Pubblicato il 26 marzo 2013, nella seduta n. 5
DI BIAGIO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
il personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 (data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni), all'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
l'articolo 3 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica") stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
la gestione commissariale istituita presso l'Ipost (Istituto postelegrafonici), incaricata di provvedere alla liquidazione della suddetta indennità, ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
tale sistema di calcolo, che "congela" la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, impedendone di fatto la rivalutazione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati (oltre 150.000 lavoratori attivi), che rappresentano la grande maggioranza degli attuali dipendenti;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva del citato articolo 53;
occorre inoltre evidenziare che i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente, rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. In questo modo si determina la paradossale situazione che vede il dipendente prestare il proprio denaro a se stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;
a tale situazione di disagio e criticità si aggiunge il fatto che, a quanto risulta all'interrogante, i dipendenti di Poste italiane non ottengono neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
la cifra complessiva destinata alle liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato alla "gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane";
secondo una comunicazione, che risulta inviata dal Commissario del fondo ad un lavoratore di Poste italiane, i tempi per l'erogazione del pagamento dell'indennità di buonuscita hanno subito lo slittamento in avanti di 24-27 mesi;
tale interpretazione, che si richiama all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad avviso dell'interrogante appare arbitraria, poiché sia la predetta legge sia la relazione tecnica che l'ha preceduta non fanno alcun riferimento ai lavoratori di Poste italiane;
equiparando erroneamente le lavoratrici e i lavoratori di Poste italiane ai dipendenti del pubblico impiego, si è applicata una norma che ha come finalità quella di concorrere al risanamento della finanza pubblica, ma non si è tenuto conto che, trattandosi di un fondo chiuso, non si producono effetti sul bilancio dello Stato;
in merito alle criticità evidenziate sono stati sottoposti molteplici atti di sindacato ispettivo, nel corso della precedente Legislatura, al Ministro del lavoro e politiche sociali. In particolare, rispondendo all'interrogazione 5-03280 presso l'XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera il 12 gennaio 2011, il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, evidenziava, tra l'altro, che «Per l'introduzione di diverse forme di rivalutazione dell'indennità di buonuscita, come evidenziato anche dall'onorevole interrogante, si renderebbe quindi necessario un nuovo intervento legislativo in materia»;
a tal fine sarebbe opportuna una valutazione delle modalità per rendere praticabile la corresponsione integrale o parziale dell'indennità di buonuscita maturata dai lavoratori, che possa essere delineata nell'ambito di un confronto tra la società Poste italiane SpA e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
in data 6 novembre 2012, la stessa Commissione permanente ha approvato la risoluzione 8-00208, che impegnava il Governo "ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso"; si impegnava altresì il Governo "a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane SpA di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro",
si chiede di sapere quali misure di natura normativa siano state adottate o si intenda adottare al fine di adempiere all'impegno formulato nell'ambito della risoluzione citata, per porre rimedio alle criticità evidenziate e sanare la difficile situazione dei lavoratori di Poste italiane SpA.