Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (1631)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016".

Art. 1-ter. - (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico" sono sostituite dalle seguenti: "con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile,". Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento"».

All'articolo 2:

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011," sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015,";

2) alla lettera b), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

3) alla lettera c), dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono inserite le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015";

0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata"»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"»;

al comma 2, capoverso 3.1, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e universitari», al secondo periodo, la parola: «Detti» è sostituita dalle seguenti: «Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti» e, al terzo periodo, le parole: «non può essere mutata» sono sostituite dalle seguenti: «deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia".

Art. 2-ter. - (Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020"».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso Articolo 12-bis:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «al fine di acquisire» sono inserite le seguenti: «, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e», le parole: «permesso a costruire» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di costruire» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1)»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «almeno sul 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento» e il secondo periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 3-ter. - (Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi) - 1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Art. 3-quater. - (Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38" sono sostituite dalle seguenti: "anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38".

Art. 3-quinquies. - (Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio".

Art. 3-sexies. - (Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3-septies. - (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «da imprese» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: "La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti"».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati"».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo"».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici) - 1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico».

All'articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) al comma 2-bis, le parole: "per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

al comma 3, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere) - 1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. - (Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche) - 1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali".

Art. 9-ter. - (Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) - 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "non superiore a 20.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

Art. 9-quater. - (Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) - 1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), le parole: "peak ground acceleration-PGA" sono sostituite dalle seguenti: "accelerazione ag";

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)";

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3";

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)".

Art. 9-quinquies. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) - 1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76".

Art. 9-sexies. - (Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Art. 9-septies. - (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) - 1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi".

Art. 9-octies. - (Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro";

b) al quinto periodo, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-novies. - (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) - 1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento".

Art. 9-decies. - (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

2) alla lettera a), le parole: "2018/2019 e 2019/2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022";

3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

b) al comma 2, le parole: "ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: "ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022";

2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:

"b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9-undecies. - (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto 'Casa Italia', nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia".

Art. 9-duodecies. - (Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91) - 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: "Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia" sono inserite le seguenti: "nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,".

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Art. 9-terdecies. - (Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) - 1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica" sono inserite le seguenti: "o privata";

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici";

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e privata".

Art. 9-quaterdecies. - (Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020".

Art. 9-quinquiesdecies. - (Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste".

Art. 9-sexiesdecies. - (Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29".

Art. 9-septiesdecies. - (Introduzione dell'articolo 24-bisdel decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

"Art. 24-bis. - (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione".

Art. 9-duodevicies. - (Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "i piani di cui al comma 2".

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 9-undevicies. - (Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

"6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto".

Art. 9-vicies. - (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109) - 1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività".

Art. 9-vicies semel. - (Modifica all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) - 1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 9-vicies bis. - (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) - 1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)";

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive";

c) all'articolo 14-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8";

2) al comma 2, le parole: "anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2019, 2020 e 2021";

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "10 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

2) al comma 6:

2.1) le parole: "euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021";

2.2) le parole: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021".

2. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 9-vicies ter. - (Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009) - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Art. 9-vicies quater. - (Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-vicies quinquies. - (Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-vicies sexies. - (Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili) - 1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-vicies septies. - (Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici) - 1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Art. 9-duodetricies. - (Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016) - 1. Per l'anno 2020, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9-undetricies. - (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) - 1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Art. 9-tricies. - (Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016) - 1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Art. 9-tricies semel. - (Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25) - 1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa».

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le conseguenti attività, nei limiti delle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018.».

Articolo 1-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016».

Articolo 1-ter.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico» sono sostituite dalle seguenti: «con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonché ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per personale con profilo amministrativo-contabile. Al maggiore onere derivante dal periodo precedente, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la ricostruzione può avvalersi di personale di società in house della regione per acquisire supporto specialistico all'esecuzione delle attività tecniche e amministrative, attraverso convenzioni non onerose e comunque in conformità alla normativa europea, nazionale e regionale di riferimento».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015.»;

2) alla lettera b), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011» sono inserite le seguenti: «e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015»;

0b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Nel caso in cui per il medesimo bene immobile sussistano più proprietari o soggetti legittimati ai sensi del comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta di concessione del contributo può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o dei soggetti legittimati, con le modalità disciplinate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, allegando idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata»;

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti di cui al primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale.»;

b) i commi 10-bis e 10-quater sono abrogati.

1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3.1. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici e universitari. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità».

2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 2-bis.

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Nel corso dell'esecuzione dei lavori per danni lievi, qualora si rendessero necessarie, possono essere ammesse varianti fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile, purché compatibili con la vigente disciplina sismica, paesaggistica e urbanistico-edilizia».

Articolo 2-ter.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 30 giugno 2020».

Articolo 3.

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Articolo 12-bis. - (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata). - 1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Se gli interventi necessitano dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire, nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, nonché nei casi di cui al comma 1-bis del presente articolo.

1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista può limitarsi ad attestare, in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma. In tali casi, la Conferenza regionale, oltre a svolgere le attività di cui al comma 1 eventualmente necessarie, accerta la conformità urbanistica dell'intervento ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato "elenco A", e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato "elenco B". Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all'elenco A:

1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all'elenco B:

1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione, mediante sorteggio, in misura pari almenoal 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12».

Art. 3-bis.

(Programmi straordinari di ricostruzione per i territori dell'Italia centrale maggiormente colpiti dal sisma del 2016)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presente articolo, predisposti dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Articolo 3-ter.

(Regolarizzazione delle domande di concessione dei contributi)

1. Le domande di concessione dei contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato adottato il provvedimento di concessione possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

Articolo 3-quater.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38».

Articolo 3-quinquies.

(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».

Articolo 3-sexies.

(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, e nella città di Matera.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 820.000 per l'anno 2020, a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a euro 820.000 per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 1.580.000 per l'anno 2021, a euro 2.330.000 per l'anno 2022, a euro 1.460.000 per l'anno 2023 e a euro 710.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3-septies.

(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Articolo 4.

(Urgente rimozione di materiali prodotti a seguito di eventi sismici)

1. All'articolo 28 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, le regioni, sentito il commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13, aggiornano i piani di cui al comma 2 individuando, in particolare, i siti di stoccaggio temporaneo. In difetto di conclusione del procedimento entro il termine di cui al presente comma il commissario straordinario può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata.»;

b) al comma 6, dopo le parole «da essi incaricate», sono inserite le seguenti: «, o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50»;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso in cui nel sito temporaneo di deposito siano da effettuare operazioni di trattamento delle macerie con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni.».

c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».

Articolo 4-bis.

(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».

Articolo 5.

(Estensione al territorio dei comuni del cratere della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui ai medesimi allegati che presentino una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito "E", essa si applica anche in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo».

Articolo 5-bis.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici)

1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.

Articolo 6.

(Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma)

1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da «colpiti dal sisma» a «allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al riparto dei fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali.».

Articolo 7.

(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole «per l'assistenza alla popolazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis».

2. All'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le anticipazioni di cui al presente comma non può essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.».

Articolo 8.

(Proroga di termini)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;

a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2020.».

1-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. Le autorità di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze relative a immobili inagibili in seguito al sisma situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.

2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subìto come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. All'articolo 2-bis, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l'anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

(Misure e interventi finanziari a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni del cratere)

1. Alle imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati concessi per iniziative nel settore della produzione agricola hanno una durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese boschive ubicate nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 4, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 9-bis.

(Proroga della vita tecnica degli impianti di risalita delle regioni Abruzzo e Marche)

1. Il comma 5-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 e nel 2019, limitatamente agli skilift situati nei territori delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2020, previa verifica della loro idoneità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali».

Articolo 9-ter.

(Modifica all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «non superiore a 20.000 abitanti,» sono inserite le seguenti: «e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

Articolo 9-quater.

(Modifiche all'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. All'articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), le parole: «peak ground acceleration-PGA» sono sostituite dalle seguenti: «accelerazione ag»;

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)»;

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3»;

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)».

Articolo 9-quinquies.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sostituito dal seguente:

«5. Il contributo e ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo il 6 aprile 2009 a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il quarto grado, dall'altra parte dell'unione civile o dal convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76».

Articolo 9-sexies.

(Deroghe alla disciplina recata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

Articolo 9-septies.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il nono e il decimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati e accludono le quietanze dei pagamenti effettuati. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti di proprietà esclusiva o sull'immobile isolato, il condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento degli stessi».

Articolo 9-octies.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;

b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-novies.

(Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Al personale assunto ai sensi del presente comma dalla Soprintendenza, nonché all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante convenzione, anche con la società ALES - Arte lavoro e servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento».

Articolo 9-decies .

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

2) alla lettera a), le parole: «2018/2019 e 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022»;

3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) istituire con loro decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi, anche in deroga ai vincoli di cui all'articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

b) al comma 2, le parole: «ed euro 2,25 milioni nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

c) al comma 5:

1) all'alinea, le parole: «ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 6 milioni nell'anno 2019, euro 4,15 milioni nell'anno 2020, euro 4,75 milioni nell'anno 2021 ed euro 2,85 milioni nell'anno 2022»;

2) dopo la lettera b-quater) sono aggiunte le seguenti:

«b-quinquies) quanto a euro 1,9 milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioni nel 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9-undecies.

(Modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto "Casa Italia", nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 attengono allo sviluppo, all'ottimizzazione e all'integrazione degli strumenti finalizzati alla cura e alla valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo, ferme restando le attribuzioni, disciplinate dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e alle altre amministrazioni competenti in materia».

Articolo 9-duodecies.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole: «Nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia» sono inserite le seguenti: «nonché nei territori ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,».

2. Relativamente ai comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i termini di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31 dicembre 2019.

Articolo 9-terdecies.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

1. Al comma 40 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «interventi di ricostruzione pubblica» sono inserite le seguenti: «o privata»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni normative in materia di tutela ambientale e dei beni culturali e paesaggistici»;

c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e privata».

Articolo 9-quaterdecies.

(Modifica all'articolo 18 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2020».

Articolo 9-quinquiesdecies.

(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le eventuali somme disponibili sulla contabilità speciale in esito alla conclusione delle attività previste dal presente capo e non più necessarie per le finalità originarie possono essere destinate dal Commissario alle altre finalità ivi previste».

Articolo 9-sexiesdecies.

(Modifica all'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Il comma 13 dell'articolo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

«13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 29».

Articolo 9-septiesdecies.

(Introduzione dell'articolo 24-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Dopo l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (Piano di ricostruzione) - 1. La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla regione Campania.

2. Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell'ufficio speciale sono svolte dalla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del presente decreto;

c) il parere della Conferenza permanente di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è reso dalla conferenza di servizi indetta e presieduta dal rappresentante della regione Campania, con la partecipazione del Commissario straordinario, del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il cui parere è obbligatorio e vincolante, e dei sindaci dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno.

3. Il piano di ricostruzione di cui al presente articolo assolve alle finalità dei piani attuativi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dei piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 3, del presente decreto. Il piano di ricostruzione per i beni paesaggistici di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se conforme alle previsioni e alle prescrizioni degli articoli 135 e 143 del medesimo codice e approvato previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi dell'articolo 143, comma 2, dello stesso codice, ha anche valore di piano paesaggistico per i territori interessati; in tale caso gli interventi conformi al piano di ricostruzione sono comunque sottoposti al parere obbligatorio e vincolante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Le aree di sedime degli immobili non ricostruibili in sito, a seguito della concessione del contributo di ricostruzione, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale con vincolo di destinazione ad uso pubblico per la dotazione di spazi pubblici in base agli standard urbanistici e per interventi di riqualificazione urbana in conformità alle previsioni del piano di ricostruzione».

Articolo 9-duodevicies.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «i piani di cui al comma 2».

3. Il comma 11 dell'articolo 26 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Articolo 9-undevicies.

(Modifica all'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Il comma 6 dell'articolo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dal seguente:

«6. L'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate con almeno cinque soggetti di cui all'articolo 46 del medesimo codice, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stesso codice. Gli incarichi per importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 19 del presente decreto».

Articolo 9-vicies.

(Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al primo periodo sono altresì concessi alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attività a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile strumentale all'attività d'impresa, nel caso in cui la sua ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della medesima attività».

Articolo 9-vicies semel.

(Modifiche all'articolo 1, commi 606 e 614, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Al comma 614 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota, pari a 700.000 euro, delle risorse di cui al primo periodo è trasferita, per l'anno 2019, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Articolo 9-vicies bis.

(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari provvedono a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari, o per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nei quali, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste dei titolari di attività produttive o commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della richiesta sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e dei beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma e che, alla data degli eventi sismici, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

e) richieste dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per immobili privati e per strutture agricole e produttive»;

c) all'articolo 14-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unità complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della città metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8»;

2) al comma 2, le parole: «anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2019, 2020 e 2021»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «15 unità»;

2) al comma 6:

2.1) le parole: «euro 642.000 per l'anno 2019, euro 700.000 per l'anno 2020 ed euro 700.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «euro 342.000 per l'anno 2019, euro 850.000 per l'anno 2020 ed euro 850.000 per l'anno 2021»;

2.2) le parole: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 428.000 per l'anno 2019, euro 466.500 per l'anno 2020 ed euro 466.500 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania, euro 128.000 per l'anno 2019, euro 616.500 per l'anno 2020 ed euro 616.500 per l'anno 2021».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), pari complessivamente a euro 73.000 per l'anno 2020 e a euro 880.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-vicies ter.

(Programma di interventi nei centri storici dei comuni del cratere del sisma del 2009)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni del cratere del sisma del 2009, con esclusione del comune dell'Aquila, possono integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in conformità alle disposizioni introdotte dal presente decreto.

Articolo 9-vicies quater.

(Proroga della sospensione dei mutui per il sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al periodo precedente sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2021, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-vicies quinquies.

(Proroga dell'esenzione dall'IMU per i fabbricati dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 14,4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-vicies sexies.

(Proroga della sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili)

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9-vicies septies

(Nomina di segretari comunali di fascia superiore nei comuni colpiti dagli eventi sismici)

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta, fermi restando i limiti di contenimento delle spese relative al personale, possono nominare il segretario dell'ente locale anche tra gli iscritti alla fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dello stesso, in deroga alla contrattazione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi del comma 1, se iscritto nella fascia professionale immediatamente superiore a quella corrispondente all'entità demografica dell'ente locale, mantiene il trattamento economico percepito nell'ultima sede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle nomine effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 9-duodetricies.

(Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Per l'anno 2020 il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, può destinare una quota fino a 50 milioni di euro dell'importo assegnato, ai sensi dell'articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto, alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 a un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonché l'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di definire il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Gli interventi proposti nell'ambito del programma di sviluppo di cui al comma 1 sono autorizzati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Al funzionamento della cabina di regia di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-undetricies.

(Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate delle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato)

1. L'importo di 100 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2019, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Dell'importo di cui al primo periodo, una quota pari a 26,8 milioni di euro è destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 30.000 abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino a un importo massimo di 200.000 euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro un anno dall'assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.

Articolo 9-tricies.

(Restauro del patrimonio artistico presso i depositi di sicurezza nelle regioni colpite dal sisma del 2016)

1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016. Il programma è curato dall'Opificio delle pietre dure e dall'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

2. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, restauratori abilitati all'esercizio della professione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La selezione dei candidati avviene negli anni 2020 e 2021 secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I restauratori sono impiegati per una durata massima complessiva di ventiquattro mesi, anche non consecutivi, fermo restando che in nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione e che ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalità stabilite dagli istituti di cui al comma 1, borse di studio a restauratori per partecipare alle attività di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. A tale fine, le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 gennaio di ciascuno degli anni 2020 e 2021 per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 9-tricies semel.

(Sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25)

1. Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio 2019 al 31 ottobre 2021 e comunque non successivamente alla conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia anteriore alla data del 31 ottobre 2021, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti. Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, comprendente gli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate del corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Verducci

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022'';

            b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti periodi: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presente decreto, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2022''».

1.2

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Battistoni, Aimi

Precluso

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, previa selezione riservata al personale assunto dai Comuni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 50-bis. Tale soluzione si pone come soluzione funzionale alla ricostruzione e al buon andamento dell'amministrazione in quanto sussistono peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla.''»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: ''con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico''».

1.3

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i periodi che seguono: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati automaticamente di ulteriori dodici mesi.

        Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui ai precedenti periodi, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite annuale di 70 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».

1.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Prima del comma 1, inserire il seguente:

        «01. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le previsioni di spesa di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2019. Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), è automaticamente prorogato, su esplicita conferma del Commissario straordinario, fino alla data di cui al periodo precedente, e nel limite delle risorse previste ai sensi del presente comma, salva espressa rinunzia degli interessati. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2021. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e2021. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».

1.5

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Quagliariello

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

        ''4-ter. Lo stato di emergenza di cui all'articolo 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024 e ai relativi oneri si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, per 3 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».

1.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-quater sostituire le parole: «fino al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

1.7

Cangini, Floris, Gallone, Toffanin, Papatheu, Aimi, Barboni, Battistoni, Fazzone, De Siano, Cesaro, Lonardo, Carbone, Gasparri

Precluso

Al comma 1, capoverso 4-quater, sostituire le parole: «31 dicembre 2020» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

1.8

Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere la seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto in fine il seguente:

        ''7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento''».

1.9

Verducci

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

        ''7-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito un tavolo istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o suo delegato, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni e dell'Unione delle Province italiane per ciascuna delle quattro regioni interessate, nell'ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche in materia di sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 nonché definiti i relativi ambiti di intervento''».

1.10

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Caliendo, Quagliariello, Pichetto Fratin, Damiani, Battistoni

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7-bis. È demandata al Commissario Straordinario la predisposizione di una piattaforma informatica che consenta in maniera univoca la determinazione del contributo e la sua gestione nel corso dell'avanzamento dei lavori fino alla loro conclusione. Tale piattaforma dovrà consentire la generazione automatica della documentazione a corredo della pratica di ricostruzione secondo i modelli univoci predisposti dalla struttura commissariale e la loro gestione fino al completamento dell'iter previsto dalle singole ordinanze. Tale piattaforma è adottata con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto in accordo con i consigli nazionali delle professioni tecniche. La realizzazione e la gestione del sistema trova copertura nella contabilità speciale assegnata al Commissario''».

G1.100

Drago

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge 123/2019 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» (A.S. 1631);

        premesso che:

            l'anno 2018 è stato caratterizzato da due drammatici eventi naturali che hanno colpito le popolazioni della provincia di Catania. Nel giro di poche settimane le piogge alluvionali di fine ottobre e l'evento sismico del 26 dicembre hanno provocato enormi danni alle infrastrutture e disagi alla popolazione residente nelle aree interessate mettendo in ginocchio molti comuni della provincia;

            a distanza di un anno da quegli eventi, gli interventi urgenti di messa in sicurezza, riparazione e ricostruzione che avrebbero dovuto garantire il rapido ritorno alla normalità, a causa dei rallentamenti registrati nella fase attuativa, tardano a produrre gli effetti attesi,

        considerato che:

            alcuni dei più significativi interventi urgenti a sostegno delle popolazioni colpite disposti nelle ore immediatamente successive ai predetti eventi naturali, stanno per giungere o sono da poco giunti alla scadenza inizialmente fissata dagli originari provvedimenti;

            trattasi, in particolare, per le popolazioni interessate dal sisma del 26 dicembre 2018, della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, che in assenza di proroghe durerà fino al 28 dicembre 2019, e delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019 che hanno disposto la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari fino al 30 settembre 2019 e, per le popolazioni colpite dalle piogge alluvionali del 18 ottobre 2018, della delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che ha disposto lo stato di emergenza per la durata di un anno,

        considerato, altresì, che:

            i termini originariamente fissati dai richiamati provvedimenti venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

            il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio delle popolazioni della Sicilia orientale impone, conseguentemente, l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire la prosecuzione dell'efficacia degli interventi di sostegno attraverso la proroga dello stato di emergenza e del provvedimento di sospensione degli obblighi di natura tributaria,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti di proroga dello stato di emergenza nonché dei termini di sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per le popolazioni residenti nei comuni interessati dagli eventi in premessa.

G1.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

        premesso che:

            il decreto in oggetto reca una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

             l'articolo 1, comma 1, lettera b) modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

             a più di un anno e mezzo dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

             la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

            chi non ha usufruito di tali agevolazioni in termini di sospensione è, o comunque può essere, per lo più un soggetto economicamente più debole rispetto a chi senza problemi ha beneficiato della sospensione;

            alcuni soggetti non hanno potuto usufruire della sospensione per motivi «di immagine». È notorio che molte imprese sub-fornitrici di grandi compagnie (e nella Regione Marche ce ne sono tantissime) non hanno potuto sospendere il pagamento dei tributi e dei contributi per non perdere le commesse delle grandi compagnie che non accettano rapporti con sub-fornitrici non in regola con gli obblighi tributari e contributivi;

            per tutti questi motivi la norma diretta a realizzare un obiettivo giusto e condivisibile presta tuttavia al fianco alla critica di cui sopra, perché lascia fuori da questa forma di beneficio e sostegno tutti i soggetti che sicuramente avrebbero usufruito della sospensione se avessero saputo che la restituzione non sarebbe stata immediata, in un'unica soluzione e addirittura parziale, nei limiti cioè del 40% degli importi dovuti,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità per coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'art. 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ad avere diritto, per quanto riguarda il pagamento dei tributi, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ed a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60% delle somme di cui all'art. 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate.

G1.102

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 2, del presente decreto, modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede la proroga dal 1º giugno 2018 al 1º gennaio 2019 dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'INPS, compresi quelli degli enti il problema che si rileva con questa disposizione riguarda il fatto che i cittadini delle zone terremotate, oggetto di sospensione per le cartelle, non hanno potuto accedere alla cosiddetta «rottamazione bis»: il decreto-legge n. 8/2017 aveva infatti previsto la proroga di un anno (al 21 aprile 2018) peri termini e le scadenze relativi alla definizione agevolata dei carichi riferiti a ruoli affidati all'agente di riscossione, previsto dal decreto-legge n. 193 del 2016 e scadente il 21 aprile 2017;

            lo stesso non è però accaduto per la definizione agevolata prevista dal decreto-legge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 (decreto-legge n. 148 del 2017), quindi i cittadini di questi territori non hanno potuto accedere alla rottamazione dei carichi affidati dopo il 30 settembre e fino al 31 dicembre 2017;

            la rottamazione prevede un risparmio che va dal 30 per cento al 40 per cento per i cittadini e sembrerebbe una questione di equità ed uguaglianza prevedere questa possibilità anche per le popolazioni di questi territori,

        impegna il Governo

            a valutare la necessità di prevedere, per le popolazioni colpite dal sisma del centro Italia e di Ischia oggetto di sospensione delle cartelle esattoriali, una proroga dei termini della definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 148 del 2017 (cosiddetta rottamazione bis) e la riapertura dei termini per l'adesione, così come è stato previsto per la prima definizione agevolata del decreto fiscale n. 193 del 2016 per cui, ai cittadini di questi territori, è stata data la proroga di un anno per l'adesione.

1.0.1

Modena, Pagano, Quagliariello, Cangini, De Siano, Aimi, Barboni

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea''».

1.0.2

Cangini, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Intese nell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 189 del 2019)

        1. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola ''sentiti'' è sostituita dalle seguenti: ''previa intesa con''».

1.0.3

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''4-ter. Entro 90 giorni dall'emanazione del presente provvedimento legislativo il Commissario Speciale per la Ricostruzione, acquisito il parere dei responsabili regionali degli USR, approva il vademecum per le operazioni di ricostruzione privata e pubblica nonché il manuale dei controlli amministrativi che regoleranno le attività di progettazione degli interventi privati e pubblici nonché la redazione del Manuale delle procedure e dei controlli tecnico amministrativi per le pratiche che saranno sorteggiate a controllo. La sottoscrizione del professionista comporta piena assunzione di responsabilità sia per le pratiche estratte a controllo che per tutte le partiche presentate a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo n. 189 del 2016 e successive modificazioni, della paternità del progetto nonché della relazione dello stato finale e dei suoi allegati obbligatori e della connessa responsabilità professionale a far data dall'emanazione dei provvedimenti in oggetto. Per la verifica dell'effettiva conclusione dei lavori, dell'effettiva realizzazione dell'intervento di recupero o ristrutturazione post sismica e della corrispondenza dell'investimento approvato - ed eventualmente modificato a seguito di varianti autorizzate o adeguamenti tecnici ammessi dal manuale delle procedure - con l'investimento realizzato, i collaudatori dovranno limitarsi ad effettuare una visita in situ (sopralluogo) sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e del regolamento CE 65/2011 ed a verificare la presenza dei documenti richiesti, firmati e sottoscritti dal tecnico progettista''».

