Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2021
Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa
Onorevoli Senatori. – Il compito del diritto penale è quello di attenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuovere valori etico-culturali, pena un'inammissibile ricaduta nell'indeterminatezza della fattispecie che, secondo l'articolo 25 della Costituzione, deve rispettare precisi requisiti di tipicità: facendo buon governo dei principi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, si ritiene necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad aggravare il sistema sanzionatorio.
All'articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, mediante un'aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle già presenti nell'articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicurano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione di un sistema di « blindatura » della circostanza: esso limita il potere del giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti.
Così com'è concepito, l'intervento legislativo offre quindi una tutela reale ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento offensivo commesso in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
« 1-bis) l'aver agito in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, disabilità nonché nei confronti dei soggetti che versano nelle condizioni di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale; ».
Art. 2.
1. All'articolo 69 del codice penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:
« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i reati aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-bis), i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché i casi previsti dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».
Art. 3.
1. All'articolo 69-bis del codice penale, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « e per i delitti aggravati di cui all'articolo 61, numero 1-bis), ».