Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (1476) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (1476)
(Nuovo titolo)
EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
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N.B. Per l'emendamento 1.900 (testo corretto) si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.
CORREZIONI ALL'EMENDAMENTO 1.900 RECEPITE DAL GOVERNO
Al capoverso "Art. 10-bis", al comma 1, sostituire le parole: "pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020", con le seguenti: "pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021"; il comma 2 del medesimo articolo sia sostituito dal seguente: "Agli oneri derivanti dal comma l, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";
all'articolo 12 sia soppresso il comma 1-bis;
sia soppresso l'articolo 15-bis recante "Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale".
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Approvato l'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione
ARTICOLI DA 1 A 16 DEL decreto-legge
Capo I
TUTELA DEL LAVORO
Articolo 1.
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. (Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata). - 1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
2. La misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.»;
c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:
«CAPO V-bis
TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Art. 47-bis. (Scopo, oggetto e ambito di applicazione). - 1. Al fine di promuovere un'occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
Art. 47-ter. (Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - 1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, l'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. L'impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-quater. (Osservatorio). - 1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente».
2. Gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c), si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 2.
(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, le parole «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un mese».
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2, valutati in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:
a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
Articolo 4.
(Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa)
1. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale.».
2. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2.
Articolo 5.
(Misure urgenti in materia di personale INPS)
1. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «e nei limiti della dotazione organica dell'INPS» sono aggiunte le seguenti: «, come rideterminata ai sensi del presente comma»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La dotazione organica del personale di Area C dell'INPS è incrementata di n. 1003 unità.».
Articolo 6.
(Misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU)
1. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
Articolo 7.
(Disposizioni urgenti in materia di ISEE)
1. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 4-sexies (Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica). - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."».
Articolo 8.
(Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
Capo II
CRISI AZIENDALI
Articolo 9.
(Aree di crisi industriale complessa Regioni Sardegna e Sicilia)
1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:
«Ai medesimi fini di cui al primo periodo, la Regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019 per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282 è inserito il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Articolo 10.
(Area di crisi industriale complessa Isernia)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, si applicano, altresì, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Isernia che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza, a seguito di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11.
(Esonero dal contributo addizionale)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al comma 1. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 12.
(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa)
1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, in deroga alla dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico e fino al 31 dicembre 2021, alla struttura di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati fino ad un massimo di dodici funzionari di Area III del comparto funzioni centrali, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'artico 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati delle necessarie competenze ed esperienze in materia di politica industriale, analisi e studio in materia di crisi di imprese, in posizione di fuori ruolo o di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180.000 euro per l'anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede quanto a 180.000 euro per l'anno 2019 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato, e quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 13.
(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese e per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone)
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e, per una quota fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico. I criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", per sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il Fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, commi 3 e 6-bis, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE come da ultimo modificata con direttiva UE/2018/410. Con uno o più decreti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».
Articolo 14.
(Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A.)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;
b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;
c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.»;
d) è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
Articolo 15.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)
1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n, 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, quarto periodo, le parole «di lavori» sono sostituite dalle seguenti: «, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari»:
b) al comma 1-ter, quinto periodo, le parole «del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale» sono sostituite dalle seguenti: «dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale»;
c) al comma 1-ter sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non è ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.».
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Toffanin, Floris, Tiraboschi, Paroli
Precluso
Al emendamento 1.1000, capoverso «Articolo 1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) sopprimere il punto 1);
b) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere la seguente:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente»;
c) al comma 1, lettera c), al capoverso «Art. 47-quater»:
1) al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;
2) al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «, nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;
d) al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» sopprimere le seguenti: «e le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con la seguente: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con la seguente: «è vietata»;
e) sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) sopprimere il punto 1);
b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-ter), aggiungere:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente.»;
c) al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti: «e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)»;
d) al capoverso «articolo 47-quater», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti: «nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.»;
e) al capoverso «articolo 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti: «o le riduzioni delle occasioni di lavoro»; conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con «è vietata»;
f) al capoverso «articolo 47-octies», sostituire il comma 2 con il seguente:
«Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, alla lettera a) sopprimere il punto1).
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo lettera d-ter), aggiungere la seguente:
«d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo comprese le diverse tipologie di lavoro, subordinato e non, così come definite dalla normativa vigente».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative a livello nazionale» aggiungere le seguenti:«e gli accordi di cui all'articolo 2 comma 2, lettera d-quater)».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 47-quater.», al comma 1, dopo le parole: «dell'organizzazione del committente» aggiungere le seguenti:«nonché ulteriori tutele per i lavoratori in base a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lettere a) e d-quater) del presente decreto legislativo. La stipula dei contratti collettivi o gli accordi tra i lavoratori e le imprese, di cui al presente comma, non costituiscono indici di subordinazione.».
Precluso
All'emendamento 1.1000, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-quater.», sopprimere il comma 3.
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 47-quinquies», al comma 2, dopo le parole: «L'esclusione dalla piattaforma» eliminare le seguenti:«le riduzioni delle occasioni di lavoro».
Conseguentemente sostituire la parola: «ascrivibili» con: «ascrivibile» e le parole: «sono vietate» con: «è vietata».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Gli articoli 47-quater, 47-quinquies e 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotti dal comma 1, lettera c) e le modifiche all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotte dal comma 1, lettera a), si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo la parola: ''esclusivamente'' è sostituita dalla seguente: ''prevalentemente'' e le parole: ''anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro '' sono soppresse;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.'';
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)
1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.'';
c) dopo il Capo V è inserito il seguente:
Capo V-bis.
TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI
Art. 47-bis.
(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente Capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 attraverso piattaforme anche digitali.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzate dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
Art. 47-ter.
(Forma contrattuale e informazioni)
1. I contratti individuali di lavoro di cui all'articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 e il lavoratore ha diritto a una indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
3. La violazione del comma 1 è valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.
Art. 47-quater.
(Compenso)
1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.
2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all'articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
3. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 47-quinquies.
(Divieto di discriminazione)
1. Ai lavoratori di cui all'articolo 47-bis si applica la disciplina antidiscriminatoria e quella posta a tutela della libertà e dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.
2. L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.
Art. 47-sexies.
(Protezione dei dati personali)
1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 47-septies.
(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
2. Ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1 a propria cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 47-octies.
(Osservatorio)
1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente Capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.''».
2. L'articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'articolo 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforme anche digitali» aggiungere le seguenti: «, purché non si tratti di lavoratori titolari di partita IVA».
Tiraboschi, Floris, Toffanin, Paroli
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-quater) agli accordi stipulati tra i lavoratori e le imprese di cui al Capo V-bis del presente decreto legislativo, in attesa che si costituiscano associazioni sindacali rappresentative degli stessi lavoratori.''».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e in materia di riscatti»;
b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono premesse le seguenti parole: ''In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,''.
2-ter. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: ''cinque'' è sostituita dalla seguente: ''dieci'';
b) al comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ''ai fini del diritto e del calcolo.''».
Precluso
Al comma 1, lettera c) apportare le seguenti modifiche:
a) al capoverso «Art. 47-bis.»:
1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;
2) sostituire il comma 3, con il seguente:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. 1 contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;
b) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Precluso
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;
b) al capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;
c) al capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 47-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;
b) al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;
c) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Floris, Toffanin, Paroli, Tiraboschi
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso: «Capo V-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo «47-bis»:
1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.»;
2) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato anche progressivamente in base alla produttività dei lavoratori purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano le consegne proposte. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.»;
b) articolo «47-ter», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse nel presente Capo ma non limitate a queste, non costituiscono indici di subordinazione.».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso «Art. 47-bis», sostituire il comma 3 con i seguenti:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
3-bis. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo sono tenuti a dotare i lavoratori di cui al comma 1 di dispositivi di protezione individuale, ad assicurare trasparenza sulla loro valutazione e sui loro guadagni ed a prevedere corsi periodici di sicurezza stradale.
3-ter. Ulteriori protezioni riconosciute ai lavoratori nel contesto dei contratti di lavoro autonomo, incluse ma non limitate a quelle esposte nel presente Capo, non costituiscono indici di subordinazione.»;
b) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, o copertura equivalente»;
c) al capoverso «Art. 47-ter», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «rapportata ai giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative» con le seguenti: «rapportata alle ore di effettiva attività».
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il corrispettivo per i lavoratori di cui al comma 1 può essere determinato in base alle consegne effettuate purché venga garantito un corrispettivo definito per ogni ora nella quale essi accettano almeno una consegna. I contratti collettivi possono definire schemi retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.».
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-bis.», comma 3, sopprimere le parole: «purché in misura non prevalente».
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 47-ter.», comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 35, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Semplificazione procedure di rilascio nullaosta al lavoro stagionale agricolo)
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
''5-bis. Alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero alle articolazioni territoriali delle stesse qualora, ai sensi del comma 1, presentino per conto dei loro associati la richiesta di nullaosta al lavoro stagionale, anche pluriennale, sono riservate nell'ambito delle quote di ingresso di cui al precedente articolo 3, comma 4, specifiche quote per lavori stagionali non inferiori al trenta per cento delle quote annuali complessivamente rese disponibili. Le relative richieste sono esaminate prioritariamente ai fini dei controlli di sicurezza e rilascio del nullaosta da parte dello sportello unico immigrazione presso il quale siano presentate''.
2. All'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: ''comunichi al datore di lavoro,'' sono inserite le seguenti: ''o all'associazione di categoria di cui al comma 5-bis''.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-bis, comma 1, dopo le parole: ''regolarmente soggiornante in Italia, presenta'', sono aggiunte le seguenti: '', anche per il tramite dell'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286'';
b) all'articolo 30-bis, comma 8, le parole: ''dalla Direzione provinciale del lavoro'' sono sostituite con le seguenti: ''dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro'';
c) all'articolo 30-bis, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
''8-bis. Qualora l'istanza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia presentata per conto del datore di lavoro da un'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale ovvero da un'articolazione territoriale della stessa, all'atto dell'inoltro dell'istanza si considera accertata l'osservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma 8 di competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro'';
d) al comma 9, dopo le parole: ''invita il datore di lavoro'', sono aggiunte le seguenti: ''o l'associazione di categoria di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286''».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Agevolazioni per le imprese agricole in stato di crisi)
1. La riduzione contributiva per zone tariffarie nel settore dell'agricoltura, per l'anno 2019, in base alla previsione di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, opera nella misura del 75 per cento nei confronti delle imprese agricole che hanno subito danni accertati dovuti a calamità naturali o ad eventi naturali improvvisi, nonché ai quei comparti del settore agricolo a cui è stato riconosciuto lo stato di crisi dovuto al crollo del prezzo di vendita del prodotto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: ''5.000'', è sostituita dalla seguente: ''10.000'' ovunque ricorra;
b) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori'';
c) al comma 14, la lettera b) è soppressa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''delle strutture ricettive'', inserire le seguenti: ''e delle imprese turistiche''».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la parola: ''otto'', è sostituita con la seguente: ''quindici''».