1.0.4

Cangini, Floris, Toffanin, Pagano, Modena, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 3, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le parole: ''con profilo professionale di tipo tecnico-ingegneristico''.

        2. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis. Per garantire la piena operatività degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie di cui al 6º periodo, del comma 1, qualora non utilizzate per i comandi e i distacchi di personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2001, n. 165 possono essere utilizzate per le assunzioni con forme contrattuali flessibili nel rispetto dell'articolo 36, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001. Con la stessa finalità possono essere utilizzate le risorse non spese di cui al comma 8 dell'articolo 50 del presente decreto-legge.

        2-bis. Le risorse di cui al comma 1, non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi per le medesime finalità di cui allo stesso comma e nel rispetto di quanto fissato al comma 1-bis''».

1.0.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Introduzione dell'articolo 3-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 3-bis.

(Attribuzione di ulteriori poteri alla struttura commissariale)

        1. Il Commissario straordinario regolamenta con apposite ordinanze i termini per la presentazione delle richieste di contributo. In caso di necessità, il medesimo Commissario può concedere proroghe o differenziazioni alle scadenze previste all'articolo 3 che precede ovvero disciplinare i termini, le priorità e le modalità di presentazione delle richieste di provvidenze di sostegno''».

1.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 4 comma 3, primo periodo del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato dall'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, dopo le parole: ''anticipazioni ai professionisti'', aggiungere: ''e per i soggetti che eseguono le indagini ed analisi distruttive ed i sondaggi e relative prove''».

1.0.7

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Battistoni, Giro, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inserimento dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 4-quinquies.

(Espropriazione aree SAE)

        1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

        2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

        4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

        5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3''».

1.0.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Il contributo per la riparazione o per la ricostruzione dei beni immobili danneggiati costituiti da più unità immobiliari, determinato attraverso appositi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è riferito all'unità strutturale e può essere impiegato nell'immobile nel suo complesso indipendentemente dalle singole unità che lo hanno parametricamente generato. Ai soli finì del credito di imposta la ripartizione dei costi per la ricostruzione verrà eseguita sulla base delle Superfici Utili Nette delle singole Unità Immobiliari''».

1.0.9

Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Fantetti

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

        ''6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo''».

1-bis.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016», con le seguenti: «come criterio di aggiudicazione la media ponderata del prezzo delle offerte pervenute».

G1-bis.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 1-bis integra la disciplina vigente relativa all'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica (contenuta nel comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, relativamente agli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016), prevedendo che, per importi sotto la soglia di rilevanza europea ma superiori a 40.000 euro, l'aggiudicazione avvenga utilizzando il criterio del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice dei contratti pubblici;

            la norma in esame deroga alla previsione di cui all'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, valida anche per i contratti "sottosoglia", poiché il comma 9-bis dell'art. 36 del Codice (introdotto dal D.L. 32/2019), che individua il criterio del "minor prezzo" quale alternativa sempre percorribile (in luogo dell'OEPV) per l'aggiudicazione dei contratti "sottosoglia", precisa che è fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali, evitando di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro, per evitare di minare la qualità degli interventi.

1-ter.2

Verducci

Ritirato

Al comma 2, capoverso «1-quinquies», dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «nei limiti delle risorse ivi previste,» e dopo le parole: «non onerose» inserire le seguenti: «, fermo restando il rimborso della relativa spesa».

1-ter.3

Quagliariello

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-ter. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile''».

1-ter.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        ''2-bis. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile''».

G1-ter.100

Di Girolamo

Precluso

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge n. 123/2019 recante: «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici» A.S. 1631,

        premesso che:

            le previsioni temporali per il termine della ricostruzione nei territori del centro Italia, colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 non è prossimo,

        considerato che:

            la pianta organica di 200 unità di personale tecnico assegnato con contratto a tempo indeterminato al Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 art 67-ter comma 5 non è completa e che le graduatorie non sono più efficaci,

        considerato, altresì che:

            il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 assegnato in supporto del personale sopra citato con contratto a tempo determinato triennale, a seguito della seconda proroga ha il contratto al 31 dicembre 2021,

            tenuto conto che:

            il rilancio economico e sociale dei territori in questione non può prescindere dalla conclusione dei lavori di ricostruzione e che il personale tecnico ne è un pilastro portante, avendo maturato una notevole esperienza nella gestione delle pratiche,

        impegna il Governo:

            a) ad avviare subito la procedura di stabilizzazione del suddetto personale, garantendo il proseguo dei lavori di ricostruzione nel Comune dell'Aquila ed i Comuni del cratere;

            b) prendere in considerazione di mantenere stabile il personale tecnico con esperienza maturata in situazioni emergenziali anche in vista degli innumerevoli eventi calamitosi che si stanno susseguendo ad intervalli di tempo sempre più ristretti.

G1-ter.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede l'istituzione degli Uffici Speciali per la ricostruzione (USR) che sono territorialmente suddivisi nelle quattro regioni interessate, ossia Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

            il personale impegnato nelle USR proviene da distacchi e comandi da Regioni, altrimenti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato e/o con forme contrattuali flessibili e, quota parte (ex Ordinanza Commissariale n. 15/2017), dal personale reclutato ai sensi dell'avviso del 7 dicembre 2016 proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e selezionato sulla base esclusiva dei curricula;

            tutto il personale cessa dal comando e/o dal contratto il 31 dicembre 2018. Le spese riferite al personale che proviene da distacchi e comandi da Regioni, altri enti locali e altre pubbliche amministrazioni, da assunzioni dirette a tempo determinato sono previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 2016 nella misura di euro 750.000,00 per l'annualità 2016 ed euro 3.000.000,00 annui per il 2017-2018. Con provvedimento del Commissario sono stati destinati ulteriori euro 10.000.000,00 annui per il 2017/2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sesto periodo;

            le spese per il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ricomprese nel tetto massimo di euro 18.500.000,00 previsto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016:

            l'articolo 50-bis prevede l'assunzione da parte dei comuni del cratere di personale a tempo determinato. Con l'ordinanza commissariale n. 6 del 28 novembre 2016, in particolare l'articolo 1, si sono ripartite le unità di personale fra le Regioni interessate e con l'ordinanza commissariale n. 22 del 4 maggio 2017 sono state impartite tra l'altro disposizioni finanziarie:

            agli oneri dell'art. 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016 si fa fronte nella misura di euro 1.800.000,00 per l'annualità 2016, euro 24.000,000,00 per il 2017 e euro 29.000.000 per l'anno2018;

            la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post terremoto e, quindi, la necessità di prorogare almeno fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro in essere stipulati ai sensi degli articolo 3 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

            si tratta di personale impegnato, a vario livello e a vari gradi, nella delicata fase di ricostruzione,

        impegna il Governo,

            a valutare la necessità di prorogare al 31 dicembre 2021 i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge previsti dall'articolo 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1-ter.0.100 (già 1-ter.1)

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per l'anno 2020''».

1-ter.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per l'anno 2020''».

1-ter.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quater.

(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

        1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'articolo 4 comma 3''».

2.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera 0b), capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in caso di impossibilità o difficoltà di rintracciare tutti gli altri comproprietari o soggetti legittimati, attraverso forme di pubblicità alternative sui quotidiani locali».

2.2

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «prevedono una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore di bassa capacità strutturale», con le seguente: «prevedono anche una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e strutture portanti verticali di bassa capacità strutturale».

2.3

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La maggiorazione del contributo è prevista anche sugli edifici aventi murature portanti di elevato spessore in cui si procede per ricostruzione fedele con demolizione e ricostruzione».

2.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di ricostruzione totale di edifici in muratura portante, con spessore medio delle pareti portanti maggiori di 30 cm, le superfici utili saranno determinate considerando le pareti portanti di spessore pari a 30 cm.».

2.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera:

        «a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

            1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

            2) la progettazione venga eseguita in BIM;

            3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D''».

2.7

Cangini, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Il costo convenzionale di cui al comma 7 è incrementato, secondo i criteri definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 2, nei casi in cui:

            1) il progetto preveda l'adozione di un protocollo di sostenibilità energetico ambientale;

            2) la progettazione venga eseguita in BIM;

            3) i rilievi siano effettuati con il laser scanner 3D''».

2.8

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Moles

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

        ''9-bis. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva extra alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale''».

2.9

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive''».

2.10

Cangini, Aimi, Papatheu, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Pagano, Modena, Battistoni, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        «a-bis) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

        ''9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici dichiarati inagibili con esito 'E' in favore dell'insediamento di nuove attività produttive''».

2.6

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Pichetto Fratin, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            1) alla lettera b), sopprimere le parole: «e 10-quater»;

            2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) Il comma 10-quater è sostituito dal seguente:

        ''10-quater. Il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile, per atto tra vivi, per successione o per provvedimento dell'autorità giudiziaria, comporta il trasferimento del diritto al beneficio del contributo. Ai soli fini fiscali il valore dell'immobile, qualora distrutto o demolito o da avviare alla demolizione, è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».

2.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'ordinanza n. 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 12 novembre 2019, è annullata».

2.11

Cangini, Battistoni, Mangialavori, Caligiuri, Serafini, Lonardo

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, è inserito il seguente:

''Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agricola)

        1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380''».

2.12

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

        «1-ter. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: ''dell'autorizzazione sismica'', sono sostituite dalle seguenti: ''e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55''».

2.14

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro, Pichetto Fratin, Moles, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

        ''3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-bis) del comma 2, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti pubblici secondo le seguenti modalità:

            a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

            b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante consultazione, da parte del Rup, di almeno tre operatori economici idoneamente qualificati, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori, iscritti negli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

            c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata con invito di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base degli elenchi costituiti presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore, anche attraverso criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali;

            d) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto ad almeno:

                1) 20 operatori economici, per affidamenti di importo fino ad 1 milione di euro;

                2) 30 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore ad 1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;

                3) 40 operatori economici, per affidamenti di importo pari e superiore a 2,5 milioni di euro 1 milione e fino alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

            e) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comuni aria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario.

        3-ter. In ogni caso, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione anche dei soggetti invitati.

        3-quater. Nel caso di cui alla lettera d) del precedente comma, nel rispetto dei princìpi di economicità, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il RUP selezione gli operatori da invitare con il seguente criterio: 50 per cento delle imprese selezionate fra tutte quelle 'non locali' inserite nell'elenco delle stazioni appaltanti o del soggetto attuatore, 10 per cento scelte tra le imprese 'locali' aventi sede nella provincia dove si eseguono i lavori, 40 per cento scelte tra le imprese locali' aventi sede nelle 10 province del cratere sismico (L'Aquila, Teramo, Pescara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Perugia e Terni). Ove l'elenco costituito presso la stazione appaltante o il soggetto attuatore non contenga un numero di imprese 'non locali' idonee a garantire il raggiungimento del numero minimo degli operatori da invitare, il Rup seleziona le imprese mancanti tra quelle 'locali'. Per impresa 'locale' si intende quella che ha la sede legale e/o operativa, come risultante dalla Camera di Commercio, in una delle province del cosiddetto cratere' alla data dell'evento sismico (24 agosto 2016).

        3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascun soggetto attuatore o soggetto delegato, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara di cui al presente articolo, istituisce un elenco di operatori economici qualificati, in relazione ai diversi lavori oggetto degli interventi, suddivisi per fasce di importo e tipologia di lavorazioni, con aggiornamento periodico.

        3-sexies. Tutti gli operatori economici invitati alle procedure di cui ai commi precedenti devono essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui al citato articolo 30. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        3-septies. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del prezzo più basso, prevedendo nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 3-octies, sempre che l'appalto non presenti carattere transfrontaliero e il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

        3-octies. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, al fine di garantire la congruità delle offerte e, nel contempo, assicurare la non predeterminabilità delle stesse da parte degli offerenti, aggiudicano l'appalto con uno dei metodi indicati alle lettere a), b), c) e d), da utilizzare sulla base del seguente meccanismo: calcolo della somma di tutti i ribassi offerti dai concorrenti e, qualora la seconda cifra dopo la virgola di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 3 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora si collochi tra i numeri 7 e 9 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c); qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera d. I metodi sono i seguenti:

            a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media;

            b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, decrementata dello scarto aritmetico medio dei ribassi percentuali che non superano la predetta media e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per eccesso a tale media;

            c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 15 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia dispari, la media verrà incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali; la gara si aggiudica all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia. Qualora la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali sia pari, compreso lo 0, la media verrà decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. La gara verrà aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per eccesso a tale soglia. Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali;

            d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del 10 per cento arrotondato all'unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior e minor ribasso, incrementata del 10 per cento e aggiudicazione all'offerta che più si avvicina per difetto a tale media. Qualora la predetta media fosse inferiore al 15 per cento, l'incremento sarà del 20 per cento.

            Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), qualora vi siano più offerte uguali, si procede mediante sorteggio nella medesima seduta di gara.

        3-nonies. Tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal commissario straordinario del Governo è data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Detti edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata''».

2.15

Saccone

Precluso

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.16

Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

2.17

Pagano, Moles

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. Al fine di uniformare i criteri per l'assegnazione dei contributi relativi all'edilizia scolastica per gli edifici scolastici esistenti, per ogni fonte di finanziamento statale, regionale e provinciale, in caso di sostituzione edilizia con nuova realizzazione, anche in altro sito, dev'essere previsto unicamente l'impegno a vincolare per l'edilizia scolastica i proventi presenti e futuri derivanti dall'eventuale vendita degli edifici dismessi.

        2-ter. Non sono ammesse altre fanne di vincolo sugli edifici dismessi di cui al comma 2-bis, fatto salvo l'impegno a non ospitare per il futuro funzioni sensibili, strategiche e/o rilevanti, come definito dall'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 ed alle Delibere regionali in materia, di proprietà pubblica.

        2-quater. Tale norma si applica a tutti gli edifici scolastici oggetto di contributi pubblici anche precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.18

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti, Battistoni

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Al comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: ''erogati in via diretta'' sono aggiunte le seguenti: ''e non sono soggetti a decurtazione derivanti dalla percezione di indennizzi assicurativi conseguenti alla stipula da parte degli Enti pubblici interessati di polizze contrattuali per l'assicurazione del proprio patrimonio contro i danni connessi ad eventi sismici''».

2.19

Pichetto Fratin, Damiani, Saccone, Ferro, Fantetti

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

            a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;

            b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;

            c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera a) i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere b) e c), possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali».

2.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        «2-ter.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

        ''3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera''».

2.21

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

        «2-ter. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le modifiche che seguono:

            a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

        ''3-bis. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera''».

G2.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

            tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

            i crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione),

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione;

            a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G2.101

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 5, comma 6 del DL 189/2016, convertito, con modificazioni dalla legge 229/2016, prevede che i finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata abbiano durata massima venticinquennale e che tali finanziamenti possano coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo;

            con l'obiettivo di velocizzare il processo di ricostruzione privata, occorre dare seguito alla possibilità, prevista dal citato articolo 5, comma 6 del Decreto Legge 189/2016, affinché i soggetti beneficiari del contributo possano effettivamente anticipare le spese e poi chiederne il rimborso;

            al momento, secondo quanto previsto dalle Ordinanze n. 13 e 19, il proprietario dell'immobile danneggiato, pur avendo le risorse necessarie, non può pagare nulla anticipatamente. Secondo tali Ordinanze, infatti, tutto deve essere liquidato dall'Ufficio speciale per la Ricostruzione dopo l'ottenimento del contributo e in base alla maturazione degli stati di avanzamento lavori;

            ciò costringe i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione privata, professionisti e imprese di costruzioni, a lavorare in una condizione di esposizione finanziaria per un ampio periodo di tempo;

            sarebbe necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza sulle modalità da seguire per il rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, affinché con apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, siano definite le modalità di rimborso delle spese già anticipate dai soggetti beneficiari, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto.

2-ter.100 (già 2-ter.0.3)

Verducci

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

        «01. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato».

2-ter.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

        3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

        4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

        5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».

2-ter.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Quagliariello, Gasparri, Battistoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

''Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure spediti ve disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

        3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

        4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

        5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

        6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

        7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza.

        8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

        9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-quater.

(Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

        1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l'iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

        2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.

        3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio''».

2-ter.0.6

Bernini, Cangini, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Saccone, Fantetti, Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Battistoni, Modena, Pagano

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 percento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

        2. Per gli edifici di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

        3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

        4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

        5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».

2-ter.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Le verifiche in corso di esecuzione sono volte all'accertamento che le previsioni del progetto che ha ottenuto la concessione del contributo, eventualmente adeguate con varianti in corso d'opera, siano effettivamente state eseguite. Non sono da considerarsi varianti le modifiche o integrazioni disposte dal direttore dei lavori contenute entro il 10 per cento dell'importo dei lavori e che non comportano la necessità di acquisizione di autorizzazioni o permessi per essere realizzate''».

2-ter.0.4

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Aimi, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-ter1.

        1. Al comma 4, dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sostituire le parole: «30 giugno 2019» e «31 dicembre 2019», rispettivamente con le parole: «30 giugno 2020» e «31 dicembre 2020»».

2-ter.0.7

Verducci

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis'', sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti parole: ''con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2''».

2-ter.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016''».

2-ter.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 1000 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''e 41,500 milioni per l'anno 2020''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''per l'anno 2020'', le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 300 unità'' e le parole da: ''4,150 milioni di euro'' fino a: ''l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''12,450 milioni di euro per l'anno 2020''».

2-ter.0.11

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''per gli anni 2019 e 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''per l'anno 2020'', le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 300 unità'' e le parole da: ''4,150 milioni di euro'' fino a: ''l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''12,450 milioni di euro per l'anno 2020''».

2-ter.0.12

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 1000 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''e 41,500 milioni per l'anno 2020''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2-ter.0.13

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 2-quater.

(Istituzione del Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

        1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.

        2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

        3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

        4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.1

Verducci

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) - 1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 12-bis.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli Uffici speciali per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con te modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica della stessa, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il professionista attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.89. Ove non sia possibile accertare la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene.

        2. Qualora gli interventi necessitino dell'acquisizione di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o di quelli ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'articolo 16, commi 4 e 5. La Conferenza regionale è convocata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione, oltre che in esito alla predetta richiesta, anche al fine di acquisire l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli enti competenti al fine del rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e comunque nei casi di cui all'articolo 1-sexies, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

        3. Gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono sottoposti alla valutazione della Conferenza regionale, previo vaglio di ammissibilità da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

        4. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:

            a) con riferimento all'elenco A:

                1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

                2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera;

                3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

            b) con riferimento all'elenco B:

                1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;

                2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).

        4. Gli uffici speciali per la ricostruzione, sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione mediante sorteggio, in misura pari almeno al 20 per cento delle domande di contributo presentate ai sensi del presente articolo. L'effettuazione del controllo sospende i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per i controlli successivi al provvedimento di concessione del contributo trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12''».

3.2

Modena, Gallone, Caliendo, Dal Mas, Floris, Toffanin, Cangini

Precluso

Al comma 1, il capoverso articolo 12-bis, è sostituito dal seguente:

        «Art. 12-bis. - (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata) - 1. Al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, sismica, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

            a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici;

            b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

            c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso.

        2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in deroga ai commi 3, 4, 6-bis e 6-ter, dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, previa verifica, con le modalità previste dalle ordinanze commissariali, della legittimazione del soggetto richiedente, alla presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base della certificazione di cui al comma 1 nonché in relazione all'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze commissariali. L'attività oggetto della medesima certificazione può essere iniziata dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo.

        3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, dando priorità nell'ordine che segue:

            a) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;

            b) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui alla lettera a);

            c) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma che non hanno presentato la domanda di delocalizzazione temporanea;

            d) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c).

        4. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione, sulla base delle ordinanze commissariali, provvedono con cadenza mensile a verifiche a campione pari ad almeno il 30 per cento sugli interventi per i quali sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo a norma dei commi 1 e 2. Trova applicazione il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.

        5. Le domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo, possono essere regolarizzate ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei tempi e nei modi stabiliti con ordinanze commissariali.

        6. L'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, è abrogato».

3.3

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 12-bis», comma 1, premettere i seguenti:

        «01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

            a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;

            b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito ''E'' nella medesima scheda.

        02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».

        Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una ''zona rossa'', nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

            a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

                i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

                ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

            b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

            c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;

            d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».

        Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

        1-quater Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE».

3.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», comma 1, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione, su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva».

3.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo», con le seguenti: «Per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati per i quali il contributo richiesto rientri nei limiti di importo»;

            b) al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile», con le seguenti: «nonché l'importo del contributo concedibile»;

            c) al medesimo comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Qualora per il tecnico incaricato non sia possibile certificare la conformità edilizia e urbanistica a causa della presenza di interventi eseguiti sull'immobile in assenza o difformità di titoli edilizi, il tecnico incaricato certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, con esclusione della conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso:

            a) il progettista allega al progetto i necessari elaborati grafici per l'individuazione degli interventi eseguiti in assenza di titolo edilizio o in difformità da esso;

            b) il Comune nei successivi 30 giorni dal ricevimento della pratica attesta se le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i., o se sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

            c) qualora il Comune attesti che le opere abusive sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. o sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione provvede alla concessione del Contributo ai sensi del comma 1-bis indicando che ai fini della liquidazione dello stato finale dei lavori dovranno essere stati rilasciati i titoli abilitativi in sanatoria, ove necessari, e pagate le relative sanzioni;

            d) qualora il Comune attesti che le opere abusive non sono sottoposte a sanzione di cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e s.m.i. nè sanabili ai sensi dell'articolo 36 o 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si procede secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.»;

            d) dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Commissario straordinario per la Ricostruzione, ai fini dell'applicazione del presente articolo emana entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge il ''Manuale dei controlli amministrativi'', volto a semplificare lo svolgimento delle istruttorie e dell'unicità interpretativa delle norme e delle Ordinanze emanate per il superamento della crisi sismica del 2016, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Scientifico, dell'USR e degli ordini professionali.»;

            e) dopo il capoverso comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. Per i controlli, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione fanno riferimento al manuale di cui al comma 2-bis.

        3-ter. Il Commissario Straordinario, ove se ne evidenzi la necessità, può emanare propri provvedimenti integrativi finalizzati all'attuazione delle procedure acceleratorie del presente articolo».

3.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12,».

3.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «articolo 12-bis», comma 1, sostituire le parole: «Qualora gli interventi», con le parole: «Ferma la possibilità di utilizzare comunque la procedura di cui all'articolo 12, qualora gli interventi».

3.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-bis», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.9

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La concessione avviene:

            a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 4 7, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89; ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

            b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.18

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La concessione avviene:

            a) sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che attesta lo stato di fatto del manufatto nonché il nesso di causalità tra sisma e danno lamentato. L'attestazione, ove ne ricorrano le condizioni, informa dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è autocertificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene;

            b) sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

        b) Dopo il quarto, ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «La conferenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990, termina i suoi lavori entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni in essa formati».

3.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «conformità edilizia e urbanistica» con le seguenti: «consistenza edilizia».

3.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 12-bis», comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.13

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 12-bis», comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di consentire al professionista di valutare l'importo del contributo, la quantificazione e la tipologia dei lavori da effettuare, gli Uffici speciali per la ricostruzione definiscono l'entità del danno e la superficie di intervento sull'immobile».

3.12

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi: «La conferenza regionale termina i suoi lavori entro e non oltre 15 gg lavorativi dalla sua convocazione. In caso di mancata adozione della determinazione finale entro il suddetto termine, la conferenza si intende conclusa positivamente e si intendono resi in termini favorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni degli enti competenti».

