Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 124 del 14/11/2023

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

124a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CENTINAIO

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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 127 del 21 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, con lettera del 6 novembre 2023, ha informato che, con decreto in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato giudici della Corte costituzionale il professor Giovanni Pitruzzella e la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi.

Interpretando i sentimenti di quest'Aula, esprimo ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro. (Applausi).

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 14 novembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella Circoscrizione estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide. Ve le ricordo: ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, senatore Francesco Giacobbe; ripartizione America meridionale, Mario Alejandro Borghese; ripartizione America settentrionale e centrale, Francesca La Marca; ripartizione Europa, Andrea Crisanti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Sulla scomparsa del senatore Mario Tronti

PRESIDENTE. Passiamo a un altro momento importante, per cui mi fa piacere presiedere l'Aula, la commemorazione dell'ex senatore Mario Tronti, recentemente venuto a mancare.

*VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, se dovessi dire chi è stato Mario Tronti direi che è stato un militante comunista. In questo, nella sua militanza, nel suo comunismo, c'è un'etica, c'è un'umanità che testimonia l'intera sua esistenza. La vicenda politica, intellettuale ed esistenziale di Tronti è tutt'uno con la sua appartenenza ad un popolo, ad una classe sociale che sta in basso, esclusa e diseredata, umiliata e offesa e che cerca riscatto ed emancipazione.

«Io sento di essere, so di essere, uno dei terminali, infinitesimo, di una storia di lunga durata, storia millenaria, eterna, delle classi subalterne». Questo scrive nel testo che regala ad amici e compagni in occasione dei suoi novant'anni.

Ho conosciuto Mario Tronti nel 1997. Pino Trotta, che dirigeva l'ufficio studi delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), aveva coinvolto me, giovane neolaureato, in una ricerca sull'operaismo politico. Non esagero se dico che Tronti era in qualche modo una figura leggendaria nel campo della sinistra; trent'anni prima, nel 1966, aveva pubblicato per Einaudi un libro destinato ad essere dirompente, «Operai e capitale», che divenne il manifesto dell'operaismo e che anticipò l'urgenza di tempi nuovi (il Sessantotto studentesco, il Sessantanove operaio), di cui quel testo divenne un riferimento. Tronti pone il tema di una rivoluzione nella ricerca sociale, nella prassi politica, nel linguaggio della politica; adotta uno stile letterario, quasi poemi in prosa, con frasi folgoranti, che sono continue scintille di pensiero. Il marxismo di Tronti mette apertamente in discussione lo storicismo, l'idealismo, il "progressismo" della tradizione comunista italiana. L'operaismo fu uno straordinario romanzo di formazione intellettuale, dirà Tronti, nato a contatto con la fabbrica e con il modello delle lotte operaie. Ci sono pagine molto belle in cui Rita Di Leo racconta l'incontro tra Raniero Panzieri e Tronti, che Panzieri definisce come "una specie di Marx italiano". Da quell'incontro nasce l'esperienza di «Quaderni rossi», da cui poi Tronti darà vita alla rivista «Classe operaia», con un nucleo di personalità unite da quello che sarà per sempre un legame indissolubile, "un'amicizia stellare" la definisce Mario rivolgendo lo sguardo ad Alberto Asor Rosa, Umberto Coldagelli, Massimo Cacciari, Aris Accornero, Rita Di Leo. (Applausi). Altri, tanti altri, si aggiungeranno tra gli affetti politici ed esistenziali di cui Mario andrà fiero. Molti oggi sono qui in tribuna e li voglio salutare, in particolare gli amici e i compagni del Centro per la riforma dello Stato (CRS) e con loro, amatissimi, la moglie Lena, i figli Antonia e Carlo, i nipoti Vittoria e Tadzio. (Applausi).

Gli scritti di Tronti sono tradotti in molte università nel mondo. Sono innumerevoli e compongono una biblioteca ricchissima, una miriade di intuizioni, di suggestioni, un pensiero spesso vertiginoso che contiene un continuo insegnamento. "No, non si può accettare un ordine del mondo intriso di ingiustizie e le forme di vita che esso detta". Un pensiero con così tanta forza evocativa, e per questo capace di parlare a nuove generazioni di militanti, perché non ha paura di guardare in faccia l'altezza della voragine del tempo che viviamo. Tronti critica un presente senza storia e senza memoria, democrazie senza più partiti, senza più soggetti collettivi, dominate dalla demagogia, dove al posto del "popolo politico" c'è il "populismo antipolitico"; segnate dalla spoliticizzazione del potere politico e dalla neutralizzazione del conflitto sociale. Eppure la lotta di classe c'è ancora - dice Tronti - e ci sarà sempre, fino a che ci saranno barriere sociali insormontabili.

A noi, militanti di generazioni successive, Tronti ha insegnato questo: far vivere sempre, dando battaglia politica, il punto di vista della parte che storicamente si è chiamati a rappresentare; far vivere in forme nuove l'eredità storica del movimento operaio e popolare; aspirazioni, speranze, passioni di chi è sfruttato, nel mondo frammentato, precario, smarrito che viviamo.

Tornare a fare società con la politica, perché la crisi della sinistra è tutt'uno con la crisi della politica. Tronti ci ha insegnato "l'autonomia del politico" e il valore del primato della politica, che non è autoreferenzialità, ma forza di un progetto sociale di cambiamento, perché quando la politica diventa subalterna allora è incapace di trasformare la società. Tronti sferza la sinistra a cercare nutrimento nella teologia politica, nel legame vivo, vitale, tra spiritualità e politica. «Rimane un mistero» - scrive - «perché cristianesimo e comunismo non si siano incontrati. È una ferita della storia, un danno per l'umanità». Quell'umanità a cui Mario irriducibilmente appartiene. C'è scritto questo nella targa affissa sul muro della casa dove è nato: «Sono cresciuto nel quartiere Ostiense di Roma, una periferia urbana, i miei lavoravano ai mercati generali. Mio padre faceva lo scaricatore ed era comunista, mia madre aveva un banchetto. Gli operai e i tranvieri della sezione Ostiense del Pci [...] sono stati la mia scuola politica. Mi insegnavano che cos'era la lotta per la buona causa e le regole per ben condurla. Considero tutto questo il mio plusvalore umano». A Mario Tronti, politico, filosofo, comunista. (Applausi).

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi, a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa, commemoriamo un senatore, un filosofo, un intellettuale fra i più originali che il nostro Paese abbia conosciuto; un uomo che è sempre stato di parte, ma che al tempo stesso si è sempre sentito di potere e dovere esercitare la critica anche nei confronti della propria parte; un uomo libero, uno spirito libero. La sua eredità è quella degli irregolari, dei pensatori che non possono essere incasellati in rigide appartenenze e categorie, ma che esplorano territori lontani, per molti aspetti opposti; e quando tornano dai loro viaggi, dai loro pellegrinaggi intellettuali, riportano una sintesi sempre nuova, provocatoria, mai banale. Tutto questo non vuole mascherare o edulcorare la realtà.

Certo, Mario Tronti è stato un filosofo operaista, un filosofo comunista, un uomo profondamente e integralmente di sinistra. Gli oppressi, gli sfruttati, gli ultimi erano il suo punto di partenza, ma non erano il suo punto di arrivo, perché in mezzo c'era la politica, la politica che doveva rovesciare i potenti dai troni, la politica che doveva innalzare gli umili. Tronti credeva nella politica come mezzo per acquisire consapevolezza, emancipazione, potere da parte delle classi subalterne. Ma, proprio perché ha creduto nella politica, non ha mai prestato il fianco alle scorciatoie populiste, alle semplificazioni moralistiche o alle supplenze della magistratura e ha sempre espresso un'assoluta critica a ogni forma di populismo. Egli credeva - e, se ci permette, signor Presidente, noi con lui - nell'autonomia della politica, seguendo il pensiero di Max Weber e, dopo di lui, di Gramsci e di Carl Schmitt; autonomia della politica che non vuol dire autoreferenzialità o impunità o essere sopra la legge, ma non farsi condizionare da alcun potere - economico, sindacale, tecnocratico, giudiziario, religioso - bensì avere la capacità di intestarsi un progetto politico e di renderne conto di fronte ai cittadini e alle istituzioni. Tronti ha cercato, in particolare negli ultimi anni, chi fosse in grado di svolgere questa funzione, un compito che non poteva essere svolto dai cultori dell'organizzazione o, peggio, dalla ortodossia, ma da politici capaci di innovazione, dotati di capacità profetica, di cogliere il movimento reale della storia e di porsene alla guida.

Di qui il suo profondo distacco da tutti i tentativi, anche i più recenti, di restaurazione di una sinistra identitaria, velleitaria, minoritaria; una sinistra totalmente priva di realismo politico.

Signor Presidente, vorrei concludere proprio su questo concetto. Mario Tronti fu tra i primi, a proposito di capacità profetica, a capire che dopo il 1989, dopo la caduta del Muro, il mondo sarebbe stato più incerto, più instabile e più insicuro; insomma che non ci sarebbe stata la fine della storia, ma che, anzi, un Paese come l'Italia sarebbe stato chiamato ad assumersi responsabilità internazionali, come poi puntualmente è avvenuto. Nulla di più lontano dal pacifismo imbelle, dall'irenismo incosciente e inconcludente che attraversa, come una tentazione nascosta, pensieri e desideri di parte della sinistra nostrana.

L'auspicio - e concludo - per noi che siamo rimasti su questi banchi, per noi senatori della Repubblica italiana, è custodire la memoria di Mario Tronti come un ammonimento: stare dalla parte degli ultimi, non solo con il sentimento ma con intelligenza, con competenza e con realismo politico. (Applausi).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, Mario Tronti è stato un senatore apprezzato, rispettato e a cui giustamente oggi il Senato rende onore. Ma tutti sappiamo che la vita di Tronti e l'opera per la quale verrà ricordato non sono state certamente soltanto in quest'Aula. Mario Tronti è stato uno dei grandi intellettuali di un'epoca brillante e densa di grandi intelligenze, forse il principale e più ardito innovatore di un pensiero marxista che per lui non aveva nulla di ossificato, di dogmatico o di scolastico.

Fu proprio la politica a costituire sempre il centro e l'asse della sua opera di filosofo e anche per una lunga fase della sua attività di militante negli anni straordinari delle riviste operaiste alle quali offriva un contributo impareggiabile: i «Quaderni rossi» di Panzieri, «Classe operaia» e poi, molto dopo, in una fase storica assai diversa, «Laboratorio politico». Tronti incarnava un modello di intellettuale molto distante da quello a cui siamo abituati oggi; un pensatore per cui l'intervento politico sulla realtà e la riflessione teorica erano inscindibili, non solo e non tanto perché l'obiettivo della sua ricerca era sempre e solo la modifica o il ribaltamento degli equilibri sociali, ma anche e soprattutto perché era a partire dalla ricerca sulla realtà della classe operaia del suo tempo che il suo pensiero traeva linfa.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, Tronti è stato definito da più voci il padre dell'operaismo. Lo era davvero, ma il suo operaismo non consisteva nel pretendere di insegnare qualcosa alla classe operaia; al contrario, dagli operai e dalla loro composizione di classe, dalle loro esigenze, dalla loro conflittualità, Tronti voleva imparare e imparò. Capovolse la visione classica marxista mettendo al centro dello sviluppo non più le strategie del capitale, ma il conflitto operaio, che il capitale era poi sempre costretto a inseguire; non si inventò quel rovesciamento a tavolino, ma lo apprese di fronte ai cancelli delle fabbriche. Scoprì che la composizione di classe era cambiata, che era emersa la nuova figura che sarebbe poi stata protagonista del ciclo di lotte straordinario degli anni successivi (gli anni Sessanta e Settanta), osservando e partecipando ai conflitti reali.

Non fosse altro che per questo, per questa capacità oggi scomparsa di imparare avidamente e con profonda passione politica dalla realtà, dovremmo tutti guardare a Tronti e alla sua generazione intellettuale come esempio a cui ispirarci; così come dovremmo imparare da un'altra eresia che vide Tronti tra i suoi pionieri: pur restando solidamente un uomo di sinistra e senza nulla concedere a quelle ambiguità teoriche oggi tanto in voga, Tronti fu tra i primi a studiare e a cimentarsi con pensatori lontani dalla sua posizione, senza farsene sedurre, ma neppure proibendosi per vincolo ideologico di metterne a frutto le intuizioni.

Già in precedenza, ma poi negli anni più recenti, quando cominciava la crisi del movimento operaio e per la politica, in essa la sinistra, una lunga traversata nel deserto, le riflessioni di Tronti sull'elaborazione della sconfitta dimostrano tutta la grandezza della sua libertà di pensiero: quella capacità, cioè, di non escludere per fanatismo ideologico la possibilità di studiare e anche imparare da pensatori su posizioni opposte alle proprie, senza per questo smarrire la parzialità e il punto di vista di un pensiero radicale.

La sua fu una ricerca intellettuale, appunto radicale, che pure seppe accompagnare a un realismo politico, che muoveva dall'idea di spostare il conflitto nella politica e nello Stato. Anche questo mi pare un punto importante non solo nella produzione, ma anche nella biografia di Mario Tronti. Pochi possono essere definiti, più a buon diritto di lui, un padre del Sessantotto. Eppure, quando esplose una rivolta operaia che confermava molte delle sue intuizioni, quando un nuovo biennio rosso sembrava davvero colorare l'alba, ma forse era invece un annuncio del tramonto, Tronti rimase consapevole che, senza un forte e strutturato partito di massa, radicato nella società e attivo in Parlamento, a farne le spese sarebbe stata, prima di tutti, proprio la classe operaia.

Il suo lavoro sull'autonomia del politico deriva proprio dalla percezione lucida della sconfitta che si era nel frattempo consumata e cerca nel politico una via per evitarne le conseguenze più dirompenti: per salvare il salvabile, potremmo dire.

Il quadro sociale e politico di oggi, signor Presidente, è molto diverso da quello in cui maturarono gli elementi essenziali del pensiero di Tronti. Ma l'eredità dei veri grandi intellettuali consiste nel lasciare modelli e metodi che possono essere rimodulati in maniera feconda, anche a fronte di circostanze diverse. Questo ci lascia Mario Tronti: un modello di intellettuale e, soprattutto alla sinistra, un metodo che dovremmo essere capaci di riprendere.

Per questo, e anche per questo, lo ricordo con grande affetto e, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra, rivolgo ai suoi familiari, ai suoi compagni, ai suoi amici, il nostro saluto più caro. (Applausi).

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, oggi ricordiamo Mario Tronti, che è stato senatore nella XVII legislatura e prima ancora nella XI, quindi in due periodi storici completamente diversi: il primo, quello del Governo Amato, apre la strada al Governo tecnico del governatore Ciampi, in una legislatura durata solo due anni e che segna la fine della Prima Repubblica; il secondo periodo vede tre Governi di sinistra, dal 2013 e al 2018.

Tronti è in ogni caso già presente nelle nostre enciclopedie, come la Treccani, per essere stato un fine intellettuale, attento alle questioni di sinistra, ma anche a quelle dell'area cattolica. Degno di nota il suo lavoro di intellettuale marxista, che legge e rivaluta Nietzsche e il suo pensiero nichilista e razionalista, cercando di comprenderlo nell'alveo filosofico della sinistra: cosa particolare, posto che si trattava di un filosofo che è sempre stato vicino al pensiero di destra.

L'impegno di professore universitario, filosofo e intellettuale, lo ha visto porre il tema della classe operaia al centro delle sue attenzioni; tanto che, scrivendo testi come «Operai e capitale», ma anche fondando, assieme ad altri, la rivista «Classe operaia», ha alimentato e reso comprensibile ai più il pensiero, le rivendicazioni operaie e della remunerazione del lavoro rispetto al capitale.

Erano gli anni in cui si pensava che la classe operaia potesse andare in paradiso. Ora in paradiso è andato lui, ma lascia sulla terra il suo pensiero, i suoi studi, la sua grande onestà intellettuale, un'eredità di cui possiamo beneficiare tutti.

Va ricordato, infine, che il Senato ha acquisito la documentazione della sua vasta esperienza intellettuale attraverso la donazione di tutto il suo archivio nel 2022 e sarà questo, sicuramente, fonte per ulteriori studi. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, ho chiesto di parlare avendo condiviso con il senatore Tronti la seconda delle due legislature in cui il collega ha fatto parte di questa Assemblea. Non posso che sottolineare quanto coloro che sono intervenuti prima di me hanno illustrato della sua vita, del suo orientamento e della sua opera.

La cosa che in quei cinque anni mi ha colpito del senatore Tronti è stata la sua coerenza, la sua volontà di proseguire nell'analisi che aveva sempre portato avanti nella sua lunga carriera di accademico, di intellettuale e di filosofo, facendolo anche quando poteva essere scomodo.

L'intervento che più mi restò in mente, che poi sono tornato a leggere una volta che ho saputo di questa commemorazione, è quello che lui chiese di fare il 24 ottobre 2017 - facile ricordare la data - nel centenario della Rivoluzione detta di ottobre, dove specificò che il 24 ottobre era la data del calendario giuliano perché in quello gregoriano era già il 7 novembre. Rievocò quella Rivoluzione, illustrandone ciò che egli vide di positivo e anche poi quanto ne seguì, di cui denunciò altresì - usando anche la persona la parola crimini - i gravi problemi che da essa derivarono.

Ovviamente io e il Gruppo che ho l'onore di presiedere non abbiamo condiviso le sue idee neanche in quella circostanza. Ma è stato interessante conoscere la sua visione storica che non rinnegava nulla di quanto aveva detto durante la sua vita, alla luce degli avvenimenti che si erano seguiti, rinnovando quell'impegno politico che ha caratterizzato tutta la sua esistenza sia nell'Aula del Senato, per due legislature, sia al di fuori delle Aule parlamentari.

Credo che il finale del suo intervento di quel 24 ottobre 2017 possa essere di insegnamento e possiamo condividerlo tutti. Nel terminare il suo intervento il senatore Tronti disse di se stesso che egli continuava, anche in quel momento della sua carriera e della sua vita politica, a perseguire gli stessi fini di sempre sia pure in condizioni molto diverse da quelle che dall'inizio della sua carriera, anche solo nella precedente legislatura in cui era stato senatore, e probabilmente, anzi certamente - come diceva apertamente - in condizioni che lui non avrebbe voluto vivere. Disse che il fatto di continuare a portare avanti quegli stessi ideali sia pure con altri mezzi era un esercizio spericolato, ma entusiasmante. All'epoca aveva già ottantasei anni e ricordare un collega che a quell'età viveva ancora l'impegno politico in modo spericolato, ma entusiasmante, credo sia davvero un insegnamento per tutti noi.

Anche per questo io sono lieto di salutare, a nome di tutto il mio Gruppo, i suoi familiari presenti e i suoi amici, nel ricordo comune di una figura che indubbiamente ha segnato la vita politica dell'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. A conclusione di questo momento solenne, voglio solo aggiungere, restando nell'attualità del dibattito, che per il senatore Tronti la parola pronunciata in Parlamento non era mai puramente tecnica, ma era un'arte parlamentare. Possiamo dire che per Tronti il parlamentare coincideva con «Parlare in Parlamento» di Vittorio Emanuele Orlando. La lezione di Mario Tronti potrebbe sintetizzarsi oggi come un testamento di fiducia per il Parlamento; un Parlamento non solo decidente, ma, prima ancora, un Parlamento pensante.

Voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, per aver fatto vibrare in quest'Aula la tensione ideale che ci ha trasmesso Mario Tronti nella lotta contro l'ingiustizia sociale, nel nome del lavoro, dei suoi diritti e di un umanesimo militante. Quindi anche da questa Presidenza giunga un caloroso saluto ai familiari, agli amici e ai compagni di lotta politica.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 132, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del prescritto parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati nella seduta odierna. La Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani alle ore 9,15, quindi nella giornata di domani siamo convinti di poter concludere tutto l'iter.

PRESIDENTE. A questo punto la trattazione del disegno di legge n. 899 è prevista per domani.

Passiamo pertanto alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per far notare ai colleghi e alla Presidenza, che inevitabilmente ha provveduto a far scorrere l'ordine del giorno, che siamo arrivati esattamente lì dove giovedì avevamo previsto che saremmo arrivati. E giovedì, con il presidente Patuanelli e con i Presidenti di tutti i Gruppi di opposizione, avevamo fatto queste previsioni non perché siamo diventati all'improvviso dei chiromanti, signora Presidente, ma perché era evidente che il lavoro che le Commissioni stavano facendo non ci avrebbe consentito di arrivare al confronto in Aula. Glielo dico, signora Presidente, perché forse - ribadisco un concetto che abbiamo sottolineato giovedì - bisognerebbe ascoltare con meno arroganza le ragioni dell'opposizione, in una fase delicata come questa (Applausi), nella quale stiamo cercando semplicemente di rispondere ai mondi esterni.

Dopo aver preso atto che la maggioranza non vuole emendare la legge di bilancio, nonostante le critiche durissime arrivate in questi giorni di audizioni e nonostante oggi si sia arreso all'evidenza anche il Ministro dell'economia, quello che stiamo cercando di fare è tenere insieme tutti i provvedimenti che hanno un impatto economico (vale per il disegno di legge cosiddetto proroga termini così come per il decreto-legge cosiddetto anticipi), provando a evitare che fuori non si raccontino cose impossibili da attuare, per consentire a tutti i Gruppi parlamentari, compresi quelli a cui non sarà data la possibilità di emendare la legge di bilancio, di intervenire sugli altri provvedimenti.

Come vedete, care colleghe e cari colleghi, oggi siamo nella condizione di prendere atto che il tempo trascorso da giovedì alla giornata di oggi sul disegno di legge di proroga termini e sul disegno di legge sulla concorrenza è passato invano. Avremmo potuto lavorare e intervenire insieme su quei temi blindati in legge di bilancio, ma avete deciso di non decidere.

Non vedo il collega, presidente Romeo, sempre attento il giovedì alle ore 14 alla partenza, ma avete deciso che non eravamo nella condizione di fare questo lavoro. Purtroppo oggi siete costretti a darci ragione.

Noi restiamo qui, signora Presidente, aspettando che prima o poi la maggioranza prenda atto che lavorare con l'opposizione è utile per il Paese. (Applausi).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, ad adiuvandum rispetto a quanto detto dal presidente Boccia, che condivido, ricordo che la scorsa settimana non si è tenuto nemmeno il rituale question time, perché - si diceva - sarebbe stata una settimana lunga, saremmo andati avanti fino a venerdì e avevamo tante cose da fare, tra cui la legge annuale sulla concorrenza e il decreto cosiddetto proroga termini. Avevamo in calendario un sacco di provvedimenti, per poi scoprire che alle ore 14 bisognava abbandonare l'Aula per andare a fare altro, con la scusa che sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non c'erano i pareri della Commissione bilancio, che doveva analizzare gli emendamenti approvati in Commissione, il testo A e gli emendamenti d'Aula.

Oggi il Governo ci dice, in Commissione bilancio, che tutti i pareri sono contrari per assenza di relazione tecnica. È evidente, quindi, che la Commissione non ha lavorato in questi giorni per arrivare a darci dei pareri di merito sui profili economico-finanziari di quegli emendamenti, ma semplicemente ciò che ha fatto oggi poteva farlo giovedì scorso e giovedì e venerdì mattina avremmo potuto lavorare in modo ordinato sul disegno di legge annuale per la concorrenza. Quindi, va benissimo la prosecuzione del calendario, però - come ha detto il presidente Boccia - siamo dove avevamo detto che saremmo arrivati. (Applausi).

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per associarmi alle osservazioni che sono state formulate dai colleghi, che inevitabilmente ci inseriscono dentro un quadro di valutazione di carattere più generale, perché non possiamo non esprimere un grado di preoccupazione rispetto al ruolo e alla capacità con la quale il Parlamento viene chiamato in causa e può incidere.

È evidente che le modalità con le quali il Governo, in diverse circostanze (ne vorrei citare solo due a titolo esemplificativo), tende ad esautorare l'azione fondamentale del Parlamento, vengono complicate da questo tipo di programmazione e da questo tipo di attività che è stata messa in campo, con il risultato di dare l'impressione, l'immagine o la rappresentazione di un'Aula svuotata quando questo non è, o quantomeno non lo è dal punto di vista dei rappresentanti dell'opposizione, che avevano già formulato questo tipo di preoccupazioni la scorsa settimana e che ora si trovano inevitabilmente chiamati a dover confermare lo stato della loro previsione.

Rispetto alla tendenza ad immaginare che il Parlamento sia un luogo di ratifica, ci sono due elementi che mi permetto di portare alla sua attenzione e all'attenzione dei colleghi: il primo - ne abbiamo già discusso in altre circostanze - è il rischio di svuotare il Parlamento rispetto a una questione significativa ed importante qual è quella dell'annunciato accordo internazionale fra Italia e Albania in materia di immigrazione; il secondo, che abbiamo appreso oggi sulla stampa, è che il Governo sarebbe intenzionato a non passare in Aula per l'esame di una questione significativa ed importante, che ha tenuto banco in molte discussioni in questi ultimi anni, cioè la cosiddetta applicazione o revoca del protocollo sulla cosiddetta Via della Seta. Immaginare che una questione di questa natura possa essere archiviata e derubricata al rango di una questione amministrativa significa, una volta di più, interpretare in maniera erronea il ruolo di questo Parlamento. (Applausi).

Allora, se alla pervicacia del Governo aggiungiamo anche la confusione da parte della maggioranza, c'è motivo per esprimere preoccupazione.

Discussione del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 16,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 795.

I relatori, senatori Ancorotti e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.

ANCOROTTI, relatore. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 795, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato in Commissione attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti che hanno inteso ampliare il perimetro del provvedimento.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, definita dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ha come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private e la tutela dei consumatori. In aggiunta a ciò, l'adozione di leggi annuali sul mercato e la concorrenza è un contenuto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con precise scadenze; in particolare, per il 2022 il PNNR ha individuato come necessarie le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2. Il contenuto del disegno di legge annuale è di per sé eterogeneo, dato il carattere finalistico del provvedimento, che costituisce proprio l'elemento comune a tutte le disposizioni.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 del disegno di legge, modificato in Commissione, modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedimentali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e delle Province autonome interessati; sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA; diciotto mesi, comprensivi della valutazione ambientale strategica, per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al piano già trasmesso.

L'articolo 2, non modificato dalla Commissione, reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione nell'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico SpA.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (cold ironing) e al proposito offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4, introdotto dalla Commissione attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori, è volto a garantire che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Tale precisazione è funzionale ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi europei in tema di sicurezza del trasporto ferroviario, considerato che in ambito ferroviario qualsiasi norma nazionale che risulti non conforme e/o ridondante rispetto alle norme europee vigenti, quali le specifiche tecniche di interoperabilità e i metodi comuni di sicurezza (CSM), deve essere abrogata, pena l'avvio di una procedura di infrazione.

Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo, in forza del quale i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di un'analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento dei titoli formativi posseduti e delle mansioni ricoperte.

L'articolo 5, introdotto dalla Commissione, consente agli aspiranti conducenti dei mezzi di trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in Province diverse da quelle di residenza nel caso in cui in queste ultime non siano previste sessioni d'esame.

L'articolo 6, inserito dalla Commissione, disciplina le modalità di pubblicità delle informazioni relative ai contributi che i produttori di apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE) applicano sul prezzo di vendita per adempiere agli obblighi di recupero e di riciclo.

L'articolo 7, introdotto durante l'esame in sede referente, apporta modifiche al codice della nautica da diporto novellando la disciplina della mediazione con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale. Le principali novità introdotte dal nuovo testo sono la specificazione che il mediatore professionale, per godere e sottostare al relativo statuto giuridico, deve svolgere l'attività descritta nel comma 2 e con le caratteristiche ivi indicate, anche in chiave occasionale o temporanea, fermo restando il requisito dell'indipendenza da entrambe le parti dell'affare; le esplicitazioni del rinvio alla normativa euro-unitaria sul mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi e alla normativa di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sul riconoscimento dei titoli abilitativi per i cittadini dei Paesi terzi; l'individuazione del Ministero delle infrastrutture come Autorità nazionale competente per la figura professionale del mediatore della nautica da diporto.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. In virtù di un emendamento approvato dalla Commissione, si stabilisce che nei contratti stipulati a distanza il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le disposizioni contrattuali trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1) e modifica la quota minima di mercato, che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché la disciplina del centro di coordinamento RAEE (comma 2).

L'articolo 10, introdotto in sede referente al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità senza pregiudizio per la salute pubblica prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, dei parametri attualmente vigenti, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2). Sono inoltre apportate modifiche alla legge n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del made in Italy nelle funzioni in materia di concorrenza e mercato (comma 3).

L'articolo 11 interviene sulla modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein 2006/123/CE, e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3).

L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto del relativo titolo le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre del 2020 e che, allo stato, non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo rinuncia dell'avente titolo, in virtù di una modifica apportata dalla Commissione e salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela (comma 5).

Inoltre, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Con il comma 8, inserito in sede referente, si proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma in oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie e stagionali, salvo disdetta dell'interessato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Sacro Cuore» di Napoli, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,02)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato fatto un lavoro importante da parte della Commissione: il testo è entrato con dieci articoli e ne esce con ventuno. Abbiamo fatto un lavoro molto puntuale e ringrazio il sottosegretario Bitonci per la collaborazione, così come ringrazio il presidente De Carlo, tutti i commissari e gli Uffici.

Riprendo da dove ha lasciato il mio collega, ossia dall'articolo 12, che è stato modificato in sede referente e che include, nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione, anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte e di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile.

Il comma successivo, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in Comuni diversi. In particolare, la norma consente all'impresa di presentare in via telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune, dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e le indicazioni di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP riceve a sua volta e trasmette la comunicazione con modalità telematica a tutti i SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per due anni oppure sul relativo sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione.

L'articolo 12, al comma successivo, cioè al comma 3, reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, nel confermare quale principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza limiti contingenti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

Per tale finalità, le Regioni, le Città metropolitane, e i Comuni possono, senza discriminazione tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, laddove viene prescritto che le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza vincoli inerenti al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, facendo salva la facoltà concessa, ai sensi della lettera b), agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività.

Il medesimo articolo 12, che è molto complesso, inserito in sede referente, integra i princìpi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la libera realizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, anche tramite la costituzione di specifici albi.

L'articolo 13, inserito dalla Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione l'applicazione agli utenti di condizioni diverse in ragione del fornitore di provenienza. Poi, comunque, interverrà anche il Governo con un emendamento che è stato presentato in Aula. L'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo per il professionista di inviare un avviso al consumatore trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15, introdotto durante l'esame, interviene modificando la disciplina normativa riguardante la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. In particolare, introduce, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari, la previsione che le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applicano ai prodotti di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge già all'interno di siti chiusi, ossia secondo specifiche procedure automatizzate in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate.

È inoltre stabilito che il Masaf, di concerto col Ministero della salute e il Mimit, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, individua le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Commissione.

L'articolo 17 estende da quarantacinque a novanta giorni il termine perentorio per la comunicazione all'Autorità garante delle comunicazioni delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 18 non è stato modificato.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sono sia dirette che indirette e riguardano, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura del mercato, anche le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori.

L'efficacia di tale previsione viene condizionata alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di linee guida, con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, che dovranno essere adottate dal Mimit entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizione in esame.

L'articolo 20, anch'esso inserito in sede referente, modifica l'articolo 180, prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenza e autorizzazione per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.

I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, per ciascuna categoria di diritti intermediati, saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 21 modifica la legge sulla concorrenza 2021, differendo il termine per l'adozione di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad un'autorizzazione paesaggistica semplificata nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, la fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati, introdotti mediante norme di legge. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, tutelare le imprese italiane, le partite IVA, garantire i diritti dei cittadini consumatori, liberare e mettere in circolo le energie migliori del mondo produttivo italiano; sono questi gli obiettivi ambiziosi a cui mira il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che è oggi all'esame dell'Aula.

La concorrenza è il cuore pulsante di qualsiasi economia sana perché stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori, migliora la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La concorrenza favorisce la crescita economica perché promuove l'ingresso di nuovi attori nel mercato ed incoraggia le imprese a diventare sempre più competitive.

Il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un duplice motivo. In primo luogo perché l'approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra negli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. In secondo luogo perché il disegno di legge contiene una serie di norme necessarie per il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti dal PNRR.

Tra questi provvedimenti ci sono sicuramente quelli che riguardano il potenziamento e lo sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma per la promozione dell'uso dei cosiddetti contatori intelligenti, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e di contenere il prezzo dell'energia elettrica.

Il disegno di legge affronta e risolve l'annosa questione dei commercianti ambulanti che rischiavano di finire stritolati dalla direttiva Bolkestein.

Finalmente, grazie al grande lavoro portato avanti dalla Lega e in particolar modo dal sottosegretario Massimo Bitonci, è stata trovata una soluzione positiva (Applausi), in sinergia con le associazioni di categoria, che dà certezze e che tutela concretamente migliaia di piccoli imprenditori che svolgono attività fondamentali nei mercati dei nostri Paesi.

Il rinnovo in via eccezionale per dodici anni delle attuali concessioni e i criteri premiali fissati per i bandi delle future concessioni, che avranno una durata di dieci anni, sono la chiara dimostrazione di come la Lega ha saputo difendere con successo 180.000 aziende italiane, senza cedere alle assurde imposizioni di Bruxelles. (Applausi). Siamo sicuri che il Governo di centrodestra userà la stessa determinazione per difendere le spiagge italiane e gli imprenditori balneari dalle follie della direttiva Bolkestein. Il disegno di legge concorrenza introduce anche una serie di norme volte a rafforzare il ruolo e il potere dell'Antitrust, per garantire che le leggi siano applicate correttamente e per garantire che le pratiche sleali e gli abusi di posizione dominante siano sanzionati in maniera efficace.

Il disegno di legge sulla concorrenza è stato arricchito e migliorato grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione e grazie alla positiva interlocuzione che abbiamo creato con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario Bitonci, al quale vanno i nostri ringraziamenti. A tal proposito vorrei porre l'attenzione su alcuni dei tanti emendamenti presentati dalla Lega e da tutta la maggioranza, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il testo di legge e a trovare soluzioni concrete alle giuste esigenze segnalate dalle associazioni di categoria. Penso agli emendamenti migliorativi sulla questione degli ambulanti, penso all'emendamento sulla tutela delle botteghe storiche, che finalmente dà agli enti locali una serie di strumenti per salvaguardare queste attività, che rappresentano un patrimonio culturale, economico e sociale di fondamentale importanza per le nostre comunità. Penso all'emendamento che regola e tutela i prodotti ortofrutticoli coltivati nelle vertical farm. Penso all'emendamento che garantisce maggiore trasparenza sulla tutela del diritto d'autore oppure all'emendamento che semplifica l'accesso alla professione di autotrasportatore. Penso infine all'emendamento che recepisce l'indicazione dell'Antitrust che mette fine alla discriminazione tra gli utenti di telefonia mobile che ricevono offerte discriminatorie sulla base dell'operatore di provenienza.

Il disegno di legge concorrenza, grazie a questi importanti correttivi, si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti fin qui adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra, che dimostrano in maniera chiarissima la nostra attenzione e la nostra volontà di aiutare, supportare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, tagliando la burocrazia, semplificando e rimuovendo gli ostacoli che frenano la crescita economica, per costruire un'Italia più forte, più competitiva e più giusta. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha un fine molto chiaro, semplice, ma estremamente determinante: rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, aprendo allo sviluppo della concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori. Si tratta di una legge annuale, perché il mercato non è un'entità astratta e immobile, alla quale basta una registrata di tanto in tanto per essere regolato. Il mercato è vivo, attivo, frenetico, soggetto ai cambiamenti di una società aperta e contaminata dallo sviluppo di tecnologie sempre più potenti, capaci di modificare in pochi mesi le vite di noi tutti. Per questo abbiamo bisogno di regole al passo con i tempi, capaci di seguire innovazione e sviluppo, incoraggiando il sempre dinamico spirito imprenditoriale italiano e aumentandone l'efficienza, in modo da garantire i diritti dei consumatori e ottenere prodotti di migliore qualità a prezzo più basso.

Per fare ciò non si può che partire dal regolamentare e innovare un mercato, quello energetico, che i tempi moderni richiedono essere sempre più un mercato volto alla tutela ambientale, al rinnovabile, al virtuoso.

Ci aspettavamo in questo disegno di legge che la tematica energetica fosse affrontata con l'attenzione che merita e con quel coraggio di innovare che anche gli ultimissimi disastri naturali rimarcano come necessario e non più rinviabile. Invece, le misure energetiche presentate nel disegno di legge hanno un impatto quasi nullo su questo settore strategico per la concorrenza, per la produzione e per i consumatori, cioè aziende e famiglie italiane. Mancano strumenti che, a nostro avviso, sarebbero indispensabili per consentire a imprese e consumatori di adottare comportamenti virtuosi. I soli contatori intelligenti di seconda generazione non bastano: sono un primo passo, ma da soli non sono sufficienti. Serve un coinvolgimento diretto di imprese e consumatori, il cui ruolo nello sviluppo e nel risparmio energetico è critico e dev'essere valorizzato e potenziato con strumenti legislativi efficaci e inclusivi.

È quanto mai evidente poi che in questo disegno di legge non si è fatto praticamente nulla per garantire alle imprese maggior concorrenza nell'offerta di energia elettrica e gas naturale. La mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici determinerà costi insostenibili per le famiglie italiane, che già devono fare i conti con l'inflazione e una situazione internazionale che, in termini di fornitura energetica, lascia poco spazio alla speranza di risparmio. I costi per le famiglie italiane aumenteranno già a partire dal prossimo anno.

Da questo disegno di legge traspare l'assenza di una visione strategica sulla politica energetica di medio e lungo termine, una strategia che porti il Governo a investire nella diversificazione delle fonti energetiche, nel potenziamento delle infrastrutture e nella costruzione di una nuova capacità di rigassificazione e nel rafforzamento di quella esistente. Approvare oggi questo disegno di legge che non innova nulla e non arreca modifiche amministrative efficaci vuol dire aver perso l'ennesima occasione per offrire al Paese, alle aziende e ai cittadini cambiamenti sostanziali, che avrebbero potuto avere un impatto determinante nella vita quotidiana. (Applausi). Dovremo aspettare un altro anno per sperare di poter innovare settori su cui dovevamo mettere le mani oggi, ma ad essere onesti il futuro non lascia intravedere nulla di buono; anzi, sembra che si vada verso un peggioramento costante.