Bergesio, Centinaio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, Nisini, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 14, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori'';
b) la lettera b) è soppressa».
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1. Al comma 19, dell'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: ''tramite qualsiasi sportello postale'', sono aggiunte le seguenti: ''o bancario''».
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso, Nugnes
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 7, dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è sostituito dal seguente:
''7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL sono riconosciuti i contributi figurativi''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
impegna il Governo:
a valutare la necessità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, attraverso la modifica del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il riconoscimento dei contributi figurativi per i periodi di fruizione della indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato:
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
premesso che:
è necessario promuovere misure di sostegno dell'attività libero professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere per gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare, anche prevedendo conseguentemente, che medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Misure finalizzate al sostegno dell'attività libero-professionale e all'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro)
1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socioassistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509''».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifica al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509)
1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermi restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.
2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Comunicazioni obbligatorie)
1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 è sostituito dal seguente: ''4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che le mette a disposizione dell'ANPAL, delle Regioni, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza"».
Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, le parole: ''di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3'' sono sostituite dalle seguenti: ''di una o più condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale - anche cumulate - ad una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo''».
Calderoli, Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), le parole «, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,» sono abrogate;
b) all'articolo 7, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna in via definitiva per i reati di cui al presente comma, nonché a seguito di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, il beneficio non può essere in alcun modo richiesto.»;
c) all'articolo 7, comma 11, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
2. Ai soggetti condannati in via definitiva per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione percepiscano il Reddito di cittadinanza, di cui al richiamato decreto-legge, si applica di diritto l'immediata decadenza dal beneficio. La decadenza è disposta dall'INPS secondo le modalità fissate dall'articolo 7, comma 10, del richiamato decreto-legge.».
Gasparri, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente:
''e-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive a pene la cui esecuzione è in corso, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.''».
Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Congiuntamente alla domanda deve essere presentato il certificato del casellario giudiziale''».
Gasparri, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al primo periodo, le parole da: ''e per quelli previsti'' fino a: ''dallo stesso articolo'' sono sostituite con le seguenti: ''e per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies, 630 e 640-bis del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.''».
Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 3, dopo le parole: ''previste dallo stesso articolo'' aggiungere le seguenti: ''e per delitti non colposi per i quali è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione,''».
Balboni, Bertacco, Garnero Santanchè, Ciriani, Rauti
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, comma 5, le parole: ''È disposta la decadenza'', sono sostituite dalle seguenti: ''È disposta la revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito''».
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di incentivi per l'impresa e per il lavoratore)
1. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ''e dall'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68'';
b) al secondo periodo, le parole: ''della predetta legge n. 145 del 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle predette leggi n. 145 del 2018 e n. 68 del 1999''».
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «destinate esclusivamente alla stabilizzazione del personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e nel rispetto delle procedure stabilite dai regolamenti di Anpal servizi s.p.a. adottati ai sensi del medesimo articolo 19, comma 2, per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria, ANPAL servizi SpA può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019 -2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Italia lavoro SpA con contratto di collaborazione.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.».
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante ''Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.-'' e s.m.i, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante ''Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego'' e s.m.i, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
l'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al fine di colmare il vuoto normativo e la mancata stabilizzazione dei medici fiscali delle liste speciali di cui all'articolo 5, commi 12 e 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ha disposto la trasformazione delle predette liste speciali in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici fiscali inseriti nelle medesime prima del 31 dicembre 2007. Per tali professionisti è prevista, da parte dell'INPS, l'assegnazione in via prioritaria delle visite di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia;
ai sensi degli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta «riforma Madia»), è stato istituito il polo unico per le visite fiscali, prevedendo che la disciplina del rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale sia disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui al predetto articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni;
occorre mantenere lo status attuale della medicina fiscale e del polo unico della medicina fiscale (già attivo dal 1° settembre 2017), sia da un punto di vista normativo che di funzioni, al fine di preservare l'efficacia e l'efficienza degli accertamenti fiscali sulle assenze dal lavoro per malattia del settore pubblico e privato garantite dall'attuale normativa e dai medici delle liste ad esaurimento nei limiti delle risorse previste e con risparmio di spesa pubblica come si evince dai dati pubblicati dall'INPS sul polo unico della medicina fiscale, portando a conclusione l'iter di stabilizzazione dei medici di controllo, cd medici fiscali, iniziato con l'approvazione del citato articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 agosto 2013, n.101 e successive modificazioni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere che tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali siano ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i cui rapporti convenzionali dovranno proseguire senza soluzione di continuità fino alla permanenza nella lista, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Internalizzazione del Contact Center Multicanale dell'INPS)
1. In considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società italiana di servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (SISPI SpA), interamente partecipata dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne e unionali in materia di in house providing alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività.
2. La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi SpA.
3. In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, alla società di cui al comma 1 è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 1, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
5. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 3, gli organi sociali in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione.
6. La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS.
7. La società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'attività di contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dall'anno 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Il comma 2 dell'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:
''2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalità di cui al quarto periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quinto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto.''»
e, alla rubrica dell'articolo 5, aggiungere in fine: «e di gestione dell'INPGI».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di tutela della posizione previdenziale dei lavoratori iscritti all'INPGI)
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e fino alla scadenza del medesimo termine è sospesa, con riferimento alla sola gestione dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994'';
b) il sesto periodo è soppresso».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n, 58, in materia di Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI))
1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''Sino alla scadenza del termine di cui al precedente periodo è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994'';
b) al quarto periodo, la parola: «terzo» è sostituita con la seguente: «quarto»;
c) al quinto periodo, la parola: «quarto» è sostituita dalla seguente: «quinto»;
d) l'ultimo periodo è soppresso».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''amministrazioni pubbliche che già utilizzavano'', sono sostituite dalle seguenti: ''amministrazioni pubbliche sia utilizzatrici che non utilizzatrici'' e le parole: ''ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici'', sono sostituite dalle seguenti: ''ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa sia utilizzatrici che non utilizzatrici''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),
premesso che:
l'articolo 6 del decreto in esame reca misure urgenti in favore dei LSU e dei LPU;
considerato che:
in Campania sono 2600 i lavoratori impegnati nei progetti di pubblica utilità (APU) tra lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito e lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza;
la retribuzione di questi lavoratori precari è di 580 euro al mese per dodici mesi all'anno,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze e d'intesa con la regione Campania e gli altri soggetti coinvolti, apposite misure finalizzate a favorire i processi di stabilizzazione dei lavoratori APU che svolgono attività a beneficio della propria comunità territoriale.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente
«Art. 6-bis.
(Misure urgenti in favore dei lavoratori APU della Campania)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
''12-bis. Allo scopo di garantire la continuazione dei progetti di pubblica utilità nei quali sono impegnati lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel territorio del comune ove siano residenti, è riconosciuto un contributo per le attività in corso di svolgimento nella regione Campania e previste dalle convenzioni di cui all'articolo 26 comma 2 del presente decreto legislativo.
12-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 12-bis e di riparto delle risorse tra i soggetti interessati.''.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure per la stabilizzazione dei lavoratori APU della Campania)
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
''14-bis. Le amministrazioni pubbliche, gli enti territoriali, le imprese private, residenti nella regione Campania che stabilizzano con contratto a tempo determinato o indeterminato i lavoratori impegnati nei progetti di pubblica utilità in essere al 31 dicembre 2019, nei quali sono impegnati lavoratori ex percettori di ammortizzatori sociali privi di sostegno al reddito, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti, possono usufruire di un finanziamento, cumulabile con gli incentivi già esistenti, di pari entità all'annualità prevista per i lavoratori APU.
14-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le tipologie di lavoratori APU da stabilizzare, nonché le modalità di concessione e di calcolo dei finanziamenti di cui al comma 14-bis e di riparto delle risorse tra i soggetti interessati''.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Precluso
All'emendamento 6.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera b), al comma 362-bis, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2012» con le seguenti: « dal 1° gennaio 2011».
Toffanin, Floris, Rizzotti, Carbone
Precluso
All'emendamento 6.0.3 (testo 2 corretto), al comma 1, lettera b), capoverso«362-ter», sostituire le parole: « approvate nel 2011», con le seguenti: «approvate nel 2010 e nel 2011».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 362 è sostituito dal seguente:
''362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
d) la validità delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria'';
b) dopo il comma 362 sono inseriti i seguenti:
''362-bis. Al fine di armonizzare i termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego approvate prima del 1º gennaio 2016 con i limiti temporali di cui al comma 362, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, è possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.
362-ter. È altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità."».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga validità delle graduatorie)
1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020'';
b) alla lettera b) le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020'';
c) alla lettera c) le parole: ''31 marzo 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020''».
Briziarelli, Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Graduatorie di concorsi di accesso al pubblico impiego)
1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2020''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 marzo 2020'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 settembre 2019'', sono sostituite con le seguenti: ''30 settembre 2020''».
De Petris, Laforgia, Nugnes, Errani, Grasso
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Proroga di graduatorie di concorsi pubblici)
1. All'articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, nº 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: ''30 settembre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 marzo 2020'';
b) alla lettera b), le parole: ''30 settembre 2019'', sono sostituite con le seguenti: ''30 settembre 2020''».
Nisini, Ripamonti, De Vecchis, Pizzol, Marti, Pianasso, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Istituzione di un ruolo speciale dei giornalisti dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
''2-bis. Presso le Regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018.''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «da individuarsi», aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 4-sexies», comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019, e prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, viene applicata la disciplina precedente.».