3.14

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis, dopo le parole: «dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma» inserire le seguenti: «o con varianti non sostanziali che non incidono sulla volumetria dell'edificio».

3.15

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Ove non sia possibile accertare la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica presso le Amministrazioni competenti, queste ultime, su richiesta del progettista, ne danno formalmente atto e la regolarità è auto certificata dal proprietario o titolare di un diritto reale sul bene; b) Sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2».

3.16

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «la Conferenza regionale oltre a svolgere le attività di cui al comma 1, eventualmente necessarie» con le seguenti: «l'amministrazione comunale competente».

        Conseguentemente, sostituire le parole: «della Conferenza regionale previo vaglio di ammissibilità da patte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione» con le seguenti: «dell'Amministrazione comunale competente».

3.17

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 3, sostituire le parole: «pari ad almeno il 20 per cento» con le seguenti: «fino al 20 per cento».

3.19

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «è concesso» inserire la seguente: «può essere concesso».

3.20

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso «12-bis», comma 2, sostituire le parole da: «il seguente ordine di priorità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'ordine di priorità stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.21

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «ordine di priorità» con la seguente: «elenco».

3.22

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-bis», è aggiunto il seguente:

        «Art. 12-ter. - (Semplificazioni e accelerazione della ricostruzione privata) - 1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti ''interventi di ristrutturazione edilizia'' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146».

3.23

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 12-bis», è aggiunto il seguente:

«Art. 12-ter.

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

        1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

        2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima dell'attestazione ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso.''».

3.24

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. In attuazione dell'articolo 12, comma 6, con, provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definite le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, anche ai fini del recepimento ed attuazione da parte dagli addetti ai lavori, pubblici e privati, delle disposizioni di cui al presente articolo.».

G3.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

            il comma 1 del nuovo art. 12-bis introduce una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Si prevede che l'Ufficio speciale per la ricostruzione adotti il provvedimento di concessione del contributo, sulla base della certificazione redatta dal professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto, che comprende anche la certificazione sulla conformità edilizia ed urbanistica nonché l'individuazione del contributo concedibile calcolato dallo stesso professionista. Nel caso in cui gli interventi necessitino di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, il professionista, nella domanda di contributo, chiede la convocazione della Conferenza regionale di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 189/2016;

            il nuovo comma 1-bis stabilisce che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dal professionista possa limitarsi ad attestare la mera conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente il sisma, in luogo della conformità edilizia e urbanistica;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, anche attraverso provvedimenti normativi successivi, di non eliminare integralmente l'iter istruttorio per la concessione dei contributi affidato in capo agli Uffici speciali per la ricostruzione, delegando ogni responsabilità amministrativa al professionista incaricato, con l'obiettivo non solo di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata, ma anche di assicurare un processo più ordinato in grado di valorizzare l'attività di controllo.

G3.201

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            l'articolo 3 introduce un nuovo art. 12-bis nel D.L. n. 189/2016, al fine di dettare disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata;

            il comma 1 prevede che qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nei limiti di importo definiti con le ordinanze commissariali di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 189 del 2016 - da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - gli Uffici speciali per la ricostruzione - previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo - adottano il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina ordinariamente prevista dall'art. 12 del D.L. n. 189. Le modalità procedimentali per la concessione del contributo sono stabilite con i medesimi provvedimenti di ordinanza del Commissario straordinario;

            in base alla disposizione in esame, la concessione del contributo avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di definire provvedimenti strutturali che non demandano integralmente al professionista incaricato la certificazione di requisiti fondamentali per la concessione del contributo per la ricostruzione privata, valorizzando l'attività di controllo che è naturalmente affidata alla pubblica amministrazione.

3.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189)

        1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso».

3.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3.1.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  1899)

        1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

''Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

        1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del Dpr 06 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146''».

3-bis.1

Verducci

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 3-bis. - (Programmi straordinari di ricostruzione per i territori del centro Italia maggiormente colpiti dal sisma del 2016) - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale di cui all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi straordinari di ricostruzione non intervengono nell'ambito delle perimetrazioni dei centri storici e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ove adottate. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dal Commissario Straordinario e tengono conto in ogni caso degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

        2. I programmi di cui al presente articolo, proposti dai Comuni interessati ed approvati dal competente Ufficio speciale per la ricostruzione, autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi che non siano ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89».

3-bis.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale.» con le seguenti: «nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati con apposita ordinanza commissariale nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimo decreto-legge».

3-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «maggiormente colpiti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016».

3-bis.100 (già 3-bis.0.3)

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016, individuati da apposita ordinanza commissariale».

3-bis.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «predisposti dal competente ufficio speciale per la ricostruzione».

3-bis.5

Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di adeguamento in materia di rendimento energetico».

3-bis.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per le quali sono ammesse eventuali deroghe alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968».

3-bis.7

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ufficio speciale per la ricostruzione,» aggiungere le seguenti: «anche ricorrendo alla collaborazione esterna finalizzata alla redazione dei medesimi Programmi,».

3-bis.8

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Gasparri, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Analoghi programmi contenenti la disciplina di autorizzazione in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono specificamente predisposti per il solo territorio compreso nel Parco nazionale dei Monti Sibillini e del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, limitatamente agli edifici pubblici o privati che abbiano subito danni gravi o gravissimi a causa dei quali siano stati dichiarati totalmente inagibili e per la cui ricostruzione sia prevista la demolizione. A tal fine sono comunque qualificati come interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche nel caso in cui si debbano apportare delle necessarie variazioni di sagoma e sedime, fatta salva l'autorizzazione paesaggistica ed i casi in cui il vincolo implichi la conservazione della sagoma del bene o di parte di esso».

3-bis.9

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «e configurazione degli esterni» inserire le seguenti: «oppure con varianti non sostanziali».

G3-bis.100

Gallone, Modena, Toffanin, Floris

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            il decreto legge prevede e disciplina l'approvazione di un piano per la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori colpiti;

            il decreto prevede altresì, che per le procedure relative al piano di ricostruzione si applica la disciplina (prevista dall'articolo 11 del D.L. 189/2016) per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi finalizzati a programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di assumere iniziative, anche di carattere normativo, per adottare immediate misure di prevenzione attraverso un piano straordinario per le zone colpite dagli eventi sismici o da dissesto idrogeologico;

            a valutare la possibilità di consentire ai sindaci di agire per fronteggiare le emergenze relative alla ricostruzione, garantendo loro ogni tutela possibile in caso di azioni dirette.

G3-bis.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            l'articolo 3-bis prevede l'adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità e termini di adozione;

            il comma 2 stabilisce che i programmi autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici per i quali vi sia conformità a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di adottare provvedimenti normativi che prevedano che gli interventi facciano riferimento alla conformità urbanistica dell'edificio ricostruito, in quanto il solo criterio della conformità alla situazione preesistente rischia di perpetuare elementi di criticità che hanno contribuito a determinare gli eventi dannosi prodottisi in seguito al sisma, in modo da accelerare la ricostruzione di edifici nel rispetto degli attuali strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

3-bis.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Gasparri, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Cangini, Gallone

Precluso

 

            Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1.

        1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

        ''Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

3-bis.0.2

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«3-ter.

        1. Al comma 1, sostituire le parole: ''15 dicembre 2016, n. 229, uno o più'', con le seguenti: ''15 dicembre 2016, n. 229, a cui partecipano gli Ordini professionali interessati, uno o più''».

3-bis.0.4

Battistoni, Pagano, Cangini, Modena, Fazzone, Giro, Caligiuri, Lonardo, Mangialavori, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

        1. Al fine di sostenere le aziende agricole, agroalimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici del 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in favore dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre del 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono adottate le seguenti misure:

            a) al comma 1 dell'articolo 21 del citato decreto legge n. 189 del 2016 le parole: ''31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020''. La misura si applica nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020;

            b) Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, alle aziende zootecniche ubicate nei comuni sopra individuati. L'erogazione è disciplinata con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

            c) la quota di finanziamento per gli anni 2020 e 2021, individuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 da destinare ai comuni sopra individuati, è integralmente destinata a promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli, anche trasformati e zootecnici ivi realizzati. A tal fine le regioni interessati promuovono accordi di filiera o con i produttori interessati, per la commercializzazione nelle grandi aree urbane. Il sostengo alla finalità dei precedenti periodi è concesso nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e si applica prevedendo l'applicazione di un meccanismo di compensazione degli oneri di trasporto e commercializzazione in favore delle aziende agricole che aderiscono agli accordi.

        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative della lettera c) del comma 1.

        3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

        4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3-bis.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gasparri

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. La Conferenza regionale esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Alle stesse procedure, in deroga alle norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni viene applicato l'istituto del 'Silenzio Assenso'''».

3-bis.0.6

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

3-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

3-bis.0.8

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

3-bis.0.9

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Floris, Toffanin, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1, i Comuni si possono avvalere, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis ovvero dei propri dipendenti di ruolo o dei dipendenti di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2, anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in qualità di responsabile unico del procedimento'';

            b) al comma 2, dopo le parole: ''o agli altri enti locali'', sono aggiunte le parole: ''ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico''».

3-bis.0.10

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

        1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

        3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento''».

3-bis.0.11

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 216 n. 229 è inserito il seguente:

''Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ricostruzione privata)

        1. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti interventi di ristrutturazione edilizia' di cui all'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito delle leggi: 28 febbraio 1985 n. 47; 23 dicembre 1993 n. 724; 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146''».

3-bis.0.12

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

''Art. 12-ter.

(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione- adeguamento ISTAT)

        1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.

        2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.

        3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT''».

3-bis.0.13

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189)

        Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 12-bis, aggiunger il seguente:

''Art. 12-ter.

(Traslazione della fase amministrativa di irrogazione delle sanzioni per difformità sanabili)

        1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 12 e la certificazione rilasciata dal professionista ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-bis dà conto dell'eventuale presenza di domande di sanatoria edilizia, formulate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite, ovvero di interventi edilizi realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, sanabili ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

        2. Il procedimento amministrativo relativo alla sanatoria edilizia non sospende il provvedimento di concessione del contributo, ma lo stesso deve essere concluso entro e non oltre la fine dei lavori di riparazione o di ricostruzione e comunque prima della cosiddetta presentazione attestata ai sensi del Titolo III del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001 a cura del Direttore dei Lavori.

        3. Anche nel caso in cui il Comune non si esprima entro tale termine il procedimento relativo pratica contributiva può essere comunque utilmente concluso''».

G3-ter.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le successive modificazioni delle norme hanno previsto detrazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio, di efficentamento energetico degli edifici e di messa in sicurezza sismica degli edifici;

            a tali agevolazioni fiscali sono sopraggiunti i contributi per la ricostruzione del Centro Italia, colpito dal sisma del 2016 e 2017;

            la legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017), prevede il divieto di cumulo tra il Sismabonus e le «agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici»;

            tuttavia, le due norme non contrastano tra loro in quanto non si tratta di cumulare i contributi ed il Sismabonus sulle medesime spese, quanto piuttosto di applicare i due diversi benefici su spese differenti: il contributo pubblico a copertura degli interventi indispensabili per il ripristino dell'edificio e la detrazione d'imposta per la realizzazione di interventi che consentano il raggiungimento di una classificazione sismica più adeguata alle esigenze di prevenzione,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di precisare, con un prossimo provvedimento di carattere legislativo, la compatibilità tra la detrazione spettante per interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici (cd. Sismabonus, di cui all'art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013) ed eventuali contributi pubblici erogati per la ricostruzione o il ripristino di edifici colpiti da eventi sismici, naturalmente per le sole spese eccedenti l'ammontare del contributo ottenuto e nella misura in cui siano effettivamente rimaste a carico del contribuente.

3-ter.0.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Varianti in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri)

        1. Con ordinanza commissariale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo per i progetti avviati con riguardo alle varianti in aumento nei limiti del trenta per cento in corso d'opera ai progetti di riparazione dei danni leggeri, richieste alla data antecedente al 19 settembre 2019 ai sensi dell'ordinanza n. 8 dell'11 giugno 2019.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere nei limiti di 40mila euro, con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione».

3-ter.0.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter.1

(Modifiche al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89)

        1. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        ''1-ter. I commi 1 e 1-bis del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il Comune abbia rilasciato un provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione di un fabbricato, senza i preventivi e necessari pareri, nulla-osta e/o autorizzazioni, che non possa essere annullato entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il presente articolo non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione''.

            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Per gli interventi edilizi di cui al comma 1 è possibile richiedere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico''».

3-quater.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione''».

3-quater.2

Quagliariello

Precluso

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Per la realizzazione di tali interventi possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento al personale assunto ai sensi dell'articolo 3, nonché al personale di cui i soggetti attuatori intendano avvalersi mediante convenzione''».

3-quater.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

3-quater.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. L'acquisizione dei pareri o degli atti di assenso comunque denominati di cui al presente articolo non è necessaria laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

3-quinquies.1

Verducci

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono soppresse le seguenti parole: ''è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e''».

3-quinquies.2

Verducci

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis, All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio''».

3-sexies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 25 de decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

        ''2-bis. Nell'area formata da ogni comune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis viene istituita una zona a fiscalità privilegiata denominata Zona Economica Speciale Sisma (ZESS) con la finalità di rafforzare e ampliare le misure già adottate nonché di creare speciali condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari e amministrativi a vantaggio di ogni tipologia di soggetto che abbia sede, anche solo operativa, o residenza nei predetti comuni, ovvero a favore di quei soggetti che stabiliranno la propria sede, anche solo operativa, o residenza all'interno dei medesimi comuni per effettuare investimenti nel rispetto di quanto verrà previsto.

        2-ter. Le misure straordinarie di sostegno prima indicate hanno lo scopo di garantire la tenuta sociale delle comunità, della storia e della identità dei territori colpiti dal sisma, nonché rilanciare il tessuto produttivo che costituisce un fattore fondamentale contro lo spopolamento ed evitare la dispersione del patrimonio culturale ed economico di quelle aree.

        2-quater. Con apposito provvedimento normativo, da emanarsi entro 3 mesi dalla legge di conversione del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali nel rispetto e in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ricadente all'interno della ZESS, le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS''».

3-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 le parole: '', determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,'' sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.'';

            b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n.160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma''».

3-sexies.0.3

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-septies.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6 le parole: '', determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,'' sono soppresse e il terzo periodo è sostituito con il seguente: ''Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie'';

            b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma''».

G3-septies.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

            la recente decisione della Commissione europea, cui era subordinata l'attuazione della misura, ha stabilito che il regime di aiuto è in linea con le norme dell'UE e che, in considerazione del lasso temporale intercorso tra l'introduzione del credito d'imposta e la decisione medesima, l'agevolazione potrà essere utilizzata fino al 2020 (cfr. punto 25 della decisione C(2018) 1661 final),

        impegna il Governo

            in linea con la decisione della Commissione UE, C(2018) 1661 final, a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di adottare tutti gli opportuni strumenti normativi ai fini della proroga all'anno 2020 dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

G3-septies.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha esteso alle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, e per il triennio 2017-2019, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per il 2016, per il Mezzogiorno;

            il credito d'imposta rappresenta uno strumento agevolativo estremamente virtuoso che potrebbe in prospettiva essere ancora più efficace se venisse consentita la cessione del credito maturato a favore dei fornitori dei beni strumentali oggetto dell'agevolazione, magari demandando all'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere, per le imprese delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di poter cedere il credito d'imposta, a loro riconosciuto per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive, ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

G3-septies.102

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

        premesso che:

            l'articolo 46 del decreto legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

            in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

            tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017;

            al fine di trattenere l'imprenditoria locale e se possibile attrarne di nuova, in un contesto di elevatissima incertezza e difficoltà, specialmente nei comuni con danni gravi, è necessario fornire prospettive di sostegno stabili su di un arco temporale comparabile con quello della ricostruzione facendo una proroga della ZFU,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di estendere, fino al 2024, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data.

G3-septies.103

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017, ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

            in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

            i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2;

            per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107 e la riduzione dì fatturato sempre al 25 per cento;

            è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di abbassare al 10% il limite di riduzione del fatturato per accesso ai benefici della Zona franca urbana Sisma Centro Italia per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori de Comuni degli allegati 1 e 2, nonché 2-bis.

G3-septies.104

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

             l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

             in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

             i limiti per accedere ai benefici della zona franca urbana, sono stabiliti nella riduzione del fatturato pari almeno al 25% nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2;

             per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni dell'allegato 2-bis il periodo di riferimento è invece il 1º febbraio 2017-31 maggio 2107;

             è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

             nel caso specifico dei Comuni degli allegati 1 e 2, molte imprese non sono state ammesse ai benefici della ZFU a causa delle mancata riduzione del fatturato che, ad opera della solidarietà esplosa proprio in virtù della vicinanza temporale dei drammatici eventi sismici con le festività natalizie, non ha registrato invece quel naturale abbattimento avutosi a partire da gennaio 2017,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di prevedere un diverso arco temporale su cui calcolare la riduzione di fatturato per le imprese che hanno sede principale o l'unità locale all'interno dei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, individuandolo tra l'ultimo quadrimestre 2016 o uno degli altri del 2017, viste le distorsioni del mercato esposte in premessa e la diversa temporalità degli effetti economici del sisma.

G3-septies.105

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 46 del decreto legge n. 50 del 2017 ha previsto la Zona franca urbana Sisma Centro Italia;

             in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, quali: esenzione dalle imposte sui redditi dell'importo di 100.000 euro del reddito prodotto nella ZFU; esenzione dall'IRAP, nel limite di 300.000 euro per ogni periodo di imposta; esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica; esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

             è evidente come le agevolazioni previste dalla Zona franca urbana siano un motore propulsivo alla ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi calamitosi in questione;

             in particolare, riguardo le esenzioni per il versamento dei contributi, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 46, l'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana;

             lo stesso non vale però per i soci lavoratori, perché nella legge di bilancio 2018 (205/2017), al comma 746, si prevede che le agevolazioni relative all'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali siano riconosciute ai titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subìto, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015;

             la norma, scritta in questa maniera, solleva molti dubbi interpretativi e di equità: innanzitutto perché non si comprende se, per i soci lavoratori, il datore di lavoro abbia o meno diritto all'esenzione (anche se l'interpretazione prevalente sembra escludere l'esenzione, essendo il testo della bilancio 2018 successivo a quello del decreto-legge n. 50 del 2017) e non si comprende perché sia stato previsto solo per i comuni degli allegati 1 e 2, mentre quelli dell'allegato 2-bis non sembrano rientrare in questa fattispecie;

             in queste zone, non è affatto raro trovare piccole società di capitali o di persone in cui gli stessi soci sono anche dipendenti dell'azienda, sarebbe penalizzante quindi prevedere esclusione dall'esenzione dai versamenti contributi ed assistenziali per i soci lavoratori;

             a maggior ragione, non sembra ragionevole creare delle disparità di trattamento tra i diversi territori dei Comuni che fanno parte della stessa zona franca,

        impegna il Governo

            a valutare la necessità di modificare la norma del comma 746 della legge di bilancio 2018 al fine di dare la possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire dell'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali anche per i soci lavoratori delle società di ogni forma giuridica, in tutti i territori dei Comuni dei tre allegati.

G3-septies.106

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

        premesso che:

            con le OPCM nn. 3753 e 3754 del 2009, e con il decreto-legge n. 39 del 2009, il Governo ha concesso alle imprese ubicate sul territorio de L'Aquila e di altri 56 comuni, colpite dal sisma del 6 aprile 2009, la sospensione e il differimento del versamento di tributi e contributi sino al 30 novembre 2009, termine prorogato, da ultimo, al 16 dicembre 2011 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 agosto 2011);

            la legge n. 183 del 2011, articolo 33, comma 28 (legge di stabilità 2012), ha disposto la ripresa della riscossione dei tributi e contribuiti, ridotti al 40 per cento e in 120 rate;

            recentemente si è appreso l'avvio delle procedure preliminari di esecuzione della Decisione della Commissione europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, con la quale si prescrive che l'Italia recuperi gli aiuti asseritamente incompatibili di cui all'articolo 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011;

            nella Decisione del 14 agosto 2015, la Commissione sostiene che il regime di favore non avrebbe previsto e definito esplicitamente alcun nesso tra l'aiuto messo a disposizione e il danno subito e che i costi ammissibili a regime di vantaggio non sarebbero stati proporzionati al danno subito; sembra che tale posizione non comprenda i danni immateriali derivanti dal blocco di un'intera economia e dal grave fenomeno di spopolamento e quindi non riconosca che l'intento di tali misure non è stato quello di creare un vantaggio economico in favore di un territorio, e quindi potenzialmente lesivo della concorrenza, bensì quello di risarcire il danno subito;

            con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 dicembre 2017 è stato nominato un commissario straordinario per dare esecuzione in termini molto ristretti alla Decisione che ha previsto la presentazione da parte delle imprese dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento; successivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 è stata concessa una proroga di ulteriori 90 giorni per la presentazione di tali dati da parte delle imprese;

            preso atto che, con lettera del 19 aprile 2018, il commissario Vestager in risposta al sindaco della città de L'Aquila espressamente ha affermato: «Per gli aiuti alle imprese non colpite dal terremoto o gli aiuti che hanno compensato i danni in eccesso, è importante sottolineare che il recupero non è richiesto per gli importi minori di supporto pubblico, dato che tale tipo di supporto non comporta una distorsione della concorrenza. Gli aiuti che potrebbero comportare una distorsione della concorrenza potrebbero ciononostante essere coperti da altri regimi di aiuti di Stato approvati o esentati. Su tale base, l'Italia dovrebbe verificare se i beneficiari potenziali sono stati compensati in eccesso o hanno beneficiato di un aiuto pubblico senza aver subito alcun danno. Comprendo che tale processo è attualmente in corso e che le Autorità italiane hanno inviato degli avvisi ai beneficiari potenziali. I servizi della Commissione sono pronti ad assistere il Governo italiano e il Commissario straordinario incaricato del recupero secondo il diritto italiano per agevolare il lavoro,

        impegna il Governo:

            ad attivarsi con la massima urgenza, nell'avvio di nuove interlocuzioni e trattative con le istituzioni europee, e in particolare con la Commissione, al fine di riaprire le negoziazioni in merito alla procedura di infrazione avviata e far applicare in modo coerente la normativa sul caso di specie riguardo la riduzione delle pretese fiscali e previdenziali in seguito all'emergenza sisma in Abruzzo del 2009;

            nelle more dell'interlocuzione con le istituzioni europee, considerata l'imminente scadenza del termine di presentazione delle osservazioni e dei dati da parte delle imprese, a prorogare ulteriormente questo termine attraverso una procedura di urgenza.

