ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1721

 

G/1721/17/14 (testo 2)

Cangini, Masini

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

          gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di contenuti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il solo argine possibile alla proliferazione delle fake news o di analoghe attività di disinformazione. Per continuare a garantire anche nell'era digitale questa fondamentale precondizione di ogni società democratica e libera devono poter contare su una effettiva tutela del prodotto informativo;

          nel mondo digitale vi è un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso, parzialmente o completamente, sfruttati dalle piattaforme digitali (OTT), senza che venga riconosciuto alcun compenso ai titolari dei diritti;

          la diffusione sistematica e non remunerata di opere protette dal diritto d'autore è un fenomeno che desta grave allarme, in quanto pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e, non da ultimo, influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

        considerato che: 

          risulta attualmente urgente l'introduzione di un'adeguata previsione normativa che garantisca agli editori di essere remunerati, seppur a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale, a fronte dell'utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in altri Paesi;

          la nozione di "estratto breve", avuto riguardo anche delle esperienze degli altri Paesi europei, è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti in particolar modo degli editori, da parte delle società che offrono servizi web di aggregatori di notizie nonché di motori di ricerca;

        rilevato altresì che:

          il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende, in particolare in questo momento storico, fondamentale;

          le considerazioni espresse in premessa, infatti, non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

          stando alle rilevazioni diffuse dall'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori, così come riportate da varie fonti stampa, nel 2020 saranno circa 21.000 i titoli pubblicati in meno, mentre più di12.000 le nuove uscite bloccate, 44,5milioni le copie non stampate e quasi 3.000 i titoli in meno da tradurre, mentre nel solo mese di aprile ben il 70 percento degli editori avrebbe attuato o programmato la cassa integrazione. Quanto ai dati relativi al settore dell'editoria giornalistica, la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) ha evidenziato che nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una perdita di circa 403 milioni di euro: 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

          in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha suggerito che la nozione di "breve estratto" da un lato debba garantire l'adeguata "qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca", e dall'altro fissare "un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva";

          il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, tra l'altro, "Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva",

        impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di garantire la tutela dei diritti degli editori, attraverso la previsione di una negoziazione obbligatoria che individui, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

          a valutare la possibilità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, il compito di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

          a valutare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di "estratti molto brevi" di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima. 

G/1721/18/14 (testo 2)

Iannone, Fazzolari

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            la necessità di ridisegnare il diritto d'autore per adattarlo alla società dell'informazione digitale ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

            gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di prodotti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il principale argine alla proliferazione delle notizie ostili o di analoghe attività di disinformazione;

            al fine di tutelare la qualità dell'informazione, è necessario rafforzare l'indipendenza autoriale e giornalistica, grazie a maggiori garanzie d'investimento per gli editori;

            esiste un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso sfruttati dalle piattaforme digitali (Over-the-top), in maniera parziale o totale, senza il riconoscimento di alcun compenso ai titolari dei diritti;

            già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo enorme divario di valore e il suo impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il funzionamento;

            questa distorsione del mercato pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;

            la diffusione sistematica di opere protette dal diritto d'autore e la mancata remunerazione dei diritti connessi rischia di violare la sovranità digitale nazionale;

        considerato che:

            il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende fondamentale;

            le considerazioni espresse in premessa non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;

            l'emergenza sanitaria sta determinando, infatti, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali - giornali, quotidiani e periodici - che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto;

            dati rilasciati dalla Federazione Italiana Editori Giornali mostrano come nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una contrazione economica di circa 403 milioni di euro, di cui 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;

        tenuto conto che:

            risulta attualmente urgente l'introduzione di una previsione normativa che garantisca agli editori un'adeguata remunerazione, a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale obbligatoria, per l'utilizzazione dei contenuti da parte dei prestatori di servizi dell'informazione, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in Europa;

            la definizione di "estratto breve" è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti, in particolare, degli editori da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione quali aggregatori di notizie e motori di ricerca, anche avuto riguardo di analoghe esperienze in Europa;

            in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio 2020 nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha auspicato che la nozione di "breve estratto" da un lato possa garantire l'adeguata "qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca", e dall'altro comporti la definizione di "un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva";

            il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, inoltre, "Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva";

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di garantire la tutela dei diritti degli editori, attraverso la previsione di una negoziazione obbligatoria che individui, anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi delle società di informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;

            a valutare la possibilità di attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, il compito di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;

            a valutare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di "estratti molto brevi" di cui alla direttiva in oggetto, non solo venga preservata la libera circolazione delle informazioni, ma venga altresì promossa l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima.

