ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1774

 

G/1774/25/7

Faraone, Sbrollini

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

al fine di consentire un ordinato avvio del prossimo anno scolastico, risultano fondamentali i corsi di recupero e potenziamento delle attività didattiche che inevitabilmente hanno risentito dell'emergenza epidemiologica e della conseguente riorganizzazione delle attività scolastiche durante questi ultimi mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure volte ad attribuire agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020;

a prevedere che dette attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengano conto dei traguardi e dei livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 

G/1774/26/7

Conzatti, Sbrollini

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

   premesso che:

la didattica a distanza non si è rivelata unicamente una preziosa modalità per concludere l'anno scolastico in corso, ma sarà anche una forma imprescindibile di insegnamento attraverso cui, verosimilmente, le scuole potranno riprogrammare la ripresa delle attività garantendo i livelli consoni di sicurezza e di tutela della salute per gli alunni e tutto il personale scolastico;

la didattica a distanza, infatti, consente agli alunni di poter seguire da casa lo svolgimento delle lezioni, evitando altresì rischiosi assembramenti all'interno degli edifici scolastici,

considerato che:

al fine di garantire l'utilizzo di piattaforme informatiche per l'esercizio e l'utilizzo della didattica a distanza, tuttavia, è necessario non solo che le famiglie possano avere a disposizione strumenti e software specifici che consentano la fruizione delle lezioni, ma anche che la connessione internet raggiunga adeguatamente le abitazioni degli studenti, senza che tuttavia questo possa diventare un aggravio per le famiglie italiane,

impegna il Governo:

ad attuare misure volte ad attribuire a titolo gratuito, ai nuclei familiari con figli frequentanti i cicli scolastici di istruzione obbligatoria, pacchetti informatici per il traffico online utilizzabili nelle fasce orarie destinate alla frequenza scolastica per i mesi in cui l'offerta didattica verrà impartita anche attraverso forme di didattica a distanza.  

G/1774/27/7

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

il perdurare dello svolgimento della didattica a distanza dato dall'emergenza da Covid-19,  sta causando molti problemi psicologici soprattutto agli alunni della scuola primaria quali episodi di regressione a comportamenti infantili, irascibilità, difficoltà a prendere sonno e a concentrarsi, ma anche ai ragazzi più grandi soprattutto la ribellione alle regole che impongono una drastica riduzione della socializzazione e l'insofferenza nei confronti dei genitori molto più presenti in casa in questo periodo;

            si sta manifestando perciò l'esigenza di avere  il supporto professionale della  figura dello psicologo, al fine di aiutare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico, generate dall' apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni precise  per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori,

            impegna Governo:

            a rendere effettiva la possibilità per i  dirigenti scolastici degli istituti di ogni ordine e grado di  avvalersi, in via sperimentale, della figura professionale dello psicologo scolastico, scelta tra  gli iscritti all'ordine, in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva.

G/1774/28/7

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (A.S. 1774),

         premesso che:

            l'articolo 1-quinquies della legge 20 dicembre 2019, n. 159, conversione del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, detta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

            il medesimo articolo prevede, al comma 1, che al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            il successivo comma 1-bis prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciacun anno scolatisco, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

            molti docenti ammessi a partecipare al concorso ordinario bandito nel 2016 a seguito di provvedimento cautelare, confermato in sede di sentenza nel primo grado di giudizio, sono poi risultati vincitori e nominati in ruolo;

            con sentenza di II grado è stato invece disconosciuto il loro diritto a partecipare alla predetta tornata concorsuale e conseguentemente, per ottemperanza, l'amministrazione deve procedere alla rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato precedentemente stipulato;

            ravvisandosi una coincidente omogeneità di condizione rispetto ai docenti della scuola primaria e dell'infanzia, di sui al citato articolo 1-quinquies,

        impegna il Governo a trovare per i suddetti docenti, già vincitori di concorso, una soluzione che ne parifichi il trattamento a quello posto in essere per i colleghi della primaria e dell'infanzia.

