Risposta all'interrogazione n. 4-02593
Fascicolo n.56

Risposta. - Nell'atto si fa riferimento al decreto 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 e attuativo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Come correttamente si ricorda, infatti, l'art. 15 del decreto legislativo n. 102 istituisce il "fondo nazionale per l'efficienza energetica" presso questo Ministero, mentre il decreto interministeriale definisce le priorità, i criteri, le condizioni, nonché le modalità di funzionamento, gestione ed intervento del fondo medesimo.

Il fondo, la cui gestione è in capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), ha natura rotativa ed è finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla pubblica amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi, servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa l'illuminazione pubblica, nonché interventi per la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento. A tale proposito sono state istituite, all'interno del fondo, due sezioni distinte: la prima, destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento; la seconda, destinata all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'economia 6 settembre 2018, sono stati definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione della garanzia dello Stato sugli interventi di garanzia del fondo, in attuazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 102.

Infine, con decreto interministeriale 5 aprile 2019, sono stati definiti i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 102, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2017.

Completato il quadro normativo abilitante, dal 20 maggio 2019 il fondo è divenuto operativo ed è stato quindi possibile presentare le domande tramite l'apposito portale di Invitalia. Ad oggi si sono concluse le valutazioni di 17 progetti, dieci dei quali, afferenti a richieste di finanziamento, sono stati approvati.

Si segnala inoltre che è in fase di concertazione, con i Ministeri competenti, lo schema di decreto di cui all'art. 14, rubricato "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica", comma 3-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato con legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Esso prevede l'istituzione di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento per gli interventi di efficienza energetica promossi con il meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici.

Da ultimo, al fine di accrescere la capacità del fondo di promuovere gli interventi di efficienza energetica, è stata incrementata la dotazione finanziaria oggi disponibile tramite le risorse del "fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", per un ammontare di circa 733 milioni di euro per il periodo 2021-2033. Rileva far presente che, a seguito della fase iniziale, si sta valutando di integrare lo strumento, anche allargando la tipologia di interventi e operazioni ammissibili. Come già avvenuto per gli strumenti e i provvedimenti in essere, anche per questa modifica sarà posta in essere un'interlocuzione con gli stakeholder, tra cui l'Associazione bancaria italiana (ABI). La priorità è quella di mantenere un bilanciamento tra la flessibilità di intervento del fondo e la finalità del legislatore, che è quella di promuovere finanziamenti volti ad implementare interventi di efficienza energetica.

In conclusione, si ricorda quali e quante aspettative siano riposte sul fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche alla luce degli sfidanti obiettivi di risparmio energetico al 2030, fissati nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Esso ha infatti attribuito al fondo un importante ruolo nel raggiungimento del target al 2030, pari a circa il 7 per cento dei risparmi cumulati nel periodo 2021-2030.

Il Ministro dello dello sviluppo economico
PATUANELLI

(27 febbraio 2020)