G/1721/35/14 (testo 2)

De Lucia, Giannuzzi, Lorefice, Gaudiano, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            un corretto recepimento della direttiva in oggetto, in particolare degli articoli 18 e 19, permetterebbe di garantire agli autori maggiori tutele per quanto concerne la remunerazione derivante dallo sfruttamento commerciale ed economico delle loro opere, andando a sanare alcune distonie createsi nel corso del tempo sia a livello normativo che contrattuale, che vedono gli autori quale parte contrattuale più debole;

            a tal fine risulta essere necessario prevedere apposite disposizioni di legge al fine di destinare agli autori una quota percentuale di remunerazione almeno in un minimo inderogabile, lasciando alla libertà negoziale eventuali variazioni in aumento;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di disporre apposite misure di rafforzamento e aggiornamento dei  meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento economico e commerciale delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, sulla base di una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento.

G/1721/36/14 (testo 2)

De Lucia, Giannuzzi, Lorefice, Gaudiano, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

        considerato che:

            in Italia viene esercitata liberamente da oltre 600 addetti l'attività di rassegna stampa, selezionando a seconda del cliente le informazioni di interesse con profili di ricerca di volta in volta concordati e aggiornati. Risulta necessario che anche per questo particolare servizio informativo vengano previste particolari negoziazioni obbligatorie, per definire le condizioni economiche per l'utilizzazione dei contenuti, tra editori e operatori delle rassegne stampa;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di includere tra i prestatori di servizi della società dell'informazione, ove e per quanto assimilabili, anche i prestatori di servizi di rassegne stampa.

G/1721/37/14 (testo 2)

De Lucia, Giannuzzi, Lorefice, Gaudiano, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;

        considerato che:

            al fine di garantire efficacemente l'adeguata tutela dei diritti degli editori dovrebbe essere introdotto un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate che individui una quota adeguata di proventi che gli editori devono percepire, così come già previsto dai criteri di delega in favore degli autori della pubblicazione di carattere giornalistico,

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di prevedere, a tutela degli editori, una negoziazione obbligatoria, al fine di individuare una quota dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, nonché l'eventuale intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di mancato accordo.

G/1721/41/14 (testo 2)

Gaudiano, Lorefice, Giannuzzi, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, in fase di recepimento di quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, è necessario tutelare l'attività di scambio di informazioni mediante condivisione online e collegamenti ipertestuali, anche attraverso incorporamento (c.d. embed), realizzata da utenti privati della rete Internet, senza finalità di lucro, e quindi senza mettere in pericolo i diritti riservati ad autori ed editori, sempre che i contenuti siano stati resi disponibili sul web nel rispetto delle norme del diritto d'autore;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di garantire, ove e per quanto possibile, il diritto dell'utilizzatore privato che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione.

G/1721/42/14 (testo 2)

Gaudiano, Lorefice, Giannuzzi, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;

            l'assetto normativo nazionale vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne quelle relative alle piattaforme on demand la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di prevedere, ove e per quanto possibile, anche per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione le loro opere su servizi di musica su richiesta, una remunerazione adeguata e proporzionata da parte di chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva.

G/1721/43/14 (testo 2)

Giammanco, Masini

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

            gli autori dovrebbero poter partecipare al successo delle opere dagli stessi create, dovendo essere loro garantita una quota percentuale minima inderogabile derivante dal loro utilizzo commerciale;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di definire, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;

            a definire le modalità con cui gli autori possono esercitare il diritto di richiedere e ricevere su richiesta le informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/790.

G/1721/45/14 (testo 2)

Lorefice, Giannuzzi, Gaudiano, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

            l'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza quanto sia sempre più necessario garantire accesso libero alla scienza, alla ricerca e a tutti gli strumenti di didattica online, attraverso la condivisione di materiale in formato telematico;

            limitazioni e barriere normative rendono troppo restrittivo l'accesso al patrimonio culturale e scientifico a livello telematico e digitale da parte di università e centri di ricerca e la conseguente condivisione di dati e informazioni;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di limitare, ove e per quanto possibile, il campo di applicazione delle eccezioni e limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa, al fine di garantire agli autori di opere scientifiche, in particolar modo quelle finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione in accesso aperto.

G/1721/56/14 (testo 2)

Mantovani, Lorefice, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi, Botto, Toninelli

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

            in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;

            si ritiene necessario assicurare l'accesso e il libero scambio di opere e materiali didattici protetti dal diritto d'autore, che permettono a insegnanti e allievi, in un contesto educativo formale, di poterli utilizzare mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente;

        impegna, quindi, il Governo:

            in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di consentire, nella definizione più ampia possibile, l'accesso e il libero scambio di opere e materiali da utilizzare nelle attività didattiche.

G/1721/59/14 (testo 2)

Masini, Giammanco

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"

        premesso che:

            l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;

            l'articolo 18 della direttiva "copyright" (UE) 2019/790, prevede il diritto all'equo compenso, adeguato e proporzionato, per la messa a disposizione di opere in streaming, in favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, ove e per quanto possibile, nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2019/790, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, possano ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.