ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1774

 

G/1774/9/7 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

   premesso che:

            l'Ordinanza ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020  fissa al 17 giugno p.v.  l'inizio delle sessioni d'esame per i candidati interni  con l'avvio dei colloqui;

            l'ordinanza prevede inoltre che i candidati esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari per l'ammissione il 10 luglio p.v, mentre l'esame di Stato sarà disciplinato da successiva ordinanza, fermo restando che dovrà avvenire nell'ambito della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 62 del 2017,

        impegna il Governo:

            a trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità  di partecipare ai test di accesso ai corsi universitari ad accesso programmato, qualora le sessioni d'esame di Stato non si svolgano entro il 31 luglio 2020, considerato che le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, sono state già fissate per settembre e comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020

G/1774/24/7

Mantovani, Granato, Corrado, De Lucia, Montevecchi, Russo, Vanin

Il Senato,

        in sede di esame dell'A.S. 1774 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato",

        premesso che:

            l'articolo 2, comma 3, dell'A.S. 1774 prevede che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione;

            per l'efficienza dei servizi amministrativi, il miglioramento dei servizi per la didattica e per la tutela dei dati personali di studenti, insegnanti, genitori e del personale, si reputa necessaria l'istituzione di una rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione;

            attraverso di essa, all'occorrenza, si erogano tutte le attività di didattica a distanza comprese la configurazione di "classi virtuali", la pubblicazione di materiali didattici, la trasmissione e lo svolgimento on line di video-lezioni, l'assegnazione di compiti, la realizzazione di "laboratori virtuali informatici" per gli apprendimenti digitali a tutti i livelli, di base e avanzati;

        impegna il Governo a:

            valutare l'opportunità di realizzare la rete di telecomunicazione unica nazionale dell'istruzione, per l'efficientamento delle attività amministrative e didattiche delle scuole italiane e per la tutela della privacy di tutti i soggetti coinvolti.

Art. 1

1.7 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        "2. Le ordinanze di cui al comma 1 attribuiscono agli organi collegiali degli istituti scolastici la definizione delle attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti dell'anno scolastico 2019/2020, nel corso dell'anno scolastico successivo, a far data dal 1° settembre 2020. Tali attività di recupero e potenziamento, nel superiore interesse degli alunni, finalizzate alla garanzia di inclusione e al successo formativo, tengono conto dei traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."      

1.12 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Fattori, Nugnes

      Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1. primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", secondo le esigenze rilevate dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche";
  2. aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi derivanti dai compensi non corrisposti ai commissari esterni, limitatamente all'a.s. 2019/2020,  disciplinati ai sensi decreto del 24 maggio 2007 e dalla nota del 2 luglio 2007, nel limite massimo di 10 milioni di euro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati proporzionalmente alle scuole per lo svolgimento dei recuperi degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/21".

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo le parole. "oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1".

1.23 (testo 2)

Sbrollini

     Al comma 4, dopo la lettera lettera a) è aggiunta la seguente:

            "a-bis) ai fini della definizione dei requisiti di cui alla lettera a), nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche nonché nei casi di accertate gravissime lacune, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammettere l'alunno alla classe successiva;"

1.68 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

 1. Al comma 4, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati privatisti», inserire le seguenti: «o per i candidati esterni che hanno optato per percorsi di istruzione parentale»;

       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

        2. Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a)  dopo le parole: «specifiche disposizioni per i candidati esterni», inserire le seguenti: «siano essi privatisti o siano essi candidati che hanno seguito percorsi di istruzione parentale»;

       b) dopo le parole: «decreto legislativo n. 62 del 2017», aggiungere le seguenti: «e avendo riguardo altresì alla salvaguardia dell'equità e parità di trattamento tra i candidati interni ed i candidati esterni, siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale».

        3. Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente :

        «d-bis) in caso di istruzione parentale, in deroga all'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017, l'espletamento dell'esame di idoneità annuale in presenza per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, con un esame consistente in un colloquio, in modalità telematiche, entro la prima metà del mese di giugno, per la valutazione delle competenze raggiunte.».

        4. Sostituire il comma 7 con il seguente:

            «I candidati esterni, siano essi privatisti o candidati che provengano da percorsi di istruzione parentale, svolgono gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 a ridosso o in concomitanza con le date stabilite per lo svolgimento dell'esame di maturità, per il quale è stato, nei tempi e nelle modalità di legge, presentata domanda e l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo con le stesse modalità previste dal comma 4 per i candidati interni.».

