SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI PUCCIARELLI E RAUTI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

 

 

            La Commissione difesa,

 

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

 

premesso che:

 

il provvedimento in esame nasce con le finalità di correggere il riordino previsto dal decreto legislativo 94 del 2017, recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate;

 

il cosiddetto correttivo aveva come obiettivo, quindi, quello di armonizzare le innovazioni previste dal decreto legislativo n. 94 del 2017, assicurando il rispetto del principio di equi-ordinazione tra le componenti del comparto sicurezza e difesa e l'equa ripartizione di risorse tra le categorie di personale e le priorità di intervento;

 

il riordino sopra citato, e il correttivo in esame, prevedono una migliore articolazione delle carriere grazie all'introduzione di nuovi gradi e qualifiche e tempi di permanenza più brevi, e hanno previsto maggiori possibilità di interazione tra i ruoli, rispondendo alla necessità di sostenere le legittime ambizioni di crescita del personale;

 

al contempo, il presente correttivo, a causa della scarsità delle risorse stanziate, non rappresenta un adeguato segnale di attenzione nei confronti del comparto sicurezza e difesa, ma prevede l'introduzione di singole modificazioni che, se pur necessarie, dovrebbero essere inserite in un generale ripensamento e riordino del comparto sicurezza;

 

inoltre, è necessario rispondere alle esigenze espresse dall'Amministrazione e dal personale delle Forze armate, prevedendo un concreto e ingente aumento delle risorse, nelle more di una riforma organica dell'intero comparto,

 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 

è importante prevedere il riconoscimento delle nuove funzioni assegnate con il riordino dei ruoli dal decreto legislativo n. 94/2017;

 

per i ruoli graduati e sergenti disporre un aumento di 1,5 punti parametrali per il personale a cui è attribuita la Qualifica Speciale;

 

per il ruolo marescialli e per i luogotenenti disporre un aumento di 1 punto parametrale e 2 punti per i primi luogotenenti;

 

per i tenenti colonnelli con più di 10 anni di grado disporre un aumento di 350€ annui lordi dell’assegno dirigenziale;

 

estendere alla dirigenza militare l’articolo 46, comma, 1 del decreto legislativo n. 95/2017 con il quale nel riordino dei ruoli delle Forze di polizia è stata introdotta l’area negoziale;

 

riservare ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti l'80 per cento dei posti previsti per gli ufficiali previsti dagli articoli 2229 e 2230 del Codice dell’ordinamento militare;

 

modificare l’articolo 1, comma 1, lettera u), paragrafo 1-sexies del provvedimento in discussione in modo da rendere retroattiva dal 1 gennaio 2018 in merito la norma che introduce a domanda il passaggio all’impiego civile nei ruoli dei funzionari della Difesa dei maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti non idonei al servizio militare incondizionato;

   

equiordinare le promozioni a servizio permanente a disposizione dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate alla percentuale prevista per i pari grado delle Forze di polizia a ordinamento militare (10 per cento anziché l’attuale 5 per cento per gli anni dal 2019 al 2031);

 

implementare il budget relativo alle spese veterinarie per i cani in dotazione alle Forze armate e  prevedere anche la copertura veterinaria a carico dello Stato anche per quelli in quiescenza;

 

adottare provvedimenti idonei per il personale del comparto Difesa e Sicurezza penalizzato nel periodo del blocco delle retribuzioni imposto dall'articolo 9 del decreto legge n. 78 in data 31 maggio 2010, convertito dalla legge n. 122 in data 30 luglio 2010 e successive proroghe, sia per quello in servizio che quello in quiescenza:

 

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, per quanto attiene agli incrementi economici derivanti da progressione di carriera del personale contrattualizzato e non ed agli incrementi stipendiali automatici (assegno funzionale) del personale contrattualizzato;

  

- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 per quanto attiene agli incrementi stipendiali automatici (classi e scatti) del personale non contrattualizzato.