Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2019
Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
Onorevoli Senatori. – l'impresa sociale di comunità è un nuovo modo di organizzare la produzione in forma continuativa e professionale di beni e servizi di interesse di una determinata comunità, fondato sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo, i quali si riconoscono in obiettivi comuni di sviluppo e rigenerazione di asset riferibili ad uno specifico territorio.
Le imprese di comunità, dunque, si contraddistinguono essenzialmente per due caratteristiche: il beneficio per la comunità di riferimento, creato attraverso un'attività d'impresa finalizzata al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico e la partecipazione dei suoi membri, destinatari ultimi del beneficio. In questo senso, l'impresa di comunità è aperta e orientata allo sviluppo, garantendo a tutti i suoi membri l'accesso non discriminatorio ai beni e servizi che essa stessa produce, nell'ottica del bene comune.
L'idea di impresa di comunità rimanda a iniziative dal basso, che vedono la compartecipazione di più soggetti che svolgono attività durature nel tempo e che pongono al centro della propria mission il benessere esclusivo della propria comunità. Quando i membri vivono vicini e lavorano insieme per la comunità, infatti, ne costruiscono una più salda e, mano a mano che le persone si incontrano per lavorare le une con le altre su progetti locali, cresce anche il capitale umano.
Al fine di ridare un senso di appartenenza alla nostra società e far riemergere l'importante ruolo sociale delle comunità, il presente disegno di legge mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, in particolare introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017 sull'impresa sociale, che definisce una categoria di imprese a cui quelle di comunità – pur non citate nel testo attuale – naturalmente appartengono sia per gli obiettivi perseguiti che per i vincoli e gli obblighi cui la legge le sottopone e che già prevede una serie di incentivi del tutto applicabili anche alle imprese di comunità. L'intervento legislativo è necessario anche perché il testo attuale non prevede che le imprese sociali possano svolgere una serie di attività che sono invece tipiche delle imprese di comunità e non ne norma alcune peculiarità che invece si ritiene debbano essere ben definite. L'intervento legislativo avrebbe, inoltre, il vantaggio di non isolare normativamente le imprese di comunità e di mantenerle sia nella più ampia categoria delle imprese sociali che all'interno del Terzo settore.
Il presente disegno di legge, dunque, mira a riconoscere e sostenere le imprese di comunità, necessarie per lo sviluppo sociale, economico ed umano dei territori in cui operano.
A tal proposito, l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce alcune modifiche al decreto legislativo 112 del 2017 sull'impresa sociale. In particolare, per ampliare le attività in cui sono impegnate o potrebbero impegnarsi, si stabilisce che le imprese di comunità realizzano prevalentemente attività di interesse generale volta al contrasto di fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, purché nell'esclusivo interesse della comunità e in un ambito territoriale ben definito nell'atto costitutivo. Tale impresa deve, infatti, operare prevalentemente sul territorio in cui è stabilità la sede legale.
L'articolo 2 introduce delle modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, inserendo all'articolo 88 l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, nei limiti dei regolamenti euro-unitari sul cosiddetto « de minimis ».
L'articolo 3, che modifica il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, stabilisce che anche le imprese di comunità rientrano tra i soggetti a cui è garantita una prelazione di acquisto dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
All'articolo 4, al fine di dare reale attuazione al presente disegno di legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca è incrementata di 10 milioni di euro.
Infine, con l'articolo 5 viene allargato l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. In materia di cooperative sociali si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381 del 1991. L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Imprese sociali di comunità)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e al comma 5-ter »;
b) all'articolo 2, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Ai fini del presente decreto, si considera altresì di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico, da un'impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale ed operi prevalentemente:
a) in uno o più comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
b) in uno o più comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
c) in aree urbane degradate ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5-ter. Nelle aree di cui al comma 5-bis, le imprese di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui all'articolo 2, e uno o più dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:
a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvono ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;
b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;
c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;
d) attività di recupero e valorizzazione, ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;
e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;
f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;
g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;
h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.
5-quater. L'atto costitutivo dell'impresa sociale di comunità deve indicare la delimitazione dell'ambito territoriale di operatività e prevedere che i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino con carattere di continuità nel territorio della comunità di riferimento »;
c) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La denominazione o ragione sociale delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 5-bis, deve contenere l'indicazione di “impresa sociale di comunità” o “società cooperativa di comunità” »;
d) all'articolo 11, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Gli statuti delle imprese di cui all'articolo 2, comma 5-bis, che non abbiano la forma di società cooperativa, devono in ogni caso disciplinare:
a) la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione;
b) il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento;
c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti ».
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano le norme necessarie al fine di adeguare la propria legislazione in tema di imprese aventi finalità analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal comma 1 del presente articolo, riconoscendo alle condizioni ivi previste esenzioni o agevolazioni relative ai tributi di loro spettanza, nonché contributi o rimborsi a fronte dello svolgimento di specifici servizi per la comunità e per il territorio.
3. Le imprese di cui al comma 2 costituite ai sensi delle leggi regionali ed operanti in aree diverse da quelle stabilite dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, adeguano i propri statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento, non si fa luogo al rimborso delle relative misure di promozione, sostegno e sviluppo già erogate.
Art. 2.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
1. All'articolo 88, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, » sono inserite le seguenti: « del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, ».
Art. 3.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)
1. All'articolo 48, comma 6, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 ».
Art. 4.
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca)
1. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Art. 5.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381)
1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: « lettere a), b), c), d), l), e p), » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), l), o), e p) ».
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: « cooperazione sociale » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché alla facoltà di estendere le categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4. La qualificazione di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), deriva comunque dall'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al medesimo articolo 4. ».
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.