1.57 (testo 2)

Sbrollini

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: "ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente." 

1.72 (testo 2)

Faraone, Sbrollini

Dopo il comma 7 inserire i seguenti: 

        «7-bis. Per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività di istruzione domiciliare di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 vengono attivate anche qualora gli studenti con disabilità che non possano seguire in autonomia le lezioni a distanza ne facciano richiesta. Per queste attività possono essere impiegati i docenti in possesso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita nel limite delle ore settimanali ad essi assegnate e se non impegnati in altra attività didattica.

        7-ter. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attività di cui al comma 7-bis costituisce criterio prioritario per l'attribuzione delle risorse utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico di cui all'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» 

1.73 (testo 2)

Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece

        Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

        «7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica. L'esame preliminare è sostenuto a decorrere dall'8 giugno davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

        7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica.»

1.75 (testo 2)

Augussori, Saponara, De Vecchis, Rufa, Pucciarelli, Pergreffi, Zuliani, Pillon, Bergesio, Simone Bossi, Briziarelli, Saviane, Borghesi, Lucidi, Iwobi, Stefani, Corti, Borgonzoni, Arrigoni, Casolati, Pianasso, Nisini, Campari, Rivolta, Vallardi, Emanuele Pellegrini, Fusco, Lunesu, Tosato, Ostellari, Marti, Faggi, Pazzaglini, Candura, Sbrana, Montani, Ferrero, Fregolent, Alessandrini, Pittoni, Grassi, Ripamonti, Pepe

       Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        « 7-bis. Qualora la sessione straordinaria di cui al precedente comma si svolga oltre il 31 luglio 2020, le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2020/2021, comunicate con avviso del Ministero dell'università e della ricerca il 10 marzo 2020, sono prorogate di sessanta giorni, al fine di consentire la partecipazione dei candidati esterni che hanno sostenuto l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria.»

1.77 (testo 3)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

        Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, il personale docente ed ATA rientrato in Italia per l'insorgere della crisi pandemica, con approvazione delle rispettive sedi consolari e assunto in comando al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale secondo l'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trascorsi 20 giorni dal rientro in comando continuerà a percepire l'indennità personale al 50 per cento per tutto il periodo necessario in deroga al limite dei 50 giorni stabilito dal comma 1 del predetto articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fino al termine della crisi sanitaria.

8-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite le sedi consolari, provvederà a comunicare al personale in comando il termine di cessazione dello stesso e la restituzione in servizio all'estero con almeno 7 giorni di anticipo, per permettere il rientro nelle sedi all'estero del personale in Italia.

8-quater. Il periodo di quarantena domiciliare precauzionale in Italia, corrispondente al ricovero ospedaliero, là dove utilizzato per attività di didattica a distanza e per altra attività di lavoro agile, non rientra nel limite previsto dall'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dal momento che trattasi di attività lavorativa.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater non determinano oneri economici aggiuntivi.»

           Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies».

1.0.6 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini, Vono

       Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

"Art. 1-bis 

(Fondo per la comunicazione aumentativa e alternativa) 

 1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità" sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso l'acquisto di comunicatori dinamici per la comunicazione aumentativa e alternativa.". 

1.0.7 (testo 2)

Conzatti, Sbrollini

        Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis  

(Applicazioni accreditate per studenti diversamente abili) 

  1. All'articolo 120, comma 2, lettera a) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 dopo le parole "criteri di accessibilità per le persone con disabilità. sono aggiunte le seguenti: "Al riguardo, delle risorse di cui al primo periodo, 3 milioni sono destinati all'acquisto di strumenti informatici, o al potenziamento di quelli già in dotazione, per l'apprendimento a distanza per studenti diversamente abili, nonché per la necessaria connettività di rete dei medesimi soggetti;» 

1.0.17 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis

 (Piano straordinario di assunzione del personale precario della scuola)

            1. In considerazione della particolare situazione emergenziale determinatasi a causa della pandemia COVID19 e nella conseguente ineluttabile necessità si assegnare a tutte le scuole della Repubblica docenti con rapporto di lavoro stabile fin dal primo giorno di scuola, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza; al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:
 

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

            2. I docenti di cui al punto 2) e al punto 4) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        3. I docenti di cui al punto 3) e al punto 4) sono, inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

        4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell' inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello di pubblicazione della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed una volta esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies,  che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2020/2021, dovranno terminare entro il 31 di agosto del 2020 o avranno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2020 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2021, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico alle alunne ed agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili ai soggetti di seguito indicati:

            1) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL di comparto, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            2) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            3) docenti di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            4) docenti di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a t.d. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2017, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            5) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            6) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, forniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            7) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, sforniti del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

            8) docenti non di ruolo, forniti della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

            9) docenti non di ruolo, sforniti della specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, (o che siano in via di conseguimento del medesimo) inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59.

