Risposta alle interrogazioni n. 4-01479, 4-03025, 4-01160
Fascicolo n.134

Risposta. - L'atto di sindacato ispettivo sottolinea, nel contesto anteriore al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, le esigenze dei comuni in relazione alla liquidazione dei contributi riferibili alle annualità pregresse.

Come noto, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, sino ad allora poste a carico dei comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa, offrendo l’opportunità, una volta fronteggiata l’emergenza, di costruire una prospettiva di maggiore efficienza, equità e risparmio economico.

Il Ministero della giustizia ha assunto, sin nell’immediatezza, una serie di iniziative preparatorie, nella prospettiva di agevolare 1'indifferibile trasferimento di funzioni, previsto ed effettivamente entrato in vigore dal 1° settembre 2015, adottando nuove misure organizzative, tese a garantire la continuità dei servizi e dell’attività giurisdizionale.

Al fine di raccogliere, attraverso il metodo del confronto, i contributi dei soggetti coinvolti dall’attuazione del nuovo modello di gestione, il Ministro della giustizia ha, in particolare, istituito un Tavolo tecnico permanente, aperto alle amministrazioni interessate, per la coerente definizione degli indirizzi politici delle amministrazioni centrali e per il monitoraggio delle attività necessarie alla relativa, coerente, attuazione.

E’ stata, pertanto, avviata e consolidata una proficua interlocuzione con gli enti istituzionali coinvolti, in special modo con l’Associazione dei comuni italiani, grazie alla quale si è pervenuti all’adozione congiunta di una convenzione quadro, sperimentando la praticabilità di forme di collaborazione tra amministrazione centrale ed amministrazioni periferiche, in termini di assistenza e supporto.

E’ stato, poi, adottato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 agosto 2015, che assume la peculiare funzione, nel quadro generale consegnato dalla legge di stabilità 2015 e dalla recente adozione del regolamento di organizzazione dell’intero apparato ministeriale, di approntare le misure necessarie ad individuare i soggetti funzionalmente competenti alla definizione del procedimento decisionale di spesa, a delinearne i compiti e a definirne i rapporti con l’amministrazione centrale.

Nell’ottica di potere efficacemente gestire ed assicurare sul territorio la continuità dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, si è sostenuta l’introduzione, nel decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, dell’articolo 21-quinquies, che prevede come gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale.

In tale quadro, va sottolineato come il Ministero della giustizia sia attivamente impegnato anche nella promozione delle attività formative dei soggetti coinvolti nel procedimento di spesa. Dal settembre 2015, difatti, si sono svolti periodici incontri di riflessione, l’ultimo dei quali proprio il 16 giugno 2016, condivisa sul nuovo modello di gestione con il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed i procuratori generali presso le corti d’appello, anche al fine di delineare linee guida comuni.

Analoghe iniziative sono state rivolte, su impulso del Ministro e con la collaborazione della scuola superiore della magistratura, ai dirigenti, giudiziari ed amministrativi, per agevolare una nuova cultura dell’innovazione.

L’impianto delle misure che ha delineato il passaggio al nuovo modello di gestione della spesa si è incentrato, pertanto, sulla edificazione di comuni basi culturali e su un rinnovato rapporto con gli enti locali, soprattutto con i comuni, chiamati a sostenere la giurisdizione, secondo un rinnovato equilibrio, che intende valorizzare il patrimonio di esperienze ed il ruolo di prossimità tradizionalmente svolto per potenziare i rapporti tra il cittadino e le istituzioni.

Ed è proprio grazie al sostegno dei comuni ed alle sinergie sviluppate in sede locale che la transizione si è svolta, senza evidenziare particolari disservizi, pur con le inevitabili difficoltà che il cambiamento ha comportato.

Nel passaggio al nuovo modello di gestione, si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai comuni, in virtù della pregressa gestione diretta della spesa.

Preme, difatti, sottolineare anche in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio del nuovo sistema abbia orientato l’impegno del Ministero nel regolare, definitivamente e al più presto, le posizioni pendenti, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione.

Il Ministro della giustizia ha adottato tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative, che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.

L’interrogazione offre l’occasione per rappresentare come il procedimento di liquidazione dei contributi sia particolarmente complesso.

Sul punto va, preliminarmente, rilevato come, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, la determinazione del contributo da erogare ai comuni dovesse essere assunta, annualmente, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’Interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute.

Con il fine di allineare la scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica, fissati anche in ambito comunitario, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, aveva, poi, previsto per il Ministero della giustizia risparmi, in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l’anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, in termini di minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

I tempi e l’entità dei contributi erogabili sono stati, pertanto, essenzialmente condizionati dalle misure di risparmio, previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012: oltre ad attendere che le spese siano indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte poi al vaglio della Commissione di manutenzione, la liquidazione è disposta con decreto interministeriale a firma dei Ministri della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze, secondo rigide percentuali di rimborso.

Con riferimento all’anno 2012, dalle informazioni assunte presso il Ministero dell’economia e delle finanze e attraverso le competenti articolazioni ministeriali, consta come il decreto interministeriale volto a rideterminare i contributi per le spese sostenute e rendicontate dai comuni, abbia assegnato una somma pari a circa 77 milioni di euro, fino alla concorrenza dell’importo stanziato sul capitolo 1551, da imputarsi all’esercizio finanziario 2013.

Per lo stesso esercizio era già stato erogato, con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo Dicastero del 5 marzo 2014, un acconto pari a circa 65 milioni di euro.

Lo stesso decreto interministeriale ha determinato nel 25,88 per cento circa delle spese effettivamente sostenute dai comuni, la misura del rimborso liquidabile.

Con decreto del direttore generale delle risorse e tecnologie di questo Dicastero del 7 dicembre 2015 si è, pertanto, provveduto all’erogazione del saldo e, per alcuni comuni, è stata operata la decurtazione degli importi erogati in acconto per le annualità precedenti, risultati eccedenti rispetto al contributo effettivamente determinato.

Il decreto per le spese sostenute nell’anno 2013, inoltre, è stato già firmato dal Ministro della giustizia e, il 13 maggio 2016, dal Ministero dell’interno, ed è, allo stato, in attesa della sottoscrizione del Ministro dell’economia e delle finanze.

Per venire incontro alle difficoltà rappresentate dai comuni, la direzione generale delle risorse ha disposto, con decreto in data 12 febbraio 2016, l’erogazione dell’acconto per le spese sostenute nell’anno 2014, precisando come per tale operazione occorra fare riferimento all’importo determinato per il contributo delle spese sostenute nell’anno 2012 che risulta, allo stato, liquidato in via definitiva.

Lo stanziamento di bilancio del capitolo 1551 nello stato di previsione del Ministero della giustizia risulta, inoltre, pari a circa 111 milioni di euro per il 2014 e 133 milioni di euro per il 2015.

Per quanto riguarda, infine, l’anno 2015, si sta procedendo all’esame dei rendiconti al fine della determinazione dei contributi spettanti ai comuni sino al 31 agosto 2015.

Saranno, in ogni caso, poste in essere tutte le azioni che, nell’ambito delle disponibilità finanziarie assegnate a questo Dicastero, possano soddisfare, nella misura più adeguata le aspettative dei comuni, sede di uffici giudiziari.

Il Ministro della Giustizia
ORLANDO

(30 giugno 2016)