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 8. - (Erogazioni liberali al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili) - 1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 4 inserire i seguenti:
''4-bis. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, il Fondo di cui al presente articolo è altresì alimentato da erogazioni liberali da parte di persone fisiche e titolari di reddito d'impresa a titolo spontaneo e solidale. Le somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4-ter. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 100.000 euro annue da parte di persone fisiche e titolari di reddito di impresa al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili sono deducibili per il 50 per cento nell'esercizio successivo''.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, capoverso «4-bis», al secondo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministro delegato per la famiglia e la disabilità ove nominato,».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),
premesso che:
il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede rilevanti misure in materia di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
l'articolo 1 del predetto decreto fissa quale presupposto per la concreta applicazione di tali norme la definizione di «linee guida» in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;
tali indicazioni rappresentano un riferimento concettuale e operativo essenziale per i servizi per l'impiego, per le regioni e per le stesse persone con disabilità;
al momento tali «Linee guida» non sono state ancora emanate,
impegna il Governo:
a emanare tempestivamente le citate «Linee guida».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),
premesso che:
il Capo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede rilevanti misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità, intervenendo anche sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, norma fondamentale per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, modificando l'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, interviene sullo strategico aspetto della conoscenza e della raccolta dei dati in materia di inclusione lavorativa indispensabili alla predisposizione di adeguate politiche attive;
l'articolo 8 del suddetto decreto legislativo prevede in tal senso: «Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata ''Banca dati del collocamento mirato'' che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati»;
al momento non risulta attivato alcun processo relativo alla costituzione di tale «Banca dati del collocamento mirato»,
impegna il Governo:
ad attivare tempestivamente tutte le procedure necessarie per la costituzione e il funzionamento della predetta «Banca dati del collocamento mirato».
Toffanin, Gallone, Floris, Paroli
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Incentivi all'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, nel limite di 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Al comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''26.600 euro'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''30.000 euro''.
3. Gli articoli 2, 3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 e a quelli derivanti dal comma 2 pari a 2.000 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Centinaio, Bergesio, Vallardi, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interventi per favorire la crescita di giovani imprenditori agricoli)
1. All'articolo 10, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni il comma 1, è sostituito dal seguente:
''1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.''.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2015)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il comma 12 è sostituito dal seguente:
''12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso, ai sensi del comma 10, dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.''
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Ripamonti, Nisini, Marti, Pianasso, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Al comma 2, sostituire il capoverso «282-bis» con il seguente:
«282-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la Regione Siciliana e le regioni Liguria, Marche e Abruzzo possono altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuna regione nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 120 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali» (A.S. 1476),
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,
considerato che:
presso la 10ª Commissione permanente del Senato è in corso di svolgimento l'Affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, nel corso del quale sono già emersi diversi elementi di criticità e alcuni importanti indirizzi di modifica della disciplina vigente in materia,
impegna il Governo, a valutare l'opportunità, nei limiti delle risorse disponibili:
nelle more di un riordino dell'iter processuale legato alle aree di crisi industriali complesse, di prevedere modifiche procedurali che consentano di:
a) semplificare l'istruttoria e la valutazione delle domande, al fine di velocizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;
b) ridurre sensibilmente i tempi di elaborazione e approvazione del Programma di adozione dei PRRI e concludere l'istruttoria in tempi congrui e certi;
c) consentire la partecipazione di imprese in forma di associazione temporanea d'impresa (ATI) e di associazione temporanea di scopo (ATS), nonché la partecipazione di società di persone;
di individuare meccanismi automatici che assicurino l'utilizzo delle risorse destinate alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori coinvolti nei processi di ristrutturazione o riconversione industriale e produttiva, verificando periodicamente la quantificazione dei bisogni e lo stanziamento delle risorse, al fine di impedire l'insorgere di situazioni emergenziali;
di estendere le misure finalizzate a prevenire le situazioni di crisi aziendali e a contribuire all'individuazione e alla condivisione di indicatori e di strumenti di tipo organizzativo e finanziario, che permettano un'analisi anticipatoria dei processi di trasformazione industriale delle imprese, in sinergia con le organizzazioni sindacali;
di porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di accesso al credito e l'effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,
considerato che:
la 10a Commissione permanente, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;
il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di implementare il sistema infrastrutturale regionale, in particolare nel sud delle Marche laddove vanno potenziati i collegamenti tra costiera e fascia appenninica, tenendo in considerazione le conseguenze sul territorio e sulle imprese dei recenti eventi sismici;
a valutare l'opportunità di istituire zone economiche speciali (ZES) e zone franche urbane (ZFU) nei contesti ricadenti nella succitata area di crisi industriale complessa;
a valutare, altresì, l'opportunità di porre in essere interventi che facilitino la disponibilità di liquidità in capo alle imprese, attraverso il miglioramento dei meccanismi di accesso al credito e l'effettivo esercizio dei diritti connessi ai crediti di imposta per l'acquisto dei beni strumentali.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
- il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
- in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,
considerato che:
- la 10 Commissione permanente, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa di Savona;
- il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, approvata con accordo di programma del 30 marzo 2018, prevede l'impegno di risorse pubbliche per complessivi 40,7 milioni di euro;
impegna il Governo:
a destinare, nella imminente legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alla regione Liguria finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. 1476 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
- il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
- in particolare, gli articoli 9 e 10 recano rispettivamente misure in favore delle aree di crisi complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia e dell'area di crisi complessa di Isernia,
considerato che:
- la 10 Commissione permanente, nel corso dell'istruttoria condotta sull'affare assegnato n. 161 sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia, ha affrontato le problematiche connesse all'area di crisi industriale complessa della Val Vibrata - Valle del Tronto - Piceno e del Distretto fermano-maceratese, nonché alle aree coinvolte dalla crisi della Antonio Merloni SpA;
- il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale prevede l'impegno di 32 milioni di euro a valere sulle risorse della legge n. 181 del 1989, di cui 15 milioni assegnati all'ambito territoriale della Regione Abruzzo e 17 milioni all'ambito territoriale della Regione Marche;
impegna il Governo:
a destinare, nella imminente legge di bilancio per l'anno 2020, nuove ed ulteriori risorse alle regioni Marche e Abruzzo finalizzate al completamento dei progetti già avviati nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa collocate nelle medesime regioni.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1476 di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
premesso che:
il sistema sociale e produttivo italiano è ancora oggi gravato da forti criticità finanziarie e bancarie da cui non riesce a liberarsi, che ne compromettono le possibilità di ripresa: oltre un milione duecentomila soggetti, famiglie, professionisti e piccole imprese, infatti, hanno debiti ormai deteriorati e numerosi sono i soggetti finanziari (spesso stranieri) che hanno approfittato di tale situazione, realizzando il più delle volte margini di profitto di gran lunga superiori a quelli riscontrabili in altri mercati europei;
il «deterioramento» della qualità del credito delle banche è una delle principali cause di fragilità del sistema finanziario che porta generalmente alle crisi bancarie, il cui costo lo pagano poi, di fatto, tutti i cittadini e le imprese, soprattutto quelle medie e piccole, e non solo azionisti e risparmiatori: una banca, infatti, può essere considerata solida se solidi sano i suoi crediti e, sebbene gli NPL possano essere considerati un elemento fisiologico, è necessario che essi siano ridotti al minimo, perché se superano un certo livello la banca subirà delle conseguenze che influenzeranno la sua redditività ed il suo patrimonio dì vigilanza, che è la quantità di capitale che ogni banca deve detenere per soddisfare i requisiti di vigilanza prudenziale previsti dalla normativa di Basilea 2;
la diretta conseguenza sarà peraltro una minor disponibilità di capitale da poter impiegare per la concessione di ulteriori prestiti, fenomeno che ha particolarmente colpito il sistema sociale e produttivo italiano in questi dieci anni di crisi: le banche italiane infatti sono storicamente collegate con l'andamento dell'impresa nazionale, soprattutto quella di piccola e media dimensione (PMI); a dimostrazione di ciò è evidente come il crollo delle PMI abbia coinciso con un aumento delle esposizioni deteriorate delle banche, proprio perché le imprese italiane o sono in stato dì insolvenza o non riescono ad onorare i debiti a causa delle avverse difficoltà economiche e di riflesso questo colpisce le famiglie italiane, anch'esse in difficoltà nel pagare mutui e prestiti bancari;
considerato che:
agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero dei crediti: in Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli altri principali Paesi europei, le procedure di recupero dei crediti procedono a rilento e, di conseguenza, le esposizioni non performing sono mantenute in bilancio dalle banche italiane molto più a lungo rispetto agli altri Paesi europei (in media intorno ai sei anni);
in base alle nuove linee guida sui crediti deteriorati da parte della BCE, a partire dal 2018 le banche devono liberarsi degli NPL in tempi molto più rapidi rispetto al passata e non potranno utilizzare margini di discrezionalità sulla loro valutazione (cosa che ha consentito finora di ammorbidire il peso di tali sofferenze sui bilanci);
le cessioni di portafogli di crediti deteriorati sano state effettuate dalle banche in recente periodo con prezzi molto vantaggiosi per gli acquirenti cessionari, grazie anche al momento di drammatica urgenza in cui sono avvenuti; d'altra parte, nel medesimo periodo e in vista delle cessioni, le banche cedenti non avevano accettato o non negoziavano la chiusura transattiva delle posizioni con i debitori;
il profitto delle società cessionarie è notevole soprattutto in Italia, rispetto alla media europea; esse acquistano dalle banche gli NPL a prezzi vantaggiosissimi, realizzando notevoli margini di guadagno, tanto che le stesse banche italiane hanno costituito a loro volta società proprie cui cedere i loro stessi crediti deteriorati; tutto ciò a discapito dei debitori ceduti che devono rispondere ai soggetti cessionari diventati creditori dei loro debiti, i quali non operano in una prospettiva bancaria, ma di legittimo massimo profitto dì realizzo dei crediti rispetto al loro prezzo di acquisto;
obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica, ossia famiglie, professionisti e piccole imprese;
al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si potrebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi ''detiene'' il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall'incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre,
al fine di attuare un principio di equità tra le parti in campo, si potrebbe garantire un giusto ma limitato guadagno a chi ''detiene'' il debito di famiglie ed imprese e, nel contempo, realizzare una sorta di «sanatoria» dei crediti deteriorati: un vero e proprio riscatto che consenta a famiglie e imprese di liberarsi dall'incubo della schiavitù del debito e ricominciare a vivere e produrre,
tenuto altresì conto che:
il Gruppo Fratelli d'Italia sul tema ha depositato da più di un anno un disegno di legge recante disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto (A.S. 788 - a prima firma sen. Urso);
nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1063 (cosìddetto decreto Carige), nella seduta del 6 marzo, il Governo aveva già accolto un ordine del giorno (G21-bis.100) presentato dal sottoscrittore del presente atto di indirizzo, vertente sulla medesima materia;
il Presidente del Consiglio dei Ministri - lo scorso mese di giugno - anche a seguito della rilevanza mediatica che aveva assunto la questione, in occasione - come è noto - della sua visita a Napoli alla redazione di Fanpage, si era assunto pubblicamente l'impegno di approfondire la tematica, anche con riferimento al disegno di legge citato;
ad oggi non è stata ancora intrapresa alcuna iniziativa concreta al riguardo,
impegna il Governo a valutare l'opportunità
di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta a risolvere le criticità di cui in premessa, al fine di consentire - a determinate condizioni - ai soggetti debitori in sofferenza ma che hanno ancora un margine di possibilità di rimettersi in gioco di poter estinguere il proprio debito a un prezzo ragionevole, ad esempio mediante pagamento di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione debitoria da parte della società cessionaria, maggiorato di una determinata percentuale, con evidenti ricadute positive sull'intero tessuto sociale e produttivo del Paese (rilancio dei consumi e degli investimenti, riapertura dell'accesso al credito).
