ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721
G/1721/35/14 (già em. 9.38)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
un corretto recepimento della direttiva in oggetto, in particolare degli articoli 18 e 19, permetterebbe di garantire agli autori maggiori tutele per quanto concerne la remunerazione derivante dallo sfruttamento commerciale ed economico delle loro opere, andando a sanare alcune distonie createsi nel corso del tempo sia a livello normativo che contrattuale, che vedono gli autori quale parte contrattuale più debole;
a tal fine risulta essere necessario prevedere apposite disposizioni di legge al fine di destinare agli autori una quota percentuale di remunerazione almeno in un minimo inderogabile, lasciando alla libertà negoziale eventuali variazioni in aumento;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di disporre apposite misure di rafforzamento e aggiornamento dei meccanismi di tutela del diritto degli autori e artisti a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata per lo sfruttamento economico e commerciale delle loro opere o esecuzioni concesse in licenza, prevedendo l'obbligatorietà di corrispondere all'autore o artista una quota percentuale minima dei proventi dello sfruttamento, stabilita nel contratto collettivo di riferimento, e una quota percentuale aggiuntiva, concordata tra le parti.
G/1721/36/14 (già em. 9.16)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;
considerato che:
in Italia viene esercitata liberamente da oltre 600 addetti l'attività di rassegna stampa, selezionando a seconda del cliente le informazioni di interesse con profili di ricerca di volta in volta concordati e aggiornati. Risulta necessario che anche per questo particolare servizio informativo vengano previste particolari negoziazioni obbligatorie, per definire le condizioni economiche per l'utilizzazione dei contenuti, tra editori e operatori delle rassegne stampa;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di includere tra i prestatori di servizi della società dell'informazione anche i prestatori di servizi di rassegne stampa.
G/1721/37/14 (già em. 9.19)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera h) prevede, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva oggetto di recepimento, che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, trovino adeguata tutela i diritti degli editori e quelli degli autori di tali pubblicazioni;
considerato che:
al fine di garantire efficacemente l'adeguata tutela dei diritti degli editori dovrebbe essere introdotto un meccanismo di negoziazione obbligatoria tra le parti interessate che individui una quota adeguata di proventi che gli editori devono percepire, così come già previsto dai criteri di delega in favore degli autori della pubblicazione di carattere giornalistico,
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega, a valutare l'opportunità di prevedere, a tutela degli editori, una negoziazione obbligatoria, al fine di individuare una quota dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione che remuneri il diritto degli editori di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in caso di mancato accordo.
G/1721/38/14 (già em. 9.23)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera i) prevede di definire il concetto di estratti molto brevi in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
l'esperienza in altri Stati membri, a seguito della normazione dei diritti connessi degli editori in relazione ai brevi estratti, ha portato al blocco dei principali aggregatori di notizie e a condotte potenzialmente lesivi degli utenti e degli editori stessi;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega, nelle more della definizione del concetto di estratto molto breve, a valutare l'opportunità di garantire non solo la tutela della libera circolazione delle informazioni, ma anche l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva (UE) 2019/790, come esplicitato dal considerato 58 della stessa direttiva.
G/1721/39/14 (già em. 9.26)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, il criterio direttivo di cui alla lettera i) chiede di definire il concetto di "estratti molto brevi" in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
nell'individuazione della migliore definizione è necessario che in ogni caso il riferimento all'estratto breve non consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale;
a livello di diritto internazionale, la Convenzione di Berna sulla protezione delle opere artistiche e letterarie, prevede che le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non devono comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare,
impegna, quindi, il Governo:
nella definizione di "estratti molto brevi", a considerare che non possa considerarsi breve, ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma.
G/1721/40/14 (già em. 9.32)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare il criterio direttivo di cui alla lettera n), delega il Governo a definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva medesima, con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei massimi sforzi, nel rispetto del principio di ragionevolezza;
proprio l'articolo 17 della direttiva, citato dal testo dell'AS 1721, stabilisce che l'operatore deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti" e il medesimo concetto è altresì richiamato al considerando n. 66 della direttiva;
impegna, quindi, il Governo:
nelle more di una quanto più possibile precisa attuazione della direttiva, a considerare, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 4, il principio degli elevati standard di diligenza professionale di settore, tenendo conto delle migliori pratiche.