G/1774/29/7

Corrado, Granato, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

            la lettera a) del citato comma 1 - tra le misure d'urgenza da adottare - ne prevede una specifica finalizzata, in particolare, «alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e l'insistita necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato, senza un termine ad quem, le nuove modalità di insegnamento on line, letteralmente inventate e regolate con la disponibilità dei professori attraverso la didattica a distanza (DaD);

            valutato che:

            è stata la stessa ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ad additare responsabilmente le criticità che la didattica dell'emergenza ha portato alla luce con ancor maggiore evidenza, sia per bambini e ragazzi che non sono stati raggiunti da alcuna forma di didattica, sia da coloro che - pur raggiunti - non riescono a seguire le lezioni per via di connessioni troppo costose o altalenanti, o altro genere di difficoltà, in particolare di tipo socio-economico;

        impegna il Governo:

            ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati a prevedere il recupero e il consolidamento per gli studenti che non hanno raggiunto la piena acquisizione dei livelli di competenza in uscita, stabiliti dai consigli di classe, favorendo il recupero delle attività didattiche quale parte integrante della programmazione dell'anno scolastico 2020/2021, in quanto determinante per l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze per gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado non adeguatamente raggiunti dalle attività di didattica a distanza durante l'a.s. 2019/2020.

G/1774/30/7

Vanin, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

il comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in titolo, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, consente a una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione di adottare, anche derogando a disposizioni vigenti, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021;

        considerato che:

            la riduzione del numero di alunni per classi si profila come misura non solo auspicabile ma necessaria per facilitare il rispetto delle indicazioni di distanziamento sociale e per la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie degli ambienti;

            soprattutto in presenza di alunni con disabilità certificata, e nelle zone maggiormente colpite dall'emergenza, tale misura appare indispensabile per facilitare la condivisione delle aree in sicurezza;

            valutato inoltre che:

            la riduzione del numero di alunni per classe può rivelarsi utile, inoltre, sotto il profilo didattico e sotto il profilo socio-relazionale, in quanto può facilitare i processi di apprendimento, la personalizzazione dei percorsi e favorire l'inclusione degli alunni nel gruppo-classe;

        impegna il Governo:

            ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le singole istituzioni scolastiche possano redigere un Piano didattico-organizzativo finalizzato alla revisione dei criteri per la formazione delle classi e la conseguente razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi orari, per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo, altresì, laddove si valutasse indispensabile, la possibilità di adottare modalità di didattica a distanza e svolgere attività didattiche all'aperto.

G/1774/31/7

Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

 

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            il comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame prevede che: «In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione»;

        considerato che:

            il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e la necessità di doversi conformare a misure di distanziamento sociale hanno procrastinato le nuove modalità adottate di didattica a distanza;

            con la chiusura prolungata delle scuole, per molti bambini e ragazzi, in specie svantaggiati dalle condizioni socio-economiche, è stata pregiudicata l'unica opportunità educativa e ricreativa di cui dispongono, provocando una perdita di apprendimento difficilmente recuperabile se si considera l'ulteriore chiusura estiva degli istituti scolastici;

            bambini e ragazzi con famiglie a basso reddito risultano, inoltre e senza dubbio, i più penalizzati per l'accesso alla didattica digitale, che molte istituzioni scolastiche hanno posto in atto per concludere l'anno scolastico;

            valutato inoltre che:

            da ultimo, pubblicata nella Stampa del 18 maggio u.s., è apparsa una lettera-appello firmata da 16 intellettuali in cui - nella condivisa e crescente preoccupazione per la possibile liquidazione della scuola nella sua configurazione tradizionale: il «gruppo classe» come sistema di rapporti sostituito da un'ancor più pervasiva estensione delle modalità telematiche di insegnamento - è stata ribadita la funzione primaria delle istituzioni scolastiche che deve essere intesa come «socialità, in senso orizzontale (fra allievi) e verticale (con i docenti)», nel solco di dinamiche di formazione e crescita intellettuale e morale, e della maturazione di una coscienza civile e politica;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, anche con provvedimenti di carattere normativo, che le modalità di «lavoro agile» e di didattica a distanza, resesi indispensabili e attualmente in vigore - pur senza mettere a repentaglio la salute degli alunni e del personale scolastico e in conformità all'aggiornamento dei protocolli sanitari - restino in vigore per il tempo strettamente necessario in relazione all'emergenza epidemiologica, anche in quanto modalità non pienamente confacenti allo svolgimento della funzione docente e dell'insegnamento.