G3-septies.107

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            nei territori colpiti dal sisma, la crisi economico-sociale-demografica già esistente prima dei gravissimi fenomeni sismici si è acuita in modo esponenziale in quanto i residenti e gli amministratori locali si trovano a dover affrontare sotto il profilo etico, relazionale, sociale, patrimoniale ed imprenditoriale la catastrofe del sisma che ha interessato e continua ad interessare queste zone. Si ricorda che la sequenza sismica che ha interessato l'Appennino centrale, tra il 24 agosto del 2016 e il 18 gennaio 2017, non è ancora conclusa (rapporto INGV a tre anni dal terremoto) e costituisce la manifestazione più significativa nella storia moderna dell'Europa in termini di rilascio totale di energia, del numero degli eventi sismici (più di 110.000 eventi) e di estensione dell'area colpita, con evidenti riflessi sul tessuto sociale ed economico;

            è evidente che una situazione di tal genere deve essere necessariamente affrontata con misure di natura straordinaria che favoriscano la ripresa economica, anche e soprattutto mediante la realizzazione di nuovi investimenti;

            in questo contesto si inserisce la necessità e l'opportunità di ricorrere alla realizzazione non soltanto di una zona franca, ma anche di una Zona economica speciale sisma (ZESs) che favoriscano lo sviluppo sociale e la rigenerazione urbana, in chiave speciale, eccezionale e urgente. Un modello sperimentale come quello in proposta fornirebbe una risposta innovativa e «prototipale» per eventi sismici che possono colpire vaste aree nella comunità europea,

            oggi la zona del cratere è un'area depressa, ma con forti potenzialità; quindi è opportuno che lo Stato nell'ambito della doverosità propria del superamento degli ostacoli di cui all'art. 3 comma 2 della Carta Costituzionale, si faccia carico di rimuovere quelle barriere che impediscono a questi territori di ripartire immediatamente;

            non solo, ma i dati macroeconomici relativi quantomeno alla regione Marche (quella più colpita dal gravissimo sisma del 2016), anche nel periodo precedente il sisma del 2016, indicano un trend negativo dell'economia della regione. In riferimento al dato della crescita va segnalato che nel 2017 la regione Marche ha registrato il peggior risultato rispetto a tutte le altre regione fatta eccezione che per il Molise;

            la creazione di una ZES può ritenersi giustificata anche perché mutuata da altre esperienze (come quella polacca) che hanno creato zone su basi non esclusivamente economiche ma anche tecnologiche e culturali;

            l'obiettivo è quello di accelerare lo sviluppo economico del territorio soprattutto attraverso l'insediamento di specifici comparti di attività economica, l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche, il miglioramento della competitività e la creazione dei nuovi posti di lavoro. Il livello delle agevolazioni potrebbe essere diversificato tra le varie zone e potrebbe anche essere totale;

            il sistema di agevolazioni fiscali dovrebbe riguardare l'offerta di terreni per gli investimenti nell'area, ben servita a livello di infrastrutture stradali, l'offerta di immobili industriali''commerciali, un mercato del lavoro competitivo con manodopera qualificata ed una burocrazia semplificata. Tutto ciò consentirebbe la creazione di un'area appenninica con forte vocazione allo sviluppo grazie al superamento delle barriere che la conformazione del territorio impone;

            l'area anche in considerazione dei centri di accademia e di cultura presenti potrebbe diventare un centro amministrativo, economico, scientifico e culturale del tutto indipendente dalle regole ordinarie vigenti nel resto del Paese. In considerazione dell'economia esistente, prevalentemente artigianale e di commercio al dettaglio, ad oggi assolutamente impedita nella circolazione di ricchezza a causa del sisma, la zona conoscerebbe un nuovo sviluppo, legato a nuovi centri economici e realtà aziendali: si pensi alla trasformazione alimentare (produzione di prodotti a base di carne, prodotti di frutta e verdura, la produzione di spiriti, la produzione di alimenti surgelati, lavorazione dei cereali), ai servizi informatici, alla produzione nei diversi settori dal tessile al calzaturiero, alla produzione del legno, alla produzione dei materiali da costruzione, alla produzione e scambio di servizi e soprattutto all'implementazione della cultura scolastica ed accademica di eccellenza. Ciò per affermare che il sistema di agevolazioni potrebbe consentire ad investitori anche stranieri la creazione di sedi delocalizzate della propria impresa oltre alla creazione di nuove strutture (ricettive e no di pubblico spettacolo ecc.) che, ruotando intorno al mondo delle università e degli istituti scolastici, siano di supporto per l'avanzamento di poli accademici e scolastici di eccellenza nei servizi (con strutture, mense strutture ludiche e di svago ecc...). Sono punti forti che giustificherebbero investimenti nell'ampio territorio del cratere;

            tra l'altro le zone del cratere sono in ottimo posizionamento geografico, dato che si pongono come punto centrale quindi di contatto e collegamento per tutta l'Italia centrale, risultando ben servite a livello stradale ed aeroportuale;

            la ZES è l'unico strumento in grado di arrestare il declino economico e sociale della vasta area interessata dal sisma del 2016; il declino in atto sta, peraltro, determinando anche lo spopolamento di una delle zone la cui storia e il cui patrimonio artistico, culturale e naturale sarebbero compromessi e non più salvaguardati a seguito del declino demografico. La ZES eviterebbe dunque danni al tessuto culturale, storico e naturale, oltre a quelli di natura economica. Tali benefici sono attesi in misura nettamente superiore alle possibili perdite dell'erario, posto che le entrate fiscali che verrebbero meno con la ZES al momento sono pressoché inesistenti. In altre parole, considerati i benefici e gli oneri marginali che derivano dalla creazione della ZES, il saldo rimane di gran lunga positivo,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di istituire una ZES centro Italia, dove saranno stabilite le modalità di funzionamento e governo della ZESS tra cui anche la misura di esenzione dalle imposte dirette, indirette e tributi locali le condizioni che disciplinano l'accesso per ogni soggetto ai benefici previsti per la ZESS, l'ente deputato al coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo strategici insieme alle regole per la sua composizione e funzionamento e la durata della ZESS.

G3-septies.108

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

            i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;

            i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta;

            per gli esercizi 2019-2020, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

        impegna il Governo:

            ad adottare le iniziative utili per ritenere non applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscali dei contribuenti della zona del cratere.

4.1

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello, Gallone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera a), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole: «sentito il commissario straordinario»;

            b) alla lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: «può aggiornare comunque il piano, sentito il Presidente della regione interessata», con le parole: «deve aggiornare comunque il piano»;

            c) alla lettera b), sostituire le parole: «di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50», con le parole: «di cui all'articolo 36 comma 2 lettera e) del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche con termini ridotti del 50 per cento rispetto alla procedura stabilita».

4.2

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».

4.3

Bernini, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

        «e-bis) sostituire il comma 11, capoverso 3, con il seguente: ''la verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e di altre sostanze pericolose, viene svolta con le metodiche per la caratterizzazione previste dalla norma UNI 10802:2013, per quanto riguarda il campionamento, e dal Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 per quanto riguarda i limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti 11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto e) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi' del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inerte in conglomerati cementizi''».

4.4

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:

        «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        ''11-bis. In deroga ai valori limite fissati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, il valore limite dell'analisi del test di cessione per il parametro solfati è innalzato da 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui la concentrazione di tale parametro superi il limite di 250 mg/l l'utilizzo dell'aggregato riciclato viene limitato al punto c) del punto 7.1.3 dell'Allegato 1, Suballegato 1 NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSÌ del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e all'utilizzo quale quota parte di inette in conglomerati cementizi''».

4.5

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo la lettera e-bis), inserire la seguente:

        «c-ter) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        ''11-bis. In deroga all'allegato 3 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, per il materiale aggregato riciclato, derivante dal trattamento dei rifiuti inerti provenienti dalla cernita dei rifiuti di cui al precedente comma 4 ovvero provenienti dagli interventi di ricostruzione di immobili privati o pubblici, all'analisi del test di cessione l'autorità competente può derogare alle concentrazioni limite di solfati''».

G4.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione di immobili pubblici e privati, nonché di infrastrutture hanno determinato e determineranno a seguito della ricostruzione la produzione di un grande quantitativo di macerie la cui rimozione ha già richiesto appositi provvedimenti normativi. Tali macerie dopo i primi trattamenti previsti dagli specifici decreti legge, sono classificate come rifiuti inerti con il codice EER 17 01 07 e come tali smaltiti in apposite discariche per inerti ovvero assoggettati a trattamenti che ne determinano il recupero. In questo caso si sarebbe in presenza di un potenziale nuovo riutilizzo in altre opere edili secondo i principi dell'economia circolare;

            le regole attualmente in vigore ed in particolare i limiti di inquinamento previsti per l'utilizzo del materiale ai sensi del DM 5 febbraio 1998, di fatto portano all'esclusione di una quota di oltre il 70% di questi inerti di recupero (cosiddetti aggregati riciclati) che potrebbero essere nuovamente impiegati in edilizia soprattutto in opere e prodotti che non comportano il diretto contatto con l'ambiente. Infatti i valori limite assegnati dal DM 5 febbraio 1998 in particolare per la presenza di solfati negli aggregati riciclati (un solo valore su un totale di 21) portano, visto il loro frequente superamento, all'esclusione di questi materiali da un nuovo ciclo produttivo destinandoli solo alle discariche e cioè in una direzione opposta alle indicazioni EU;

            il problema è noto da qualche anno e questo anche per effetto del DM 15 febbraio 1998, ormai ultraventennale rispetto all'evoluzione dei cicli produttivi e poteva essere già risolto attraverso l'emanazione dello specifico decreto previsto dall'art. 184 quater D.lgs. 152/06 con il quale il rifiuto cessa di essere tale a determinate condizioni (cosiddetto decreto End of Waste),

        impegna il Governo:

            a prevedere iniziative al fine di definire la gestione e riutilizzo delle macerie conseguenti al sisma 2016 nella logica dell'End of Waste e dell'economia circolare, rimettendo nel circolo produttivo materiale attraverso opportuni interventi regolamentari.

G4.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

            la lettera a) integra la disciplina in questione mediante l'inserimento (all'art. 28) di un nuovo comma 3-bis che reca disposizioni finalizzate all'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione;

            La norma in esame precisa che l'aggiornamento in questione deve essere effettuato dalle Regioni, sentito il Commissario straordinario e avvenire fermo restando il limite delle risorse dallo stesso indicate ai sensi del comma 13;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            ad assumere ogni utile iniziativa al fine di affrontare in modo più adeguato le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, definendo provvedimenti strutturali che evitino di continuare ad affrontare gli eventi con decreti emergenziali utili solo per interventi tampone, nella previsione dell'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, affinchè non venga privilegiata la possibilità di individuazione di altri siti di stoccaggio temporaneo.

G4.201

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            l'articolo 4 modifica e integra le disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici recate dall'art. 28 del D.L. 189/2016, al fine di prevedere l'aggiornamento dei piani regionali per la gestione delle macerie, velocizzare le procedure per la medesima gestione, nonché disciplinare i metodi per verificare la presenza di amianto e altre sostanze pericolose nelle macerie;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti, di approvare Linee guida, sentite le Regioni, per operare una stima e una corretta gestione delle macerie pubbliche e private finalizzata al recupero degli inerti.

4-bis.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nei limiti consentiti dalla vigente normativa» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1656 codice civile, esclusivamente ad imprese locali già costituite alla data del 1º ottobre 2019».

4-bis.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare».

4-bis.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono», inserire le seguenti: «avere sede legale ed operativa nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e devono».

4-bis.4

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, capoverso 6, sopprimere l'ultimo periodo.

4-bis.5

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La lettera e-bis, del comma 1, si applica anche alle macerie derivanti alla demolizione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

5.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere in fine il seguente periodo: ''La predetta misura è estesa anche ai territori dei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17''».

5.2

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E''».

5.3

Cangini, Toffanin, Floris, Pagano, De Siano

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», aggiungere il seguente periodo: «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche ai professionisti da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese, e comunque non si applicano i limiti di età previsti dal medesimo comma 2».

5.4

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «commi 16 e 17», aggiungere il seguente periodo: «Per i suddetti territori, le misure di cui al comma 2 sono estese anche al settore commerciale».

5.5

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «con esito ''E''» inserire le seguenti: «e, comunque, per i comuni che abbiano adottato le perimetrazioni o che abbiano i requisiti per adottarle».

5.6

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella misura di cui al presente comma sono inclusi anche i professionisti e gli operatori del commercio».

5.7

Bruzzone, Briziarelli, Arrigoni, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, includendo nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese».

5.8

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle parole: ''dell'artigianato e dell'industria'' sono premesse le seguenti: ''dell'agricoltura,''».

G5.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            si propone di estendere la misura «Resto al Sud» anche ai professionisti aventi sede nei territori ivi disciplinati, allo scopo di consentire anche ad essi di godere di misure di agevolazione;

            tale estensione risulta dal fatto che i liberi professionisti devono essere equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi, i quali sono considerati esercenti di attività economica a prescindere dalla forma giuridica pertanto possono accedere alle risorse disponibili;

        impegna il Governo:

            a includere nella misura anche i professionisti, da considerarsi equiparati alle piccole e medie imprese.

6.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite con le seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».

6.2

Quagliariello

Precluso

L'articolo è sostituito dal seguente:

        «Art. 6. - (Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma) - 1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite con le seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».

6.3

Cangini, Aimi

Precluso

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

        «1. All'articolo 23, comma 1-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole da: ''con popolazione'' a ''allegato 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''inclusi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis''».

6.4

Briziarelli, Pazzaglini, Arrigoni, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «colpiti dal sisma» con le seguenti: «con popolazione superiore a 30.000 abitanti» e sostituire le parole: «allegati 1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».

G6.100

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito ampie zone del Centro Italia, risentono l'esigenza di superare le criticità relative alle aree che ospitano le Strutture Abitative di Emergenza utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

            infatti, in tali casi, alla cessazione del contratto si estinguerebbe il diritto di superficie, che allo stato legittima l'installazione delle stesse, il cui venir meno determinerebbe gli effetti di cui agli articoli 934 e 954 del codice civile con l'estensione alla costruzione del diritto sussistente sul suolo;

            occorre pertanto un'apposita norma che si prefigge lo scopo di procedere all'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle aree interessate, mediante esproprio per pubblica utilità,

        impegna il Governo:

            ai fini dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 e di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, a valutare la possibilità, nell'ambito di un prossimo provvedimento, anche legislativo, di prevedere l'esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell'8 giugno 2001, delle aree sulle quali insistono le Strutture Abitative di Emergenza di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà;

            a tal fine, a valutare la possibilità di promuovere accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni interessati, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile diretti a disciplinare, altresì, le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

G6.101

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza post sisma;

            si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

            l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza post sisma.

6.0.1

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Programma di sviluppo delle aree colpite dal sisma e previsione di forme di detassazione)

        1. Per le annualità 2020 e 2021, nel limite di 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la realizzazione di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

            a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produrti va;

            b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

            c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

            d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

            e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese.

        2. Per le annualità successive, il programma di sviluppo di cui al comma 1 è finanziato mediante la destinazione di una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa disposte dal Commissario straordinario a carico dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

        3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto dalla Struttura commissariale mediante adozione di apposita ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il programma di sviluppo individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

        4. Le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, di qualsiasi dimensione che, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 hanno avviato una nuova iniziativa economica in data successiva al 31 dicembre 2017, ovvero che si impegnano ad avviarla entro il 31 dicembre 2020, nel rispetto della circolare 4 agosto 2017, n. 99473 che indica le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 possono beneficiare di tutte le agevolazioni previste per la ZFU, articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

        5. È facoltà dei Comuni rientranti nell'area cratere 2016, poter esercitare forme speciali e temporanee di detassazione IUC (IMU-TARI-TASI) per tutti i nuovi insediamenti che avviano iniziative economiche in data successiva al 31 dicembre 2.2019, per l'annualità di imposta 2020».

7.1

Cangini, Floris, Toffanin, Gallone

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Fermo quanto sopra, in ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cd. SAL zero. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo SO-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.

        1-ter. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

        ''6-bis. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».

7.3

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Si autorizzano le casse di previdenza delle professioni tecniche a rilasciare DURC regolari a fronte di una idonea garanzia prestata dagli iscritti mediante deposito di contratti aventi ad oggetto o comunque relativi alla riparazione o ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma. Secondo gli stati di avanzamento, qualora i1 professionista non abbia onorato il debito o le rateizzazioni accordate, a fronte della richiesta di attestazione della regolarità contributiva, la cassa di previdenza richiede agli USR di attivare il potere sostitutivo in suo favore. Gli USR possono trasferire alla Cassa richiedente fino al 50 per cento dell'onorario spettante a sanatoria della posizione contributiva e fino alla concorrenza delle somme dovute'';

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, pari a quelle determinata attraverso l'applicazione Decreto Ministero Giustizia 20/07/2012 n. 140 per gli interventi privati e il decreto ministeriale 17 giugno 2016 relativo alle opere pubbliche. Sono considerate opere pubbliche, oltre a quelle definite dalla vigente normativa, tutte quelle attuate attraverso il precedente articolo 14''».

7.4

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo''.

            b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

        ''7.1. Al fine di coadiuvare le attività di Progettazione e Direzione Lavori, il Professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 - n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali''».

7.5

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        ''1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati.

        1-ter. Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione''.

        1-ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: ''incrementabile fino al 12,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementabile fino al 14,5''.

        1-quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: ''il contributo massimo è pari al 7,5'', sono sostituite dalle seguenti: ''il contributo massimo è pari al 9,5 per cento''.

        1-quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l 'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

        «1-bis All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

            a) 1-bis Per gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 8 è istituito presso gli Uffici speciali per la ricostruzione un apposito elenco costituito da professionisti che, iscritti all'elenco di cui al comma 1, abbiano dato la propria disponibilità a svolgere l'incarico di collaudatore tecnico amministrativo. Il Collaudatore tecnico amministrativo verifica, a mezzo di asseverazione, in sede di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, la documentazione allegata alla richiesta di contributo, con particolare riferimento a quella di rilevanza contabile, e riscontra l'esecuzione delle opere in conformità alle indicazioni progettuali autorizzate e alle previsioni della normativa vigente, al fine della richiesta di erogazione della percentuale del contributo concesso. A consuntivo dei lavori, il collaudatore tecnico amministrativo assevera la regolarità della documentazione richiesta dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 al fine della richiesta di saldo del contributo dando, altresì, riscontro dell'esecuzione di tutte le opere autorizzate e delle eventuali variazioni economiche intervenute entro i limiti previsti dalla normativa. Il collaudatore tecnico amministrativo assevera, inoltre, gli importi da liquidare ai soggetti interessati;

            b) 1-ter Il conferimento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo è effettuato dal richiedente il contributo, a seguito di estrazione a campione da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione dall'elenco di cui al comma 1 bis del nominativo del professionista e previa acquisizione di apposita autocertificazione con la quale lo stesso dichiara l'assenza di cause di incompatibilità di cui al comma 4 con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, o con chi riveste cariche societarie nelle stesse imprese e con i professionisti a qualunque titolo incaricati dello svolgimento di attività inerenti alla richiesta di contributo, nonché con l'eventuale amministratore di condominio o presidente di consorzio. Qualora il soggetto estratto incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, si procede ad una nuova estrazione a campione.

        1-ter. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, primo periodo le parole: ''incrementabile fino al 12,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''incrementabile fino al 14,5''.

        1-quater. All'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 5, secondo periodo le parole: ''il contributo massimo è pari al 7,5'' sono sostituite dalle seguenti: ''il contributo massimo è pari al 9,5 per cento''.

        1-quinquies. Ai tecnici incaricati della redazione dei progetti di riparazione del danno o ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici, l'USR riconosce, verificata la completezza della documentazione necessaria all'istruttoria del progetto, una anticipazione del compenso pari al 50 per cento della parcella calcolata ai sensi delle Ordinanze del Commissario Straordinario alla Ricostruzione n. 4 e 8 del 2017».

7.6

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:

        ''5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20 per cento''».

7.7

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 189 del 2016, il comma 5 è così sostituito:

        ''5. Il contributo massimo a carico del commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere sia per la ricostruzione privata che pubblica è calcolato al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali sulla base del decreto ministeriale 17 giugno 2016. Al contributo massimo dovrà essere applicato uno sconto pari al 40 per cento''».

7.8

Gallone, Papatheu, Berutti, Alfredo Messina, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

        ''7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale. Non sono previsti limiti per incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo''».

7.10

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso le prestazioni e indagini dei professionisti afferenti alla fase di progettazione sono integralmente saldate all'atto dell'emissione del cosiddetto ''SAL zero''. All'emissione del decreto di concessione del contributo le somme anticipate vengono trasferite al fondo di contabilità speciale in dotazione al Commissario Straordinario».

7.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

        1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''2017'' e: ''2018'' sono sostituite, rispettivamente, da: ''2018'' e: ''2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».

7.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

        ''5-bis. In deroga alle disposizioni di cui alla parte terza del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, sia pubblici che privati, avvenga sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti''».

7.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle ù dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.

        2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 aggiungere il seguente comma 7:

        ''Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».

7.0.5

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        ''4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020''.

        2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

        ''6-quater. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza''».

7.0.4

Cangini, Pichetto Fratin, Ferro, Fantetti, Saccone, Dal Mas

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        ''1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).'';

            b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        ''2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente.'';

            c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        ''3-bis. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.

        3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1º settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria''».

7.0.6

Verducci

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 7-bis la parola: ''pubblici'' è soppressa;

            b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Per garantire la piena funzionalità degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, le risorse finanziarie non spese, di cui al quarto e sesto periodo del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, possono essere utilizzate per la finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Le risorse non spese per le singole annualità possono essere utilizzate negli anni successivi''.

        2. Dopo il comma 1-ter, dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

        ''1-quater. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicabili anche nelle ipotesi per le quali i comuni di cui agli allegati 1 e 2, in relazione ai mutati fabbisogni connessi a all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente norma, procedono, con risorse finanziarie proprie, ad assunzioni a tempo indeterminato, anche utilizzando graduatorie esistenti relative al personale in possesso delle professionalità declinate dal medesimo comma 1''».

8.1

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

            «a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

        ''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».

8.2

Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:

        «a-ter) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

        ''2-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito è ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749''».

8.3

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        «1-quater. Al comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: ''per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 31 dicembre 2022''».

8.4

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        «1-quater. All'articolo 48, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data del 31 dicembre 2022'';

            b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''la sospensione di cui al presente comma, è estesa alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013''».

8.5

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Gli adempimenti e i pagamenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati da coloro che non li hanno effettuati in forza della sospensione prevista dalle norme citate a decorrere dal 15 dicembre 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti. Coloro che hanno già eseguito i pagamenti e gli adempimenti previsti dall'articolo 48, commi 11 e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, hanno diritto: (a) per quanto riguarda il pagamento dei tributi di cui all'articolo 48, comma 11, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una somma a titolo di credito di imposta da utilizzare in via proporzionale in 36 mesi e pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, comma 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta una detrazione dagli importi da versare a questi stessi titoli per i prossimi 36 mesi per somma pari al 60 per cento delle somme di cui all'articolo 48, commi 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 già versate. Il maggior versamento effettuato è rimborsato, anche attraverso rateizzazione in due anni, nel limite di 5 milioni annui, per gli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma. All'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

8.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 luglio 2020».

        Conseguentemente, al comma 4, alinea, sostituire le parole: «13, 95 milioni« con le seguenti: «14, 95 milioni» e aggiungere, in fine, la seguente lettera:

            «b-bis. Quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.7

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 aprile 2020».

8.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «15 gennaio 2020» con le seguenti: «15 aprile 2020».

8.9

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nelle misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

        All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.11

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai soggetti che, pur avendo diritto al rinvio, non ne hanno fatto richiesta, si applica la riduzione degli importi dovuti nella misura di cui al presente comma. Il maggior versamento effettuato è rimborsato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.12

Cangini, Sciascia, Perosino

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

        «2-ter. Per coloro i quali avendo diritto al rinvio degli adempimenti e ai pagamenti delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ma che non ne hanno avanzato richiesta, sulle stesse somme rinviabili si applica la riduzione al 40 per cento degli importi dovuti. Il maggior versamento effettuato verrà rimborsato attraverso l'istituto dello sgravio fiscale, risarcibile in 5 annualità nei prossimi 5 anni a partire dal 2019, per coloro saranno capienti, attraverso la riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

        2-quater. Per coloro che hanno cessato l'attività o per incapienza dei rimborsi ai sensi del comma precedente il rimborso avverrà attraverso 5 rate uguali saranno rimborsati direttamente dagli Enti preposti, sempre in 5 rate costanti, per l'importo pari al 60 per cento di quanto versato nel periodo di sospensione, a partire dall'annualità 2020».

8.13

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: ''1º gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».

8.14

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        «3. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 201 7, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo le parole: ''1º gennaio 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».

8.15

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''La sospensione si applica a tutti i punti di prelievo presenti nei comuni interessati indipendentemente dalla data di attivazione, anche successivamente all'evento sismico''».

8.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4.1 La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili».

8.17

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        «4.1 All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''.

        4.2 Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4.1, pari a 100 milioni per gli anni dal 2021 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

8.19

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

        «4-ter. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''».

8.20

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

        «4-ter. All'articolo 46, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';

            b) al comma 4, le parole: ''i tre'', sono sostituite dalle seguenti: ''gli otto'' e le parole: ''e il 2020'', sono sostituite dalle seguenti: ''e fino al 2025'';

            c) al comma 6, le parole: ''dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari'', sono sostituite dalle seguenti: ''dal 2019 al 2025, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e dai professionisti beneficiari incrementate di 100 milioni di euro''».