G/1721/41/14 (già em. 9.36)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, in fase di recepimento di quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva, è necessario tutelare l'attività di scambio di informazioni mediante condivisione online e collegamenti ipertestuali, anche attraverso incorporamento (c.d. embed), realizzata da utenti privati della rete Internet, senza finalità di lucro, e quindi senza mettere in pericolo i diritti riservati ad autori ed editori, sempre che i contenuti siano stati resi disponibili sul web nel rispetto delle norme del diritto d'autore;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a garantire il diritto dell'utilizzatore privato, che agisce senza scopo di lucro, di poter inserire su un altro sito Internet, mediante collegamento ipertestuale o incorporamento, opere protette già rese disponibili dal prestatore di servizi di condivisione.
G/1721/42/14 (già em. 9.44)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;
l'assetto normativo nazionale vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne quelle relative alle piattaforme on demand la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a prevedere anche per gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, che abbiano ceduto i diritti per la messa a disposizione le loro opere su servizi di musica su richiesta, una remunerazione adeguata e proporzionata da chi ha effettuato la messa a disposizione, da gestire in forma collettiva.
G/1721/43/14 (già em. 9.40)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
gli autori dovrebbero poter partecipare al successo delle opere dagli stessi create, dovendo essere loro garantita una quota percentuale minima inderogabile derivante dal loro utilizzo commerciale;
impegna il Governo:
a definire, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, la remunerazione adeguata e proporzionata che gli autori e gli artisti hanno diritto di ricevere ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, prevedendo una parte fissa inderogabile e una parte variabile definita in percentuale, dei proventi percepiti da coloro ai quali gli autori e gli artisti hanno concesso in licenza o trasferito i diritti;
a definire le modalità con cui gli autori possono esercitare il diritto di richiedere e ricevere su richiesta, le informazioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/790.
G/1721/44/14 (già em. 9.42)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;
l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
l'assetto normativo vigente prevede già alcune forme di diritto al compenso per specifiche tipologie di utilizzazioni, ma per quanto concerne a quelle relative alle piattaforme on demand la remunerazione è prevista solo per gli artisti del settore audiovisivo, escludendo quello musicale;
è necessario quindi prevedere adeguate remunerazioni anche per gli artisti che cedono i diritti esclusivi di messa a disposizione sulle piattaforme on demand per gli utilizzi streaming al produttore discografico, al pari di come avviene nell'ambito dei tradizionali media radiotelevisivi;
impegna, quindi, il Governo:
nelle more dell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di prevedere, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva, che anche agli artisti (interpreti o esecutori) di fonogrammi spetti un diritto al compenso adeguato e proporzionato, da parte delle piattaforme di servizi di musica a richiesta che ne effettuano l'utilizzazione.
G/1721/45/14 (già em. 9.9)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
l'emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 ha messo in evidenza quanto sia sempre più necessario garantire accesso libero alla scienza, alla ricerca e a tutti gli strumenti di didattica online, attraverso la condivisione di materiale in formato telematico;
limitazioni e barriere normative rendono troppo restrittivo l'accesso al patrimonio culturale e scientifico a livello telematico e digitale da parte di università e centri di ricerca e la conseguente condivisione di dati e informazioni;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di restringere il più possibile il campo di applicazione delle eccezioni e limitazioni in materia di utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa, garantendo altresì il diritto agli autori di opere scientifiche, in particolar modo quelle finanziate da fondi pubblici, il diritto di ripubblicazione in accesso aperto.
G/1721/46/14 (già em. 9.1)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera a) del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
si ritiene necessario delineare, nella stessa direzione, anche la definizione di «opere o materiali» ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva (UE) 2019/790, e di «opera delle arti visive di dominio pubblico», la cui definizione è demandata agli Stati membri;
considerato che:
al fine di rafforzare il ruolo degli istituti di tutela del patrimonio culturale risulta necessario, sia implementare quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, in modo da consentire agli stessi di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione, sia favorire la libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di:
- definire il concetto di «opera delle arti visive», la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, per quanto compatibile, con la definizione di cui agli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali;
- garantire che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790 abbia natura obbligatoria, non derogabile e non dia diritto ad equo compenso.
G/1721/47/14 (già em. 9.47)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, il Titolo IV, Capo 3, della direttiva delinea le disposizioni relative all'equa remunerazione di autori e artisti, ivi compresi gli interpreti e gli esecutori, nei contratti di sfruttamento commerciale ed economico delle opere;
l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altri materiali, abbiano il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;
impegna, quindi, il Governo:
nelle more dell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di implementare nell'ordinamento nazionale quanto previsto dall'articolo 18 della direttiva in oggetto.
