DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i princìpi che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:

a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;

b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;

d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo standard europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);

e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;

f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;

b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;

b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;

c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera c).