        All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 100 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

8.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

        «4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

8.21

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:

        «4-ter. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma».

        All'onere di cui al comma precedente, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

G8.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

            il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali,

            ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.101

Briziarelli

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

        premesso che:

            le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Effetto su fabbisogno: 2 milioni;

            il comma 986 esclude, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare, gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali.

            Ai nuclei familiari nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per 12 mensilità,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di escludere dal patrimonio immobiliare nel calcolo dell'ISEE i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetti di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili rientranti nell'ISEE 2019.

G8.102

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            i recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centro settentrionale ed il conseguente danneggiamento o la distruzione totale di immobili privati e abitazioni di moltissime famiglie che si sono ritrovate improvvisamente in grande difficoltà a dover affrontare una situazione emergenziale drammatica;

            la maggior parte delle famiglie che risiedevano nel cratere sismico ancora oggi si trovano in una situazione grave data dall'assenza del lavoro nelle zone colpite dal terremoto,

        impegna il Governo:

            a valutare la necessità di riconoscere un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità a tutti i nuclei familiari residenti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

8.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

        1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';

            b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 12 anni successivi; al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024'';

            c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:

        ''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';

            d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2024, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese e professionisti beneficiarie.''».

8.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 750 è aggiunto il seguente:

        ''750-bis. Fatto salvo il manifesto interesse da parte dell'amministrazione comunale al trasferimento, anche in parte, della proprietà delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, in applicazione del comma 750, da destinare ad utilizzazioni di pubblico interesse, nelle aree e beni tutelati ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario straordinario, al cessare dello stato di emergenza e il completamento delle attività di ricostruzione post terremoto dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, provvede, con oneri a carico del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tutte e Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, comprese le relative opere di urbanizzazione, realizzate su terreni occupati a titolo temporaneo, allo scopo della riduzione in pristino dello stato delle aree e dei beni tutelati e la restituzione ai proprietari delle aree nello stato in cui versavano al momento dell'occupazione, nel rispetto delle apposite ordinanze a suo tempo emanate dai comuni.''».

8.0.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Istituzione di una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia)

        1. Al fine di favorire lo sviluppo economico ed industriale delle aree del centro Italia, colpite dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e la creazione di condizioni favorevoli all'attrazione di nuovi investimenti, nonché l'insediamento di nuove imprese nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, è istituita una zona economica speciale nelle aree ricomprese nel cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), cui si applica la disciplina contenuta nel decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

        2. Ai fini dell'istituzione e dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano di sviluppo strategico nelle aree della zona economica speciale di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12».

8.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Crediti prededucibili nelle procedure emergenziali)

        1. Sono da considerare crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 26, e successive modifiche ed integrazioni (Legge Fallimentare), i crediti dei fornitori e dei subappaltatori di appaltatori, assoggettati a procedure concorsuali, già esecutori di lavori di ricostruzione, ristrutturazione e ripristino degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo ed infrastrutturale, nonché del patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici:

            a) della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

            b) delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

            c) delle regioni dell'Italia centrale, di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        2. I crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori di cui al comma 1, vanno soddisfatti con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici, come quelli di cui alle lettere a), b), c) del comma 1, da incassare e/o già effettivamente incassate dagli organi della procedura concorsuale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto, con effetto anche per i crediti di cui al comma 1, già insinuati nel passivo fallimentare prima della sua entrata in vigore, per i quali sia pendente procedimento di opposizione, impugnazione o revoca ex artt. 98 e 99 L.F. o ricorso per cassazione ex art. 99, comma 12 L.F».

8.0.5

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

        1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a Comuni inseriti negli allegati 1, 2, 2-bis del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decretolegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di seguito elencate, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La rinegoziazione avrà effetto dall'annualità in cui riprende il pagamento delle rate sospese dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti dagli eventi sismici verificatesi a decorrere dal 2016. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1º gennaio 2020, presentino le seguenti caratteristiche:

            a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

            b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

            c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

            d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

            e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

            f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari».

8.0.6

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di informazione)

        1. I Commissari straordinari in carica, nominati per lo stato di emergenza o per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici sul territorio nazionale, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi, alle Commissioni parlamentari competenti in merito allo stato di attuazione degli interventi di propria competenza, alle risorse utilizzate, alle risorse disponibili nelle contabilità speciali a loro intestate, agli interventi ancora da realizzare e alla relativa stima ipotizzabile delle risorse ancora indispensabili ai fini del ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità naturali.».

8.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 8-bis.

(Modifiche all'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Le risorse non spese nel singolo anno possono essere utilizzate negli anni successivi''».

8.0.8

Cangini, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189 del 2016)

        1. All'articolo 50-bis sono aggiunte le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata alla permanenza dello stato di emergenza'';

            b) al comma 3-bis il periodo: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, per una durata non superiore al 31 dicembre 2019'', è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati per una durata non superiore al 31 dicembre 2020''».

        Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «4-bis. Alla copertura dei maggiori oneri derivante dal comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 50-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 2, dell'articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

            a) al primo periodo, dopo le parole: ''dall'elenco speciale dei professionisti'', aggiungere le parole: ''relativamente al territorio dell'Ente di appartenenza e, per i Comuni, anche per i territori dei Comuni confinanti'';

            b) aggiungere in fine il seguente periodo: ''Sono fatti salvi gli incarichi assunti all'entrata in vigore della presente disposizione''.

        2. Dopo il comma 2 dell'articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, aggiungere il seguente:

        ''2-bis. I contratti a tempo determinato di cui al presente articolo, possono essere prorogati anche oltre 36 mesi in deroga alle vigenti normative in materia''».

8.0.10

Floris, Toffanin, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

        ''5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

        5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

        5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.''».

8.0.11

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 50-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-ter.

(Stabilizzazione personale nei comuni completamente distrutti)

        1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere di cui all'articolo 50-bis, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa sul personale nonché alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono stabilizzati presso le Regioni di appartenenza e dislocati nei medesimi Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis.''».

8.0.12

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016)

        1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

        1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3''.».

8.0.14

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

        1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi e comunque nel limite delle risorse disponibili ai sensi del successivo comma 2. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3. A tal fine la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario è incrementata di 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

        2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 8,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''.».

8.0.17

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Introduzione dell'articolo 50-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei comuni completamente distrutti)

        1. Nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', tenuto conto delle oggettive ed eccezionali circostanze determinate dagli eventi sismici, al fine di dare continuità alle attività in essere per le esigenze strettamente legate alla ricostruzione, i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali vigente, sono prorogati, alla scadenza, per ulteriori 36 mesi. Con uno o più separati decreti ministeriali potrà essere stabilita l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai fini della formazione delle graduatorie per l'assunzione di personale presso la P.A., per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 50-bis che completano il rispettivo periodo di attività presso il medesimo Ente. Alle risorse necessarie si provvede ai sensi dell'art. 4 comma 3''.».

8.0.13

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 501-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è inserito il seguente:

        ''3-octies. I comuni possono procedere alla copertura della propria pianta organica, mediante la puntuale e piena sostituzione del personale dipendente che abbia maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'Ufficio o per il quale siano state avviate le procedure di mobilità''.».

8.0.15

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo'' sono inserite le seguenti: ''e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nel presente decreto per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis''.

        2. All'onere derivante dalla presente disposizione valutata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.16

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'' sono sostituite con le seguenti: ''fino a 600 unità'' e le parole: ''e 8,300 milioni per l'anno 2020'' sono sostituite con le seguenti: ''e 24,900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021''.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, nel limite di 16,600 milioni di euro per l'annualità 2020 e di 24,900 milioni per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.18

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica''.

        2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario».

8.0.19

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sospensione di termini in materia di giustizia)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Considerata la perdurante situazione di difficoltà economico-sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e l'assenza di edifici pubblici idonei ad ospitare gli uffici da accorpare, è sospesa l'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti previste dagli articoli 1 e 2, ad eccezione di quelle riguardanti le sezioni distaccate. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, e delle relative procure della Repubblica''.

        2. La modifica di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri o diminuzioni di entrate per l'Erario.».

8.0.20

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure di accelerazione della ricostruzione: introduzione della procedura Sisma Bonus Potenziato. Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico nelle aree colpite dal Sisma centro Italia del 2016 e 2017)

        1. Per favorire procedure semplificate ed accelerative della ricostruzione i soggetti di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e in deroga a quanto già previsto dagli Artt. 6, 7, 8 e a tutte le norme incompatibili cori tale ulteriore modalità di ristoro del danno subito da soggetti privati, sia per immobili destinati ad abitazione principale o secondaria che per quanto riguarda le attività produttive o edifici destinati ad attività produttive non utilizzati al momento del sisma viene introdotta una ulteriore modalità di riparazione e ricostruzione dei beni immobili danneggiati dal Sisma Centro Italia 2016 attraverso l'introduzione del SISMA BONUS POTENZIATO attraverso le seguenti norme:

        2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, è inserito il seguente:

        ''1-nonies. Per garantire la massima celerità nella ricostruzione di edifici residenziali e produttivi nelle aree colpite dal sisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis nonché nei Comuni al di fuori di tale perimetrazione ma danneggiati dagli stessi eventi sismici ed per i quali siano state redatte schede AEDES con esito 'B', 'C' o 'E' al fine del rientro delle famiglie sfollate e delle attività produttive interrotte, nonché garantire ai fabbricati (residenziali e produttivi) l'adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto ai contributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13 del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i.puo' optare, per l'utilizzo dello strumento del Sisma Bonus per la riparazione o ricostruzione in luogo dell'utilizzo dei contributi di cui sopra.

        Solo per gli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 definito dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. il sisma bonus viene potenziato e delimitato agli importi di cui sotto:

            a) Importo massimo ammissibile di lavori su cui calcolare il beneficio fiscale esteso ad euro. 400.000;

            b) Detrazioni fiscali per interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma Centro Italia 2016 così suddiviso:

                I. Sino al 100% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi e legittimamente sostenuti, che prevedano interventi edilizi di adeguamento sismico dei fabbricati interessati, alle norme attualmente in vigore in materia di realizzazione di costruzione edifici in zone sismiche 1, 2 e 3;

                II. Sino al 95% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a due classi di rischio inferiori;

                III. Sino al 90% degli importi ammissibili a contributo così come deliberati dagli USR per interventi, legittimamente sostenuti, che prevedano la riduzione del rischio sismico dell'edificio a una sola classe di rischio inferiori.

        Qualora il Bonus venisse ceduto a terzi, tra le varie voci di costo ammissibili a detrazione, i beneficiari potranno conteggiare anche i costi sostenuti per l'attualizzazione del contributo (relativo al costo per gli interessi in quanto il Bonus viene rimborsato in 5 quote annuali costanti) valutato nel massimo del 10% degli interventi di riparazione, ricostruzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici residenziali e produttivi danneggiati dal sisma e comunque come rendicontato dai cessionari del Bonus.

        Analogamente a quanto previsto dall'Art.10 della legge n. 34 del 2019 il beneficiario, contribuente IRPEF, danneggiato dagli eventi sismici del 2016 potrà optare, qualora il suo contributo Irpef non si dimostri capiente ad assorbire gli sgravi fiscali previsti dalla legge n. 90 del 2013, per un contributo di pari ammontare con sconto in fattura o prestito dell'Istituto di Credito prescelto (come definito nell'importo dall'attribuzione da parte dell'USR o dei Comuni delegati ai sensi del decreto-legge n. 32 del 2019 del relativo livello Operativo), sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, o dall'Istituto di Credito prescelto dal richiedente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, o all'Istituto di Credito da Lui prescelto con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi''.

        3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore o con l'Istituto di credito.

        4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16 -bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o ai propri Istituti di Credito. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi o al proprio Istituto di Credito con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi».

8.0.21

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione)

        1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole ''a decorrere dal 1º gennaio 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2021''.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimato in 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.22

Cangini, Sciascia, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

        1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito ''E'' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico».

8.0.23

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale assunto a tempo determinato)

        1. Al personale assunto a tempo determinato anche con contratti di collaborazione, per esigenze di ricostruzione pubblica e privata connessa agli eventi sismici iniziati a far data dal 24 agosto 2016, non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, relativamente alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato».

8.0.24

Toffanin, Floris, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Personale in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario)

        1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di ricostruzione, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio presso la Struttura del Commissario straordinario, già collocato in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 50 comma 3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in deroga alla normativa di settore è prorogato fino al 31 dicembre 2021.

        1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, si provvede mediante riduzione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sul Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2020 e 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

8.0.25

Cangini, Sciascia, Perosino

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: ''Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-bis 11, 13 e 16, 50, 50-bis, 51, comma 4, dal comma 1 del presente articolo'' sono inserite le seguenti: ''e dagli obblighi finanziari derivanti dalle variazioni e proroghe inserite nella presente legge per la compensazione dei minori gettiti fiscali e tributari dei Comuni elencati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016''».

8.0.26

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

        1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021''.

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';

            c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali''.

            d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';

            e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024''.

            f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';

            g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84'';

        2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale al comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''.

        3. Al fine di consentire uno sviluppo delle attività portuali in linea con le disposizioni unionali in materia di libertà di stabilimento, al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: ''non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale'' sono soppresse».

8.0.27

Biasotti, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

        1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021''.

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';

            c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali'';

            d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';

            e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024''.

            f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';

            g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84''».

8.0.28

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Battistoni, Lonardo, Cangini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''».

8.0.29

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Cangini, Ferro, Gasparri, Fantetti, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. All'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il comma 44 è sostituito con il seguente:

        ''44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse all'attività di ricostruzione. Alle conseguenti attività e alle relative spese si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente''.».

8.0.30

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Proroga esenzione IMU su immobili inagibili nelle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici)

        1. All'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2018, n, 145, le parole: ''31 dicembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2020''.

        Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.31

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Battistoni, Gasparri

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga sospensione mutui degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Il comma 1006 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con i seguenti:

        ''1006. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020, comprese quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        1006-bis. Gli oneri di cui al comma 1006, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        1006-ter. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1006 e 1006-bis quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».

8.0.32

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Cangini, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Battistoni, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili)

        1. Il comma 987, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito con il seguente:

        ''987. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122''.».

8.0.33

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Cangini, Gasparri, Battistoni, Quagliariello, Fazzone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ''31 dicembre 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2021''».

9.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, le imprese ubicate nel cratere sono escluse dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

9.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

        All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        ''5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, e nell'area del cratere sismico costituita dai comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016''».

9.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni per famiglia)

        1. Ai nuclei familiari residenti nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di cui agli allegati I, 2 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, per un importo di 250 euro per dodici mensilità».

9.0.3

Bagnai, Arrigoni, Bruzzone, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9.1.

        1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 31 dicembre 2021''».

9.0.4

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

(Bonus sisma)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

        ''1-novies. A decorrere dal lo gennaio 2020, per gli interventi di adozione di misure antisismiche che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore, effettuati su immobili appartenenti alla categoria catastale D2 e localizzati nei comuni delle regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la spesa massima ammissibile è elevata da 96.000 euro a 200.000 euro''.

        2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

        1. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato, in deroga ai vincoli di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2018-2019, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità dei Comuni di cui al comma precedente, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare».

9.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9.1.

        1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria».

9.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9.1.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lettera a)''.».

9.0.8

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lettera a)''.».

9-bis.1.

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «agli skilift» inserire le seguenti: «e alle seggiovie».

9-bis.0.1.

Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

        1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legge 32 del 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto legge 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016.».

9-bis.0.2.

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenza estesa ai Comuni del cratere)

        1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applica anche ai Comuni non Capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-bis.0.3

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Assunzione di personale presso gli Uffici Territoriali del Governo)

        1. Il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità di personale contrattualizzato non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'area III, fascia F/1 e all'area seconda, fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvolte negli interventi per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nei Comuni di cui agli allegati n.1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 e successive modificazioni e integrazioni.

        2. Il Ministero dell'Interno determina con proprio provvedimento i profili professionali e il numero delle unità di personale, nel limite massimo di 50 unità, da assegnare a ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo per le esigenze di cui al precedente comma.

        3. Le assunzioni sono effettuate con ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, indetti dalle Amministrazioni pubbliche.

        4. Agli oneri conseguenti alle iniziative assunzionali di cui ai precedenti commi, pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando, quando a 704,5 euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quando a 2.000.000 euro per l'anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

        5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9-bis.0.4

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

        1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.

        2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

        3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

        4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.5

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

        1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, sostituire le parole: ''Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro'', con le parole: ''Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro''.

        2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.6

Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti, Cangini

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

        1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati;

            b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''3-quater. Per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito d'imposta ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito, o a banche o a intermediari finanziari''.

        2. Il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è soppresso.

        3. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 150 milioni per il 2020, e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n.145».

9-bis.0.7

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Berutti

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati)

        1. All'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        ''1-quater. Nei comuni indicati negli Allegati del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei casi di intervento di demolizione e ricostruzione, finanziate con fondi pubblici o privati, totale o parziale, è consentita la ricostruzione anche in deroga alle distanze stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, rispettando la volumetria esistente o/e utilizzando il piano casa, previa autorizzazione del Comune il quale è tenuto alla verifica della situazione che sia uguale o migliorativa e modificare il PRG in base alle scelte fatte anche, dove si ritiene opportuno l'adozione di un piano particolareggiato. Le varie casistiche sono rimandate ad ordinanza del commissario straordinario''».

9-bis.0.8

Cangini, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 6, comma 1, dopo la lettera e-quinquies, aggiungere la seguente:

            ''e-sexies. Le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali nel corso dello stato di emergenza deliberato a seguito di eventi naturali''».

9-bis.0.9

Cangini, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche al decreto legislativo n. 42 del 2004 in materia di procedure edilizie semplificate)

        1. All'articolo 23 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        ''1-bis. In caso di stato di emergenza, formalmente deliberato, le opere pubbliche o realizzate da privati per finalità aggregative culturali o sociali, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo''».

9-bis.0.10

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Misure in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

        2. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.

        3. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite: dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        4. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';

        5. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

        6. Il comma 762, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

        7. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1º e 3º, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

        8. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

        9. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'articolo 1 comma 726 della legge n. 205 del 2017 ed all'articolo 1 comma 987 legge n. 145 del 2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

        10. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        11. Agli oneri derivanti dal comma 4 nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, a quelli derivanti dal comma 6 pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021, agli oneri derivanti dal comma 7, nonché a quelli derivanti dal comma 8 quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna annualità di riferimento, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

        12. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti: parole: ''e) e d),''.

        13. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', c) e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,'';

        14. Al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa.

        15. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al presente articolo, si provvede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, nel limite annuale di 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».

9-bis.0.11

Moles, Giro, Cangini, Modena, Alderisi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-bis.0.12

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.13

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche al decreto-legge n. 74 del 2012 in materia di credito di imposta)

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.

        2. Al comma 1 dell'art. 3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti parole: '', c) e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,''».

9-bis.0.14

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.

        2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.15

Bernini, Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012)

        1. All'art. 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 convertito dalla legge 134 del 2012, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

        ''9-bis. A decorrere dal 02 marzo 2020, il personale di cui al comma 6, del presente articolo, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.''»

9-bis.0.16

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Disposizioni in materia di sismabonus)

        1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: ''Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento''.

        2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.17

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Disposizioni in materia di sisma bonus)

        1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica».

9-bis.0.18

Cangini, Modena, Pagano, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'art. 11, comma 13, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78)

        1. Al comma 13 dell'art. 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine le seguenti parole: ''e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a)''».

9-bis.0.21

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Disposizioni in materia di sismabonus)

        1.All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        ''9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445''.

        2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

9-bis.0.19

Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Romani, Barachini, Galliani, Craxi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

        1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: ''privata'' è soppressa».

9-bis.0.20

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Serafini, Alfredo Messina, Ronzulli, Sciascia, Caliendo, Paroli, Barachini, Galliani, Craxi, Causin, Ferro, Toffanin, De Poli

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''.

        2. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione nei limiti di 20 milioni per l'anno 2021 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.22

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

9-bis.0.23

De Siano, Carbone, Cesaro, Lonardo

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

        3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-bis.0.24

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: ''entro il 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle parole: ''entro il 31 dicembre 2026'';

            b) al comma 4, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 9 anni successivi'';

            c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:

        ''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';

            d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio''».

9-bis.0.25

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Prosecuzione al 2026 della Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 3, le parole: ''entro il 31 dicembre 2019'', sono sostituite dalle parole: ''entro il 31 dicembre 2026''».

9-bis.0.26

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito 'E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi''.».

9-bis.0.27

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

        1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata''.

        Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

        Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

            c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;

            l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.

            d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

            e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

        I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

            a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

            b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

        Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

        Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

        La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».

9-bis.0.28

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal sisma 2016)

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:

        ''4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata o singola le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata, deve ricomprendere i comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        4-quater. La ZES, istituita in base all'art 4 ter del decreto 91/2017 deve essere condivisa con le categorie competenti in materia e ancorata a dei principi fondamentali per la rinascita delle aree interessate già soggette al fenomeno dello spopolamento. Le misure devono individuare la compartecipazione dei residenti del cratere da almeno 3 anni come obbligatoria e, data la disomogeneità del territorio, individuare in maniera specifica i tipi di investimento che possono essere effettuati''».

9-bis.0.29

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Modifiche all'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

        1. Al comma 40, primo periodo, dell'art. 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 1 72, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''interventi di ricostruzione pubblica'' sono aggiunte le seguenti ''o privata'';

            b) le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».

9-bis.0.30

Pagano, Cangini, Modena, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(disposizione in materia di pagamento delle rate dei mutui concessi dalla CDDPP agli enti locali)

        1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-bis.0.31

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Attuazione art. 12, comma 1, lettera d), del D. lgs. 1/2018 - Continuità amministrativa)

        1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'art. 12 comma 1, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di Convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli Enti Locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.

        2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:

            a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;

            b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del DCDPC n 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del DPCM 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;

            c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti;

            d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;

            e) fornire atti di indirizzo ai Comuni e alle Città Metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;

            f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

        3. Il numero delle unità di personale dei Comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le Ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli Enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.

        4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione gravano sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9-bis.0.32

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020''.

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dal precedente comma, si applicano anche ai comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

        3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede nei limiti di 30 milioni per il 2020, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-bis.0.33

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Prosecuzione Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, modifiche all'art. 46 del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

        1. Vista l'entità dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia, all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre2029, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 1 7 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229'';

            b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''e per i tre anni successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''e per i 9 12 anni successivi;'' al secondo periodo le parole: ''per il 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''per il periodo dal 2019 al 2024'';

            c) il comma 4-bis è sostituito con il seguente:

        ''4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'';

            d) il comma 6 è sostituito, in fine, con il seguente periodo: ''Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2029, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse che verranno ogni anno dovranno essere previste dalla legge di Bilancio''.».

9-quater.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti commi

        «01. All'articolo 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        ''1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, nonché nei limiti del volume e dell'altezza massima dell'edificio demolito''.

        02. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'ultimo periodo, dopo le parole: ''con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi'' sono inserire le seguenti: ''degli art. 10 e 45''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

        (Modifiche agli articoli 2-bis, 3 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

9-quater.2

Lonardo, Cangini, Pagano, Gallone

Precluso

All'articolo 9-quater apportare le seguenti modifiche:

            a) il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

            «1.3) alla fine del numero 3) sono aggiunte le seguenti parole: ''ad eccezione degli interventi situati nelle località sismiche a bassa sismicità (zone 3 e 4) ed in quelle ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g''»;

            b) il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

            «dopo il numero 2) è aggiunto il seguente punto:

                ''2-bis. le riparazioni e gli interventi locali sugli edifici e sulle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2), limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15g e 0,20g e a quelli situati nelle zone a bassa sismicità 3 e 4;''».

