ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1721
G/1721/18/14 (già em. 9.21 e 9.24)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019"
premesso che:
la necessità di ridisegnare il diritto d'autore per adattarlo alla società dell'informazione digitale ha portato all'adozione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
gli editori di giornali svolgono un ruolo centrale nella creazione di prodotti informativi di alta qualità e rappresentano, ad oggi, il principale argine alla proliferazione delle notizie ostili o di analoghe attività di disinformazione;
al fine di tutelare la qualità dell'informazione, è necessario rafforzare l'indipendenza autoriale e giornalistica, grazie a maggiori garanzie d'investimento per gli editori;
esiste un forte squilibrio tra il valore che la produzione dei contenuti editoriali genera per le piattaforme digitali e i ricavi percepiti dagli editori: i contenuti editoriali vengono spesso sfruttati dalle piattaforme digitali (Over-the-top), in maniera parziale o totale, senza il riconoscimento di alcun compenso ai titolari dei diritti;
già nel 2014 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilevava questo enorme divario di valore e il suo impatto negativo sull'economia dell'intero sistema dell'informazione, che rischia di comprometterne il funzionamento;
questa distorsione del mercato pregiudica la sostenibilità dell'industria editoriale, svaluta l'apporto di competenze e professionalità qualificate e influisce sulla libertà e il pluralismo dell'informazione, incidendo sulla quantità e la qualità dell'offerta editoriale;
la diffusione sistematica di opere protette dal diritto d'autore e la mancata remunerazione dei diritti connessi rischia di violare la sovranità digitale nazionale;
considerato che:
il supporto che le istituzioni devono assicurare agli operatori dell'editoria si rende fondamentale;
le considerazioni espresse in premessa non possono prescindere dall'analisi delle conseguenze drammatiche che hanno colpito il settore dell'editoria a causa dell'emergenza epidemiologica e delle misure che sono state intraprese per farvi fronte;
l'emergenza sanitaria sta determinando, infatti, per effetto del crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, un pesante aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali - giornali, quotidiani e periodici - che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto;
dati rilasciati dalla Federazione Italiana Editori Giornali mostrano come nel primo semestre del 2020 le imprese editrici di quotidiani e periodici hanno subito una contrazione economica di circa 403 milioni di euro, di cui 189 milioni derivano dal calo dei ricavi delle copie vendute, 191 milioni dal crollo degli investimenti pubblicitari e 23 milioni dalla riduzione degli investimenti pubblicitari digitali;
tenuto conto che:
risulta attualmente urgente l'introduzione di una previsione normativa che garantisca agli editori un'adeguata remunerazione, a fronte di meccanismi di negoziazione contrattuale obbligatoria, per l'utilizzazione dei contenuti da parte dei prestatori di servizi dell'informazione, avuto riguardo anche delle esperienze a cui si è assistito in Europa;
la definizione di "estratto breve" è suscettibile di dare adito a condotte potenzialmente lesive nei confronti, in particolare, degli editori da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione quali aggregatori di notizie e motori di ricerca, anche avuto riguardo di analoghe esperienze in Europa;
in occasione dell'audizione tenuta lo scorso 5 maggio 2020 nell'ambito della fase istruttoria del presente disegno di legge, il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani ha auspicato che la nozione di "breve estratto" da un lato possa garantire l'adeguata "qualità delle informazioni veicolate attraverso i motori di ricerca", e dall'altro comporti la definizione di "un limite quantitativo al di là del quale devono essere assicurati i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 15 della direttiva";
il considerando n. 58 della direttiva medesima recita, inoltre, "Tenuto conto della forte aggregazione e dell'utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione, è importante che l'esclusione degli estratti molto brevi sia interpretata in modo da non pregiudicare l'efficacia dei diritti previsti dalla presente direttiva";
impegna il Governo:
a prevedere che la tutela dei diritti degli editori venga garantita da una negoziazione obbligatoria, anche tramite le principali associazioni di categoria, che individui, entro un termine definito, una quota adeguata dei proventi generati dai prestatori di servizi della società dell'informazione finalizzata a remunerare i diritti degli editori medesimi;
ad adottare tutte le misure necessarie affinché, in caso di mancato accordo tra le parti riguardo al termine suddetto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sia incaricata di definire le condizioni, anche economiche, della utilizzazione dei contenuti da parte delle piattaforme digitali;
ad adottare iniziative volte a chiarire che, nell'ambito della definizione del concetto di "estratti molto brevi" di cui alla direttiva in oggetto, sia garantita l'efficacia dei diritti previsti dalla direttiva medesima, così come la libera circolazione delle informazioni.
Art. 4
4.22 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-bis) definire un regime autorizzatorio, senza pregiudizio alla facoltà in capo alle amministrazioni competenti di organizzare la gestione dello spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, per l'uso delle frequenze utilizzate dalle tecnologie per l'Internet delle cose, come il Low Power Wide Area (LPWAN), nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di favorire lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi;".