigetta l'appello dell'Avvocatura e conferma la sentenza del TAR,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di accertare la piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per la correzione degli elaborati;

se non si ritenga indispensabile, in ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la regola fondante in simili circostanze.