G/1721/48/14 (già em. 9.4)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera a) del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
si ritiene necessario delineare, nella stessa direzione, anche la definizione di «istituto di istruzione», «ambiente elettronico sicuro», «presente permanentemente», «fini di conservazione», «opera delle arti visive», citati nel testo della direttiva, ma non chiaramente definiti nella loro portata;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di definire i concetti sopra menzionati e in particolare in riferimento al concetto di «opera delle arti visive», la cui definizione è demandata nel dettaglio al legislatore nazionale, a farla coincidere, per quanto compatibile, con la definizione di cui agli articoli 10 e 13 del Codice dei beni culturali.
G/1721/49/14 (già em. 9.10)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790;
al fine di favorire l'uso digitale di materiali protetti dal diritto d'autore per le attività didattiche di insegnanti e allievi, senza dover chiedere preventivamente l'autorizzazione ai titolari dei diritti d'autore, è necessario escludere ogni forma di compenso, non costituendo l'attività didattica uno scopo commerciale;
impegna, quindi, il Governo:
a valutare l'opportunità di escludere forme di equo compenso e limitazioni quantitative per l'utilizzo di opere e altri materiali in attività didattiche digitali e transfrontaliere, di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 790/2019.
G/1721/50/14 (già em. 9.11)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera a) del medesimo articolo prevede che la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale» prevista dalla direttiva stessa, venga applicata nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
la normativa europea permette agli istituti preposti alla tutela del patrimonio culturale di preservare e valorizzare tali beni anche attraverso l'impiego di processi di digitalizzazione;
in tale ottica, la condivisione di strumenti per la digitalizzazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche situati in altri Stati membri dell'Unione europea, permetterebbero di conservare in digitale anche agli enti che individualmente non hanno le capacità economiche e pratico-professionali per farlo, con un'indubbia ottimizzazione delle risorse esistenti e un risparmio vantaggioso anche in termini ambientali;
è auspicabile, dunque, garantire che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano conservare copie di opere alle quali hanno accesso su server di terze parti prevedendo, al contempo, la possibilità di utilizzi interni, nonché l'archiviazione di risorse online;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di specificare che gli «istituti di tutela del patrimonio culturale» possano utilizzare qualsiasi strumento appropriato ai fini della conservazione prevista dall'articolo 6 della direttiva (UE) 2019/790, anche attraverso l'utilizzo di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale dedite alla conservazione e la collaborazione con soggetti terzi, anche se situati in altri Stati membri dell'Unione europea, specificando che l'eccezione ai fini di conservazione del patrimonio culturale ha natura obbligatoria e non è derogabile per via contrattuale e che l'esercizio dell'eccezione per la conservazione del patrimonio culturale non dà diritto ad equo compenso.
G/1721/51/14 (già em. 9.15)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
l'attuale assetto normativo vieta la condivisione di file contenenti opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi mediante le tecnologie di file sharing, sebbene queste permettano di distribuire le opere in modo straordinariamente efficiente e ciò nonostante i titolari dei diritti non ne hanno mai potuto trarre beneficio;
l'articolo 12 della direttiva (UE) 2019/790 concede agli Stati membri la facoltà di adottare norme che, in certi casi e a certe condizioni, permettono agli organismi di gestione collettiva di stipulare accordi di licenza per lo sfruttamento di opere o altri materiali. In particolare, "quando l'ottenimento delle autorizzazioni dai titolari dei diritti su base individuale è generalmente oneroso e poco pratico tanto da rendere improbabile lo svolgimento della necessaria operazione di concessione della licenza a causa della natura dell'utilizzo o delle tipologie di opere o altri materiali interessati";
il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro soddisfa le condizioni previste dall'articolo 12 summenzionato;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2019/790 e, in particolare, disciplinare un meccanismo di concessione di licenza collettiva con effetto esteso che permetta il file sharing di opere e materiali protetti per uso personale e senza fine di lucro a fronte del pagamento d'un equo compenso.
G/1721/52/14 (già em. 9.43)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera q) del medesimo articolo prevede che vengano stabilite le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790;
considerato che:
il diritto di revoca a favore degli autori e degli artisti richiede un peculiare intervento al fine di contemperare tutti gli interessi coinvolti e implementare la direttiva europea nel miglior modo possibile. Sebbene le entrate globali complessive per il settore culturale siano in forte crescita grazie allo sviluppo dei mercati digitali, tali proventi sono distribuiti in modo sempre meno equo;
tale tipo di intervento potrebbe essere adottato sulla base dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, il quale dispone che il diritto nazionale possa prevedere disposizioni specifiche per il meccanismo di revoca di cui al paragrafo 1, tenendo conto di alcuni criteri individuati dalla norma stessa;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di esercitare, mediante atti di propria competenza, l'opzione prevista dall'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2019/790, prevedendo eventualmente l'adozione di soglie standard e procedure semplificate, affinché l'esercizio della facoltà di revoca sia reso agevole ed effettivo.
