EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1721

 

Art. 14

14.8 (testo 3)

Cantù, Centinaio, Bergesio, Fregolent, Vallardi, Sbrana, Lunesu, Marin, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

        «b-bis) adottare, con l'obiettivo di sostenere un sistema integrato di categorizzazione del rischio, volto a garantire maggiore efficacia nell'esecuzione dei controlli ufficiali secondo un approccio one health, un sistema di valutazione degli operatori delle filiere agroalimentari, di seguito rating, su base volontaria, che assicuri alti livelli di conformità, accertati dalle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale. I criteri per la determinazione del rating soddisfano le seguenti condizioni:

            1) assicurare il nesso comprovato tra l'origine e provenienza e la qualità dell'alimento anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra le proprietà nutritive e l'equilibrio del consumo nella giornata alimentare, in particolare con riferimento al contenuto di sale, zuccheri e acidi grassi saturi e ai processi, ai trattamenti e alle trasformazioni subiti, nonché alla formulazione finale;

            2) determinare le azioni di filiera necessarie al raggiungimento di livelli qualitativi elevati, anche in rapporto all'utilizzo di antimicrobici, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza nell'approvvigionamento;

            3) rendere evidente al consumatore finale, attraverso l'impiego dell'etichetta, in base a criteri di tracciabilità e trasparenza, valorizzando tecnologie innovative, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento dei livelli qualitativi previsti dal rating;

        b-ter) prevedere un esplicito divieto della commercializzazione di tutti i pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi presenti nelle acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi;

        b-quater) prevedere l'obbligatorietà della reimmissione del pesce appartenente alla famiglia dei ciprinidi, se catturato al termine dell'attività piscatoria in acque interne, ad esclusione delle acque salse e salmastre e dei laghi».

14.15 (testo 2)

Rizzotti, Masini

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

        «g-bis) individuare, in attuazione del capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, nell'applicativo REV lo strumento per consentire alle autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle attività di sorveglianza delle malattie animali e dei residui dei medicinali veterinari nei prodotti e sottoprodotti di origine animale, di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, compresi i medicinali veterinari ad azione stupefacente e psicotropa soggetti al dPR 309/90, appartenenti alla Tabella dei medicinali, sez. B, C, D ed E;»

Art. 15

15.9 (testo 2)

Angrisani, Lorefice, Botto, Gaudiano, Giannuzzi, Licheri, Ricciardi, Toninelli

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il sistema sanzionatorio prevede la riduzione di un terzo della sanzione amministrativa quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003".