G/1774/32/7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Fattori, Nugnes

        Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

l'assistente tecnico di laboratorio è uno dei profili professionali del personale ATA che opera all'interno di scuole secondarie di secondo grado;

si tratta di una delle figure che esiste da sempre all'interno degli istituti scolatici e, anche se inizialmente il suo ruolo era piuttosto marginale, con il passare del tempo e con l'aumento dell'utilizzo di tecnologie avanzate e di applicazioni innovative nel campo della didattica, la sua rilevanza è cambiata radicalmente;

considerato che:

oggi l'assitente tecnico, è un lavoratore in possesso di competenze sempre più specifiche, in grado di assistere egregiamente i docenti in veste di figura professionale qualificata all'interno dei laboratori scolastici;

impegna il Governo,

a prevedere, nella previsione in organico di diritto, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, in ogni istituto comprensivo l'inserimento di un assistente tecnico, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

G/1774/33/7

Montevecchi

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 1774, recante Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato,

  premesso che:

            l'articolo 2 reca misure urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021;

        considerato che:

            data la situazione emergenziale da COVID - 19, sarebbe opportuno permettere l'integrazione salariale del personale titolare di un contratto di lavoro a tempo parziale con un monte orario uguale o inferiore alle 18 ore settimanali, vincitore della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

        impegna il governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di attribuire in via prioritaria incarichi aggiuntivi al suddetto personale ATA, per tutte quelle attività che prevedono aperture straordinarie pomeridiane.

Art. 1

1.73 (testo 3)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.0.17 (testo 4)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato. Ai suddetti corsi sono altresì ammessi, con oneri a proprio carico, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva ed al solo fine di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e di II grado, tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di IeFP, purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; ai percorsi di specializzazione sono altresì ammessi tutti i docenti in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

       9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

       10 - Quota pari al numero di posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie da bandirsi entro il 31 dicembre 2021.

1.0.17 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

           8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

       9 - I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse dopo aver superato un colloquio selettivo finalizzato all'accertamento del possesso delle competenze didattico-metodologiche indispensabili per l'esercizio della funzione docente. Non sostengono la suddetta prova i docenti già in servizio di ruolo e i docenti già inclusi in graduatorie di merito concorsuali o nelle graduatorie ad esaurimento o siano già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento richiesto. Il colloquio è sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e da due docenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni.

       10 - Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2022/2023 e destinata alle procedure concorsuali ordinarie.

Art. 2

2.0.3 (testo 2)

Marcucci, De Petris, Laniece, Verducci, Iori, Rampi, Assuntela Messina

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

            1. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, le parole "ventiquattromila" sono sostituite dalle seguenti "quarantamila";

            b) all'articolo 1, comma 19, le parole "4 milioni" sono sostituite dalle seguenti "6,7 milioni.";

            c) all'articolo 9, comma 1, alinea, sostituire le parole "12,080 milioni di euro" con le seguenti "14,78 milioni di euro", le parole "16,086 milioni di euro" con le seguenti "18,786 milioni di euro" e dopo la lettera e-bis) aggiungere la seguente:

            «e-ter) quanto a euro 2,7 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».".

2.0.6 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Corso di specializzazione per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado dedicato specificamente a coloro che sono in servizio a qualunque titolo su posti di sostegno della scuola primaria, secondaria e dell'infanzia senza essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla legge)

       1. Dopo l'articolo 1della legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

           "Art. 1-bis

           1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto, di seguito al comma 3, il seguente comma 4:

           «In sede di prima applicazione della presente legge il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, con tutti gli oneri a completo carico dei partecipanti e senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva (in ingresso), a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM e possa di conseguenza incidere sulla spesa programmata da ciascun ateneo, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito.»

Art. 4

4.2 (testo 2)

Moles, Cangini

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato e ridurre il ricorso a contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed ATA per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo alla conversione a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020."