A proposito di concorrenza e innovazione, innovazione vuol dire investire anche sui nostri cervelli in fuga e sui lavoratori specializzati che ogni anno abbandonano il nostro Paese, proprio perché il nostro mercato del lavoro non è concorrenziale. E qual è la risposta a queste carenze? Il Governo intende tagliare i benefici fiscali per quanti decidono di ritornare in Italia: un altro schiaffo al contributo dell'innovazione che i nostri connazionali di rientro potrebbero offrire al nostro Paese. (Applausi). Su questo, signora Presidente, e sulla difesa di una norma che - come indicato la scorsa settimana nel rapporto Migrantes - ha fatto tornare in Italia il doppio dei lavoratori rispetto ai decenni precedenti, annuncio fin d'ora che daremo battaglia in Commissione.

Tornando al disegno di legge sulla concorrenza, le altre misure che sono riportate nel provvedimento oggi in al nostro esame, più che una rimozione degli ostacoli per le aperture del mercato assomigliano a una chiusura, alla conservazione di uno status quo che non fa bene né alle imprese, né ai consumatori. I settori su cui si è intervenuti poco e male sono una parte infinitesimale di quelli attesi. Le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non sono state recepite (anzi, sono state ignorate), così come sono state ignorate quelle della Commissione europea su temi importanti come le concessioni balneari, che sono scomparse dal disegno di legge. Ancora una volta, non si mette mano a una questione delicata, nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del decreto milleproroghe e i richiami della Commissione europea. Si è scelto di non scegliere e nel caso dei dehors, addirittura, di prorogare per un anno provvedimenti emergenziali studiati per il rilancio economico del post-pandemia. Fino a dicembre del 2024 saranno in vigore il regime semplificatorio e la possibilità di utilizzare temporaneamente il suolo pubblico senza pagare il canone di occupazione: è un provvedimento che aveva senso nell'immediato post-pandemia, ma non ora.

Noi siamo favorevoli a concedere maggiori opportunità di impresa e sviluppo in tutti i settori, inclusi quello così nevralgico dell'ospitalità, ma questo va fatto sempre nel rispetto di tutte le parti e soprattutto nei confronti di chi vuole cominciare una nuova attività e vuole accedere al mercato e potersi trovare nelle stesse condizioni dei competitori, nel rispetto delle regole della concorrenza.

La concorrenza, infatti, nasce da regole giuste ed eque, che valgono per tutti, senza favorire nessuno, senza favorire alcuna parte. Invece, anche la questione dei taxi, che già non era stata affrontata in maniera soddisfacente nel decreto-legge n. 104 del 2023, il cosiddetto decreto-legge asset, resta per noi elusa anche nel presente disegno di legge, nonostante la vicenda abbia chiari risvolti dal punto di vista della concorrenza e della libera impresa. Le licenze nuove, infatti, sono limitate e quelle temporanee sono bloccate solo a chi già le detiene. Che definizione di concorrenza dobbiamo trovare per giustificare queste scelte?

Il provvedimento in esame non apre ad opportunità, ma spesso le blocca lasciando spazio solo a chi è già in attività o detiene concessioni o licenze. Anche in quel caso, dove alcune chiusure potrebbero essere condivisibili, si è intervenuti sopra le righe in modi che non faranno altro che aprire a nuove opportunità di scontro con l'Europa.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, la realtà è che il disegno di legge in esame è peggiorativo di uno status quo che richiedeva interventi forti, diretti e soprattutto efficienti, per garantire quello che questa legge contiene nel suo stesso nome: la concorrenza. Nulla di ciò che è contenuto in questo testo dà un impulso al nostro mercato. Io e i colleghi senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti al testo in esame in Aula. Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi di maggioranza perché riflettano attentamente e, prima di votare, possano pensare all'interesse del Paese per cogliere l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in esame.

In conclusione, signor Presidente, mi permetta di affermare che, se non creiamo le basi per quella concorrenza sana che porta innovazione e stimola l'impresa e la produzione, non aumenteremo posti di lavoro, non creeremo condizioni economiche favorevoli per imprenditori e famiglie, non daremo impulso neanche alla ricerca di nuovi mercati nel mondo per continuare a puntare su uno dei settori di maggior successo dell'economia italiana, l'export. In poche parole, perderemo un'altra occasione importante, purtroppo una delle tante, per poter contribuire al benessere economico di questo nostro bellissimo Paese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

SCURRIA (FdI). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, poco fa abbiamo ascoltato l'ennesima previsione di grigiore e di mancato sviluppo che sentiamo da più di un anno a questa parte. Peccato che da più di un anno a questa parte tutti gli indicatori economici e di sviluppo dicano cose diverse, quindi anche di questo ci faremo una ragione e continueremo a portare avanti il presente disegno di legge. (Applausi). Ci siamo messi più volte le mani sulla coscienza e sappiamo ciò che dobbiamo fare per far progredire e sviluppare il nostro Paese.

Oggi, quindi, esaminiamo il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il secondo che il Parlamento italiano approva in poco tempo, visto che quello per il 2021 è stato approvato appena l'anno scorso. Anche al riguardo, rispetto ai tanti gufi, siamo pienamente rispettosi della tempistica e degli obiettivi che ci ha dato in particolare il PNNR, in cui si legge infatti che la legge per il mercato e la concorrenza deve avere cadenza annuale, perché è essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della nostra legislazione al fine di verificare che permangano tutti i vincoli normativi al gioco competitivo e al funzionamento efficiente dei mercati. Il piano prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza dal 2021 al 2024; il disegno di legge per il 2022 dev'essere approvato entro il 31 dicembre 2023 e con l'approvazione cui ci accingiamo oggi facciamo un sostanziale e deciso passo in avanti. Non lo dico solo per il rispetto degli impegni che abbiamo assunto con il PNRR, su cui il Governo, il presidente del Consiglio Meloni, il ministro Fitto e il Ministero delle imprese e del made in Italy stanno tutti procedendo in modo deciso, ma anche perché stiamo rimuovendo tutti quegli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Questi sono tutti punti che possono dare al nostro Paese un'immagine nuova, diversa, di Stato aperto alla libera competizione tra le imprese, con un approccio quindi volto alla creazione di occupazione e di crescita, esattamente il contrario di quello che ci viene rimproverato e di quello che è successo fino adesso, tant'è che la stessa Commissione europea, nel suo rapporto del 2023, dà atto degli sforzi fatti dal nostro Paese per eliminare gli ostacoli alla concorrenza nei servizi pubblici locali, nel trasporto pubblico locale, nella distribuzione del gas e dell'energia idroelettrica, nella ricarica elettrica e nei rifiuti - è l'Unione europea che ce lo dice, quindi anche su questo mi sembra che ci siamo messi molto bene la mano sulla coscienza - ma anche degli impegni assunti per la liberalizzazione dei mercati al dettaglio dell'elettricità e del gas e per ridurre il numero dei giorni necessari per avviare un'impresa. Stiamo cambiando l'Italia, la stiamo semplificando e la stiamo aprendo. L'obiettivo è quello che questo Governo sta dimostrando di saper perseguire, cioè semplificare e velocizzare le procedure burocratiche e migliorare le normative di settore. È quello che ci hanno chiesto le imprese, i consumatori e i cittadini, per essere più competitivi in un mondo sempre più globalizzato e pieno di tensioni ed è quello che avevamo promesso ai nostri elettori.

Accanto a questo disegno, però, siccome ci troviamo in un'Aula istituzionale, in una sede politica, è sempre bene ricordare anche qual è la nostra visione di libera concorrenza, perché accanto alla concorrenza, che presuppone ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, l'eliminazione di tutte le posizioni, anche odiose, dominanti, abbattendo i monopoli, affinché vengano migliorati ed efficientati i servizi, c'è un altro passaggio che per noi è fondamentale per affermare l'idea di Stato che abbiamo in testa: uno Stato che voglia considerarsi autenticamente sovrano deve necessariamente detenere la proprietà delle reti delle infrastrutture nei settori di rilevanza strategica, tutelando l'interesse nazionale. Non c'è contraddizione tra concorrenza e interesse nazionale, non c'è contraddizione tra libertà di impresa e rilievo di asset strategici. (Applausi).

Questo lo dico perché spesso, nella recente storia del nostro Paese, tutto questo non è accaduto e lo ricorderemo perché è importante che, nella corretta gestione da parte dei privati di alcuni servizi, sia sempre considerato preminente l'interesse pubblico generale, l'interesse nazionale della nostra popolazione, con tutto quello che è stato scritto e fatto in questi anni. La stessa Europa ci ricorda fondamentalmente che, al di là della libera concorrenza, è sempre necessario che all'apertura di fette di mercato ci sia la consapevolezza di rendere impossibile e di minare la sovranità degli Stati membri e degli assetti strategici e degli interessi nazionali di quegli Stati. Questo è quello che stiamo facendo. Ricordate, cari colleghi, quando in Italia si veniva a fare shopping? Si venivano a comprare asset strategici di interesse nazionale, in quanto il nostro era l'unico Paese che non tutelava ciò che era fondamentale per avere la propria identità, la propria autonomia, la propria indipendenza. Ricorderete quei Governi, talvolta molto rossi, che ci hanno consegnato privatizzazioni che, come la stessa Corte dei conti nel 2010 ricordava, evidenziavano una serie di importanti criticità, le quali andavano dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza connaturata ad alcune delle procedure utilizzate. Tutto questo fa rima con Romano Prodi, non so se questo ricorda qualcosa a qualcuno, a proposito di mettersi una mano sulla coscienza.

Noi non siamo così, non ci siamo formati in questo modo, anzi pensiamo ancora che, pur accettando la libera concorrenza, bisogni proteggere gli interessi nazionali, che non sono astratti, ma sono quelli dei cittadini, delle categorie e degli imprenditori. Abbiamo fatto ancora un esempio, ma anche su questi esempi, la differenza è che noi siamo orgogliosi dell'emendamento che abbiamo presentato anche grazie ai nostri senatori di Fratelli d'Italia, il senatore De Priamo, il senatore Nastri, che prevede di dare ai commercianti, ai ristoranti e alle pizzerie la possibilità di continuare a lavorare e di lavorare bene (Applausi), senza vincoli, senza tasse, perché in città turistiche e artistiche come Roma o come tante città d'Italia, come tanti Comuni e tanti borghi, sia possibile anche bersi un caffè, mangiare una pizza, fare colazione stando a contatto con la storia, con la cultura e anche con la strada, perché no? Per noi non è una vergogna, è un vanto quello che abbiamo fatto e lo rivendichiamo con grande orgoglio, perché siamo diversi, non ci inchiniamo di fronte ai poteri forti, non facciamo privatizzazioni che fanno gli interessi di qualcuno tranne quelli del popolo italiano. Facciamo sintesi tra le varie necessità, nell'interesse dei nostri cittadini. Questa è la nostra concorrenza, questo è l'impegno per la sovranità nazionale. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, quanto al provvedimento in discussione, mi concentrerò su una carenza essenziale che è un po' tipica di quello che rileviamo, ossia un'assenza di pianificazione: troppe norme di quelle contenute in questo provvedimento sono estemporanee, di durata annuale, che non consentono alle attività imprenditoriali ed economiche una pianificazione, che dovrebbe tener conto anche di una differenza del nostro Paese, che da Sud a Nord ha un divario produttivo e di esigenze tra le aree metropolitane e le aree interne. Troppo spesso alcune norme sono troppo tagliate per alcuni territori, a discapito di altri.

Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti, valutata l'entità anche della discussione generale, in cui altri aspetti saranno discussi da altri miei colleghi e oggetto anche di dichiarazione di voto. A proposito del tema delle antenne e dei campi elettromagnetici, è chiaro che noi tutti abbiamo un'esigenza, quella di dare un'idonea copertura al Paese, da Sud a Nord, dalle aree più popolate a quelle interne, perché fare impresa in un'area interna o in campagna presuppone di potersi collegare con il mondo con le stesse modalità garantite alle aree maggiormente servite. Di pari passo, notiamo che, rispetto al tema delle antenne degli operatori, siamo passati dai canoni di locazione - molto spesso tali antenne sono insediate in spazi di proprietà comunale - al canone unico. Siamo passati dal canone unico a procedure semplificate che fanno sì, in assenza di un piano comunale di installazione, che possano essere messe in qualsiasi luogo si valuti più opportuno da parte della compagnia, purché abbia la disponibilità del terreno del soggetto concedente. Ciò significa che alcune persone si trovano, dalla mattina alla sera, antenne sopra la testa, con effetti importanti non tanto di salute pubblica, ma anche rispetto al fatto che, quando questo avviene in aree fortemente popolate, si generano anche fenomeni che riguardano la proprietà immobiliare di persone che con tanta fatica hanno acquistato un immobile e, senza un percorso di programmazione e di pianificazione, si trovano un'installazione.

Si tratta certo di un'installazione necessaria: noi, infatti, non contestiamo la necessità di infrastrutturare il Paese; tutt'altro. Chiediamo però che questa pianificazione avvenga su base comunale e territoriale, perché si possano valutare le esigenze. I territori non sono fatti solo di aree densamente popolate, ma di località, di frazioni e di campo aperto e molto spesso capita che nelle nostre aree interne abbiamo il segnale solo nei capoluoghi, dove c'è una concentrazione di antenne, ma poi non le troviamo nelle località dello stesso Comune. Una pianificazione darebbe ai Comuni e agli enti la possibilità di dire: va bene l'installazione nel capoluogo, ma a condizione che almeno anche una località con meno densità e con meno istanze possa essere servita, perché anche quelle persone hanno il diritto di potersi connettere con il mondo. Pensiamo a tutte quelle imprese, magari agricole e che operano in campagna, dove non c'è la fibra e dove più volte abbiamo chiesto un piano di infrastrutturazione complessivo. Comprendiamo la distanza, ma dobbiamo comprendere anche l'esigenza. Facciamo altresì presente quello che tutti sappiamo, ossia che anche nei periodi di forte difficoltà del Covid queste imprese hanno potuto operare grazie al mercato online, connettendosi con i vari clienti e Paesi del mondo e portando lì la loro merce.

Onde scongiurare fraintendimenti, ribadisco che noi non siamo contrari all'infrastrutturazione anche tramite il modello delle antenne, ma occorre la pianificazione che faccia sì che non ci siano luoghi e persone di serie A e luoghi e persone di serie B, tra centri urbani e aree interne (Applausi), con la salvaguardia delle persone.

La stessa cosa la diciamo sui dehors e sui suoli pubblici. Abbiamo una norma nata in una condizione emergenziale che si proroga di anno in anno.

E noi domandiamo: ma quale imprenditore può tarare la sua attività e la sua impresa di anno in anno, valutando condizioni contingenti e legate alla proroga di un provvedimento di fine anno? Nessuno lo può fare. Allo stesso tempo, anche noi siamo favorevoli al fatto che si possa operare con le imprese e si possa avere anche il giusto ampliamento dei suoli pubblici dati in concessione, ma anche nel rispetto di una concorrenza tra le imprese.

Non tutti, infatti, possono avere un suolo pubblico a disposizione, non tutti possono avere spazi alla pari di altri, per cui ci sono luoghi che, per loro connotazione, si prestano ad avere grandi spazi di suoli pubblici e altri che non lo consentono. L'effetto è che, se ci si espande a dismisura nei primi luoghi, si penalizza chi svolge attività in altre parti, ma le imprese sono tutte uguali: non ce ne sono di serie A e non possono essercene di serie B.

Di pari passo, anche questa norma dovrebbe andare nella direzione di una pianificazione territoriale, perché molto spesso, soprattutto nelle aree interne e anche in quelle turistiche, accade che vi sia un eccesso di suoli pubblici nel periodo turistico, ma difficoltà a prendere un caffè quando il periodo turistico cessa.

Un piano di gestione dei suoli pubblici a livello comunale dovrebbe e potrebbe consentire che ci sia sempre un'attività aperta, qualsiasi giorno dell'anno. Per questo, non siamo contrari alla previsione della concessione di suoli pubblici, ma questi devono essere concessi nel rispetto della concorrenza con le altre attività, del decoro e della tutela dei luoghi pubblici, ma anche dell'esigenza di dare un servizio alle nostre comunità.

Concludo il mio intervento sul tema degli ambulanti, che molto spesso nelle aree interne sono l'unico presidio di commercio per l'acquisto di talune tipologie di prodotti. C'è infatti stata una desertificazione del commercio nelle aree interne, che vediamo quotidianamente, con una sequela di attività che chiudono, facendo sì che i residenti abbiano difficoltà nell'approvvigionarsi di quelle merci e di quei materiali, se non ricorrendo al sistema del commercio online, che penalizza queste attività.

Per questo, bene ha fatto la Regione Toscana a finanziare, con bandi specifici che possono arrivare anche a 25.000 euro annui, l'insediamento in aree interne di nuove attività nelle aree montane. Dovrebbe essere svolta, anche qui, un'attività di pianificazione, perché gli ambulanti che con il caldo o con il freddo, nel periodo turistico o fuori da esso, tutte le sante settimane mettono in piedi un mercato, sono persone che secondo me, senza esagerare, svolgono attività anche eroiche, consentendo di dare a quelle comunità, in quelle aree, un servizio.

Dobbiamo infatti partire da un concetto: il presidio territoriale è un valore non tanto per la socialità, ma per la tutela e la salvaguardia del territorio. Troppo spesso pensiamo infatti che tutto sia dovuto, anche in queste aree. Per poter vivere in un'area interna, però, devono essere garantiti i servizi. E qui arriviamo alla norma che prevede una ricognizione annuale da parte dei Comuni, con tutta una serie di elementi e penalizzazioni, proroghe e interventi suppletivi.

Questo però può andar bene in un'area metropolitana, dove si può fare una verifica dal punto di vista socioeconomico su base annuale. In altri territori, invece, si vanno a generare ulteriori attività, all'interno della pubblica amministrazione, su qualcosa che è abbastanza statico. Anche qui, è come se avessimo fatto una scarpa per ogni piede. Invece no: serve una norma a misura di territorio e serve la pianificazione.

È questo che noi chiediamo, perché i nostri Comuni non ce la fanno più. Io parlo da amministratore locale. I nostri Comuni non ce la fanno più a correre dietro ad incombenze su incombenze, che poi si sommano a tagli su tagli. Penso al taglio sul sistema sanitario e sociale, che oggi appesantisce i nostri bilanci e fa sì che i nostri comuni si siano surrogati a fare quello che deve fare lo Stato. (Applausi). Lo facciamo con piacere e con onore, ma abbiamo il bisogno e l'esigenza di avere la nostra autonomia anche dal punto di vista decisionale, che non può prescindere dalla capacità economica che i nostri bilanci devono avere e che, con questi provvedimenti, anche questa volta viene tagliata. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo affrontando nella seduta di oggi tocca temi cruciali, intesi a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. La tutela e la promozione della concorrenza sono elementi essenziali per sostenere le imprese, per proteggere gli interessi dei consumatori e per ampliare l'opportunità dei cittadini di accedere equamente al mercato. È quindi sconcertante assistere come, anche in questo provvedimento legislativo, non sia stata presa in considerazione la sostenibilità ambientale.