G9-quater.100

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 3 dell'ordinanza 389/16, in deroga alle norme urbanistiche e paesaggistiche, prevede la possibilità di realizzare strutture temporanee per assicurare, tra le altre cose, «la continuità dei servizi pubblici»;

            occorrono chiarimenti in merito all'applicazione della deroga sulle opere necessarie per la realizzazione delle strutture,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di adottare iniziative per chiarire la possibile applicazione della deroga di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 389, del 28 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, anche alle strutture temporanee realizzate per assicurare la continuità dei servizi pubblici, eseguite su platea di fondazione con scavi limitati alla regolarizzazione del piano di fondazione e alle opere di fondazione medesima e di quelle di urbanizzazione primaria.

G9-quater.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            l'articolo 9-quater apporta alcune modifiche alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, volte a: modificare il parametro per il calcolo del valore dell'accelerazione orizzontale al suolo di un terremoto; escludere le località a bassa sismicità (zone 3 e 4) dall'ambito definitorio degli "interventi rilevanti"; nonché a intervenire sulla definizione di interventi di "minore rilevanza" nei confronti della pubblica incolumità;

            il comma 1, lettera a), numero 1, punti 1.2 e 1.3 modifica i numeri 2 e 3 della lettera a) del comma 1 dell'art. 94-bis del DPR n. 380/2001, Testo unico sull'edilizia in materia di disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti,   di adottare provvedimenti normativi, anche successivi, che prevedano come "interventi rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, indipendentemente dalla zona ad alta o bassa sismicità, tutti gli interventi che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche e gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché quelli relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

9-sexies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: ''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019.''».

9-sexies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4. 726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.''».

9-sexies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

        1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

        1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-sexies.0.8

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78).

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        ''5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

        - OPCM 3978 del 08/11/2011;

        - OPCM 4013 del 23/03/2014;

        - D. C.D. n. l 08 del 18/04/2012;

        - L.125 del 15/08/2015.

        Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, 00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».

9-sexies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa.''».

9-sexies.0.6

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39).

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni

        a) sostituire la lettera a) con la seguente:

            ''a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;'';

        b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

            «e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.''.

        2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ''dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,'', sono inserite le seguenti: ''indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,''.

9-sexies.0.7

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

        1.Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''in esito allo stato finale,'', sopprimere le seguenti: ''decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,''».

9-sexies.0.9

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario'', con le seguenti: ''ad uso pubblico'';

            b) al comma 9-bis, sostituire le parole: ''31 dicembre 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';

            c) al comma 9-bis, dopo le parole: ''applicando per l'affidamento di lavori, servizi'', aggiungere le seguenti: '', compresi i servizi di ingegneria e di architettura,'';

            d) al comma 9-ter, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono'' con le parole: ''ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi''».

9-sexies.0.10

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-sexies.0.11

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

        1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.12

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-sexies.1.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''.».

9-sexies.0.13

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. Al comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 20121 n. 134, in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019''».

9-sexies.0.14

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

        1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le 'procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.».

9-sexies.0.15

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari a euro 4.726.860,87 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21.05.2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''.».

9-sexies.0.16

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78)

        1. In deroga all'articolo 6, commi 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, nonché per missioni, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e della spesa complessiva di personale».

9-sexies.0.17

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        ''7-bis. Hanno diritto, altresì, alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009; n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''.».

9-sexies.0.18

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

        1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) sostituire la lettera a) con la seguente:

            ''a) la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito d'imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso comune;'';

            b) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

            ''e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere.''.

        2. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: ''dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco,'', sono inserite le seguenti: ''indipendentemente dall'ubicazione degli stessi,''».

9-sexies.0.19

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

        1. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''in esito allo stato finale,'', sopprimere le seguenti: ''decorsi quattro anni dalla concessione del contributo,''».

9-sexies.0.20

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        «5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dal concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata, qualora il ritardo sia loro imputabile, del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici su indicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012 - L. 125 del 15/08/2015.

        Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.».

9-sexies.0.21

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 9-bis, primo periodo, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario'', con le seguenti: ''ad uso pubblico'';

            b) al comma 9-bis, sostituire le parole: ''31 dicembre 2019'' con le seguenti: ''31 dicembre 2022'';

            c) al comma 9-bis, dopo le parole: ''applicando per l'affidamento di lavori, servizi'', aggiungere le seguenti: '', compresi i servizi di ingegneria e di architettura,'';

            d) al comma 9-ter, sostituire le parole: ''ad uso scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori si avvalgono'' con le parole: ''ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi''».

9-sexies.0.22

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per l'anno 2020, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 4 milioni di euro''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-sexies.0.23

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune de L'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città de L'Aquila)

        1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento».

9-sexies.0.24

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-septies.

(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000,00 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva''».

9-octies.1

Quagliariello

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

        «01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro''.

        02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-octies.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: ''Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui'', aggiungere il seguente: ''Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro''.

        02. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 01, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

G9-octies.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            il presente articolo prevede, per il 2020, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 2020, un contributo di 500.000 euro destinato all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico;

            tali stanziamenti sono operati mediante modifiche al comma 2 dell'art. 3 del D.L. 113/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 21, comma 1, lett. b), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32;

            il superamento delle condizioni di emergenza ed il ripristino di una fase di ordinarietà operativa passano anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale adibito allo svolgimento degli adempimenti correlati alle attività di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio abitativo;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di provvedere ad ogni utile iniziativa per assicurare l'assunzione di ulteriore personale nei Comuni interessati per le esigenze esposte in premessa nell'ambito delle risorse a tal fine previste, al fine di fare fronte efficacemente agli adempimenti e alle procedure correlate alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici.

9-octies.0.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-octies.1.

(Equiparazione della legislazione in materia di sanatorie, tra gli edifici ricadenti in comuni danneggiati dal sisma interni ed esterni al cratere)

        1. Al comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite dalle seguenti: ''all'articolo 1, commi 1 e 2 del''.».

9-octies.0.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-octies.1.

(Indicatore della situazione patrimoniale nei comuni terremotati)

        1. Al comma 986 dell'articolo 1, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''Per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e dopo le parole: ''2 milioni di euro'' sono inserite le seguenti: ''per ciascun anno''.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 stimato in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte, corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9-octies.0.3

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone, Gasparri, Quagliariello, Moles, Battistoni, Lonardo, Cangini

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-octies.1.

        1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

9-decies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: ''possono derogare'' sono sostituite dalla seguente: ''derogano''».

9-decies.0.1

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 9-decies.1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile)

        1. Ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire il concorso dei Consigli nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati e dei geologi nonché di eventuali altri Consigli nazionali di Ordini e Collegi tecnici alla gestione degli eventi emergenziali e con particolare riferimento a quelli indicati all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018, i Consigli nazionali degli ordini anzidetti sono legittimati a istituire, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ''Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegi professionali alle attività di protezione civile'' di seguito Supporto.

        2. Il Supporto partecipa, con un proprio rappresentante, al Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

        3. I Consigli nazionali che partecipano al Supporto in accordo con il Dipartimento della protezione civile, stabiliscono le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi forfetari corrisposti per le prestazioni d'opera intellettuale rese dagli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

        4. Le indennità e i rimborsi forfetari, comunque denominati, percepiti in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agli Ordini e Collegi professionali di cui si avvalgono i Consigli nazionali associati sono assoggettati, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi all'imposta del 15 per cento sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

        5. Con le convenzioni di cui all'articolo 13, comma 2-bis del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9-decies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-decies.1.

(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

        1. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire le parole: '', per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,'' con le seguenti: ''fino al 31 marzo 2022''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

9-decies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1.

(Modifiche all'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8)

        1. All'articolo 17-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituire il comma 1 con il seguente:

        ''1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di cui al decreto 16 aprile 2009, n. 3, del Commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 nonché ai comuni situati entro 30 chilometri di distanza da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, a condizione che nei predetti Comuni siano presenti presidi ospedalieri''».

9-decies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà''.».

9-decies.0.5

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente:

        ''3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.''».

9-decies.0.6

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto'' sono sostituite dalle seguenti: ''Qualora non venga esercitata la suddetta facoltà''».

9-decies.0.7

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1.All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-septies è aggiunto il seguente:

        ''3-octies. La ripartizione delle risorse di cui ai commi che precedono avviene mediante quote percentuali tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria desumibili dal numero degli edifici inagibili a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, nonché mediante le procedure speditive disciplinate da ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile.''».

9-undecies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9-undecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.1.

(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 201 7, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere''».

9-undecies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.1.

(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.''».

9-undecies.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.1.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione.''».

9-undecies.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undecies.1.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata''».

9-undecies.0.5

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-duodecies.

(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''1-bis. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei Comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere.''».

9-undecies.0.6

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-duodecies.

(Modifiche all'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

        1. All'articolo 46-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''1-bis. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.''».

9-undecies.0.7

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-duodecies.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''9-bis. A decorrere dal 2 marzo 2020, il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, è collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'Ufficio Speciale di assegnazione''.».

9-undecies.0.8

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-duodecies.

(Modifiche all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

        1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

        ''5-bis. Il personale di cui al comma 5, comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano al preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza, può essere temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata''.».

G9-duodecies.200

Nugnes

Precluso

Il Senato,

            nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1631, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da aventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame introduce misure urgenti volte a garantire la continuità e l'efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici, il superamento della situazione emergenziale e il conseguente ripristino di condizioni di normalità;

            L'articolo 9-duodecies rende applicabili ai territori interessati dai terremoti del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 le misure per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte introdotte per le sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, dall'art. 3 del decreto-legge n.91 del 2017;

            L'articolo 9-duodecies modifica la misura contenuta nell'art. 3 del decreto-legge n.91/2017 che ha istituito una procedura sperimentale per l'utilizzo delle terre abbandonate o incolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, includendovi tra i beneficiari i territori compresi nei comuni colpiti dai terremoti occorsi il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017. Per tali territori, i termini indicati nell'art. 3 del DL n.91/2017 decorrono dal 31 dicembre 2019;

        considerato che:

            gli eventi sismici che hanno martoriato il nostro Paese richiedono che il tema della prevenzione e della ricostruzione, così come quello dell'edilizia antisismica e del rilancio delle aree colpite dalle calamità, non possono essere affrontati con sole misure che hanno carattere di emergenzialità;

            si rende necessario pertanto un intervento normativo che, a partire dalla drammaticità degli eventi sismici, favorisca una ricostruzione di qualità finalizzata a garantire sostenibilità ed innovazione con una visione unitaria e lungimirante per il futuro dei territori del nostro Paese;

        impegna il Governo:

            a valutare, al fine di affrontare le conseguenze del ripetersi delle drammatiche catastrofi derivanti dai terremoti e quelle derivanti dai cambiamenti climatici, la definizione di provvedimenti strutturali, escludendo ulteriore consumo di suolo nell'assegnazione dei progetti volti alla valorizzazione dei beni non utilizzati di proprietà dei comuni.

9-duodecies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-duodecies.1.

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)

        1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, 11. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite con le seguenti: ''nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del''.».

9-duodecies.0.2

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-terdecies.

(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55)

        1. All'articolo 1-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al'' sono sostituite con le seguenti: ''nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del''.».

9-terdecies.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            «a-bis) al primo periodo, le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».

9-terdecies.2

Quagliariello

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) al primo periodo, le parole: ''ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti'' sono soppresse».

G9-quaterdecies.100

Ricciardi

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n. 1361, disegno di legge recante «Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici e contiene anche modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130;

            il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con la legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», e, in particolare, il Capo IIII, recante «Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017,

        considerato che:

            l'articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio colpiti dal grave sisma del 21 agosto 2017 non prevede l'erogazione dei predetti contributi in favore dei proprietari di immobili danneggiati o distrutti che abbiano regolarmente conseguito la sanatoria in virtù delle normative sul condono edilizio ai sensi del successivo articolo 25;

            l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, all'ultimo periodo espressamente prevede che «il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono», bloccando di fatto la ricostruzione privata nei territori di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, essendo molti dei fabbricati danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 oggetto di domanda di condono ai sensi di leggi della Repubblica e non disponendo le popolazioni colpite di risorse economiche sufficienti a corrispondere, prima, gli onerosi oneri connessi alla sanatoria edilizia, e, poi, i costi di ricostruzione in sicurezza;

            il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», nel disciplinare la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dei comuni della Città metropolitana cli Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018 al comma 7 dell'articolo 12 prevede che «Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di sanatoria, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell'esame delle istanze di sanatoria e l'erogazione dei contributi è subordinata all'accoglimento di detta istanza»,

        ritenuto che:

            è necessario prevedere la possibilità di erogare i contributi anche per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio alle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 per le quali sia stata rilasciata la sanatoria ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire la concreta possibilità per le popolazioni colpite di procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, laddove possibile, ovvero di poter conseguire i benefici di un'eventuale delocalizzazione, al pari di quanto previsto da analoghe previsioni relative ad altri territori colpiti da terremoti per realizzare parità di trattamento tra cittadini della Repubblica;

            la misura consentirebbe, inoltre, di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari cli immobili colpiti dal sisma che ha colpito i territori dell'isola d'Ischia per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria, con l'effetto cli conseguire pari condizioni rispetto a quelli edificati ab origine in base a licenza edilizia o permesso a costruire, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione Italiana. Peraltro, l'accoglimento cli un'istanza di condono regolarizza l'immobile cui afferisce a tutti gli effetti, costituendo anche un valido motivo di annullamento dell'ordine di demolizione o di ripristino dello stato dei luoghi eventualmente impartito dal giudice penale;

            attesa la necessità di disporre tale misura urgente per garantire la continuità ed efficacia delle attività mirate alle ricostruzioni in corso anche nei Comuni di Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Forio sull'isola d'Ischia colpiti dal grave evento sismico del 21.8.2017;

            la straordinaria necessità e l'urgenza di disporre interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica anche nei predetti territori;

            la necessità di disporre misure urgenti per garantire il ripristino di condizioni di normalità nei predetti territori, gravemente colpiti da eventi sismici,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, al fine di salvaguardare il diritto alla ricostruzione e al relativo contributo in favore dei cittadini proprietari di immobili colpiti dal sisma per i quali sia stata rilasciata idonea sanatoria affinchè questa ultima produca gli stessi effetti cli una licenza edilizia o permesso a costruire in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

            a valutare l'opportunità di subordinare l'erogazione del contributo all'accoglimento della domanda di sanatoria.

9-septiesdecies.1

De Siano, Carbone, Cesaro, Cangini, Pagano, Modena, Aimi

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ''U contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono''.».

9-septiesdecies.2

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al comma 3, dell'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le seguenti parole: ''il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono'' con le seguenti: ''il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati''».

9-septiesdecies.3

De Siano, Carbone, Cesaro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» con le seguenti: «Per le procedure di approvazione del piano di ricostruzione si applica la disciplina di cui all'articolo 1, comma 7, articolo 5, comma 1 lettera e), ed articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

9-vicies semel.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

9-vicies semel.2

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

        «2. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, è contestualmente sospeso l'obbligo del concessionario delle autostrade A24 e A25 di versare la quota parte delle rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, per l'importo corrispondente ai mancati introiti per la sospensione dell'incremento delle tariffe di pedaggio di cui al comma 1, comprendente gli interessi di dilazione.

        3. Il concessionario delle autostrade A24 e A25, al termine della concessione, effettua il versamento all'ANAS Spa delle rate delle quote di corrispettivo sospese ai sensi del comma 2, con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera e), della Convenzione unica stipulata il 18 novembre 2009, spettanti all'ANAS Spa.».

9-vicies semel.0.1

Bernini, Aimi, Barboni, Pichetto Fratin, Damiani, Ferro, Fantetti, Saccone, Gallone

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-vicies semel.1.

        1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

        68-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

G9-vicies bis.100

Drago

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha stabilito il diritto dei contribuenti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, come individuati dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, di ottenere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento del dovuto;

        considerato che:

            le risorse stanziate dalla legge 190 del 2014 sono risultate insufficienti a soddisfare le legittime richieste dei contribuenti che, in forza della superiore disposizione, hanno presentato regolare istanza di rimborso delle somme;

            anche al fine di non incorrere in violazioni che potrebbero dare luogo a contenziosi che determinerebbero la condanna dell'erario con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, è necessario provvedere agli stanziamenti di spesa necessari a garantire il soddisfo delle legittime pretese dei contribuenti;

        impegna il Governo:

            a voler garantire il soddisfacimento delle istanze di rimborso di cui in premessa.

G9-vicies bis.101

Drago

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 1631 recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

        premesso che:

            con lo sciame sismico del 2018, che ha avuto il suo apice il 26 dicembre, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, sul versante dell'Etna, nella provincia di Catania si sono registrati danni e crolli, a case private, edifici pubblici e di culto, alle infrastrutture e molteplici disagi alla popolazione residente nelle zone dell'evento sismico;

            trascorso ormai un anno da quegli eventi, si attendono ancora tutti gli interventi che avrebbero dovuto garantire un pronto ripristino della regolare consuetudine per le popolazioni interessate;

            il forte ritardo nell'attuazione degli interventi citati pone le popolazioni della Sicilia orientale in condizione di grande disagio e criticità,

        considerato che:

            i termini originariamente fissati dal richiamato provvedimento venivano determinati sulla base di programmi operativi che prevedevano tempistiche di avvio e conclusione degli interventi che sono stati, nei fatti, disattesi;

            il conseguente perdurare delle condizioni di difficoltà delle persone che vivono nell'area interessata dal sisma, impone l'obbligo di adottare ulteriori misure volte a garantire il sollecito ripristino delle condizioni di normalità,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligo di redazione, a cura delle strutture commissariali impegnate nell'emergenza e nella ricostruzione, di un crono-programma triennale, ovvero per l'intera durata dell'attività commissariale, con verifica annuale dei risultati conseguiti;

            a predisporre, tramite i ministeri interessati, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le verifiche necessarie a valutare l'effettivo stato del programma degli interventi, anche attraverso l'individuazione di un Commissario, che possa constatare direttamente sui luoghi interessati, l'avanzamento dei lavori;

            qualora si riscontrassero gravi inadempienze nella realizzazione degli interventi programmati, a prevedere meccanismi di intervento anche attraverso il Capo dipartimento della Protezione Civile.

9-viciester.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

        1. Il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'' (legge di stabilità 2018) è abrogato.

        2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-viciester.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga dello Stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

        1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse previste a legislazione vigente».

9-viciester.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013 n.147)

        1. Al comma 359 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Tra i soggetti di cui al comma precedente rientrano coloro che non sono più titolari di mutui perché precedentemente estinti, coloro che abbiano surrogato il contratto di finanziamento e gli accollati che hanno goduto della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.''».

9-viciester.0.4

Arrigoni, Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444º, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'')

        1. Al comma 444º, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ''Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)'' la parola: ''privata'' è soppressa.»

9-viciester.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo)

        1. Al comma 2º dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n. 148, le parole: ''2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''2017, 2018, 2019, 2020 e 2021''».

9-viciester.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli enti locali)

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della Legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.».

9-viciester.0.7

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

        1. All'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        ''6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi di imposta dal 20156 al 2022.'';

            b) al comma 7-bis, le parole: ''2019'' sono ovunque sostituite con le seguenti: ''2022''.

        2. Per fruire dei benefici di cui all'articolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78, come prorogato dal comma 1, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto interministeriale 10 aprile 2013, e successive modificazioni, presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza, nei termini previsti con nuovo bando del medesimo Ministero adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a), del citato decreto interministeriale.

        3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui al comma 2 dell'articolo 99, allo scopo rifinanziando l'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

9-viciester.0.8

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e in quelli fuori cratere)

        1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo ammissibile, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adotta il provvedimento di concessione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità procedimentali stabilite con apposito provvedimento dell'Ufficio. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4.

        2. Per gli interventi di cui al comma che precede, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati previa istruttoria documentale, tecnica ed economica da patte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Per gli interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1, gli stati di avanzamento lavori, ivi compresi quelli finali non estratti, vengono autorizzati direttamente dai comuni, previa verifica della completezza documentale corredata delle parcelle professionali vidimate ed effettuati i controlli sulla regolarità contributiva e sull'avvenuto effettivo pagamento dei subappaltatori e fornitori.

        3. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

        4. Le procedure di nomina dei commissari disciplinate all'art. 67-quater, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 sono subordinate alla verifica da patte dei comuni della regolarità edilizia ed urbanistica degli edifici.

        5. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 2-bis, comma 33, decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito in legge n. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La selezione del professionista cui affidare la progettazione da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante scelta tra i professionisti che risultano iscritti nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quale viene istituita un'apposita Sezione dedicata alla ricostruzione post-sisma Abruzzo 2009, senza alcun obbligo di confronto concorrenziale. La domanda di contributo deve essere corredata dalla documentazione i requisiti professionali del progettista selezionato e l'avvenuta iscrizione degli stessi nell'Elenco di all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229.

        6. Il comma 4 dell'art. 2 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013 è abrogato.

        7. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di integrazioni trasmessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ai beneficiari del diritto al contributo senza che questi provvedano anche per il tramite dei professionisti incaricati della progettazione, il compenso del rappresentante legale del consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune competente, dell'amministratore di condominio o del rappresentante delle parti comuni nonché dei professionisti incaricati della progettazione è decurtato di un importo pari al 2% per ogni mese o frazione di mese di ritardo. L'eventuale penale è applicabile più volte nel medesimo procedimento nel caso di reiterazione della richiesta di integrazioni sino al limite massimo del 20 per cento del compenso astrattamente spettante al legale rappresentante ed ai professionisti incaricati della progettazione.».

9-viciester.0.9

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Modifiche all'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)

        1. Dopo il comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente comma:

        ''2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'art. 67-quater, comma 2, lett. a).''».

9-viciester.0.10

Bagnai, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies ter.1.

(Priorità nell'ambito della conclusione dei processi di ricostruzione privata)

        1. Con uno o più provvedimento adottati ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere definisce su base trimestrale l'ordine di priorità delle attività istruttorie, ivi disponendo la prioritaria definizione dei progetti tali da consentire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali in misura non inferiore ai due terzi delle istanze presentate, con essi contemperando gli interessi connessi alla valorizzazione dei centri storici in misura par ad un terzo delle istanze presentate».

9-viciesquater.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies quinquies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G9-vicies quinquies.100

Bernini, Aimi, Barboni, Gallone, Gasparri, Toffanin

Precluso

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;

            l'opera di ricostruzione del territorio della provincia di Modena e dell'intera Regione Emilia Romagna colpite dal sisma 2012 sta proseguendo;

            è essenziale che le istituzioni locali, e non solo, siano messe nelle condizioni di continuare speditamente fino al completamento della ricostruzione senza «strozzature» e senza discriminazioni rispetto ad altre aree del territorio nazionale colpito da eventi sismici;

            in particolare, le misure necessarie riguardano: 1) la proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma, assicurando la copertura a favore dei comuni; 2) la proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012, contemperando anche l'abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 3) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi; 4) l'ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione; 5) la disciplina applicabile ai contratti di lavoro conclusi per lo svolgimento delle attività connesse al sisma del 20 e 29 maggio 2012, per consentire di continuare a mettere a valore le competenze maturate e accompagnare il completamento della ricostruzione; 6) la proroga dello stato d'emergenza per il tempo ancora necessario al completamento della ricostruzione; 7) lo stanziamento di maggiori risorse necessarie per assicurare l'assunzione di più personale presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al fine di adeguare gli organici con l'obiettivo di accelerare l'esame dei progetti per la ricostruzione degli edifici storici vincolati,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare le misure di cui in premessa, finalizzate alla prosecuzione e al completamento della ricostruzione nei territori della regione Emilia Romagna colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G9-vicies quinquies.101

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

            tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

            al fine di poter completare la ricostruzione dei territori di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, in coerenza con la proroga dello stato di emergenza al 2020, e a garanzia della continuità delle attività ancora in corso si rende necessaria la proroga dei contratti delle unità lavorative fino ad oggi utilizzate dalle amministrazioni pubbliche e la proroga del supporto prestato da FINTECNA;

            sempre per le zone colpite dal terremoto del maggio 2012, è stata già prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU fino al ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati ma non oltre il 31 dicembre 2018; tuttavia, la ricostruzione privata non è stata ancora completata, tant'è che è stata necessaria la proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020; occorre, pertanto, prorogare la prevista esenzione dell'IMU, almeno fino alla conclusione dello stato di emergenza;

            anche i comuni del cratere colpiti dal sisma del 2012 hanno subito la riduzione delle risorse a disposizione, a seguito dei tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale, come disposto dall'articolo 1 comma 436-bis della legge 3 dicembre 2014, n. 190, integrato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; tali importanti tagli non sono sostenibili dai comuni terremotati;

            al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 sono stati concessi spazi finanziari per gli anni 2017, 2018 e 2019, con l'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; occorre prevedere analoghe disposizioni anche per i comuni dei territori colpiti dal terremoto del maggio 2012, soprattutto per permettere l'utilizzo da parte di questi ultimi comuni delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma, che a causa dell'accavallarsi delle normative che hanno limitato l'operatività dei comuni, sono stati iscritti negli avanzi di amministrazione e al momento non utilizzabili,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di individuare soluzioni concrete, alle problematiche evidenziate nella premessa, allo scopo di permettere il completamento della ricostruzione dei territori colpiti dagli evinti sismici che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni ed in particolare le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012.