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Finanziamento della proroga della CIGS)
1. All'articolo 22-bis, del decreto legislativo n. 148, del 14 settembre 2015, come modificato dall'articolo 26-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole ''180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2019";
b) al comma 3, le parole "a 180 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a 270 milioni di euro per l'anno 2019".».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di spesa di 1 milione di euro» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro» e le parole: «area di crisi industriale complessa di Isernia» con le seguenti: «area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto».
Conseguentemente:
- al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «1,5 milioni»;
- sostituire la rubrica con la seguente: «(Area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano)».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere, nella prossima legge di bilancio, le problematiche contenute nell'emendamento 10.0.1 (testo 2).
Cangini, Mallegni, Barboni, Berardi, Causin, Dal Mas, Fantetti, Masini, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Papatheu, Giro
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali -,
premesso che:
gli articoli 9 e 10 del decreto-legge in esame recano, rispettivamente, disposizioni in materia di stanziamento di ulteriori risorse alle regioni Sardegna e Sicilia per le aree di crisi complessa e disposizioni in materia di trattamenti di mobilità in deroga per l'area di crisi complessa di Isernia;
numerose sono le aree soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi industriale complessa o non complessa, esistenti sull'intero territorio nazionale, che vedono coinvolti migliaia di lavoratori;
sarebbe auspicabile e opportuno che alle interlocuzioni di progetti di riconversione e riqualificazione industriale intraprese dal Ministero, per assicurare tutele alle aziende in crisi, riguardanti vari settori, seguissero misure volte a dare soluzione definitiva alle aree di crisi attualmente in essere,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere un fondo rotativo per le aree di crisi industriale attualmente in essere e individuate dal medesimo Ministero, al fine di garantirne l'accesso per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali, con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sui cui territori insistono le aziende medesime.
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali)
1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:
''d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali'';
b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
''3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti''.
2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-Iegge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.
4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione».
Croatti, Anastasi, Puglia, Paragone, Angrisani, Di Girolamo, Fede, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Aree di crisi del settore agroalimentare nelle Regioni colpite dal sisma del Centro-Italia)
1. Al fine di favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore agroalimentare nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia, è riconosciuto un contributo per la realizzazione di recinzioni atte a contenere la fauna impiegata per la produzione di alimenti di qualità, allo stato brado o semibrado e per le coltivazioni di cereali, legumi, ortaggi e frutti per i mercati solidali.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. I criteri, le procedure, le modalità di concessione e di calcolo dei contributi di cui al comma 1 e di riparto del1e risorse tra le regioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 2, entro sessanta giorni dal1 data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla concessione dei contributi provvedono i vice commissari.».
Verducci, Lucidi, Grimani, Errani, Fede
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Interventi in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi relativi al sisma Centro Italia)
1. All'articolo 48, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sostituire le parole: ''entro il 15 ottobre 2019'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2019'' e sopprimere il seguente periodo: '', con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. Il termine del 15 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2020.
2. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, si provvede mediante Fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 4 milioni di euro per il 2019 e 24 milioni di euro per l'anno 2020».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di riscossione dei tributi nelle aree colpite da eventi sismici e di versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali)
1. Gli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, sono ridotti nella misura del 60 per cento.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle situazioni giuridiche non esaurite alla data 15 ottobre 2019.
3. Agli oneri di spesa di cui al presente articolo, pari a euro 2,4 milioni di euro per il 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese, istituita con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 dicembre 2018, e oggetto degli Accordi di programma in adozione del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI), di cui all'articolo 27 del decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, sono stanziate risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato ''Mare-Monti''.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Cangini, Mallegni, Barboni, Berardi, Causin, Dal Mas, Fantetti, Masini, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone, Papatheu, Giro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo rotativo di parte capitale, denominato ''Fondo rotativo per le aree di crisi industriale'', al fine di garantirne l'accesso alle imprese in crisi per la tutela e la soluzione delle specifiche esigenze occupazionali.
2. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è pari a 100 milioni di euro.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 con il diretto coinvolgimento degli enti locali e delle Regioni sul cui territorio insistono le aziende in crisi individuate dal medesimo Ministero.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
Ortis, Campagna, Corrado, Ricciardi, Romano, Donno, Mantero, Vanin, Nocerino, Matrisciano, Anastasi, L'Abbate
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in favore delle Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa)
1. Le Regioni in cui sono presenti aree di crisi complessa sono autorizzate all'utilizzo degli eventuali residui dei fondi a loro già assegnati per il pagamento dei trattamenti di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl di cui all'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dell'esenzione, anche al fine di consentire alla cooperativa interessata di attestare all'Istituto competente il versamento a capitale sociale dell'intero importo anticipato.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad euro 10.000 per l'anno 2019 e ad euro 53.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Al fine di contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, è aggiunta all'Elenco delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, la seguente: «- attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (A.S. 1476),
premesso che:
il recente fallimento del tour operator britannico "Thomas Cook" ha creato una situazione di preoccupante crisi nel settore del turistico-ricettivo in tutta Europa, determinando gravi difficoltà a molte imprese in conseguenza del mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell'estate 2019 e della cancellazione di tutte le prenotazioni per i prossimi mesi a fronte delle quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;
il tour operator "Thomas Cook", sulla base delle prime rilevazioni, risulterebbe debitore nei confronti dei fornitori per oltre 2 miliardi di euro e, per quanto riguardo il nostro Paese, secondo le stime delle maggiori associazioni di categoria del settore alberghiero, le strutture turistico-ricettive coinvolte sarebbero più di 4.000 con un danno economico diretto oscillante tra i 400 e i 600 milioni di euro, a cui si aggiungono i danni sull'indotto legato a tali strutture ricettive;
i Governi dei diversi Paesi Europei, a partire da quello spagnolo, hanno annunciato o messo in atto specifici piani di intervento finalizzati, da un lato, al sostegno diretto delle imprese del settore turistico direttamente colpite dal fallimento del tour operator "Thomas Cook" e, dall'altro, al contenimento del brusco calo delle prenotazioni attraverso la promozione di accordi con le compagnie aeree e il miglioramento dei collegamenti con il proprio territorio;
considerato che:
la vicenda "Thomas Cook" rischia di provocare un effetto a catena nel settore delle imprese turistico-ricettive del nostro Paese e di determinare, oltre al fallimento di quelle più esposte con l'operatore britannico e dei loro fornitori, anche la perdita di numerosi posti di lavoro;
la procedura fallimentare relativa al tour operator "Thomas Cook" si svolgerà in tempi inevitabilmente lunghi e richiederà l'avvio di dispendiose azioni legali, per recuperare solo una minima parte dei crediti vantati, da parte delle imprese coinvolte;
per sostenere nell'immediato le imprese italiane coinvolte dal fallimento del tour operator "Thomas Cook" appare necessario: a) prevedere l'attivazione di un credito d'imposta, di importo proporzionale al credito vantato verso "Thomas Cook", per evitare che le imprese vadano in crisi di liquidità e da restituire appena le stesse entreranno in possesso delle somme di loro spettanza; b) definire un regime di Iva per cassa per tutte le fatture emesse e da emettere nei confronti di Thomas Cook, per evitare che le stesse debbano anticipare un'imposta che non hanno incassato e che non incasseranno in futuro; c) rifinanziare il tax credit per garantire alle imprese del settore turistico-alberghiero coinvolte le risorse necessarie per effettuare investimenti;
il tempestivo intervento del Governo italiano nella vicenda consentirebbe alle imprese coinvolte dal fallimento del tour operator "Thomas Cook" di far fronte agli impegni già assunti nei confronti dei fornitori, di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali e di garantire i servizi ai propri clienti, a partire dalla stagione turistica invernale in arrivo;
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza tutte le iniziative necessarie, a partire dalla prossima legge di bilancio, al fine di garantire la continuità operativa delle imprese del settore turistico-ricettive del nostro Paese coinvolte dal fallimento del tour operator britannico "Thomas Cook", ivi comprese quelle dell'indotto, e di salvaguardare i livelli occupazionali nelle imprese medesime.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
in seguito al fallimento del colosso britannico dei viaggi Thomas Cook, uno dei principali tour operator europei, che risulta debitore nei confronti dei suoi fornitori per oltre due miliardi di euro, moltissime piccole imprese italiane dovranno affrontare una situazione di grave difficoltà, determinata dal mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell'estate 2019 e dalla cancellazione degli ordini relativi ai prossimi mesi, per far fronte ai quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;
in assenza di interventi, si profila la probabilità che di un fallimento delle strutture ricettive esposte nei confronti di Thomas Cook e dei loro fornitori, senza trascurare le conseguenze gravissime per i dipendenti che prestano servizio in tali aziende;
considerati i tempi lunghi che caratterizzano la procedura fallimentare e i costi che sarà necessario affrontare per tentare di recuperare almeno in parte i crediti, tramite azioni legali nei vari paesi nei quali operavano le consociate del colosso Cook, occorre intervenire con urgenza per tutelare i dipendenti di quelle aziende che, stante la situazione descritta, dovranno affrontare gravi difficoltà, in specie nell'immediato futuro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte ad attivare un sostegno nella forma di credito d'imposta, entro il limite del «de minimis», che le imprese s'impegnano a restituire non appena in possesso delle somme di loro spettanza.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
le prestazioni turistico ricettive sono soggette ad un'aliquota IVA del 10%;
per i servizi erogati al gruppo Thomas Cook nel corso dell'estate 2019, si stima un ammontare dei relativi crediti pari a circa 50 milioni di euro e che l'imposta possa comportare un minor flusso di circa 5 milioni di euro;
le imprese che vantano crediti nei confronti del gruppo Thomas Cook, oltre a subire le conseguenze connesse al mancato pagamento, sono anche tenute ad ulteriori esborsi, relativi al pagamento dell'IVA sulle fatture emesse o da emettere,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione a tali fatture del regime dell'IVA per cassa, da versarsi all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi nonché la possibilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, che l'imposta sul valore aggiunto relativa alle prestazioni di servizi rese da imprese turistico ricettive ai tour operator italiani o stranieri interessati da procedure fallimentari, ancorché sia stata emessa una fattura, divenga esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
in Italia esiste una normativa che limita fortemente la deducibilità fiscale delle svalutazioni sui crediti commerciali;
tale limitazione diviene particolarmente stringente quando in bilancio sono iscritti crediti verso società in notevoli difficoltà finanziarie ad alto rischio di effettivo mancato incasso nei tempi contrattualmente stabiliti;
le imprese devono quindi procedere a maggiori accantonamenti per rischi su crediti al fine di tenere conto nei propri bilanci di una stima attendibile del valore di realizzo netto dei crediti commerciali in forte sofferenza;
tale accorta politica di bilancio non dovrebbe però ritorcersi contro le imprese che intendono predisporre bilanci prudenti in un'ottica di sana gestione finanziaria. Sarebbe, oltremodo, iniquo che tali aziende debbano subire la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dell'eccedenza rispetto al limite di deducibilità fiscale attualmente fissato allo 0,50%, accantonamenti deducibili comunque fino a quando il fondo non abbia superato il 5% del valore dei crediti commerciali;
sarebbe, pertanto, necessario aumentare i limiti di deducibilità fiscale a seguito della crisi finanziaria del Gruppo Thomas Cook;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere che le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Ple e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, siano deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
in seguito al fallimento del colosso britannico dei viaggi Thomas Cook, uno dei principali tour operator europei, che risulta debitore nei confronti dei suoi fornitori per oltre due miliardi di euro, moltissime piccole imprese italiane dovranno affrontare una situazione di grave difficoltà, determinata dal mancato pagamento dei servizi resi nel corso dell'estate 2019 e dalla cancellazione degli ordini relativi ai prossimi mesi, per far fronte ai quali erano stati assunti rilevanti impegni economici;
considerata la situazione, occorrono misure per consentire a numerose piccole e medie imprese di onorare gli impegni già assunti, tra gli altri, con i dipendenti e di affrontare l'imminente stagione turistica invernale nella consapevolezza di continuare a dare un servizio per i propri clienti;
con riferimento al caso particolare del colosso Thomas Cook, occorre intervenire con urgenza per tutelare i dipendenti di quelle aziende che, avendo conferito a Thomas Cook l'intera capacità ricettiva o una sua quota rilevante, si troveranno ad affrontare gravi difficoltà, in specie nell'immediato futuro, a causa del repentino calo del flusso di clientela, sin dal mese di ottobre di quest'anno;
a tal fine, si ritiene opportuno assicurare le prestazioni del Fondo di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo che a causa di una significativa riduzione di attività vedano sospeso il proprio rapporto di lavoro o ridotto il proprio orario di lavoro;
il fondo di integrazione salariale, interamente finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, dispone di ingenti risorse e presenta una gestione ampiamente in attivo, che ha registrato da ultimo un avanzo di circa 900 milioni di euro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare misure volte ad assicurare le prestazioni del Fondo di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse.
Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris, Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini, Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
premesso che:
l'articolo 27 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, al comma 1, lettera a) definisce il commercio al dettaglio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
il medesimo articolo, al comma 1, lettera b) definisce «aree pubbliche», le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
sempre l'articolo 27, al comma 1, lettera d) definisce mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
l'articolo 28 del citato decreto, al comma 1 dispone che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante;
l'articolo 17 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge del 17 dicembre 2018, n. 136, al comma 1, lettera a), reca l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi disponendo che a decorrere dal 1º gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Tale obbligo si applica a decorrere dal 1º luglio 2019 ai soggetti con un volume di affari superiore ad euro 400.000;
la tenuta dei registri (registrazione delle fatture e registrazione degli acquisti) con sistemi elettronici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei,
se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed il loro presenza;
i commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata,
considerato che:
l'articolo 2 del D.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696 indica le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione per le quali, quindi, non è obbligatoria l'emissione della fattura, come ad esempio:
a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli;
c) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato;
d) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
e) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
f) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
g) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
l'introduzione del registratore telematico penalizzerà ulteriormente molte piccole aziende già duramente colpite dalla persistente crisi economica e dai nuovi adempimenti burocratici come la fatturazione elettronica,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di inserire tra le categorie di soggetti indicati dall'articolo 2, del D.P.R. del 21 dicembre 1996, n. 696, anche le piccole e micro-imprese, settore che necessita di una semplificazione fiscale al fine di incentivare il ricambio generazionale garantendo allo stesso tempo innovazione, riqualificazione e un miglior futuro ai mercati.
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni urgenti per fronteggiare le crisi aziendali nel settore del turismo)
1. Al fine di contrastare la crisi occupazionale del settore turistico-ricettivo connessa al fallimento di Thomas Cook, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019, a sostegno delle imprese turistico-ricettive ubicate in Italia che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo.
2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1, le imprese del settore turistico-ricettivo in possesso di certificazione che attesti la sussistenza di un credito nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche straniere, che fanno parte del medesimo gruppo.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
4. Il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli ''aiuti de minimis''.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito d'imposta temporaneo)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore turistico».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta temporaneo)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Agli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta temporaneo)
1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma l è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:
a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;
b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.
5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iva per cassa relativa alle cessioni di beni e servizi nei confronti di Thomas Cook)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».
Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti parole: «incluse il settore turistico».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iva per cassa)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nel corso del 2019 nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, ancorché sia stata emessa una fattura, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Svalutazione dei crediti commerciali)
All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio.
2-quater. Ai maggiori oneri derivanti comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(svalutazione dei crediti commerciali nei confronti di Thomas Cook)
1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli 2019 e 2020, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Svalutazione dei crediti commerciali)
1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Pie e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1, dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio''.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 190 del 2014».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Svalutazione dei crediti commerciali)
All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
''2-bis. Le svalutazioni dei crediti nei confronti di Thomas Cook UK Plc e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell'articolo 85, sono deducibili negli esercizi 2019 e 2020 nel limite complessivo del 65% del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
2-ter. Dal computo dei crediti di cui al comma 1, ultimo capoverso sono esclusi i crediti di cui al comma 2-bis. L'eccedenza formatasi per effetto dall'applicazione del comma 2-bis non concorre a formare il reddito dell'esercizio''».
Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «incluse il settore turistico».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese turistiche colpite da significativa riduzione dell'attività)
1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscono una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, ovvero di avvenimenti connessi alla situazione geopolitica, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Tutela dei lavoratori dipendenti)
I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».
Conseguentemente al titolo del decreto-legge, dopo la parola: «aziendali», aggiungere le seguenti: «incluse il settore turistico».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Tutela dei lavoratori dipendenti)
1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».
Centinaio, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Tutela dei lavoratori dipendenti di imprese turistiche fornitrici di aziende in difficoltà)
1. I lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato, delle imprese turistiche che subiscano una significativa riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'impresa committente dei servizi, ovvero della contrazione di importanti segmenti di mercato, o di calamità naturali o condizioni metereologiche avverse, sono ammessi alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale)
1. Al fine di sostenere le aziende che hanno cessato l'attività commerciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)
1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 253 è sostituito dal seguente:
''253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria di cui al primo periodo''.».
Lezzi, Dell'Olio, Lorefice, Anastasi, Matrisciano
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 253 è sostituito dal seguente:
''253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa fronte nel limite massimo delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le regioni e le province autonome concedono il trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 251, previa autorizzazione da parte dell'Inps, a seguito della verifica della disponibilità finanziaria''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al personale della struttura di cui al comma 1 si applicano, a far data dalla cessazione dell'incarico e per i cinque anni successivi, le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''Tale struttura opera in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. I parlamentari eletti nei territori nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento possono essere invitati a partecipare ai lavori della struttura. La struttura di cui ai periodi precedenti garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»,
premesso che:
il Capo II del provvedimento in esame reca disposizioni per far fronte a importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti;
l'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto decreto-legge ''Crescita''), dispone al comma 3 che al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sulla base dei criteri di cui al successivo comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181/1989;
il comma 4 prevede che la suddetta revisione è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio;
considerato che:
il Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione di quanto previsto nel decreto-legge Crescita, ha elaborato un intervento di riforma della legge per le aree di crisi industriale complessa, al fine di garantire una più elevata qualità degli interventi di rilancio previsti e favorire il reinserimento di lavoratori attualmente interessati da misure di sostegno al reddito. Il provvedimento, rendendo lo strumento delle agevolazioni previste per gli interventi di riconversione e riqualificazione più agevole e accessibile alle PMI e alle reti d'imprese, cerca di essere più funzionale a investimenti strategici ad alto contenuto tecnologico e con forte impatto occupazionale nei territori interessati;
al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa, la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, occorrerebbe prevedere ulteriori agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle aree di crisi industriale complessa, con particolare riferimento a quelle che operano in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese, nonché in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito della riforma della legge per le aree di crisi industriale complessa, di adottare ogni più opportuna iniziativa finalizzata a prevedere lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa, anche tramite la definizione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle predette aree, con particolare riferimento a quelle che operano in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese, nonché in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete «Natura 2000» e nelle aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, precisando, altresì, l'esclusione dalla possibilità di ricevere incentivi per le imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, nonchè l'esclusione per gli impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi e/o industriali, fatte salve quelle imprese che rispettino i principi dell'economia circolare.
Lorefice, L'Abbate, Angrisani, Campagna, Giannuzzi, Trentacoste, Floridia
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure di sostegno per la promozione di investimenti in aree di crisi industriali complesse e nelle aree della Rete Natura 2000, nonché per il contrasto del dissesto idrogeologico)
1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza; la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese, nonché il rafforzamento delle strutture produttive, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle imprese di cui al comma 7. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;
c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;
d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di «compost di qualità», come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.
4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:
a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
6. Le agevolazioni sono revocate:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
7. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro 80 milioni di cui:
a) 20 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) 60 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese che operano nelle aree della Rete ''Natura 2000'', istituita ai sensi della Direttiva 92/ 43/CEE , recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147 /CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 7, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:
a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.
10. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.
11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,» con le seguenti:«è integralmente destinata» e le parole: «al Fondo di cui all'articolo 27) comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale» con le seguenti: con le seguenti:«previa equipartizione dei fondi, esclusivamente: 1) all'attuazione delle misure di cui all'art. 19) comma 6 lettere a), b), c), d) del dlgs 30 del 2013; 2) alla costituzione di un fondo, presso il MISE, per il finanziamento diretto di progetti di nuova capacità generativa da fonti rinnovabili (escluse tutte le biomasse e le installazioni di tecnologie ancora allo stadio di sperimentazione) o di nuova capacità di stoccaggio di energia elettrica»
Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2013, sopprimere le parole: «fatto salvo quanto previsto dal comma 5» e, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo..