G/1721/53/14 (già em. 9.14)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
considerato che:
l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 prevede che gli Stati membri provvedono a che, alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arte visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore;
il libero riuso dell'immagine è uno straordinario strumento di innovazione, in quanto favorisce lo sviluppo dell'editoria culturale e dell'industria creativa, offre nuovi stimoli al settore della moda e del design, e inoltre può giocare un ruolo importante nell'ambito del restyling grafico degli interni di infrastrutture, mezzi e aree pubbliche migliorando le condizioni di decoro urbano, nonché dare impulso all'imprenditoria turistica nelle realtà meno visitate e alle più diverse forme di iniziativa economica;
in seguito all'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del Covid-19, si sono moltiplicate le iniziative nel mondo di istituti culturali volte ad offrire libero accesso alle risorse digitali in rete per superare le distanze fisiche imposte dalle misure di contenimento del contagio;
la corretta attuazione della disciplina prevista dall'articolo 14 della direttiva rappresenta un'opportunità di rilancio sociale, economico e culturale del nostro Paese, soprattutto dopo la fine dell'emergenza epidemiologica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di implementare, mediante atti di propria competenza, nel quadro più ampio possibile, la disciplina volta a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/790 sulle opere delle arti visive di dominio pubblico, nell'ottica di promuovere il libero sviluppo della cultura, della creatività, del turismo culturale e di tutte le attività economiche che trovano beneficio dalla libera diffusione delle immagini del patrimonio culturale italiano.
G/1721/54/14 (già em. 9.12)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
considerato che:
l'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/790 prevede, secondo quanto già disposto dalla direttiva 2001/29/CE, l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù delle eccezioni di cui al Titolo II della direttiva (UE) 2019/790;
si ritiene necessario che nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva, siano previste procedure rapide e trasparenti con lo scopo di mettere gli utenti nelle condizioni di accedere e utilizzare i contenuti protetti dalle TPM senza ritardi, creando al contempo incentivi affinché i titolari dei diritti d'autore rispettino gli utenti nell'esercizio di tale eccezione;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, mediante atti di propria competenza, termini temporali definiti e certi entro i quali la richiesta di accesso a opere soggette a misure tecnologiche di protezione debba avere seguito, individuando sanzioni proporzionate ed efficaci nel caso i suddetti termini non siano rispettati.
G/1721/55/14 (già em. 9.50)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
ai fini di un recepimento effettivo e funzionale di quanto disposto dall'articolo 14 della suddetta direttiva è necessario provvedere a una revisione della normativa nazionale vigente al fine di modificare e abrogare le norme non compatibili;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di procedere a una revisione della normativa nazionale vigente, in particolare in materia di diritti d'autore, ai fini di un corretto e integrale recepimento della stessa.
G/1721/56/14 (già em. 9.8)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 dell'A.S 1721 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
in particolare, tra i principi e i criteri direttivi da seguire, la lettera c) del medesimo articolo prevede l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
si ritiene necessario assicurare l'accesso e il libero scambio di opere e materiali didattici protetti dal diritto d'autore, che permettono a insegnanti e allievi, in un contesto educativo formale, di poterli utilizzare mediante strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente;
impegna, quindi, il Governo:
in fase di attuazione delle delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, a valutare l'opportunità di consentire, nella definizione più ampia possibile, l'accesso e il libero scambio di opere e materiali da utilizzare nelle attività didattiche senza limitazioni connesse al diritto d'autore.
G/1721/57/14 (già em. 9.27)
Bernini, Masini, Giammanco, Gasparri, Mallegni
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di Berna, le riproduzioni di opere in casi particolari non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non deve comportare un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare;
un estratto può considerarsi breve se non contrasta con lo sfruttamento normale e, quindi, se non è tale da costituire di per sé una parte dell'opera suscettibile di autonoma fruizione economica;
impegna il Governo:
a chiarire la disposizione, nella definizione di concetto di «estratti molto brevi», prevedendo che non possa considerarsi breve, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l'uso legittimo dell'opera originale.
G/1721/58/14 (già em. 9.33)
Bernini, Masini, Giammanco, Mallegni, Gasparri
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
la direttiva (UE) 2019/790, all'articolo 17, non fa alcun riferimento al "principio di ragionevolezza", mentre stabilisce, al paragrafo 4, lettera b), del medesimo articolo, che l'operatore deve "aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti";
il considerando n. 66 della direttiva (UE) 2019/790 chiarisce ulteriormente che per valutare se l'operatore abbia compiuto i "massimi sforzi" si dovrà verificare se esso "abbia adottato tutte le misure che un operatore diligente adotterebbe per ottenere il risultato di impedire la disponibilità di opere o altri materiali non autorizzati sul suo sito web, tenendo conto delle migliori pratiche del settore",
impegna il Governo:
a rivedere, nei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n), del disegno di legge n. 1721, al fine di non attuare il concetto di "ragionevolezza", mantenendo quello dei "massimi sforzi", come da indicazioni della direttiva.