G9-vicies quinquies.102

Borgonzoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            occorre prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati;

            tali risorse, poiché destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dal sisma sono importantissime per assicurare il processo di ricostruzione, nonché per soddisfare i crediti maturati a vario titolo dai diversi attori coinvolti nella ricostruzione e, quindi sono essenziali per la ripresa delle attività economiche e di tutto il sistema produttivo;

            I crediti dei fornitori e subappaltatori per le opere di ricostruzione a seguito di eventi sismici (o altri eventi catastrofali) sono da considerare comunque collocati in una categoria speciale (dedicata) di crediti, che, a prescindere dalla natura chirografaria o privilegiata, deve essere pagata al 100%, in quanto assistiti da un vincolo di destinazione per soddisfare gli interessi che con il vincolo si intende perseverare (realizzazione dei lavori di ricostruzione).

            Il pagamento di questi crediti tutela l'interesse de «la ripresa economica del territorio colpito dal sisma (catastrofe) come disposto dalla legge 122/2012.

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, di prevedere l'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, qualora siano destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione.

            a soddisfare i crediti spettanti ai fornitori e subappaltatori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati dalla vigente normativa per la ricostruzione in caso di eventi sismici.

G9-vicies quinquies.103

Pazzaglini

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

            inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

            lo stesso comma prevede uno stanziamento di 30 milioni annui per il triennio 2017-2019, oltre i 16 milioni per il 2016 erogati nel 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo;

            nel 2018, in riferimento al 2017, la liquidazione è quasi terminata e ammonta a 21 milioni di euro, con buona probabilità di avere indietro anche un 30 per cento che i Comuni hanno percepito di più in acconto,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse presenti nella contabilità speciale eccedenti le compensazioni di cui all'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 per finalizzarle alla proroga delle esenzioni IMU e TASI per quei fabbricati che saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili alla data del 31 dicembre 2021.

G9-vicies quinquies.104

Arrigoni

Precluso

Il Senato,

            esaminato il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici,

        premesso che:

            l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

            inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricali non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2019;

            è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

            non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

        impegna il Governo

            a valutare la possibilità di prorogare, fino al 2021, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

9-vicies sexies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.1

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Risorse per spese di funzionamento)

        1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-vicies sexies.0.2

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi)

        1. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: ''di cui al comma 1, lettera a),'' sono aggiunte le seguenti parole: ''c) e d),''.

        2. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo le parole: ''lettere a), b)'' sono aggiunte le seguenti: '', e) e d),'';

            b) dopo le parole: ''prodotti agricoli e alimentari,'' sono aggiunte le parole: ''nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,''.».

9-vicies sexies.0.3

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

        1. Ai fini della corrispondenza ai trattati CE relativi agli aiuti de minimis dei contributi per la realizzazione dei ricoveri temporanei diretti a favorire la ricostruzione dei territori interessati dal sisma del maggio 2012, finanziati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare con la Misura 126 della regione Emilia Romagna, la percentuale di contributo da restituire allo Stato per il raggiungimento della spesa ammissibile a contributo ordinariamente consentita dal regolamento comunitario per l'acquisto di beni di analoga tipologia, pari al 40 per cento, è calcolata sul valore del bene nello stato attuale, che tiene conto delle condizioni e della vetustà del bene medesimo».

9-vicies sexies.0.4

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria)

        1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 ''Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione'', previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50 per cento del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10 per cento annuo su una durata del bene di 10 anni».

9-vicies sexies.0.5

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Proroga FINTECNA)

        1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021'';

        2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9-vicies sexies.0.6

Borgonzoni, Campari, Saponara, Pietro Pisani, Corti, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies sexies.1.

(Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione)

        1. All'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

        ''1-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, definito l'impegno di somme a copertura degli interventi di cui comma 1, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, possono definire i criteri e le modalità di concessione di contributi per ulteriori categorie di interventi finalizzati al ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fermo restando il limite massimo di 6.000 milioni di euro di cui al precedente comma''.».

9-vicies septies.1

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono nominare il segretario dell'ente locale anche attingendo alle sezioni regionali dell'Albo di tutto il territorio nazionale».

9-vicies septies.2

Pazzaglini, Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, ai fini di quanto stabilito dal presente articolo e almeno fino al 31 dicembre 2024 in deroga, nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i dipendenti di ruolo del comparto funzioni locali di categoria D o i dirigenti di ruolo che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni ed il ruolo formale di vicesegretari, e che hanno il diploma di laurea per l'accesso al ''corso concorso'' per segretari, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia corrispondente in cui hanno svolto l'incarico dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione di appartenenza, Con decreto del ministro dell'interno, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il numero delle iscrizioni in deroga in ciascuna delle Regioni coinvolte dal sisma».

9-vicies septies.3

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. 1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le modificazioni che seguono:

            a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        ''2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3''».

9-vicies septies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-vicies septies.1.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della Struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».

9-vicies septies.0.2

Gallone, Toffanin, Floris

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-vicies septies.1.

(Misure per il reclutamento dei segretari comunali)

        1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

        2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, per gli anni 2020 e 2021, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

        3. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 2 è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2020. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-duodetricies.1

Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente

        «2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, Le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nell'ambito del proprio territorio e delle proprie competenze, definiscono autonomamente il programma di sviluppo, che individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime. Il programma di sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica ai fini dell'approvazione e dell'assegnazione delle risorse.»

        Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: «Al funzionamento della cabina di regia» con le seguenti: «alla realizzazione dei programmi di sviluppo».

9-duodetricies.0.1

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-duodetricies.1.

(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

        1. Al fine di consolidare e favorire ulteriori investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la quota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incrementata di ulteriori 35 milioni di euro.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste percentuali di ripartizione delle risorse tra le Regioni interessate diverse da quelle stabilite con decreto ministeriale 10 maggio 2018, al fine di evitare che le somme stanziate restino inutilizzate qualora siano destinate a Regioni che non hanno esaurito le risorse loro assegnate.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9-duodetricies.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-duodetricies.1.

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

        1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del ''Programma Abruzzo 2015'' assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

        2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma I sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

9-duodetricies.0.3

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-undetricies.

(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)

        1. Al fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del ''Programma Abruzzo 2015'' assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

        2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

9-undetricies.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Quagliariello, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 10,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario».

9-undetricies.2

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 21 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-undetricies.3

Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Quagliariello, Fazzone, Gallone, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti

Precluso

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Dell'importo di cui al comma precedente una quota pari a 31,5 milioni di euro deve essere destinata, con apposita ordinanza del Commissario straordinario, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3 mila abitanti, per la realizzazione di uno o più interventi fino ad un importo massimo di 100 mila euro per ciascun comune, a condizione che i lavori abbiano inizio entro 1 anno dalla assegnazione del contributo da parte del Commissario straordinario.»

9-tricies.1

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di realizzare programmi speciali di recupero e restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni dell'Italia centrale interessate dagli eventi sismici dell'anno 2016.

        Il programma è curato per la regione Marche dall'Accademia di Belle Arti di Macerata, per la Regione Umbria dall'Accademia di Belle Arti di Perugia, per la Regione Abruzzo dall'Accademia di Belle Arti de l'Aquila, per la Regione Lazio dall'Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

        - Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» con le seguenti: «le istituzioni di cui al comma 1».

9-tricies.2

Bruzzone, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini

Precluso

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riconoscendo priorità di accesso, a parità di requisiti, ai residenti nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio».

9-tricies.3

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le opere d'arte di cui al presente articolo durante il periodo di restauro non possono essere spostate dalle regioni di originaria provenienza. I controlli in ordine al presente comma sono a carico delle sovrintendenze ai BBCC territorialmente competenti.»

9-tricies.0.1

Pagano, Cangini, Modena, Aimi, Barboni, Giro, Battistoni, Fazzone, Gallone, Gasparri, Papatheu, Alfredo Messina, Berutti, Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

        1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

9-tricies.0.2

Rizzotti, Binetti, Siclari, Stabile, Cangini, Pagano, Modena, Aimi, Barboni, Fazzone, Battistoni, Giro

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies.1.

(Disposizioni in materia di distribuzione di medicinali nei comuni del cratere)

        1. Le Regioni e le Province autonome, nei territori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sono tenute a distribuire attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del suddetto articolo, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie».

G9-tricies semel.100

Ciriani, Rauti, Balboni, Bertacco, Calandrini, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Nastri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Precluso

Il Senato,

            in sede di discussione dell'A.S. n. 1631, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici»,

        premesso che:

            i volontari della Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute, con i propri mezzi e le proprie attrezzature, intervengono tempestivamente e in qualunque tempo su tutto il territorio nazionale in situazioni di emergenza, dovute a calamità naturali o altri eventi straordinari;

            i mezzi della Protezione civile consentono di trasportare volontari, infermieri, medici, attrezzature in zone spesso impraticabili o inaccessibili, nonché di recuperare dispersi o feriti in luoghi non raggiungibili dall'ambulanza o dall'auto medica;

            l'articolo 40 del decreto legislativo n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile) prevede anche il rimborso dei pedaggi autostradali per i mezzi delle associazioni di volontariato, strutture operative del Sistema di Protezione Civile al pari dei Vigili del Fuoco e degli altri corpi, impegnati e attivati per ogni tipo di emergenza e in attività analoghe, ma obbliga il volontariato ad anticipare tali somme anche per molti mesi nelle fasi di gestione del soccorso e del superamento dell'emergenza,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con le società concessionarie autostradali allo scopo di consentire ai volontari di Protezione civile aderenti alle Organizzazioni di volontariato riconosciute il libero transito sulle reti autostradali esclusivamente per transiti direttamente riconducibili ad attivazioni o convocazioni delle autorità istituzionali competenti per attività di Protezione Civile, attestati mediante autocertificazione.

9-tricies semel.0.1

Saccone

Precluso

Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 9-tricies-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (c.d. carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)

        1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.

        2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

9-tricies semel.0.2

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-tricies-bis.

(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4''.».

9-tricies semel.0.3

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

        1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

        2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

        3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.5

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

        1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

        2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

        3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.4

Nastri, Zaffini, Maffoni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis

(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)

        1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

9-tricies semel.0.6

Modena, Cangini, Pagano, Aimi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis.

(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)

        1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.7

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis.

(Istituzione di Zona Economica Speciale del Sisma)

        1. Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita la zona economica speciale denominata ZES Sisma.

        2. La ZES Sisma assicura condizioni favorevoli in termini tributari, contributivi, economici, finanziari ed amministrativi ai soggetti che abbiano stabilito o intendano stabilire la sede, anche solo operativa, dell'impresa o la residenza nella aree di cui al comma 1, al fine di effettuare investimenti nelle medesime aree.

        3. Con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'istituzione di ZES Sisma».

9-tricies semel.0.8

Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-tricies semel-bis.

(Estensione del reverse charge agli interventi sugli immobili danneggiati o distrutti dal sisma)

        1. Agli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nel 2016 di cui all'articolo 7 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.».

9-tricies semel.0.9

Quagliariello

Precluso

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-tricies-bis.

(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

        ''4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2001. Con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, adottata ai sensi dell'articolo 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

        4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4''».

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 12 E 13 DICEMBRE 2019

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3 E 4

(6-00086) n. 1 (11 dicembre 2019)

Calderoli.

Ritirata

Il Senato

        approva le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e passa all'ordine del giorno.

(6-00087) n. 2 (11 dicembre 2019)

Perilli, Marcucci, Faraone, De Petris.

Approvata

Il Senato,

        premesso che:

            nel prossimo Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019, i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri affronteranno importanti questioni, in particolare: la strategia a lungo termine dell'UE in materia di cambiamenti climatici; il bilancio a lungo termine dell'UE (Quadro finanziario pluriennale - QFP 2021-2027); l'Unione economica e monetaria. L'agenda dei lavori potrà inoltre affrontare questioni specifiche in materia di relazioni esterne alla luce degli sviluppi del panorama internazionale e prevedere, nella giornata del 13 dicembre, un punto formato articolo 50 relativo al recesso del Regno Unito dall'Unione europea, "Brexit";

            il 27 novembre 2019 la nuova Commissione europea di Ursula von der Leyen è stata approvata dal Parlamento UE con 461 voti favorevoli, 157 contrari, 89 astensioni. Il collegio è entrato in carica il 1° dicembre 2019. Anche il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha iniziato il suo mandato il 1° dicembre scorso;

            lo scenario economico nel quale si svolgerà il prossimo Consiglio europeo continua ad essere condizionato da incertezze e rischi, principalmente dovuti ai conflitti commerciali, alle crescenti tensioni geopolitiche, alla necessità di rafforzare il settore manifatturiero. Impatta su questo percorso anche il rischio di una "Brexit" disordinata;

            l'Italia assieme alle istituzioni europee e agli Stati membri ribadisce che occorre affrontare la situazione con iniziative che mettano al centro del dibattito la crescita e il conseguimento di più elevati livelli di protezione sociale dei cittadini;

        rilevato che:

            il Consiglio europeo di dicembre discuterà gli orientamenti sulla strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici;

            durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COP25 (2-13 dicembre 2019, Madrid), gli Stati membri europei insieme alla Commissione europea hanno fermamente ribadito ai partner internazionali che l'azione climatica è una priorità;

            il Presidente della Commissione europea ha ribadito alla COP25 a Madrid che l'obiettivo europeo è quello di essere il primo continente "climaticamente neutro" entro il 2050. Questa transizione ha bisogno di un cambiamento generazionale, che il "Green Deal" europeo sosterrà perché sarà una strategia per la crescita;

            in vista della COP25 di Madrid, inoltre il Parlamento europeo ha adottato 2 risoluzioni il 28 novembre scorso, con le quali rispettivamente: 1. ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale in Europa e nel mondo; 2. ha esortato l'Unione europea a presentare alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici una strategia per raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

            l'Unione europea intende porsi alla guida della 'transizione verde'. In questo contesto, la Commissione europea propone un "Green Deal" europeo nel quale definire le politiche europee per una crescita sostenibile in vista del raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica al 2050;

            l'Italia è da sempre in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, conformemente all'Accordo di Parigi del dicembre 2015 e al quadro europeo attualmente in vigore. In questo senso va anche il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con il quale il nostro Paese ha già raggiunto importanti obiettivi UE;

            si tratterà di proteggere l'ambiente naturale; garantire lo sviluppo sostenibile del tessuto territoriale e sociale italiano ed europeo; assicurare una transizione industriale equilibrata; favorire la ricerca e l'innovazione; favorire un ambiente economico per i nostri operatori competitivo nei confronti di quei Paesi terzi che esportano nell'Unione europea senza pagare i costi dei processi di decarbonizzazione;

            l'Italia ribadisce che l'azione europea del "Green Deal" e della strategia di lungo termine in materia di cambiamenti climatici potrà costituire uno dei principali strumenti per rispondere alle sempre più pressanti esigenze di crescita. La futura "transizione verde" orienterà tutti gli aspetti del modello di sviluppo europeo: uso delle energie, modelli di consumo, scelte strategiche di interi settori produttivi. In questo senso, serviranno grandi investimenti europei e un'azione comune del nostro Paese assieme alle istituzioni europee e agli altri Stati membri;

            l'Italia sostiene l'intenzione della Commissione europea di disegnare un sistema finalizzato a proporre incentivi, misure fiscali e regolatorie per favorire la 'transizione verde'. Sotto la guida della Commissione europea, si prevede la messa a punto di un importante piano di investimenti pubblici e privati. Questo piano dovrebbe articolarsi su due principali progetti: il programma "InvestEu" dedicato all'innovazione e un Piano di Investimenti per un'Europa sostenibile;

            complessivamente, a livello europeo l'obiettivo sarà quello di mobilitare importanti risorse attraverso: i fondi europei, l'azione della Banca europea degli investimenti, l'effetto leva sul settore privato;

            l'Italia sostiene questo obiettivo e la possibilità di scorporare gli investimenti pubblici nel settore "green" dal computo dei parametri utili al pareggio di bilancio e del rapporto deficit-PIL, per rendere l'economia e il sistema energetico dell'UE più competitivi, sicuri, omogenei e sostenibili;

            l'Italia sostiene che questo livello di ambizione dovrà svilupparsi di pari passo con le principali dimensioni del progetto europeo: quello della coesione territoriale e della stabilità sociale. La dimensione sociale dovrà essere elemento integrante della "transizione verde" affinché il tessuto sociale possa trarre il giusto beneficio dalle politiche di transizione verso l'obiettivo della neutralità climatica al 2050, in termini di: creazione di nuovi posti di lavoro; creazione di nuove abilità; giusta distribuzione dei benefici per la nostra società e la coesione territoriale; migliori condizioni in termini di 'qualità di vita'. Il Comitato interministeriale per gli affari europei del 15 novembre 2019 ha avuto una discussione sulle opportunità per l'Italia nel "Green Deal" europeo ed ha dato il compito al comitato tecnico di valutazione degli atti UE di assicurarne i seguiti operativi;

        considerato che:

            i Capi di Stato e di Governo discuteranno il prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sulla base della "scatola negoziale" della Presidenza finlandese come richiesto dal Consiglio europeo di ottobre;

            la Commissione europea aveva pubblicato una Comunicazione con la quale esortava i Capi di Stato o di Governo dell'UE a imprimere nuovo slancio ai negoziati, così da permettere il raggiungimento entro la fine dell'anno di un accordo su un bilancio a lungo termine dell'UE equo, equilibrato e moderno per il periodo 2021-2027;

            la Commissione aveva proposto un bilancio a lungo termine equivalente all'1,114 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Il Parlamento UE chiede un budget maggiore fino all'1,3 per cento. Attualmente, il bilancio a lungo termine dell'UE per 28 Stati membri è equivalente all'1,03 per cento delle entrate lorde di tutti gli Stati membri dell'UE, compreso il Fondo europeo di sviluppo. Tuttavia, secondo l'ultima Comunicazione della Commissione, rimuovendo dal bilancio il Regno Unito, il bilancio attuale arriva all'1,16 per cento del reddito nazionale lordo dell'UE 27. Questo potrebbe essere il giusto punto di confronto;

            in particolare, a fronte nella proposta della Commissione era previsto un equilibrio di compromesso tra i livelli di finanziamento in settori considerati dalla Commissione prioritari e ad alto valore aggiunto europeo - quali la ricerca, l'innovazione e l'agenda digitale, giovani, migrazione e gestione delle frontiere, difesa e sicurezza interna, azione esterna, clima e ambiente - e quelli di politiche ugualmente importanti e con livelli di finanziamento tradizionalmente elevati, come la politica agricola comune e la politica di coesione;

            il Consiglio europeo di ottobre è tornato ad affrontare la discussione in merito alle varie rubriche del bilancio a lungo termine dell'Unione. Nel corso di tale Consiglio europeo, si è tenuta una prima discussione sul QFP 2021-2027, orientato da un documento appositamente predisposto dalla Presidenza finlandese. Il Consiglio europeo di ottobre ha quindi inviato la Presidenza finlandese a presentare una "scatola negoziale" in vista dell'incontro di dicembre;

            il 2 dicembre 2019, la Presidenza finlandese ha diffuso la sua proposta di compromesso, completa di cifre, aggiornando la precedente versione della "scatola negoziale", che prevede un bilancio pari all'1,07 del RNL dell'UE;

            nel complesso, pertanto, l'ipotesi di compromesso della Presidenza finlandese prevede una riduzione della spesa UE rispetto alla proposta iniziale della Commissione. A tale riduzione concorrono tutte le rubriche di spesa, eccetto la politica agricola;

        considerato che:

            lo sforzo della Presidenza finlandese è un tentativo di mediazione tra le sensibilità emerse da parte degli Stati membri durante il negoziato sin qui sviluppatosi che tuttavia prevede una diminuzione del livello di ambizione di spesa rispetto alle proposte iniziali;

            la nuova "scatola negoziale" contiene alcuni elementi positivi ma resta ancora sbilanciato in relazione alle allocazioni destinate alle politiche di spesa, con il rischio di penalizzare l'obiettivo di modernizzazione del bilancio europeo. Alcuni settori cui l'Italia è particolarmente interessata come lo Spazio, la Difesa, il Digitale vengono indeboliti;

            in relazione alla Coesione e alla Politica agricola comune, l'obiettivo deve essere quello di una corretta distribuzione delle risorse per un concreto impatto sugli obiettivi e sulle sfide che ci attendono, in difesa degli interessi del nostro Paese;

            sul lato delle entrate, resta fondamentale la modernizzazione delle modalità in cui l'Unione europea finanzia il proprio bilancio, in primis attraverso l'introduzione di nuove risorse proprie. L'obiettivo è non solo allentare la dipendenza del quadro finanziario dai contributi degli Stati membri, ma contribuire a promuovere priorità politiche dell'Unione;

        tenuto conto, altresì, che:

            il Consiglio europeo di dicembre sarà chiamato ad affrontare altre questioni specifiche tra le quali la previsione di una Conferenza sul futuro dell'Europa. L'Italia assieme all'Unione europea e agli Stati membri saranno chiamati ad un impegno condiviso per definire i contenuti, l'obiettivo, la composizione ed il funzionamento della Conferenza;

            l'obiettivo resta quello di rilanciare una nuova centralità del progetto europeo. La Conferenza dovrà: essere realizzata anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini europei; prevedere un equilibrio inter-istituzionale tra Consiglio, Parlamento e Commissione europea; garantire un processo inclusivo di tutti gli Stati membri; assicurare una responsabilità condivisa tra le istituzioni europee e gli Stati membri, a partire dal ruolo dei Parlamenti nazionali;

        tenuto conto che:

            il 2020 sarà un anno fondamentale per il futuro delle relazioni tra UE ed Africa, con lo svolgimento della Ministeriale UE-UA a Kigali ad inizio marzo e il Vertice tra Capi di Stato e di Governo previsto a Bruxelles nel novembre 2020. In tale contesto, la Commissione ha annunciato che intende impegnarsi per un rafforzamento delle relazioni UE-Africa anticipando la presentazione a metà 2020 di una nuova Strategia UE per l'Africa, che dovrà tenere in considerazione anche i negoziati sul Protocollo regionale dedicato all'Africa nel quadro dei negoziati per il post-Cotonou;

            il rafforzamento del partenariato con l'Organizzazione panafricana e delle risorse destinate alla collaborazione con il continente africano è una priorità italiana. Tramite contributi finanziari su singoli progetti presentati dall'Organizzazione, l'Italia ne sostiene l'ambizione ad essere più incisiva non soltanto negli ambiti della pace e della sicurezza, ma anche in quelli dell'economia, delle infrastrutture, dell'energia e della creazione di opportunità d'impiego per i giovani. L'implementazione degli accordi di libero scambio continentali, raggiunti nella cornice dell'UA, rappresenta un volano di crescita per l'intero continente. Pertanto la futura strategia UE sull'Africa dovrà individuare nel rapporto con l'UA un suo elemento cardine;

        considerato che:

            è interesse prioritario dell'Italia preservare il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole, che ha nell'OMC il proprio perno, in particolare a fronte dell'intensificazione delle spinte protezionistiche. Ciò alla luce del forte grado di internazionalizzazione del nostro Paese, nono esportatore mondiale e ottavo Paese per avanzo nella bilancia commerciale;

            in questo contesto, la riforma dell'Organo d'Appello (OdA) del meccanismo di risoluzione delle controversie rappresenta il nodo più urgente dell'OMC, alla luce dell'attuale impasse legato al blocco delle nomine dei suoi componenti. A partire dal 12 dicembre il secondo livello di giudizio del sistema multilaterale di risoluzione delle controversie sarà infatti paralizzato. L'esigenza di preservare un sistema di risoluzione delle controversie commerciali fondato su due gradi di giudizio è stata tradizionalmente e decisamente sostenuta da parte UE;

        tenuto conto che:

            il Vertice euro del 13 dicembre si occuperà senza deliberare del tema dell'Unione economica e monetaria (UEM), considerando in particolare i tre punti dello Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), della revisione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e dell'Unione bancaria;

            la revisione del trattato che istituisce il MES, i cui primi negoziati si sono svolti in occasione del Vertice dell'Eurogruppo del 12 marzo 2018, è una modifica che si inscrive nel progetto di completamento dell'Unione economica e monetaria in corso dal 2015 e che comprende anche il BICC e l'Unione bancaria con il pilastro dello Schema comune di assicurazione dei depositi (European Deposit Insurance Scheme, EDIS);

            a margine del Vertice euro del 14 dicembre 2018, i leader degli Stati membri hanno adottato una dichiarazione che individuava gli elementi principali della riforma del MES, in particolare il mandato per il sostegno comune al Fondo di risoluzione unico;

            lo scorso 21 giugno, l'Eurogruppo ha definito alcuni elementi di revisione del trattato sul meccanismo europeo di stabilità ed alcuni documenti ad esso allegati. Questi sono stati oggetto di discussione nella riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre;

            la legge n. 234 del 2012 prevede la partecipazione del Parlamento al processo decisionale dell'Unione europea e le procedure di informazione da parte del Governo alle Camere;

        tenuto altresì conto che:

            il Consiglio europeo si riunirà in formato ex articolo 50 (Brexit) per ribadire l'impegno per una uscita ordinata del Regno Unito sulla base dell'Accordo di recesso di ottobre e per confermare l'impegno per relazioni future ambiziose con il Regno Unito sulla base della Dichiarazione politica di ottobre;

            la prospettiva di un "no deal" rischia di avere un impatto molto significativo sia per la comunità dei connazionali residente nel Regno Unito, calcolata in circa 700.000 persone, sia nel caso in cui l'intesa non dovesse tutelare l'integrità del Mercato interno, dal punto di vista commerciale;

            in linea con quanto indicato nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo ex articolo 50 il 17 ottobre scorso, le procedure interne dell'UE di ratifica dell'Accordo di recesso stanno procedendo regolarmente;

            sui futuri rapporti tra l'UE e il Regno Unito, la Dichiarazione politica emendata ad ottobre intende impostare il futuro partenariato economico sotto forma di un Accordo di libero scambio. La Commissione europea presenterà al Consiglio una proposta di mandato per le future relazioni con il Regno Unito. I negoziati dovranno essere svolti in modo tale da valorizzare al meglio il tempo a disposizione per finalizzare il negoziato sulle future relazioni,

        impegna, quindi, il Governo a:

                 • promuovere, nell'interesse dell'Italia e degli altri Stati membri, riforme concrete da realizzare nel quadro dell'azione europea per il clima che garantiscano una crescita economica sostenibile e socialmente inclusiva. Sostenere una strategia a lungo termine in materia di cambiamenti climatici in grado di: mantenere alta l'ambizione e l'efficacia dell'azione per conseguire gli obiettivi ambientali anche attraverso lo scorporo mirato dei relativi investimenti pubblici dalle regole del Patto di stabilità e crescita; tutelare il sistema produttivo italiano; gestire la transizione industriale rimuovendo le situazioni di dumping sociale e fiscale e promuovendo il "level playing field" del mercato interno con investimenti europei adeguati alla sfida; intervenire con incisive misure compensative compatibili con il quadro di regole OMC sulle importazioni da mercati extra-UE caratterizzati da minori standard sociali ed ambientali; accompagnare con misure adeguate le trasformazioni sociali;

                 • lavorare affinché la discussione al Consiglio europeo di dicembre possa segnare un significativo passo in avanti nel negoziato sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, avvicinandoci al compromesso finale, per evitare ritardi che potrebbero avere gravi ricadute sulla programmazione e l'efficiente impiego delle risorse per la coesione sociale e territoriale, senza pregiudicare la qualità del risultato finale;

                 • confermare la posizione negoziale sempre sostenuta dall'Italia fin dall'inizio della trattativa sui contenuti del QFP, ossia quella che punta ad ottenere un bilancio europeo che sia all'altezza delle priorità dell'Agenda strategica europea, anche sulla base dell'introduzione di un complesso di nuove risorse proprie che possano contribuire a promuovere le priorità politiche dell'Unione;

                 • continuare a lavorare per garantire: adeguati volumi di spesa per la Politica di coesione e la Politica agricola comune; un sistema equilibrato di condizionalità; la definizione di un QFP dotato di risorse adeguate per affrontare le grandi sfide, ad iniziare da quella migratoria, ma anche un buon grado di flessibilità per fare fronte a sfide inattese;

                 • iscrivere le riforme dell'Unione economica e monetaria in una più generale revisione della governance economica europea e dei suoi obiettivi, che miri alla crescita sostenibile ed inclusiva dell'area euro e dell'UE nel suo complesso e che sostenga l'economia, consentendo livelli adeguati di investimenti e di spesa sociale;

                 • mantenere la logica di pacchetto (MES, BICC, Unione bancaria) alla quale accompagnare ogni tappa mirata ad assicurare l'equilibrio complessivo dei diversi elementi al centro del processo di riforma dell'Unione economica e monetaria, approfondendo i punti critici. In particolare, escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato. Inoltre, proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione (a) dello schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset - ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito. Escludere qualsiasi meccanismo che implichi una ristrutturazione automatica del debito pubblico;

                 • assicurare la coerenza della posizione del Governo con gli indirizzi definiti dalle Camere, e il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'Unione economica e monetaria e sulla conclusione della riforma del MES;

                 • prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento in una eventuale richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità con una procedura chiara di coordinamento e di approvazione;

                 • sostenere attivamente la realizzazione della Conferenza sul futuro dell'Europa, che sia aperta alla partecipazione di tutti i principali attori che vivono il progetto europeo. Assicurare, in questo senso, che il ruolo dei Parlamenti nazionali sarà di primo piano;

                 • favorire un costante dialogo strategico Unione Europea-Africa alla luce della centralità del nostro rapporto con i Paesi africani e dell'esigenza di una convivenza reciprocamente improntata allo sviluppo e alla stabilità, nel contesto di un partenariato UE-Africa che è centrale per contrastare la migrazione irregolare e le cause profonde della migrazione;

                 • sostenere l'UE nei suoi sforzi per preservare un ordine internazionale basato sulle regole chiare e trasparenti e per un'attenuazione delle tensioni commerciali internazionali, che hanno un impatto negativo sui cittadini europei e sull'economia mondiale;

                 • sostenere in particolare l'impegno della Commissione per la riforma dell'OMC e in particolare per ripristinare la funzione d'appello del meccanismo di risoluzione delle controversie in seno all'Organizzazione, preservandone l'attuale assetto fondato su due gradi di giudizio;

                 • prendere ogni iniziativa utile per garantire una Brexit ordinata a tutela di cittadini e imprese; garantire che i negoziati sul prossimo accordo tra l'Unione Europea e il Regno Unito si svolgano in modo trasparente e inclusivo e che venga protetto il principio della parità di condizioni nel mercato interno per consentire un'intesa "zero tariffe, zero quote e zero dumping".

(6-00088) n. 3 (11 dicembre 2019)

Bernini, Romeo, Ciriani.

Respinta

Il Senato,

            udite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla riunione del Consiglio europeo dei prossimi 12 e 13 dicembre,

        premesso che:

            la riunione del 12 e 13 dicembre prossimi venturi del Consiglio europeo prevede di affrontare, all'ordine del giorno, una serie di importanti questioni, tra cui una riunione del Vertice euro (formato inclusivo). I leader dell'UE a 27 faranno il punto sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione del Vertice euro del giugno 2019, compresi: la revisione del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES), lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC), i lavori tecnici relativi al rafforzamento dell'unione bancaria;

            in particolare la riforma proposta del MES prevede che in caso di crisi finanziaria di uno Stato membro il MES potrebbe intervenire con propri prestiti secondo due modalità: la prima è accessibile agli Stati che presentino i seguenti requisiti: non essere in procedura d'infrazione; vantare un deficit inferiore al 3 per cento da almeno due anni; avere un rapporto debito-PIL sotto il 60 per cento (o, almeno, aver sperimentato una riduzione di almeno 1/20 negli ultimi due anni della parte eccedente il 60 per cento), insieme a una serie di riferimenti meramente qualitativi al quadro generale di sorveglianza macroeconomica, che in quanto tali si prestano a interpretazioni soggettive e arbitrarie perché, a differenza di quanto accade nel caso dei parametri di finanza pubblica, non forniscono le soglie quantitative previste dal quadro di sorveglianza macroeconomica, quali ad esempio il limite del 6 per cento sulla media del surplus delle partite correnti degli ultimi tre anni, creando una evidente asimmetria a vantaggio di alcuni Paesi.";

            la seconda modalità invece prevede la possibilità di una procedura che contempli il cosiddetto "private sector involvement" ovvero una ristrutturazione del debito tramite svalutazione del valore nominale o annullamento della durata dei nostri titoli di Stato, eventualità che metterebbe a forte rischio la stabilità stessa del nostro sistema economico e finanziario con conseguenze gravissime per i risparmi degli italiani;

            tali condizioni comportano che all'Italia sarebbe consentita esclusivamente la seconda modalità;

            il 13 giugno 2019 si è svolto l'Eurogruppo, che come si legge nella dichiarazione conclusiva allegata a margine della riunione, "a seguito del mandato ricevuto dai leader dell'UE durante il Vertice euro del 14 dicembre", ha "raggiunto un ampio accordo sulla revisione del testo del trattato MES in vista dell'attuazione dell'accordo politico raggiunto al Vertice euro del dicembre 2018. Tale accordo riguarda questioni quali il sostegno comune per la risoluzione delle banche, gli strumenti precauzionali nonché gli aspetti istituzionali e la questione della cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi e al loro esterno.";

            il 19 giugno 2019 l'Aula di Montecitorio approvava la risoluzione di maggioranza che prevedeva, ai punti 10-11-12-13, i seguenti impegni: 10) in ordine all'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, a confermare l'impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci; 11) più specificamente, in ordine alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di investimenti, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza fiscale; 12) a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del pacchetto di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto «package approach», che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo; 13) a render note alle Camere le proposte di modifica al trattato ESM, elaborate in sede europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e, conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato;

            nella predetta occasione, a garanzia che il premier Conte avesse bene inteso la posizione dell'allora maggioranza Lega-5S, i rispettivi capigruppo, onn. Molinari e D'Uva, fecero nei loro interventi passaggi inequivocabili contro l'approvazione del MES come presentato dopo l'Eurogruppo;

        considerato che:

            all'interno dell'informativa urgente del Presidente del Consiglio alla Camera e al Senato sulle modifiche al Trattato del MES, Conte ha affermato che: "la valutazione del Governo con riguardo alle riforme in discussione al prossimo Eurogruppo, fissato per il 4 dicembre, non può prescindere dalla consapevolezza che ci sia ancora molta strada da percorrere in questa direzione e che la logica del pacchetto sia la modalità migliore per procedere oltre, con riguardo al completamento del MES, allo strumento di bilancio per la competitività e la convergenza e alla definizione della roadmap sull'Unione bancaria.";

            in merito al precedente passaggio, all'interno delle osservazioni rilasciate da Mário Centeno, presidente dell'Eurogruppo, a seguito della riunione dell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019, si legge: "come richiesto dai leader a giugno, abbiamo avuto un ampio pacchetto di misure da discutere, a partire dalla riforma del Trattato MES. A giugno, abbiamo già raggiunto un ampio accordo sul testo del trattato. I leader ci hanno invitato a continuare a lavorare sulla documentazione legale con l'obiettivo di concludere l'intero pacchetto a dicembre. Ieri abbiamo raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi relativi alla riforma del MES, fatta salva la conclusione delle procedure nazionali. [...] Allo stesso tempo, ci sono un paio di punti in sospeso di natura giuridica, dove abbiamo bisogno di alcuni chiarimenti prima di chiudere questo file. Confido che saremo in grado di farlo nel nostro incontro già a gennaio. A seguito di un accordo politico definitivo, il trattato sarà soggetto alle procedure nazionali e tradotto in tutte le lingue. Mi aspetto ancora che saremo in grado di firmare questa modifica del Trattato nel primo trimestre del prossimo anno, che era la nostra aspettativa iniziale. E nel corso del 2020, i paesi dovrebbero procedere con le ratifiche nazionali del trattato";

        valutato altresì che:

            le dichiarazioni di Centeno a margine dell'Eurogruppo del 4 dicembre confermano la totalità dell'accordo sulla bozza di riforma raggiunta a giugno, e annunciano un slittamento della firma da dicembre al primo trimestre del 2020 a causa di un "paio di punti di natura giuridica", confermando che il presidente Conte non ha rispettato il mandato conferito dal Parlamento nella predetta data del 19 giugno;

            il dibattito parlamentare recente, in sede di informativa urgente del Presidente del Consiglio il 2 dicembre scorso, politico e tecnico rispetto al testo di riforma del MES ha evidenziato ancora numerose criticità potenzialmente dannose per l'Italia, quali: 1) Mancanza di controllo democratico e scarsa trasparenza: la natura intergovernativa del MES esclude la presenza delle Istituzioni UE (con la sola Commissione europea chiamata a dare parere tecnico). Mancano strumenti di controllo efficaci, democratici e trasparenti, mentre ci sono troppi poteri inappellabili concentrati nella figura del direttore generale; 2) Possibilità tuttora esplicita di ristrutturazione del debito: più è facile imporre ai creditori una ristrutturazione, più questi ultimi chiederanno interessi alti in cambio dei loro prestiti. E questo rileva soprattutto per Paesi con debiti pubblici particolarmente elevati, come l'Italia; 3) Occorre definire con trasparenza le modalità di voto relative alle decisioni del Fondo al fine di evitare che possano essere avvantaggiati i Paesi più forti, Germania innanzi tutto e che le risorse di uno Stato possano essere usate anche qualora lo stesso Stato voti contro. Insomma, che le risorse degli italiani possano essere usate anche contro la volontà dell'Italia per risolvere i problemi di altri Stati; 4) Valutazione sulla sostenibilità del debito: MES e Commissione europea, tramite un nuovo Memorandum di cooperazione, valutano insieme la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborsare il prestito ricevuto. 5) Il Trattato MES del 2011 ha introdotto le CACs (Clausole di azione collettiva) da attivare in caso di ristrutturazione di un debito sovrano, valide a partire dal primo gennaio 2013. Esistono due tipologie di CACs: le "single-limb" (a voto singolo, sul debito aggregato) e le "dual-limb" (a voto multiplo, su singole emissioni e sul debito aggregato). La riforma del MES prevede che dal gennaio 2022, le CACs saranno "single-limb". Con questo tipo di clausole si esclude il meccanismo di doppia votazione da parte dei creditori, quindi si semplifica la procedura di ristrutturazione del debito. Inoltre, si trasforma di fatto l'istituzione MES in un'agenzia di rating preventiva, che attribuisce in maniera arbitraria un valore al default. Per l'Italia non c'è alcun vantaggio derivante dall'introduzione delle "single-limb Cacs" ma solo lo svantaggio di vedersi aumentare i rendimenti dei titoli di Stato. Le modifiche ancora in discussione non sembrano andare nella direzione auspicata dall'Italia né possono, tantomeno, limitarsi a questo argomento soltanto;

            ulteriori criticità si riscontrano nelle proposte di completamento dell'unione bancaria. In particolare, la proposta Schauble-Scholz sulla ponderazione dei titoli di Stato potrebbe comportare la vendita da parte delle banche italiane di massicce quantità di titoli di Stato presenti nei propri portafogli, con conseguente crollo del prezzo e aumento del rendimento, aprendo la strada alla speculazione finanziaria sulle nostre banche e sul nostro debito pubblico. Inoltre, il Fondo di assicurazione unico dei depositi che l'Italia otterrebbe in cambio potrebbe rivelarsi una concessione sostanzialmente inutile. Sono sempre i fondi nazionali, infatti, a garantire i conti correnti in caso di default, e il fondo europeo interviene soltanto in ultima istanza, quando il collasso è di fatto già avvenuto;

            a questo proposito, il presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI), Antonio Patuelli, il 20 novembre 2019 a Bruxelles dichiarava: "Noi siamo liberi di comprare quel che vogliamo. Le banche hanno 400 miliardi di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelarlo, questo debito pubblico. Se davvero le condizioni relative al debito pubblico si alterano, o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscano sinistri, allora le banche italiane sottoscriveranno meno debito pubblico, non lo compreremo più;

            pertanto, al fine di tutelare il risparmio degli italiani,

        impegna il Governo:

            a dare d'ora in avanti compiuta attuazione alla legge n. 234 del 2012 riferendo in modo chiaro ed esaustivo alle Camere e agli organi parlamentari competenti circa l'effettivo stato di avanzamento del negoziato sul MES e sugli altri elementi del pacchetto e quindi ad apporre in sede del prossimo Consiglio europeo e in ogni pertinente sede del Consiglio dell'Unione europea la formale riserva parlamentare di cui all'articolo 10 della legge n. 234 del 2012 e a riferire regolarmente e prontamente alle Camere su ogni sviluppo;

            in particolare a promuovere, nell'ambito degli organismi competenti e d'intesa con i gruppi parlamentari, due ulteriori occasioni in cui il Parlamento nazionale potrà e dovrà essere coinvolto, per un'apposita riflessione che definisca gli indirizzi definitivi sulla materia, in vista dell'Eurogruppo di gennaio 2020 e del nuovo Consiglio europeo di febbraio;

            con specifico riferimento alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES), a non procedere ad alcuna formale adesione prima che le numerose criticità elencate in premessa siano discusse e risolte;

            in particolare a non sottoscrivere l'adesione dell'Italia al MES così come ora proposto e segnatamente a condizionare l'adozione di ogni decisione vincolante in merito alla sua revisione all'esclusione di ogni riferimento, esplicito o implicito, alla possibilità concreta di imporre la ristrutturazione del debito pubblico di uno Stato qualora ricorra all'assistenza del MES ovvero qualora vi ricorrano istituti di credito di quello Stato. A tal fine:

                  (i) va escluso che la valutazione tecnica svolta dal MES circa la sostenibilità e la connessa possibilità di ristrutturazione del debito pubblico debba precedere il programma di aiuto e condizionarlo;

                  (ii) va escluso che da siffatte valutazioni possa discendere la possibilità di coinvolgimento del settore privato (private sector involvement) menzionato nel considerando 12B del testo riformato;

                  (iii) va espunta la modifica delle clausole di azione collettiva con il meccanismo a maggioranza singola menzionata nel considerando 11 del testo riformato e introdotta dall'articolo 12(4) del testo riformato con decorrenza dal 1° gennaio 2022, questo anche allo scopo di garantire il principio costituzionale di tutela del risparmio sancito dall'articolo 47 della Costituzione;

            sempre con riferimento alla riforma del MES, a dichiarare in modo esplicito la propria contrarietà a ogni riferimento quantitativo derivante dai parametri del fiscal compact come quelli menzionati nell'Allegato 3, e in particolare il limite del 60 per cento del rapporto debito-PIL e il criterio della riduzione di 1/20 all'anno di tale rapporto, onde permettere anche all'Italia di accedere alle linee di credito precauzionali;

            inoltre, ad adoperarsi affinché un eventuale Memorandum of understanding tra Commissione e MES ribadisca l'assenza di possibili sovrapposizioni di competenze tra le due istituzioni, nonché riconsideri la concentrazione di poteri ad oggi prevista in capo al direttore generale del MES e coinvolga il Parlamento europeo, ad oggi unica istituzione UE direttamente eletta dai cittadini;

            a rivedere la normativa relativa al fiscal compact, six pack e two pack, tutti provvedimenti nati negli anni della crisi, superando l'approccio rigido e parametrico da essi previsto e valorizzando maggiormente gli elementi legati alla crescita delle economie degli Stati membri. In questa prospettiva, sarebbe auspicabile un coinvolgimento dell'Italia, con un ruolo da protagonista, nella "Conferenza sul futuro dell'UE" in corso di organizzazione per riflettere non solo del completamento degli strumenti attualmente a disposizione ma anche dell'opportunità di prevedere un apposito Fondo per lo sviluppo economico dell'Europa;

            ad opporsi in ogni sede a qualsivoglia progetto di garanzia europea dei depositi (EDIS) che preveda il limite all'acquisto dei titoli di Stato da parte delle banche di ogni singolo Stato e il venire meno della caratteristica di "risk free" per gli stessi titoli;

            ad intensificare l'attività negoziale affinché la definizione della metrica di contribuzione all'EDIS tra i diversi sistemi bancari nazionali non risulti eccessivamente penalizzante per quello italiano;

            sempre con riguardo a EDIS a chiarire agli organi parlamentari competenti i contenuti del negoziato in corso sull'EDIS, la composizione dell'HLWG (il gruppo di lavoro di alto livello, High Level Working Group, menzionato nella dichiarazione dell'Eurogruppo in vista del Consiglio europeo del 13 dicembre 2018) e i criteri seguiti nella selezione dei negoziatori italiani, citando le fonti del loro mandato parlamentare e eventualmente illustrando per quale motivo non sia stato sollecitato dal Governo un mandato su un tema di così cruciale importanza per la stabilità finanziaria del nostro Paese, che avrebbe dovuto attivare immediatamente la procedura informativa rafforzata ex articolo 5 della legge n. 234 del 2012;

            ancora con riguardo a EDIS, si ribadisce, ad escludere ogni ipotesi, esplicita o implicita, di ponderazione del cosiddetto rischio dei titoli di Stato per il finanziamento del debito pubblico, come pure di vincoli di portafoglio o altri limiti massimi sulla detenzione di tali titoli da parte degli istituti di credito; inoltre, va comprovata l'effettiva utilità, dal punto di vista dei risparmiatori italiani e degli istituti di credito, del sistema di cui alla proposta UE attualmente in discussione, ed è indispensabile valutare sistemi più semplici e coerenti con la direttiva DGS del 2014 e con i margini di manovra conferiti agli attuali fondi nazionali di garanzia sui depositi;

            ad invertire l'attuale ordine per cui il Fondo di garanzia unica europea sui depositi interviene solo dopo l'applicazione della completa procedura del bail-in;

            in ogni caso, qualora si intenda mantenere l'impostazione di "logica di pacchetto" che ha dimostrato di non avere chiari confini, dovranno essere formalizzati, in modo inequivoco sia il metodo sia i contenuti del "package approach", subordinando l'eventuale adesione del nostro Paese al MES, con le necessarie modifiche che eliminino le criticità suesposte, alla precisa formalizzazione e contestuale approvazione delle altre riforme UE (BICC e EDIS);

            ad annunciare in modo visibile ed esplicito la necessità di cancellare l'immunità assoluta concessa al MES e a suoi dirigenti per renderlo sottoposto quanto meno alla corte di giustizia dell'UE.

(6-00089) n. 4 (11 dicembre 2019)

Candiani, Simone Bossi, Romeo, Ripamonti, Emanuele Pellegrini, Augussori, Casolati, Centinaio, Arrigoni.

Respinta

Il Senato,

            coerentemente con gli impegni presi nella risoluzione approvata il 19 giugno 2019,

            sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2019;

            considerate le dichiarazioni del Ministro degli affari esteri in data odierna: "finché non avremo un quadro chiaro della situazione non si firma e non si approva niente. [...] Si torni in Parlamento e che questo venga pienamente coinvolto. [...] E come Ministro degli esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma,",

        impegna il Governo a tornare in Parlamento al fine di un pieno coinvolgimento del medesimo, con un atto di indirizzo, prima di qualsiasi firma .