In un contesto economico e di mercato stravolto dalle guerre, dai prezzi, dalla crisi climatica e dalle tensioni sociali, dove si richiedono nuovi modelli di sviluppo per accrescere la competitività nazionale, il Governo italiano continua imperterrito a proporre soluzioni obsolete alle nuove sfide che si presentano e proprio non vuole cogliere le opportunità economiche già tracciate dalle politiche energetiche ambientali a livello sia internazionale sia europeo.

Eppure l'urgenza di adottare nuove misure che tutelino l'eccezionale patrimonio economico dell'Italia è sotto gli occhi di tutti. Urgono misure economiche e strutturali che, da un lato, promuovano l'innovazione e con essa la competitività delle imprese e, dall'altro, rappresentino un potente antidoto alla crisi climatica. I mezzi esistono, ma il Governo non li mette a terra. L'Italia sta subendo enormi danni economici a causa della crisi climatica. Gli ultimi dati Eurostat parlano di 36,5 miliardi dal 2010 al 2020, con una media di oltre tre miliardi e mezzo l'anno. Il nostro Paese è ormai regolarmente colpito da eventi climatici estremi; penso solo alle immagini devastanti degli ultimi giorni in Toscana, ma anche in Lombardia e nella mia Regione, il Veneto. Penso però anche a tutte le altre Regioni precedentemente colpite. Ancora oggi, nel 2023, dobbiamo vivere nell'incubo di perdere persone care.

Per sopperire a questa enorme mancanza da parte del Governo italiano rispetto a un'economia sostenibile, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo cercando di accelerare la discussione di una legge quadro sul clima, che possa assicurare anche all'Italia il corretto approccio da adottare per garantire un equilibrio stabile tra concorrenza economica e sviluppo sostenibile.

Il primo capo del disegno di legge sulla concorrenza oggi in discussione disciplina la materia energia e prevede l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Purtroppo però non dà seguito allo snellimento delle procedure per la realizzazione delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumo collettivo.

Sappiamo benissimo quanto il costo dell'energia costituisca un fattore decisivo e strategico per la concorrenza economica di un sistema produttivo. Ci sembra per questo irragionevole non prevedere misure che massimizzino i benefici economici derivanti dalla generazione distribuita di energia elettrica e da un maggior supporto per l'autoproduzione energetica individuale e collettiva.

Per questo noi di Alleanza Verdi e Sinistra rivediamo la necessità di accelerare la diffusione delle soluzioni contrattuali maggiormente utilizzate in Europa per i nuovi impianti a fonti rinnovabili con i contratti a lungo termine e contratti per differenza, di prevedere misure a favore dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche che per essere economicamente sostenibili devono autoconsumare almeno il 60-70 per cento dell'energia generata.

Più che sfruttare questo disegno di legge come viatico per traghettare in modo deciso l'Italia verso la transizione energetica, la maggioranza in Commissione ha invece deciso di inserire e approvare un emendamento sgangherato e rischioso per aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 volt per metro. La materia è tecnica e complessa e francamente non può essere liquidata tramite un semplice emendamento, tanto più che questa mossa avventata della maggioranza sta mettendo in serio allarme i cittadini, le associazioni, gli esperti del settore e le comunità scientifiche.

Per questo motivo abbiamo chiesto una seria e approfondita analisi, anche tramite un'indagine conoscitiva, ribadendo fra l'altro che nell'emendamento appaiono parametri tecnici che andrebbero illustrati in sede opportuna. La maggioranza in Commissione ha bypassato intenzionalmente questa richiesta, approvando questo rischioso emendamento.

Su questo tema ci preme ricordare che innalzare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta pericoloso per la salute umana e per l'ambiente. Anche al di sotto degli attuali standard di sicurezza, produce danni alla salute e riduce i livelli di benessere, soprattutto tra i soggetti vulnerabili, come bambini, donne in gravidanza, malati cronici, malati di tumore ed elettrosensibili. Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Si dimentica tuttavia che in Italia dal 2012 il fattore delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolato su una media di 24 ore, anziché di sei minuti (come invece avviene in Europa), e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Il valore medio calcolato sulle ventiquattr'ore risulta così falsato, perché gli alti picchi registrati nella fascia diurna vengono facilmente compensati dai valori notturni bassissimi, perché ci sono pochi utenti attivi. Su questo punto la ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volt per metro misurato in sei minuti, è l'unico che garantisce il rispetto del principio di precauzione, evitando danni futuri.

Non paghi di questo innalzamento dai 6 ai 15 volt per metro, il Governo ieri ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo. A quanto pare, questi temi sulla salute sono poco cari a questo Governo, che vanno a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), per i quali il Governo latita.

L'ulteriore schiaffo che la maggioranza sta dando all'economia italiana scaturisce però dalla presunzione di voler modernizzare il nostro Paese puntando sul made in Italy e sulla forza lavoro dell'imprenditoria italiana, tutto l'opposto rispetto a ciò che invece fa con questo emendamento, con il quale si accontentano unicamente gli interessi dei colossi stranieri delle telecomunicazioni, perché questo è. Non esiste infatti in sé alcuna ragione per innalzare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze, se non quella economica di favorire i gestori delle telecomunicazioni, con sede all'estero, che intendono risparmiare sui costi delle infrastrutture dopo aver acquistato le licenze per il 5G. Il 62 per cento degli impianti in Italia non risulta attualmente espandibile al 5G. Con i valori attuali dei campi elettromagnetici servono quindi nuovi siti e quelli già esistenti vanno reingegnerizzati, il tutto per un costo stimato di 4 miliardi, a carico degli operatori radiomobili stranieri e a discapito delle aziende italiane, che potrebbero svolgere i lavori. Con questo emendamento, che vuole aumentare il livello a 15 volt per metro, si regalano quindi profitti miliardari alle multinazionali straniere. Con buona pace del made in Italy. Chiediamo di affrontare con serietà questo tema e auspichiamo che la maggioranza faccia oggi marcia indietro su questo argomento, accertando concretamente quali siano le ricadute dell'esposizione dei tessuti cellulari alle radiazioni e a radiofrequenze provenienti dall'intero campo elettromagnetico, prima di approvare il tutto.

Abbiamo infine proposto, in materia di assegnazione delle concessioni sulle aree pubbliche, un ordine del giorno per assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

La valorizzazione e la promozione di questi prodotti in linea con la normativa nazionale ed europea in materia favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di packaging. Di tutto questo dispiace prendere atto.

Chiudo il mio intervento ribadendo al Governo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, la necessità di eliminare i vincoli normativi e burocratici che ostacolano ingiustificatamente la trasformazione ecologica di tutti i settori dell'economia e che minano la competitività globale, europea e nazionale dell'Italia e la salute delle comunità che la abitano. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Maffeo Vegio», di Lodi, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Colleghi, informo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento, a nome del prescritto numero di senatori è pervenuta alla Presidenza una richiesta per la chiusura anticipata della discussione generale. Come voi sapete, la decisione avviene con votazione per alzata di mano.

Ci sono interventi pro o contro?

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, ci troviamo di fronte a un passaggio inconsueto che utilizza, più che legittimamente, uno strumento che è sempre stato visto come uno strumento della maggioranza per superare ostruzionismi, ma com'è stato fino a ieri, probabilmente anche in questo momento e dopo, ci si lamenterà del fatto che non c'è abbastanza tempo e che i tempi sono ristretti. Chiedere a questo punto che non si possa fare gran parte della discussione generale non è particolarmente coerente con le accuse di volere stroncare la discussione, ma noi ci stiamo e tutto sommato potrebbe anche non dispiacerci di chiudere la discussione generale. Non so cosa ne pensino i colleghi degli altri Gruppi di maggioranza, ma potremmo anche accettare di votare a favore della chiusura anticipata della discussione. (Applausi).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Mi associo e sottoscrivo l'intervento del collega Malan.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni del collega Malan.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, sempre ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento, chiedo se ci sono degli esponenti dei Gruppi Autonomie, MoVimento 5 Stelle, Civici e Forza Italia che, non essendo intervenuti in discussione generale, se ritengono di intervenire, hanno diritto di farlo.

Poiché non intendono intervenire, passiamo alle repliche dei relatori e poi successivamente del Governo.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Mi sembra di capire che anche il senatore Bergesio rinunci a replicare.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione, i relatori Bergesio e Ancorotti e il presidente De Carlo per il lungo e ottimo lavoro che è stato fatto.

Ho ascoltato gli interventi, alcuni dei quali non sono stati sempre puntuali, perché sono stati trattati anche altri temi. È stato detto che quello in esame è un disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza molto scarno. Ricordo però che ci sono provvedimenti e decreti-legge in cui abbiamo anticipato molte norme, come ad esempio, come quelle sui taxi; molti temi della legge annuale della concorrenza li troviamo, infatti, anche nel disegno di legge di bilancio, nel cosiddetto decreto-legge anticipi e anche in provvedimenti che abbiamo già approvato.

Alcuni temi dal mio punto di vista sono assolutamente rilevanti: uno per tutti, su cui avete fatto interventi molto puntuali, è quello degli ambulanti, sui criteri per le assegnazioni delle licenze e del commercio sul suolo pubblico. Io penso - e ve lo dico in maniera molto chiara e sincera - che in questo caso abbiamo finalmente dato una mano a un settore che ha subito una crisi estremamente pesante, soprattutto nel periodo del Covid, perché da 180.000 esercizi si è passati, nel giro di un paio d'anni, a meno di 160.000. Si tratta di un settore che in questi anni ha subito una serie di trasformazioni e che aspettava una riforma da più di dieci anni. La riforma recata dal disegno di legge in esame deriva dall'ascolto, fatto dal Ministero, delle associazioni, degli ambulanti e anche dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in sostanza di tutti gli attori coinvolti. Direi che abbiamo ottenuto un risultato ottimale, che finalmente dà la possibilità al settore di avere certezza (cioè dieci anni tempo) per poter effettuare i dovuti investimenti legati anche alla transizione ecologica.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,03)

(Segue BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy). Grazie all'iniziativa dei parlamentari, non solo di maggioranza ma anche dell'opposizione, c'è stata la proroga sul tema dei dehors. Sappiamo quanto sia problematico e decisivo aver prorogato di un anno le attività che si svolgono all'esterno dei locali, soprattutto in un momento come quello attuale. È stato sancito un punto fondamentale, che rappresenta anche una pietra miliare rispetto a richieste fatte da tutti i sindaci, sia di centrodestra che di centrosinistra, sulla tutela dei centri storici, delle botteghe storiche. Questo nasce da ordinanze trasversali e finalmente si è trovato un punto fermo che va verso la tutela dei nostri centri storici, con la possibilità per i nostri sindaci di limitare alcune attività che non siano in linea con la programmazione turistica e con la loro valenza storica, artistica e culturale.

Ritengo che questo sia un passaggio fondamentale, per cui ringrazio ancora tutti per questo lavoro, che ovviamente è ascrivibile soprattutto anche agli emendamenti presentati dai senatori durante l'iter del provvedimento in Commissione. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Misiani, sostanzialmente identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 1.16, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nave, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Misiani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.0.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «la seguente: rinnovabile».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.8 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.12 per chiedere al relatore di riconsiderare il suo parere contrario. Più di una volta siamo stati tutti d'accordo sul fatto che queste sono occasioni in cui dobbiamo cercare di dare allo Stato tutti i poteri possibili per quanto riguarda alcune delle componenti imprescindibili per la salvaguardia della proprietà intellettuale di alcuni settori chiave: stiamo parlando del tema dei semiconduttori, della cybersicurezza, delle tecnologie aerospaziali, dello stoccaggio dell'energia e di tutto quello che riguarda il mondo portuale. Più di una volta abbiamo discusso insieme di andare incontro a questi settori e di usare tutti gli strumenti che consentano all'Italia di proteggerli.

Quindi chiedo che venga espresso un voto favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se rivede il suo parere o se lo mantiene.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, mantengo la mia posizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo la soppressione dell'articolo 10, che innalza il livello dei campi elettromagnetici di cui ho parlato prima. In Commissione, tramite un emendamento del senatore Pogliese, approvato in quella sede, si è ritenuto di voler aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici da radiofrequenza da sei a quindici volt per metro, senza avviare un'accurata analisi preventiva e senza considerare il fatto che aumentare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta un motivo di grande preoccupazione, visti gli accertati danni alla salute che può provocare.

Da almeno vent'anni è dimostrato che l'esposizione alle radiofrequenze, anche al di sotto degli attuali standard di sicurezza, produce danni alla salute, all'ambiente e alla biodiversità e riduce i livelli di benessere nella popolazione, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, di tumore e gli elettrosensibili. Parliamo di una materia molto tecnica e complessa che, per essere adeguatamente trattata, necessita di un congruo tempo di analisi e approfondimento, che abbiamo chiesto anche in Commissione. E non necessita di un frettoloso emendamento in un disegno di legge concorrenza che, invece di promuovere il made in Italy, come ampiamente sbandierato da questo Governo, si preoccupa di sfavorire sfacciatamente gli interessi dei colossi delle telecomunicazioni, tra i quali non figurano aziende italiane. E questo va a scapito delle aziende italiane.

Chiediamo di affrontare con serietà la questione dei campi elettromagnetici e auspichiamo che questa Aula faccia oggi marcia indietro sull'argomento, consentendo invece di avviare un'indagine conoscitiva, strumento necessario per accertare quali siano le ricadute delle esposizioni dei tessuti cellulari aumentando il livello dei campi elettromagnetici.

Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Ciò che non racconta è che in Italia, dal 2012, la misurazione delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolata su una media di ventiquattro ore anziché di sei minuti, come avviene in Europa, e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Non è difficile capire che, se il valore medio è calcolato su un'intera giornata, risulta falsato, perché i picchi registrati nella fascia diurna vengono compensati da valori notturni bassissimi - come abbiamo anche detto in Commissione - poiché ci sono pochi utenti attivi. Così facendo, il nuovo limite introdotto da questo emendamento diventa ancora più facile da eludere.

La ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volte per metro misurato in sei minuti, risulta il più consono per assicurare il rispetto del principio di precauzione e per tutelarci da danni futuri.

Ci associamo quindi agli appelli della comunità scientifica, alle evidenze scientifiche e alle ricerche internazionali, chiedendo alla maggioranza di Governo un atto maturo e di buon senso, ritirando l'articolo. Aggiungo anche che, non paghi di questo innalzamento approvato in Commissione, ieri il Governo ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo.

Ci chiediamo quindi se in Commissione sia stata approvata una formula errata. Ce lo chiediamo e mi sembra che sia legittimo farlo.

A maggior ragione chiediamo con forza di ritirare tutto l'articolo 10. (Applausi).

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento che, peraltro, è identico al nostro precedente. E sollecito l'Assemblea e la maggioranza a valutare l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, sempre consigliato nel momento in cui si parla di tutela della salute delle persone.

Per non aggravare la possibilità di mettere a rischio la salute delle persone con una decisione che pare tra l'altro anche poco ponderata, non essendoci stato un sufficiente confronto in Commissione, suggerisco e auspico il ritiro dell'articolo.

PRESIDENTE. Colleghi, per l'aggiunta della firma, basta comunicarlo alla Presidenza e sarà fatto. Anche il senatore Spagnolli aggiunge la sua firma all'emendamento. La senatrice Aurora Floridia accetta che i colleghi aggiungano la firma all'emendamento.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10, salvo che sull'emendamento 10.200, sul quale esprimo parere favorevole.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti identici 10.100, 10.101 e 10.102.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi domando come sia possibile che, dopo che per un'intera legislatura (la passata) si è cercato di non mettere mano a questi limiti, per tutte le ragioni che ha ben spiegato prima la senatrice Floridia, per la tutela della salute dei cittadini del nostro Paese, la 9a Commissione si sia fatta spregio dei pareri scientifici e vada ad innalzare vergognosamente dei limiti di legge che mettono a rischio la salute degli italiani. (Applausi).

Mi domando con quale coraggio il Presidente di quella Commissione abbia potuto mai permettere che si votasse e si portasse avanti una simile proposta. (Commenti).

PRESIDENTE. Per favore, lasciamo finire la senatrice.

PIRRO (M5S). Non tutti voi avete qualche nozione di scienza e di medicina. Non tutti voi sapete quanti e quali danni possono provocare i campi elettromagnetici, pur se nel nostro Paese di studi in tale ambito ne sono stati prodotti moltissimi.

Mi domando se, come al solito, questa maggioranza abbia più a cuore gli interessi di pochi - e a volte non si capisce neanche di chi - piuttosto che quelli dei cittadini del nostro Paese e soprattutto la salute dei cittadini del nostro Paese.

Dovreste vergognarvi se non approvate questi emendamenti. (Applausi. Commenti).

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, il motivo per il quale siamo contrari sia a questi emendamenti, sia all'articolo 10, consiste proprio nell'evitare situazioni di discussioni su tematiche scientifiche.

Noi dobbiamo ai cittadini la serenità, soprattutto quando si utilizzano tecnologie come gli smartphone o tutto ciò che è legato alla transizione digitale. Abbiamo il dovere di dare certezza e di far capire alle persone che ciò che noi decidiamo in termini di parametri, anche per la loro salute, viene fatto rispettando delle procedure e le indicazioni della Commissione europea. E lo facciamo attribuendo tali decisioni non ad emendamenti che cascano sul Parlamento, ma ad autorità indipendenti che assumono le responsabilità in base alle loro prerogative, alla spiegazione di tipo scientifico e alla considerazione dell'equilibrio e dell'analisi fra concorrenza, innovazione tecnologica e tutela della salute.

Ora, noi abbiamo in corso, da tanto tempo, su questa tematica un dibattito in Italia, perché effettivamente, al di là della misurazione, c'è una differenza tra diversi Paesi europei. Allora, o ci si adegua e si difende il principio dell'adeguamento europeo oppure, se si introduce un qualunque numero tra 6 e 61, tra 06 e 61, si ha il dovere di spiegare qual è stata l'analisi, qual è la valutazione di impatto e sulla base di quale spiegazione scientifica, tecnica, economica e concorrenziale - ricordo che stiamo esaminando un disegno di legge che si dovrebbe occupare di concorrenza - si stabilisce e si sceglie un numero. Addirittura quel numero che è stato scelto viene oggi nuovamente modificato attraverso l'emendamento 10.200.

Ora, quando accade questo in un dibattito pubblico, si alimentano speculazioni, incertezze e la preoccupazione e la paura che le decisioni che prendiamo sotto il profilo pubblico non siano dettate da un rigoroso e attento esame di tutte le implicazioni, ma siano l'emendamento cascato sul Parlamento ad opera di chi è stato più capace, fra i diversi operatori, di convincere qualcuno.

Questo è sbagliato perché alimenta le incertezze.

Noi abbiamo presentato qualche settimana fa un disegno di legge nel quale proponiamo l'istituzione, come in Francia, di un'Agenzia per le frequenze, che unisca le competenze, in parte di Agcom, del Ministero dello sviluppo economico e del made in Italy e delle ARPA. A proposito di concorrenza, voi avete dimenticato una segnalazione dell'Autorità antitrust di qualche anno fa che sosteneva che le possibili e diverse misurazioni delle ARPA regionali potevano avere un impatto concorrenziale nei diversi pezzi del territorio italiano. Quindi, non solo non avete introdotto una norma, assicurando un percorso trasparente e convincente per tutti, ma non avete neanche risolto il tema concorrenziale che avrebbe dovuto legare questo emendamento allo scopo del disegno di legge concorrenza.