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «al Fondo di cui all'articolo 27, comma 2, per finanziare interventi di decarbonizzazione e di effìcientamento energetico del settore industriale», con le seguenti:«esclusivamente all'attuazione delle misure di cui all'articolo 19 comma 6 lettere a), b), c), d) del dlgs 30 del 2013».
Conseguentemente dopo le parole: «Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone», aggiungere infine: «solo nel caso in cui gli impianti vengano chiusi e avviati a dismissione e non siano contemporaneamente sopravvenuti accordi tra privati in seguito ai quali non vi sia stata perdita occupazionale».
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche ai fini del rispetto», aggiungere le seguenti: «degli obiettivi di decarbonizzazione e»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sostenere la transizione energetica», aggiungere le seguenti: «e la decarbonizzazione», e dopo le parole: «anche ai fini del rispetto», aggiungere le seguenti: «degli obiettivi di completa decarbonizzazione e»;
c) di conseguenza, sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «(Fondo per ridurre i prezzi dell'energia per le imprese, per evitare crisi occupazionali nelle aree dove è prevista entro il 2025 la chiusura delle centrali a carbone e per la completa decarbonizzazione delle attività coinvolte)».
Ritirato
Al comma 1, capoverso «6-bis», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse destinate al ''Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone'', ripartite tramite il decreto di cui al periodo precedente, possono essere utilizzate nelle aree in cui sono in corso processi di riconversione delle centrali a carbone per garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali, dando priorità ad attività produttive volte alla valorizzazione del sistema produttivo territoriale, alla formazione e riqualificazione professionale, nonché allo sviluppo di iniziative imprenditoriali nei settori dell'economia circolare, della bioeconomia e delle energie rinnovabili».
Precluso
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente all'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sopprimere il comma 2.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 2, capoverso 2, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''fra il 20 e l'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''fra il 10 e il 50 per cento'' e le parole: ''ridotte di un terzo'' sono sostituite da: ''ridotte della metà.'';
b) al comma 3-quater, le parole: ''del 30 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti'';
c) al comma 4-bis, le parole: ''del 20 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti''.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi)
1. Al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Ritirato
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «amministrazione straordinaria.» aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Le autorità preposte al controllo dell'attuazione del Piano Ambientale, entro 45 giorni dalle rispettive scadenze stabilite, attestano il rispetto dei termini prescritti dal suddetto Piano Ambientale e ne assicurano la pubblicità dei dati. Il mancato rispetto di una sola prescrizione stabilite dal Piano di cui al presente comma dà luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.».
Precluso
Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'applicazione dell'esclusione della responsabilità penale e amministrativa è condizionata dal rispetto da parte dei soggetti interessati delle singole scadenze contenute nel cronoprogramma e delle prescrizioni previste nel piano ambientale, ovvero al caso in cui la singola condotta illecita sia conseguenza del mancato rispetto della relativa scadenza fissata nel piano per la realizzazione dell'opera e/o azione che avrebbe evitato l'illecito o il danno ambientale».
De Petris, Nugnes, Laforgia, Errani, Grasso
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «e della sicurezza dei lavoratori», aggiungere le seguenti: «nonché della popolazione residente nelle zone limitrofe all'impianto».
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della sicurezza dei lavoratori», aggiungere, in fine, le seguenti: «e della popolazione».
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 26, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
''2-bis. In deroga alla disciplina di cui al comma 2, le imprese creditrici verso l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., ammesse al passivo della procedura concorsuale in via chirografaria, possono anticipare l'emissione della nota di variazione dell'imposta sul valore aggiunto''.
1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
In sede di esame dell'A.S. 1476, di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi azienda,
premesso che:
il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produttivo dell'area di Taranto: l'impianto siderurgico ex Ilva, il più grande d'Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il nostro Paese;
la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambientali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo, ed è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa per il territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;
il medesimo decreto-legge ha inoltre affrontato la questione dell'emergenza ambientale dell'area dell'Ilva, dettando norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e nominando un Commissario straordinario, dopo che nel marzo 2012 il Ministero dell'ambiente aveva disposto l'adeguamento dell'AIA alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT) relative al settore siderurgico; il riesame dell'AIA per mantenere in esercizio lo stabilimento era stato poi concluso nell'ottobre 2012;
gli interventi per l'area si sono succeduti numerosi nel tempo: ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale; nel 2013 è stato disciplinato, con specifico riguardo allo stabilimento ILVA, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli all'ambiente e alla salute, disciplinando in particolare la procedura per l'approvazione di un «Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria»; il piano ambientale, adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA;
nel 2015, con il decreto-legge n. 1 del 2015, è stata estesa alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; sono stati così nominati i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria; ai commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di immunità penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. piano ambientale;
sempre nel 2015, sono state dettate disposizioni finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, e fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del «piano ambientale»; con il successivo decreto-legge n. 98 del 2016, per garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state introdotte disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del «piano ambientale»;
il medesimo decreto n. 98 del 2016 ha consentito la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, ed esteso all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso; la decorrenza dei 18 mesi è stata poi fissata, con il decreto-legge n. 244 del 2016, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del «piano ambientale»;
a seguito del trasferimento, nel giugno 2017, dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM lnvestCo ltaly s.r.l., cordata di ArcelorMittal e Marcegaglia, e alla presentazione da parte di questa della domanda di AIA è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 di approvazione delle modifiche al «piano ambientale» del 2014; con il decreto-legge n. 244 del 2016, il termine di 18 mesi per l'attuazione del Piano, in scadenza a marzo 2019, è stato prorogato al 23 agosto 2023, collegandolo alla data di scadenza dell'AIA;
dunque, pur a fronte di una proroga per l'attuazione del Piano ambientale fino al 2023, restava ferma l'esimente dalla responsabilità penale e amministrativa per i dirigenti di ILVA solo fino alla scadenza di 18 mesi dall'entrata in vigore del DPCM del 2017, ovvero al marzo 2019; interpellata in merito dal MiSE, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che l'esimente avrebbe invece operato «per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», risultando dunque coincidente con la data di scadenza dell'AIA in corso di validità, ovvero al 23 agosto 2023;
è intervenuto poi, a contrario, l'articolo 46 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha limitato dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale, escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ed ha individuato nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità,
considerato che:
il piano industriale di ArcelorMittal prevedeva investimenti per 2,4 miliardi di euro finalizzati al risanamento ambientale della fabbrica, alla copertura dei parchi minerari e all'adozione di nuove tecnologie per ammodernare gli impianti, nonché un rimborso per 1,8 miliardi di euro a favore dello Stato e dei creditori;
nel settembre 2018 era stato raggiunto e siglato al Ministero dello sviluppo economico l'accordo sull'Uva tra sindacati, commissari e la multinazionale ArcelorMittal, che prevedeva l'assunzione di 10.700 persone dell'ex Ilva (8.200 a Taranto) da parte di ArcelorMittal, mentre 2.586 esuberi erano rimasti in capo all'amministrazione straordinaria in cassa integrazione straordinaria a zero ore;
già nel giugno 2019, tuttavia, ArcelorMittal aveva comunicato la decisione di ricorrere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per un numero di circa 1.400 dipendenti al giorno per 13 settimane a seguito della riduzione della produzione primaria nello stabilimento di Taranto;
alla prosecuzione dell'attività produttiva del polo siderurgico di Taranto, con 90 milioni di tonnellate di produzione annua, è legato il futuro industriale di una filiera strategica nonché il destino di 20.000 lavoratori; la chiusura dell'ex Ilva determinerebbe conseguenze estremamente gravi per l'intero Paese: costerebbe un punto di Pii, la perdita di 14.000 posti di lavoro diretti, più quelli dell'indotto, e la fine della produzione dell'acciaio a Taranto, con le ricadute economico-produttive che ciò avrebbe,
considerato altresì che:
in sede di esame del decreto-legge nella Commissioni riunite, è stata disposta la soppressione dell'articolo 14 del decreto, facendo venire meno l'intervento ivi previsto sulla norma del decreto-legge n. 1 del 2015 che esclude la responsabilità penale e amministrativa del Commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente, e dei loro delegati, dell'ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale; in particolare, è stata soppressa la novella che interviene sia in merito all'ambito oggettivo dell'esonero da responsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all'ambito temporale dell'esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile;
ciò si lega alla già avvenuta riduzione della produzione primaria nello stabilimento di Taranto e alla decisione di ArcelorMittal di ricorrere dal giugno 2019 alla cassa integrazione guadagni ordinaria per 1.400 dipendenti;
ulteriore motivo di preoccupazione tra i lavoratori e i sindacati è rappresentato dal recente cambio ai vertici del Gruppo franco-indiano,
impegna il Governo:
a garantire, in tempi rapidi e mediante ogni azione opportuna a tali fini, la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'ex Ilva di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto, attraverso l'adozione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei processi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decarbonizzazione dell'impianto;
a porre in essere ogni iniziativa tesa a garantire, in tempi congruenti con quanto già previsto, la completa realizzazione del Piano di risanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambientale ai lavoratori e alla popolazione dell'area interessata.
a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;
ad accelerare le azioni e l'esecuzione delle misure all'esame del Tavolo Istituzionale Permanente per Taranto volte a garantire un futuro sostenibile per lo sviluppo industriale dell'area e per la popolazione ivi residente.
Lezzi, Romano, Paragone, Naturale, Dell'Olio, Lorefice, Donno, Garruti, Mininno, Marco Pellegrini, Quarto, L'Abbate, Trentacoste
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Accordo di programma per Taranto)
1. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità, anche in virtù del contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda per la chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
2. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui primo comma, è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e AM InvestCo Italy S.R.L. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di AM InvestCo Italy S.R.L. e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 3 settembre 2019.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2019 ed euro 300 milioni per ogni anno dal 2021 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
''1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo nr 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.
1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente art. 3-ter.'';
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale'';
b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
''v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti.''.
2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 e s.m.i. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.
8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i., al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e s.m.i. la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice''.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Precluso
All'emendamento 14.0.3 (testo 3), al capoverso «Art. 14-bis», al comma 2, capoverso «3», sostituire il secondo periodo con il seguente:
"Nelle more dell'adozione dei criteri specifici adottati ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e al decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti."
Precluso
All'emendamento 14.0.3 (testo 3), al capoverso «Art. 14-bis», al comma 2, capoverso «3.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22, del 28 marzo 2018, n. 69 e del 15 maggio 2019, n. 62.».
