Legislatura 18ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 208 del 01/12/2020
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 201
La Commissione giustizia esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime un parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) L’articolo 1, comma 1, lettera d) dello schema di decreto contiene inserisce nell’articolo 1 della legge n. 69 del 2005 il comma 4-quinquies, stabilendo che su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifichi al Consiglio e alla Commissione l’elenco degli accordi e delle intese, indicati al comma 4-quater, che l’Italia intende continuare ad applicare.
La norma prevede che al suddetto adempimento si debba provvedere nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore «del presente decreto».
Occorre, pertanto, provvedere ad emendare il refuso suddetto sostituendo il riferimento suddetto con le parole: «della presente disposizione».
2) L’articolo 27 della legge n. 69 del 2005, riguardante le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata, attribuisce al Ministro della giustizia il potere di rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, l’esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale (cd. mandato di arresto europeo esecutivo).
Quando invece il transito del cittadino o della persona residente in Italia è richiesto in vista dell’esercizio dell’azione penale (cd. mandato di arresto europeo processuale), al Ministro della giustizia è riconosciuta la facoltà di «subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione».
Lo schema di decreto ha apportato rilevanti modifiche all’esecuzione dei mandati di arresto europei emessi nei confronti di persone che non siano in possesso della cittadinanza italiana ma che risiedano stabilmente nel nostro Paese.
La disciplina risultante da tali modifiche prevede che:
- per i cittadini di altri Stati membri, tanto il rifiuto della consegna a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo, quanto la subordinazione della consegna alla condizione di "rinvio" in Italia nei casi di mandato di arresto europeo processuale, sono consentiti unicamente se le persone risiedano legittimamente ed effettivamente in Italia da almeno cinque anni;
- per i cittadini extracomunitari, invece, non è invece consentito né il rifiuto di consegna per i mandati di arresto europei cd. esecutivi, né la subordinazione della consegna alla condizione di "rinvio" in Italia.
Appare opportuno, pertanto, valutare se non occorra uniformare a tale regime anche la disciplina del transito che, come visto, continua a prevedere la possibilità di rifiuto e di subordinazione della consegna a fronte della mera residenza della persona in Italia e senza alcuna distinzione fra cittadini UE e cittadini extra UE.
3) L’articolo 19 della decisione quadro è dedicato all’audizione della persona richiesta in consegna.
Al paragrafo 3, la disposizione prevede che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione debba avere la possibilità di incaricare un’altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione delle previsioni dettate in relazione a tale incombente.
Prima della riforma del Libro XI del Codice di procedura penale, attuata con d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, la corte di appello era l’ufficio giudiziario competente ad eseguire tanto il mandato di arresto europeo, quanto le richieste di assistenza giudiziaria (cd. rogatorie).
Per queste ultime l’articolo 725 del codice di procedura penale prevedeva che, nell’ordinare l’esecuzione della rogatoria, la corte di appello potesse delegare, oltre che uno dei componenti del collegio, anche il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti dovevano compiersi.
L’applicazione, quantomeno in via analogica, di tale disposizione consentiva di ritenere soddisfatta la previsione dell’articolo 19(3) della decisione quadro sopra ricordata.
Ciò non è più possibile a seguito della riforma del 2017, che ha attribuito al pubblico ministero distrettuale la competenza ad eseguire le rogatorie.
Si ritiene, pertanto, che sia opportuno valutare l’inserimento nell’articolo 15 della legge n. 69 del 2005 di una previsione volta a consentire alla corte di appello competente per l’esecuzione del mandato di arresto europeo di delegare al giudice per le indagini preliminari l’audizione della persona ricercata eventualmente richiesta dall’Autorità di emissione.
4) A seguito delle modifiche apportate alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro 2009/299/GAI, l’articolo 30 della legge n. 69 del 2005, recante la disciplina del contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura attiva, è stato adeguato mediante il semplice innesto di un richiamo della seconda decisione quadro, senza procedere ad un effettivo adattamento della disposizione.
Per effetto di tale intervento, quest’ultima da un lato rinvia al modello standardizzato allegato alla decisione quadro 2002/584/GAI "come modificato dall’articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI", dall’altro elenca alcune soltanto delle informazioni richieste dal suddetto modello.
Risulta pertanto opportuno valutare una nuova modifica volta a restituire maggiore chiarezza alla formulazione della norma.
5)L'articolo 21 dello schema di decreto, introducendo un nuovo articolo (27-bis) alla legge 22 aprile 2005, n. 69, disciplina le modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari.
La norma è stata dettata in conseguenza della drastica riduzione dei tempi della procedura di consegna e, dunque, della necessità accelerarne il più possibile i tempi.
In particolare il comma 4 dell'articolo 27-bis, prevede una disciplina transitoria: "Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma l, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari è consentita anche tramite posta elettronica certificata."
A tal proposito sarebbe opportuno inserire una disciplina che vada ulteriormente a specificare il dettaglio relativo all'impego della PEC, come è ad esempio avvenuto con l’articolo 24 del dl 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), per il quale si è altresì previsto:
- che la trasmissione degli atti debba essere effettuata «presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici;
- che, con il medesimo provvedimento del direttore di DGSIA, vengano indicate «le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio»;
- che, ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite pec, «il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico» e che, ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo «provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.».
Inoltre, potrebbe anche risultare possibile utilizzare un sistema operativo più efficiente e sicuro della PEC, probabilmente attivabile in tempi assai brevi.