Per queste ragioni esprimo voto contrario perché si sceglie un metodo che alimenta le incertezze, le paure e semplicemente propone come strumento di decisione politica il sorteggio dei numeri piuttosto che la trasparenza delle decisioni. (Applausi).

PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, volevo dire, tramite lei, alla senatrice Pirro che non mi vergogno di votare contro gli emendamenti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato sul tema dei campi elettromagnetici. Non mi vergogno perché, avendo fatto la Presidente della Commissione trasporti, ho potuto approfondire il tema del 5G in modo molto serio. Lo dico anche al collega Licita, che stimo, ma questa volta ha detto cose lontane anni luce da ciò che penso io ed è stato approfondito e sviscerato da tutte le latitudini, compreso l'Istituto superiore di sanità.

Allora, bisogna capirci: un tema è rendere il nostro Paese competitivo e da questo punto di vista noi abbiamo, nel tema dell'innovazione digitale e tecnologica, un dovere in più di fare la nostra parte; un altro tema è istituire nuovi strumenti di garanzia, come Autorità, ma fatemi dire che in questo Paese ce ne sono anche troppi. Adesso, francamente, per verifiche e analisi che funzionano in tutto il globo e che sono state sviscerate a pieno titolo all'interno delle Commissioni competenti, credo non ci sia bisogno di istituire nuove agenzie e nuove Autorità. Questo è il mio personale pensiero.

Quello che soprattutto ci tengo a dire è che non accetto lezioni di moralità e di etica da parte di una forza politica, il MoVimento 5 Stelle, che sul tema dei vaccini ha tentennato fino all'ultimo. Allora voi la scienza la dovete sempre prendere come esempio, non solo ed esclusivamente...(Commenti).

PRESIDENTE. Lasciamo intervenire la collega, per favore.

PAITA (IV-C-RE). Si calmi. Vi siete dimenticati del vostro passato, in cui mettevate in discussione la funzionalità dei vaccini. Ce ne ricordiamo tutti e se ne ricorda l'opinione pubblica. Quello che è inaccettabile è che utilizziate questi argomenti contro l'innovazione tecnologica in uno strumento come questo. Per cui non solo non mi vergogno, ma chiedo anche che ci sia un po' di serietà in quest'Aula quando si parla di questioni veramente importanti per le nostre imprese e per i nostri cittadini. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo per sottolineare non che voteremo ovviamente a favore dell'emendamento in esame, ma una cosa.

Devo dire che questa discussione è un po' strana. In effetti noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, ma allo stesso tempo nella discussione a cui ho partecipato anch'io, seppur poco, abbiamo proposto un metodo che viene utilizzato in Europa. Non abbiamo inventato nulla. Abbiamo detto di adottare lo stesso criterio, e l'ha spiegato la senatrice Floridia prima: il metro che si usa in Europa. Ci è stato detto di no. È diverso misurare il campo elettromagnetico su sei minuti, quattro ore o ventiquattro ore. Qui non c'è bisogno di un'autorità scientifica, ma si tratta di quanto avviene in Europa. Questo è chiaro.

Il problema, quindi, è che voi vi assumete la responsabilità di fare una cosa. Il nuovo a me non spaventa. Ma consideriamo che il nuovo non è sempre un fatto di novità e positività se - come tutti sappiamo - peggiora le condizioni. Ad esempio, una volta l'energia elettrica si trasportava coi tralicci, e adesso abbiamo scoperto che è meglio farla passare sotto terra piuttosto che in alto, perché determina delle ripercussioni su quelli che abita nelle vicinanze. Eppure, era un fatto importante, portava l'energia elettrica dappertutto.

Intendo dire che a volte bisogna ascoltarsi. Io non voglio fare la lezione agli altri, ma in questo caso si pensa di dare risposta a un ceto che vi ha chiesto di dargli una tale possibilità. Quindi, in questo caso, siete subalterni a chi detiene detto potere.

Per questa ragione noi voteremo a favore dell'emendamento 10.100 e contro l'articolo 10. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi contrari e naturalmente anche quello favorevole alla misura del Governo. Vorrei quindi sottolineare due aspetti che sono stati citati anche da coloro che si sono detti contrari.

Anche con l'innalzamento in esame, il limite sarà quattro volte più basso di quello presente negli altri Paesi europei. A coloro che mi hanno scritto e mi hanno contattato - anche loro contrari a questa misura, anche persone che affermavano di avere conoscenze di siffatto tipo - ho chiesto se esiste un solo studio che affermi che nei ventidue anni trascorsi - la norma che andiamo a modificare è del 2001 - in Italia c'è stata una minore incidenza di determinate malattie, tipicamente il tumore, visto che avevamo un limite dieci volte inferiore a quello di altri Paesi. Oppure, ho chiesto se negli altri Paesi europei c'è un'incidenza maggiore - il che evidentemente è la stessa cosa - ma nessuno ha saputo citarne neppure uno.

Il secondo aspetto è stato spiegato molto bene dalla senatrice Aurora Floridia, quando ha detto che in questo provvedimento si fa riferimento alla media giornaliera anziché a quella puntuale, spiegando che di notte c'è un traffico inferiore, tipicamente quello dei nostri telefonini, e dunque la media si abbassa. È vero, ma la notte, largheggiando, dura quanto il giorno. In realtà la notte civile dura un terzo o un quarto della giornata. Ma, se supponiamo che sia la metà, vorrebbe dire che tuttalpiù siamo ancora più di due volte sotto il limite europeo (facciamo la media, che non può andare al di là di un di un certo limite).

C'è un altro aspetto che non è stato citato. I telefonini, lo strumento che maggiormente contribuisce al fenomeno dei campi elettromagnetici, funzionano un po' come noi con la nostra voce: più il segnale è basso, più il telefonino trasmette un segnale potente. Questa è la ragione per cui, quando andiamo in montagna, dove c'è un segnale basso o è assente, il nostro telefonino cerca di trovare una connessione, consuma molto di più la batteria, che quindi si esaurisce più rapidamente. Pazienza. Il punto è che, se il campo elettromagnetico è più basso, il nostro telefonino trasmette un'intensità più alta e, siccome l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale alla distanza, il nostro telefonino, che teniamo a un centimetro dal cervello, è enormemente più pericoloso di un'antenna che come minimo sarà a una cinquantina di metri di distanza, cioè sarà 5.000 volte più distante dal nostro cervello di quanto lo sia il telefonino.

Pertanto, con i limiti così bassi i nostri telefonini trasmettono intensità maggiore a un centimetro dal nostro cervello; mentre, con un innalzamento dei limiti, sarà possibile avere un maggiore equilibrio.

Dice molto bene l'articolo 10 nel suo testo, che comunque bisogna portare avanti degli studi, osservare e vedere quali sono gli effetti. Il confronto fra le opinioni è fondamentale in tutti i campi scientifici, non solo sui campi elettromagnetici. È su questa base che il Governo ha proposto questa norma e su questa base è stato presentato un emendamento ed è per questo che voteremo contro gli emendamenti soppressivi. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, 10.100, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 10.102, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/102, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/103, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/104, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/105, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per far presente, fra le varie considerazioni, che vi è uno Stato nostro confinante che viceversa applica il principio di precauzione mettendo in secondo piano l'aspetto economico concorrenziale rispetto all'aspetto della tutela della salute e questo Stato è la Svizzera. La Svizzera, anziché peggiorare questi limiti, li ha innalzati, mentre non li stiamo abbassando, mettendo a rischio la salute dei cittadini. C'è quindi qualcuno che ragiona e legifera partendo da presupposti diversi. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole all'emendamento del Governo semplicemente perché mi auguro che prima o poi sia sfatata questa leggenda della salute che viene violata solo perché si innalzano dei valori elettromagnetici, quando siamo circondati quotidianamente da macchinari che in teoria, se si ha così paura dei tumori, non dovremmo avere né utilizzare, dal forno a microonde al cellulare. Questo richiamo al pericolo per la salute umana, con studi scientifici che lo dimostrano, mi ricorda tanto gli studi scientifici fatti per decenni per evitare un'opera, l'alta velocità Torino-Lione: il tunnel ferroviario avrebbe causato dei morti, quello autostradale, uguale, nella stessa montagna, casualmente no. Quando si parla di studi scientifici, bisogna che siano tali e che non siano solo paure, pur legittime, dei cittadini ignari di quanto noi stiamo facendo. Forse le forze politiche, invece di sollecitare quelle paure, dovrebbero dare risposte più sensate e più vere e non alimentare i timori solo per avere qualche voto. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G.11.100.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dai senatori Franceschelli e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.107, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.109, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.110, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «nelle aree».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.111.

Metto ai voti l'emendamento 11.112, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.113, presentato dai senatori Licheri Sabrina e Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.114, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.115, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.116, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.117, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.118, presentato dalla senatrice Aurora Floridia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.119, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.120, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.121, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.122, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.123, 11.124 e 11.125 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 11.126, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.127 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.128, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G11.110 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso contrario. Senatrice Floridia, insiste per la votazione?

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G11.100 e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, con questo ordine del giorno chiediamo di assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli alimentari provenienti da filiera corta a chilometri zero. La valorizzazione e la promozione di questi prodotti, in linea con la normativa nazionale ed europea in materia, favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di packaging.

Ciò che intendiamo promuovere è una nuova economia, che possa essere circolare, equa, ambientalmente sostenibile e maggiormente attenta a favorire nuovi stili di vita. Quindi, chiedo che questo ordine del giorno venga approvato.

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se mantengono la loro posizione sull'ordine del giorno G11.100.

ANCOROTTI, relatore. Sì, signor Presidente, il parere resta contrario.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere resta conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

L'emendamento 12.102 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, desidero solo sottolineare che in questo emendamento, che avevo già presentato in Commissione come emendamento 6.20, si parla del vertical farming. Vorrei sottolineare che il MoVimento 5 Stelle già nella passata legislatura era pienamente consapevole dell'utilità di eliminare da questo ambito le fasi di asciugatura e lavatura. Quindi, non so perché il mio emendamento non sia stato fra quelli approvati, ma ci tenevo a sottolineare questa nostra posizione rispetto al settore. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dalla senatrice Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.104 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.105, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.103, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.104, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.105, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.110, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.111, 12.0.112 e 12.0.113 sono improcedibili.

Passiamo all'articolo 13 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.200, sul quale esprimo parere favorevole.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'articolo 13, a mio avviso e con molta umiltà, è un esempio della confusione che spesso si fa fra il concetto di concorrenza, il concetto di mercato e l'antitrust.

Sono consapevole che questa è una misura che è stata suggerita dall'Autorità antitrust, ma vorrei qui illustrare le ragioni per le quali questo articolo, per come è stato scritto, non rispetta l'obiettivo che si prefigge. Il principio è quello di vietare agli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche di discriminare, di fare offerte selettive di prezzo, tra le altre cose, in base alla provenienza dell'operatore di riferimento. Non si possono cioè più fare delle offerte selettive in funzione dell'operatore con il quale attualmente il consumatore è impegnato.

Da un certo punto di vista questa effettivamente è una misura che impedisce ad alcuni operatori di fare offerte favorevoli soltanto ai clienti dei concorrenti che si vogliono acquisire. Si tratta di una pratica di sconto selettivo che, dal punto di vista della teoria economica, è sempre stata giustificata, sotto il profilo antitrust, quando questo comportamento di sconto è associato ad una posizione di dominanza individuale o collettiva del soggetto che fa lo sconto.

Cioè il soggetto che fa lo sconto selettivo soltanto ad alcuni clienti del concorrente ha un vantaggio in più rispetto al concorrente, che è quello di potersi permettere di finanziare in perdita determinate offerte, mentre il concorrente non può fare la stessa cosa, d'altra parte, con i clienti del concorrente che gli vuole rubare i propri clienti; non c'è una reciprocità di reazione. Quando questa reciprocità di reazione non c'è, vuol dire che c'è una dominanza e che quindi è la dominanza, di fatto, a esercitare un potere di mercato e a rendere anti-concorrenziale lo sconto selettivo. Nella teoria economica antitrust, questa si chiama clausola della nazione più favorita o matching clause.

Invece, quando non c'è una dominanza, l'idea che io non possa fare un'offerta ai clienti del mio concorrente si scontra con l'idea che anche il mio concorrente potrebbe fare la stessa cosa nei confronti dei miei clienti. Allora sarà il mercato, nella razionalità degli operatori, a stabilire quali sono gli sconti di equilibrio sul mercato. Noi invece qui stiamo introducendo un principio per cui, non potendo più fare sconti selettivi, o si farà lo stesso sconto per tutti i clienti o non lo si farà. Ma, se non lo si farà, alla fine i prezzi si alzeranno. Quindi questa norma, scritta così, può finire per introdurre incentivi ad incrementare il prezzo medio per i consumatori finali e non a favorirlo, a meno che non aveste scritto nella norma "nel caso in cui esiste una posizione dominante individuale o collettiva". Ma d'altra parte, se ci fosse una posizione dominante o collettiva, basterebbe l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 e quindi non ci sarebbe bisogno di questa norma.

In sostanza, corriamo il rischio di una over-regolazione su questioni che dovrebbero essere lasciate alle dinamiche di mercato o alle norme esistenti, perché già tutta la normativa del codice delle comunicazioni attribuisce all'Agcom la possibilità di vietare forme di discriminazione che abbiano come effetto ultimo quello di danneggiare i consumatori e il mercato, mentre qui, con questo meccanismo, si introduce il divieto di sconti selettivi, favorendo i mercati collusivi e la tendenza a prezzi più alti. Io sono pronto a scommettere con voi che, se questa norma funziona, fra un anno tutti i consumatori di tutti gli operatori avranno prezzi medi più alti. Questo per certi versi, in un mercato che ha dei prezzi molto bassi, potrebbe essere uno strumento di sostenibilità del mercato. Ma allora non chiamiamolo uno strumento di concorrenza e di discriminazione; è uno strumento che serve ad evitare una concorrenza distruttiva e predatoria, fatta però proprio da quegli operatori che con questa norma voi oggi volete tutelare. (Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 13.0.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.101, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.102, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.103, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.104, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, torniamo su un argomento già dibattuto più e più volte in quest'Aula: parliamo dell'esercizio della professione di odontoiatria in forma societaria. In Italia è ancora possibile per un gruppo di imprenditori aprire una clinica, perciò dare priorità a quella che è un'attività meramente commerciale a discapito della qualità e del rispetto della salute dei pazienti.

Con il nostro emendamento noi chiediamo al Governo la massima attenzione, anche perché siamo sicuri che il Governo e la maggioranza abbiano a cuore la salute dei pazienti e mettano sicuramente in prima linea la qualità del servizio e non il profitto, che spesso è invece il faro che guida le società cosiddette commerciali, dietro alle quali si nascondono anche dei fondi internazionali in cui sicuramente non vi sono dei benefattori. Non sono filantropi, ma persone che mirano soltanto al profitto e al guadagno.

Pertanto, Presidente, per porre rimedio a questo, c'è una via ben chiara: dare la possibilità ai professionisti che operano in questo settore, cioè gli odontoiatri, che si vogliono unire in forma societaria, di farlo secondo la formula della società tra professionisti, perciò senza l'intervento prevalente del capitale. In attesa di ascoltare i pareri, spero che il Governo e la maggioranza dedichino la dovuta attenzione a un tema che sta a cuore a tanti, che è quello della salute dei pazienti. (Applausi).

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto diceva il senatore Lorefice poc'anzi. La tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere il primo obiettivo di tutti i presenti in quest'Aula, anche se a volte ci viene il dubbio che non sia propriamente così.

In questo caso ci troviamo di fronte a discriminazioni che vengono effettuate a volte dalle compagnie assicurative, nello specifico per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie integrative, in quanto la maggior parte dei nuovi contratti prevede che le coperture assicurative e il rimborso delle prestazioni vengano erogati ai soggetti esclusivamente se si rivolgono a centri direttamente convenzionati con la compagnia assicurativa. Questo di sicuro comporta uno sconto e una riduzione dei costi a carico dell'assicurazione, ma non sempre si traduce in un'adeguata copertura dei diritti del paziente/cliente dell'assicurazione.

Questo avviene in primo luogo perché non sempre ci sono centri convenzionati nelle immediate vicinanze o facilmente raggiungibili dai cittadini che hanno stipulato queste polizze; in secondo luogo, per le cause che spiegava il collega Lorefice poc'anzi, si tratta a volte di grandi centri dove non è garantita una prestazione ottimale e l'uso di materiali ottimali: parliamo molto spesso quasi esclusivamente di prestazioni odontoiatriche. Leggiamo frequentemente sui giornali, purtroppo, degli scandali relativi ad alcune catene che chiudono dalla sera alla mattina. Il terzo fattore non è meno influente degli altri: si viene a minare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, allorché un paziente non possa rivolgersi ad un medico di propria fiducia, ma sia obbligato a rivolgersi esclusivamente al centro convenzionato.

Sulle polizze assicurative sanitarie integrative si potrebbe dire tantissimo; non voglio aprire quel capitolo in questa sede, ma quantomeno la tutela della salute (e quindi del rapporto fiduciario) dovrebbe essere un faro per noi, anche perché la nostra polizza assicurativa integrativa, per esempio, non ha questa clausola che si potrebbe dire vessatoria, perché tutti noi possiamo rivolgerci al centro medico o al professionista che più preferiamo e ricevere poi, dopo aver effettuato il pagamento per intero, il rimborso di una quota.

Questo emendamento afferma solo che vorremmo non essere dei privilegiati e vorremmo che lo stesso diritto fosse garantito per legge a tutti i cittadini italiani, ponendo eventualmente un tetto che prefiguri il rimborso a carico del cittadino in misura pari a quello che sarebbe stato il costo per la compagnia assicurativa della medesima prestazione effettuata in un centro convenzionato. Non si chiede che paghino di più; si chiede che paghino la stessa cifra, ma che non violino il rapporto di fiducia tra cittadino e medico. (Applausi).

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.101.

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo anche al Governo e mi permetto sommessamente di ricordare che questo tema è stato trattato molto di recente nell'ordine del giorno G.755/8/4 (già emendamento 6.2 al cosiddetto decreto-legge salva infrazioni), che è stato accolto pienamente dal Governo, pertanto invito anche il ministro Ciriani ad ascoltare con attenzione. L'atto di indirizzo, che è stato accolto con la formula piena, impegna il Governo nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche, prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

Pertanto, signor Presidente, visto che il citato ordine del giorno era stato approvato senza neanche la formula «a valutare l'opportunità di», il Governo in questo modo smentisce se stesso e anche la maggioranza. Vi rendete conto di quello che fate? Avete accolto un ordine del giorno con il preciso impegno che al primo provvedimento utile avreste provveduto a dare seguito all'impegno preso e ora smentite voi stessi. Fate capire a noi e agli italiani dove volete andare, qual è la vostra onestà intellettuale, la vostra serietà.

Pertanto, signor Presidente invito la maggioranza anche eventualmente ad accantonare l'emendamento 16.0.101, perché nella formula dell'ordine del giorno continuiamo a perdere tempo. Invito quindi il Governo e la maggioranza magari a accantonare il testo e a capire perché non rispettano un impegno preso in questa sede, che è il Senato della Repubblica. (Applausi).