Precluso
All'emendamento 14.0.3 (testo 3), al capoverso "Art. 14-bis", comma 3, i capoversi dal 3-bis al 3-sexies, sono sostituiti con i seguenti:
«3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. Il SNPA, tramite le sue articolazioni territoriali, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo apposita relazione. L'articolazione territoriale del SNPA comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica all'Autorità competente e, per conoscenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. L'Autorità competente, in caso di non conformità, avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quater. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-ter non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle Regioni entro il 31 dicembre.».
Precluso
All'emendamento 14.0.3 (testo 3), al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, capoverso «3-ter», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'Autorità competente».
Precluso
All'emendamento 14.0.3 (testo 3), al capoverso «Art. 14-bis», comma 3, sostituire il capoverso «3-septies», con il seguente:
«3-septies. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-bis, è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.».
Conseguentemente, al capoverso «Art. 14-bis», comma 4, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore della presente disposizione», con le seguenti: «dall'istituzione del registro di cui al medesimo comma».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Cessazione qualifica di rifiuto)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituita dalla seguente:
''a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici''.
2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:
''3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269''.
3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
''3-bis. Le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante.
3-ter. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ovvero l'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente dal predetto Istituto delegata, controlla, a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati nonché alle condizioni di cui al comma 1 redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale o l'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente delegata comunica entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli di cui al presente comma sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi, adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette all'Autorità competente. L'Autorità competente avvia un procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato alle conclusioni di cui al presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo. Resta salva la possibilità per l'autorità competente di adottare provvedimenti di natura cautelare.
3-quinquies. Decorsi 180 giorni dalla comunicazione all'Autorità competente, ove il procedimento di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può provvedere, in via sostitutiva e previa diffida, anche mediante un Commissario ad acta, all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al Commissario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, e la comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le Autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis, si intende assolta con la sola comunicazione al registro''. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
4. Le Autorità competenti provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eslusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto decreto legislativo rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in vigore, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.
8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo ovvero che risultino scadute ma per le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro 120 giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste.
9. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le Autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti, nei confronti dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione ambientale, nel termine di centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente disposizione.
10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Briziarelli, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Pianasso, Marti, De Vecchis, Pizzol, Nisini, Pietro Pisani
Precluso
Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
«Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.
3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3.
5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione Europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti.
7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che mantengano la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni».
2. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:
«Art. 185-bis
(Materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento)
1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici artificiali o nei bacini naturali soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito al corso fluviale, anche ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.».
Arrigoni, Briziarelli, Bruzzone, Pazzaglini, Ripamonti, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol, Nisini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
''Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, inclusa la preparazione per il riutilizzo, cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione Europea con atti di esecuzione.
3. In mancanza degli atti di esecuzione della Commissione europea ai sensi del comma 2, provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e dei seguenti criteri:
a) individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai sensi dei commi 1 e 3. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.
5. In mancanza degli atti di esecuzione dell'Unione Europea o dei decreti a livello nazionale, ai sensi rispettivamente dei commi 2 e 3, le autorità competenti, regioni, province autonome e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della dichiarazione della cessazione della qualifica di rifiuto, provvedono caso per caso adottando misure appropriate, verificando per ciascuna tipologia di sostanza o oggetto la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e dei criteri di cui al comma 3, lettere da a) ad e), per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.
6. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano, inoltre, ad applicarsi, oltre alle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti e il decreto 2 marzo 2018 in materia di biocarburanti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1, 12 giugno 2002 n. 161, 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis lettere a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modificazioni in Legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché, in base all'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero, le norme europee ISO, UNI ISO, UNI, UNI EN, Best Available Tecniques (BAT) e nazionali vigenti in base alla specifica tipologia di rifiuto ed i relativi trattamenti;
7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che mantengono la propria efficacia e possono essere prorogate, rinnovate, e riesaminate, anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie (BAT). Nel caso di verificate condizioni di criticità ambientale derivate dalla mancata applicazione delle condizioni e dei criteri rispettivamente dei commi 1 e 3, l'autorità competente provvede secondo la gravità delle infrazioni sulla base delle modalità previste dalle rispettive regole della singola tipologia di autorizzazione.
8. La persona fisica o giuridica che utilizza per la prima volta un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta, dopo che cessa di essere considerato un rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.
9. È istituto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. L'articolo 184-ter. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
''Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.
4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.
5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).
6. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.
7. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:
''Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.
3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:
a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;
c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;
d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.
4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:
a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo;
b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.
6. Nell'ambito del catasto di cui all'art. 208 comma 17-bis è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.
7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni''».
Ferrari, Anastasi, Bini, Botto, Croatti, Dessì, Lanzi, Paragone, Rossomando, Vaccaro
Ritirato
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
02. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, riacquistano efficacia le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché delle disposizioni della lettera d), comma 2, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 34 del 2009.
03. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 10, commi da 1 a 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».
Conseguentemente, alla Rubrica, premettere le seguenti parole: «(Abrogazione dell'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e)».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con la legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato».
Toffanin, Floris, Mallegni, Testor, Serafini, Paroli, Battistoni, Perosino
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».
Salvini, Romeo, Centinaio, Borgonzoni, Candiani, Stefani, Calderoli, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Rufa, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi, Zuliani
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».
Grimani, Bonifazi, Garavini, Ginetti
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».
Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: ''31 ottobre 2019'' sono sostituite con le seguenti: ''31 dicembre 2019''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «e del credito certificato del» con le seguenti: «ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al»;
b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) al comma 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: »entrata in vigore,« sono inserite le seguenti: »ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis,».
Precluso
Al comma 1, lettera c) alla fine dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «L'accesso al Fondo salva-opere è consentito anche alle aziende che, all'entrata in vigore del presente decreto-legge e a seguito di richiesta di rateizzazione, si trovano in regola nei pagamenti rateali.».
Ritirato
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
''3-bis. In caso di vacanza dell'incarico del Presidente ovvero nei casi di assenza o impedimento dello stesso, l'esercizio di tutte le funzioni previste dalla legge è attribuito al componente del Consiglio con maggiore anzianità nell'ufficio ovvero, in mancanza, al componente più anziano di età.''.
1-ter. In fase di prima applicazione del comma 1-bis, gli eventuali atti adottati in sostituzione del Presidente in data antecedente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ratificati dal componente al quale è attribuito l'esercizio delle funzioni del Presidente.».
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 49-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni del Centro Italia in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti-ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo 11. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi dell'articolo 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al termine della durata del medesimo.'';
b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e disposizioni in materia di agevolazioni per le microimprese e le piccole e medie imprese''».
Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 47 del», con la seguente: «al».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali" (A.S. 1476),
premesso che:
il provvedimento in esame reca al Capo II alcune modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. D.L. crescita). In sede di esame presso le Commissioni riunite 10ª e 11ª sono stati presentati da tutti i gruppi parlamentari numerosi emendamenti volti ad abrogare o a modificare l'articolo 10 del decreto-legge 34 del 2019;
l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha apportato alcune modifiche alla disciplina riguardante gli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, prevedendo la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;
i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con ulteriore modifica, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori;
il comma 3-ter dell'articolo 10 consente altresì ai beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, testo unico delle imposte sui redditi), di cedere il proprio credito ai fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli stessi interventi; tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ai propri fornitori, con l'esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Come per gli altri interventi disciplinati dalle norme in esame, è esclusa la cessione dei crediti a istituti di credito e intermediari finanziari;
considerato che:
le modifiche introdotte dall'articolo 10 del D.L. crescita hanno mostrato criticità in fase applicativa, destando forti preoccupazioni nella filiera delle imprese della riqualificazione energetica e della ristrutturazione del patrimonio immobiliare a uso residenziale, in particolare nelle piccole e medie imprese operanti nei settori degli impianti, del legno e dell'arredamento;
oltre sessanta imprese dei predetti settori, associate alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA), hanno avviato un procedimento amministrativo davanti alla Commissione Europea e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) affinché venga accertata l'illegittimità dell'articolo 10 del decreto crescita, per violazione della disciplina della concorrenza;
l'AGCM, nella segnalazione del 17 giugno 2019 inviata a Governo e Parlamento, pubblicata nel Bollettino settimanale n. 26 del 1° luglio, ha evidenziato che la norma, nella sua attuale formulazione, appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni. Il nuovo sistema di incentivazione fiscale, di particolare appetibilità per la domanda, si pone, in ragione delle modalità prescelte per il trasferimento dei crediti fiscali dai soggetti aventi diritto ai fornitori, quale meccanismo realmente fruibile solo dalle imprese di grande dimensione, che risultano le uniche in grado di praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali, potendo compensare i correlativi crediti d'imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali, godendo anche di un minor costo finanziario connesso al dimezzamento da 10 a 5 anni del periodo di compensazione del credito d'imposta;
in tale contesto, particolarmente destabilizzante per le piccole e medie imprese che operano nel settore è anche il disposto di cui al comma 3-ter, che, come già detto in precedenza, ha introdotto, anche per gli interventi di vendita e installazione di impianti fotovoltaici residenziali, la possibilità della cessione ai fornitori del credito IRPEF per detrazione fiscale da parte dei clienti. Anche tale beneficio può essere proposto ai clienti solo da grandi gruppi industriali, perché possiedono sia capienza di imposte a debito sufficientemente ampia per la compensazione dei crediti fiscali acquisiti dai clienti, sia la capacità di ricorrere al credito bancario, ovvero di imporre il timing dei pagamenti ai propri fornitori per colmare i gap di liquidità connessi con l'acquisizione dei crediti;
tenuto conto che:
il Ministro dello Sviluppo economico, nel corso della seduta del Senato del 10 ottobre 2019, dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, in risposta agli atti nn. 3-01170 e 3-01173, relativi ai profili di criticità della recente normativa in tema di interventi per la riqualificazione energetica e antisismica e, in particolare, delle modalità di compensazione delle spese, ha ribadito «l'esigenza evidente di modificare il testo» e ha altresì evidenziato la necessità di aprire «un tavolo di confronto per arrivare alla soluzione migliore», sentendo «i diversi portatori di interesse, quindi tutte le associazioni di categoria dei diversi settori», ritenendo la legge di bilancio «il provvedimento più consono dove proporre e produrre una modifica completa e congrua dell'articolo 10 del decreto crescita»;
impegna il Governo:
ad adottare ogni più opportuna iniziativa di carattere normativo al fine di addivenire ad una rapida soluzione delle criticità emerse a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10 del D.L. crescita alla normativa in tema di interventi per la riqualificazione energetica e antisismica, nonché di installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, da inserire nel primo provvedimento utile all'esame del Parlamento, successivo alla chiusura del tavolo di confronto ministeriale.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato:
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
premesso che:
l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico), di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità;
lo sconto in fattura crea una distorsione del mercato penalizzando mezzo milione di micro e piccole imprese che operano nel campo delle costruzioni e dell'installazione di impianti e infissi, favorendo i grandi gruppi e le multiutility, settore in cui più della metà (51 per cento) dell'occupazione è costituito da grandi imprese a partecipazione pubblica, con la conseguenza che moltissime micro e piccole imprese dovranno rinunciare ai lavori;
anche per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato la norma «appare suscettibile di creare restrizioni della concorrenza nell'offerta di servizi di riqualificazione energetica a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni» (si veda il bollettino Agcm n. 26 del 1/7/2019, pagg. 19-21);
infatti, non è sostenibile l'onere finanziario che deriva dal concedere subito lo sconto in fattura e nel recuperare il medesimo nei 5 anni successivi. La scarsa liquidità finanziaria - aggravata dal calo del 2,3 per cento del credito alle piccole imprese a marzo 2019 - di moltissime micro e piccole imprese non permetterà di praticare lo sconto;
le piccole e medie imprese non posseggono capacità finanziarie atte a sostenere l'onere derivante dal costo dell'intervento, generando dunque una crisi di liquidità. Inoltre, se si considera anche la ritenuta d'acconto pari all'8 per cento, queste imprese vedrebbero diminuire le proprie entrate del 58 per cento,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere l'abrogazione del citato articolo 10 nella parte in cui prevede il predetto meccanismo dell'anticipazione delle detrazioni sotto forma di sconto da parte dell'impresa che effettua l'intervento.