        5. I docenti di cui ai punti 4), 6), 7) e 9) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        6. I docenti di cui ai punti 3) e 5) sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        7. I docenti di cui ai punti 4) e 7) sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguiranno il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

        8. I docenti di cui ai punti 6) e 7) sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 comma 2 dello stesso decreto.

        9. I docenti sono graduati in appositi elenchi provinciali costituiti secondo il punteggio rispettivamente attribuito nelle graduatorie interne di istituto, a riguardo dei docenti di ruolo utilizzati, e nelle graduatorie di II e III fascia, a riguardo dei docenti che risultano inclusi nelle stesse.

        10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 sarà accantonata negli organici degli anni scolastici a partire dal 2021/2022 e destinata procedure concorsuali ordinarie.

1.0.18 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis

(Incremento posti in organico di diritto)

 1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico  2020/2021, e conseguentemente in riferimento a tutte le operazioni di mobilità e di stipula di contratti a tempo indeterminato relative al medesimo anno,  la  dotazione organica  complessiva  di   personale   docente   delle   istituzioni scolastiche statali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015 n. 107 e fermi restando i limiti di spesa delle norme ivi richiamate, è incrementata nel limite di euro 785 milioni nell'anno 2020, 2.355  milioni  nell'anno  2021,  2.400  milioni nell'anno 2022, 2.450 milioni  nell'anno  2023,  2.500  milioni nell'anno 2024, 2.550 milioni  nell'anno  2025,  2.600  milioni nell'anno 2026, 2.650 milioni  nell'anno  2027,  2.700  milioni nell'anno 2028, 2.750 milioni nell'anno 2029  e  2.800  milioni annui a decorrere dall'anno 2030. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, finalizzati alla eliminazione delle liste di attesa ed alla progressiva riduzione delle sezioni ad orario ridotto, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di II° grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria l'insegnamento dell'educazione civica e dei principi di cittadinanza e costituzione, con particolare riguardo alla lotta contro la violenza di genere.

        2. Conseguentemente, lo stanziamento in bilancio del Ministero dell'istruzione per il pagamento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno 2020 e' ridotto nella misura di 654 milioni e per l' anno 2021 e' ridotto nella misura di 1.962,50 milioni. Per gli anni successivi, lo stanziamento in bilancio suddetto non potrà superare quello rideterminato per l'anno 2021 ai sensi del precedente periodo.

        3. I risparmi conseguiti dall'INPS per la riduzione delle NASPI che annualmente vengono erogate nei confronti dei supplenti con nomina fino al termine delle lezioni, costituiranno un fondo a favore dello stesso ente da utilizzarsi per la tutela di tutti i lavoratori precari o posti in cassa integrazione.

Art. 2

2.77 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Verducci, Nugnes, Fattori

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID 19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale del comparto "Istruzione e Ricerca" nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e Ricerca", fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.200 (testo corretto)

La Relatrice

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124,

            Sostituire il comma 4 con i seguenti:

            «4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.»;

            b) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

            "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo."

            4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

        4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.124, come novellati dal presente provvedimento e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, attraverso ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1. Detta Ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto-legge. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a cinque giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale docenti.»

2.106 (testo 3)

Saponara, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni

        Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        «6-bis. Dall'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, nel perdurare dell'emergenza da Covid-19, presso le scuole di ogni ordine e grado, il dirigente scolastico può istituire, in via sperimentale, la figura professionale dello psicologo scolastico, al fine di supportare gli alunni, le famiglie e il personale scolastico nelle eventuali problematiche di tipo psicologico generate dall'apprendimento a distanza tramite supporti tecnologici e per fornire indicazioni per l'esercizio della metodica nel rispetto della salute psico-fisica dei minori. Possono accedere al ruolo di psicologo scolastico, con contratto di prestazione di lavoro autonomo, gli psicologi iscritti all'ordine in possesso di laurea magistrale in psicologia, con specializzazione quadriennale nello specifico settore dell'età evolutiva. 6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».   

