Risposta all'interrogazione n. 4-03113
Fascicolo n.109

Risposta. - Preliminarmente, occorre ricordare che la citata società è stata dichiarata fallita il 21 luglio 2014, con sentenza del Tribunale di Torino che, con la medesima sentenza, ha provveduto anche alla nomina del curatore fallimentare.

Nello specifico, in ordine ai quesiti concernenti la nomina del curatore fallimentare dottor Ivan Pagliero, il Ministero della giustizia, espressamente interpellato al riguardo, ha chiarito che il dottor Pagliero è stato nominato, già nella fase preconcordataria, ai sensi dell’art. 161 della legge fallimentare, dal Tribunale di Torino e non dalla società, quale commissario giudiziale della Nuova Sinter SpA.

Solo successivamente all’incarico di commissario giudiziale, il Tribunale di Torino ha nominato il dottor Pagliero, come curatore del fallimento della Nuova Sinter SpA.

Il Ministero della giustizia ha inoltre precisato che, sia all’atto dell’accettazione dell’incarico di commissario giudiziale, sia all’atto dell’accettazione dell’incarico di curatore del fallimento, il dottor Pagliero ha dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 29 della legge fallimentare. L’assenza di cause di incompatibilità è stata, altresì, ribadita dallo stesso dottor Pagliero anche in un’ampia informativa resa alla Procura della Repubblica, nella quale ha dichiarato la totale assenza di rapporti di consulenza o d’altro genere con la citata società.

Dalle informazioni acquisite dal Ministero della giustizia, è emerso, inoltre, che il dottor Pagliero è stato nominato in data 12 agosto 2014 curatore fallimentare della TRM SpA dal Tribunale di Ivrea e non dunque, dal Tribunale di Torino e che la nomina, oltre ad essere successiva alla nomina di curatore della Nuova Sinter SpA, è stata effettuata per evidenti ragioni di opportunità, essendo le 2 società collegate tra loro e per ciò stesso affidabili, in via preferenziale, alla gestione del medesimo professionista.

Al riguardo, giova segnalare che il criterio della gestione unitaria delle società viene imposto ex lege nelle ipotesi di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi.

Sulla base delle informazioni acquisite dal Ministero della Giustizia risulta altresì:

- che il dottor Pagliero, nell’anno 2014, è stato nominato solo 2 volte commissario giudiziale rispetto alle 56 procedure iscritte in Tribunale;

- che la nomina del commissario quale curatore della fallita società commissariata costituisce prassi consolidata;

- che l’interruzione della procedura di concordato in continuità e, dunque, dell’esercizio provvisorio (con la conseguente gestione puramente liquidatoria del fallimento) è stata determinata dalla infruttuosità delle procedure esperite per cercare di ricollocare utilmente l’azienda, per cui, lungi dal costituire un vantaggio per il professionista, ha determinato il venir meno di una significativa componente aggiuntiva del suo compenso.

Ciò posto, è possibile affermare che la nomina del commissario giudiziale e poi curatore fallimentare della Nuova Sinter SpA, nella persona del dottor Ivan Pagliero, ha costituito espressione di provvedimenti dei giudici del Tribunale di Torino, non suscettibili di sindacato amministrativo, in quanto non violativi di legge, né affetti da abnormità. A giudizio degli uffici competenti del Ministero della giustizia non sussistono, quindi, i presupposti per l’attivazione di iniziative disciplinari nei confronti dei magistrati che hanno seguito la vicenda segnalata.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le informazioni acquisite dalla competente Direzione territoriale del lavoro di Torino.

A seguito della dichiarazione di fallimento della società, il curatore fallimentare ha presentato ai competenti uffici del Ministero istanza per richiedere l’autorizzazione alla concessione del trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge n. 223 del 1991 per il periodo dal 21 luglio 2014 al 20 luglio 2015, in favore dei lavoratori dipendenti di tutte le sedi aziendali.

Successivamente, la competente Direzione generale, con decreto direttoriale del 4 febbraio 2015, ha accolto la predetta istanza, autorizzando la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società, per un massimo di 113 unità del sito di Arzano (Napoli) e 120 unità dipendenti del sito di Ivrea (Torino), per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data della sentenza di fallimento.

Da ultimo, si rassicura l’interrogante in merito all’attenzione rivolta alla vicenda in esame dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che continuerà a monitorare gli ulteriori sviluppi, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e politiche sociali
CASSANO

(2 dicembre 2015)