Le Commissioni Riunite
Precluso
Il Senato:
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali,
premesso che:
il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017 n.123 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" prevede, all'articolo 4, l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES";
le ZES sono zone all'interno del territorio dello Stato in cui sono adottate specifiche leggi di natura finanziaria ed economica con l'obiettivo di mantenere o accrescere gli investimenti per mezzo di agevolazioni sia di natura fiscale che burocratica, tutto al fine di agevolare una adeguata ed omogenea crescita economica;
al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, sarebbe opportuno istituire una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di adottare provvedimenti volti a istituire una Zona economica speciale nelle zone citate in premessa.
Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni, Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge AS 1476 - conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali -,
premesso che:
da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall'invasione della Cimice Asiatica (Halyomorpha Halys);
la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta, in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;
la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più alto;
questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle ultime settimane, avrebbero già prodotto 250 milioni di euro di danni, tra raccolti compromessi e posti di lavoro persi;
in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di Bologna e nel Ferrarese, l'invasione della cimice, sta creando enormi disagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto, ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;
si apprende da fonti giornalistiche che il prossimo 10 ottobre dovrebbe essere approvato «il piano nazionale contro la cimice asiatica» e che nella prossima legge di bilancio sarà istituito un fondo non solamente per l'indennizzo degli agricoltori colpiti ma anche per l'acquisto di difese meccaniche contro la cimice e la ricerca,
impegna il Governo:
in attesa dell'approvazione definitiva del «Piano nazionale contro la cimice asiatica, a valutare la possibilità, nel più breve tempo possibile, di fornire un concreto sostegno finanziario alle aziende del comparto messo in serio rischio dall'avanzare del parassita;
ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno della ricerca e della sperimentazione.
Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Vitali, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (AS 1476),
premesso che:
la Xylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella lista dell'EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);
il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;
successivamente, infezioni di Xylella fastidiosa e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;
la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;
non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;
sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;
il D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;
l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;
all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;
secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato;
attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.
Barboni, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche specifiche finalizzate al conseguimento delle patenti di guida per i veicoli esclusivamente delle categorie B e C1. Detto regime decorre dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
Barboni, Bernini, Aimi, Alderisi, Barachini, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Restano esenti dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche per il conseguimento delle abilitazioni alla guida effettuate nei periodi di imposta fino a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelle finalizzate al conseguimento delle altre categorie di patenti di guida per i veicoli di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».
Bernini, Pichetto Fratin, Toffanin, Gallone, Lonardo, Ferro, Battistoni, Serafini, Caligiuri, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Vitali
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato ''Fondo'', con una dotazione pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
3. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n.190 del 2014.».
Bernini, Gallone, Damiani, Minuto, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Caligiuri, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Craxi, Dal Mas, De Poli, De Siano, Fantetti, Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Malan, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo Messina, Modena, Moles, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi, Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor, Tiraboschi, Toffanin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 4-bis del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019'', sono sostituite con le seguenti: ''nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020'' e le parole: ''31 dicembre 2018'', con le seguenti: ''31 dicembre 2019'';
b) al comma 3, le parole: ''pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019'', sono sostituite: con le seguenti: ''15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020''.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
3. All'articolo 8-quater del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021'', sono sostituite con le seguenti: ''200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
''1-bis. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio Xylella fastidiosa mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite Indenni', nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.
1-ter. Il progetto di cui al comma 1-bis ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.'';
c) al comma 3, le parole da: ''150 milioni di euro'', fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: ''200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per far fronte all'emergenza fitosanitaria della Regione Puglia. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina.
2. Al fine di garantire un ristoro economico agli agricoltori della regione Puglia che hanno subito danni dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo con dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2019.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 600 milioni di euro annui per il 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Semplificazione della denuncia aziendale)
1. I datori di lavoro agricolo nonché i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 che, al 31 dicembre 2018, non hanno presentato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, la denuncia aziendale di variazione nei termini previsti, possono provvedervi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Le denunce di cui al comma 1 del presente articolo sono presentate esclusivamente con modalità telematiche e non determinano l'applicazione di sanzioni e recuperi contributivi.
3. Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2019 e l'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo all'applicazione di sanzioni per il ritardo nella presentazione della denuncia aziendale di variazione ovvero a recuperi di imposizione contributiva per gli anni pregressi.
4. La procedura e le modalità di compilazione dei moduli appositamente predisposti per la presentazione delle denunce di variazione di cui al presente articolo sono definite dall'INPS entro trenta giorni dalla presente legge».
Centinaio, Vallardi, Bergesio, Sbrana, Ripamonti, Nisini, Pianasso, Marti, Pietro Pisani, De Vecchis, Pizzol
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di lavoro nelle cooperative agricole)
1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-bis. Il socio della cooperativa agricola può partecipare a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali prestando attività lavorativa nella cooperativa mediante l'utilizzo della propria copertura previdenziale di lavoratore autonomo agricolo, senza dover instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro''».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
Anastasi, Lanzi, Paragone, Puglia, Vaccaro, L'Abbate
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico)
1. Al comma 3.1 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''da utilizzare esclusivamente in compensazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione''.
2. Al comma 1-octies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: ''da utilizzare esclusivamente in compensazione'', sono sostituite dalle seguenti: ''utilizzabile, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto, esclusivamente in compensazione''.
3. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: ''Il credito di imposta acquisito con la cessione del credito è utilizzabile a decorrere dal secondo mese successivo a quello di concessione dello sconto al beneficiario della detrazione.'';
b) dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
''3-quater. Il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e ha concesso lo sconto sul corrispettivo pari all'ammontare della detrazione spettante al soggetto avente diritto, nonché il fornitore che ha effettuato gli interventi di cui al comma 3-ter e che ha acquistato il credito derivante dalla detrazione ai sensi del medesimo comma possono richiedere all'Agenzia delle entrate il rimborso, da effettuare entro tre mesi dalla presentazione di apposita istanza, di un importo pari all'ammontare complessivo del credito d'imposta non utilizzato in compensazione nell'anno. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma''.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Croatti, Puglia, Paragone, Vaccaro
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Incremento della dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica)
1. All'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3.1 è inserito il seguente:
''3.1-bis. È istituita all'interno del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, una sezione dedicata al rilascio di garanzie per far fronte alle necessità finanziarie di cui agli interventi di cui al comma 3.1 del presente articolo per le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione al Fondo''.
2. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, non già impegnate per i fini di cui al comma 9 dello stesso articolo, nonché le risorse impegnate ma non spese entro il 1º gennaio 2020, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica di cui all'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
3. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».
Le Commissioni Riunite
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)
1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato "Ente Italiano Alberghi per la Gioventù" (EIG), sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente", dopo le parole "Ente nazionale italiano turismo (ENIT).", sono inserite le seguenti: "Ente italiano Alberghi per la Gioventù (EIG).".
3. La dotazione organica complessiva è fissata in 57 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale di livello non generale. Con decreto del Ministro della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contingenti delle aree e dei profili professionali secondo quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali - sezione enti pubblici non economici e nei limiti di spesa sostenuta per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l'EIG.
4. L'EIG è autorizzato ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 57 unità. Il relativo bando di concorso può stabilire criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
5. L'AIG fornisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 283.000 euro per l'anno 2019 e 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. L'EIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui al comma 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 6 relativo alle spese di personale."».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.15-bis.
(Misure urgenti per la tutela delle attività sociali e assistenziali dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e per la salvaguardia del relativo livello occupazionale)
1. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, di seguito AIG, è soppressa e conseguentemente cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A far data dal medesimo termine, è costituito l'ente pubblico non economico denominato Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, dopo le parole: ''Ente nazionale italiano turismo (ENIT).'', sono inserite le seguenti: ''Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG).''.
3. L'AIG fornisce al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è nominato un commissario straordinario per l'adeguamento statutario, per consentire l'ordinato trasferimento dei beni e delle funzioni al nuovo Ente, compreso il personale dipendente, e per la definizione dei rapporti pendenti in capo all'AIG. Il medesimo decreto determina le funzioni del commissario ai sensi del precedente periodo e il compenso ad esso spettante nei limiti previsti dalla normativa vigente; definisce altresì i criteri e le modalità per fare confluire il patrimonio dell'AIG in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'AIG.».
Mallegni, Gasparri, Barboni, Berardi, Damiani, Toffanin, Floris, Lonardo, Caligiuri, Cangini, Causin, Dal Mas, Fantetti, Giro, Masini, Papatheu, Rossi, Stabile, Tiraboschi, De Poli, Binetti, Saccone
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.696, dopo la lettera tt-bis), è aggiunta la seguente:
''tt-ter) le prestazioni di servizi effettuate dalle piccole e micro imprese che si occupano di attività di commercio ambulante presso mercati giornalieri, mercati settimanali, fiere e mercati itineranti.''».
Carbone, Gallone, Toffanin, De Siano, Cesaro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. All'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
''7-bis. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato presso le istituzioni paritarie e parificate''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa con la Regione Veneto, è istituita una Zona economica speciale per le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e nella Provincia di Rovigo i Comuni di: Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelnovo Bariano e Melara.»