PRESIDENTE. I relatori e il rappresentante del Governo confermano la loro posizione, quindi metto ai voti l'emendamento 16.0.101, presentato dal senatore Lorefice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti uno a premettere un articolo all'articolo 17 e l'altro a inserire un articolo aggiuntivo dopo il medesimo, che invito i presentatori ad illustrare.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 017.100, che chiederei di accantonare per una riflessione, anche visto l'orario, fa riferimento, nell'ambito del disegno di legge per la concorrenza, a un tema che è stato introdotto nella nostra legislazione, in particolare nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, che disciplina i poteri dell'Autorità antitrust con il decreto-legge cosiddetto asset. Se vi ricordate, in quell'occasione all'articolo 1, commi 5 e 6, sono stati modificati i poteri dell'Autorità antitrust, che oggi può imporre rimedi o accettare impegni strutturali e comportamentali di imprese all'interno di una procedura che è o di intesa o di abuso di posizione dominante o come rimedi in operazioni di concentrazione.

In questa norma, invece, è stato introdotto un principio che non c'era nell'ordinamento, ossia la possibilità che l'Autorità antitrust, dopo aver lanciato un'indagine conoscitiva, laddove riscontri problemi anticoncorrenziali che non sono né di abuso di posizione dominante, né di cartello, imponga comunque rimedi alle aziende. La modifica che proponiamo in questo emendamento consiste semplicemente nell'introdurre una condizione a questo potere, e cioè che in questi mercati vi sia una posizione dominante individuale o collettiva, perché, se non c'è una posizione individuale o collettiva dominante, significa che stiamo dando il potere all'Autorità antitrust di intervenire indipendentemente da distorsioni ex ante del mercato, situazione che potrebbe comportare elementi essi stessi distorsivi. Anche facendo riferimento alla legislazione a cui quella norma si ispira, cioè la legislazione antitrust del Regno Unito, proponiamo che si espliciti la caratteristica di mercati oligopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante collettiva, o monopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante individuale. Se non facciamo questo, avremo introdotto un'anomalia nel diritto antitrust italiano, perché significa che facciamo fare all'Autorità antitrust politica industriale: l'Autorità apre un'indagine conoscitiva, vede che qualcosa non funziona e impone rimedi, ma questo dovrebbe farlo chi è responsabile di politica industriale. Altra cosa è se invece, coerentemente con la legge n. 287 del 1990, l'Antitrust agisce nel contesto di una posizione dominante individuale o collettiva, perché lì esercita i propri poteri e si collega al concetto di potere di mercato.

Per questo chiedo una riflessione su questo emendamento, anche perché quella è una norma che modifica paradossalmente i poteri dell'Autorità antitrust solo in un settore, cioè in quello dei trasporti. Evidentemente, in futuro questo avverrà anche in altri settori e, dal punto di vista della coerenza del diritto antitrust, effettivamente è un'anomalia che è stata introdotta. Chiediamo quindi una riflessione da parte dei relatori per cercare di ricondurre nell'alveo dei tipici poteri di un'Autorità antitrust conforme al diritto europeo anche queste nuove prerogative che sono state introdotte con il decreto asset. (Applausi).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Esprimo parere contrario.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 017.100, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.102, che fa riferimento alla circostanza per la quale in questa legge si conferisce all'Autorità antitrust l'incarico di autorità designata per l'attuazione della regolamentazione europea denominata Digital markets act. Come sapete, si tratta della nuova disposizione di regolamentazione europea che va a disciplinare in modo nuovo, quindi anche innovativo rispetto alla legge antitrust, le questioni relative ai cosiddetti gatekeeper, cioè le grandi piattaforme online attive in tutta una serie di settori e che sono oggi oggetto di una nuova regolamentazione pro concorrenziale.

Quello che accadrà, e che evidentemente accade, è che questa è una regolamentazione particolare, perché riguarda le piattaforme. Come sapete, le piattaforme online sono di varia natura. La Commissione europea ha individuato un certo numero di gatekeeper che sono oggetto di particolare regolamentazione e ovviamente sono attivi in tanti settori e in tanti mercati diversi. Tipicamente, guardando alla legge antitrust italiana, ma anche alle normative che hanno introdotto la legislazione di settore, c'è sempre un principio che viene previsto dalla normativa italiana e cioè che quando un'Autorità antitrust prende una decisione che riguarda un settore, deve acquisire il parere di un'Authority indipendente di settore di regolamentazione, proprio per cercare di avere più informazioni.

Con l'emendamento 18.102 semplicemente reintroduciamo questo principio anche a proposito del Digital markets act, per cui quando ci dovesse essere un intervento che riguarda situazioni ad esempio per piattaforme social, allora si direbbe all'Antitrust di acquisire anche il parere dell'Agcom; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dell'energia e i contatori, gli si dice di acquisire, prima di prendere una decisione, anche il parere dell'ARERA; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dei trasporti, gli si dice di acquisire il parere dell'autorità dei trasporti o, nel caso di dati o algoritmi, anche quello in particolare del Garante.

Stiamo semplicemente cercando di restituire a un principio di designazione italiana, e quindi di applicazione del diritto europeo, una piccola golden rule che semplicemente attribuisce alle diverse Authority una capacità di coordinamento e di confronto, acquisendo pareri, semplicemente per permettere di valutare non soltanto i profili strettamente concorrenziali, ma anche quelli più strettamente legati alle esigenze della regolamentazione. Si tratta di una piccola cosa e sinceramente mi auguro che almeno in questo i relatori e il Governo possano seguirci.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 18.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 18.0.101, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.103, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.104, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 18.0.105, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107 sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo, che si intende illustrato, sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Come da intesa precedentemente raggiunta tra i Gruppi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per ricordare che oggi a Padova comincia questo incredibile processo nel quale lo Stato stabilisce di decidere se una famiglia è una famiglia. È un processo che prevede che i giudici entrino nelle case di mamme e bambini che sono cresciuti insieme e di persone che hanno stabilito un legame d'affetto.

Sulla base di una qualche legge, si vorrebbero togliere dei cognomi a dei bambini e separare quello che l'affetto ha creato e quei nuclei familiari, tutto in un Paese nel quale ci si riempie la bocca dell'assenza di nuovi nati e dell'importanza della famiglia. Io credo che sia un sopruso insopportabile.

Penso che tutta l'opinione pubblica e - temo - anche le opinioni pubbliche di altri Paesi guarderanno a questo processo di Padova come a un grande arretramento dal punto di vista dello Stato di diritto per un Paese che si vanta di essere la culla del diritto. Io penso che sia veramente un momento molto oscuro per il nostro Paese.

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, abbiamo ricordato oggi la Giornata mondiale sul diabete: è una giornata importante, che ha visto oggi anche Palazzo Madama illuminato di blu.

Abbiamo oggi portato avanti due bellissime iniziative: una, questa mattina, al Ministero della salute con il ministro Schillaci e l'Intergruppo parlamentare di cui mi onoro di essere presidente, insieme al collega della Camera Roberto Pella e a tante colleghe e colleghi che sono qui in Aula di tutti i Gruppi politici, che ringrazio moltissimo; nel pomeriggio, si è svolto un importante convegno, a cui ha partecipato anche il presidente Zaffini della 10a Commissione, che ringrazio moltissimo, sempre legato a questo tema.

Signor Presidente, il diabete è una patologia purtroppo molto comune ed è una malattia sociale, che colpisce - ahimè - anche i più piccoli. Ricordo che siamo il primo Paese al mondo ad aver fatto una legge sul diabete e sulla celiachia. Mi auguro che tante altre iniziative possano lavorare soprattutto sulla cultura della prevenzione, che è quello che serve nel nostro Paese.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 15 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,32).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (795)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.

Approvato

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

EMENDAMENTI

1.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e provincie autonome interessate,".»;

          b) dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»

1.2

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente:

        «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

     Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

          b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

          c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;

     b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;

     c) al quinto periodo:

          1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;

          2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.6

Basso, Nicita

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;

          b) al capoverso «12», quinto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;

          c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».

1.12

Misiani

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

Nave

Sost. id. em. 1.12

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.15

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

Di Girolamo

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

Calenda

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

Nave

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".».

1.19

Misiani

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

Calenda

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.».

1.0.1

Calenda

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

          b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

          c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

          d) garantire la massima trasparenza del mercato;

          e) minimizzare i costi per il sistema.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

2.2

Nave

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

Misiani

Id. em. 2.2

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

Di Girolamo

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

          «3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".».

2.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

Sironi

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.18

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica  e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici die clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

Lorefice, Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

          1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

Martella, Misiani, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

 (Proroga del regime di maggior tutela)

          1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

Nave, Croatti, Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

          1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

Trevisi, Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

          1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

          "2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali.".»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Servizi di cold ironing)

1. All'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di cold ironing si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di cold ironing, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

EMENDAMENTI

3.1

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

      1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

      2) alla lettera b), capoverso comma 1:

          a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

          b) dopo le parole:  «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

      3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.4

Fregolent

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

          2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis», secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI,  nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b),  c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

          2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

          2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

          2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

          2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

          2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera  c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

          2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

          2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

          2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

           «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

          b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

          c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

          "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabilepossono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma,anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

          2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

         2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

         2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggettiaderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

         2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

         2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

         2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

         2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

         2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:  «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, volti a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

Basso, Martella, Nicita

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare,  alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

Basso, Martella, Manca, Nicita

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

          1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

          "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

          2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

          2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

          2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

          2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

          2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 2-ter, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

          2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

          2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

          2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.100

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

4.101

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Sost. id. em. 4.100

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

ARTICOLI DA 5 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati ».

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere ».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: « al 3 per cento, in almeno un raggruppamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento »;

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali »;

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: « sistemi collettivi » sono inserite le seguenti: « e individuali ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: « può svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche su base temporanea e occasionale, » e le parole: « di rappresentanza o da rapporti che ne possano » sono sostituite dalle seguenti: « o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa »;

2) al comma 5, le parole: « per la quale » sono sostituite dalle seguenti: « per il quale »;

3) al comma 6, dopo le parole: « del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia »;

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane »;

1.3) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4 »;

4) al comma 6:

4.1) all'alinea, le parole: « del luogo in cui è stata commessa la condotta » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione »;

4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: « Esso è disposto » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammonimento è disposto »;

4.3) alla lettera c), le parole: « nell'esclusione temporanea » sono sostituite dalle seguenti: « nell'interdizione temporanea »;

5) al comma 11, lettera d), le parole: « salvo che sia intervenuta la riabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto »;

6) al comma 13:

6.1) le parole: « il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia »;

6.2) le parole: « con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

6.3) dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: « limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, » e le parole: « del luogo in cui » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile ».

EMENDAMENTI

9.100

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM) e», aggiungere le seguenti: «, con il necessario parere delle Associazioni dei consumatori,».

9.101

Giacobbe, Martella

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

          b) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

9.102

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

9.103

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» terzo periodo, dopo le parole «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

9.104

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato».

9.0.100

Giacobbe, Martella

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

          b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

          2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

          3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

9.0.101

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

      1. All'articolo 1, comma 59, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025.".»

9.0.102

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

     1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anteporre, alle parole "può imporre", la seguente: "non".»

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/ m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;

b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

10.100

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro (*)

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sironi, Pirro, Croatti e Spagnolli

10.102

Martella

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

10.200/100

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le parole da: «apportare le seguenti modificazioni» fino a: «W/m2», con le seguenti: «sostituire le parole: "in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a0,037 A/ m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D" con le seguenti: " confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

10.200/101

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 10.200, alla lettera a), premettere la seguente:

      «0a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: "1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea."»

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).

10.200/102

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 10.200, prima della lettera a), premettere la seguente:

          "0a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m».".

10.200/103

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera a)

10.200/104

Durnwalder

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

          "a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m».".

10.200/105

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera b)

10.200

Il Governo

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni

          a) il valore di: «0,037 A/m» è sostituito dal seguente: «0,039 A/m»"; 

          b) il valore di: «0,52 W/m2» è sostituito dal seguente: «0,59 W/m2».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicono procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.100

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;

      b) al comma 2, lettera c):

          1) sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;

          2) sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;

          3) dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione».

11.101

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.  Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

          b) al comma 2, sopprimere la lettera b);

          c) al comma 2, sostituire la lettera c)con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

          d) al comma 7:

          1) sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

          2) all'articolo 16, comma 4-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

          2) sopprimere la lettera b).

11.102

Franceschelli, Martella

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

11.103

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

11.104

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

       «a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS comparativamente rappresentative;»

11.105

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

11.106

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

11.107

Nave, Croatti, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 2:

          1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

       2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);»;

          b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.108

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

11.109

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

11.110

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.111

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.112

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

       «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

11.113

Sabrina Licheri, Nave

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

11.114

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          «c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.».

11.115

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

       «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.116

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Id. em. 11.115

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

      «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.117

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

11.118

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

         «c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

11.119

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

11.120

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;

     b) sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».

11.121

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

11.122

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Nicita

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

11.123

Croatti, Nave, Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

          «6-bis.  Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

          6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          6-quater. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

          6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.124

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

          «6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

          6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

          6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.125

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

          «6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

          "d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

          b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

          c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

          d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

          6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

11.126

Nave, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

11.127

Matera

Ritirato

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

11.128

Martella

Respinto

Sopprimere il comma 8

G11.100

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Il Senato,

                      in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

     premesso che:

     l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

          il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

     considerato che:

     i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e proveniente da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

     i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

          i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

          nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile,

     impegna il Governo :

     a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: « rinnovo dei locali » sono inserite le seguenti: « nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa):

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore ».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ».

EMENDAMENTI

12.100

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

          1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

          2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

          3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

          b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

          "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.".»

12.101

Martella

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4

12.102

Naturale

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

          1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

          a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

          b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

          c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

          d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

          e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

          f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

          g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

          2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»

12.103

Naturale

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

          b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.".»

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole»

12.104

Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

          b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

12.105

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

          "1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte.".»

12.106

Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.107

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

12.108

Calenda

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

12.0.100

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

     1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), inserire la seguente:

          "f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"»

12.0.101

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

     1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

          "l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

          l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

          l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

          l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

          l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

12.0.102

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

      1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

          "l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

12.0.103

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

     1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

          "h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"»

12.0.104

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

   1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"»

12.0.105

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

 1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

  1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."»

12.0.106

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

   1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

   2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "sentita la Banca d'Italia", inserire le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del Made in Italy";

          b) dopo le parole "attività di segnalazione", inserire le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

          c) dopo le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

     3. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.107

Lorefice, Naturale

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

          1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'' sono sostituite dalle seguenti:''il numero di fattura elettronica emessa''.»

     Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.108

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

   1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.109

Manca, Martella, Franceschelli

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

          1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: ''l'ammontare della spesa sostenuta'' sono sostituite dalle seguenti: ''il numero di fattura emessa''.»

12.0.110

Lorefice, Naturale, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

          1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

          2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

          3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

     Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.111

Naturale

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

          1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

          b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

          c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

          d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

          e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

          f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

          g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica dei Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

          4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

          5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

12.0.112

Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

          2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

          3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.113

Fregolent

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

             a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

             b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Capo III

MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza ».

EMENDAMENTI

13.100

Ronzulli

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.200/100

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

All'emendamento 13.200, sostituire le parole da: «capoverso "1-bis, fino a: «aventi oggetto» con le seguenti: «sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente: "1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata."».

13.200

Il Governo

Approvato

Al comma 1, capoverso «1-bis», le parole: «non applicano agli utenti finali» sono sostituite dalle seguenti: «non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto».

13.0.100

Naturale, Sabrina Licheri

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

          1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Mini­stero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comu­nicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

          2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65-bis. - (Contratti di servizi a tacito rinnovo) - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite sms o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese ».

EMENDAMENTI

14.0.100

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

          1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

14.0.101

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

      1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

14.0.102

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

    1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;

          b) il terzo periodo è soppresso.»

14.0.103

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

          1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

          "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

          2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

          3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

14.0.104

Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

          1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26.".»

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari »;

b) all'articolo 4, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.

Capo IV

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.

Approvato

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

EMENDAMENTI

16.0.100

Pirro, Nave

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

          1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

          2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

          3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

     Conseguentemente, alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

16.0.101

Lorefice

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

          1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria.''».

     Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

16.0.102

Nave, Pirro, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

EMENDAMENTI

017.100

Nicita, Martella

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 017

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

          1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

          b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

17.0.100

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

          1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 2-bis, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

          b) al comma 2-ter, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,".»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

EMENDAMENTI

18.100

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Nicita

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

18.101

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,»

18.102

Nicita, Martella

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

18.0.100

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

          1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

          b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

18.0.101

Fregolent

Id. em. 18.0.100

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

          1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

          b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio».»

18.0.102

Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

          1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."»

18.0.103

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

          1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11 ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo149.

          11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

          b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

          2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

18.0.104

Fregolent

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

          1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinques. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

          2. All'articolo 149-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."

18.0.105

Di Girolamo, Sabrina Licheri, Naturale, Nave

Id. em. 18.0.104

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

          1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

          "11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

          a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

          b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;

          c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

          11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

          11-quinques. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

          a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

          b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

          c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

          2. All'articolo 149-bis del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

          1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".».

18.0.106

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

          1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta  dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

          3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

18.0.107

Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

 (Procedure negoziate Giubileo)

      1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

Capo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ARTICOLI DA 19 A 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Sono altresì ammesse le partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , dirette e indirette, » e dopo le parole: « nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 20.

Approvato

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « opere tutelate » sono aggiunte le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Art. 21.

Approvato

(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ventiquattro mesi ».

EMENDAMENTI

21.100

Sabrina Licheri, Nave, Naturale

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

21.0.200

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente

«Art. 21-bis

(Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

 

 

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 795 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.1.06 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 795

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere a) e c) dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera c) abroga l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera f-bis) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera a);

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

invita a valutare la seguente proposta emendativa: «all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c)».

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Licheri Ettore Antonio, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Nastri e Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 13 novembre 2023, ha comunicato la variazione della denominazione della componente "Azione" in "Azione-Renew Europe".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: Musolino

2a Commissione permanente: Scalfarotto

3a Commissione permanente: Borghi Enrico

4a Commissione permanente: Renzi

5a Commissione permanente: Paita

6a Commissione permanente: Fregolent

7a Commissione permanente: Sbrollini

8a Commissione permanente: Fregolent

9a Commissione permanente: Musolino

10a Commissione permanente: Sbrollini

Conseguentemente, il senatore Renzi cessa di appartenere alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: De Cristofaro e Gelmini

2a Commissione permanente: Cucchi

3a Commissione permanente: Monti

4a Commissione permanente: Lombardo

5a Commissione permanente: Magni

6a Commissione permanente: Piano

7a Commissione permanente: Versace

8a Commissione permanente: Floridia Aurora

9a Commissione permanente: Calenda

10a Commissione permanente: Segre

Conseguentemente, la senatrice Cucchi cessa di appartenere alla 4a Commissione permanente; la senatrice Segre cessa di appartenere alla 7a Commissione permanente; le senatrici Floridia Aurora e Gelmini cessano di appartenere alla 9a Commissione permanenti; il senatore Magni cessa di appartenere alla 10ª Commissione permanente.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Maurizio Casasco;

Vice Presidente: deputato Giulio Centemero;

Segretario: deputato Augusto Curti.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Zanettin Pierantonio

Modifiche della disciplina delle intercettazioni del difensore dell'indagato e delle proroghe delle operazioni (932)

(presentato in data 10/11/2023);

senatori Zanettin Pierantonio, Stefani Erika

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (933)

(presentato in data 10/11/2023);

senatore Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato (934)

(presentato in data 14/11/2023).