4.12 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo, Caligiuri, Toffanin, Rizzotti

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di eliminare il precariato, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dispone l'istituzione di una graduatoria per titoli e servizio ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021.»

4.6 (testo 2)

Moles, Cangini, Gallone, Lonardo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, il Ministro dell'istruzione dispone con successivo decreto l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di personale docente di ogni ordine e grado, anche in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2000/2001, del diploma tecnico professionale, dell'insegnamento di religione cattolica, di personale educativo e amministrativo con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, su tutti i posti vacanti e disponibili anche in organico di fatto costituiti dopo il 15 settembre 2020, per l'anno scolastico 2020-2021."

4.8 (testo 2)

Gallone, Moles, Cangini, Lonardo

Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        "Conseguentemente, per assorbire il precariato, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione l'istituzione di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione.»

Art. 6

6.0.2 (testo 2)

Moles, Cangini

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

        1. Al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 36 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.»

Art. 7

7.0.26 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

        1. Al fine di permettere il rapido riavvio di interventi di coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica dei Comuni italiani, il Governo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, istituisce la "Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica", posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri, in raccordo con il Ministro dell'Istruzione, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica.

        2. La struttura di cui al comma 1 individua gli interventi infrastrutturali prioritari e, con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sulla base delle priorità individuate, sono attribuite le funzioni di Commissario straordinario ai Presidenti di Provincia o ai Sindaci, rispettivamente, delle Province o dei Comuni in cui ricadono gli interventi di cui al comma 1.

        3. I Commissari straordinari provvedono alla rielaborazione, ove necessaria, e alla approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, privilegiando l'utilizzo dei contratti di locazione finanziaria di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per ciascuno dei progetti, corredati di un piano di fattibilità economica, con successivo decreto, da adottare entro il termine di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario stabilisce i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, nonché le attività connesse alla realizzazione dell'opera.

        4. Ove sia necessario acquisire autorizzazioni, visti o nulla osta per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, il Commissario convoca la Conferenza dei servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la presenza necessaria del Presidente della Regione territorialmente competente o di suo delegato. Il verbale conclusivo della Conferenza sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta per la realizzazione dell'intervento o delle attività allo stesso strumentali. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il procedimento è sospeso fino ad un massimo di sessanta giorni per l'acquisizione delle risultanze degli accertamenti, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo.

        5. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In tali ipotesi, essi provvedono a mezzo di ordinanza, immediatamente efficace e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

        6. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

        7.  I Commissari straordinari:

            a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;

            b) partecipano, formulando eventuali proposte, alle riunioni del CIPE riguardanti le decisioni strategiche inerenti l'opera e riferisce allo stesso comitato trimestralmente;

            c) riferiscono periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata, sullo stato di attuazione;            

            d) possono promuovere o partecipare agli accordi di programma e alle conferenze di servizi anche attraverso un proprio delegato;

            e) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate, anche soggetti privati, qualora ne ravvisi la necessità;

            f) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;

            g) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli   obblighi   internazionali   assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, esercita poteri di impulso, nonché poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese quelle essenziali e connesse a quella per la quale è stato nominato;

            h) si avvale dei poteri e delle funzioni previsti nelle ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ove ciò si renda necessario per le criticità riscontrate, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione o della Provincia autonoma interessata.

        8. Ai fini di cui alla lettera b) del comma precedente, trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di de-finanziamento degli interventi.

        9. Il progetto, il piano economico e le informative periodiche sullo stato di attuazione dei lavori, con l'indicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti, devono essere trasmessi anche all'Autorità Nazionale Anti Corruzione. Il Presidente dell'Autorità può formulare proposte ai Commissari per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'opera ed esercita i poteri di controllo sugli adempimenti in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

        10. Tutti i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici, ovvero prodromici alle stesse, adottati dai Commissari devono essere pubblicati e aggiornati sull'apposito profilo del committente, nonché, per gli atti antecedenti l'avvio della gara, su quello comunque istituito per ciascun intervento infrastrutturale, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

        11. La struttura di cui al comma 1, collabora con il Ministero dell'Istruzione ai fini delle attività di completamento della Anagrafe degli edifici scolastici, di cui al comma 137 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».