DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Imprese sociali di comunità)

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 5-ter »;

b) all'articolo 2, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Ai fini del presente decreto, si considera altresì di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un'impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale ed operi prevalentemente:

a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;

c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui all'articolo 2, e uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;

b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;

d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;

e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;

f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;

g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;

h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

5-quater. L'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità deve indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La denominazione o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, deve contenere l'indicazione di “impresa sociale di comunità” o “società cooperativa di comunità” »;

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli statuti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 5-bis, che non abbiano la forma di società cooperativa, devono in ogni caso disciplinare:

a) la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione;

b) il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;

c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.

3. Le imprese di cui al comma 2 costituite ai sensi delle leggi regionali ed operanti in aree diverse da quelle stabilite dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.

Art. 2.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

1. All'articolo 88, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, » sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, ».

Art. 3.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 48, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ».

Art. 4.

(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)

1. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 5.

(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: « lettere a), b), c), d), l), e p), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), l), o), e p) ».

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « cooperazione sociale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4. La qualificazione di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), deriva comunque dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al medesimo articolo 4. ».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.