G/1721/59/14 (già em. 9.45)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
l'articolo 9 del provvedimento detta i principi e criteri di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e i diritti connessi nel mercato unico digitale;
l'articolo 18 della direttiva "copyright" (UE) 2019/790, prevede il diritto all'equo compenso, adeguato e proporzionato, per la messa a disposizione di opere in streaming, in favore degli artisti interpreti ed esecutori della musica;
impegna il Governo:
a preveder, nella stesura dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2019/790/UE, che gli artisti interpreti o esecutori di fonogrammi, anche nel caso in cui abbiano ceduto i diritti per lo sfruttamento delle loro opere, ricevano una remunerazione adeguata e proporzionata per la messa a disposizione delle stesse, da gestire in forma collettiva secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 15 marzo 2017. n. 35.
Art. 5
5.72 (testo 4)
Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere le seguenti:
o-bis) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
o-ter) semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
5.97 (testo 2)
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle componenti tariffarie della bolletta dell'energia elettrica degli utenti finali.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.
Art. 6
6.4 (testo 2)
Ripamonti, Centinaio, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
"f-bis. disporre un parere, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sugli eventuali squilibri della concorrenza a sfavore delle imprese balneari nazionali rispetto ai competitori, determinati a seguito del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la quale prevedere la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, inclusi i pertinenziali, a compensazione dei danni subiti;".
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 7
7.14 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e prima della consegna»;
b) al comma 1, lettera e), dopo le parole «il ricorso a gare» aggiungere le seguenti: «e aste elettroniche»;
c) al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:
«g) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, oltre che del Nucleo Antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981;
h) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale;
i) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto;
l) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali.»;
d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
7.46 (testo 3)
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «non possa essere assolto mediante forme equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti», con le seguenti: «non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione».
7.45 (testo 2)
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Simone Bossi, Candiani, Tosato, Casolati
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:
«f-bis) prevedere l'istituzione di un fondo di compensazione, accessibile alle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, per la prevenzione di danni subiti a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano;
f-ter) prevedere che gli interventi del fondo di compensazione agiscano tempestivamente fornendo immediate risorse, essenziali per la permanenza sul mercato delle aziende sottoposte a misure sanzionatorie dall'estero, e che soddisfino le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12
12.18 (testo 2)
Arrigoni, Briziarelli, Candiani, Simone Bossi, Casolati, Tosato
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«f-bis) riordinare la disciplina fiscale di riferimento, anche al fine di prevedere il riconoscimento di un credito di imposta, limitatamente alle addizionali dell'accisa sull'energia elettrica versate per gli anni 2010 e 2011, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge n. 511 del 1988, convertito dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, successivamente abrogato dal decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito legge 26 aprile 2012 n. 44, in favore del soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disciplina di cui alla presente lettera è altresì applicabile:
1) al soggetto obbligato di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che abbia versato per gli anni 2010 e 2011 le addizionali dell'accisa sull'energia elettrica dallo stesso dovute per i propri consumi;
2) ai consumatori finali per i quali la richiesta di rimborso nei confronti del soggetto obbligato si riveli eccessivamente gravosa.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 3.400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 3.000 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
b) quanto a 99 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 121 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 171 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo.
Art. 20
20.0.12 (testo 4)
Ferrazzi, Fedeli, Floridia, L'Abbate
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all'articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 653;
b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ai sensi dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dall'uso di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
d) prevedere misure in favore delle aziende che riconvertono, nella logica della transizione ecologica, le produzioni dei prodotti monouso in plastica sui prodotti compostabili o bioplastiche;
e) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all'interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
f) abrogare l'articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della presente legge. Qualora la dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
20.0.46 (testo 2)
Campari, Simone Bossi, Candiani, Casolati, Tosato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Princìpi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada)
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1161del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso alle amministrazioni pubbliche;
b) provvedere alla creazione di un sistema di incentivi per il rinnovo del parco veicolare in uso ai cittadini privati.
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente, all'Allegato A, dopo il numero 33) aggiungere in fine il seguente:
«34) direttiva (UE) 2019/1161del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2019, che direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021).».