2.117 (testo 2)

Sbrollini

        Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 

        «6-bis. Al fine di predisporre una piattaforma unica per l'insegnamento a distanza, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Garante della protezione dei dati personali, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione della presente legge, è previsto l'affidamento del suddetto servizio tramite bando di gara da esperirsi entro 60 giorni dalla conversione della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono stabiliti i requisiti del servizio e la previsione di misure atte a garantire la privacy dei flussi di informazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

2.0.4 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Concorso straordinario bis per docenti di scuola primaria diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi)

        1. Dopo l'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159 è inserito il seguente:

"Articolo 1 - bis

            (Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»)

        1. All' articolo 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi:

            1.duodecies - Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

        1-terdecies - Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II fascia.

        1-quaterdecies - Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

        1-quinquiesdecies - Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

            a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;

            b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020."

            2. Agli oneri derivanti dalla procedura concorsuale straordinaria di cui al comma precedente, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

2.0.14 (testo 2)

Drago

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 2-bis.

        (Misure a tutela del personale docente e del precariato)

        1. In deroga all'articolo 17-octies del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si prevede che, a decorrere dalle immissioni in  ruolo  disposte  per  l'anno scolastico 2019/2020, i docenti a  qualunque  titolo  destinatari  di nomina a  tempo  indeterminato  possono  chiedere  trasferimento provinciale e interprovinciale anche senza il vincolo di prestazione cinque anni di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.»

2.0.24 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Progressione carriera DSGA facenti funzione)

            1. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è sostituito dai seguenti:

            «6. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale Assistente Amministrativo utilizzato nel profilo di Direttore Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla sostituzione dei personale del medesimo profilo professionale, con l'obiettivo anche di contribuire a superare e limitare i numerosi contenziosi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di contemperare le esigenze dei soggetti portatori di interessi come sopra individuati e quelli dei candidati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (concorso ordinario per Direttore Servizi Generali e Amministrativi), l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001. A tal fine si procede anche in deroga al requisito del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

        6-bis. Le graduatorie risultanti dal relativo concorso sono utilizzate, ferma restando la priorità di assicurare alle graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 il numero di posti specificamente previsto dal bando, vale a dire il 70 per cento dei posti disponibili per ciascuna regione, sul restante 30 per cento, già riservato ai Direttori S.G.A. facenti funzione dal bando stesso, nonché su tutti gli altri posti vacanti e disponibili che risultino comunque disponibili. A tal fine saranno considerati utili per lo scorrimento delle graduatorie del concorso ordinario e per quelle della procedura selettiva di cui sopra anche i posti vacanti dell'organico relativo all'anno scolastico 2021/2022.

        6-ter. Con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilirà i punteggi da attribuire a ciascun candidato avendo particolare alla valorizzazione del servizio da responsabile amministrativo e da Direttore Servizi Generali Amministrativi, alla valorizzazione del possesso di laurea, con particolare riguardo a quella specifica prevista per l'accesso al profilo, alla partecipazione ad attività di formazione specifica per il profilo di Direttore S.G.A, al superamento del test di ammissione e relativa formazione procedura selettiva mobilità verticale di cui al decreto ministeriale 9 febbraio 2012, n. 17, al possesso della 2A posizione economica, al possesso della 1A posizione economica.

        6-quater. Le medesime graduatorie verranno utilizzate, con decorrenza immediata, anche per le operazioni di sostituzione del Direttore SGA che dovessero rendersi necessarie per sopraggiunte disponibilità in organico di diritto e di fatto."

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2.0.30

Iori, Assuntela Messina

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)

       1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è possibile, in via del tutto straordinaria, per l'anno scolastico 2020/21, al fine di garantire l'erogazione del servizio educativo, prevedere incarichi temporanei attingendo anche dalle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

2.0.41 (testo 2)

Iannone

 

       Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e la riapertura delle scuole in condizioni di piena sicurezza in linea con le indicazioni fornite dalle autorità competenti, e assicurare il necessario distanziamento sociale attraverso la riorganizzazione degli spazi esistenti e la realizzazione di nuovi nonché l'adeguamento degli arredi e delle dotazioni, anche al fine di favorire e implementare le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.500.000.000 per gli anni 2020 e 2021, per l'attuazione di un «Piano nazionale di messa in sicurezza, manutenzione, modernizzazione e potenziamento della connettività degli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali apposite 'Commissioni tecnico ispettive' che, di concerto con i Comitati paritetici per la sicurezza operanti presso gli U.S.R., definiscono le linee guida regionali per la riapertura delle scuole ed i protocolli operativi per l'adozione, da parte delle singole istituzioni scolastiche, delle misure organizzative per la prevenzione ed il contenimento della epidemia da COVID-19, tenuto altresì conto dell'esigenza di  garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

