DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambiti di circolazione dei monopattini
a propulsione elettrica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e dall'articolo 1, comma 75, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominati « monopattini elettrici », possono essere posti in circolazione nei centri abitati individuati ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esclusivamente su strade classificate ai sensi dell'articolo 2, lettere E, E-bis, F e F-bis, del medesimo codice della strada, e sulle aree pedonali. La circolazione è, altresì, consentita, al di fuori dei centri abitati, sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h e sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima.

2. I comuni possono stabilire divieti o limitazioni alla circolazione dei monopattini elettrici nelle aree pedonali e nelle strade di cui al comma 1 sulla base di valutazioni di sicurezza per i pedoni e per gli utenti della strada, nonché sulla base delle caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione della strada medesima.

3. La circolazione dei monopattini elettrici è vietata sulle strade di cui all'articolo 2, lettere A, B, C e D, del citato codice della strada, che siano prive di una pista ciclabile in sede propria e su corsia riservata.

4. I monopattini elettrici non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.

5. I monopattini elettrici a sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, nonché di regolatore di velocità e di idoneo sistema frenante, non possono essere utilizzati sulle strade di cui al comma 1. Chiunque circola con un monopattino elettrico in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Art. 2.

(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile per i monopattini elettrici posti in circolazione su strada)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i monopattini elettrici non possono essere posti in circolazione sulle strade di cui all'articolo 1, comma 1, senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura assicurativa di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1.500.

3. Ai fini dell'accertamento della copertura assicurativa di cui al presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 193 del citato codice della strada.

Art. 3.

(Obbligo di equipaggiamento di sicurezza per i conducenti di monopattini elettrici posti in circolazione su strada)

1. Durante la marcia, ai conducenti dei monopattini elettrici di età pari o superiore a diciotto anni, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del citato codice della strada.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 332.

3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. Quando, nel corso di un biennio, con un monopattino elettrico sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e commercializza caschi protettivi per monopattini elettrici, di tipo non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi dell'articolo 171, comma 5, del citato codice della strada.

Art. 4.

(Guida dei monopattini elettrici da parte di giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni)

1. La conduzione di monopattini elettrici è consentita ai giovani di età compresa fra quattordici e diciotto anni, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano titolari almeno di patente di categoria « AM »;

b) la conduzione del mezzo avvenga esclusivamente in aree pedonali e su percorsi pedonali a una velocità non superiore a 6 km/h o su percorsi ciclabili e su piste ciclabili a una velocità non superiore a 12 km/h;

c) la conduzione avvenga con un casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080, nonché con un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del citato codice della strada.

2. Ai giovani di cui al comma 1 è fatto divieto di utilizzare monopattini elettrici che siano privi di un apposito regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 1, lettera b).

3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.500. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. Qualora, nel corso di un biennio, con un monopattino elettrico, sia commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

Art. 5.

(Norme di comportamento)

1. Ai conducenti di monopattini elettrici posti in circolazione su strada è fatto divieto:

a) di trasportare un passeggero;

b) di trasportare un carico;

c) di spingere o trainare un carico o un veicolo;

d) di farsi trainare o rimorchiare da un veicolo;

e) di guidare il mezzo utilizzando contestualmente il telefono cellulare o qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

f) di guidare il mezzo utilizzando contestualmente cuffie o dispositivi di ricezione o lettori audio;

g) di condurre il mezzo con un andamento irregolare e pericoloso in relazione al contesto di circolazione e di effettuare manovre brusche ed acrobazie.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Alla sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada.

3. I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i conducenti, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochino un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada.

4. I conducenti di monopattini elettrici che guidino dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono puniti con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada.

5. I conducenti di monopattini elettrici, in caso di incidente, hanno l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subìto danno. In caso di incidente a persone, cose e animali ricollegabili al comportamento del conducente del monopattino elettrico, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 189 del citato codice della strada e le relative sanzioni amministrative.

Art. 6.

(Divieto di fermata e di sosta dei monopattini elettrici)

1. Al fine di garantire la sicurezza stradale e la regolare circolazione dei veicoli, la fermata e la sosta dei monopattini elettrici è consentita nel rispetto delle disposizioni, per quanto compatibili, di cui all'articolo 158 del citato codice della strada. La fermata e la sosta sui marciapiedi è vietata, salvo diversa segnalazione.

2. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 168. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini elettrici ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni sono tenuti ad individuare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini elettrici contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli.

Art. 7.

(Servizio di noleggio dei monopattini
elettrici)

1. Le imprese di servizi di noleggio di monopattini elettrici, anche in modalità a flusso libero, autorizzati allo svolgimento del servizio devono garantire:

a) la copertura assicurativa sui mezzi messi a disposizione degli utenti per lo svolgimento del servizio stesso;

b) la fornitura al conducente, che ne sia sprovvisto o che ne faccia richiesta, di un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del citato codice della strada;

c) l'abilitazione al noleggio del mezzo esclusivamente previa verifica, anche in modalità telematica, dell'età del conducente e della disponibilità da parte del conducente del casco protettivo, fornito ai sensi della lettera b) o di proprietà del conducente stesso, conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080 e di un giubbotto o di bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, previsti dal comma 4-ter dell'articolo 162 del citato codice della strada.

2. Le imprese di servizi di cui al comma 1 che violano le disposizioni di cui al medesimo comma sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal primo periodo consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi dell'articolo 214 del citato codice della strada. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.

3. I conducenti dei monopattini a noleggio di cui al comma 1, abilitati all'utilizzo del mezzo a seguito di dichiarazioni non veritiere relativamente all'età e al possesso del casco, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.