Indagini conoscitive, annunzio

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale.

Affari assegnati

In data 13 novembre 2023, è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul "monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» (Atto n. 299).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 novembre 2023, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla VIII Commissione (Ambiente), nella seduta del 25 ottobre 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final) (Doc. XVIII, n. 9) (Atto n. 298).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le comunicazioni concernenti la nomina del professor Filippo Bracci a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (n. 22).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la relazione sull'applicazione della medesima legge n. 219 del 2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CL, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CXLII, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Doc. LXXI-bis, n. 3).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Valeria Amendola, dirigente di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 10 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Torrecuso (Benevento), Cornovecchio (Lodi) e San Giorgio del Sannio (Benevento).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde (COM(2023) 587 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (ComPAct) (COM(2023) 667 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione - Relazione sulle iniziative strategiche dell'UE volte a promuovere gli investimenti nelle tecnologie pulite (Valutazione preliminare delle misure adottate dall'UE per stimolare gli investimenti nelle tecnologie pulite e dell'impatto sugli investimenti della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione) (COM(2023) 684 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023) 641 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 202 del 24 ottobre 2023, depositata il successivo 10 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice. (Doc. VII, n. 46) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Interrogazioni

LORENZIN - Al Ministro della salute. - Premesso che:

AGENAS con delibera n. 399 del 14 settembre 2023 ha proceduto alla "Costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione delle linee di indirizzo per l'attivazione e l'attuazione delle Case di Comunità previste nell'ambito del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e degli investimenti della Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", impropriamente definito "multidisciplinare e multiprofessionale comprendente tutti i portatori di interesse coinvolti" e che, invece, inspiegabilmente esclude ed ignora la maggioranza delle professioni sanitarie interessate;

il decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022, dal quale trae origine la delibera AGENAS n. 399, ha definito i modelli e gli standard per l'assistenza territoriale del SSN, richiamando esplicitamente il concetto di équipe, i cui componenti sono chiaramente indicati dalla tabella 1 dell'allegato 1, rubricata "Cooperazione funzionale delle figure presenti che costituiscono l'équipe multiprofessionale";

le professioni sanitarie coinvolte nel gruppo di lavoro costituito con la citata delibera AGENAS sono solo una parte di quelle che si sarebbero dovute coinvolgere ai sensi del decreto ministeriale n. 77 del 2022;

per realizzare l'inter-professionalità di cui le organizzazioni sanitarie e le persone assistite hanno bisogno sono necessarie decisioni preliminari coerenti, cioè in grado di creare i presupposti utili all'esito finale desiderato, in questo caso il coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie nella definizione del documento d'indirizzo, nessuna esclusa;

pur risultando ovvio che alcune professioni sanitarie saranno impegnate in modo più frequente ed intenso rispetto ad altre, non è in alcun caso comprensibile e giustificabile la totale esclusione e il mancato coinvolgimento dai lavori preparatori della maggior parte delle professioni, tutte garanti di professionalità specifiche, senza le quali l'agire del sistema sanitario risulterebbe monco, anche nei suoi presidi territoriali quali le case della comunità;

il coinvolgimento nei lavori preparatori solo di alcune professioni e non anche di tutte le altre ha di fatto creato una distinzione tra di esse, contraddicendo appieno le indicazioni su come operare a favore della inter-professionalità, nonché posizionandosi contro le esplicite intenzioni e la chiara volontà del legislatore;

per comprendere la gravità della inspiegabile omissione è sufficiente leggere con la dovuta attenzione quel che, proprio nel capitolo relativo alle case della comunità, è indicato dallo stesso decreto ministeriale n. 77 del 2022, a cui la delibera AGENAS fa esplicito riferimento: "La CdC promuove un modello di intervento integrato e multidisciplinare, in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari. L'attività, infatti, deve essere organizzata in modo tale da permettere un'azione d'équipe tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni - anche nelle loro forme organizzative - Infermieri di Famiglia o Comunità, altri professionisti della salute disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle aziende sanitarie, quali ad esempio Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell'area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali";

a prescindere dal dettato del decreto ministeriale, risulta del tutto incomprensibile come non si sia ritenuto opportuno, soprattutto su di un tema cosi delicato, coinvolgere preventivamente tutte le federazioni e i consigli nazionali delle professioni sanitarie, anche in forza del loro status di enti pubblici, organi sussidiari dello Stato, direttamente coinvolti e responsabili nella materia in questione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano gli elementi puntuali alla base della scelta, a parere dell'interrogante discrezionale ed escludente, di AGENAS;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per porre rimedio alla situazione creatasi, disponendo il coinvolgimento di tutte le rappresentanze delle professioni sanitarie.

(3-00778)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, DELRIO, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, NICITA, PARRINI, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143, nel delineare una generale riorganizzazione del regime e del trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, interveniva in particolare al fine di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

in particolare, al regime ordinario accedono i detenuti in accesso, quelli ritenuti non in grado di "sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria" e quelli in rientro dalle sezioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per la detenzione di persone a rischio di comportamenti aggressivi; al regime ordinario "a trattamento intensificato" accedono, invece, le persone detenute ritenute "idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento" (così la predetta circolare);

ulteriore differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi;

i dati raccolti ed elaborati nello studio del Garante mostrano, al riguardo, che in sede di applicazione sperimentale sono aumentate le sezioni a regime ordinario (e cioè le ex sezioni a custodia chiusa) con corrispondente riduzione delle sezioni a regime a trattamento intensificato (e cioè le ex sezioni a custodia aperta): in particolare, a fronte di 434 sezioni a custodia aperta (con 12.033 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 390 sezioni e regime di trattamento intensificato (con 2.283 persone assegnate a dicembre 2022) e, a fronte 608 sezioni a custodia chiusa (con 8.080 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 687 sezioni a regime ordinario (con 15.154 persone assegnate a dicembre 2022); emerge altresì che ciò si pone in correlazione, per effetto delle nuove direttive introdotte con la circolare del 2022, con l'effettiva offerta trattamentale e di spazi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto alla luce della circostanza che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario che ad oggi, stando ai dati forniti dal Garante, è dato da una popolazione di 58.491 persone detenute a fronte dell'effettiva disponibilità di 49.395 posti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario; e come intenda, in particolare, assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari al fine di garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare; e come intenda, infine, intervenire per migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle suddette attività.

(3-00779)

BERGESIO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'iter che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimendi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(3-00780)

BEVILACQUA - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, commi 980 e seguenti, ha previsto un divieto totale di allevamento, la riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia;

la medesima legge ha previsto che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati (esclusivamente di visoni) potessero continuare a detenere gli animali già presenti nelle proprie strutture esclusivamente per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione degli animali;

come noto, al fine di indennizzare detti allevamenti, la legge di bilancio per il 2022 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per erogare tale somma, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo veniva demandata a un decreto, che doveva essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

tale decreto interministeriale, recante "Criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (Mustela viso o Neovison vison), volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), cani procione (Nyctereutes procyonoides), cincillà (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia", è stato adottato solamente il 30 dicembre 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2023;

tuttavia, il suddetto decreto non ottempera pienamente a quanto previsto dall'art.1, comma 984, della legge di bilancio per il 2022 rispetto all'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute;

infatti, come ricordato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste in risposta ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, nel corso della seduta di Aula del 26 gennaio 2023, dovevano ancora essere approvati requisiti strutturali e gestionali, come pure le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione, da definirsi mediante un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, dunque entro giugno 2023;

considerato che:

a quanto risulta, una bozza del decreto che avrebbe dovuto introdurre i requisiti strutturali e gestionali necessari alla cessione degli animali a strutture autorizzate in preferenza gestite da associazioni animaliste riconosciute, anch'essa datata 30 dicembre 2022, è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVe) per ricevere un parere;

l'IZSVe ha fornito riscontro a tale richiesta in data 4 maggio 2023, fornendo un parere che indicava la necessità di mantenere gli animali in gabbia e dava i requisiti strutturali delle stesse e delle strutture ospitanti, nonché i requisiti di biosicurezza e quelli gestionali. Inoltre, a seguito di richiesta di specifica rispetto alla possibilità di detenzione di visoni a terra, all'interno di recinzioni opportunamente costruite e arricchite, lo stesso Istituto affermava, con precisazione del 15 settembre 2023, di ritenere la vita in gabbia quale metodo più appropriato;

considerato inoltre che:

l'allevamento di visoni allevati con lo scopo di produrre pellicce è stato vietato tanto per la crescente sensibilità sociale verso le sofferenze degli animali non umani, quanto per il rischio che questi allevamenti pongono dal punto di vista sanitario;

i visoni detenuti all'interno degli allevamenti, che attualmente risultano in numero maggiore a 1.500 nei tre allevamenti che ancora detengono animali, continuano a condurre una vita che risulta non in linea con il loro benessere e rispetto delle loro caratteristiche etologiche e la loro sofferenza rischia di prolungarsi ancora a lungo, laddove si consideri che tali animali, se detenuti in cattività, possono vivere anche oltre i 10 anni;

continuano a essere riscontrati casi di contagio da Sars-CoV-2 all'interno di allevamenti di visoni, come accaduto a Calvagese della Riviera (Brescia), situazione che ha comportato l'abbattimento di oltre 1.500 animali ai sensi dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 maggio 2023, o i casi mortali di influenza aviaria registrati in un allevamento di visoni in Spagna risalente a ottobre 2022, identificati anche grazie al lavoro proprio dell'IZSVe e comunicato a gennaio 2023;

considerato infine che ai sensi del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2022, gli allevatori continuerebbero a percepire indennizzi per la gestione e la cura degli animali vivi ancora in allevamento pari ad euro 3 per animale al mese e, per gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali, euro 2 per animale al mese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda operarsi per giungere, nel più breve tempo possibile, all'adozione del secondo decreto interministeriale che stabilisca requisiti strutturali e gestionali necessari a permettere l'adozione di almeno una parte dei visoni ancora detenuti presso gli allevamenti, ponendo la parola finale a questa attività anacronistica e garantendo la possibilità ai visoni ancora rimasti in vita di condurre un'esistenza che rispetti il loro benessere e le loro caratteristiche etologiche.

(3-00781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GUIDOLIN - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il decreto-legge n. 48 del 2023, detto decreto lavoro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, ha istituito il supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

tale strumento è stato istituito a partire dal 1° settembre 2023 come misura di attivazione al lavoro mediante progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, in sostituzione del reddito di cittadinanza, previsto con il decreto-legge n. 4 del 2019, lasciando migliaia di famiglie senza un sussidio economico che permetteva loro di arrivare alla fine del mese;

considerato che:

il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile sia con il reddito di cittadinanza che con la pensione di cittadinanza;

esso è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione oppure che lo percepiscono ma non sono calcolati nella scala di equivalenza;

per l'attivazione del supporto per la formazione e il lavoro occorre utilizzare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD) e compilare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro;

considerato infine che:

i beneficiari hanno l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro che i servizi per il lavoro ritengono congrua;

per tutto il periodo di partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per una durata massima di 12 mensilità non rinnovabili, è attribuito un beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro erogato mediante bonifico bancario;

tale importo è molto inferiore rispetto a quello erogato dal reddito di cittadinanza, il quale permetteva alle famiglie in difficoltà di avere sia un sussidio economico che un aiuto per affitti e mutui,

si chiede di sapere:

sulla platea di circa 40.000 persone che hanno richiesto il supporto per la formazione lavoro, quanti effettivamente svolgano corsi di formazione e, in particolare, quante siano le tipologie di corsi per diffusione, durata media e diffusione per regione;

quanti dei beneficiari abbiano ricevuto il pagamento dei 350 euro del mese di settembre e quanti avranno il pagamento della mensilità di ottobre, essendo il beneficio erogabile solamente alle persone che svolgono programmi di formazione e, infine, quanto costeranno allo Stato questi ultimi.

(4-00836)

MURELLI - Al Ministro della salute. - Premesso che:

il diabete è una patologia cronica, caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, e può essere distinta in "diabete di tipo 1", caratterizzato dalla distruzione delle cellule beta del pancreas che secernono insulina e che solitamente determinano un deficit assoluto di insulina, e "diabete di tipo 2", caratterizzato da una carente e diminuita produzione di insulina;

il diabete è tra le patologie croniche più diffuse e impattanti per numero di pazienti, caregiver coinvolti e costi associati. Per dare dei riferimenti, il rapporto "Italian Diabetes Barometer" 2022 ha stimato una prevalenza del diabete del 6,8 per cento della popolazione italiana, pari a circa 4 milioni di persone, con un trend collegato strettamente all'invecchiamento della popolazione e, quindi, in costante aumento;

il diabete è una delle principali cause di comorbilità e, in questo senso, è la principale causa di malattia renale cronica, nonché fattore di rischio dell'aumento di complicanze cardiovascolari;

il trend di persone affette da diabete è in costante crescita. Negli ultimi vent'anni, infatti, i pazienti con diabete sono aumentati in tutte le regioni italiane, passando dal 3,8 per cento della popolazione al 5,8 per cento;

considerato che:

al fine di evitare complicanze che possono mettere a rischio la sua vita, il paziente diabetico necessita di un monitoraggio costante dei livelli di glucosio nel sangue, possibilmente tramite una gestione cosiddetta "integrata" della patologia, oggi possibile grazie a dispositivi all'avanguardia;

la gestione integrata del diabete avviene quindi tramite dispositivi di monitoraggio della glicemia, capaci di rispondere alle esigenze di misurazione dei livelli glicemici dei pazienti senza dover ricorrere alla "puntura del dito" per la rilevazione dei dati (come avveniva in passato) e in grado di mettere in costante collegamento medico e paziente;

le tecnologie nel campo del monitoraggio del diabete sono in costante evoluzione, offrendo soluzioni per la verifica dei parametri sempre più puntuali e diversificate;

considerato altresì che:

le nuove soluzioni per la misurazione della glicemia "in continuo", recentemente introdotte sul mercato, grazie alla semplicità di utilizzo, affidabilità e costo-efficacia, riescono a superare le attuali categorizzazioni tra dispositivi FGM (Flash Glucose Monitoring) "intermittente" e CGM (Continuous Glucose Monitoring) "in tempo reale";

la prescrizione e la dispensazione di questi dispositivi ai pazienti diabetici è regolata da Linee guida o di indirizzo regionali;

al netto di poche eccezioni, sono ancora numerose le regioni che non hanno aggiornato le proprie disposizioni in materia per consentire il superamento delle categorizzazioni FGM/CGM costo-efficace e limitando quindi l'ingresso di nuove tecnologie. Tra queste, di particolare rilievo è il caso dell'Emilia-Romagna, le cui le Linee di indirizzo sono risalenti al 2015;

il mancato superamento delle Linee guida regionali ha portato diverse regioni ad affidare ad un unico operatore la gran parte dei dispositivi per il monitoraggio dei livelli glicemici, compromettendo di fatto la concorrenzialità tra aziende che producono dispositivi equivalenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se alla luce delle osservazioni esposte in premessa non ritenga opportuno provvedere ad assicurare un rapido aggiornamento delle linee di indirizzo regionali, al fine di mettere a disposizione del personale sanitario e dei pazienti tutte le tecnologie disponibili per il monitoraggio dei livelli glicemici e favorire la concorrenza tra le aziende che operano nel settore.

(4-00837)

BORGHI Enrico - Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

in piena pandemia, con l'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021;

detto fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro con l'articolo 14 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, e di ulteriori 60 milioni di euro (sempre per lo stesso anno) con l'articolo 1-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

di tale ultimo incremento, 20 milioni di euro erano destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2022 al n. 210, ha stabilito i criteri di ripartizione del predetto importo di 20 milioni di euro;

a quanto risulta all'interrogante, a dispetto della conclusione dell'iter di ripartizione, non sono ancora state trasferite alle Regioni e alle realtà interessate i predetti contributi;

un simile ritardo, se confermato, rappresenterebbe un grave pregiudizio per strutture che, durante la pandemia ma ancora oggi, hanno svolto e continuano a interpretare un ruolo fondamentale per la garanzia del rispetto del diritto fondamentale alla salute e della dignità della persona,

si chiede di sapere se quanto esposto in premessa sia vero e, nel caso, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il pronto trasferimento delle risorse finanziarie del "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" in favore degli enti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

(4-00838)

LOMBARDO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

al momento, nonostante ripetuti solleciti, non è stato dato alcun riscontro all'istanza presentata in data 27 gennaio 2023 alla Prefettura di Vibo Valentia dall'ingegnere Francesco De Nisi per l'adozione di misure di tutela e vigilanza in suo favore, in ragione delle minacce e intimidazioni da questi ricevute e denunciate alle autorità competenti;

De Nisi ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e attualmente è capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria di "Coraggio Italia";

recentemente ha aderito alla formazione politica "Azione";

nell'attività politico-istituzionale De Nisi ha assunto atti e tenuto comportamenti di esplicito contrasto all'infiltrazione delle organizzazioni criminali, sinteticamente riassunto, tra l'altro, nelle note del 30 luglio e del 19 settembre 2020 indirizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA e alle Procure di Vibo Valentia e Lamezia Terme e del 25 ottobre 2023 indirizzata alla Prefettura di Vibo Valentia;

De Nisi ha denunciato casi di estorsione correlati a opere edilizie, nonché dichiarazioni calunniose da parte di un collaboratore di giustizia; le denunce di estorsione hanno portato all'applicazione di numerose misure cautelari nei confronti degli indagati;

De Nisi denuncia di essere oggi un duplice bersaglio: da una parte di minacce esplicite all'incolumità della sua persona, dall'altra parte di calunnie, che, ancorché prive di riscontro, ne compromettono la reputazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga opportuno allertare le autorità competenti per una tempestiva valutazione delle circostanze denunciate, ai fini del riconoscimento delle misure di tutela e vigilanza a favore di Francesco De Nisi.

(4-00839)

LICHERI Sabrina, PIRRO, PIRONDINI, NAVE, DE ROSA, NATURALE, SIRONI, TREVISI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:

il gruppo Sanac S.p.A. opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari dal 1939, leader in Italia con circa il 35 per cento del mercato nazionale, e offre un'ampia gamma di prodotti refrattari necessari alla costruzione, manutenzione e esercizio di impianti appartenenti ai diversi settori industriali;

il gruppo conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (Vercelli), Assemini (Cagliari), Massa e Vado ligure (Savona). Possiede un capitale sociale di 1,04 milioni di euro, una capacità produttiva di 200.000 tonnellate annue di materiale refrattario, un fatturato di 150 milioni di euro e 350 dipendenti più il relativo indotto;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società Ilva ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

considerato che:

come riportato nel verbale d'incontro relativo alla Sanac, redatto dalla struttura delle crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico in data 23 novembre 2021, l'amministrazione straordinaria di Sanac è derivata dalla crisi del gruppo Ilva;

in sede di esame presso il Senato della legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, esponenti dell'opposizione e della maggioranza hanno presentato emendamenti volti a garantire, direttamente o indirettamente, la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi di Sanac. Tuttavia, nessuno di questi è stato approvato;

come ricordato dal rappresentante del Governo, delegato a rispondere all'interrogazione 3-00063 su Sanac in data 12 gennaio 2023, Acciaierie d'Italia da giugno 2021 ha interrotto l'invio di nuovi ordini di acquisto a Sanac e ciò senza addurre motivazioni di carattere commerciale o operative. Inoltre, sono stati rallentati i pagamenti già dovuti da Acciaierie d'Italia a favore di Sanac e al momento, malgrado le doverose azioni e ogni tentativo di carattere extragiudiziale, permangono ingenti crediti da incassare;

considerato infine che:

persiste una situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac che, benché sia diminuita l'entità del debito a seguito di svariati decreti d'ingiunzione, continua a gravare fortemente sulla stabilità economico finanziaria della Sanac medesima,

nonostante il Ministero delle imprese e del made in Italy abbia assicurato l'istituzione di due appositi tavoli di confronto con tutte le parti coinvolte, anche per coordinare le azioni a sostegno dei livelli occupazionali, l'ultima convocazione del tavolo di crisi d'impresa presso il Ministero risale al 17 aprile 2023;

la strategia di politica industriale circa la filiera siderurgica risulta essere oggetto di una revisione anche a seguito della firma del memorandum tra il Governo, l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia e Arcelor Mittal finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal fondo di sviluppo e di coesione,

si chiede di sapere:

quali impatti possa avere il suddetto memorandum sulla situazione economico-finanziaria di Sanac;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

se non ritenga necessario convocare con urgenza, e con cadenza periodica, il tavolo di crisi d'impresa sulla Sanac S.p.A.

