Pubblicato il 19 dicembre 2017, nella seduta n. 918
BUCCARELLA , SANTANGELO , CASTALDI , LUCIDI , PUGLIA , DONNO , TAVERNA , CAPPELLETTI , MONTEVECCHI , GIARRUSSO , BERTOROTTA , PAGLINI , GIROTTO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
si apprende da notizie di stampa ("ilfattoquotidiano" del 2 dicembre 2017) che la gestione dei concorsi per professore di prima e di seconda fascia nell'Università di Foggia, appare caratterizzata da gravi e numerose criticità;
le informazioni hanno formato oggetto di approfondita verifica e hanno avuto numerosi riscontri documentali, tra i quali si è accertata la presentazione di esposti, con indagini penali in corso, e di numerosi ricorsi al TAR;
sarebbe emersa, tra l'altro, la violazione delle norme sull'età pensionabile, per effetto di una modifica del regolamento didattico di Ateneo, cui è stata riconosciuta idoneità derogatoria rispetto alle norme vigenti di rango legislativo;
secondo gli interroganti, circa i concorsi svoltisi presso l'Università di Foggia, risulterebbe: a) l'abuso del potere regolamentare dell'Università, con l'introduzione di norme (verosimilmente illegittime) volte a favorire i destinatari di nomine per incarichi conferiti dal rettore; b) la ripetuta modificazione e/o violazione dei regolamenti interni, che ha condotto con significativa regolarità a risultati concorsuali utili per delegati rettorali e titolari di incarichi di nomina rettorale; c) la mancata o intermittente considerazione di ipotesi di conflitto di interessi e/o di violazioni del codice etico; d) il mancato rispetto delle regole della pubblicazione degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero mancata pubblicazione o avvisi pubblicati anche soli 3 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, con conseguente impossibilità o grave difficoltà di assicurare la pubblicità legale al bando e la par condicio tra i concorrenti, tale da garantire la più ampia partecipazione dei candidati esterni;
tali circostanze hanno condotto, a parere degli interroganti, a risultati allarmanti da un punto di vista statistico;
considerato che, risulta agli interroganti:
dalla conclusione della prima abilitazione scientifica nazionale, in attuazione della legge Gelmini (legge n. 240 del 2010), dal 2015 nell'Università di Foggia si sarebbero concluse 48 procedure concorsuali per professore di prima e di seconda fascia;
in 46 casi su 48 il vincitore sarebbe un candidato interno; solo 2, quindi, i casi di vincitore esterno, candidato unico, assunto dall'Università di Foggia;
in 39 casi su 48 alla procedura avrebbe partecipato un solo candidato: su almeno 3 dei soli 9 casi con più candidati pende ricorso al TAR;
in un altro caso in cui, tra più candidati, ha vinto un esterno, l'Università di Foggia non avrebbe proceduto alla chiamata;
in ben 11 casi (tra i quali quelli oggetto di esposti e ricorsi al TAR), per lo più concentrati a valle della citata introduzione di norme regolamentari volte a favorire i destinatari di nomine per incarichi conferiti dal rettore, i vincitori sarebbero stati delegati rettorali o loro congiunti, una allieva diretta del rettore, componenti designati dal rettore (non eletti) in seno agli organi accademici;
a parere degli interroganti, i dati evidenziati farebbero emergere gravi sospetti di favoritismo per i candidati interni a danno dei candidati esterni, sia, sul versante interno, a favore di candidati del team del rettore;
considerato inoltre che:
sulla questione dell'età pensionabile si riscontrerebbe che l'Università di Foggia nel 2016 ha deliberato in generale e pro futuro l'avvio dell'anno accademico in data 1° ottobre, in deroga alla data legislativamente fissata nel primo novembre di ogni anno (art. 19 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, mai abrogato);
a parere degli interroganti, se tale decisione rientra senz'altro nell'autonomia riconosciuta alle Università, per quanto attiene alla organizzazione didattica (e si ha notizia di decisioni analoghe in altri atenei), non può mai incidere sullo stato giuridico del personale, né sull'innalzamento dell'età pensionabile, su cui, come noto, vi è competenza legislativa esclusiva del legislatore statale, neppure in modo indiretto, a pena fra l'altro di una inaccettabile lesione del principio di uguaglianza tra tutti gli interessati;
risulterebbe, invece, che, in applicazione della modifica regolamentare, alla data odierna sia in servizio il professor Giovanni Cipriani (ordinario), che ha compiuto il settantesimo anno di età il 30 ottobre 2017, prima della fine legislativamente fissata dell'anno accademico al termine del quale, per legge, doveva essere collocato a riposo,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per porre rimedio alle criticità segnalate e arginare le conseguenze negative nei confronti dei soggetti coinvolti, dell'intera comunità accademica dell'Università di Foggia e dell'immagine dell'Università italiana in generale.