ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721
G/1721/8/14 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1721 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019»,
premesso che:
l'articolo 9 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
la piena e completa attuazione della direttiva del 2019 può effettivamente delineare un quadro più moderno del diritto d'autore se al contempo venga a pieno implementato quanto previsto dalla direttiva 2001/29/CE (cosiddetta dir. Infosoc), attuata in modo parziale dal legislatore italiano;
tenuto conto che:
la direttiva oggetto di recepimento prevede all'articolo 25 la possibilità per gli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più ampie per gli utilizzi o gli ambiti oggetto delle eccezioni e limitazioni, purché compatibili tra l'altro con la direttiva del 2001 sopra citata;
in particolare la direttiva Infosoc prevede all'articolo 5, paragrafo 3, alle lettere h, i, k si dispone la facoltà per gli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione nei seguenti casi:
- quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici, la cosiddetta libertà di panorama, il cui mancato recepimento limita la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;
- in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali, per esempio i remix o alcune forme creative digitali che sono fortemente limitate come il digital sampling, fan videomaking, fan fiction writing, mash-up, che hanno il pregio di promuovere le opere e di massimizzare le forme di utilizzazione;
- quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
altrettanto importante è il completo recepimento dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della direttiva Infosoc che prevede la facoltà degli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda tra l'altro gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
il mancato esercizio di questa eccezione limita la riproduzione digitale delle opere che hanno in custodia anche per i servizi interni che si rendono necessari per adempiere alle proprie ordinarie attività;
impegna, quindi, il Governo;
a valutare l'opportunità, in sede di recepimento dell'articolo 25 della direttiva 2019/790, di dare attuazione alle eccezioni e alle limitazioni del diritto d'autore previste dall'articolo 5 della direttiva Infosoc del 2011, al fine di valorizzare il patrimonio culturale, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di quelle adottate da ciascuna istituzione culturale detentrice delle opere o materiali.
G/1721/60/14 (già em. 6.6)
Briziarelli, Simone Bossi, Tosato, Casolati, Candiani
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, reca norme comuni nel settore dell'aviazione civile, istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.);
all'interno del regolamento è previsto un allegato (ALLEGATO I), che prevede una serie di caratteristiche, di dimensioni e peso, sotto le quali vengono individuate le categorie di aeromobili con equipaggio alle quali il regolamento stesso non si applica;
inoltre, secondo il comma 8 dell'articolo 2, uno Stato membro può decidere di esentare dal predetto regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio nei confronti di una o più delle categorie di aeromobili seguenti:
1. gli aeroplani, diversi da quelli senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata;
b) con una massa massima al decollo (maximum take off mass «MTOM»), registrata dallo Stato membro:
- non superiore a 600 kg per gli aeroplani non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli aeroplani destinati all'impiego sull'acqua;
2. gli elicotteri, diversi dagli elicotteri senza equipaggio, che siano al massimo biposto
a) con un MTOM, registrata dallo Stato membro
- non superiore a 600 kg per gli elicotteri non destinati all'impiego sull'acqua;
- 650 kg per gli elicotteri destinati all'impiego sull'acqua;
3. gli alianti, diversi dagli alianti senza equipaggio, e i motoalianti, diversi dai motoalianti senza equipaggio, che siano al massimo biposto con un MTOM, registrata dallo Stato membro non superiore a 600 kg;
impegna il Governo:
ad assicurare che, nell'attuazione del regolamento (UE) 2018/1139, sia data piena attuazione all'articolo 2, comma 8, che prevede che uno Stato membro possa decidere di esentare dal citato regolamento le attività di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio per le diverse categorie di aeromobile specificate dalle lettere a, b e c del comma 8, per favorire l'intera industria del volo turistico italiana.
Art. 5
5.4 (testo 3)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico", con le seguenti: "Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina è volta a definire criteri per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca, inoltre, criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome;
2) il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al punto 1), entro un termine massimo congruente con i tempi necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nel caso di mancata adozione, è prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) alla lettera b), dopo le parole: «procedimenti autorizzativi», inserire le seguenti: «con quelli dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica e con quelli».