(4-00840)

RENZI, SBROLLINI, PAITA, BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la legge n. 167 del 2016 disciplina gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

nel dicembre 2019 sono state incluse tra le patologie oggetto di screening le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale;

per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di dette patologie previsti dalla legge n. 167 del 2016 la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha stanziato 4 milioni di euro in più, incrementati in un provvedimento successivo di ulteriori 4 milioni di euro, portando il complessivo stanziamento per gli screening neonatali a 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

la legge n. 167 fa riferimento a malattie per la cui terapia esistano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, quale è la per esempio l'atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia genetica rara, che colpisce circa un neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile;

fino a poco tempo fa, il trattamento della SMA era esclusivamente sintomatico, basato su approcci multidisciplinari e finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti, ma negli anni sono state approvate alcune terapie specifiche che possono rallentare la progressione della malattia e dare speranza alle persone affette da SMA e alle loro famiglie;

secondo quanto dichiarato dalla professoressa Marika Pane, direttrice del centro clinico pediatrico "Nemo" della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, "Lo screening neonatale in assenza di sintomatologia viene eseguito entro le prime 72 ore di vita del bambino e in presenza di un caso positivo mediamente possiamo iniziare il trattamento entro 15 giorni: il tempismo per i bambini affetti da SMA può fare la differenza tra la vita e la morte, e tra una vita con o senza disabilità gravissima";

con decreto ministeriale 17 novembre 2020, è stato istituito il gruppo di lavoro sullo screening neonatale esteso (SNE) con il compito di definire il protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali e procedere alla revisione della lista delle patologie oggetto di indagine per adeguarla alle nuove disposizioni;

il termine entro il quale il Ministero della salute, in prima applicazione, avrebbe dovuto completare la revisione della lista delle patologie oggetto di SNE è stato fissato prorogato al 30 maggio 2021;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06190, in data 9 giugno 2021, il Ministero della salute ha evidenziato che, in linea "con il documento Metodologia di appraisal, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello screening neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale screening, nel territorio nazionale" e che a quella data il gruppo di lavoro stava ultimando la predisposizione del documento recante la raccomandazione nazionale per l'adozione dello screening neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo;

sono passati invano ulteriori due anni e in data 31 maggio 2023 il Ministero, rispondendo all'ulteriore atto di sindacato ispettivo 5-00477, ha affermato che, in considerazione della raccomandazione del gruppo di lavoro, è stato predisposto il protocollo operativo per la presa in carico dei neonati positivi allo screening per tale malattia e che era "in corso l'iter istituzionale finalizzato all'approvazione del protocollo e che, acquisiti i pareri favorevoli delle Società scientifiche nazionali competenti in materia e dell'Istituto superiore di sanità, sarebbe stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

sono passati ulteriori 5 mesi e mezzo, due anni e mezzo dall'approvazione da parte del gruppo di lavoro, e agli interroganti non risulta emanato alcun atto da parte del Ministro in indirizzo circa l'aggiornamento delle patologie da sottoporre a screening neonatale, che quindi non ricomprendono ancora la SMA;

l'assenza di un aggiornamento valido su tutto il territorio nazionale ha spinto diverse Regioni a iniziative autonome, volte a garantire a tutti i nati sul proprio territorio test e percorsi di screening neonatale, ma permangono disparità significative, sia regionali, sia tra ospedali della medesima regione;

come riportato dal sito dell'osservatorio sulle malattie rare (OMAR), a oggi in Italia sono solo 8 le Regioni che hanno incluso la SMA nello SNE su base stabile e su tutto il territorio regionale, ovvero Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;

il sito dell'OMAR, insieme all'associazione Famiglie SMA, ha denunciato alcune settimane fa che Ettore, un bambino nato il 3 ottobre 2023 all'ospedale di Santorso, in provincia di Vicenza, è deceduto a causa della SMA a poco più di un mese dal parto: "una morte che forse poteva essere evitabile, una storia che potrebbe succedere ancora, in Veneto o in una delle altre regioni italiane che ancora non offrono lo screening per la SMA su tutto il proprio territorio",

si chiede di sapere:

a che punto sia l'iter per il decreto di aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale esteso (SNE), in particolare con l'inclusione della SMA, secondo la raccomandazione del gruppo di lavoro nominato dal Ministro pro tempore;

se il Ministro in indirizzo, in ragione dell'eccezionale ritardo che si è determinato, non ritenga opportuno intervenire con iniziative proprie atte a ridurre i divari regionali e garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito, e invitare le Regioni che ancora non si sono mosse autonomamente a farlo, anche in considerazione dello stanziamento di 8 milioni di euro comunque disponibile grazie alle iniziative legislative citate.

(4-00841)

PAITA - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

a partire dal 2020 sono stati banditi numerosi concorsi cosiddetti unici, ovvero concorsi pensati per reclutare un numero elevato di unità di personale con competenze polivalenti, in modo da espletare velocemente le procedure e selezionare per un ampio numero di amministrazioni centrali;

il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 dispone, all'articolo 15, comma 7, che le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di due anni;

gli idonei dei concorsi svolti dal 2021, secondo quanto riportato da "la Repubblica" del 12 novembre ("Vincono il concorso, niente lavoro: la protesta dei trentacinquemila"), sarebbero, appunto, 35.000 e nei primi mesi del 2024 scadranno le graduatorie per un complessivo numero di idonei pari a 20.000;

fino a oggi si è proceduto con gli scorrimenti e, per esempio, l'ultimo è stato meno di un mese fa e ha permesso di assumere più di 5.000 assistenti amministrativi, che sono poi stati distribuiti tra diversi ministeri;

i sindacati di categoria FP-CGIL, CISL-FP E UIL-PA stimano che entro il 2026 circa 300.000 lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e Forum PA ha asserito che entro il 2033 il numero di pensionamenti nella pubblica amministrazione sarà di circa un milione di addetti;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato a più riprese di voler coprire integralmente con nuove assunzioni i pensionamenti dei prossimi anni, annunciando per esempio nel settembre scorso che entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni avrebbero assorbito 170.000 persone, a fronte di circa 100.000 assunzioni già effettuate a quella data,

si chiede di sapere:

se il numero di assunzioni previsto per l'anno in corso si sia effettivamente concretizzato nelle dimensioni indicate e quali siano le previsioni per il prossimo anno, nonché quanti di questi posti saranno coperti con procedure concorsuali che si prevede che possano terminare in tempo utile per evitare carenze di organico nelle pubbliche amministrazioni interessate, e quanti invece saranno coperti mediante scorrimento delle graduatorie ancora valide dei concorsi già conclusi;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie citate, prorogandone quindi la validità, al fine di garantire una più rapida copertura dei posti resi vacanti dai pensionamenti e dalle progressioni verticali previste;

quali siano, per gli ambiti di competenza, le previsioni di pensionamento per i prossimi 5 anni e quale sia la percentuale di copertura del turn-over ipotizzata.

(4-00842)

MAZZELLA, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, PIRONDINI, LICHERI Sabrina, DAMANTE, ALOISIO, LOPREIATO, MARTON, NAVE, CASTELLONE, NATURALE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

l'atassia di Friedreich è una malattia genetica progressiva che colpisce principalmente il sistema nervoso centrale: è causata da una mutazione nel gene FXN, che porta a una carenza di frataxina, una proteina coinvolta nel metabolismo del ferro. Questa carenza provoca un accumulo di ferro nelle cellule, danneggiando i tessuti nervosi e muscolari;

i sintomi dell'atassia di Friedreich di solito si manifestano durante l'infanzia o l'adolescenza e possono variare da lievi a gravi;

i sintomi comuni includono difficoltà nella coordinazione dei movimenti (atassia), debolezza muscolare, perdita dell'equilibrio, disturbi della parola, problemi cardiaci e deformità della colonna vertebrale (scoliosi). La progressione della malattia può portare a una maggiore disabilità nel tempo;

i test genetici possono rilevare la mutazione nel gene FXN confermando la presenza della malattia. Perciò, è importante eseguire una diagnosi precoce per consentire l'avvio tempestivo delle misure di gestione e trattamento;

considerato che:

ad oggi, in Italia, non esiste una cura per l'atassia di Friedreich, ma ci sono diverse opzioni di trattamento che possono aiutare a gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per controllare i sintomi specifici come i disturbi cardiaci o i disturbi del sonno;

la ricerca scientifica è in corso per sviluppare terapie innovative per l'atassia di Friedreich e gli sforzi di ricerca continuano a concentrarsi sullo sviluppo di terapie mirate, che possano rallentare o arrestare la progressione della malattia;

nel mese di febbraio 2023, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato l'impiego del farmaco omaveloxolone per il trattamento dell'atassia di Friedreich in pazienti aventi almeno 16 anni di età;

come riportato sul sito web di "O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare": "L'approvazione del farmaco omaveloxolone è supportata dai dati di efficacia e sicurezza derivanti dallo studio clinico MOXIe Part 2, condotto in pazienti con diagnosi geneticamente confermata di atassia di Friedreich e con un punteggio basale mFARS compreso tra 20 e 80. La scala di punteggio mFARS (Friedreich's Ataxia Rating Scale modified) è uno strumento per la valutazione clinica del paziente con atassia di Friedreich ed è utilizzato per verificare l'efficacia di nuove terapie per la malattia. I partecipanti allo studio MOXIe Part 2 sono stati randomizzati in proporzione 1:1 per ricevere omaveloxolone (in dosi da 150 mg al giorno) o placebo. I risultati della sperimentazione dimostrano che, dopo 48 settimane, il trattamento con il farmaco ha comportato una riduzione statisticamente significativa dei punteggi mFARS (e quindi una minore compromissione del paziente) rispetto al placebo";

considerato infine che prima di essere immesso sul mercato italiano, il suddetto farmaco dovrebbe essere approvato prima dall'Agenzia europea per i medicinali e, successivamente, dall'Agenzia italiana del farmaco,

si chiede di sapere atteso che ogni giorno anticipato di cura aiuta a salvare la distruzione neuronale, quali iniziative, nel perimetro delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare la distribuzione in Italia del farmaco omaveloxolone.

(4-00843)

Risoluzioni in commissione

CRAXI - La Commissione affari esteri e difesa,

premesso che il 7 ottobre 2023, il braccio armato dell'organizzazione denominata Hamas, agendo con una crudeltà senza precedenti, si è reso protagonista di un barbaro atto di aggressione contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, colpendo in maniera indiscriminata obiettivi civili presso alcune cittadine e piccole comunità prossime al confine con la Striscia di Gaza e in tutto il territorio israeliano mediante il lancio di migliaia di razzi, seminando morte, distruzione e terrore, causando centinaia di vittime innocenti e migliaia di feriti e strappando alle loro vite decine e decine di persone di varie nazionalità, portate via con la forza e tuttora detenute illegalmente per essere considerate alla stregua di ostaggi e merce di scambio;

rilevato che:

l'esecrabile aggressione, priva di qualsiasi giustificazione politica e che rischia di avere conseguenze devastanti per la stabilità non solo dell'area, ma dell'intero Medio Oriente e per la stessa popolazione palestinese, esposta alla inevitabile e legittima reazione israeliana, ha provocato soprattutto vittime civili inermi, fra cui gli italo-israeliani Liliach Lea Havron ed Eviatar Moshe Kipnis, persone brutalmente assalite in momenti di vita ordinaria, alcune delle quali intente a celebrare una delle ricorrenze più importanti del calendario ebraico, lo "Sukkot", la Festa delle capanne, oltretutto a pochi giorni dal 50º anniversario dell'attacco che diede vita alla guerra dello "Yom Kippur";

la brutale azione, che assume i contorni di un vero e proprio crimine di guerra e contro l'umanità e che la maggior parte della Comunità internazionale ha condannato immediatamente in modo fermo e senza ambiguità, dimostra ancora una volta come il gruppo di Hamas, già inserito dall'Unione europea nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, non rappresenti in alcun modo la causa del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni. Il suo operato, finalizzato unicamente a contestare financo il diritto stesso di Israele ad esistere, nonché a considerare i civili israeliani alla stregua di bersagli militari, è privo di finalità politiche effettive, incapace di offrire un qualsivoglia contributo fattivo al dialogo e alla ricerca di una soluzione negoziata del contenzioso, rappresentando un ostacolo ad essa, ed esponendo a rischi terribili la stessa popolazione civile araba, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzo strumentale di strutture ospedaliere, di centri educativi e di abitazioni private della Striscia di Gaza per occultare postazioni missilistiche e altre infrastrutture militari;

la cattura di ostaggi e il rapimento di civili sono vietati dal diritto internazionale e costituiscono crimini di guerra, aspetti ulteriormente aggravati dall'assoluta mancanza di informazione circa le loro condizioni attuali;

anche il crescendo di violenza che da quell'attacco si è alimentato, deve essere ricondotto alla responsabilità politica e morale di Hamas, che non solo ha rivendicato espressamente la paternità dell'iniziativa, ma ha anche chiesto ad altre formazioni militari radicali e all'intero popolo palestinese di unirsi alla mobilitazione contro Israele;

l'obiettivo di Hamas, volto a interrompere le positive dinamiche d'integrazione regionale avviate con la stipula degli "Accordi di Abramo", nonché a boicottare qualsiasi iniziativa tesa ad offrire prospettive politiche plausibili alla ripresa dei negoziati bilaterali israelo-palestinesi, nuoce innanzitutto alla causa del popolo palestinese, vittima dell'estremismo violento dell'organizzazione terroristica che governa Gaza da decenni;

rilevato, altresì, che:

il conflitto scatenato da Hamas sta producendo un aumento significativo degli episodi di antisemitismo in Europa, aspetto che costituisce una preoccupante avvisaglia di un clima di intolleranza e intimidazione, che deve essere fortemente stigmatizzato e apertamente contrastato;

il rapido deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza, venutosi a verificare in seguito al conflitto in atto, impone l'urgente apertura di canali per l'assistenza e l'erogazione di aiuti umanitari a tutta la popolazione civile;

le organizzazioni internazionali, alcune delle quali accusate da Hamas di complicità per il trasferimento della popolazione palestinese da Gaza, devono in ogni caso essere messe in condizione di tornare ad operare nell'area in condizioni di sicurezza, per il personale ivi operante e per i beneficiari delle attività di assistenza umanitaria;

ricordato che:

l'Unione europea e i suoi Stati membri, al pari di buona parte della comunità internazionale, hanno tutti univocamente condannato con fermezza i crimini commessi da Hamas e chiesto reiteratamente il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, riconoscendo al contempo il diritto di Israele all'autodifesa, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dalle norme del diritto internazionale umanitario;

gli Stati Uniti hanno da subito garantito pieno sostegno ad Israele, invitando al contempo le autorità di Gerusalemme ad usare massima cautela nell'azione di risposta alla violenza di Hamas, a garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a tracciare un percorso di pace sostenibile tra israeliani e palestinesi;

i Governi del G7, riuniti nei giorni scorsi a Tokyo, hanno a loro volta condannato Hamas per gli attacchi del 7 ottobre, confermando il riconoscimento del diritto di Israele all'autodifesa, ma chiedendo che siano imposte tregue umanitarie per accelerare l'invio di aiuti alle centinaia di migliaia di civili che versano in condizioni disperate nella Striscia di Gaza;

il Presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, nel definire Hamas quale peggiore nemico del popolo palestinese, ha rimarcato la necessità di trovare una soluzione che garantisca i diritti delle due parti, chiamando la stessa leadership palestinese ad uno sforzo di maggiore autorevolezza per la miglior difesa del suo popolo,

impegna il Governo:

1) ad offrire un contribuito fattivo ad ogni tentativo di avvio di misure di de-escalation della crisi in atto, scongiurando altresì il rischio di un coinvolgimento nel conflitto di altri attori regionali, a partire dal Libano, dalla Siria e dall'Iran;

2) ad intraprendere, in raccordo con i nostri partner internazionali, ogni iniziativa utile a facilitare il rilascio degli ostaggi tuttora prigionieri nelle mani di Hamas;

3) a moltiplicare gli sforzi per un coordinamento più efficace degli aiuti umanitari internazionali a beneficio della popolazione civile palestinese così duramente segnata da più di un mese di privazioni e bombardamenti;

4) a promuovere l'attuazione condivisa di pause umanitarie per consentire di far affluire gli aiuti a Gaza a beneficio della popolazione civile, evitando altresì il rischio che di essi si approprino i sostenitori delle azioni terroristiche;

5) a contribuire alla possibilità di apertura di corridoi umanitari per la popolazione civile palestinese, al fine di mitigarne le sofferenze, prevedendo la possibilità di canali prioritari di accesso alle cure sanitarie nel nostro Paese per i civili che versino in situazioni particolarmente critiche;

6) a continuare a favorire l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, medicinali e di personale medico specializzato delle nostre strutture militari e della protezione civile, al fine di offrire un contributo alle iniziative emergenziali volte a mitigare gli effetti sulla popolazione civile palestinese;

7) a mettere a disposizione della Comunità internazionale, ove richiesto e ritenuto necessario, tutte le migliori eccellenze operative delle nostre Forze armate, a partire dall'esperienza maturata dall'Arma dei Carabinieri, al fine di offrire strumenti efficaci di mediazione, utili, in particolare, a ristabilire un minimale clima di fiducia e di collaborazione tra Israele e il popolo palestinese, che non può rimanere vittima e ostaggio dell'azione terroristica di Hamas;

8) a contribuire a livello internazionale al riavvio in tempi rapidi del confronto e del dialogo per la ricerca di una soluzione negoziale dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese, fondata sulla possibile pacifica coesistenza di due Stati nella regione, chiamando tutti gli attori regionali coinvolti ad una precisa ed inequivocabile assunzione di responsabilità.

(7-00006)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00781 della senatrice Bevilacqua, sulle disposizioni che regolano l'allevamento degli animali da pelliccia, in particolare dei visoni;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00778 della senatrice Lorenzin, su una delibera AGENAS relativa all'attivazione delle Case di Comunità.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3ª Commissione permanente(Affari esteri e difesa):

7-00006 della senatrice Craxi, sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023.