ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1928

 

G/1928/1/1 (già 1.14, 1.100 e 1.101)

Augussori, Vitali, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli, Schifani, Pagano, Malan

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (AS 1928),

        premesso che,

            l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedeva fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati riconosciuti disabili gravi nonché per i lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero;

            tale disposizione non è stata prorogata dal decreto-legge in esame;

            appare tuttavia necessario provvedere a fornire un'idonea tutela ai suddetti lavoratori fragili a decorrere dal 1° agosto 2020,

        impegna il Governo a prorogare, anche in via retroattiva e previa individuazione delle idonee coperture finanziarie, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 1

1.1

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Sopprimere il comma 1.

1.2

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Sopprimere il comma 1

1.3

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

        0a) Le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"

1.4

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole «le misure di cui all'articolo 1» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che non intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite,»;

            b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le misure di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.»".

        Conseguente, al comma 5, sopprimere le parole da: «Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», sino a: «, e comunque».

1.5

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «solamente con legge o atto avente forza di legge».".

1.6

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole da: «sono attuate con provvedimenti» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, ovvero, qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.».".

1.7

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire al meglio la sorveglianza epidemiologica delle infezioni da COVID 19, e consentire in sicurezza lo svolgimento delle attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, a tutto il personale ivi impiegato è effettuato il test sierologico e, laddove necessario, il tampone.»"

1.8

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 1, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole: «provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o» sono sostituite dalle seguenti: «legge o atto avente forza di legge o con provvedimenti emanati ai sensi».".

1.9

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

        "1-ter. All'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «si applica altresì» sono sostituite dalle seguenti: «può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità,».".

1.10

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Sopprimere il comma 2.

1.11

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        "2-bis. All'articolo 23, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «nel periodo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 ottobre 2020».".

1.12

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire i seguenti: 

        "2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili sino al 15 ottobre 2020».

        2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimanti in 300 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

1.13

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        "2-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «nei mesi di maggio e giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 15 ottobre 2020».".

1.14

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole «Fino al 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 ottobre 2020»;

            b) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «L'equiparazione di cui al primo periodo si applica altresì ai giorni di ferie e ai giorni di malattia richiesti dai medesimi lavoratori beneficiari tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2020. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto né, in ogni caso, in diminuzione delle somme erogate dall'INPS, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.».".

1.100

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Al comma 3, all'Allegato 1 ivi richiamato, dopo il numero 13, inserire il seguente:

        13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'efficacia della disposizione richiamata rimane valida anche nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

1.101

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 3, all'Allegato 1 ivi richiamato, dopo il numero 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.102

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Al comma 3, all'Allegato 1 ivi richiamato, sopprimere il numero 33.

1.15

Augussori, Riccardi, Grassi, Calderoli

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Le misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, sono adottate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione, sentiti i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.».

1.16

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Al comma 5 sopprimere le parole da "i quali saranno adottati" fino a "territorio nazionale".

1.17

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Al comma 5, dopo le parole «l'intero territorio nazionale,» inserire le seguenti: «fermo restando quanto previsto al terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legge».

1.18

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

        "5-bis Al fine di consentire il pieno svolgimento della graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, e delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, rallentata dagli effetti prodotti a seguito dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, il termine di cui al medesimo comma è prorogato al 30 aprile 2021".

1.19

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sopprimere il comma 6.

1.20

Vitali, Pagano, Malan, Schifani

Sopprimere il comma 6

1.22

Urso

Al comma 6, sostituire le parole da: «alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:» fino alla fine del comma con le seguenti: «di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE e il direttore dell'AISI, il cui mandato scade entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dalla scadenza originaria del loro mandato.».

1.23

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "successivi provvedimenti" con le seguenti: "un successivo provvedimento".

1.24

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "quattro anni" con le seguenti: "due anni".

1.25

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 6, alle lettere a), b) e c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "quattro anni" con le seguenti: "tre anni".

1.0.1

Vitali, Schifani, Pagano, Malan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di proroga delle modalità semplificate di sottoscrizione degli atti a distanza)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogate al 31 dicembre 2020.

        2. In virtù di quanto disposto dal comma 1 restano validi gli atti adottati e i contratti conclusi e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti   giuridici sorti, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle modalità semplificate di cui al comma 1.

        3. La consegna di copia cartacea dei contratti di cui al comma 1 al cliente è effettuata alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.»