3. Ai fini del reperimento ed utilizzo di spazi per lo svolgimento della didattica in presenza che rispondano ai requisiti minimi di distanziamento per ragioni di profilassi, le Commissioni di cui al comma 2 hanno il compito di effettuare sopralluoghi in tutte le scuole del territorio regionale e di certificare sia l'adeguatezza delle strutture scolastiche all'utilizzo e sia l'adeguatezza del protocollo operativo di sicurezza adottato, anche con riferimento alle misure volte a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili.

4. Per quanto concerne la responsabilità dei datori di lavoro nel sistema di istruzione durante l'emergenza COVID-19:

a) le condotte dei dirigenti scolastici e degli operatori con qualifica di dirigente e preposto alla sicurezza nel sistema scolastico (ai sensi degli artticoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008) che operano all'interno della Linea Gestionale e Operativa dell'Istituzione Scolastica, nonché le condotte degli altri soggetti della Linea Consultiva dedicati al Servizio di Prevenzione e Protezione degli Istituti scolastici (Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, DSGA, RLS) non determinano, in caso di danni biologici agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, qualora abbiano adottato in modo corretto ed adeguato il protocollo operativo di sicurezza, come accertato dalla Commissione Paritetica dell'U.S.R. o dell'U.S.P.;

b) dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alla lettera a), compresi quelli derivanti dal mancato sopralluogo e/o dall'insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo Ente di appartenenza (U.S.R./U.S.P.), che ha titolo e dovere specifico di individuare e fornire alle Istituzioni Scolastiche, presenti nel territorio di riferimento, i sopracitati DPI adeguati sia per tipologia e sia per quantità;

c) ai fini della copertura della responsabilità civile dei danni accertati in relazione alle condotte di cui alle lettere a) e b), l'Ente di appartenenza ha la facoltà di stipulare un'assicurazione o di coprire l'integrazione dell'assicurazione delle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio di competenza.

      5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto anche conto del "Piano nazionale del fabbisogno delle scuole secondarie superiori per il 2020-2021" redatto dall'Unione delle Province d'Italia - entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati:

a) i progetti finanziabili ai sensi del presente articolo, e le misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi;

b) l'assegnazione delle risorse stanziate su base regionale, con articolazione a livello provinciale, sulla base dei singoli fabbisogni;

c) i requisiti per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, ivi compresi i criteri generali per l'individuazione degli importi da corrispondere alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie che tengano, altresì conto del numero degli studenti, del numero complessivo di edifici scolastici, della tipologia delle singole scuole, della percentuale di affollamento delle strutture medesime nonché della realizzazione di interventi specifici volti a garantire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e la piena accessibilità degli edifici stessi ai diversamente abili;

d) i criteri generali concernenti le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 alle singole istituzioni scolastiche beneficiarie, secondo modalità semplificate e tempestive.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 1.500.000.000 per il biennio 2020-2021, si provvede mediante del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.»

Art. 4

4.100 (testo corretto)

La Relatrice

          Al comma 1, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

        Conseguentemente, nel testo del decreto-legge, dopo le parole: "del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18," inserire ovunque ricorrano le seguenti: "convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"

Art. 6

6.100/1

Romano

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

        «2-ter. Per le finalità legate al protrarsi dello stato di emergenza legato al Covid-19, al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli Ispettorati territoriali del lavoro possono utilizzare piattaforme informatiche per lo svolgimento da remoto delle riunioni. Il verbale, sottoscritto esclusivamente dal funzionario conciliatore in qualità di pubblico ufficiale, fa piena prova del consenso delle parti e del contenuto dell'accordo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 2113, comma 4, del codice civile e dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché, in caso di mancato accordo, di quanto previsto dall'articolo 411, comma 2, del codice di procedura civile e dall'articolo 7, comma 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604.»

6.100/2

Romano

All'emendamento 6.100, dopo il capoverso "2-bis", aggiungere il seguente:

        «2-ter. Al fine di potenziare nell'immediato le attività di prevenzione e promozione, nonché i controlli connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato il personale delle aree funzionali a valere sul budget assunzionale relativo ai cessati dell'anno 2019. Le procedure concorsuali di cui al presente comma, nonché quelle ancora da attivare a seguito delle autorizzazioni già concesse, sono svolte con modalità semplificate per titoli e colloquio da effettuare anche a distanza, secondo modalità di selezione stabilite con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato. L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità di personale per le quali sono attivate le procedure concorsuali.».

