DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e di progettazione educativa e in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), le istituzioni scolastiche di indirizzo liceale presenti sul territorio nazionale, in cui l'insegnamento non sia già presente, diffondono e promuovono lo studio interdisciplinare del diritto, contribuendo a indirizzare i ragazzi verso lo sviluppo informato di una coscienza civica ispirata a princìpi di cittadinanza attiva e solidale, nel rispetto delle differenze e del dialogo tra le culture e nella consapevolezza dei valori fondanti e ispiratori della Costituzione.
Art. 2.
(Progetti-obiettivo per la promozione dello studio del diritto)
1. Le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 hanno facoltà di introdurre nel proprio curricolo un'ora settimanale finalizzata alla conoscenza e allo studio interdisciplinare del diritto, da svolgere in compresenza di due docenti dell'area giuridico-economica (classe di concorso A-46), di materie diverse, presenti in classe nella stessa ora.
2. L'ora di compresenza di cui al comma 1 costituisce un ampliamento dell'offerta formativa ed è introdotta sulla base di un progetto-obiettivo specifico di apprendimento proposto, approvato e deliberato dal collegio dei docenti. I consigli di classe delle classi interessate, d'intesa con il collegio dei docenti, propongono e definiscono i contenuti e gli obiettivi didattico-disciplinari dei rispettivi progetti-obiettivo, definendone gli ambiti disciplinari nonché i docenti individuati per parteciparvi.
3. Sul sito istituzionale del liceo è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco dei progetti-obiettivo di cui al comma 2.
Art. 3.
(Docenti titolari dell'insegnamento)
1. Per l'utilizzo del corpo docente le istituzioni scolastiche, ai fini della presente legge, attingono, ove possibile e in via prioritaria, dall'organico del potenziamento di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.