6.7 (testo 2)

Campari, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Borgonzoni, Saponara

     Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. I 150 crediti da acquisire, per il triennio 2020-2022, attraverso l'attivita' di formazione continua in medicina (ECM), da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualita' di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, formazione che costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che,in occasione dell'emergenza da Covid-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

2-ter. In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, i candidati delle sessioni previste per l'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo che abbiano già conseguito la valutazione sui tirocini professionalizzanti, redatta dai rispettivi Ordini professionali, sono abilitati all'esercizio della professione.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle polticihe sociali, sentita la Conferenza dei Rettori e i rispettivi ordini professionali vengono fissati i criteri e le modalità di attuazione del comma 2-ter.

Art. 7

7.0.13 (testo 3)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis

            (Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

        Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

     «5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

            5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

        Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

Art. 7-ter

(Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

        In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

        2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

        Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.13 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Barbaro, Borgonzoni, Alessandrini

      Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

 «Art. 7-bis

(Disposizioni conseguenti alla diminuzione dei servizi agli studenti)

Dopo il comma 5 dell'articolo 101 del decreto legge n. 18 del 2020 aggiungere i seguenti:

«5-bis. In conseguenza della sospensione delle attività didattiche e degli esami di profitto nelle Università, i CFU necessari a mantenere la borsa di studio, il posto alloggio e tutti i servizi connessi al diritto allo studio sono ridotti in base a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro il 30 maggio 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. In considerazione della diminuzione dei servizi agli studenti che le università erogano nello stato di emergenza epidemica l'ammontare delle tasse universitarie dovute per l'iscrizione ai corsi universitari per l'anno accademico 2019/2020 è ridotto del 30 per 100». Conseguentemente, coloro che procedono al pagamento delle rate residue, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, riducono i versamenti dovuti del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle tasse relative all'anno accademico in corso. Coloro che hanno già provveduto al pagamento dell'intero ammontare delle rette possono richiedere all'Università, presso la quale sono iscritti, la restituzione della percentuale di riduzione di cui al periodo precedente.

Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui

risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

Art. 7-ter

 (Aumento dei posti disponibili per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria)

 In relazione alle conseguenze dell'emergenza Covid-19, il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è incrementato di ulteriori 5.000 borse di studio per ciascun anno, tenuto conto dell'obiettivo di garantire progressivamente l'accesso alla formazione specialistica a tutti i medici chirurghi abilitati, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Il Ministro dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno, acquisito il parere del Ministro della salute, determina con proprio decreto il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata, tenuto conto dei requisiti di idoneità verificati dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa.

Agli oneri derivanti dal comma 2-ter, valutati in 125 milioni di euro per l'anno 2020, 125 milioni di euro per l'anno 2021 e 125 milioni di euro per l'anno 2022,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

7.0.18 (testo 3)

Borgonzoni, Pittoni, Alessandrini, Barbaro, Saponara

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

            1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, le spese sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, in situazione di distanziamento sociale, nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2020, in Italia, sono interamente detratte dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12 di cui al suddetto decreto.

        2. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, la spesa deve essere certificata attraverso il possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

        3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

        4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

7.0.100/1

Moles

All'emendamento 7.0.100, al capoverso «Art. 7-bis», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «6-bis. L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta nel senso che ai professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività di consulenza extraistituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, anche come membri di consigli di amministrazione di società private, senza deleghe e/o poteri esecutivi, come indipendenti.

        6-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis deve essere preventivamente comunicato al direttore del dipartimento di afferenza del docente e al rettore. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita IVA, senza necessità di iscrizione ad albi professionali, fatta eccezione per le professioni sanitarie e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata allo svolgimento di attività libero-professionale.

        6-quater. Una quota pari al 10 per cento del compenso lordo percepito dai professori e ricercatori a tempo pieno per lo svolgimento delle attività di cui al comma 6-bis è destinato, senza oneri fiscali, all'attivazione di posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nonché di borse di dottorato, di assegni di ricerca e di borse di studio per studenti universitari e fondi di ricerca istituzionali. Il Senato accademico delibera la ripartizione del contributo alle diverse destinazioni.»